Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 2764 du 25 septembre 2002 - Resoconto

OGGETTO N. 2764/XI Iniziative per il recupero di finanziamenti regionali erogati ad aziende di trasporto pubblico. (Interpellanza)

Interpellanza Premesso che:

- in data 20 agosto 1993, con propria deliberazione n. 7112, la Giunta regionale decideva di fare chiarezza, attraverso la nomina di una commissione d'inchiesta amministrativa, sulle erogazioni, alle società concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale, di somme in conto esercizio nel periodo 1982/1992, avvenute in violazione del dettato della legge regionale 38/82 e attraverso l'emissione di cosiddetti anticipi cui non seguì mai un conguaglio finale;

- la Commissione, nel frattempo incaricata di verificare anche le erogazioni relative al 1993, concludeva i propri lavori in data 24/07/1996 ed in data 03/09/1996 l'Amministrazione regionale trasmetteva le relazioni concernenti alle aziende interessate, le quali, a loro volta, sottoponevano all'esame della commissione una serie di rilievi critici;

- sulla base delle risultanze della Commissione di inchiesta, integrate con le controdeduzioni degli esperti ai rilievi mossi dalle aziende concessionarie, gli Uffici competenti predisposero in data 28/05/1998 apposite relazioni dalle quali risulta che la determinazione dei contributi in conto esercizio per il periodo 1982/1993 è la seguente, espressa in lire:

Soc. SAVDA

Contributo erogato periodo 1982/1993 71.407.772.818

Contributo erogabile periodo 1982/1993 70.196.499.227

Differenza da riconoscere - 1.211.273.591

Soc. SADEM

Contributo erogato periodo 1982/1993 40.108.765.684

Contributo erogabile periodo 1982/1993 34.658.716.706

Differenza da riconoscere - 5.450.048.978

Soc. VITA

Contributo erogato periodo 1982/1993 19.554.447.493

Contributo erogabile periodo 1982/1993 16.850.533.093

Differenza da riconoscere - 2.703.914.400

Soc. SVAP

Contributo erogato periodo 1982/1993 27.672.350.004

Contributo erogabile periodo 1982/1993 32.262.269.215

Differenza da riconoscere + 4.589.919.211

Ditta BENVENUTO

Contributo erogato periodo 1982/1993 738.515.178

Contributo erogabile periodo 1982/1993 507.032.133

Differenza da riconoscere - 231.483.045

Soc. SAP

Contributo erogato periodo 1982/1993 7.351.060.017

Contributo erogabile periodo 1982/1993 3.047.834.325

Differenza da riconoscere - 4.303.225.692

- dopo oltre due anni di silenzio, in data 19 marzo 2001, la Giunta regionale decideva, con deliberazione n. 772, di approvare le risultanze sopra richiamate, di dare corso alla procedura di recupero delle somme indebitamente versate alle società SAVDA, SADEM, VITA e ditta Benvenuto (la SAP è fallita) e di rinviare a successiva deliberazione l'erogazione dell'importo dovuto alla società SVAP;

- in data 18 luglio 2001, e senza che nel frattempo la Giunta regionale avesse deliberato il dovuto alla società SVAP, il Tribunale Amministrativo regionale per la Valle d'Aosta annullava, su ricorso di alcune società concessionarie e senza neanche entrare nel merito delle cifre contestate, la deliberazione della Giunta regionale n. 772/2001 per carenza di potere, essendosi la Giunta regionale, arrogata una competenza assegnata dall'allora legge 38/82 alla specifica competenza dell'organo legislativo, cioè il Consiglio regionale;

- a tutt'oggi, ad oltre un anno di distanza, nuovo silenzio da parte dell'Amministrazione regionale quasi non avesse rilevanza alcuna il dovere di far rientrare nelle casse regionali somme indebitamente versate per quasi dieci miliardi di lire e di riconoscere quanto dovuto all'impresa creditrice;

il sottoscritto Consigliere regionale

Interpella

l'Assessore competente per sapere:

1) se non ritenga censurabili l'inerzia e la strategia del silenzio adottati dall'Amministrazione regionale in relazione alla vicenda sopra esposta;

2) come intenda adoperarsi affinché la Regione rientri in possesso delle somme indebitamente erogate e versi le somme dovute.

F.to: Curtaz

Président La parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (PVA-cU) Prendo la parola per pochi secondi soltanto per dire che questa interpellanza è molto particolareggiata, è presentata con dettaglio di cifre e di circostanze che vengono richiamate, quindi in questo primo intervento mi limito a richiamare il contenuto e a chiedere all'Assessore che venga data puntuale risposta alle questioni che vengono poste.

Président La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Lavoyer.

Lavoyer (SA) Per fornire un quadro esauriente sull'oggetto dell'interpellanza ci sembra opportuno brevemente ripercorrere, sulla base di quanto comunicatoci dal Servizio dell'Ufficio legale, le varie tappe della vicenda. Con i ricorsi al TAR per la Valle d'Aosta, notificati in data 26 aprile 2001, le società SADEM, SAVDA, VITA e la ditta individuale Benvenuto Giuseppe avevano chiesto l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 772/2001.

La Giunta, approvando tale deliberazione, aveva proceduto a sottoscrivere ed approvare quanto era contenuto all'interno della relazione della commissione di inchiesta sull'anticipazione di somme in conto esercizio erogate nel periodo 1982-1992, nelle successive relazioni redatte dalla Direzione dei trasporti sulla base delle risultanze della commissione riviste in seguito alle osservazioni delle aziende e alla verifica della fondatezza delle controdeduzioni proposte ad opera di una commissione di esperti e dei conguagli e revoche di contributi erogati per il periodo 1982-1993.

Con i ricorsi erano stati altresì impugnati tutti gli atti connessi alla deliberazione in questione ed in particolare le precitate relazioni, comprese quelle della commissione di esperti, nonché le successive note con cui si è comunicato alle aziende l'avvio del procedimento di recupero delle somme revocate.

Le doglianze delle aziende erano concettualmente scomponibili in quattro gruppi: competenza dell'organo, determinazione delle percorrenze, determinazione dei costi e determinazione dei ricavi. L'Amministrazione regionale si costituiva in giudizio, le cause passavano in decisione all'udienza pubblica del 18 luglio 2001. Il TAR per la Valle d'Aosta depositava poi le sentenze tre mesi dopo, quindi il 18 ottobre 2001. È vero quindi che la prima decisione è stata presa il 18 luglio, ma le decisioni sono state ufficializzate il 18 ottobre.

Praticamente queste sentenze accoglievano i ricorsi, annullavano i provvedimenti impugnati. Penso che l'interpellante abbia copia delle sentenze, altrimenti gliela farò pervenire se lo riterrà opportuno. Nello specifico il TAR ha accolto il motivo di ricorso individuato nella violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 4 della legge n. 38, cioè vizio di incompetenza dell'organo: atto emanato dalla Giunta regionale con delibera, anziché dal Consiglio regionale con una legge.

La Giunta regionale, nel determinare i contributi, ha assunto determinazioni rimesse - sempre secondo il TAR - alla specifica competenza dell'organo legislativo da parte del precitato articolo 4, incorrendo piuttosto che in un vizio di incompetenza in una sorta di carenza di potere, con l'adozione di un provvedimento di natura amministrativa, invece che di natura legislativa.

Conseguentemente il collegio ha ritenuto di non doversi occupare degli altri motivi di gravame, ritenuti assorbiti dall'accoglimento del motivo in questione. I servizi legali a quel punto hanno ritenuto inopportuno impugnare la decisione del TAR che sul piano strettamente formale non appariva del tutto priva di fondamento. Inoltre tale decisione, non entrando nel merito delle altre argomentazioni proposte dai ricorrenti, volte a inficiare le conclusioni della commissione, ma indicando nell'adozione di un provvedimento normativo lo strumento legalmente corretto per risolvere la questione, di fatto forniva all'Amministrazione regionale la possibilità di riconfermare in tal modo i contenuti della delibera impugnata, ponendosi definitivamente al riparo da ulteriori gravami di natura amministrativa.

Per quanto concerne le altre motivazioni contenute nel ricorso, non impugnando, quindi, non è che si dava ragione… Anche per tale ragione, prima di dare corso a qualsiasi iniziativa legislativa, veniva sottolineata dai medesimi servizi legali l'esigenza di attendere il passaggio in giudicato della sentenza, non essendo tra l'altro certo che i ricorrenti non l'avrebbero impugnata avendo il TAR soltanto ricusato facendo riferimento a quella motivazione, specie in relazione all'accennato assorbimento degli ulteriori motivi di censura dedotti.

Sulla base della normativa in vigore, l'accennato passaggio in giudicato non ha potuto comunque prodursi prima della primavera 2002. Questa premessa, anche con contenuti strettamente legali, è un linguaggio prettamente tecnico che forse l'interpellante conosce meglio di me in quanto legato a procedure del Tribunale amministrativo.

Ai fini dell'esecuzione della sentenza, è apparso altresì necessario tenere conto della censura mossa dai ricorrenti relativamente alla determinazione di una voce dei costi standardizzati che in precedenza, vale a dire nel corso del procedimento amministrativo di determinazione dei conguagli, non era mai stata sollevata.

I ricorrenti lamentavano in particolare che la commissione avrebbe errato nel calcolare, nell'ambito della voce "costo del personale", la sottovoce "trattamento di fine rapporto", considerando la sola retribuzione base, mentre si sarebbero dovute computare anche le altre somme erogate non occasionalmente.

Al riguardo veniva appurato, sulla base di successivi approfondimenti, che le modalità di calcolo utilizzate dalla commissione si basavano su una definizione di retribuzione non occasionale e successivamente superata da una giurisprudenza più favorevole al lavoratore che impone attualmente di considerare fra gli elementi della retribuzione utili per calcolare il trattamento di fine rapporto tutte le erogazioni che hanno carattere retributivo e non solo la retribuzione base.

I servizi legali hanno quindi ritenuto che, indipendentemente dal fatto che il TAR non si fosse pronunciato sul punto, la determinazione dei costi standardizzati dovesse essere effettuata nel senso anzidetto, con conseguente necessità di ricalcolo dei costi standard in relazione alla voce "trattamento di fine rapporto". Gli uffici stanno ultimando l'effettuazione dell'accennato ricalcolo avvalendosi, stante la complessità e il tecnicismo dell'operazione, della collaborazione della stessa società che aveva supportato la commissione di inchiesta.

A tale proposito si precisa che i dati di cui sopra saranno disponibili, secondo quanto dichiarato dagli uffici, non oltre il prossimo mese di ottobre. Una volta effettuato il ricalcolo dei costi standard nel senso anzidetto, con conseguente nuova determinazione dei saldi e conguagli e dei contributi spettanti alle aziende per il periodo considerato, sarà possibile dare esecuzione alla sentenza del TAR con apposita legge, attualmente già in fase di elaborazione, cioè parallelamente a questo ricalcolo i servizi legali stanno già elaborando il testo di legge.

In mancanza della legge non è possibile - rispondo qui ad un altro quesito dell'interpellante - procedere neppure alla regolazione delle pendenze nei confronti della Cooperativa SVAP, che non ha presentato ricorso, essendo risultata, per quanto sancito dal TAR, - per così dire - inesistente la deliberazione che vi aveva provveduto. Per quanto sopra esposto, non sembra che si possa parlare di inerzia dell'Amministrazione che sta invece compiendo con i propri uffici con ponderazione l'attività necessaria per dare una risposta corretta ad una vicenda - anche l'interpellante dovrà convenirne - che è piuttosto complessa.

Per questo motivo non sembra a maggior ragione che si possa imputare all'Amministrazione la strategia del silenzio. Detto questo, il Governo regionale condivide quanto sostenuto dall'interpellante, che bisogna in tempi brevi, non appena abbiamo questi elementi, provvedere, in questo caso con disegno di legge, per dare attuazione a quanto a suo tempo deciso dalla commissione preposta.

Punto 2: gli elementi di risposta sono già stati forniti nel rispondere alla prima questione, una volta approvata la legge attualmente in fieri, verrà svolta la conseguente attività amministrativa finalizzata ad assicurare che la Regione rientri in possesso delle somme indebitamente erogate e versi le somme dovute.

Président La parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (PVA-cU) La risposta dell'Assessore, sufficientemente precisa per quanto riguarda gli aspetti tecnici del contenzioso che le società di autotrasporto hanno avviato nei confronti della Regione, non mi soddisfa perché, al di là degli aspetti tecnico-giuridici, indubbiamente complessi - fra l'altro è una vicenda che ha creato dei problemi di carattere penale, contabile e amministrativo a iniziare già dagli anni '90 -, è una vicenda che continua a trascinarsi oggi direi soprattutto a causa dell'Amministrazione regionale.

L'Assessore mi ha dato dei dati temporali a cui voglio credere: mi ha detto che la sentenza del TAR che ha accolto il ricorso è del 18 luglio 2001, che però il deposito sarebbe avvenuto tre mesi più tardi e che il passaggio in giudicato - riterrei per tardività delle notifiche, ma questo è un aspetto marginale - sarebbe intervenuto nella primavera del 2002. Ebbene, dalla primavera del 2002 sono passati 5-6-7 mesi! Cosa deve fare la Regione in base alla sentenza del TAR?

La Regione deve fare una legge con la quale potrà recuperare i miliardi di lire che alcune società di gestione delle autolinee le devono e dovrà pagare un debito che ha nei confronti di una di queste. Si tratta di cifre assai rilevanti sia per chi deve pagare, sia per chi deve riscuotere. Io devo quindi rilevare, pur tenendo conto della complessità della materia e della vicenda giudiziaria, che un ritardo già assai significativo si è prodotto. Oggi l'Assessore ha fatto riferimento alla necessità di un ricalcolo di alcune somme, lavoro che verrà ultimato nel prossimo mese di ottobre, e ha fatto riferimento all'avvio del lavoro di redazione del testo di legge che la Giunta dovrà approvare e poi portare all'attenzione della commissione competente e di quest'aula.

A me sarebbe piaciuto sapere dall'Assessore - dico la verità, anche se non c'era la domanda specifica - in quanto tempo si ritiene di predisporre e approvare questo testo di legge. Non vorrei - lo dico senza malizia - che questo provvedimento arrivasse dopo le elezioni visto che si devono riscuotere dei soldi. Questo lo dico a futura memoria perché mancano relativamente pochi mesi e non vorrei che si facesse il ragionamento: "di ritardare ancora di qualche mese l'approvazione del disegno di legge, di rimandare il recuperare somme dovute dalle società di autolinee alla Regione".

Questo non lo voglio pensare, quindi spero che quanto prima l'Assessore porterà in Giunta l'apposito disegno di legge per sanare una situazione che data ormai di venti anni, perché stiamo parlando di somme relative ad esercizi che vanno dal 1982 al 1992.