Objet du Conseil n. 3188 du 15 avril 2003 - Verbale
OGGETTO N. 3188/XI - APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL D.LGS. N. 22/1997 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
Il Presidente PERRON dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 26 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra l'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali VICQUÉRY.
Intervengono i Consiglieri Secondina SQUARZINO, CURTAZ, BORRE e l'Assessore VICQUÉRY (che presenta un emendamento).
IL CONSIGLIO
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, concernente "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio?;
Considerato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 19, 20, 22 e 23 del d.lgs. n. 22/97 suindicato, è stato predisposto il Piano regionale di gestione dei rifiuti che tiene conto non solo delle competenze specifiche attribuite alle Regioni in materia con l'articolo 19 suindicato, ma anche delle competenze pianificatorie ed operative attribuite alle Provincie con i citati articoli 20 e 23;
Preso atto che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 6911 del 21 luglio 1989 e n. 9020 del 29 settembre 1989, la Regione aveva approvato il primo Piano regionale di smaltimento dei rifiuti;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3966 dell'8 novembre 1999, con la quale la Regione, in considerazione della necessità di procedere all'adeguamento del Piano suindicato in relazione alle intervenute nuove disposizioni legislative, ha proceduto alla definizione degli obiettivi e delle finalità per l'aggiornamento del piano medesimo in conformità a quanto stabilito dall'articolo 22 del citato d.lgs. n. 22/1997;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 853 del 20 marzo 2000, con la quale si incaricava l'ing. Luciano Ziviani, di Aosta, della predisposizione del documento di adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
Preso atto che il professionista ha provveduto in data 30 giugno 2000 alla presentazione del documento di Piano regionale secondo le indicazioni fornite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 3966/1999;
Considerato che, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 22/97, i contenuti del Piano sono stati sottoposti all'esame preventivo dei Comuni della Regione (presentazione nell'ambito della riunione del 6 febbraio 2001 e invio della bozza con nota in data 6 marzo 2001, prot. n. 7430/5ASS) e delle Associazioni di categoria (nota in data 26 gennaio 2001, prot. n. 3131);
Richiamato il parere espresso dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), di cui alla nota in data 21 marzo 2001, prot. n. 805/2001, con il quale nel formulare parere favorevole alla bozza di documento proposto, viene indicata la necessità di approfondire gli aspetti legati all'autonomia di smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione in relazione all'insieme degli impianti espressamente indicati nel piano stesso, oltreché alle modalità di organizzazione dei servizi a livello locale;
Richiamato il parere espresso dall'Associazione Industriali della Valle d'Aosta, di cui alla nota in data 15 maggio 2002, prot. n. 261/ORG/EC, con il quale, nel formulare parere sulla bozza di documento proposto, viene evidenziata la necessità di approfondire gli aspetti legati alla promozione della qualità nel settore della gestione ambientale, nonché di rivedere l'organizzazione proposta in merito alla gestione dei rifiuti speciali inerti in relazione alla possibile incidenza, dal punto di vista economico, del sistema integrato previsto nel documento di pianificazione sulle imprese del settore;
Considerato che, in relazione a quanto sopra riportato, il documento è stato integrato secondo le osservazioni formulate per quanto concerne gli aspetti di promozione della qualità dell'ambiente;
Evidenziato che, ai fini della definizione delle problematiche legate alla valorizzazione dei rifiuti derivanti dalla selezione a valle delle raccolte differenziate, sono stati avviati contatti con titolari di impianti di termoutilizzazione del CDR (combustibile da rifiuto) con recupero di energia, per verificare la possibilità di avviare al recupero tutto il quantitativo di CDR che deriverà dall'impianto di selezione previsto dal Piano regionale;
Considerato che in merito a quanto osservato dall'Associazione Valdostana Industriali sul sistema previsto nel documento di pianificazione sulla gestione dei rifiuti inerti è necessario tenere conto di quanto segue:
a) che il sistema integrato di gestione dei rifiuti inerti previsto nel documento di Piano regionale di cui trattasi, fa riferimento a disposizioni previste dal decreto legislativo n. 22/1997, quali in particolare:
- l'obbligo di adottare, da parte dei soggetti interessati alla gestione dei rifiuti (produttori, smaltitori e recuperatori), iniziative volte a ridurre il quantitativo di rifiuti da avviare allo smaltimento in discarica;
- favorire, in via prioritaria, le attività finalizzate al recupero dei rifiuti, attraverso il riciclaggio, il reimpiego ed il recupero energetico;
b) che con la legge 21 dicembre 2001, n. 443, le terre e le rocce, non pericolose, provenienti da scavo e destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, reimpieghi, rilevati e macinati sono esclusi dalle disposizioni di cui al d.legs. n. 22/1997. In relazione a ciò è necessario prevedere iniziative volte ad evitare il conferimento di tali materiali presso le discariche;
c) che la Regione, con legge regionale 30 maggio 1995, n. 19, prevedeva l'integrazione fra le diverse attività di smaltimento e recupero dei rifiuti inerti, oltreché l'interazione con le attività di cava, destinate progressivamente ad una riduzione proprio in relazione alla necessità di favorire il recupero dei materiali di cui trattasi;
d) che il sistema proposto fa comunque riferimento ad una situazione di fatto già esistente che prevede l'utilizzo di discariche di 1a cat. tipo A (n. 56 impianti attualmente in esercizio), per lo smaltimento in via prioritaria dei rifiuti provenienti dalle attività di demolizione, integrato con l'avvio al recupero, principalmente dei materiali derivanti da scavo, presso impianti già operanti nel settore della lavorazione dei materiali inerti e regolarmente iscritti per l'attività di recupero al registro regionale dei recuperatori di cui all'articolo 33 del d.lgs. n. 22/1997 (n. 13 impianti autorizzati), impianti che risultano ubicati nei poli individuati nel Piano regionale suindicato;
e) che il sistema proposto nel Piano regionale è finalizzato a conseguire un miglior equilibrio costi-benefici nelle attività di corretta gestione dei rifiuti inerti;
Considerato che l'ing. Ziviani è stato, quindi, incaricato, nell'ambito del rapporto di consulenza in essere con l'Amministrazione regionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1160 del 29 marzo 2002, di procedere all'ulteriore adeguamento del documento predisposto al fine di completarlo con l'indicazione delle soluzioni individuate in relazione a quanto sopra;
Considerato che il professionista ha provveduto alla consegna del documento definitivo in data 5 dicembre 2002;
Preso atto che il documento integrato e modificato è stato ritrasmesso al Consiglio Permanente degli enti locali per la formulazione di un nuovo parere (nota dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali in data 3 gennaio 2003, prot. n. 214/5/ASS), specificando nel contempo le modificazioni e le integrazioni apportate e le motivazioni riferite alle osservazioni non accolte, con particolare riferimento alle modalità di organizzazione dei servizi a livello locale, in quanto derivanti da obblighi attuativi del citato d.lgs. n. 22/1997;
Richiamato il parere espresso dal Consiglio Permanente degli enti locali, di cui alla nota in data 28 febbraio 2003, prot. n. 696/2003;
Visto il documento presentato;
Evidenziato che il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui trattasi non è assoggettato alla valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 18 giugno 1999, n. 14, in quanto trattasi di un aggiornamento della pianificazione precedente, con riferimento in particolare agli aspetti di riorganizzazione della gestione delle raccolte differenziate, e nell'ambito della quale gli impianti da realizzare risultano essere quelli già a suo tempo previsti nella vecchia pianificazione, così come risulta dal parere formulato dal Capo del Servizio gestione e qualità dell'ambiente con nota in data 19 dicembre 2002;
Ritenuto, pertanto, di dover sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale il Piano regionale di gestione dei rifiuti predisposto dall'ing. Luciano Ziviani e trasmesso in data 5 dicembre 2002;
Evidenziata, inoltre, l'opportunità di prevedere forme di incentivazione a favore dei Comuni nel cui territorio è prevista, in attuazione del Piano regionale di cui trattasi, l'ubicazione di impianti di trattamento o smaltimento dei rifiuti;
Vista la legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66 ed, in particolare l'articolo 1, lettera i), per quanto concerne la competenza del Consiglio regionale;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5116 in data 30 dicembre 2002, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2003/2005, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Capo del Servizio sanità veterinaria, tutela sanitaria dell'ambiente e del lavoro dell'Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;
Con l'emendamento dell'Assessore VICQUÉRY;
Con voti favorevoli: ventisette (presenti: trentatré; votanti: ventisette; astenuti: sei, i Consiglieri BENEFORTI, CURTAZ, FRASSY, LATTANZI, Secondina SQUARZINO e TIBALDI);
DELIBERA
1) di approvare ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive integrazioni e modificazioni, il Piano regionale di gestione dei rifiuti;
2) di stabilire che a favore dei Comuni nel cui territorio è prevista, in attuazione del Piano regionale approvato con la presente deliberazione, l'ubicazione di impianti di trattamento o smaltimento, sono previste incentivazioni, sotto forma di contributo a valere sulle tariffe di conferimento agli impianti, a carico dei soggetti produttori dei rifiuti;
3) di demandare alla Giunta regionale la fissazione delle modalità di determinazione e di versamento di tale contributo ai Comuni interessati da parte dei produttori dei rifiuti.
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