Objet du Conseil n. 280 du 7 juillet 1977 - Verbale

OGGETTO N. 280/77 - DISEGNO DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE "MODIFICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1977, N. 23, NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO P.R. 31 OTTOBRE 1975, N. 861".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazione dell'art. 6 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, Norme di attuazione del Decreto P.R. 31 ottobre 1975, n. 861", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza in corso:

"Con il presente disegno di legge si intende apportare, nel rispetto della disciplina sull'accertamento della conoscenza della lingua francese introdotta dall'art.6 della l.r. 26.4.1977, n. 23, una modifica all'ultimo comma del citato articolo.

Infatti, l'attuale dizione della norma, che subordina alla frequenza di appositi corsi di aggiornamento di lingua francese l'ammissione ai concorsi regionali per un posto di insegnamento di diverso ruolo del personale insegnante già appartenente ad un altro ruolo regionale, impone lo svolgimento di detti corsi nel ristretto periodo di tempo intercorrente tra il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e la data di inizio delle prove d'esame (peraltro non esattamente individuabile all'atto dell'emanazione del relativo bando, in quanto deve essere concomitante ai corrispondenti concorsi banditi dal Ministero P.I.), comportando così, a livello di organizzazione, non lievi difficoltà di ordine pratico.

Inoltre, lo svolgimento dei corsi suddetti in forma preliminare, rivolgendosi a tutti i candidati, comporta per l'Amministrazione regionale un onere finanziario assai rilevante, che potrebbe essere contenuto ove i corsi stessi fossero limitati ai soli vincitori del concorso, da frequentarsi durante il periodo di prova, in analogia a quanto previsto dal settimo comma del medesimo art. 6 per il personale docente che ottenga la nomina nei ruoli regionali per soli titoli.

Pertanto, con l'articolo 1 del presente disegno di legge si propone, fermo restando il principio dell'esonero dall'accertamento linguistico, che, nel caso di docenti già appartenenti ad un ruolo regionale che concorrono per un posto d'insegnamento di un altro ruolo regionale, i corsi di aggiornamento di lingua francese si svolgano dopo l'espletamento del concorso, riservati ai soli vincitori".

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

Il Consigliere CHINCHERE' esprime soddisfazione per il fatto che le modifiche predisposte dalla Giunta all'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 26.4.1977, n. 23, accolgano le tesi sostenute, a suo tempo dal Gruppo comunista, in merito all'esonero dell'accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale insegnante già appartenente ad un ruolo regionale che intenda concorrere per un posto d'altro ruolo regionale.

Il Consigliere DOLCHI annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge in quanto in esso sono stati recepiti concetti espressi in una interpellanza presentata dai Consiglieri del Gruppo comunista.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO fa presente che il suo movimento non ha mutato opinione al riguardo di tale problema, ma ha dovuto accettare la volontà della maggioranza del Consiglio regionale.

Il Consigliere PARISI ritiene che eventuali modifiche debbano essere ridiscusse in Commissione.

Il Consigliere LANIVI annuncia l'astensione del Gruppo dei Democratici Popolari su questo disegno di legge, in quanto ritiene sia stata snaturata proposta avanzata dal gruppo dei D.P. in sede di discussione della legge n. 23, che prevedeva l'obbligo di partecipare a dei corsi di aggiornamento appositamente indetti dall'Amministrazione regionale, mentre con le attuali modificazioni sono tenuti alla frequenza dei corsi solamente i vincitori dei concorsi.

Il Vice Presidente CHABOD, constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1 e 2

Si dà atto che gli articoli 1 e 2 del disegno di legge sono approvati con voti favorevoli ventiquattro (Consiglieri presenti: trentuno; votanti: ventiquattro; astenuti i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Maquignaz, Pollicini e Quey).

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i due articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Crétier, Maquignaz e Tamone, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione.

Consiglieri presenti: trentuno;

Consiglieri votanti: ventiquattro;

Voti favorevoli: venti;

Voti contrari: quattro;

Astenutisi dalla votazione i Consiglieri Benzo, Chanu, Fournier, Lanivi, Maquignaz, Pollicini e Quey.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazione dell'art. 6 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, Norme di attuazione del Decreto P.R. 31 ottobre 1975, n. 861."

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Disegno di legge regionale n. 321

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ..................n. ............: MODIFICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1977, N. 23, CONCERNENTE: "NORME DI ATTUAZIONE DEL D.P.R. 31 OTTOBRE 1975, N. 861".

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'ottavo comma dell'articolo 6 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, è sostituito dal seguente:

"È esonerato dall'accertamento della piena conoscenza della lingua francese il personale insegnante già appartenente ad un ruolo regionale che intenda concorrere per un posto d'altro ruolo regionale; i vincitori del concorso saranno tenuti, durante il periodo di prova, alla frequenza di corsi di aggiornamento appositamente indetti dall'Amministrazione regionale".

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

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