Objet du Conseil n. 710 du 24 juin 2004 - Verbale

OGGETTO N. 710/XII - Riconoscimento delle specificità delle regioni di montagna e insulari nella programmazione dei fondi strutturali. (Approvazione di risoluzione)

Il Presidente PERRON propone di procedere all'esame della risoluzione, presentata dai Consiglieri CAVERI, BORRE, LANIÈCE, SALZONE, RICCARAND, SANDRI e LATTANZI, iscritta al punto 26 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra l'Assessore al Turismo, Sport, Commercio, Trasporti e Affari europei CAVERI, che presenta emendamenti.

Interviene il Consigliere LANIÈCE.

IL CONSIGLIO

  • con gli emendamenti presentati dall'Assessore CAVERI;
  • ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: trenta);

APPROVA

la sottoriportata:

RISOLUZIONE

VISTA la Convenzione per la protezione delle Alpi, firmata a Salisburgo il 17 novembre 1991 e i successivi Protocolli attuativi volti a salvaguardare l'ecosistema naturale delle Alpi e a promuovere lo sviluppo sostenibile dell'area alpina, tutelando gli interessi economici e culturali delle popolazioni residenti nei Paesi aderenti;

CONSIDERATE le risultanze dell'iniziativa "2002 Anno internazionale delle montagne? proclamato dall'Assemblea generale delle Nazioni unite con risoluzione del 10 novembre 1998;

VISTA la Raccomandazione del Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa del 22 maggio 2003, 130(2003), ultimo documento sulla Carta europea della montagna che costituisce, nell'ambito del Consiglio d'Europa, un passo importante per una sempre maggiore presa di coscienza, da parte dei paesi membri, della necessità di una legislazione dedicata ai territori e alle popolazioni di montagna;

VISTA la Dichiarazione dei Presidenti delle Assemblee elettive dell'arco alpino riuniti a Varese, il 30 aprile 2004, volta al riconoscimento di una "dimensione alpina? nel contesto europeo e internazionale;

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 1998 "Nuova strategia per le zone di montagna, le zone svantaggiate e le zone ecologicamente sensibili? nella quale il Parlamento europeo invitava la Commissione, in collaborazione con le regioni e i governi interessati, a rafforzare le misure già esistenti a favore delle zone di montagna, delle zone svantaggiate e delle zone ecologicamente sensibili, o a prendere nuove iniziative, quali la presentazione di un "piano d'azione comunitario" a favore di tali zone;

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 6 settembre 2001 "25 anni di applicazione del regime comunitario a favore delle zone di montagna? che esorta ad elaborare un piano completo di sviluppo sostenibile delle regioni montane dell'Unione, comprendente misure a tutela dell'agricoltura;

VISTO il Parere del Comitato economico e sociale dell'Unione europea del 16 gennaio 2002 sul tema "Il futuro delle aree montane nell'Unione europea? che sottolinea la necessità di una politica di finanziamento o di un intervento pubblico specifici per le aree montane;

VISTO il Rapporto del Comitato delle regioni dell'Unione europea del 12 febbraio 2003 sul tema "L'azione comunitaria per le zone di montagna? che evidenzia, tra l'altro, la necessità di un'esplicita menzione della montagna nei Trattati;

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo del 2 settembre 2003 "sulle regioni strutturalmente svantaggiate (isole, regioni montane, regioni a bassa densità di popolazione) nel contesto della politica di coesione e delle sue prospettive istituzionali? che, sulla base della relazione presentata il 28 maggio 2003 dalla Commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo del Parlamento europeo, chiede il riconoscimento delle differenti specificità delle regioni con handicap geografici e sollecita un quadro d'intervento specifico, destinato ad apportare un sostegno comunitario a qualsiasi azione volta a ridurre durevolmente i vincoli strutturali permanenti o a limitarne le conseguenze;

PRESO ATTO, tuttavia, che, contrariamente alle aspettative, nel Progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa approvato dalla Convenzione europea e trasmesso al Presidente del Consiglio europeo a Roma il 18 luglio 2003, CONV 850/03, non si menzionano le zone di montagna in quanto zone soggette ad handicap geografici;

PRESO ATTO dell'approvazione da parte della Conferenza intergovernativa, riunitasi il 17 e 18 giugno 2004, del testo definitivo del Trattato costituzionale da sottoporre alla ratifica degli Stati che prevede:

  • all'articolo III-116, "Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.

En particulier, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions les moins favorisées.

Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population, ainsi que les régions insulaires, transfrontalières et de montagne?.

ma che non menziona, nell'articolo III-56, 3 comma, le zone sottoposte ad handicap geografico permanente come auspicato dalle regioni insulari e di montagna e come originariamente previsto nell'Addendum 1 della nota della Presidenza del 25 novembre 2003, CIG 52/03 ADD 1;

PRESO ATTO dello studio condotto dalla Direzione generale della politica regionale della Commissione europea "Analysis of Mountain Areas in the European Union and in The Applicant Countries? che può essere considerato come un primo strumento per aprire il dibattito politico sul riconoscimento della montagna nell'Unione europea in quanto soggetto trasversale;

CONSIDERATO il lavoro condotto in questi anni dall'Associazione europea degli Eletti della montagna, alla quale la Valle d'Aosta aderisce dal 1995, per il riconoscimento da parte delle istituzioni europee delle specificità delle zone di montagna;

CONSIDERATE le conclusioni delle conferenze organizzate nel quadro del Consiglio europeo di Taormina dei 14 e 15 novembre 2003;

VISTO il Terzo rapporto sulla coesione economica e sociale presentato dal Commissario europeo alle politiche regionali il 18 febbraio 2004, che evidenzia la necessità di rispondere ai problemi di sviluppo nelle regioni ad handicap geografico, tra le quali vi sono le regioni di montagna, prevedendo, in particolare, che "L'allocazione delle risorse a favore della competitività regionale e della priorità occupazionale dovrebbe tenere conto di ciò attraverso l'adozione di criteri "territoriali?, riflettendo così lo svantaggio relativo delle regioni che hanno impedimenti di natura geografica. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le specificità di queste regioni vengano prese in considerazione al momento di destinare le risorse all'interno dei programmi regionali?;

PRESO ATTO che lo schema di disegno di legge recante "Disposizioni per la valorizzazione e la tutela dei territori montani?, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 13 febbraio 2004, su proposta del Ministro per gli affari regionali - come modificato in sede di Conferenza unificata - non risponde alle aspettative di riforma organica della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per la montagna?;

TENUTO CONTOdel ruolo cruciale del Parlamento in riferimento agli impegni assunti dal Governo nel quadro della riforma della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per la montagna?;

VISTEle specifiche competenze spettanti alla Regione ai sensi dello Statuto speciale e relative norme di attuazione;

IL CONSIGLIO REGIONALE

SOTTOLINEA

l'importanza di una consacrazione giuridica delle specificità delle zone di montagna per la salvaguardia e la valorizzazione dell'inestimabile patrimonio naturale e culturale che esse rappresentano;

RICONOSCE

quali obiettivi fondamentali per l'elaborazione di una politica coerente per le zone di montagna:

  • l'individuazione di una definizione condivisa del termine "montagna?, che permetta di riconoscerne le specificità territoriali, culturali, sociali ed economiche;
  • il rafforzamento della coerenza e dell'armonizzazione tra le politiche interessanti la montagna, messe a punto nei diversi livelli istituzionali: internazionale, comunitario, nazionale, regionale e locale;
  • il coinvolgimento di un ampio partenariato istituzionale e socioeconomico, nel rispetto del principio di sussidiarietà, per l'elaborazione di strategie di sviluppo condivise dagli stessi abitanti delle zone montane;

CHIEDE

che, a livello nazionale, il Governo:

  • in linea con quanto previsto nel Terzo rapporto sulla coesione economica e sociale, recepisca le istanze regionali, procedendo ad una tempestiva definizione dei criteri per l'individuazione delle zone soggette ad handicap geografici, ai fini dell'attribuzione delle risorse previste nel quadro della riforma della politica di coesione comunitaria per il periodo 2007/2013;

che, a livello europeo:

  • la politica di coesione economica, sociale e territoriale per il periodo 2007/2013, in linea con quanto indicato nel Terzo rapporto di coesione, risponda con strumenti adeguati ai problemi di sviluppo delle regioni ad handicap geografici permanenti, permettendo così a tali regioni di partecipare pienamente alle politiche avviate nel quadro delle Strategie europee di Lisbona e di Göteborg;
  • in applicazione dell'articolo III-116 del Trattato costituzionale, nell'insieme delle politiche europee con ricadute territoriali siano esse nel settore dei fondi strutturali - lavoro, politica regionale, agricoltura - o nei settori dell'ambiente, dei trasporti e della concorrenza, una reale attenzione sia assicurata, a livello politico e quindi di bilancio, ai bisogni e agli atouts specifici delle regioni soggette ad handicap geografici permanenti;
  • le specificità economiche, sociali, culturali e ambientali delle regioni di montagna, in generale, e della Regione Valle d'Aosta, nello specifico, siano adeguatamente considerate nella programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013, in particolare in materia di lavoro, di ricerca e innovazione, di agricoltura, di ambiente e rischi naturali, di accessibilità ai trasporti e ai servizi di interesse generale.

IMPEGNA

Il Presidente del Consiglio regionale a far parte di questa risoluzione i Consigli regionali delle Regioni di montagna e insulari, al fine di promuovere l'adozione di risoluzioni analoghe da parte di tali Istituzioni.

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