Objet du Conseil n. 3048 du 20 février 2003 - Resoconto
OGGETTO N. 3048/XI Disegno di legge: "Incentivi per la realizzazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata".
Articolo 1 (Finalità)
1. Al fine di favorire il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario, la Regione promuove l'attuazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina la concessione di agevolazioni per la realizzazione di alloggi da destinare alla locazione a canone convenzionato.
Articolo 2 (Beneficiari)
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 4 i seguenti soggetti:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche di diritto privato e di diritto pubblico;
c) i Comuni;
d) l'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER).
Articolo 3 (Tipologia degli interventi)
1. Possono essere ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 4 gli interventi di:
a) recupero e/o ampliamento del patrimonio edilizio esistente;
b) nuova edificazione.
2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1, possono beneficiare delle agevolazioni gli interventi edilizi che prevedono la realizzazione di un numero massimo di alloggi destinati alla locazione a canone convenzionato non superiore a dodici. Le superfici utili abitabili oggetto di convenzione devono corrispondere ad almeno il 75 per cento del totale delle superfici utili abitabili oggetto dell'intervento. Le agevolazioni riguardano, comunque, l'intera superficie utile abitabile dell'intervento qualora la superficie convenzionata corrisponda ad almeno il 75 per cento dell'intera superficie utile abitabile.
3. Gli alloggi di cui al comma 2 devono possedere le seguenti caratteristiche:
a) avere almeno uno e non più di cinque vani abitabili oltre ai locali destinati a cucina, bagno, ripostiglio e ingresso;
b) costituire unità abitative indipendenti;
c) comprendere una superficie utile abitabile non inferiore a 28 metri quadrati e non superiore a 95 metri quadrati.
4. In deroga a quanto previsto al comma 3, lettera c), è ammesso alle agevolazioni anche il recupero di alloggi costruiti prima del 1° gennaio 1962 la cui superficie utile abitabile non sia comunque superiore a 120 metri quadrati.
5. Gli alloggi convenzionati non possono avere le caratteristiche di abitazione di lusso di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso).
6. Nel caso di interventi edilizi che comprendano la realizzazione e/o il recupero di locali destinati ad attività di produzione di beni o servizi, sono ammesse alle agevolazioni le sole superfici destinate ad edilizia abitativa.
7. Il numero degli alloggi da destinare alla locazione a canone agevolato aventi superficie abitabile inferiore a 40 metri quadrati non può superare il rapporto indicato nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge.
8. Nel caso di interventi realizzati da Comuni o dall'ARER, tutti gli alloggi oggetto dell'intervento devono essere destinati alla locazione a canone convenzionato.
Articolo 4 (Contributi)
1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, la Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale nella misura seguente:
a) fino al 40 per cento della spesa ammissibile per il recupero e/o l'ampliamento del patrimonio edilizio esistente;
b) fino al 30 per cento della spesa ammissibile per le nuove edificazioni.
2. Il contributo non è cumulabile con altre provvidenze regionali concesse per le medesime finalità.
Articolo 5 (Convenzione)
1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 4 è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il richiedente ed il Comune territorialmente competente.
2. La convenzione, conforme allo schema approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve prevedere in particolare:
a) la locazione a canone convenzionato e l'occupazione effettiva degli alloggi a scopo abitativo primario, da parte di soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 9, per il periodo di seguito indicato:
1) almeno dieci anni, nel caso di interventi di recupero;
2) almeno quindici anni, nel caso di interventi di nuova edificazione;
b) la determinazione del canone di locazione di ogni singolo alloggio convenzionato;
c) l'obbligo di occupazione effettiva dell'alloggio entro un anno dalla data di rilascio del certificato di abitabilità e l'obbligo, entro lo stesso termine, per il nucleo familiare che occupa l'alloggio di stabilire la residenza anagrafica nel comune in cui ha avuto luogo l'intervento edilizio;
d) le sanzioni per i casi di violazione degli impegni assunti e in particolare di quelli concernenti il canone di locazione e l'occupazione dell'alloggio convenzionato da parte di soggetti non aventi titolo.
3. La convenzione deve essere sottoscritta al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio ed è trascritta alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del Comune e a spese dei beneficiari.
4. Decorso il periodo di validità della convenzione, il sindaco rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo derivante dalla convenzione.
5. Gli alloggi convenzionati possono essere alienati prima della scadenza del vincolo alla locazione. In tal caso, il vincolo viene assunto dall'acquirente e riportato nell'atto di compravendita e nelle relative note di trascrizione.
6. I Comuni, qualora siano esecutori diretti degli interventi, assumono gli obblighi indicati al comma 2 mediante l'approvazione di apposito provvedimento amministrativo.
Articolo 6 (Criteri per la determinazione della spesa ammissibile)
1. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo si applicano i seguenti criteri:
a) le tipologie degli interventi sono quelle di recupero primario, recupero secondario, recupero di edifici da acquistare e nuova edificazione definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), e dell'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 1999, n. 8 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), già modificata dalle leggi regionali 12 ottobre 1995, n. 44 e 26 maggio 1998, n. 35);
b) la determinazione delle superfici ed il calcolo della superficie complessiva sono definiti secondo i criteri indicati all'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994 (Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata);
c) i limiti massimi di costo per ciascuna tipologia d'intervento sono determinati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
Articolo 7 (Riduzione del contributo per il rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio)
1. Per gli interventi di edilizia abitativa aventi le caratteristiche di cui all'articolo 3 e per i quali siano stati assunti gli obblighi ai sensi dell'articolo 5, il contributo relativo al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio di cui all'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è ridotto alla sola quota relativa agli oneri di urbanizzazione.
2. Nel caso di interventi che comprendono la realizzazione e/o il recupero di locali destinati ad attività di produzione di beni o servizi, la riduzione di cui al comma 1 si applica alle sole superfici destinate ad edilizia abitativa.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui l'intervento non sia oggetto delle agevolazioni di cui alla presente legge.
Articolo 8 (Criteri per la determinazione del canone)
1. Il canone di locazione è determinato sulla base degli accordi sottoscritti tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
2. In mancanza degli accordi di cui al comma 1, il canone di locazione annuo è pari al 4 per cento del prodotto tra il massimale di costo per gli interventi di nuova edificazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), e la superficie utile dell'alloggio, calcolata ai sensi dell'articolo 6 del d.m. lavori pubblici 5 agosto 1994.
3. Il canone di locazione può essere aggiornato annualmente in percentuale pari alla variazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo.
Articolo 9 (Soggetti beneficiari degli alloggi convenzionati)
1. I soggetti beneficiari degli alloggi convenzionati devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 1, lettere c), e), f), del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), con esclusione del requisito del limite minimo di reddito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), dello stesso regolamento regionale.
2. Il possesso dei requisiti è attestato dal Comune sulla base di dichiarazione sostitutiva prodotta dal soggetto interessato a beneficiare dell'alloggio convenzionato.
3. Nel caso di interventi realizzati da Comuni o dall'ARER, gli alloggi sono prioritariamente destinati nell'ordine:
a) ai titolari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che hanno perso i requisiti di cui all'articolo 43 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), per la permanenza nell'alloggio, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1;
b) a soggetti collocati in graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
c) ad altri soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
4. I Comuni e l'ARER provvedono con proprio regolamento a definire i criteri per la formazione della graduatoria dei soggetti beneficiari.
5. I soggetti collocati in graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non perdono il diritto all'assegnazione sia nel caso in cui accedano alla locazione convenzionata sia nel caso in cui vi rinuncino.
Articolo 10 (Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo)
1. Le domande per la concessione del contributo devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, di seguito denominata struttura competente, su apposito modulo predisposto dalla stessa, entro la data fissata dalla Giunta regionale.
Articolo 11 (Documentazione da allegare alle domande)
1. Le domande per la concessione del contributo devono essere corredate di:
a) documentazione attestante il titolo abilitativo urbanistico-edilizio;
b) copia della convenzione o del provvedimento amministrativo di cui all'articolo 5;
c) progetto autenticato per il quale è stato ottenuto il titolo abilitativo completo di tutti gli elaborati;
d) computo metrico estimativo e relazione tecnica descrittiva riportante, ai fini della presente legge, le caratteristiche tipologiche dell'intervento e la determinazione delle superfici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b);
e) documentazione catastale;
f) dichiarazione del richiedente o dei richiedenti, nel caso in cui l'intervento abbia per oggetto un'area od un fabbricato in comproprietà, attestante che alla data della presentazione della domanda non è stata inoltrata la denuncia di fine lavori.
Articolo 12 (Criteri per la formazione della graduatoria)
1. La struttura competente verifica l'ammissibilità delle domande e provvede alla loro istruttoria ai fini della formazione di una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi:
a) punti 1 per ogni alloggio convenzionato;
b) punti 0,5 per ogni alloggio convenzionato oggetto di recupero;
c) punti 0,5 per ogni alloggio convenzionato qualora il richiedente sia un soggetto privato;
d) punti 0,5 per ogni anno di convenzione eccedente i limiti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a);
e) punti 3 in caso di ripresentazione della domanda di contributo in seguito ad esclusione dalla precedente graduatoria per carenza di disponibilità finanziaria.
2. Nell'ipotesi in cui vi sia parità di punteggio, sono privilegiati nell'ordine gli interventi:
a) da realizzare nei comuni di cui al decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61;
b) che presentano il maggior numero di alloggi convenzionati;
c) la cui domanda di contributo è stata presentata in data antecedente.
3. Qualora le domande eccedano la disponibilità dello stanziamento iscritto nel pertinente capitolo del bilancio di previsione della Regione, è ammesso il finanziamento di un solo intervento per ogni soggetto richiedente.
4. Il dirigente della struttura competente, entro trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, esamina i risultati dell'istruttoria ed approva la graduatoria provvisoria dandone comunicazione agli interessati.
5. La graduatoria provvisoria è affissa all'albo notiziario della Regione, entro cinque giorni dall'approvazione e per un periodo di venti giorni.
6. Entro quindici giorni dalla data di scadenza del periodo di affissione, il richiedente può proporre ricorso in opposizione nei confronti del provvedimento.
7. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso, il dirigente della struttura competente, sentita la commissione di cui all'articolo 24 del regolam. reg. 1/2002, adotta il provvedimento di accoglimento o rigetto del ricorso e approva la graduatoria definitiva dandone comunicazione agli interessati.
8. I soggetti inseriti nella graduatoria definitiva sono ammessi a contributo con provvedimento del dirigente della struttura competente, notificato ai soggetti beneficiari, nei limiti dello stanziamento disposto dalla Giunta regionale.
Articolo 13 (Modalità di erogazione dei contributi)
1. I contributi sono erogati secondo le seguenti modalità:
a) 80 per cento all'avvio dell'intervento, subordinatamente alla presentazione della certificazione attestante la proprietà dell'area o del fabbricato e di copia conforme della comunicazione di inizio dei lavori, nonché alla costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all'intero contributo, a garanzia della realizzazione dell'intervento in conformità al progetto ed entro i termini di cui al comma 4;
b) 20 per cento alla conclusione dei lavori subordinatamente alla presentazione di:
1) copie di eventuali progetti di varianti e relativi atti di assenso urbanistico-edilizio;
2) certificato di agibilità;
3) documentazione attestante la denuncia al nuovo catasto edilizio urbano.
2. La fideiussione di cui al comma 1, lettera a), deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro trenta giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione regionale.
3. Contestualmente alla presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b), si procede allo svincolo della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a).
4. La documentazione di cui al comma 1, lettera a), deve essere presentata alla struttura competente entro dodici mesi dalla data di notificazione di cui all'articolo 12, comma 8, pena la revoca del contributo.
5. La documentazione di cui al comma 1, lettera b), deve essere presentata alla struttura competente entro quarantotto mesi dalla data di inizio lavori.
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b), comporta la revoca del contributo mediante provvedimento del dirigente della struttura competente, con la restituzione, nei trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento di revoca, della parte di contributo erogata, maggiorata degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di erogazione o, in difetto, l'escussione della polizza fideiussoria di cui al comma 1, lettera a), per pari importo.
7. La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'articolo 24 del regolam. reg. 1/2002, può concedere proroghe ai termini di cui ai commi 4 e 5 in presenza di gravi e documentati motivi.
8. Ai Comuni ed all'ARER non è richiesta la garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera a).
Articolo 14 (Vigilanza e controlli)
1. La struttura competente può disporre in qualsiasi momento controlli sugli interventi oggetto di contributo allo scopo di verificare:
a) lo stato di attuazione;
b) la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione del contributo.
2. I Comuni possono disporre in qualsiasi momento controlli sugli interventi oggetto di contributo allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti nella convenzione di cui all'articolo 5.
Articolo 15 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 1.550.000 per gli anni 2003, 2004 e 2005.
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura nello stato di previsione della parte spesa nell'obiettivo programmatico 2.2.1.02. (Interventi per l'edilizia abitativa) del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003 e di quello pluriennale per gli anni 2003/2005 e vi si provvede mediante riduzione di annui euro 1.550.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese d'investimento), dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto B.1. dell'allegato n. 1 al bilancio annuale e pluriennale.
3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 16 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegato A
(Omissis)
Président La parole au rapporteur, le Conseiller Borre.
Borre (UV) Per dare una corretta valutazione politica ed il giusto giudizio al carattere innovativo del disegno di legge n. 183, è necessario analizzare il provvedimento alla luce del quadro generale che oggi, sia a livello nazionale che locale, caratterizza il settore dell'edilizia residenziale pubblica. Lo scenario nazionale è estremamente preoccupante.
Il 7° Rapporto sull'edilizia residenziale pubblica, redatto dalla Regione Piemonte, sintetizza la situazione con poche, ma inequivocabili parole: "Con i trasferimenti dei poteri dallo Stato alle Regioni, non sono state individuate nuove forme di finanziamento in sostituzione dei fondi GESCAL. L'edilizia sociale è quindi esposta al rischio di essere cancellata". Le risorse pubbliche non sono quindi, e soprattutto non saranno, sufficienti ad affrontare, in termini complessivi, il problema abitativo; risulta pertanto necessario individuare forme sostitutive di finanziamento tra le quali il coinvolgimento degli operatori privati.
Nel corso di questa legislatura, la Regione Valle d'Aosta, per governare una fase di transizione difficile e complessa, ha dovuto operare su vari fronti:
- l'individuazione di nuovi strumenti operativi e normativi;
- la localizzazione dei finanziamenti residui dello Stato;
- la gestione del Fondo nazionale per le locazioni (articolo 11 della legge n. 431/1998);
- il coordinamento di tre nuovi programmi sperimentali in materia di edilizia residenziale pubblica, previsti dai relativi decreti ministeriali pubblicati nel luglio 2002.
Ciascuno di questi settori è stato considerato parte integrante di un mosaico complessivo e si è lavorato con estrema attenzione per coordinare fra loro le varie iniziative: la legge n. 30/1999, con la costituzione dell'ARER, ha inteso fornire ai Comuni, ai quali competono le scelte politiche, uno strumento operativo per la realizzazione di interventi di edilizia sociale legati alle esigenze del territorio; la legge n. 40/1995 e le sue modifiche hanno posto le premesse per favorire l'accesso alla proprietà anche alle fasce sociali più deboli e per reperire nuovi finanziamenti da investire nel settore.
La localizzazione dei fondi dello Stato, oltre al completamento dei programmi già da tempo predisposti nel capoluogo regionale, ha attivato interessanti iniziative di recupero che hanno dimostrato concretamente come sia possibile realizzare interventi di edilizia sociale senza penalizzare il territorio con nuove edificazioni. L'integrazione dei trasferimenti dello Stato con risorse regionali ha permesso di allargare la potenzialità del Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione. Si è voluto, in tal modo, dare una risposta concreta al problema che oggi caratterizza, in modo predominante, il disagio abitativo: la difficoltà affrontata da molte famiglie nel sostenere i canoni di affitto di libero mercato.
Sotto questo aspetto, le 331 domande accolte nel 2002, provenienti da 30 Comuni della Valle, dimostrano che l'esigenza di abitazioni a canone concordato è presente in gran parte del territorio regionale e non solo nel capoluogo regionale. Si tratta di un dato da non sottovalutare: la frammentazione delle richieste per accedere al Fondo nazionale in più Comuni è uno degli elementi che hanno indotto l'Amministrazione regionale ad individuare nuovi strumenti di risposta al problema abitativo. Potrebbe, in prospettiva, costituire uno dei parametri a cui fare riferimento nella definizione dei criteri e dei punteggi che determinano la formazione delle graduatorie relative alle domande di contributo previste dal presente disegno di legge.
Il quarto settore in cui si è operato è costituito dal coordinamento, a livello regionale, delle azioni conseguenti all'applicazione dei decreti emanati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicati nel luglio 2002. Sono tre importanti programmi sperimentali denominati:
- "alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000?: per accedere ai finanziamenti previsti nel decreto, il Comune di Verrès e l'ARER hanno in corso l'elaborazione di un interessante progetto di recupero abitativo nel centro storico;
- "programmi innovativi in ambito urbano": allo specifico bando di gara ha intenzione di partecipare il Comune di Aosta al fine di realizzare nel Quartiere Dora un intervento di riqualificazione urbana analogo a quello già finanziato nel Quartiere Cogne;
- "20.000 alloggi in affitto": il decreto mette a disposizione circa 2,4 miliardi di lire con i quali, sia pure con modalità diverse, è possibile aumentare le potenzialità operative del provvedimento che stiamo esaminando.
Il disegno di legge presentato dalla Giunta non può, dunque, essere considerato un'iniziativa a sé stante, ma costituisce un importante tassello di un disegno complessivo. Credo, inoltre, di poter affermare che questa proposta, non solo integra l'insieme di azioni intraprese dall'Amministrazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, ma affronta il tema con una filosofia diversa dal passato, una logica che ritengo oggi indispensabile. In un momento in cui lo Stato viene meno ai suoi compiti, con una scelta intelligente e, per molti aspetti, innovativa, la Regione affronta direttamente la situazione e lancia una sfida agli imprenditori pubblici e privati, operando in due direzioni:
- si stimola il rilancio di un settore in crisi, mettendo in campo incentivi e finanziamenti per il recupero o la nuova costruzione di abitazioni;
- si dà una prima risposta ad una esigenza sociale fortemente sentita, condizionando gli incentivi alla stipula di una convenzione, in base alla quale gli alloggi realizzati devono essere locati ad un canone concordato per un periodo prestabilito.
Il disegno di legge delinea anche i soggetti a cui sono destinati gli alloggi realizzati. Si tratta, di fatto, di famiglie che:
a) pur possedendo i requisiti per l'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica, non presentano caratteristiche tali da acquisire un punteggio utile per l'assegnazione di un alloggio;
b) hanno un reddito superiore al limite previsto per l'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica ma, nello stesso tempo, le loro disponibilità economiche sono tali da non permettere l'acquisto di un alloggio e da avere difficoltà nell'accedere al normale mercato delle locazioni;
c) hanno perso i requisiti per la permanenza in alloggi di edilizia residenziale pubblica e si trovano, di conseguenza, nella necessità di trovare una nuova abitazione.
I requisiti dei soggetti beneficiari di cui sopra fanno riferimento alle norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato.
Con l'applicazione delle norme contenute nella proposta di legge si delinea per il canone concordato una riduzione rispetto all'affitto a libero mercato di circa 110 Euro mensili. Per allargare l'offerta dei contratti di locazione a canone concordato, gli incentivi sono rivolti a soggetti che, per la prima volta, non sono visti come alternativi fra loro ma, anzi, sono considerati elementi sinergici:
a) gli enti istituzionalmente preposti ai programmi di edilizia residenziale pubblica (Comuni ed ARER), che attraverso il rilancio dei piani di vendita permessi dalla modifica della legge n. 40/1995, potranno trovare le risorse necessarie per utilizzare le possibilità offerte dal nuovo provvedimento e ricostruire il patrimonio alienato;
b) i soggetti privati, siano essi imprese o semplici cittadini.
Le iniziative, per le quali si può accedere ai contributi regionali, sono di due tipi:
a) il recupero del patrimonio edilizio esistente (in questo caso le quote di finanziamento previste in conto capitale possono arrivare fino al 40 percento della spesa ammissibile);
b) la nuova edificazione (con un finanziamento ammissibile fino al 30 percento).
In entrambi i casi, per beneficiare delle agevolazioni, gli interventi edilizi devono prevedere:
a) la realizzazione di alloggi, da destinare alla locazione a canone convenzionale, con il limite massimo di dodici;
b) la costituzione di unità abitative indipendenti, la cui superficie utile abitabile sia compresa fra 28 e 95 metri quadrati con una percentuale di alloggi di metratura minima che non può superare il rapporto indicato nella tabella allegata.
La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione tra il richiedente ed il Comune territorialmente competente; in particolare, la convenzione deve prevedere la locazione a canone convenzionato e l'occupazione effettiva degli alloggi a scopo abitativo primario, da parte dei soggetti che hanno i requisiti per l'accesso, per almeno dieci anni, nel caso di interventi di recupero e per almeno quindici anni, nel caso di interventi di nuova costruzione.
Il tentativo di coinvolgere i privati nel tema dell'edilizia convenzionata non è una novità assoluta: in passato già una legge dello Stato ha previsto la possibilità di accedere a mutui a tassi agevolati per costruire alloggi in convenzione, ma l'esperienza non è decollata sostanzialmente per due motivi: gli incentivi erano insufficienti a stimolare l'interesse privato; nell'iniziativa erano coinvolti solo gli imprenditori ed era escluso il mondo del risparmio familiare.
Ritengo che questa proposta superi i limiti dell'esperienza nazionale e possa quindi attivare concretamente le risorse private nel settore offrendo condizioni di discreta redditività. In sintesi, l'iniziativa prevede:
a) contributi a fondi perso del 30 percento o del 40 percento conteggiati sul 100 percento dell'intervento di edilizia abitativa, purché il 75 percento sia soggetto a convenzione. Il contributo riguarda esclusivamente le superfici destinate ad abitazione e le relative pertinenze. Le modalità di calcolo delle pertinenze ammissibili sono determinate dal D.M. 5 agosto del 1990; in particolare segnalo che per la nuova costruzione le pertinenze ammesse sono calcolate al 60 percento e per il recupero al 100 percento;
b) l'esenzione, relativamente al contributo per la concessione edilizia, della quota relativa al costo di costruzione.
A tali incentivi si sommano le agevolazioni fiscali già in vigore:
- nel Comune di Aosta, in virtù della firma dei contratti concordati, è prevista la riduzione dell'ICI di due punti; tale incentivo potrebbe essere ripreso dai Comuni interessati all'iniziativa proposta dalla legge in esame;
- sgravi per il locatore del 40,5 percento dell'imponibile IRPEF relativo al canone introitato;
- sgravio fiscale di 420 Euro per l'inquilino con reddito inferiore ai 15.000 Euro;
- sgravio fiscale di 230 Euro per l'inquilino con reddito tra i 15 e 30 mila Euro;
- 30 percento di sconto per la registrazione del contratto.
I limiti massimi di costo di ciascuna tipologia di intervento, e conseguentemente la valorizzazione dell'entità del contributo, verranno determinati con deliberazione di Giunta. La Giunta vuole valutare attentamente tutti gli elementi prima di fissare il limite massimo: si tratta di definire una valutazione dei costi che rispecchi realmente l'evoluzione del mercato immobiliare. Saranno definiti limiti che, da un lato, permetteranno di prospettare incentivi tali da rendere interessante la realizzazione di alloggi da affittare a canone concordato rispetto alla redditività di unità immobiliari affittate a libero mercato; dall'altro, dovranno, in ogni caso, evitare fenomeni di natura puramente speculativa.
È evidente che con questa proposta di legge non tutti i problemi sono risolti: ad esempio non si affronta il tema, più volte segnalato dai proprietari, delle garanzie in merito all'effettivo pagamento della locazione, ai tempi di rilascio dell'alloggio ed alle condizioni in cui l'alloggio viene restituito al termine della locazione. Tali attese appaiono, talvolta, un ostacolo alla locazione ancor più importante dell'incentivazione economica, ma un provvedimento legislativo non può certamente essere la sede adatta per risolvere tale nodo: il tema deve essere affrontato in un confronto serio che coinvolga le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini. Solo nell'ambito di tale confronto sarà possibile definire compiutamente il ruolo che la Regione, i Comuni o l'ARER possono svolgere. Nonostante le difficoltà che ho evidenziato, sono certo che la proposta dell'Assessore Vallet favorirà, se recepita, l'immissione sul mercato di alloggi in affitto a canone concordato contribuendo a far emergere il sommerso, ancor presente, e dare quindi una più veritiera fotografia del bisogno abitativo della nostra Regione.
Ritengo di poter dire che si sta affrontando il problema dell'abitazione con una proposta coerente e che contiene, come novità, principi che oggi assumono caratteristiche di sperimentazione ma che in futuro avranno sempre maggior rilievo:
- la partecipazione del privato attraverso la ricerca di nuovi equilibri fra gli interessi privati e quelli pubblici;
- una rinnovata convenienza per il privato nel ristrutturare e recuperare il proprio patrimonio a fini locativi.
Come già evidenziato, le risorse pubbliche non sono sufficienti ad affrontare in termini complessivi il problema abitativo ed il coinvolgimento degli operatori privati è, dunque, indispensabile. Il privato può essere incentivato a mettere sul mercato della locazione concordata quel grande patrimonio abitativo che, in tutto il territorio, costituisce una risorsa inutilizzata in quanto necessita di radicali e costosi interventi di recupero, ma, per rendere concreta tale ipotesi, occorre precostituire condizioni di redditività degli interventi concorrenziali con le logiche attuali del mercato. Non si tratta di prospettare facili speculazioni, ma di introdurre, nella legislazione di settore, elementi che consentano di considerare i privati e gli Enti, istituzionalmente interessati all'edilizia abitativa, risorse complementari che insieme possono lavorare per conseguire lo stesso obiettivo: in tal senso, il disegno di legge costituisce un elemento culturale innovativo e di estrema importanza.
Sono infatti convinto che, in questa prospettiva, possano prefigurarsi nuovi scenari operativi e, nella differenza dei ruoli, pubblico e privato possono interagire fra loro in modo utile e funzionale. I Comuni e l'ARER possono, ad esempio, utilizzare questo nuovo strumento legislativo per attivare accordi di programma ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 11/1998, ponendo le condizioni per incidere più profondamente non solo sul problema abitativo, ma anche nel più vasto settore della riqualificazione urbana ed ambientale.
La mia personale soddisfazione e condivisione per questo progetto di legge è dettata dalla convinzione, forse un po' sognatrice, che ci troviamo di fronte ad un documento che può dare nuova forza al metodo della programmazione come asse portante delle politiche e delle attività che determinano le scelte territoriali ed urbanistiche a favore delle localizzazioni delle iniziative edilizie. Si potrà, forse, evitare la realizzazione di quartieri monoclasse e monofunzionali, migliorando anche la qualità della progettazione architettonica e ambientale che verrebbe incentivata dai livelli istituzionali e condivisa per diretto interesse non solo dagli utilizzatori finali, ma anche dagli operatori economici.
Sotto l'aspetto delle strategie ambientali, tenuto conto dell'alto livello di compromissione del territorio antropizzato e dello stato di abbandono di gran parte del tessuto edificato, queste norme potrebbero avviare un processo di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; un'azione, questa, che passa attraverso iniziative che individuano: negli operatori economici i soggetti che promuovono gli interventi; negli Enti locali e nella Regione le istituzioni che coordinano e approvano i programmi, attribuendo le risorse e gli strumenti necessari a creare le condizioni anche di convenienza finanziaria.
Questa mia personale lettura del progetto di legge non toglie nulla alla validità e alle pragmatiche finalità che il documento nella sua stesura semplice e chiara si prefigge.
Président La parole au rapporteur, le Conseiller Praduroux.
Praduroux (UV) Avendo il collega relatore Borre già toccato gli aspetti legati all'articolato del disegno di legge n. 183, vorrei soffermarmi brevemente su alcuni aspetti più sostanziali e innovativi che ritengo di particolare rilievo. Al centro dell'agenda politica di un amministratore pubblico vi sono alcune tematiche che ricorrono con frequenza: la casa è appunto uno di questi temi. Le politiche adottate in questo settore sono necessariamente articolate e risultano condizionate da considerazioni di tipo economico, sociale, strutturale e territoriale. La carenza di aree edificabili, le condizioni poste dalle scelte urbanistiche, le diversità a livello locale del patrimonio abitativo, la richiesta di abitazioni a prezzi calmierati, sono alcune di queste variabili da prendere in considerazione.
Dobbiamo poi ricordarci che non siamo di fronte a un tema che coinvolge solo alcune categorie socio-economiche: siamo invece di fronte a una priorità verso la quale l'attenzione dei cittadini è sempre molto alta, in particolare da parte delle giovani coppie in procinto di metter su famiglia o di coloro che appartengono a fasce sociali disagiate.
Il disegno di legge n. 183 diversifica e arricchisce gli strumenti messi a disposizione per soddisfare la richiesta di abitazioni in locazione a canone convenzionato e per favorire il più possibile l'adeguamento dell'offerta di abitazioni, anche grazie all'introduzione di significativi elementi innovativi. All'obiettivo di garantire finanziamenti per incentivare il recupero e la costruzione di alloggi, si affianca quello di aprire a soggetti nuovi e diversificati, cioè ai privati. In tal modo è possibile incrementare la diffusione di contratti di locazione convenzionata, portando su questo settore del mercato immobiliare una parte di abitazioni che sarebbero rimaste inutilizzate o sarebbero destinate ad altre quote di mercato. Per rendere concreti questi obiettivi e rendere l'operazione appetibile, i vincoli tipologici, i criteri di determinazione del finanziamento e le procedure, sono individuate in base a principi di semplicità e certezza al fine di non scoraggiare l'iniziativa privata e garantire i risultati attesi.
Un altro aspetto che testimonia la flessibilità di questo innovativo strumento legislativo è rappresentato dalla possibilità di finanziare anche interventi di tipo misto relativamente alla parte di edificio destinato ad abitazione. Come ho già avuto modo di evidenziare nel corso dei lavori in commissione consiliare, questo disegno di legge denota l'attitudine di saper interpretare in maniera efficace le diverse situazioni che si riscontrano nel variegato panorama abitativo dei diversi centri della Valle. La preoccupazione costante è quella di poter utilizzare, ai fini del comparto socialmente utile dell'edilizia convenzionata, porzioni abitative anche in località dove difficilmente si potrebbe intervenire con strutture di entità notevoli. Sarà così possibile favorire e sostenere interventi più capillari e adeguati alle differenti situazioni presenti sul territorio valdostano.
Mi soffermo appena su un altro aspetto di grande importanza, vale a dire quello relativo alle condizioni che incentivano l'intervento di recupero di strutture edilizie rispetto a quello della nuova costruzione. Le forme di incentivo che passano sia attraverso un'entità maggiore di contributo, pari al 40 percento (anziché del 30 percento come per la nuova costruzione), sia attraverso un maggior punteggio ai fini della graduatoria degli interventi da finanziare, sono in grado di smuovere il settore dell'edilizia liberando nuove prospettive di lavoro e di sviluppo per le imprese artigiane, ma anche di favorire un miglioramento complessivo delle condizioni del patrimonio residenziale e dell'aspetto urbanistico dei nostri paesi di montagna e di fondovalle.
Va sottolineato, in conclusione, un altro aspetto legato al tipo di intervento legislativo che stiamo analizzando. L'intento di questo provvedimento è infatti anche quello di coinvolgere tutti i soggetti privati potenzialmente disponibili a contribuire al soddisfacimento del fabbisogno abitativo espresso da altri cittadini della loro stessa comunità, andando a garantire la redditività dell'operazione immobiliare e, nel contempo, favorendo una maggiore cooperazione sociale.
Président Je déclare ouverte la discussion générale.
La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Vallet.
Vallet (UV) Solo per ringraziare i due relatori, per il modo con cui hanno affrontato il tema e per la completezza e la profondità dei ragionamenti che sono stati svolti nelle loro relazioni.
Credo che, proprio per la completezza delle relazioni, sia esentato da ripetere concetti che sono stati ben espressi, e non poteva essere diversamente, tenuto conto dell'impegno che in modo particolare il Consigliere Borre ha sempre prestato al tema dell'edilizia residenziale. Nel merito, credo che il testo presentato dalla Giunta all'attenzione del Consiglio sia stato sufficientemente approfondito in III e II Commissione, anche grazie all'apporto fattivo di numerose audizioni che sono state fatte, audizioni dalle quali abbiamo tratto alcuni significativi miglioramenti, che sono stati portati sotto forma di emendamento al testo, recepiti dalla III Commissione.
Ringrazio ancora i Relatori e i Consiglieri che nelle due commissioni hanno voluto approfondire il tema.
Président Le débat est ouvert.
La parole au Conseiller Comé.
Comé (SA) Certamente il problema della casa è un problema aperto, un problema che anche nella nostra regione da anni è all'attenzione di amministrazioni comunali e dell'Amministrazione regionale e dalle varie istituzioni che operano nel settore specifico.
Tanti sono stati i tentativi legislativi a livello nazionale per cercare di dare risposte concrete su questo tema: basti pensare a una delle ultime leggi sull'affitto concordato, che prevedeva delle riduzioni fiscali ai proprietari di appartamenti, per incentivare la locazione e ridurre il mercato nero. Ebbene, pochi giorni or sono, ho potuto leggere le ultime indagini sui risultati di questi contratti siglati in base al concordato: solo il 7-8 percento del mercato si è rivolto verso questa direzione, mentre vi è stato un aumento del costo della locazione che è cresciuto dal 10 al 50 percento in diverse città italiane. Anche nelle audizioni che abbiamo avuto in II Commissione con i sindacati, abbiamo potuto constatare come questo provvedimento non abbia avuto un gran successo neanche nella nostra regione; infatti ci è stato detto che, negli ultimi quattro anni, si sono firmati solo 70 contratti. Pensiamo che per ottenere un vero rilancio di questo mercato non si possa continuare - e fanno testo i risultati citati poco fa - a basarsi esclusivamente sulle agevolazioni economiche che sicuramente non sono trascurabili, ma bisognerà ridare maggiore tutela ai proprietari e riuscire a dare le garanzie ai proprietari in merito al pagamento di locazione e le garanzie di impossessarsi del proprio bene nelle situazioni di necessità; altrimenti, continueremo ad avere appartamenti vuoti e che non sono messi sul mercato. Da parte nostra, invitiamo l'Assessore ad impegnarsi a mettere in atto uno strumento, come potrebbe essere quello della costituzione di un'agenzia composta da enti pubblici, sindacati, proprietari e inquilini, che possano dare quelle garanzie certamente anche agli inquilini, ma soprattutto ai proprietari.
Tornando al disegno di legge n. 183, sicuramente è interessante perché permetterà di impostare interventi fortemente competitivi rispetto alle attività edilizie destinate al libero mercato. È una legge che sarà particolarmente appetibile dagli enti istituzionalmente coinvolti, quindi i Comuni e l'ARER, e riteniamo che la filosofia di questa legge, con le modifiche che sono state apportate in commissione, come quello della riduzione dai tre alloggi ad un alloggio, incentiverà anche il privato, anche se riteniamo che ci siano degli aspetti di criticità per quei Comuni di bassa densità abitativa.
Per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, si è previsto un importo nel triennio pari a 9 miliardi e l'Assessore, in commissione, ha affermato che tale fondo riuscirà a reperire 80-100 alloggi da immettere sul mercato degli affitti. Ebbene, la legge trova copertura nel capitolo 69020 e tale copertura prevede il finanziamento sia per le nuove costruzioni che per il recupero. Noi presentiamo una richiesta all'Assessore, che è quella di valutare l'opportunità di diversificare l'erogazione di questi finanziamenti, puntando in maniera forte sul recupero degli immobili, anziché su quello delle nuove costruzioni.
Président La parole au Conseiller Beneforti.
Beneforti (PVA-cU) Sarò breve anche su questo argomento, perché ne abbiamo parlato molto in occasione di interpellanze e mozioni presentate in questa sede e anche per le numerose leggi che la Regione ha portato in Consiglio, per cercare una soluzione al problema della casa. Questo disegno di legge è certamente un ulteriore passo in avanti in tale direzione, ma non costituisce la soluzione di tutti i nostri problemi di questo bene sociale, perché la casa è un bene sociale e credo che un ente pubblico come la Regione lo debba trattare proprio come bene sociale. È chiaro che in Valle d'Aosta molto abbiamo fatto per il problema della casa, nessuno lo può negare; basta vedere la legge sul mutuo della prima casa i frutti che ha dato: ha permesso a tante famiglie di avere una casa di proprietà, acquistata, ristrutturata o costruita ex novo. Purtroppo, però, abbiamo ancora il 20-25 percento - se non di più - di famiglie che non potranno mai divenire proprietarie di un alloggio, non potranno mai usufruire del mutuo della casa messo a disposizione dalla Regione, perché il mutuo non è sufficiente ad acquistare la casa, ci vogliono disponibilità finanziarie di cui non dispongono.
Questo è un 25 percento che è in mano a quei proprietari di alloggi, che qui sento tanto difendere e che chiedono delle garanzie, ma le garanzie questi proprietari se le prendono, perché danno lo sfratto e cacciano via l'inquilino! Questi casi ricadono tutti sul Comune e sulla Regione, e noi dobbiamo far fronte agli sfrattati! Abbiamo pure riguardo per la piccola proprietà, collega Comé, però mi sembra che anche loro si debbano porre il problema di avere riguardo verso gli inquilini, perché le garanzie non gliele possiamo dare come ente pubblico e le garanzie - ripeto - se le prendono, perché poi danno lo sfratto!
Se oggi andiamo ad esaminare il problema della casa per quel 20-25 percento che ho sempre detto che c'è e che non potrà mai diventare proprietario, questa è gente che non ha mai la possibilità né di acquistarlo, né di pagare gli affitti che vengono richiesti. Allora qual è la strada da seguire, quella che si dice da tanto tempo? È quella che l'ente pubblico costituisca alloggi per metterli a disposizione di queste famiglie, ad un prezzo che prenda come riferimento il loro reddito. Le famiglie pagheranno l'affitto, come avviene adesso nel Quartiere Cogne o nelle case ARER. È questo il problema di fondo: bisogna mettere sul mercato un certo numero di alloggi per poter calmierare il costo degli affitti e anche il costo immobiliare. Con questa legge, non dico che non si debbano fare tutti gli sforzi possibili, ma lo sforzo principale deve essere quello di mettere sul mercato quegli alloggi che si rendono necessari.
Si dice di voler fare una politica per le famiglie: spendiamo per le famiglie, difendiamole sul serio allora le famiglie! Ho sentito prima l'Assessore Vicquéry che parlava di interventi che si devono fare a favore delle famiglie: facciamoli questi interventi! Ma è questa la strada? Non certo questa, non so quanti frutti potrà dare, e allora qual è l'altra strada quella seguita per la prima casa? È forse quella di venire incontro sempre e di colpire anche questa povera gente - che non può acquistare l'alloggio - nella propria dignità, perché deve venire ad elemosinare le quote di affitto alla Regione o al Comune per non essere sfrattata? Se vogliamo difendere la dignità della famiglia, se vogliamo che le famiglie crescano, se vogliamo che nelle famiglie nascano dei figli, dobbiamo mettere in condizione le stesse di avere questo bene sociale a disposizione e questo lo può fare solo l'ente pubblico. Mi direte: ma quanto costa questo, quanto bisogna investire? Mi rendo conto di ciò, ma è una scelta politica e sociale che si deve fare. Se facciamo la scelta, come facciamo quella di dare assistenza, per la quale se ci vogliono 400 miliardi, li prevediamo a bilancio, per la casa è lo stesso, bisogna stanziare le somme occorrenti.
È chiaro che faremo a meno di altre spese e gli investimenti saranno indirizzati tutti nel senso di questo bene sociale. Lo dobbiamo fare, se vogliamo arrivare a risolvere questo problema, ad eliminare le emergenze. Oggi abbiamo 600 domande all'ARER presentate: come facciamo a soddisfarle? Non le possiamo soddisfare con gli 80 alloggi che saranno costruiti al Quartiere Dora fra tre anni. L'Assessore Vallet mi ha detto che occorrono 15 mesi per fare il progetto e 2 anni per costruirle, sono passati più di 3 anni per 80 alloggi. Questi non sono sufficienti a coprire né l'emergenza né le domande che giacciono all'ARER, e allora? Siamo sempre in emergenza perché intanto gli sfratti continuano.
Non so se capita anche a voi, ma a me capita di ricevere gente che mi chiede di parlare con i proprietari degli alloggi, per chieder loro di aspettare e fanno le domande in base alla legge n. 19 per avere dei contributi e pagare gli affitti e le spese di riscaldamento. Ci sono famiglie che non riescono a sopravvivere, c'è gente che ha la pensione minima, che non ha lavoro, non si può pensare di lasciarla in mano a quei piccoli proprietari che chiedono le garanzie! Queste famiglie non possono dar loro le garanzie, e siccome non gliele può dare neanche l'ente pubblico, l'unica cosa da fare è cercare di costruire degli alloggi per metterli a disposizione di queste famiglie.
Chiudo il mio intervento, ripetendo che questa legge è un ulteriore passo in avanti, ma certamente non risolve il problema. Bisogna cercare di fare questa scelta sociale e cercare di immettere sul mercato quel numero di alloggi sufficienti per quelle famiglie che, anche con il mutuo, non potranno acquistare la casa. Non pensiamo alle garanzie dei piccoli proprietari, perché ripeto che questi le garanzie se le prendono, perché quando uno non paga o crea fastidi, viene dato lo sfratto e lo sfratto poi viene a gravare sull'ente pubblico. Noi ci asterremo comunque dal votare questo disegno di legge.
Président S'il n'y a pas d'autres Conseillers, je ferme la discussion générale.
La parole à l'Assesseur au territoire, à l'environnement et aux ouvrages publics, Vallet.
Vallet (UV) Pour remercier les Conseillers qui sont intervenus, et une très rapide réplique.
Il est vrai, M. Beneforti, il s'agit d'un pas en avant, il s'agit d'un ultérieur instrument que la Région Vallée d'Aoste ajoute au nombre d'instruments qu'elle a déjà à la disposition et par lesquels elle aborde d'une façon suffisante le thème de l'habitation.
Le Conseiller Comé a centré l'un des thèmes qu'on a voulu mettre en évidence par ce projet de loi, c'est-à-dire d'essayer de tirer dans le jeu, pour résoudre le problème, non seulement les Institutions, mais aussi les entrepreneurs et aussi les privés. Mon souhait est que les entrepreneurs et les privés se fassent vraiment acteurs.
Un mot pour répondre à la sollicitation qui a été faite sur l'opportunité de différencier et de prévoir deux parties de financement: une destinée à la récupération et l'autre destinée à la nouvelle construction. Là, nous n'y avons pas pensé avant: si la chose avait été évoquée en commission, peut-être qu'on aurait même pu l'envisager parce que, dans le fond, nous avons cherché, dans ce projet de loi, par différents passages, de privilégier les interventions de récupération. Je pense que quand même on aurait, en faisant cette distinction, peut-être mis un élément de rigidité, parce que, dans l'hypothèse de division 70 pour cent pour la récupération et 30 pour cent pour la nouvelle construction, si les demandes concernent davantage la nouvelle construction, l'on risque d'avoir des fonds bloqués. On verra bien s'il est possible, dans le futur, en tenant compte des résultats que cette loi produira, d'apporter des améliorations, mais, je répète qu'il y a plusieurs passages dans la loi où nous avons voulu privilégier les interventions de récupération.
Encore une chose pour mettre en évidence une considération juste du Conseiller Beneforti, concernant ces 25 pour cent des familles qui ne peuvent pas accéder à la propriété d'une maison. Il est vrai que les instruments dont la Région dispose ont privilégié toujours la propriété des maisons, et je pense là, en tenant compte de la valeur que dans notre région nos gens ont toujours attribuée à la propriété de la maison, qu'on n'a pas trompé de politique, mais il faut tenir en compte ce fait.
Bon, par ce projet de loi on a voulu donner une réponse. Ce n'est pas la solution à tous les problèmes, mais ce projet de loi va exactement dans la direction que vous avez indiquée.
Président On passe à l'examen du projet de loi, qui a eu l'avis favorable à la majorité de la IIème Commission et de la IIIème Commission. Nous votons sur le nouveau texte de la IIIème Commission.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents: 28
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 28
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents: 28
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents: 28
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents: 28
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents: 28
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents: 28
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents: 28
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents: 28
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents: 28
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents: 28
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 12:
Conseillers présents: 28
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 13:
Conseillers présents: 28
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 14:
Conseillers présents: 28
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 15:
Conseillers présents: 28
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 16:
Conseillers présents: 28
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'annexe A:
Conseillers présents: 28
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote le projet de loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 28
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Avec cela on termine les travaux de cet après-midi.
La séance est levée.
La réunion se termine à 19 heures 28.