Objet du Conseil n. 501 du 24 mars 2004 - Resoconto
OGGETTO N. 501/XII - Disegno di legge: "Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport".
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
(Finalità)
1. La Regione promuove e sostiene lo sviluppo dello sport dilettantistico caratterizzato da un importante contenuto motorio, riconoscendo:
a) la fondamentale funzione sociale dell'attività sportiva;
b) il ruolo dello sport a salvaguardia della salute fisica e dell'integrità morale ed il suo contributo alla lotta contro la tossicodipendenza, le devianze e l'emarginazione;
c) l'importanza della formazione e dell'educazione dei giovani attraverso lo sport e il ruolo dell'attività agonistica, in particolare giovanile, quale mezzo di formazione del carattere;
d) la funzione della scuola nell'avviamento dei giovani allo sport ed il loro diritto-dovere a conciliare l'attività scolastica e quella sportiva;
e) la rilevanza della tutela sanitaria e della sicurezza nella pratica sportiva;
f) la priorità delle attività sportive che si svolgono in montagna;
g) il valore delle attività sportive dei diversamente abili, risorsa di qualità per il movimento sportivo regionale e per l'intera comunità;
h) la rilevanza economica dello sport ai fini della promozione turistica della Valle d'Aosta.
2. La Regione riconosce inoltre:
a) il ruolo svolto dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), quale rappresentante istituzionale dell'insieme dell'organizzazione sportiva e dell'autonomia dello sport;
b) il ruolo delle società sportive dilettantistiche, quali espressioni del mondo del volontariato, nella promozione e nella diffusione delle attività sportive;
c) la primaria importanza dell'attività svolta dall'Associazione sport invernali Valle d'Aosta (ASIVA), tenuto conto delle particolarità alpine della regione e della sua specifica vocazione nel settore degli sport invernali;
d) l'attività svolta per la salvaguardia dell'identità culturale valdostana dalla Federachon di sport de noutra tera di cui alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 53 (Disciplina e tutela dei giochi tradizionali valdostani) e dalle associazioni sportive regionali ad essa aderenti;
e) il ruolo dello sport svolto ai più alti livelli tecnico-agonistici quale fattore di promozione dell'immagine della Valle d'Aosta, di spettacolo e di aggregazione della comunità;
f) il ruolo svolto, da oltre un secolo, dalle sezioni valdostane del CAI nella promozione dell'alpinismo e degli sport di montagna.
3. La Regione, in considerazione del ruolo autonomo delle Federazioni sportive nazionali (FSN) nella formazione di tecnici e allenatori per le rispettive discipline, secondo quanto previsto dagli statuti e dai regolamenti federali, riconosce l'elenco regionale dei tecnici e degli allenatori sportivi federali, istituito ed aggiornato presso il comitato regionale del CONI. Tale disposizione non si applica alle professioni sportive oggetto di altre leggi regionali.
Articolo 2
(Interventi)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione provvede mediante la concessione di contributi finalizzati:
a) allo svolgimento e alla diffusione della pratica sportiva agonistica, in particolare di quella giovanile, e alla promozione dell'attività amatoriale nel territorio regionale;
b) al sostegno dell'attività agonistica di rilievo nazionale;
c) alla formazione dei tecnici sportivi, anche per il loro ruolo educativo nella promozione della salute e nella prevenzione dal doping, e all'acquisto di attrezzature per la pratica sportiva.
2. La Regione attua inoltre interventi specificamente rivolti:
a) alla sponsorizzazione di atleti valdostani affermati ai più alti livelli tecnico-agonistici;
b) all'organizzazione di manifestazioni sportive aventi un particolare rilievo tecnico e una valenza turistico-promozionale;
c) al sostegno di spedizioni di alto profilo tecnico-sportivo in continenti extra europei, con particolare riferimento a quelle alpinistiche.
CAPO II
CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA
Articolo 3
(Tipologie dei contributi e definizioni)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, la Regione interviene mediante la concessione delle seguenti tipologie di contributi:
a) ordinari;
b) per attività agonistica di rilievo nazionale;
c) a favore dell'attività sportiva degli enti di promozione sportiva (EPS), riconosciuti dal CONI, e delle sezioni valdostane del CAI;
d) speciali;
e) a favore degli sport invernali;
f) a favore degli sport tradizionali valdostani;
g) a favore dell'Associazione valdostana martse à pià (AVMAP);
h) a favore della Scuola regionale di paracadutismo.
2. Per contributi ordinari si intendono quelli concessi a sostegno dell'attività sportiva, in particolare giovanile, sviluppata sia sul territorio nazionale nell'ambito dei programmi ufficiali delle FSN riconosciute dal CONI, sia nelle zone transfrontaliere, limitatamente al dipartimento francese della Haute Savoie e ai cantoni svizzeri del Valais, del Vaud e di Genève.
3. I contributi per l'attività agonistica di rilievo nazionale sono finalizzati al sostegno dell'attività agonistica di particolare valore tecnico e si distinguono in:
a) contributi per gli sport di squadra;
b) borse al merito per gli sport individuali.
4. Ai fini della presente legge, per sport di squadra si intendono le discipline sportive che, secondo i regolamenti tecnici federali, possono essere praticate unicamente mediante la partecipazione di una squadra composta da due o più atleti. Le società e le associazioni sportive che svolgono attività non rientrante negli sport di squadra, la cui attività consista anche nella partecipazione a campionati a squadre, possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3, lettera a).
5. I contributi di cui al comma 1, lettera a), e comma 3, lettera a), non sono cumulabili. Non sono altresì cumulabili in capo alla medesima società o associazione sportiva i contributi di cui al comma 3, lettere a) e b).
6. I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con incentivazioni previste da altre leggi regionali per le medesime attività.
SEZIONE I
CONTRIBUTI ORDINARI E SPECIALI PER ATTIVITÀ DI RILIEVO NAZIONALE E PER GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
Articolo 4
(Soggetti beneficiari)
1. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d), sono concessi alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche regolarmente costituite in Valle d'Aosta e ivi operanti, affiliate ad una FSN, aventi atleti tesserati partecipanti a gare o campionati federali e siano iscritte al registro, ove istituito, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003).
2. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), sono concessi ai comitati regionali degli EPS riconosciuti dal CONI, aventi sede ed organizzazione stabile in Valle d'Aosta, nonché al CAI Valle d'Aosta.
3. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), le società o le associazioni sportive che hanno svolto nella regione regolare attività sportiva per almeno dodici mesi, oltre ai dodici mesi cui si riferisce l'attività per la quale si richiede il contributo, attestata dal responsabile regionale della FSN. Gli sci club affiliati all'ASIVA beneficiano dei soli contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).
4. Fermo restando quanto disposto al comma 3, possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), le società o le associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione, purché nate a seguito di un processo di razionalizzazione, mediante fusione o accorpamento di settori omogenei di attività sportiva, provenienti da due o più organismi costituiti ed operanti in Valle d'Aosta da almeno un anno.
5. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3, le società o le associazioni sportive beneficiarie devono aver svolto nella regione attività federale da almeno tre anni consecutivi, oltre a quello cui si riferisce l'attività per la quale si richiede il contributo, e possedere un proprio vivaio giovanile, le cui caratteristiche sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport di cui all'articolo 15.
6. Fermo restando quanto disposto al comma 5, possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3, le società o le associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione, purché nate a seguito di un processo di razionalizzazione, mediante fusione o accorpamento di settori omogenei di attività sportiva, provenienti da due o più organismi costituiti ed operanti in Valle d'Aosta da almeno tre anni consecutivi.
7. I comitati regionali o gli analoghi organismi federali regionali delle FSN, operanti esclusivamente in Valle d'Aosta con sede ed organizzazione stabile, ove esistenti e sempre che agli stessi risultino affiliate almeno tre società o associazioni sportive operanti nella regione, purché non facenti parte di altri comitati regionali o interregionali con sede al di fuori della Valle d'Aosta, beneficiano dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nella misura massima del 15 per cento, da dedursi dall'ammontare complessivo assegnato alla rispettiva disciplina sportiva.
8. I gruppi sportivi militari non beneficiano dei contributi di cui all'articolo 3.
Articolo 5
(Modalità di presentazione delle domande)
1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), e dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), relative all'attività già svolta, sono redatte sui modelli predisposti dalla struttura regionale competente in materia di sport, di seguito denominata struttura competente, e sono presentate annualmente a quest'ultima, a pena di decadenza, entro le seguenti date:
a) 31 luglio, con riferimento ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), relativi agli sport di squadra;
b) 30 settembre, con riferimento ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), relativi agli sport individuali;
c) 30 settembre, con riferimento ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
d) 30 settembre, con riferimento ai contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b).
2. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), sono riferite all'attività ancora da svolgere e sono presentate annualmente, a pena di decadenza, alla struttura competente entro il 31 luglio.
3. Le società sportive allegano alle domande di contributo la relativa documentazione giustificativa, vistata, limitatamente ai dati di competenza federale, dal responsabile regionale della FSN.
Articolo 6
(Concessione dei contributi)
1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), sono concessi annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, sulla base di specifici piani di riparto, approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Consulta regionale per lo sport, entro il 15 dicembre di ogni anno.
2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport, approva i criteri per la definizione dei piani di riparto e definisce le modalità di presentazione delle domande, anche con riferimento alla documentazione giustificativa da allegare alle stesse.
3. Nell'individuazione dei criteri per la definizione dei piani di riparto concernenti i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:
a) obblighi federali, escluso il costo di tesseramento e di trasferimento degli atleti e le somme a titolo di cauzione;
b) oneri derivanti dalla sottoscrizione di polizze assicurative collettive a favore degli atleti agonisti tesserati a copertura dei rischi derivanti da infortuni durante lo svolgimento dell'attività sportiva;
c) spese per l'utilizzo di impianti sportivi non gestiti direttamente;
d) numero degli atleti tesserati residenti in Valle d'Aosta, ripartiti per fasce di età, con particolare riguardo per quelli appartenenti alle categorie giovanili, e relativo numero delle presenze in gara;
e) entità chilometrica effettiva delle trasferte effettuate dagli atleti di cui alla lettera d) per la partecipazione a competizioni;
f) partecipazione dei tecnici a corsi di formazione finalizzati alla promozione della salute e alla prevenzione dal doping.
4. Alle società o associazioni sportive della Federazione italiana sport disabili (FISD) non si applica quanto previsto al comma 3, lettera d), limitatamente all'appartenenza degli atleti alle categorie giovanili.
5. Nell'individuazione dei criteri per la definizione dei piani di riparto concernenti i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:
a) consistenza numerica globale di ogni EPS, sulla base dell'elenco degli atleti tesserati residenti in Valle d'Aosta, vistato dal comitato regionale del CONI;
b) attività promozionale svolta nell'anno cui si riferiscono i contributi, con particolare riguardo per le manifestazioni e per le iniziative promozionali o amatoriali effettivamente organizzate dall'ente beneficiario o da società o associazioni sportive ad esso affiliate, esclusi i corsi a pagamento aperti a soggetti maggiorenni;
c) spese sostenute da ogni EPS o da società o associazioni ad essi affiliate per l'utilizzo di impianti sportivi dagli stessi non gestiti direttamente;
d) entità chilometrica delle trasferte effettuate dagli atleti di cui alla lettera a) per la partecipazione a manifestazioni nazionali organizzate dal corrispondente EPS;
e) attribuzione al CAI Valle d'Aosta di un contributo fisso forfettario pari al 7 per cento del totale dei contributi previsti per gli EPS.
f) partecipazione dei tecnici a corsi di formazione finalizzati alla promozione della salute e alla prevenzione dal doping;
g) attività promozionale svolta nell'anno a favore di persone diversamente abili.
6. Nell'individuazione dei criteri per la definizione dei piani di riparto concernenti i contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:
a) obblighi federali, escluso il costo di tesseramento e di trasferimento degli atleti e le somme a titolo di cauzione;
b) consistenza del vivaio giovanile, come definito ai sensi dell'articolo 4, comma 5;
c) entità chilometrica delle trasferte effettuate per la partecipazione alle partite del campionato per il quale è richiesto il contributo;
d) valore tecnico del campionato, da valutarsi in relazione al numero complessivo dei campionati nazionali di serie organizzati dalla competente FSN e al posizionamento del medesimo campionato rispetto al massimo campionato nazionale di serie;
e) numero delle partite da effettuare nell'ambito del campionato;
f) risultato agonistico conseguito nella stagione immediatamente precedente;
g) numero degli atleti componenti l'organico della squadra;
h) numero degli atleti residenti in Valle d'Aosta, inclusi nell'organico della squadra.
7. Ogni società può richiedere il contributo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), per una sola squadra maschile e per una femminile.
8. Le borse al merito di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), sono concesse alle società sportive per i risultati agonistici di elevato livello nazionale o internazionale conseguiti da atleti alle stesse tesserati e residenti in Valle d'Aosta.
Articolo 7
(Liquidazione dei contributi)
1. Alla liquidazione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), e comma 3, lettera b), si provvede in un'unica soluzione in attuazione dei piani di riparto di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Alla liquidazione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), si provvede in due soluzioni, con le seguenti modalità:
a) in acconto, in misura corrispondente al 60 per cento del contributo concesso in attuazione del relativo piano di riparto, approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 1;
b) a saldo, a stagione agonistica conclusa, previa presentazione di una relazione illustrante l'attività svolta, anche con riferimento al settore giovanile, e del bilancio consuntivo regolarmente approvato dai competenti organi societari, nonché di una dichiarazione rilasciata dalla FSN di appartenenza, attestante l'avvenuto completamento del campionato cui la società ha preso parte.
3. Alla liquidazione del saldo, l'importo residuo da erogare è ridotto dell'80 per cento nel caso in cui gli atleti componenti l'organico della squadra e residenti in Valle d'Aosta non abbiano disputato almeno un terzo delle partite del campionato cui la società ha preso parte.
4. Qualora la società beneficiaria del contributo non svolga almeno la metà del campionato, non si procede alla liquidazione del saldo, fatto comunque salvo l'obbligo della restituzione delle somme già percepite a titolo di acconto in relazione alla parte di campionato non disputata.
Articolo 8
(Contributi speciali)
1. Per contributi speciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si intendono le provvidenze specificamente destinate:
a) alle spese di investimento in attrezzature necessarie alla pratica sportiva, fino ad un massimo del 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta e documentata, con esclusione delle attrezzature individuali, e alle spese di investimento in attrezzature, ancorché individuali, necessarie alla pratica sportiva dei diversamente abili, fino ad un massimo del 40 per cento;
b) ad iniziative finalizzate alla formazione, all'aggiornamento e alla specializzazione di tecnici, organizzate dalle FSN o dal CONI, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa relativa alle quote di iscrizione, di viaggio e di soggiorno e ad iniziative finalizzate alla formazione educativa dei tecnici, organizzate dalle società, a fini di promozione della salute, fino ad un massimo del 75 per cento della spesa sostenuta;
c) all'acquisto di automezzi nuovi o a chilometri zero, aventi un minimo di nove posti, destinati al trasporto di atleti o al trasporto combinato di atleti e merci, nella percentuale massima del 15 per cento della spesa sostenuta.
2. Nel caso di acquisto di automezzi specificatamente adattati per il trasporto di atleti diversamente abili, la percentuale massima di cui al comma 1, lettera c), è elevata al 20 per cento.
3. Ogni società può presentare annualmente domanda per un solo contributo di cui al comma 1, lettera c).
4. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui al presente articolo, riferite a spese effettuate non anteriormente a dodici mesi dalla data di presentazione della domanda, sono presentate annualmente alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre e sono corredate di idonea documentazione di spesa.
5. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, sentito il Comitato ristretto di cui all'articolo 18.
SEZIONE II
SPORT INVERNALI
Articolo 9
(Contributi all'ASIVA)
1. La Regione riconosce all'ASIVA un ruolo fondamentale nella gestione dell'attività agonistica a livello di rappresentativa regionale, essenzialmente giovanile, di indirizzo, di coordinamento e di sostegno dell'attività svolta dagli sci club operanti nella regione, nonché di orientamento propedeutico alla formazione professionale dei giovani che intendono intraprendere l'insegnamento dello sci.
2. In considerazione delle peculiarità alpine della Valle d'Aosta e della riconosciuta importanza, anche sotto il profilo turistico-promozionale e di diffusione dell'immagine, dello sviluppo degli sport invernali, la Regione interviene a sostegno dell'ASIVA mediante la concessione di un contributo forfettario, comunque non superiore al disavanzo finanziario del bilancio relativo all'anno cui si riferisce il contributo, approvato dai competenti organi statutari.
Articolo 10
(Presentazione della domanda, concessione e liquidazione del contributo)
1. Il contributo di cui all'articolo 9, comma 2, è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
2. La domanda è presentata alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata di una relazione illustrante l'attività sportiva programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari, nel quale sono in particolare evidenziate le spese riferite:
a) all'organizzazione, alla gestione e allo svolgimento dell'attività agonistica delle rappresentative regionali delle diverse discipline degli sport invernali;
b) alla formazione e all'aggiornamento di tecnici;
c) all'assistenza tecnica e al sostegno economico a favore degli sci club della Valle d'Aosta regolarmente affiliati per l'attività dagli stessi svolta;
d) alla sottoscrizione di polizze assicurative collettive a favore degli atleti agonisti tesserati a copertura dei rischi derivanti da infortuni durante lo svolgimento dell'attività sportiva;
e) all'acquisto di attrezzature necessarie alla pratica sportiva;
f) al concorso nella realizzazione o all'attuazione di iniziative finalizzate all'avviamento dei giovani agli sport invernali e alla valorizzazione di quelli più promettenti.
3. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni, con le seguenti modalità:
a) in acconto, fino ad un massimo del 60 per cento;
b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statutari, e di una relazione illustrante l'attività sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo.
SEZIONE III
SPORT TRADIZIONALI REGIONALI
Articolo 11
(Interventi a favore degli sport tradizionali regionali)
1. Al fine di valorizzare e di salvaguardare l'identità culturale delle tradizioni sportive popolari, la Regione concede contributi forfettari alle associazioni sportive regionali di fiolet, di palet, di rebatta e di tsan e alla Federachon di sport de noutra tera, di cui alla l.r. 53/1981, in misura comunque non superiore al disavanzo risultante dal bilancio consuntivo di ciascuno degli enti beneficiari, relativo all'anno cui si riferisce il contributo e approvato dai competenti organi statutari.
2. I contributi sono concessi alle associazioni sportive regionali di fiolet, di palet, di rebatta e di tsan sulla base di uno specifico piano di riparto predisposto dalla struttura competente, su proposta della Federachon di sport de noutra tera.
3. Una somma, pari ad un massimo del 15 per cento, da dedursi dallo stanziamento annuale di cui all'articolo 12, comma 2, è destinata alla Federachon di sport de noutra tera.
Articolo 12
(Presentazione delle domande, concessione e liquidazione dei contributi)
1. Le domande sono presentate alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno e sono corredate di una relazione illustrante l'attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari.
2. Il contributo è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
3. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni, con le seguenti modalità:
a) in acconto, fino ad un massimo del 60 per cento;
b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statutari, e di una relazione illustrante l'attività sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo.
SEZIONE IV
AVMAP E SCUOLA REGIONALE DI PARACADUTISMO
Articolo 13
(Contributi all'AVMAP)
1. In considerazione delle peculiarità alpine della Valle d'Aosta e della riconosciuta importanza dello sviluppo delle manifestazioni di corsa in montagna definite martse à pià, anche sotto il profilo turistico-promozionale e del rispetto dell'ambiente, la Regione interviene mediante la concessione di un contributo forfettario, comunque non superiore al disavanzo del bilancio dell'AVMAP, relativo all'anno cui si riferisce il contributo.
2. Il contributo è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
3. La domanda è presentata alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, ed è corredata di una relazione illustrante l'attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari, nel quale sono evidenziate le spese riferite all'organizzazione, alla gestione e allo svolgimento delle prove agonistiche di martse à pià in Valle d'Aosta.
4. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni, con le seguenti modalità:
a) in acconto, fino ad un massimo del 60 per cento;
b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statutari, e di una relazione illustrante l'attività sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo.
Articolo 14
(Contributi alla Scuola regionale di paracadutismo)
1. In considerazione della riconosciuta importanza dello sviluppo dell'attività sportiva del paracadutismo di montagna e di tutte le attività ad esso collegate, anche sotto il profilo turistico-promozionale, la Regione interviene a sostegno della Scuola regionale di paracadutismo mediante la concessione di un contributo forfettario, comunque non superiore al disavanzo del bilancio della scuola stessa, relativo all'anno cui si riferisce il contributo, approvato dai competenti organi statutari.
2. Il contributo è concesso annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, con deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.
3. La domanda è presentata alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, ed è corredata di una relazione illustrante l'attività programmata e del bilancio preventivo, approvato dai competenti organi statutari, nel quale sono evidenziate le spese riferite all'organizzazione, alla gestione e allo svolgimento dell'attività della Scuola.
4. Alla liquidazione del contributo si provvede in due soluzioni, con le seguenti modalità:
a) in acconto, fino ad un massimo del 60 per cento;
b) a saldo, previa presentazione del bilancio consuntivo, approvato dai competenti organi statutari, e di una relazione illustrante l'attività sportiva svolta nell'anno cui si riferisce il contributo.
CAPO III
CONSULTA REGIONALE PER LO SPORT
Articolo 15
(Istituzione e composizione)
1. È istituita, presso la struttura competente, la Consulta regionale per lo sport, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta è nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di sport e dura in carica per il quadriennio olimpico estivo.
3. Fanno parte della Consulta:
a) l'assessore regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;
b) un dirigente sanitario competente in materia, individuato dall'assessore alla sanità, salute e politiche sociali;
c) un dirigente competente in materia di politiche sociali, individuato dall'assessore alla sanità, salute e politiche sociali;
d) il presidente del comitato regionale del CONI;
e) il Sovraintendente agli studi;
f) i responsabili regionali delle FSN;
g) un rappresentante del CAI Valle d'Aosta;
h) un rappresentante della Federachon di sport de noutra tera, di cui alla l.r. 53/1981;
i) un rappresentante dell'AVMAP e un rappresentante della Scuola regionale di paracadutismo;
j) i responsabili regionali degli EPS, riconosciuti dal CONI;
k) un rappresentante dell'Associazione delle società sportive della Valle d'Aosta (ASSVA);
l) il dirigente della struttura competente;
m) un rappresentante degli enti locali della Valle d'Aosta, designato dal Consiglio permanente degli Enti locali.
4. In caso di assenza o di impedimento, i componenti della Consulta possono delegare, per iscritto, un proprio rappresentante in loro vece.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura competente.
6. Non è consentito il cumulo di più rappresentanze in capo ad uno stesso componente della Consulta.
7. La Consulta, ove opportuno, invita alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti di particolare competenza.
8. I componenti della Consulta decadono per dimissioni, per scadenza o per revoca del mandato da parte degli organismi che li hanno designati; essi rimangono tuttavia in carica fino alla data di emanazione del decreto con cui si provvede alla loro sostituzione.
9. La partecipazione dei componenti ai lavori della Consulta e del Comitato ristretto di cui all'articolo 18 non comporta l'attribuzione di gettoni di presenza o di altre indennità.
Articolo 16
(Funzioni)
1. La Consulta:
a) formula proposte ed elabora pareri in materia di politica dello sport;
b) formula proposte in merito ai sostegni necessari per agevolare la pratica sportiva dei diversamente abili, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti negli impianti sportivi;
c) esprime parere in merito alla fissazione dei criteri per la definizione dei piani di riparto di cui all'articolo 6, comma 2;
d) approva le proposte dei piani di riparto di cui all'articolo 6, comma 1, da sottoporre all'esame della Giunta regionale;
e) designa i componenti del Comitato ristretto di cui all'articolo 18, in rappresentanza degli organismi di cui all'articolo 15, comma 3, lettere f) e j);
f) esprime parere in merito alle caratteristiche dei vivai giovanili, di cui all'articolo 4, comma 5.
Articolo 17
(Convocazione e funzionamento)
1. La Consulta è convocata dal presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.
2. La convocazione avviene mediante avvisi scritti, recanti l'ordine del giorno e inviati almeno cinque giorni prima della riunione.
3. Le sedute della Consulta sono valide con la partecipazione di almeno un terzo dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Delle sedute e delle deliberazioni è redatto processo verbale a cura del segretario.
5. La Consulta può adottare un proprio regolamento di funzionamento da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale.
Articolo 18
(Comitato ristretto)
1. Il Comitato ristretto è composto dall'assessore regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente, dal dirigente della struttura competente, dal presidente del comitato regionale del CONI, da due rappresentanti delle FSN, da un rappresentante dell'ASIVA, da un rappresentante degli EPS, o loro delegati.
2. Il Comitato ristretto è costituito con decreto dell'assessore regionale competente in materia di sport e resta in carica fino alla scadenza della Consulta.
3. I componenti del Comitato ristretto decadono per dimissioni, per scadenza o per revoca del mandato da parte degli organismi che li hanno designati.
4. Il Comitato ristretto provvede:
a) all'esame preliminare degli argomenti da sottoporre all'approvazione della Consulta;
b) all'elaborazione delle proposte dei piani di riparto di cui all'articolo 6, comma 1;
c) ad esprimere parere sulle domande per l'ottenimento dei contributi speciali di cui all'articolo 8;
d) ad effettuare, su richiesta della Consulta, indagini e studi su specifici argomenti afferenti il settore sportivo;
e) a formulare parere in merito ai livelli tecnici delle attività agonistiche di rilievo nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
f) a formulare parere in merito al livello tecnico-agonistico delle richieste di sponsorizzazione di cui al capo IV;
g) a proporre verifiche aggiuntive, mirate o a campione, sulla documentazione presentata a supporto delle domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d).
5. Le riunioni del Comitato ristretto sono convocate dal presidente e sono valide con la partecipazione di almeno quattro componenti. Le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
CAPO IV
SPONSORIZZAZIONI NEL SETTORE SPORTIVO
Articolo 19
(Finalità)
1. La Regione riconosce negli interventi di sponsorizzazione sportiva un efficace strumento di diffusione promozionale dell'immagine della Valle d'Aosta.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione attua specifiche azioni di sponsorizzazione riferite ad atleti e sportivi valdostani praticanti le rispettive discipline sportive ai più alti livelli tecnico-agonistici.
Articolo 20
(Soggetti beneficiari e requisiti)
1. Il rapporto di sponsorizzazione è costituito con:
a) atleti residenti in Valle d'Aosta tesserati ad una FSN;
b) atleti residenti in Valle d'Aosta praticanti un'attività sportiva non rientrante in una FSN.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i livelli tecnico-agonistici che i soggetti richiedenti debbono possedere ai fini della costituzione del rapporto di sponsorizzazione.
Articolo 21
(Determinazione degli interventi)
1. L'entità delle sponsorizzazioni è determinata dalla Giunta regionale, entro i limiti massimi dalla medesima definiti, sulla base di criteri correlati all'efficacia promozionale dell'intervento, nonché del livello tecnico-agonistico dell'atleta richiedente come definito ai sensi dell'articolo 20, comma 2.
2. Le somme riconosciute a titolo di sponsorizzazione si intendono comprensive degli oneri fiscali.
Articolo 22
(Contratto di sponsorizzazione)
1. Il rapporto di sponsorizzazione è costituito mediante la stipulazione di un contratto, conforme allo schema-tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, oltre che alle determinazioni assunte con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, sottoscritto dal dirigente della struttura competente e dal soggetto sponsorizzato o dall'eventuale soggetto, procuratore o società, cui il soggetto sponsorizzato abbia conferito procura per la gestione della propria immagine, ovvero dal diverso soggetto al quale i regolamenti federali conferiscono il potere di stipulare contratti di sponsorizzazione personale.
2. La sponsorizzazione ha durata massima di un anno, è rinnovabile, ha carattere esclusivamente individuale ed è attuata in accordo con la federazione nazionale di appartenenza, qualora esistente, e in armonia con quanto stabilito dai regolamenti federali vigenti in materia a livello nazionale ed internazionale.
3. La sponsorizzazione conferisce alla Regione il diritto di utilizzare, a fini pubblicitari, l'immagine sportiva del soggetto sponsorizzato mediante l'apposizione di scritte o marchi distintivi sul copricapo o sull'abbigliamento dallo stesso indossato in gara, in allenamento e nel corso di ogni altro avvenimento di interesse pubblico quali, in particolare, interviste, conferenze stampa e premiazioni.
4. Con il contratto di sponsorizzazione l'atleta assume altresì l'impegno a garantire la propria presenza, compatibilmente con gli impegni agonistici federali, in occasioni ed eventi pubblici concordati con la Regione.
Articolo 23
(Modalità di presentazione e istruttoria delle domande)
1. Ai fini della costituzione del rapporto di sponsorizzazione i soggetti interessati presentano una domanda alla struttura competente, corredata di:
a) documentazione comprovante il possesso di uno dei livelli tecnico-agonistici definiti ai sensi dell'articolo 20, comma 2;
b) idonea documentazione attestante l'assenza di impedimenti alla stipulazione del contratto e alla veicolazione dell'immagine dello sponsor in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, commi 3 e 4;
c) calendario degli eventi agonistici programmati nel periodo di durata del contratto, corredato, per gli atleti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del visto rilasciato dal competente organo della FSN.
2. Le domande di sponsorizzazione sono presentate annualmente alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 30 settembre, relativamente agli atleti praticanti le discipline invernali, ed entro il 31 marzo, relativamente agli atleti praticanti le altre discipline sportive.
3. La struttura competente verifica l'ammissibilità delle richieste ed elabora, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 2, la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
Articolo 24
(Liquidazione)
1. La liquidazione della sponsorizzazione è effettuata in un'unica soluzione alla scadenza del contratto e su presentazione di:
a) dichiarazione del soggetto sponsorizzato attestante l'effettuazione delle attività di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), con indicazione dei risultati conseguiti; per gli atleti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), la dichiarazione è vistata dalla FSN di appartenenza;
b) fattura o nota corrispondente all'importo definito contrattualmente;
c) documentazione fotografica relativa alle modalità di esposizione di scritte o di marchi distintivi della Regione, secondo quanto stabilito dall'articolo 22, comma 3.
2. Qualora il soggetto sponsorizzato non abbia partecipato, per qualsiasi motivo, ad uno o più eventi agonistici previsti nel calendario presentato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), la liquidazione delle somme stabilite nel contratto sono ridotte in proporzione al numero di eventi ai quali l'atleta ha effettivamente preso parte nel periodo considerato.
CAPO V
MANIFESTAZIONI SPORTIVE E SPEDIZIONI EXTRA EUROPEE
Articolo 25
(Finalità)
1. La Regione riconosce nell'organizzazione delle manifestazioni sportive di particolare rilievo sotto il profilo tecnico, con valenza turistico-promozionale, e nelle spedizioni di alto livello tecnico, con particolare riferimento a quelle alpinistiche, realizzate in continenti extra europei da guide alpine valdostane o da sportivi affermati, uno strumento di promozione della pratica sportiva e di diffusione dell'immagine della Valle d'Aosta in ambito nazionale o internazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi, a favore di enti privati non aventi finalità di lucro, costituiti ed operanti in Valle d'Aosta, finalizzati al sostegno dell'organizzazione di manifestazioni e di eventi sportivi in ambito regionale, e di spedizioni aventi le caratteristiche di cui al comma 1.
Articolo 26
(Determinazione dei contributi)
1. Le percentuali massime d'intervento sono calcolate sul totale delle spese, ritenute ammissibili, inerenti all'organizzazione e all'effettuazione della manifestazione o della spedizione.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le spese ammissibili a contributo.
3. L'entità dei contributi è fissata nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili.
4. Nel caso di manifestazioni sportive d'interesse internazionale, incluse nel calendario ufficiale della competente federazione sportiva, la percentuale massima di intervento può essere elevata fino al 70 per cento delle spese ritenute ammissibili.
Articolo 27
(Presentazione delle domande)
1. Per l'ottenimento dei contributi, gli enti interessati presentano alla struttura competente apposita domanda corredata di:
a) relazione illustrante l'articolazione e le caratteristiche tecnico-organizzative della manifestazione o spedizione;
b) dettagliata previsione delle spese e delle entrate;
c) eventuale documentazione comprovante l'inclusione della manifestazione nel calendario ufficiale della competente federazione sportiva internazionale.
2. Le domande devono essere presentate alla struttura competente, a pena di decadenza, entro i seguenti termini:
a) 1° ottobre, per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 30 aprile successivi;
b) 1° marzo, per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 agosto successivi;
c) 1° luglio, per le iniziative programmate nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 novembre successivi.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2, le domande presentate oltre i termini indicati, ma comunque prima della data di effettuazione dell'iniziativa, possono essere ammesse a contributo qualora si riferiscano a manifestazioni o spedizioni alle quali la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sport, riconosca un particolare rilievo turistico-promozionale.
Articolo 28
(Concessione dei contributi)
1. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, in considerazione del rilievo tecnico e turistico-promozionale della manifestazione.
2. La concessione del contributo conferisce alla Regione il diritto di apporre, a cura e spese dell'ente organizzatore, il proprio marchio e logotipo su tutto il materiale prodotto in funzione della promozione della manifestazione o della spedizione, in conformità alle indicazioni fornite dalla struttura competente.
Articolo 29
(Liquidazione)
1. I contributi sono liquidati a manifestazione o spedizione conclusa, previa presentazione di idonei giustificativi di spesa e di entrata e di una dichiarazione attestante l'assenza di ulteriori entrate di qualunque genere, dirette o indirette, oltre a quelle relative ai giustificativi presentati.
2. La liquidazione dei contributi può avvenire anche mediante l'erogazione di acconto e prima della conclusione della manifestazione o spedizione in caso di particolare necessità, evidenziata all'atto della presentazione della domanda dall'ente o dall'organismo richiedente, previa presentazione di giustificativi di spesa, nel rispetto della percentuale del contributo concesso.
3. Si intendono idonei come giustificativi di spesa i documenti contabili intestati all'ente o all'organismo beneficiario del contributo, e di entrata quelli dallo stesso emessi nei confronti di altri erogatori di contributi, sponsor, destinatari di pubblicità o altri comunque rilasciati nel rispetto della vigente normativa in materia fiscale.
4. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese regolarmente giustificate non può eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate.
5. I contributi sono liquidati previa verifica della puntuale osservanza dell'adempimento di cui all'articolo 28, comma 2.
6. Il contributo liquidato non può comunque eccedere il disavanzo tra l'ammontare delle spese e delle entrate regolarmente documentate.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE
Articolo 30
(Abrogazioni)
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, ad eccezione dell'articolo 40;
b) gli articoli 15 e 16 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16.
Articolo 31
(Disposizioni transitorie)
1. Alle domande presentate ai sensi della l.r. 3/1998 continuano ad applicarsi le disposizioni della medesima legge.
2. In sede di prima applicazione, il termine di cui agli articoli 13, comma 3, e 14, comma 3, è fissato al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 32
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 2.173.632,50 per l'anno 2004 e in annui euro 2.310.000 a decorrere dall'anno 2005.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2004 e di quello pluriennale per il triennio 2004/2006:
a) nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo) per le finalità di cui agli articoli 9 e 19;
b) nell'obiettivo programmatico 2.2.4.08. (Attività culturali - Promozione culturale, sportiva e sociale) per le finalità di cui agli articoli 3, comma 1 e 25.
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo:
a) degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. al capitolo 64150 per l'anno 2004 per euro 73.632,50 e per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per euro 210.000 e al capitolo 64460 per annui euro 400.000;
b) degli stanziamenti annui iscritti nell'obiettivo programmatico 2.2.4.08. ai capitoli: n. 64321 per euro 650.000, n. 66500 per euro 580.000, n. 66501 per euro 90.000, n. 66502 per euro 130.000 e n. 66503 per euro 250.000.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 33
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente - Ricordo che la discussione avviene sul nuovo testo predisposto dalla V Commissione, che ha avuto parere favorevole a maggioranza anche da parte della II.
La parola al relatore, il Consigliere Segretario Viérin Laurent.
Viérin L. (UV) - Merci, Monsieur le Président.
Les quelques considérations que je vais vous présenter ont pour objet de vous illustrer les principes qui sont à la base de ce projet de loi, ses finalités, les modifications par rapport à la loi précédente - la loi n° 3 de 1998 - et les principales nouveautés introduites. Je tiens aussi à soumettre au Conseil tout le long travail qui a été effectué par la Ve Commission - dont je fais partie - qui s'est penchée sérieusement et assidûment, pendant plusieurs semaines, sur la question des sports, avec beaucoup d'énergie et de détermination. Je pense que ce travail a été profitable et collégial: nous avons, en effet, pris en considération les suggestions et les requêtes de tous les collègues: les collègues de la majorité et même ceux de la minorité - notamment des commissaires Squarzino et Comé, que je remercie pour leur apport - et, après avoir écouté les représentants de la plupart des associations et sociétés sportives valdôtaines, nous avons examiné et retenu une grande partie des requêtes avancées par le monde sportif.
Un nouveau texte a donc été rédigé par la commission, texte amplement enrichi et amélioré, ce qui témoigne de l'engagement de cette dernière et de sa détermination à vous présenter une proposition reflétant les instances du monde sportif valdôtain, qui attendait cette loi depuis longtemps. Le projet de loi sur lequel nous allons maintenant analyser rationalise l'octroi des aides et donne un cadre moderne à l'activité des associations et des athlètes de la Vallée d'Aoste.
Voyons d'abord les finalités de ce texte. Notre Région entend encourager et soutenir le développement du sport amateur, qui est l'émanation du bénévolat, aux fins de la promotion et de la diffusion des activités sportives; elle reconnaît la fonction sociale fondamentale des sports et le rôle de l'école, grâce à laquelle les jeunes peuvent découvrir ces activités, de même que le droit et le devoir desdits jeunes de concilier sport et études. Ce projet de loi reconnaît également les bienfaits du sport sur la santé, ainsi que pour l'intégrité morale, et la contribution que le monde sportif apporte à la lutte contre le dopage, la drogue, la délinquance et la marginalisation. Ce texte va plus loin, et prend en compte la valeur des activités sportives pratiquées par les handicapés physique, établit que les sports de montagne sont prioritaires dans notre région, reconnaît le rôle primaire et fondamental de l'action de l'ASIVA, les interventions visant à préserver l'identité culturelle de la "Fédérachon Esport de Noutra Tera", de même que l'action menée par l'"Association valdôtaine martse et à pià", l'école de parachutisme et, depuis plus d'un siècle, par les sections valdôtaines du CAI.
Comme l'indique son préambule, la nouvelle loi ne fait pas table rase de la loi n° 3 de 1998, qui avait mis en place des mécanismes qui ont propulsé la Vallée d'Aoste à l'avant-garde en matière de sports. Le projet que vous avez sous les yeux vise, tout d'abord, à remédier à certaines lacunes ou aux difficultés qui se sont fait jour durant ces cinq années. Car, bien entendu, c'est au lendemain de l'entrée en vigueur de cette première loi que les problèmes sont apparus et que l'on a pu se rendre compte que certaines dispositions ne répondaient pas exactement aux attentes de tous.
Nous sommes donc partis de la loi régionale n° 3 de 1998 avec l'intention de l'améliorer et de résoudre les problèmes concrets que posait son application. Je pense, par exemple, au fait que les exigences des organismes chargés de la promotion et de l'organisation des activités sportives ont évolué, que certains des mécanismes envisagés ont dû être modifiés parce qu'ils comportaient des dispositions, dont la complexité s'adaptait mal aux diverses disciplines - en raison des différences profondes qui existent entre elles -, ou, encore, au fait que certaines procédures administratives étaient particulièrement lourdes, à la fois pour les organismes bénéficiant des aides régionales et pour les services chargés d'instruire les dossiers y afférents.
Compte tenu de la situation, nous avons opté pour une vaste refonte de la loi n° 3 de 1998, plutôt que pour l'élaboration de plusieurs petites modifications destinées à l'expliciter et nous avons donc entrepris la rédaction d'un nouveau projet de loi qui remplace intégralement le texte précédent.
C'est ainsi que nous avons introduit diverses innovations:
- d'abord, les établissements de promotion sportive (EPS) sont désormais reconnus comme autant de sujets pouvant bénéficier directement d'aides régionales et il est prévu qu'une part forfaitaire de ces dernières soit destinée au comité régional du CAI;
- afin d'éclaircir un point de la loi régionale n° 3/1998 dont l'interprétation a maintes fois posé problème, une distinction est établie entre sports d'équipe et sports individuels pour l'attribution des aides liées à la pratique sportive de niveau national;
- en vue de favoriser les rapports avec les communautés limitrophes de France et de Suisse, les manifestations sportives transfrontalières sont prises en compte aux fins de l'octroi des aides ordinaires;
- les délais fixés pour la présentation des dossiers de demande d'aides ordinaires, spéciales, liées à la pratique sportive de niveau national ou destinées à des EPS ne sauraient être prorogés;
- pour ce qui est des déclarations effectuées dans le but de bénéficier des aides, les différents rôles et responsabilités sont plus clairement définis;
- en plus, certains des éléments qui concourent à la définition des critères d'attribution des aides ordinaires devant être ventilées entre les différents organismes y ayant droit et qui ont depuis 1998 suscité bien des perplexités ont été plus nettement expliqués;
- diverses données qui doivent être prises en considération aux fins de la détermination du montant des aides octroyées aux établissements de promotion sportive ont été revues et précisées;
- le mécanisme aussi d'octroi des aides aux équipes de sport d'une certaine envergure a été simplifié, c'est-à-dire qu'au lieu de deux types de financement (l'un pour l'activité de haut niveau et l'autre pour le sport amateur de niveau national), une seule aide sera désormais octroyée (au titre de la pratique sportive de niveau national) en fonction de l'importance du championnat concerné, dans les différents types de championnats nationaux organisés par les fédérations sportives nationales compétentes et selon le nombre de ces derniers;
- toujours en ce qui concerne les aides liées à la pratique sportive de niveau national octroyées aux équipes, les sociétés admissibles au financement ne pourront présenter une demande que pour une seule équipe féminine et une seule équipe masculine;
- une autre simplification a été introduite pour ce qui est de l'octroi et du versement des aides spéciales. Il sera par ailleurs possible d'obtenir un financement en vue de l'achat de véhicules neufs ou encore de véhicules neufs déjà immatriculés - ce qu'on appelle les km 0 -, destinés au transport des athlètes et du matériel, ou exclusivement au transport des athlètes: cette dernière mesure vise à résoudre un problème qui préoccupe depuis longtemps les différentes associations sportives. Donc ce financement, plafonné à 15% du prix dudit véhicule alors qu'il était initialement de 5.000 euros, est relevé à 20% si le véhicule doit être adapté au transport de personnes handicapées;
- de plus, une aide spécifique est prévue pour l'"Association valdôtaine martse et à pià" et pour l'école de parachutisme, en raison des caractéristiques de leurs activités respectives, qui ne rentrent pas dans les critères de répartition des aides conçus pour les autres sports;
- le Comité restreint de la Conférence régionale des sports voit ses fonctions s'étendre au soutien technique dans le cadre de la définition des éléments techniques propres aux activités de niveau national, d'une part, et, d'autre part, aux demandes de parrainage; ici, aussi une autre modification a été introduite pour ce qui concerne la Conférence régionale des sports, en accueillant les requêtes du comité permanent des collectivités locales, donc un membre de ce comité a été introduit et un membre expert en médicine sportive et un dirigeant nommé par l'Assessorat à la santé;
- pour ce qui a trait au parrainage, la nouvelle loi renonce à définir les critères relatifs au niveau technique et compétitif dont doivent justifier les athlètes qui demandent le parrainage de la Région. L'outil législatif s'est en effet démontré parfaitement inadéquat dans ce domaine, compte tenu de la complexité des éléments qu'il faudrait évaluer, puisque les différentes disciplines n'ont parfois vraiment pas grand chose en commun les unes avec les autres;
- toujours à propos du parrainage, un nouveau mécanisme a été introduit, qui prévoit la diminution du montant fixé par contrat, au moment du versement, si l'intéressé n'a pas participé à une ou plusieurs des manifestations à son programme, et ce, pour une raison quelconque: je rappelle que le montant du parrainage est établi sur la base de la publicité que la Région peut obtenir lors de la participation d'un athlète à diverses manifestations que ce dernier a librement choisies;
- afin que la Région soit mieux en mesure de programmer ses actions dans le cadre de l'organisation de manifestations sportives présentant un certain intérêt sur le plan technique, touristique et promotionnel, le système de présentation de toutes les demandes a été modifié, c'est-à-dire que les demandes devront obligatoirement être présentées dans un délai précis avant la date envisagée et il ne sera possible de déroger à cette procédure que si la manifestation présente un grand intérêt et revêt un caractère particulier aux fins de la promotion de l'image touristique de la Vallée d'Aoste;
- il a enfin été décidé d'assimiler à des manifestations sportives les expéditions organisées hors d'Europe par des guides valdôtains ou par d'autres sportifs de renom, dans la mesure où celles-ci contribuent à renforcer l'image de la Vallée d'Aoste dans le monde.
En raison des ces considérations, et en raison surtout du travail accompli par tous les membres de la Ve Commission, que je veux aujourd'hui remercier, je conclus mon intervention par un souhait: que ce thème du sport, depuis toujours dans l'histoire, déjà à l'époque des grecques, thème oui de défi, une façon disons de se mesurer, mais aussi élément d'agrégation, d'union et de respect dans la compétition, puisse représenter aujourd'hui un moment de partage unanime sur ce projet de loi, à mon avis très important pour tout le monde sportif valdôtain.
Si dà atto che, dalle ore 18,47, riassume la presidenza il Presidente Perron.
Président - La parole au deuxième rapporteur, le Conseiller Praduroux.
Praduroux (UV) - La pratica dello sport è un aspetto che ha assunto nel tempo una rilevanza nella società di oggi sia sotto il profilo agonistico, sia in quello ricreativo. Si tratta di un settore che coinvolge ormai trasversalmente fasce di età diverse della popolazione. L'allargamento della base di praticanti anche alla componente adulta e della terza età è un fenomeno che contribuisce alla promozione dell'attività fisica e al miglioramento degli stili di vita combattendo una delle caratteristiche del vivere moderno, ovvero la sedentarietà e tutti i problemi psico-fisici che da essa derivano. Non a caso a livello europeo il 2004 è dedicato ai temi legati all'educazione allo sport.
L'attività sportiva assume proprio presso le fasce più giovani della società un carattere educativo e formativo contribuendo alla diffusione di valori di impegno e di lealtà e a perseguire modelli positivi che tendono ad escludere comportamenti poco edificanti anche nella vita civile.
Non possiamo dimenticare inoltre che la pratica di una disciplina sportiva, sia essa a livello agonistico o di pura partecipazione, si accompagna a finalità di aggregazione sociale e di prevenzione di comportamenti a rischio.
Nella mia esperienza ventennale di Presidente dello "Sci Club Hône" ho potuto verificare in concreto queste attitudini e l'importanza del sostegno al settore sportivo nel suo complesso inteso non solo come risultati agonistici, ma come movimento alimentato da tante persone che dedicano volontariamente il loro tempo all'educazione e alla formazione delle giovani leve sportive.
La nostra regione si era già dotata di un valido strumento normativo 5 anni fa ponendosi così all'avanguardia nel settore delle promozione di attività sportive. Dalla verifica di quella esperienza e dalle necessità che nel tempo sono state manifestate dal mondo sportivo in continua evoluzione deriva ora questo nuovo disegno di legge che stiamo analizzando. Non una semplice addizione di modifiche, ma una costruzione nuova che contiene una chiave di lettura moderna per rendere la legge più adeguata alle diverse situazioni delle discipline sportive.
Un intervento normativo che ha come obiettivo principale quello di dare maggiore chiarezza alle novità introdotte in modo organico. Altro obiettivo fondamentale è quello di semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti beneficiari delle provvidenze regionali, ma anche per gli uffici preposti alla cura delle istruttorie e delle varie fasi amministrative. Anche questo è un disegno di legge che si inserisce nel quadro più ampio che conduce la nostra regione ad operare, con mano meno pesante di una volta per rendere più agile e flessibile il bagaglio normativo, a vantaggio di una fase applicativa più semplice e comprensibile da parte dei cittadini. Un aspetto questo quanto mai importante per un settore quello sportivo che molto spesso si basa sul volontariato e sull'entusiasmo di coloro che dedicano il loro impegno al servizio della comunità degli appassionati.
La Valle d'Aosta, nella sua qualità di regione a vocazione turistica, non può non considerare la pratica di discipline sportive nella loro valenza promozionale, per contribuire a diffondere nel mondo l'immagine di una piccola regione di montagna che offre molte possibilità al vasto pubblico internazionale per visitarla praticando l'attività fisica preferita.
La presenza consolidata di associazioni e di società sportive è un segnale positivo in grado di affiancare in modo determinante le infrastrutture e quanto gli operatori turistici e gli enti locali sono in grado di proporre in termini di offerta turistica e di ospitalità.
In una regione di confine come la nostra lo sport diventa un mezzo di comunicazione importante per costruire e consolidare i contatti con le popolazioni vicine che parlano la nostra stessa lingua e che vivono un ambiente quello montano che ci accomuna. Per questo è importante il sostegno a quelle manifestazioni di carattere transfrontaliero che vengono organizzate in vari settori della pratica sportiva.
Le caratteristiche di specialità e di particolarismo della Valle d'Aosta sono presenti anche nell'attività sportiva con discipline del tutto peculiari come gli "esport de noutra tera", fiolet, tsan, rebatta, palet, che contano molti appassionati in un movimento di praticanti in costante crescita e che deve essere sostenuto per mantenere il filo delle nostre tradizioni tipiche. Ecco alcuni degli aspetti particolarmente innovativi e significativi del nuovo testo di legge.
Allo spirito innovatore si accompagna la volontà di semplificazione che si riscontra in vari passaggi del testo normativo. Risultano così semplificate le tipologie di contributi speciali così come il meccanismo di concessione di contributi per l'attività di squadra attraverso un unico strumento di finanziamento.
La flessibilità delle disposizioni si riscontrano ad esempio quando si arriva a prevedere il meccanismo della delegificazione: è il caso del settore delle sponsorizzazioni, laddove la definizione dei requisiti tecnico-agonistici si collega sovente ad una articolazione complessa che trova inadeguato lo strumento legislativo.
È introdotto un diverso sistema di presentazione delle istanze con termini perentori per consentire alla Regione una programmazione efficace degli interventi collegati alle varie manifestazioni. Questo è un obiettivo che si coniuga con la volontà più volte manifestata negli ultimi mesi di stabilire un percorso più lineare di tutte quelle azioni di promozione dell'immagine della nostra regione a livello turistico e che trovano nell'organizzazione di manifestazioni sportive un tassello di fondamentale importanza per il richiamo che viene generato nell'opinione pubblica e presso la potenziale clientela. È una direzione corretta verso cui muoversi, ma che deve accompagnarsi a una più incisiva azione di comunicazione che assicuri alla nostra regione una incisiva presenza a livello di flussi informativi e di eventi.
L'organismo della Consulta regionale per lo sport trova in questo disegno di legge un impulso al proprio ruolo. In particolare, il comitato ristretto ha funzioni di supporto tecnico per quanto attiene la definizione dei livelli tecnici delle attività di rilievo nazionale e per le domande di sponsorizzazione.
Al Comitato regionale del Club alpino italiano è riconosciuta una parte fissa forfettaria di contribuzione, mentre gli EPS (Enti di Promozione Sportiva) sono riconosciuti quali soggetti aventi direttamente accesso ai contributi.
Il disegno di legge contribuisce a introdurre elementi di maggiore chiarezza, oltre che di semplificazione. Viene ad esempio chiarita e specificata la distinzione tra discipline sportive di squadra e individuali, un punto che nella verifica del precedente testo normativo aveva contribuito a ingenerare incertezze applicative.
Nell'ottica di ampliare le opportunità di incontro tra le popolazioni valdostane, svizzere e francesi delle regioni confinanti è riconosciuto il significato e lo spirito di aggregazione delle manifestazioni sportive a carattere transfrontaliero che sono quindi ammesse a contributo.
Sono previsti contributi specifici a favore dell'"Associazione martse et à pià" e alla scuola regionale di paracadutismo in considerazione delle peculiarità presentate da questi due settori sportivi.
Sono assimilate alle manifestazioni sportive le spedizioni alpinistiche extra-europee organizzate da guide alpine valdostane. Queste attività sono così riconosciute in qualità di strumenti che contribuiscono in modo efficace a diffondere l'immagine della nostra regione a livello internazionale con positivi elementi di richiamo sportivo e turistico.
Nell'anno consacrato dall'Unione Europea all'educazione allo sport, la Valle d'Aosta consegna al mondo sportivo regionale uno strumento legislativo moderno, in grado di adeguarsi ai cambiamenti avvenuti e flessibile per affrontare in modo agile quelli che interverranno. Dai dati rilevati sono circa 18 mila i Valdostani iscritti a Federazioni sportive nazionali. A questi si aggiungano i 5.500 degli "esport de noutra tera", i bambini che seguono i corsi scolastici e i 3.500 tesserati per gli enti di promozione sportiva. Sono questi i dati che testimoniano una vitalità e un segnale di civiltà che si coniuga con i valori sportivi. Con questo disegno di legge si pongono le basi per consolidare e sviluppare ulteriormente il movimento sportivo valdostano ad ogni livello.
Président - La discussion générale est ouverte.
La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce, aux transports et aux affaires européennes, Caveri.
Caveri (UV) - Ci tenevo semplicemente ad annunciare al Consiglio la presentazione di 4 emendamenti; si tratta di 4 emendamenti di tipo tecnico che tendono semplicemente a migliorare il testo. Approfitto dell'inizio di questa discussione generale per aggiungere due parole, eventualmente poi interverrò in replica dopo i colleghi.
Gli interventi dei due relatori, che ringrazio assieme alle due commissioni che rappresentano, mi esimono da dire troppe cose sul testo presentato. Già nella scorsa legislatura, il Consiglio, su iniziativa in particolare di Eddy Ottoz, discusse del tema ripreso con ulteriori migliorie prima da parte del dipartimento dell'Assessorato, poi da parte del Governo regionale e anche dal lavoro accurato del Consiglio Valle.
Già da parte della Consulta dello sport, e poi anche attraverso le vostre audizioni, mi pare si sia confermato quanto la legge, che razionalizza e innova la normativa vigente, fosse attesa nel mondo dello sport; una nuova legge che conferma l'impegno della Regione in un settore davvero cruciale per la nostra società, in una Valle d'Aosta che è piena di sportivi: questo dà il segno di una necessità alla quale dovevamo corrispondere con una legislazione più moderna e all'altezza della sfida che oggi comporta una qualunque pratica sportiva.
Président - La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (Arc-VA) - Credo, come hanno ricordato i colleghi, che a nessuno sfugga l'importanza dello sport, dell'attività sportiva in generale sullo sviluppo fisico-psichico della persona, sulla formazione di comportamenti virtuosi, con una forte valenza preventiva rispetto alla salute.
Lo sport risulta inoltre un'attività sociale fondamentale insostituibile, non solo per i giovani, ma anche per gli adulti, gli anziani, per i diversamente abili. Tale consapevolezza si ritrova nelle finalità inserite in legge al 1° comma dell'articolo 1, finalità che evidenziano la funzione formativa dello sport, le lettere c) e d); la funzione preventiva rispetto all'educazione alla salute, ivi compresi il contrasto alle tossicodipendenze, le lettere b) ed e); la funzione sociale anche nei confronti dei diversamente abili, le lettere a) e g), tanto che le finalità prettamente sportive in questo 1° comma dell'articolo 1 sono, per così dire, richiamate solo da alcuni accenni concernenti l'attività agonistica e il contesto montagna.
Queste grandi finalità non trovano riscontro nel prosieguo della legge, che è finalizzata a regolamentare le procedure, i soggetti, l'entità dei contributi che l'ente Regione mette a disposizione di federazioni, società, singoli atleti sportivi. Basti vedere come il termine "contributo" compaia in tutta la legge, nei titoli, tant'è vero che sarebbe stato forse più opportuno chiamarla "nuova disciplina dei contributi a favore dello sport". La legge, quindi, si presenta come un bel vestito che serve a coprire l'attività più prosaica di finanziamento delle diverse iniziative. Non che non sia importante garantire strumenti e risorse finanziarie a chi forma sportivi, a chi organizza le attività agonistiche, ma se questa è la finalità della legge si poteva benissimo evidenziarlo nel titolo e decidere, in modo laico, che con questa legge si vuole dare "ossigeno" al mondo sportivo.
Nel corso del dibattito in commissione avevo, fin dall'inizio, posto tale questione, e sempre in sede di commissione il nostro gruppo ha presentato una serie di emendamenti con l'intento di rendere esplicite, nei comportamenti degli stessi organismi sportivi, alcune delle finalità elencate nel 1° comma dell'articolo 1. Alcune suggestioni sono state accettate, e di questo do atto allo spirito collaborativo della commissione e al tentativo che è stato fatto, pure in un impianto così rigido, di inserire alcuni elementi che, in qualche modo, andavano nella direzione indicata e affermata nel 1° comma del 1° articolo.
Tuttavia, l'impianto complessivo della legge non ne risulta cambiato e non poteva che essere così, tant'è vero che avevo ancora tutta una serie di emendamenti che potevo ripresentare, qui, in aula, ma ho deciso di non farlo perché mi rendo conto che, anche se li presentassi, non sarebbero accettati, in quanto seguono una logica totalmente diversa rispetto a questo disegno di legge. Per fare una legge sullo sport, come si è detto in commissione, si sarebbero dovute riprendere le attuali leggi regionali che ancora disciplinano i settori concernenti l'educazione sanitaria motoria e sportiva, come la legge n. 19/1980, o l'utilizzazione delle palestre scolastiche o, ancora, le iniziative di carattere sportivo destinate a più scuole, di grado e tipologia diversi, finanziate ed organizzate direttamente dalla Regione, come la legge n. 19/2000, e vedere quanto è ancora valido di tutte queste leggi - ne ho solo citate 3, ma l'elenco di leggi regionali concernenti lo sport è molto più lungo! - e quanto andrebbe rivisto in un'ottica sinergica, per giungere ad una legge più organica. Si sarebbe dovuto procedere ad un lavoro congiunto fra i diversi Assessorati - dello sport, dell'istruzione, della sanità - per capire quale ruolo ciascun Assessorato è chiamato a svolgere rispetto a questo settore e come può essere svolto tale ruolo.
Fra l'altro, non capiamo come all'interno della Giunta questo problema non si sia posto e come non si sia pensato di creare un raccordo a livello di direzione fra i diversi soggetti che, all'interno dell'Amministrazione, si occupano di sport. Lo sport, dalle finalità del disegno di legge, appare come una delle materie trasversali a una serie di competenze dei diversi Assessorati, quindi poteva essere interessante creare intanto un raccordo e cominciare ad affrontare in modo collaborativo alcune materie trasversali a più assessorati.
Inoltre, quello che non ci convince troppo è questo taglio monetario che viene assunto, come se ci fosse un'equazione "più soldi-più sport"; un assunto che invece è disatteso dai dati dell'ASIVA, li abbiamo commentati anche in commissione, da cui risulta che, a fronte di continui contributi erogati ogni anno, si assiste ad una diminuzione addirittura di oltre 2.000 tesserati in questo ultimo decennio - si è passati da oltre 7.500 nel 1992-1993 a 5.111 nel 2002-2003), quasi a suggerirci che se il sostegno allo sport viene pensato solo nell'ottica di una legge di interventi a favore dello sport, non raggiunge lo scopo che si prefigge! Occorre agire su altri piani, dalla educazione alle scuole, dall'accesso facilitato agli impianti sportivi, dal coinvolgimento degli enti locali, della società civile, della popolazione, ma non solo.
Anche all'interno della legge, quello che è un po' il futuro dello sport, che è proprio l'avviamento allo sport, è rimasto nell'ombra: non ci sono interventi mirati a questo scopo, ma si lascia che siano le federazioni a decidere come suddividere i contributi che vengono dati! Per raggiungere un obiettivo più ampio vanno attivate altre tipologie di intervento.
Proprio con i colleghi della commissione - con cui si è lavorato in modo collaborativo, come con lo stesso Assessore - ci pare che la questione sia chiara, tanto che è stato assicurato alla sottoscritta che c'è la volontà politica di procedere in tempi brevi ad una revisione dell'intera materia, volontà - mi sembrava - che si volesse ribadire in aula con un ordine del giorno.
Avremmo voluto che fosse stato invertito l'ordine dei 2 provvedimenti: non prima la legge di contributi allo sport e dopo una legge sullo sport, ma viceversa! Ciò non è avvenuto; capisco che ci sono motivi urgenti, dettati dal fatto che si è voluto abrogare la legge precedente senza finanziarla; forse si poteva finanziare la legge precedente per un po' di tempo ancora, senza dover fare di corsa un'altra legge!
Ci sono stati dei motivi di urgenza che capisco, però mi rendo conto anche che questo non aiuta neanche a vedere quali sono i punti cruciali che vanno finanziati con la legge sullo sport. Abbiamo tentato, in commissione, di individuarne alcuni, ma ci sarebbe tutta la parte che riguarda l'educazione nelle scuole, tutta la parte di educazione alla salute, tutta la parte di raccordo con le altre attività che possono essere svolte sul territorio. Rischiamo, anche con questa legge di contributi allo sport, di continuare in un'ottica che rispecchia solo il punto di vista delle società sportive e di chi è preso giustamente dai mille problemi quotidiani di sopravvivenza. Mi sembra che, invece, se fossimo riusciti a fare una legge più generale sullo sport, forse avremmo trovato degli elementi più incisivi per individuare dove intervenire: questo non è avvenuto. Ne prendiamo atto, ma questo influenzerà il nostro voto sul disegno di legge.
Président - La parole au Conseiller Comé.
Comé (SA) - La legge regionale n. 3 del 1998 ha rappresentato, fino ad oggi, il riferimento legislativo più importante e significativo in materia di tutela e promozione delle attività sportive in Valle d'Aosta. Attività sportive che vanno salvaguardate e potenziate sicuramente, ma con lo spirito giusto, onde evitare quell'esasperazione e degenerazione di tanti ambiti sportivi che ormai, attraverso le cronache nazionali, è sotto gli occhi di tutti.
Noi non siamo affascinati dal mito dell'uomo?campione, dove l'immagine annulla l'uomo; noi non condividiamo, per esempio, né l'idea di un decreto-legge "salva calcio" che chiede all'ente pubblico di intervenire con finanziamenti di "milionate del vecchio conio" né l'"escalation" dei prezzi di ingaggi per atleti ed allenatori. Noi pensiamo che l'anima dell'attività sportiva debba rimanere la passione e, al di là di pochi casi specifici, essa debba conservare il suo aspetto dilettantistico e gratuito. Penso che tutto il mondo sportivo dovrebbe rimettere "la pendule à l'heure" e riportare la competizione sportiva al suo carattere essenziale di confronto e di disciplina per il corpo e per la mente, un'attività, insomma, al servizio della salute e non contro di essa!
Fortunatamente ritengo che nella nostra realtà locale l'esasperazione sportiva sia contenuta entro livelli ancora accettabili e non siano ancora disattesi i principi fondamentali dello sport; ci sembra che il disegno di legge n. 10 - che si richiama alla legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3 - sia assolutamente condivisibile nella sua finalità generale, così come viene declinata nell'articolo 1. Condividiamo il richiamo che viene fatto al contributo dello sport contro la tossicodipendenza, e al ruolo e alla funzione riconosciute alla scuola nell'avviamento dei giovani all'attività sportiva, soprattutto al riconoscimento del diritto-dovere dei giovani a conciliare l'attività scolastica con quella sportiva, non più considerate in antitesi tra di loro e siamo favorevoli alla rilevanza che viene data alla tutela sanitaria e alla sicurezza nella pratica dell'attività sportiva.
Tuttavia, ci sembra di poter dire che il seguito degli articoli di detta legge non si rivelano poi all'altezza della sua impostazione iniziale, ossia le nobili e condivisibili affermazioni, enunciate come finalità nell'articolo 1, non sono declinate in suggerimenti e regolamentazioni operative nei successivi articoli della legge. La legge n. 3 era una legge sostanzialmente di contributi e la proposta di legge attuale, che quella legge vuole migliorare, rimane, a sua volta, al di là del suo nobile intento iniziale: una legge di contributi.
Durante il lavoro delle commissioni, le forze di minoranza avevano già presentato alcuni emendamenti in questa direzione, e qui voglio riconoscere che alcuni di essi sono stati accolti, ma ancora troppo poco è stato rivisto per poter dire che questo disegno di legge ha le gambe giuste per la testa che ha dichiarato di avere! Tutti sappiamo bene che la preoccupazione delle associazioni, delle società, cioè dei beneficiari di questa legge, è quella di ricevere i finanziamenti e magari in misura sempre maggiore! Noi, come organismo di governo, non possiamo ragionare allo stesso modo, quindi ritengo che dovevamo chiedere qualcosa di più; non vogliamo solo dare dei soldi, ma chiediamo anche la condivisione di una politica ed una finalità educativa all'interno dell'attività sportiva.
Un' altra osservazione che vorrei fare: nella relazione di presentazione si capisce che questa legge vuole semplificare le procedure, gli adempimenti amministrativi, sia per gli organismi beneficiari, sia per gli uffici dell'Amministrazione. A nostro avviso, la legge ha, sì, snellito le procedure, ma quasi esclusivamente per gli uffïci preposti all'istruttoria delle relative istanze, tant'è vero che vorrei leggere le dichiarazioni rilasciate dai dirigenti dell'Assessorato nel corso di audizioni, i quali avevano sostenuto che un altro elemento importante è rappresentato dal fatto che gli enti di promozione, sino ad oggi, erano tenuti a presentare una richiesta per ciascuna società ad essi affiliata, mentre adesso il contributo viene concesso al comitato regionale, il quale dovrà presentare la richiesta e documentarla. In questo modo gli uffici valuteranno 11-12 richieste e non più circa 150, come invece avveniva fino all'anno scorso, dato che le società affiliate agli enti di promozione sportivi sono circa 140. Questo è un lavoro enorme che gli uffici non devono più fare.
Mi pare che l'unico aspetto di semplificazione del meccanismo relativo alla concessione sia che le società ad alto livello - che dovevano presentare domanda anche per quanto riguardava i contributi ordinari -, con l'attuale legge, presentano una sola domanda. È stato quindi alleggerito e dilazionato il lavoro solo per gli uffici dell'Amministrazione, ma non è stata semplificata o snellita la prassi o l'iter per accedere al contributo da parte delle tante società dilettantistiche!
Ho sentito dai relatori e dall'Assessore - ma avevo già sentito queste voci l'anno scorso, perché questa legge è stata attentamente analizzata già l'anno scorso ed ha proseguito l'analisi anche in questi mesi - che il mondo sportivo aspettava con ansia questa nuova legge. Sinceramente non ci sono state delle grosse preoccupazioni quando la stessa lo scorso anno non è stata approvata; quindi la legge n. 3, dal punto di vista prettamente dei contributi, aveva una sua validità.
Questa è la nostra preoccupazione ed è il rilievo che vogliamo fare, in quanto riteniamo che, avendo messo mano a tutta la legge, si poteva cercare di analizzare e rilanciare in maniera diversa il mondo sportivo.
Président - La parole au Conseiller Frassy.
Frassy (CdL) - Penso che alcune considerazioni debbano essere fatte in merito, perché è una legge più che da "molti" attesa, da "molto" attesa: è la legge con la quale si chiuse la scorsa legislatura, senza che peraltro venisse esaminata in aula, ed è la prima legge significativa, o perlomeno di una certa importanza, che viene approvata in questa legislatura, fatto salvo per la legge del condono edilizio che, pur nella sua sinteticità, era altrettanto importante.
Riteniamo però che, a fronte del lavoro importante svolto dalle commissioni, in particolare dalla V Commissione - come ha ricordato il relatore - ci siano ancora delle incongruenze le quali probabilmente non potevano essere limate o eliminate dal lavoro di commissione; non potevano essere superate perché l'impostazione di questa legge sostanzialmente quella data dall'allora Consigliere Ottoz sul finire della scorsa legislatura.
Devo dire che, se era comprensibile quella impostazione in quel momento storico, era un momento di fine legislatura, era un momento pre-elettorale, l'aspetto del coinvolgimento dal punto di vista finanziario nei confronti dei tanti attori del mondo dello sport era un modo con cui presentarsi a quel mondo, oggi che siamo ad inizio legislatura, pensiamo, Assessore Caveri, che ci voleva uno sforzo non dico di maggior fantasia, ma di maggior compiutezza! In effetti - come ha già evidenziato chi mi ha preceduto - diciamo che il titolo che avete dato come Giunta e che è rimasto a questo disegno di legge, crea delle aspettative che poi non riscontriamo nell'articolato da noi esaminato e che ci apprestiamo adesso a votare.
Dico questo a ragion veduta, perché dal dibattito di commissione e soprattutto da quella che è stata la lunga serie delle audizioni effettuate in V Commissione, sono emersi due dati importanti, dati che sono stati inseriti in questa legge: sono i dati dell'aspetto sanitario e dell'aspetto della prevenzione chiamiamola "sociale" a cui può tendere lo sport, sono i dati inerenti la funzione importante che la scuola può svolgere nell'avviare i giovani alla pratica sportiva. Devo dire che, purtroppo, al di là di quelle che sono le affermazioni di principio contenute nei primi articoli di questo disegno di legge, così come integrati dai lavori di commissione, poi, nello specifico, tutto l'impianto di questa legge si riduce alla rimodulazione degli aspetti dei contributi economico-finanziari, i quali erano normati dalla legge in vigore e che adesso verrà superata e "pensionata" da questo disegno di legge.
Dico che è un po' un'occasione mancata. La voce che gira è quella che ci sarà una legge successiva, la quale andrà probabilmente ad integrare gli aspetti che mancano in questo "corpus" legislativo. Io evidenzio solo - come sanno bene i colleghi della I Commissione - che già nella scorsa legislatura si è insistito molto con un disegno di legge portato in aula negli scorsi Consigli di questa nuova legislatura sulla semplificazione legislativa, semplificazione che tende ad evitare un eccesso di fonti normative ed un accorpamento armonico, se non a livello di testi unici, quanto meno a livello di testi che abbiano la possibilità di affrontare in maniera globale i settori di riferimento: tale aspetto è uno dei limiti di questa legge. Dopodiché riteniamo che quei vecchi meccanismi di tipo finanziario previsti dall'attuale legge, che verrà "pensionata" con l'approvazione di questa, siano stati in qualche misura migliorati dall'impostazione di insieme che promana dal disegno di legge n. 10, anche se però dobbiamo evidenziare alcune contraddizioni su questi meccanismi.
Si sono individuati dei criteri globali da applicare allo sport nel suo insieme e poi sono stati estrapolati, come già era nel testo dell'aprile 2003, alcuni settori. Settori che noi non riteniamo non essere importanti: "martse à pià", scuola di paracadutismo, sport tradizionali, ma che riteniamo essere settori importanti con delle loro caratteristiche, come del resto ogni settore sportivo ha, perché la caratteristica del "tennis-tavolo", con tutto ciò che implica a livello di atleti stranieri, è una caratteristica non riscontrabile nel calcio, dove c'è una partecipazione di massa con una serie di problemi; ma ha senso che in un tentativo di armonizzare i criteri di erogazione dei contributi, si dica che per questi 3 settori e solo per questi 3 settori i contributi vengono dati a consuntivo del disavanzo che eventualmente andrà a risultare dai bilanci di questi comparti sportivi?
Dal punto di vista dell'erogazione del contributo, riteniamo che sia un modo poco sano, nel senso che ci sia un disincentivo a cercare fonti di finanziamento autonomo sul presupposto che la Regione andrà a corrispondere dei contributi forfetari e che su questi contributi siamo prigionieri del significato della parola stessa, perché da nessuna parte viene individuato il "quantum" né dei criteri dettagliati per gli sport che rientrano nel criterio ordinario… perciò sicuramente il modo con cui vengono erogati contributi a questi 3 settori - settori importanti, lo sottolineo, perché non vogliamo escluderli dalla contribuzione - ci lascia perplessi, perché non dà certezza alcuna e, se vogliamo dirla tutta, incentiva il ricorso al contributo pubblico prescindendo da requisiti oggettivi, addirittura ancorandolo al ripianamento di quelli che sono i disavanzi, senza neppure fare un ragionamento sulle percentuali di riferimento ad autonoma copertura delle esigenze di bilancio.
Considerando che questa è una legge che soprattutto si incentra sugli aspetti di tipo finanziario, presenteremo un emendamento di tipo finanziario all'articolo 8, nascente da esperienze passate in settori differenti, ma in settori che erano sempre stati oggetto di contributi pubblici.
Accade spesso che beni comprati con contributi dell'Amministrazione regionale, vengano poi riciclati in tempi brevi sul mercato, creando una specie di "secondo mercato parallelo" rispetto al mercato ufficiale. Perciò riteniamo che ci debba essere un vincolo di destinazione triennale, vincolo che giudichiamo sostenibile da un punto di vista temporale, ai beni che sono stati acquistati con i contributi speciali. Nel caso in cui questo vincolo non venga rispettato, prevediamo nel nostro emendamento che ci sia la restituzione del contributo stesso con la rivalutazione del tasso legale annuo: questo, proprio a garanzia di quello che deve essere l'utilizzo di quei beni alle società sportive che ne hanno fatto richiesta, e per disincentivare un fenomeno che probabilmente nel settore sportivo non si verifica, ma che in altri settori dove questa clausola non c'è è stato oggetto di riscontro da parte degli uffici. In assenza di un divieto di legge, diventa ovviamente un'operazione legittima.
Queste sono le considerazioni che esprimiamo su tale disegno di legge e i limiti che abbiamo individuato sul disegno stesso. Anticipo quella che sarà la nostra indicazione di voto, che sarà di astensione, non tanto per quello che è scritto, ma per quello che non è stato scritto nel disegno di legge!
Président - La parole au Conseiller Salzone.
Salzone (FA) - Per dire, per quello che ci riguarda, che questo è un buon testo, come abbiamo già dichiarato in commissione; è la conseguenza della legge n. 3, che già era un buon testo, ma l'evoluzione della materia doveva metterci nelle condizioni di fare chiarezza, perlomeno sotto l'aspetto della contribuzione alle diverse categorie; credo che da questo punto di vista si sia fatto un ottimo lavoro.
Come è già stato detto, nell'articolo 1 sono concentrati tutti gli aspetti sociologici del problema. Con l'Assessore Caveri avevamo iniziato un discorso in commissione che ci ha consentito di approfondire il dialogo sino a cercare di raggruppare il testo con concetti legati alla scuola, alla sanità, i quali, però, non sono stati sviluppati.
Secondo me, si è persa da questo punto di vista un'occasione, ma ciò non toglie il merito alla legge. Ritengo di poter dire che la commissione ha lavorato bene, le cose importanti sono già state dette dai 2 relatori, le audizioni sono state interessanti e frutto anche di un bagaglio culturale acquisito da tutti i Consiglieri, che ci ha consentito di riordinare la materia.
Per questo riteniamo di poter dare un giudizio buono sul testo, quindi voteremo la legge.
Président - La parole au rapporteur, le Conseiller Secrétaire Viérin Laurent.
Viérin L. (UV) - Simplement pour quelques précisions, surtout vis-à-vis de l'intervention de Mme Squarzino et d'une partie de l'intervention du Conseiller Comé.
La collègue Squarzino reproche à la commission qu'on aurait dû inverser le travail, c'est-à-dire affronter d'abord le thème qui est certainement transversal, de comprendre et coordonner les aspects sanitaires, sociaux, culturels et les fondre dans un travail; nous en avons débattu en commission et la commission s'est engagée - comme le disait le Conseiller Salzone -, l'Assesseur s'est engagé à poursuivre ce travail, mais je voudrais rappeler qu'il y avait une exigence de présenter cette loi, car il y avait un problème d'application pour l'affectation des contributions et donc je pense qu'il n'y avait pas de sens de financer une loi qui avait présenté des problèmes d'application.
Deuxièmement, c'est avec un peu d'amertume que je prends acte que Mme Squarzino et son groupe ne va pas voter favorablement cette loi, et je dis "avec amertume" parce qu'en commission nous avons vraiment fait de grands efforts pour accepter les propositions qui provenaient surtout de la part de Mme Squarzino et son abstention était aussi liée au fait qu'après elle se réservait de voir comment le débat évoluait, ici, au Conseil. Mon amertume c'est simplement que probablement nos efforts n'ont pas été compris et c'est avec un peu de désarroi que je prends acte que ce thème important de la loi du sport ne sera pas partagé par tout le monde.
Président - La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce, aux transports et aux affaires européennes, Caveri.
Caveri (UV) - Mi scuso, ma non sono ancora abituato ai meccanismi un po' atavici della discussione in Consiglio regionale. Pur avendo una lunga militanza parlamentare, devo dire che sono sempre stupito del fatto che ad un certo punto, chiusa la presentazione degli emendamenti, non si potrebbe neanche più teoricamente discutere sulla modifica degli emendamenti presentati. Per cui, chiederei al Consigliere Frassy, accogliendo il contenuto del suo emendamento, di consentirmi una riformulazione tecnica su cui sarò più preciso all'atto della discussione sul suo emendamento, perché mi permetto solo tecnicamente di completarlo; potrebbe esservi un'aggiunta, al comma 5 dell'articolo 8, così come indicato, che potrebbe suonare: "Spetta alla medesima delibera indicare le caratteristiche dei vincoli sui beni acquistati con i contributi di cui ai commi precedenti nel limite del triennio e con i conseguenti meccanismi di sanzione e di restituzione del contributo", perché credo che la sola restituzione del contributo di fronte a comportamenti… credo che sarebbe meglio "meccanismi di sanzione e di restituzione del contributo".
Mi spiace che i meccanismi ci obblighino ad una scrittura che poi spero si configuri come una scrittura buona del testo, ma queste sono le circostanze!
Président - La parole au Conseiller Frassy.
Frassy (CdL) - Non vedendo alcun prenotato sul tabellone, penso sia opportuno, per quelli che sono i meccanismi di questo Consiglio - e che l'Assessore definiva ora "atavici" -, chiedere una sospensione per formulare l'emendamento, in modo che possa essere recepito nella votazione del disegno di legge.
Président - Le Conseil est suspendu pendant 10 minutes.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 19,48 alle ore 19,57.
Président - Il y a un amendement qui porte la signature de l'Assesseur Caveri et du Conseiller Frassy; les amendements sont en cours de distribution. S'il n'y a pas d'autres Conseillers qui souhaitent intervenir, je ferme la discussion générale.
On passe à l'examen des articles. Je rappelle que la Ve Commission et la IIe Commission ont donné avis favorable à la majorité. Nous votons sur le nouveau texte de la Ve Commission.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l'unanimité.
Président - La parole à la Conseillère Squarzino Secondina, sur l'article 2.
Squarzino (Arc-VA) - Abbiamo votato a favore dell'articolo 1 perché è quello che esprime le finalità in cui ci riconosciamo. Dall'articolo 2, incomincia ad attuarsi la logica della legge sulla quale ci asteniamo, e credo - nonostante l'appello accorato del collega Viérin - che il lavoro comune faccia parte dello stile di lavoro fra colleghi di una commissione. Ho apprezzato, ripeto, lo sforzo fatto in commissione per accogliere gli emendamenti; fra l'altro, faccio notare che questi emendamenti non hanno peggiorato la legge, ma l'hanno comunque un po' migliorata, quindi credo che sia un vantaggio per tutti.
Ciò nonostante, per i motivi detti precedentemente, ci asterremo da questo punto su tutti gli articoli, perché sono improntati ad una logica che non condividiamo.
Président - La parole au Conseiller Sandri.
Sandri (GV-DS-PSE) - Mi associo alla delusione del relatore per questo voto di astensione del gruppo "Arcobaleno". Questa legge - come è stato detto da tanti - è stata elaborata insieme in commissione e anche la Consigliera Squarzino ne è la madre; abbiamo scoperto stasera che c'è un figlio illegittimo e questo ci dispiace!
Président - Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 30
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 3 (Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents: 30
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 6 il y a l'amendement n° 1 de l'Assesseur Caveri, dont je donne lecture:
Emendamento
Articolo 6
Alla lettera f), comma 3, sono aggiunte le parole:
"di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b)"
Je le soumets au vote:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 6 il y a l'amendement n° 2 de l'Assesseur Caveri, dont je donne lecture:
Emendamento
Articolo 6
Alla lettera f) del comma 5 sono aggiunte le parole:
"… di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b)"
Je le soumets au vote:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 6 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 6
(Concessione dei contributi)
1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), sono concessi annualmente, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, sulla base di specifici piani di riparto, approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta della Consulta regionale per lo sport, entro il 15 dicembre di ogni anno.
2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sport, approva i criteri per la definizione dei piani di riparto e definisce le modalità di presentazione delle domande, anche con riferimento alla documentazione giustificativa da allegare alle stesse.
3. Nell'individuazione dei criteri per la definizione dei piani di riparto concernenti i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:
a) obblighi federali, escluso il costo di tesseramento e di trasferimento degli atleti e le somme a titolo di cauzione;
b) oneri derivanti dalla sottoscrizione di polizze assicurative collettive a favore degli atleti agonisti tesserati a copertura dei rischi derivanti da infortuni durante lo svolgimento dell'attività sportiva;
c) spese per l'utilizzo di impianti sportivi non gestiti direttamente;
d) numero degli atleti tesserati residenti in Valle d'Aosta, ripartiti per fasce di età, con particolare riguardo per quelli appartenenti alle categorie giovanili, e relativo numero delle presenze in gara;
e) entità chilometrica effettiva delle trasferte effettuate dagli atleti di cui alla lettera d) per la partecipazione a competizioni;
f) partecipazione dei tecnici a corsi di formazione finalizzati alla promozione della salute e alla prevenzione del doping di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).
4. Alle società o associazioni sportive della Federazione italiana sport disabili (FISD) non si applica quanto previsto al comma 3, lettera d), limitatamente all'appartenenza degli atleti alle categorie giovanili.
5. Nell'individuazione dei criteri per la definizione dei piani di riparto concernenti i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:
a) consistenza numerica globale di ogni EPS, sulla base dell'elenco degli atleti tesserati residenti in Valle d'Aosta, vistato dal comitato regionale del CONI;
b) attività promozionale svolta nell'anno cui si riferiscono i contributi, con particolare riguardo per le manifestazioni e per le iniziative promozionali o amatoriali effettivamente organizzate dall'ente beneficiario o da società o associazioni sportive ad esso affiliate, esclusi i corsi a pagamento aperti a soggetti maggiorenni;
c) spese sostenute da ogni EPS o da società o associazioni ad essi affiliate per l'utilizzo di impianti sportivi dagli stessi non gestiti direttamente;
d) entità chilometrica delle trasferte effettuate dagli atleti di cui alla lettera a) per la partecipazione a manifestazioni nazionali organizzate dal corrispondente EPS;
e) attribuzione al CAI Valle d'Aosta di un contributo fisso forfettario pari al 7 per cento del totale dei contributi previsti per gli EPS;
f) partecipazione dei tecnici a corsi di formazione finalizzati alla promozione della salute e alla prevenzione del doping di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);
g) attività promozionale svolta nell'anno a favore di persone diversamente abili.
6. Nell'individuazione dei criteri per la definizione dei piani di riparto concernenti i contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), la Giunta regionale tiene conto dei seguenti elementi:
a) obblighi federali, escluso il costo di tesseramento e di trasferimento degli atleti e le somme a titolo di cauzione;
b) consistenza del vivaio giovanile, come definito ai sensi dell'articolo 4, comma 5;
c) entità chilometrica delle trasferte effettuate per la partecipazione alle partite del campionato per il quale è richiesto il contributo;
d) valore tecnico del campionato, da valutarsi in relazione al numero complessivo dei campionati nazionali di serie organizzati dalla competente FSN e al posizionamento del medesimo campionato rispetto al massimo campionato nazionale di serie;
e) numero delle partite da effettuare nell'ambito del campionato;
f) risultato agonistico conseguito nella stagione immediatamente precedente;
g) numero degli atleti componenti l'organico della squadra;
h) numero degli atleti residenti in Valle d'Aosta, inclusi nell'organico della squadra.
7. Ogni società può richiedere il contributo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), per una sola squadra maschile e per una femminile.
8. Le borse al merito di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), sono concesse alle società sportive per i risultati agonistici di elevato livello nazionale o internazionale conseguiti da atleti alle stesse tesserati e residenti in Valle d'Aosta.
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 8 il y a 3 amendements: l'amendement n° 3 de l'Assesseur Caveri, l'amendement du Conseiller Frassy et l'amendement conjoint de l'Assesseur Caveri et du Conseiller Frassy; j'en donne lecture:
Emendamento
Articolo 8
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 è così sostituita:
"b) alla partecipazione dei tecnici ad iniziative finalizzate alla formazione, all'aggiornamento e alla specializzazione, organizzate dalle FSN o dal CONI, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa relativa alle quote di iscrizione, di viaggio e di soggiorno, percentuale elevabile fino ad un massimo del 75 per cento se le iniziative sono finalizzate alla formazione educativa ai fini della promozione della salute e della prevenzione del doping."
Emendamento
Articolo 8 aggiungere il seguente comma 6:
"I beni acquistati con i contributi di cui ai commi precedenti sono soggetti a vincolo di destinazione triennale. Lo smobilizzo anticipato determina la restituzione del contributo percepito maggiorato dal tasso di interesse legale su base annua".
Emendamento
Al comma 5 dell'articolo 8 aggiungere:
"Spetta alla medesima deliberazione indicare le caratteristiche dei vincoli sui beni acquistati con i contributi di cui ai commi precedenti nel limite del triennio e con i conseguenti meccanismi di restituzione del contributo".
La parole au Conseiller Frassy.
Frassy (CdL) - Solo per dire che l'emendamento primo è stato sostituito dall'emendamento congiunto, perciò è ritirato.
Président - Je soumets au vote l'amendement n° 3 de l'Assesseur Caveri:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - L'amendement du Conseiller Frassy est retiré.
Je soumets au vote l'amendement qui porte la signature de l'Assesseur Caveri et du Conseiller Frassy:
Conseillers présents: 31
Votants: 27
Pour: 27
Abstentions: 4 (Comé, Curtaz, Riccarand, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 8 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 8
(Contributi speciali)
1. Per contributi speciali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), si intendono le provvidenze specificamente destinate:
a) alle spese di investimento in attrezzature necessarie alla pratica sportiva, fino ad un massimo del 30 per cento della spesa effettivamente sostenuta e documentata, con esclusione delle attrezzature individuali, e alle spese di investimento in attrezzature, ancorché individuali, necessarie alla pratica sportiva dei diversamente abili, fino ad un massimo del 40 per cento;
b) alla partecipazione dei tecnici ad iniziative finalizzate alla formazione, all'aggiornamento e alla specializzazione, organizzate dalle FSN o dal CONI, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa relativa alle quote di iscrizione, di viaggio e di soggiorno, percentuale elevabile fino ad un massimo del 75 per cento se le iniziative sono finalizzate alla formazione educativa ai fini della promozione della salute e della prevenzione del doping;
c) all'acquisto di automezzi nuovi o a chilometri zero, aventi un minimo di nove posti, destinati al trasporto di atleti o al trasporto combinato di atleti e merci, nella percentuale massima del 15 per cento della spesa sostenuta.
2. Nel caso di acquisto di automezzi specificatamente adattati per il trasporto di atleti diversamente abili, la percentuale massima di cui al comma 1, lettera c), è elevata al 20 per cento.
3. Ogni società può presentare annualmente domanda per un solo contributo di cui al comma 1, lettera c).
4. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui al presente articolo, riferite a spese effettuate non anteriormente a dodici mesi dalla data di presentazione della domanda, sono presentate annualmente alla struttura competente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre e sono corredate di idonea documentazione di spesa.
5. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, entro i limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, sentito il Comitato ristretto di cui all'articolo 18. Spetta alla medesima deliberazione indicare le caratteristiche dei vincoli sui beni acquistati con i contributi di cui al presente articolo, nel limite del triennio e con i conseguenti meccanismi di restituzione del contributo.
Conseillers présents: 30
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 12:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 13:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 14:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - A l'article 15 il y a l'amendement n° 4 de l'Assesseur Caveri, dont je donne lecture:
Emendamento
Articolo 15
La lettera b) del comma 3 dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente:
"b) un dirigente sanitario medico appartenente all'area medica e delle specialità mediche-disciplina di medicina dello sport, individuato dall'assessore alla sanità, salute e politiche sociali;".
Je soumets au vote l'article 15 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 15
(Istituzione e composizione)
1. È istituita, presso la struttura competente, la Consulta regionale per lo sport, di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta è nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di sport e dura in carica per il quadriennio olimpico estivo.
3. Fanno parte della Consulta:
a) l'assessore regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;
b) un dirigente sanitario medico appartenente all'area medica e delle specialità mediche-disciplina di medicina dello sport, individuato dall'assessore alla sanità, salute e politiche sociali;
c) un dirigente competente in materia di politiche sociali, individuato dall'assessore alla sanità, salute e politiche sociali;
d) il presidente del comitato regionale del CONI;
e) il Sovraintendente agli studi;
f) i responsabili regionali delle FSN;
g) un rappresentante del CAI Valle d'Aosta;
h) un rappresentante della Federachon di sport de noutra tera, di cui alla l.r. 53/1981;
i) un rappresentante dell'AVMAP e un rappresentante della Scuola regionale di paracadutismo;
j) i responsabili regionali degli EPS, riconosciuti dal CONI;
k) un rappresentante dell'Associazione delle società sportive della Valle d'Aosta (ASSVA);
l) il dirigente della struttura competente;
m) un rappresentante degli enti locali della Valle d'Aosta, designato dal Consiglio permanente degli Enti locali.
4. In caso di assenza o di impedimento, i componenti della Consulta possono delegare, per iscritto, un proprio rappresentante in loro vece.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura competente.
6. Non è consentito il cumulo di più rappresentanze in capo ad uno stesso componente della Consulta.
7. La Consulta, ove opportuno, invita alle proprie riunioni, senza diritto di voto, esperti di particolare competenza.
8. I componenti della Consulta decadono per dimissioni, per scadenza o per revoca del mandato da parte degli organismi che li hanno designati; essi rimangono tuttavia in carica fino alla data di emanazione del decreto con cui si provvede alla loro sostituzione.
9. La partecipazione dei componenti ai lavori della Consulta e del Comitato ristretto di cui all'articolo 18 non comporta l'attribuzione di gettoni di presenza o di altre indennità.
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 16:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 17:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 17:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 18:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 19:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 20:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 21:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 22:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 23:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 24:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 25:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 26:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 27:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 28:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 29:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 30:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 31:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 32:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Je soumets au vote l'article 33:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - La parole au rapporteur, Conseiller Viérin Laurent, pour déclaration de vote.
Viérin L. (UV) - Simplement pour annoncer la présentation d'une résolution qui engagera le Gouvernement à mettre en ?uvre un travail de concertation parmi les différents assessorats concernés en matière de sport, afin de définir, en collaboration avec le Conseil de la Vallée, un texte permettant de relier les nouvelles normes en la matière avec toutes les normes concernant les sports. Cela pour maintenir foi à un engagement qu'on avait pris en commission, vis-à-vis de la collègue Squarzino et des collègues de la minorité, et donc c'est avec cet engagement que je me souhaite que quelque chose pourra changer dans l'avis des collègues.
Président - La résolution sera présentée demain, si j'ai bien compris.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 31
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 6 (Comé, Curtaz, Frassy, Riccarand, Squarzino Secondina, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Président - Nous terminons nos travaux. Le Conseil est convoqué pour demain, à 9 heures.
La séance est levée.
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La séance se termine à 20 heures 14.
