Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 3190 du 16 avril 2003 - Resoconto

OGGETTO N. 3190/XI Disegno di legge: "Determinazione dei contributi di esercizio alle imprese di trasporto pubblico di linea su gomma, per gli anni 1982/1993".

Articolo 1 (Oggetto)

1. La presente legge determina i contributi di esercizio da riconoscere a favore delle imprese di trasporto pubblico di linea su gomma, in relazione al servizio prestato negli anni 1982/1993.

Articolo 2 (Costi economici standardizzati)

1. I costi economici standardizzati relativi al servizio di trasporto pubblico collettivo negli anni 1983/1993, sono determinati sulla base dei seguenti elementi:

a) percorrenza media annua per mezzo;

b) percorrenza media annua per addetto;

c) costi di esercizio derivanti dallo svolgimento dei servizi e relativi ai costi di trazione, alle assicurazioni, agli altri costi del mezzo, alle spese generali, all'ammortamento dei veicoli, degli impianti e dei fabbricati;

d) costo del personale.

2. Ai fini della determinazione dei costi di cui al comma 1, lettera c), sono in ogni caso escluse le quote di ammortamento degli autobus acquistati con il contributo della Regione ai sensi della legge regionale 14 luglio 1982, n. 27 (Interventi regionali nel settore dei trasporti pubblici. Contributi relativi al fondo per gli investimenti), limitatamente alla parte dell'investimento finanziata con il contributo medesimo.

3. I coefficienti di adattamento dei costi economici standardizzati tengono conto:

a) del servizio di città, di pianura e di montagna;

b) delle dimensioni dell'azienda;

c) del tipo di mezzo ritenuto idoneo per il servizio;

d) degli scostamenti, rispetto all'azienda di riferimento, per l'anzianità media del personale.

4. I costi economici standardizzati ed i relativi coefficienti di adattamento riferiti a ciascun anno, calcolati secondo quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 e aggiornando le corrispondenti voci di costo indicate nell'allegato n. 1 alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 38 (Esercizio e gestione economico - finanziaria dei trasporti collettivi), sono riportati nell'allegato A.

Articolo 3 (Ricavi presunti del traffico)

1. I ricavi presunti del traffico, riferiti agli anni 1983/1993, sono pari all'aliquota minima stabilita per i servizi urbani della zona ambientale cui appartiene la Valle d'Aosta:

a) per l'anno 1983, dal decreto del Ministro dei trasporti 13 giugno 1983;

b) per gli anni 1984/1986, dal decreto del Ministro dei trasporti 6 ottobre 1984;

c) per l'anno 1987, dal decreto del Ministro dei trasporti 3 ottobre 1985;

d) per gli anni 1988/1993, dal decreto del Ministro dei trasporti 31 dicembre 1986.

Articolo 4 (Concessione dei contributi)

1. I contributi da erogare alle singole imprese sono determinati, in relazione alle percorrenze effettuate, secondo quanto riportato nell'allegato B, sulla base:

a) per l'anno 1982, dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti del traffico determinati ai sensi dalla l.r. 38/1982;

b) per gli anni 1983/1993, dei costi economici standardizzati e dei ricavi presunti del traffico determinati ai sensi degli articoli 2 e 3.

2. La Giunta regionale provvede alla concessione dei contributi ed ai relativi conguagli con quanto erogato a titolo di anticipazione, come indicato nell'allegato B.

3. Le perdite o i disavanzi non coperti dai contributi concessi restano a carico delle singole imprese.

Articolo 5 (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in euro 1.200.000 per l'anno 2003 e in euro 1.405.750 per l'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 grava, per gli anni 2003 e 2004, sullo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per gli anni 2003/2005 sull'obiettivo programmatico 2.2.2.14. (Interventi nel settore dei trasporti), e alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo, per pari importo, degli stanziamenti inscritti al capitolo 67670 (Corrispettivi per contratti di servizio di trasporto pubblico con autobus e servizi integrativi) del medesimo obiettivo programmatico.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, finanze e programmazione, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. L'entrata prevista dalla presente legge, valutata in euro 6.245.900, è introitata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

Articolo 6 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

(Omissis)

Président Nous sommes toujours en discussion générale sur le projet de loi n° 185, est-ce qu'il y a des conseillers qui souhaitent intervenir? Si personne ne demande la parole, je ferme la discussion générale.

La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Cerise.

Cerise (UV)Innanzitutto per ringraziare gli intervenuti al dibattito di ieri, in particolare il relatore, sia per l'illustrazione della legge che per l'illustrazione degli emendamenti.

È una legge, come peraltro è già stato ricordato, che chiude un capitolo molto complesso e conflittuale relativamente al trasporto pubblico su gomma. Il disegno di legge, perfezionato con questi due emendamenti, viene discusso in quest'aula in concomitanza quasi con la chiusura di questa vicenda avvenuta per quanto riguarda le sedi giudiziarie. Da un punto di vista storico e politico di questa Regione, quindi speriamo di porre la parola "fine" a questa vicenda.

Volevo ancora sottolineare, per quanto riguarda gli emendamenti, come questi siano stati molto puntuali per eliminare una stortura all'interno della realtà valdostana, infatti alcuni bacini sappiamo essere più semplici da gestire e anche più remunerativi di altri. Partendo da questo presupposto, l'emendamento è andato nella direzione indicata bene anche nella legge, di conseguire e mantenere l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico collettivo.

Non voglio aggiungere altro, se non rendere un po' di giustizia a questa legislatura per quanto riguarda la questione relativa al settore dei trasporti. Il collega Curtaz, replicando al collega Vicquéry, ha fatto un esempio che, secondo me, non è calzante. Ha detto che in questa legislatura il settore dei trasporti non è stato oggetto delle attenzioni che si era avute nel corso della legislatura precedente. Mi permetto di contestare quanto ha detto: la verità non è una prerogativa solo vostra, lasciatevi dire la nostra verità! Voglio ricordare che in questa legislatura, nel 1999, è stato approvato un piano di bacino di traffico, che non è un romanzetto da quattro righe, è un documento molto complesso.

Nel 2001 è stato fatto un appalto per 150 miliardi inteso ad evitare storture come quelle che abbiamo conosciuto in passato, l'appalto per il riaffidamento di trasporto pubblico su gomma. Sono documenti complessi, che richiedono una serie di attenzioni; tutti i mezzi di trasporto pubblico adesso hanno installato gli impianti per l'integrazione tariffaria, sono spariti i biglietti cartacei, per cui abbiamo tutti gli elementi per dialogare in termini magnetici. Ricordo ancora l'appalto per il trasporto dei disabili per nove anni - sei più tre - per una spesa di 7,5 milioni di euro. Forse non abbiamo enfatizzato, come si sarebbe dovuto fare, questa mole di lavoro e non ultimo l'elaborazione di questa legge, che non è anche questa una cosa così scontata, ma ha richiesto attenzione, energie, professionalità e lavoro. Se mettiamo quindi in inventario quello che è stato fatto - e mi limito al trasporto pubblico su gomma -, credo che questa legislatura non abbia niente da invidiare alle altre, anzi, chiude con un bilancio molto più che attivo. Spero che questa proposta di legge abbia il consenso di questo Consiglio regionale, per poter riprendere in un clima costruttivo un dialogo che si era interrotto con le società di trasporto, perché abbiamo ancora alcune tappe da raggiungere per dare questo servizio così importante per la collettività valdostana in maniera efficiente, efficace e rispondente alle attese dell'utenza.

Président Je rappelle que la IIème Commission, à la majorité, a donné son avis favorable, ainsi que la IVème Commission. On passe à l'examen de la loi, article par article.

La parole au Conseiller Nicco sur l'article 1er.

Nicco (GV-DS-PSE)Per una breve dichiarazione di voto. Con questo disegno di legge si vuole porre una pietra tombale su una delle vicende, "l'affaire trasporti", che più hanno scosso la politica e le istituzioni valdostane nell'ultimo decennio o, meglio, su uno degli aspetti centrali di quella vicenda: quello dei contributi in conto esercizio. Una vicenda certo complessa, ma per molti versi esemplare di un certo biasimevole modo di gestire la Pubblica Amministrazione, caratterizzato dalla "sistematica violazione delle procedure" - così è stato scritto dalla Commissione di inchiesta amministrativa nominata nel 1994 -, caratterizzato, aggiungerei, dall'assenza di controlli, che è poi uno dei punti cardine di una corretta gestione amministrativa. Basti ricordare che ci volle quasi un anno fra il 1992 e il 1993 per far bandire un concorso per ispettore dei trasporti.

Un sistema in cui non mi pare tuttavia ci fossero lupi e agnelli. Sentivo ieri i colleghi de "La Casa delle Libertà" che peroravano con foga la causa dei concessionari, quasi che fossero le vittime sacrificali di quel sistema. Forse non era proprio così, la mia impressione è che quel sistema fosse benevolmente accettato anche su quel versante, un sistema i cui tratti distintivi, più che il libero mercato e un'operosa concorrenza, erano quelli del socialismo reale, con l'ente pubblico che pagava a piè di lista. È una vicenda di cui si sono occupati anche altri palazzi e che ha dimostrato la pressoché totale impotenza del sistema giudiziario, contribuendo ad alimentare un già fin troppo diffuso scetticismo nei cittadini e confermando su questo caso concreto quanto ebbe ad affermare tempo addietro il Vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura, ovvero che "l'attuale sistema giudiziario italiano è costituito in maniera tale che la prescrizione dei reati è quasi una certezza".

Una vicenda che, a partire dalla citata commissione di inchiesta per giungere agli emendamenti presentati al disegno di legge in discussione, ha avuto una singolare evoluzione. La commissione di inchiesta stabiliva infatti il 24 luglio 1996 che i concessionari dovessero restituire all'Amministrazione oltre 35 miliardi di vecchie lire, 15 miliardi la SAVDA, 9 la SADEM e così via. L'analisi della commissione fu poi via via affinata sulla base delle argomentazioni prodotte dai concessionari e si è giunti così a questa tabella conclusiva, che ci è stata ora consegnata, allegata agli emendamenti, da cui risulta che, almeno teoricamente, per rimanere a SAVDA, sarebbe la Regione ad essere debitrice di oltre 10 miliardi. Dunque, complessivamente, una differenza di 25 miliardi solo per SAVDA, passando per una fase intermedia, quella del disegno di legge, in cui, sempre rimanendo a SAVDA, questa risulta debitrice di 226 milioni. Ora, che in una materia così complessa possano esservi degli scostamenti è certamente possibile, ma che vi sia un tale ribaltamento di posizioni, a 360°, mi lascia perlomeno perplesso. A giustificazione di ciò i concessionari pongono fra l'altro l'accento sul divario fra ricavi "presunti" e ricavi "reali". Rilevano in particolare la specifica configurazione geografica della Valle d'Aosta, già in realtà presa in considerazione dalla commissione di inchiesta, che aveva introdotto per le linee di montagna una maggiorazione del 15 percento del costo di trazione. Rilevano il mancato adeguamento tariffario, peraltro compensato - mi pare di ricordare - almeno in parte dal bonus costituito dalle congrue assegnazioni di buoni carburante che i concessionari ricevono in Valle d'Aosta e su cui si sorvola volentieri.

Forse qualche buona ragione per rifare i conteggi poteva pure esserci e tuttavia, se questa era la via che si voleva imboccare, sarebbe stato forse opportuno ed utile prendere in considerazione anche altri elementi, non solo quelli proposti dai concessionari. Per esempio: perché non riesaminare con attenzione anche la rispondenza - per usare gli stessi termini - fra percorrenze "presunte" e percorrenze "reali", o effettive, come recita il disegno di legge in questione, che poi è uno degli elementi fondamentali che fanno da moltiplicatore?

Rileggendo in questi giorni il paragrafo 6.3 della relazione della commissione di inchiesta, intitolato "Sovrapposizione di linee", e il prospetto g) allegato, mi sono chiesto quale fosse il senso di tale paragrafo. Non credo la si possa considerare una mera esercitazione retorica. Non può esserlo in una relazione ufficiale di una commissione d'inchiesta. E allora? Forse a qualcuno dei commissari era sorto qualche dubbio. Mi chiedo quale messaggio hanno voluto lanciare a noi amministratori. Quello forse è un punto che avrebbe meritato qualche ulteriore approfondimento, al pari della questione dei ricavi presunti e dei ricavi reali, per dimostrare o, meglio, per ribadire che tutto era cristallino e che le nostre recenti discussioni su trasparenza e correttezza, con tanto di seduta ad hoc di questo Consiglio il recente 24 marzo, non sono puramente formali e di facciata.

Infine, qualche perplessità mi rimane anche sull'equiparazione delle aliquote dei ricavi per tutto il decennio al valore stabilito per l'anno 1982, ovvero il 25 percento. Rilevo che con legge regionale andiamo a modificare retroattivamente - questo è il punto - quanto è stabilito da vari decreti ministeriali, decreti che indicavano un'aliquota minima: il 25 percento per il 1982, il 30 percento per il 1983 e così via, il cui scopo era di far conseguire l'equilibrio economico dei bilanci. Ricordo anche che la legge regionale n. 38/1982 stabiliva espressamente che "le eventuali perdite o disavanzi non coperti dai contributi, determinati sulla base del sistema definito dalla legge stessa, restano a carico delle singole aziende".

L'assieme di queste perplessità mi induce ad astenermi sul disegno di legge in discussione.

Président Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents: 28

Votants: 21

Pour: 21

Abstentions: 7 (Beneforti, Curtaz, Ferraris, Frassy, Nicco, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents: 30

Votants: 24

Pour: 24

Abstentions: 6 (Beneforti, Curtaz, Frassy, Nicco, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l'article 3 il y a l'amendement n° 1 des Conseillers Borre et Viérin Dino, dont je donne lecture:

Emendamento All'articolo 3, dopo il comma 1, sono inseriti i due seguenti commi:

"2. In considerazione della particolare configurazione geografica e demografica della Valle d'Aosta, nonché della politica tariffaria perseguita dall'Amministrazione regionale, tesa negli anni a contenere la crescita del costo del biglietto del trasporto pubblico a carico degli utenti, il valore delle aliquote di cui al comma 1, relative agli anni 1983, 1984/1986, 1987 e 1988/1993, è equiparato al valore stabilito per l'anno 1982, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Per motivi di perequazione fra le imprese interessate, operanti in aree diverse della regione dal punto di vista dell'utenza potenziale del trasporto pubblico, ed in coerenza con la finalità principale della normativa regionale in materia di esercizio e gestione economico-finanziaria dei trasporti collettivi, mirante a conseguire e mantenere l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto collettivo, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 4, l'effetto economico derivante dall'applicazione del comma 2 non si applica per le imprese che già risultino creditrici nei confronti della Regione a prescindere dall'applicazione di tale fattispecie, fatto salvo il riconoscimento degli interessi maturati dal 1° gennaio 1993 e sino al 30 giugno 2003 in base alla media degli interessi Euribor riferita al primo trimestre 2003. L'effetto economico derivante dall'applicazione del comma 2 concorre fino all'azzeramento dei conguagli dovuti dalle diverse imprese, ma non potrà dar luogo ad ulteriori erogazioni di contributi da parte della Regione."

La parole au Conseiller Fiou sur l'amendement.

Fiou (GV-DS-PSE)Pur mettendo in conto che non sono emerse tutte le risposte alle anomalie che hanno caratterizzato la complessa vicenda dei trasporti, così come ha detto il Consigliere Nicco, ritengo che fosse doveroso per l'Amministrazione regionale fare i passi che le competono per sbloccare il troppo lungo contenzioso in atto con le società interessate. Per questo motivo abbiamo appoggiato la proposta di legge presentata dalla Giunta e per questo motivo l'avremmo votata anche in Consiglio.

Ci rendiamo conto che questa proposta, se approvata, delinea sì uno scenario nuovo con maggiori certezze, ma non tale da far sperare nel non rilancio di una nuova fase di contenzioso, per cui un tentativo di transazione poteva avere un senso ed è quanto si tenta di fare con gli emendamenti che sono stati presentati. Il problema è però che l'ipotesi transattiva che viene proposta non è accettata con chiarezza da tutte le società interessate, quindi può succedere che il contenzioso riprenda ugualmente. Il rischio in questo caso sarebbe per l'Amministrazione regionale di ritrovarsi implicata in un nuovo contenzioso, però dopo aver implicitamente concesso alle società riconoscimenti che rappresentano una ben diversa base di partenza, che potevano aver senso in una transazione, ripeto, ma non per fare una specie di scommessa come ci viene proposto. Per questo motivo ci asteniamo sugli emendamenti, di conseguenza sul resto della legge.

Président Je soumets au vote l'amendement des Conseillers Borre et Viérin Dino:

Conseillers présents: 30

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 8 (Beneforti, Curtaz, Ferraris, Fiou, Frassy, Nicco, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 3 dans le texte amendé:

Articolo 3 (Ricavi presunti del traffico)

1. I ricavi presunti del traffico, riferiti agli anni 1983/1993, sono pari all'aliquota minima stabilita per i servizi urbani della zona ambientale cui appartiene la Valle d'Aosta:

a) per l'anno 1983, dal decreto del Ministro dei trasporti 13 giugno 1983;

b) per gli anni 1984/1986, dal decreto del Ministro dei trasporti 6 ottobre 1984;

c) per l'anno 1987, dal decreto del Ministro dei trasporti 3 ottobre 1985;

d) per gli anni 1988/1993, dal decreto del Ministro dei trasporti 31 dicembre 1986.

2. In considerazione della particolare configurazione geografica e demografica della Valle d'Aosta, nonché della politica tariffaria perseguita dall'Amministrazione regionale, tesa negli anni a contenere la crescita del costo del biglietto del trasporto pubblico a carico degli utenti, il valore delle aliquote di cui al comma 1, relative agli anni 1983, 1984/1986, 1987 e 1988/1993, è equiparato al valore stabilito per l'anno 1982, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

3. Per motivi di perequazione fra le imprese interessate, operanti in aree diverse della regione dal punto di vista dell'utenza potenziale del trasporto pubblico, ed in coerenza con la finalità principale della normativa regionale in materia di esercizio e gestione economico-finanziaria dei trasporti collettivi, mirante a conseguire e mantenere l'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto collettivo, ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 4, l'effetto economico derivante dall'applicazione del comma 2 non si applica per le imprese che già risultino creditrici nei confronti della Regione a prescindere dall'applicazione di tale fattispecie, fatto salvo il riconoscimento degli interessi maturati dal 1° gennaio 1993 e sino al 30 giugno 2003 in base alla media degli interessi Euribor riferita al primo trimestre 2003. L'effetto economico derivante dall'applicazione del comma 2 concorre fino all'azzeramento dei conguagli dovuti dalle diverse imprese, ma non potrà dar luogo ad ulteriori erogazioni di contributi da parte della Regione.

Conseillers présents: 30

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 8 (Beneforti, Curtaz, Ferraris, Fiou, Frassy, Nicco, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents: 30

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 8 (Beneforti, Curtaz, Ferraris, Fiou, Frassy, Nicco, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l'article 5 il y a l'amendement n° 2 des Conseillers Borre et Viérin Dino, dont je donne lecture:

Emendamento L'articolo 5 del disegno di legge 185/02 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5 (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in euro 1.910.000 per l'anno 2003 e in euro 1.405.750 per l'anno 2004.

2. L'onere di cui al comma 1 grava, per gli anni 2003 e 2004, sullo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per gli anni 2003/2005 sull'obiettivo programmatico 2.2.2.14. (Interventi nel settore dei trasporti); alla relativa copertura si provvede, quanto a euro 710.000 per l'anno 2003, mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo 68150 (Spese per impianti e attrezzature per l'aeroporto regionale in comune di Saint-Christophe e per le relative infrastrutture commerciali e di adeguamento al 3' livello) e quanto a euro 1.200.000 per l'anno 2003 ed euro 1.405.750 per il 2004, mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti inscritti al capitolo 67670 (Corrispettivi per contratti di servizio di trasporto pubblico con autobus e servizi integrativi) del medesimo obiettivo programmatico.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, finanze e programmazione, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. L'entrata prevista dalla presente legge, valutata in euro 1.755.777,81, è introitata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.".

Je soumets au vote l'amendement:

Conseillers présents: 30

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 8 (Beneforti, Curtaz, Ferraris, Fiou, Frassy, Nicco, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents: 30

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 8 (Beneforti, Curtaz, Ferraris, Fiou, Frassy, Nicco, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'annexe A:

Conseillers présents: 30

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 8 (Beneforti, Curtaz, Ferraris, Fiou, Frassy, Nicco, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l'annexe B il y a l'amendement n° 3 des Conseillers Borre et Viérin Dino, dont je donne lecture:

Emendamento L'allegato B al disegno di legge 185/02 è sostituito da quello allegato alla presente proposta di emendamento.

Allegato

(Omissis)

Je soumets au vote l'annexe B dans le texte amendé:

Conseillers présents: 30

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 8 (Beneforti, Curtaz, Ferraris, Fiou, Frassy, Nicco, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote le projet de loi dans son ensemble:

Conseillers présents: 30

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 8 (Beneforti, Curtaz, Ferraris, Fiou, Frassy, Nicco, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.