Compte rendu complet du débat du Conseil régional. Les documents ci-joints sont disponibles sur le lien "iter atto".

Objet du Conseil n. 532 du 7 avril 2004 - Resoconto

OGGETTO N. 532/XII - Regolamentazione del rilascio di licenze per l'esercizio dei servizi di taxi e autonoleggio. (Interpellanza)

Interpellanza

Premesso:

- che la Legge regionale 9 agosto 1994, n. 42, normativa quadro in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, nel decentrare le principali funzioni autorizzatorie agli enti locali, riserva compiti marginali di controllo alla Regione;

- che le attuali procedure di attribuzione delle licenze per l'esercizio dei servizi di taxi e autonoleggio hanno progressivamente limitato - per non dire escluso - la possibilità di accesso e di concorrenza nel settore;

ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri regionali

Interpellano

l'Assessore delegato per sapere:

1. quali sono i Comuni e le Comunità montane che hanno regolamentato il rilascio delle licenze e/o autorizzazioni e l'esercizio degli autoservizi pubblici;

2. quante sono le licenze e/o autorizzazioni rilasciate (taxi e autonoleggi) e quante sono quelle oggi disponibili;

3. per quali ragioni i Sindaci non hanno regolarmente trasmesso copia dei provvedimenti rilasciati all'assessorato regionale competente;

4. se è suo intendimento procedere, per quanto di competenza regionale, a una revisione complessiva della normativa in materia.

F.to: Tibaldi - Frassy

Président - La parole au Conseiller Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - È da tempo che stiamo raccogliendo - e pensiamo di non essere gli unici - diverse lamentele in merito a quella che è una situazione difficile, potremmo dire di "oligopolio", di mercato chiuso esistente nell'ambito degli autoservizi pubblici non di linea, lamentele che trovano conforto in un documento autorevole che è stato recentemente pubblicato e porta la firma di "Tesauro", l'"Authority" sulla concorrenza e sul mercato. In questo documento si evincono tutti i fattori distorsivi del mercato, ovvero che questi fattori derivano da una legge probabilmente superata, la legge n. 21/1992, che disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, legge che ha ispirato la definizione di una normativa regionale, la legge regionale n. 42/1994.

In particolare, le problematiche sono quelle di carattere concorrenziale connesse all'accesso al mercato, nonché alla determinazione delle tariffe. Soprattutto sono le prime che ci preoccupano, perché tale disciplina ora è stata decentrata ai sensi della normativa regionale agli enti locali, in particolare ai Comuni, che hanno adottato dei regolamenti disciplinanti l'accesso allo svolgimento dell'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, intesi come taxi ed autonoleggio.

Il mercato è caratterizzato a livello locale da un'insufficiente apertura alla concorrenza e, sebbene la normativa vigente attribuisca ai Comuni la competenza in ordine alla determinazione del numero dei veicoli da adibire a servizio taxi e autonoleggio, e quindi a incrementare eventualmente le licenze a fronte di un'insufficienza dell'offerta, questa facoltà incontra una forte resistenza, soprattutto da parte degli operatori del settore che sono favorevoli a mantenere delle restrizioni quantitative.

Questi comportamenti trovano fondamento soprattutto nell'elevato costo che gli operatori già attivi sul mercato hanno sostenuto per l'acquisto di una licenza da altri soggetti. Benché queste licenze siano state originariamente rilasciate gratuitamente da parte delle autorità comunali, le stesse sono sovente alienate sulla base di valori economici che sono considerevoli e addirittura crescenti di anno in anno. Circostanza che riflette, da una parte, la scarsità del numero delle licenze e, dall'altra, anche la limitazione dell'accesso di nuovi operatori nell'ambito di questo settore.

Sono anomalie che sono state oggetto di rilievo anche da parte dell'"Authority" per la concorrenza, la quale sollecita una revisione della normativa, ma non si rivolge unicamente allo Stato, che è l'estensore della legge n. 21/1992, ma si rivolge a tutte le articolazioni territoriali dello Stato - quindi anche alle regioni - poiché, con le modifiche che sono state introdotte nel 2001 al Titolo V della Costituzione, il settore del trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea è ampliato come funzione normativa anche alle regioni stesse. Di conseguenza, crediamo che la Valle d'Aosta, in virtù di questo suggerimento, possa farsi parte attiva e apportare i correttivi necessari per una revisione della legge del 1994.

Sulla base di queste considerazioni abbiamo proposto un'interpellanza, nella quale vengono posti 4 quesiti, che si riferiscono, da una parte, alle funzioni decentrate ai Comuni, per sapere come vengono esercitate e la potestà regolamentare da chi è stata utilizzata per il rilascio di queste autorizzazioni; poi, per avere anche una dimensione fotografica della situazione attuale, chiediamo quali sono le licenze e le autorizzazioni rilasciate, ad oggi, sia in termini di taxi che di autonoleggi, e quante sono quelle oggi disponibili.

La legge regionale n. 42/1994 attribuisce e lascia funzioni marginali alla Regione, in particolare per quanto riguarda l'esame dei regolamenti degli enti locali in materia; se ne parla all'articolo 4, con l'istituzione di una specifica commissione consultiva regionale e, per quanto riguarda l'istituzione del ruolo di coloro che possono condurre veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, l'accertamento dei requisiti necessari all'iscrizione è riservato ad un'altra commissione regionale specifica. Ci risulta che sono pochi i provvedimenti di rilascio, sospensione, revoca delle licenze che vengono trasmessi tempestivamente all'Assessorato regionale ai trasporti. Questa omissione impedisce di avere un controllo immediato sul territorio per quanto riguarda il numero di licenze utilizzate e il numero di licenze disponibili, ma crediamo che sia possibile avere una fotografia in materia.

Infine, la domanda n. 4, di carattere più prettamente politico: "se è intendimento dell'Assessore procedere a una revisione complessiva della normativa in materia"; una revisione sollecitata non solo da noi, ma da molte persone che vorrebbe accedere al settore e, soprattutto, consigliate "caldamente" dalla stessa "Authority". Ci riserviamo un'eventuale replica.

Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce, aux transports et aux affaires européennes, Caveri.

Caveri (UV) - Rispondo volentieri alle sollecitazioni dei colleghi Tibaldi e Frassy con una breve premessa, che peraltro ricalca quanto già detto dal Consigliere Tibaldi.

In effetti abbiamo, oggi, una legge che può essere considerata datata, anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione: questo in molti settori è problematico, perché siamo ancora di fronte, nel caso soprattutto dello Statuto di autonomia della Valle d'Aosta, a questo meccanismo di adeguamento che dovrebbe passare attraverso le norme di attuazione allo Statuto, e non sto a dirle della situazione di paralisi che c'è nelle norme di attuazione… crea certamente dei problemi!

La legge regionale n. 42/1994 era in applicazione della legge quadro n. 21/1992; la logica è stata quella di delegare gli enti locali a queste funzioni: la redazione e l'emissione dei regolamenti, articolo 5, ai Comuni e alle Comunità montane; le funzioni amministrative, articolo 6, ai Comuni, la vigilanza, articolo 7, ai Comuni. La Giunta regionale, secondo questa legge, stabilisce le aree di utenza in cui delimitare il territorio regionale e il numero massimo di licenze e/o autorizzazioni che in ogni area possono essere rilasciate. La Giunta esercita poi funzioni di coordinamento, allo scopo di assicurare una gestione uniforme degli autoservizi pubblici non di linea, al fine di realizzare un'adeguata integrazione del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto. La Regione, per tramite di questa commissione consultiva costituita, esprime parere sulla delimitazione territoriale e sul numero massimo di licenze e/o autorizzazioni che vengono rilasciate per ogni area. La commissione, infine, esamina i regolamenti degli enti locali, esprime parere sulla conformità di questi stessi regolamenti rispetto alle normative nazionali e regionali. Il parere è poi trasmesso all'Assessore delegato per materia.

Vengo ora ad una risposta puntuale sui quesiti. Prima domanda: i Comuni che hanno regolamentato il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni sono complessivamente 24, tutte le Comunità montane della regione hanno regolamentato il rilascio delle licenze e/o autorizzazioni per l'esercizio degli autoservizi pubblici, tranne la Comunità montana Evançon, che, per propria scelta, non ha approvato alcun regolamento.

Seconda domanda: le licenze e/o autorizzazioni assegnate alle Comunità montane in tutta la regione, al 31 gennaio, sono 26 licenze di taxi e 208 licenze di autonoleggio, 3 licenze di taxi sono state assegnate alle Comunità montane, ma non sono state richieste dai Comuni, quindi risultano ancora prive di titolarità.

Terza domanda: non è possibile fornire una motivazione in merito al mancato invio alla Regione di copia di provvedimenti rilasciati, forse più che di "mancato invio" si può parlare di "ritardi nella trasmissione delle informazioni"; ad ogni buon conto, si informa che l'Assessorato ha in più occasioni sollecitato i Comuni e le Comunità montane, ricordando l'obbligo di inoltrare celermente alla Regione le informazioni previste dalla legge. Il Direttore, responsabile da poco tempo del servizio, dr. Bertola, è persona particolarmente pugnace e puntuale, quindi devo dire che abbiamo concordato l'invio di lettere particolarmente minacciose in un rapporto corretto; con il CELVA avremo modo, da un lato, di far capire che gli aspetti collaborativi significano anche l'applicazione delle leggi; dall'altra, anche riflettere con il CELVA sulle modifiche di legge. Questo è l'ultimo quesito a cui vorrei rispondere.

Questa materia è oggetto di un grande dibattito a livello nazionale, l'"Authority" garante della concorrenza del mercato in effetti è intervenuta segnalando distorsioni nella concorrenza, presenti nel trasporto mediante taxi, naturalmente non riferendosi al caso valdostano perché - come lei sa - le vicende dei taxi, specie nelle grandi città e specie nel servire i grandi aeroporti sono molto complesse, come tutti sanno, ad esempio le vicende della Malpensa o dell'aeroporto di Caselle. Analoghe considerazioni possono essere fatte anche nel settore del noleggio con conducente perché, anche in questo caso, le regioni italiane stanno cercando di trovare criteri omogenei per la legislazione regionale di prossima emanazione.

Lei ha una formazione di tipo giuridico, quindi non le sfuggirà il fatto che siamo di fronte a delle complicazioni perché una volta, la presenza di leggi quadro in alcune materie, offriva degli obblighi di riferimento; oggi, molto coerentemente, gli Assessori regionali delle singole materie cercano di trovare delle legislazioni di riferimento che abbiano una certa omogeneità, pur nel rispetto della diversità territoriale e, nel caso della Valle d'Aosta, credo che dovremo riflettere su questa specificità, perché quando parliamo dei problemi dei taxi parliamo prevalentemente di un problema di Aosta o, in parte, di Saint-Vincent, dove le questioni autonoleggio taxi si intrecciano con una lotta alla ricerca dei clienti, che talvolta crea qualche difficoltà. Siamo alla ricerca di elementi di omogeneità; di conseguenza, si può affermare che è doveroso salvaguardare la libera concorrenza, lo sviluppo armonico del mercato, a beneficio di un miglioramento del servizio per il cittadino.

Bisogna evidenziare che, in settori come questi, ovviamente la liberalizzazione del mercato non può essere selvaggia, quindi non può avvenire a scapito di requisiti di sicurezza e di qualità che devono essere garantiti al cittadino utente. Anche nell'individuare la nuova legislazione regionale, non potremmo immaginare una liberalizzazione "tout court", rinunciando cioè a strumenti normativi di controllo in vista soprattutto di alcuni aspetti fondamentali, perché vorrei ricordare che sia la sicurezza della circolazione, sia la regolamentazione della concorrenza sono rimaste con la modifica del Titolo V completamente in capo allo Stato. Ci troviamo in una situazione di imbarazzo perché, da un lato, l'"Authority", nello spingere ad aumentare la concorrenza, si riferisce a legislazioni regionali, mentre la regolamentazione della concorrenza teoricamente dovrebbe essere rimasta in capo allo Stato: questo è perché la modifica del Titolo V, per la ricerca spasmodica del compromesso fino all'ultimo minuto, ha fatto sì che alcune competenze fossero tagliate con l'ascia. Qualsiasi strumento normativo - con questo concludo - dovrà contemperare le esigenze sovraespresse.

Noi andremo ad una modifica della legislazione con l'unica accortezza che cercheremo di farlo un po' di intesa con le altre regioni; naturalmente questo non significa in contemporanea interessarsi - e lo faremo celermente - alle manchevolezze finora registrate nell'applicazione della legge vigente.

Président - La parole au Conseiller Tibaldi.

Tibaldi (CdL) - Per una breve replica. Senz'altro apprezziamo la volontà espressa nella direzione di addivenire ad una revisione normativa della materia, quanto mai necessaria, non solo per le sollecitazioni citate dell'"Authority", che regolamenta la concorrenza, ma soprattutto perché il problema oggi non è una liberalizzazione selvaggia, ma un oligopolio selvaggio. È il problema del mercato chiuso, che si è consolidato nelle mani di pochi soggetti, nonostante il numero di licenze sia cospicuo, perché le licenze per autonoleggio sono cumulabili a differenza di quelle per il taxi, quindi ci sono soggetti, oggi, sul mercato valdostano che possiedono più di una licenza in tema di autonoleggio. Allora è necessario dare un po' di ossigeno a questa situazione che è bloccata e crea le distorsioni citate da entrambi.

Apprezziamo che l'Assessorato abbia dato corso ad una serie di lettere di corrispondenza con i Comuni, affinché determinati adempimenti previsti dalla legge n. 42/1994 siano osservati e non si cada in una situazione di "deregulation", in cui, se è chiarito con una norma regionale che i Comuni devono trasmettere i provvedimenti di rilascio, sospensione, revoca della licenza, tali provvedimenti devono pervenire comunque all'ufficio competente. L'Assessore conoscerà situazioni comunali che hanno del paradossale, perché vengono banditi concorsi per l'assegnazione di licenze dove sono richiesti determinati titoli, e l'assegnazione delle medesime avviene anche diversi mesi dopo, secondo usi e costumi che non rispondono a norme regolamentari o, meglio, nel silenzio di norme regolamentari e di criteri codificati.

Secondo noi è bene che si addivenga ad una regolamentazione più puntuale della materia, proprio per permettere questa libertà di accesso a più soggetti e che non diventi un oligopolio selvaggio come stiamo vivendo in questa fase.

Per quanto riguarda l'impegno politico, ci dichiariamo soddisfatti, abbiamo già toccato con mano un suo interesse alla materia perché nella "Finanziaria 2004" è stata apportata una prima modifica alla legge n. 42/1994; c'è stato un suo intervento tempestivo che prevede di ridefinire con deliberazione di Giunta, sentite le associazioni di categoria, il colore delle autovetture da adibire al servizio taxi. Auspichiamo che questo "grigiore" di taxi, per evitare svalutazioni delle autovetture utilizzate, non sia il "grigiore" di questo mercato che, per ora, stiamo verificando!