Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 2704 du 26 juin 2002 - Resoconto

OGGETTO N. 2704/XI Disegno di legge: "Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale".

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto)

1. La presente legge detta norme in materia di organizzazione, funzionamento e disciplina del personale del Corpo forestale valdostano, già istituito con la legge regionale 11 marzo 1968, n. 6 (Norme sull'ordinamento e sul funzionamento dei servizi forestali regionali nonché sullo stato giuridico ed economico del personale forestale della Regione) e ridisciplinato con la legge regionale 11 novembre 1977, n. 66 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale valdostano e sullo stato giuridico ed economico del relativo personale).

2. Il Corpo forestale valdostano assume la denominazione di Corpo forestale della Valle d'Aosta.

Articolo 2 (Attribuzioni del Corpo forestale della Valle d'Aosta)

1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 (Devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi), il Corpo forestale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Corpo forestale, sostituisce, nell'ambito del territorio regionale, il Corpo forestale dello Stato e svolge nelle materie di competenza regionale le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti in campo nazionale.

2. Il Corpo forestale opera nell'ambito del territorio regionale con compiti di polizia ambientale e forestale per lo svolgimento delle funzioni attinenti alla prevenzione, alla sorveglianza, alla tutela e alla gestione del territorio agro-silvo-pastorale, forestale e montano, del suolo, delle acque, dell'ambiente e delle risorse naturali in genere, nonché di ogni altro compito diretto alla valorizzazione, alla sensibilizzazione e alla divulgazione delle attività inerenti il corretto utilizzo del territorio e la salvaguardia ambientale.

3. In particolare, spettano al Corpo forestale:

a) la sorveglianza, la tutela e il concorso nella gestione del patrimonio forestale;

b) la sorveglianza, la tutela e il concorso nella gestione del patrimonio faunistico, ivi compreso quello ittico;

c) la sorveglianza e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e del suolo;

d) la polizia forestale e ambientale;

e) il concorso nel monitoraggio delle aste fluviali e torrentizie;

f) l'attività di polizia giudiziaria;

g) la sorveglianza e l'applicazione del vincolo idrogeologico e forestale;

h) la sorveglianza e il concorso nella gestione delle aree naturali protette;

i) il coordinamento dell'attività delle guardie volontarie per la protezione della natura e per la sorveglianza sulla caccia e sulla pesca;

j) la prevenzione e la direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;

k) il concorso nelle attività di protezione civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile);

l) il concorso nel monitoraggio della rete escursionistica;

m) il concorso nel rilievo di dati climatici e nivologici;

n) ogni altro compito attribuitogli dalla legge o dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

4. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Corpo forestale può svolgere attività di supporto anche in favore degli enti locali.

Articolo 3 (Stemma e gonfalone)

1. Il Corpo forestale è dotato di uno stemma e di un gonfalone raffigurante lo stemma, le cui caratteristiche sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Lo stemma e il gonfalone identificano il Corpo forestale e sono utilizzati nelle occasioni e nelle circostanze ufficiali alle quali partecipano i rappresentanti del Corpo.

CAPO II STRUTTURA ED ORGANICO

Articolo 4 (Struttura del Corpo forestale)

1. La struttura del Corpo forestale è inquadrata nell'ambito dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali ed è articolata in più livelli di funzioni dirigenziali, l'uno sovraordinato all'altro.

2. L'articolazione della struttura e delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1 è definita ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 45/1995 tenuto conto che, per lo svolgimento dei propri compiti, il Corpo forestale si compone di una sede centrale, suddivisa in strutture tecniche ed amministrative, e di stazioni forestali, costituenti unità operative periferiche, il cui numero, sede, circoscrizione territoriale ed organico sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni formulate dal dirigente competente, sentite le amministrazioni degli enti locali territorialmente interessati.

Articolo 5 (Organico del Corpo forestale)

1. Il personale del Corpo forestale è inquadrato nel ruolo unico regionale ed appartiene all'organico di cui all'articolo 26, comma 1, lettera c), della l.r. 45/1995.

2. L'organico di cui al comma 1 si compone di:

a) personale con funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, comprensivo dei dirigenti di cui all'articolo 4, dei funzionari forestali, dei marescialli forestali, dei brigadieri forestali e delle guardie forestali;

b) personale che svolge attività tecnico-operativa ed amministrativo-contabile.

3. Le modalità di reclutamento e di avanzamento alla categoria o posizione superiore del personale appartenente all'organico del Corpo forestale per i profili di guardia forestale, brigadiere forestale, maresciallo forestale e funzionario forestale sono definite con regolamento regionale da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali.

CAPO III DISCIPLINA GENERALE DEL PERSONALE

Articolo 6 (Qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza)

1. Per l'esercizio dei compiti di sorveglianza e di tutela di cui all'articolo 2, il personale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), riveste la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.

2. In particolare, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti di cui all'articolo 4;

b) i funzionari forestali;

c) i marescialli forestali;

d) i brigadieri forestali.

3. Sono agenti di polizia giudiziaria le guardie forestali.

4. Per l'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2, il personale di cui ai commi 2 e 3 riveste altresì la qualifica di agente di pubblica sicurezza, conferita secondo le modalità previste dall'articolo 14 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta).

5. Nell'ambito degli istituti contrattuali, si tiene conto della qualifica di cui al comma 4, anche ai fini del riconoscimento dei relativi trattamenti economici accessori.

Articolo 7 (Commissione del Corpo forestale)

1. È istituita la Commissione del Corpo forestale, di seguito denominata Commissione, con il compito di esprimere pareri e di formulare proposte in materia di:

a) scelta dei capi di vestiario, equipaggiamento e modalità di assegnazione agli appartenenti al Corpo forestale;

b) individuazione delle caratteristiche degli automezzi e del materiale tecnico in dotazione agli appartenenti al Corpo forestale;

c) riconoscimenti da conferire al personale forestale ai sensi dell'articolo 12.

2. La Commissione è composta dal dirigente competente, con funzioni di presidente, da un rappresentante dei funzionari forestali, da un rappresentante dei marescialli forestali, da un rappresentante dei brigadieri forestali e da un rappresentante delle guardie forestali, designati, ogni tre anni, dagli appartenenti ai citati profili professionali.

3. La Commissione è nominata con decreto dell'assessore regionale competente in materia di agricoltura e risorse naturali e dura in carica tre anni; nel decreto di nomina sono altresì indicati i componenti supplenti, designati ai sensi del comma 2, che sostituiscono i componenti effettivi in ogni caso di assenza o di impedimento.

4. La Commissione è convocata dal presidente e si riunisce ogniqualvolta sia necessario esprimere i pareri o formulare le proposte di cui al comma 1; la Commissione è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno tre componenti.

5. La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione non comporta l'attribuzione di gettoni di presenza o di altre indennità.

Articolo 8 (Corsi di specializzazione e aggiornamento)

1. Al fine di assicurare l'acquisizione di conoscenze specialistiche e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo forestale, l'amministrazione regionale promuove la partecipazione ed organizza, anche in collaborazione con altri enti, appositi corsi di formazione e di aggiornamento, la cui frequenza è obbligatoria.

Articolo 9 (Passaggio ad altre funzioni e ad altri organici)

1. I funzionari forestali, i marescialli forestali, i brigadieri forestali e le guardie forestali non più idonei al servizio sul territorio per sopravvenuta perdita dell'idoneità psicofisica, ma ancora idonei al servizio sedentario sono assegnati nell'ambito del personale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), ovvero sono trasferiti agli organici del ruolo unico regionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettere a), b) e d), della l.r. 45/1995.

Articolo 10 (Modificazione all'articolo 28 della l.r. 45/1995)

1. Il comma 10 dell'articolo 28, della l.r. 45/1995, già modificato dall'articolo 47, comma 1, della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7, è sostituito dal seguente:

"10. Non è ammessa la mobilità dagli altri organici a quello del Corpo forestale della Valle d'Aosta, limitatamente ai profili professionali di funzionario forestale, maresciallo forestale, brigadiere forestale e guardia forestale e a quello del personale professionista dell'area operativo-tecnica del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.".

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 28 della l.r. 45/1995, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"10bis. I funzionari forestali, i marescialli forestali, i brigadieri forestali e le guardie forestali del Corpo forestale della Valle d'Aosta che abbiano maturato un'anzianità di servizio superiore a cinque anni e che siano transitati in altri organici del ruolo unico regionale possono essere nuovamente trasferiti a domanda nell'organico del Corpo, purché in possesso della prescritta idoneità psicofisica. Se la domanda è accolta, l'interessato è collocato nel profilo professionale di appartenenza al momento dell'uscita.".

3. Dopo il comma 10bis dell'articolo 28 della l.r. 45/1995, come introdotto dal comma 2, è aggiunto il seguente:

"10ter. L'opzione di cui al comma 10bis può essere esercitata entro il termine massimo di cinque anni.".

Articolo 11 (Assegnazioni, mobilità e distacco)

1. Gli atti concernenti l'assegnazione e la mobilità volontaria e per esigenze organizzative, compresa quella per incompatibilità ambientale, dei funzionari forestali, dei marescialli forestali, dei brigadieri forestali e delle guardie forestali sono adottati, su proposta del dirigente competente, dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 38 (Disposizioni in materia di comandi e di utilizzazione di personale), l'utilizzazione di personale del Corpo forestale per le esigenze di cui al medesimo articolo 2 può essere disposta anche presso amministrazioni pubbliche che hanno sede al di fuori del territorio regionale e per periodi superiori a ventiquattro mesi continuativi.

Articolo 12 (Riconoscimenti)

1. Al personale forestale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), possono essere conferiti i seguenti riconoscimenti:

a) encomio solenne;

b) encomio;

c) lode.

2. L'encomio solenne è conferito al dipendente che, in operazioni di particolare importanza o ad elevato rischio, abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

3. L'encomio è conferito al dipendente che, impegnandosi notevolmente in un importante compito istituzionale, abbia dimostrato spiccate qualità professionali, conseguendo rilevanti risultati nei compiti d'istituto.

4. La lode è conferita quale riconoscimento di applicazione ed impegno professionali che vanno oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali al dipendente che per il suo attaccamento al servizio, spirito di iniziativa e capacità professionali consegua apprezzabili risultati nei compiti d'istituto.

5. I riconoscimenti sono conferiti dal Presidente della Regione, su proposta della Commissione di cui all'articolo 7, in occasione dell'annuale manifestazione celebrativa dell'istituzione del Corpo forestale.

6. La manifestazione celebrativa dell'istituzione del Corpo forestale è organizzata ogni anno allo scopo di promuovere la valorizzazione, la sensibilizzazione e la divulgazione delle attività inerenti il corretto utilizzo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, nonché l'attività svolta dal personale forestale nell'ambito della sorveglianza, della tutela e della gestione del territorio agro-silvo-pastorale, forestale e montano e delle risorse naturali in genere.

7. Al personale del Corpo forestale possono essere inoltre conferiti distintivi d'onore per i riconoscimenti di cui al presente articolo e distintivi di specialità, alla cui individuazione, unitamente ai relativi criteri di attribuzione, provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.

CAPO IV DISCIPLINA

Articolo 13 (Disciplina)

1. I funzionari forestali, i marescialli forestali, i brigadieri forestali e le guardie forestali del Corpo forestale sono soggetti alle sanzioni disciplinari previste per il restante personale del ruolo unico regionale, integrate dalle disposizioni del presente capo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino alla stipulazione del primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa.

Articolo 14 (Censura)

1. La censura è inflitta per:

a) aver svolto, senza giustificato motivo, un'attività di servizio diversa da quella assegnata;

b) deviazione, senza giustificato motivo, dall'itinerario di servizio assegnato;

c) alterazione o modificazione dell'uniforme o del tesserino di riconoscimento e negligenza nella loro cura;

d) uso non autorizzato dell'abito civile in servizio;

e) negligenza nella cura e nella tenuta degli automezzi, degli strumenti e dell'equipaggiamento in dotazione;

f) impiego della rete radio per comunicazioni estranee al servizio;

g) uso del dispositivo di allarme ottico e acustico nel corso di spostamenti non urgenti per servizio.

Articolo 15 (Riduzione temporanea dello stipendio)

1. La riduzione temporanea dello stipendio è inflitta per:

a) contegno scorretto verso il pubblico, i colleghi, i dipendenti e i superiori;

b) incuria e negligenza nella cura e nella tenuta delle armi in dotazione;

c) omesso rapporto sulle omissioni e sulle mancanze dei dipendenti;

d) esercizio della caccia e della pesca nell'ambito territoriale della circoscrizione della stazione forestale nella quale si presta servizio;

e) negligenza nel comando e nel mantenimento della disciplina;

f) abuso di bevande alcoliche;

g) recidiva dei fatti che dettero luogo a censura.

2. La riduzione temporanea dello stipendio non può essere superiore ad un quinto dello stipendio stesso, non può avere durata superiore a sei mesi e non esonera dal servizio.

Articolo 16 (Sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni)

1. La sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio, è inflitta per:

a) aver prestato o costretto dipendenti a prestare, durante il servizio, opere estranee al servizio stesso;

b) uso di sostanze stupefacenti;

c) parzialità, ingiustizia palese, contegno abitualmente scorretto e qualunque abuso di autorità verso il pubblico, i colleghi, i dipendenti e i superiori;

d) uso illecito del martello forestale al fine di procurare a sé o ad altri ingiusti vantaggi;

e) recidiva dei fatti che dettero luogo alla riduzione temporanea dello stipendio.

2. La sospensione temporanea dalla qualifica e dalle funzioni, con privazione dello stipendio, non può avere durata superiore a sei mesi e comporta l'allontanamento dal servizio.

Articolo 17 (Destituzione dal Corpo forestale)

1. La destituzione è inflitta per:

a) aver riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi previsti dalle leggi della cui applicazione sono specificamente incaricati gli appartenenti al Corpo forestale;

b) ubriachezza abituale e uso abituale di sostanze stupefacenti.

CAPO V ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SERVIZIO

Articolo 18 (Comando delle stazioni forestali)

1. Il comando delle stazioni forestali è affidato a marescialli forestali che assumono la denominazione di comandanti di stazione, individuati dal dirigente competente.

2. In caso di assenza o di impedimento del comandante, il comando vicario è svolto da brigadieri forestali, che assumono la denominazione di vicecomandanti di stazione, individuati dal dirigente competente.

3. In caso di vacanza del posto in organico l'incarico di comandante è attribuito al vicecomandante della stazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, ad un brigadiere forestale appartenente, di norma, ad una stazione forestale limitrofa, sino alla copertura del posto. L'attribuzione del comando di stazione è disposta con provvedimento motivato del dirigente competente. L'esercizio temporaneo del comando di stazione non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva dello stesso.

4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, al sostituto compete, per il periodo di effettivo svolgimento del comando di stazione superiore a venti giorni, anche non consecutivi, con esclusione dei periodi di congedo ordinario o dei turni di riposo, il trattamento economico di base ed accessorio previsto dalle norme vigenti per lo stesso.

Articolo 19 (Ispezioni alle stazioni forestali)

1. Le ispezioni alle stazioni forestali sono effettuate, ove possibile con cadenza semestrale, dai dirigenti del Corpo forestale o da funzionari forestali a ciò delegati, allo scopo di accertare il regolare funzionamento delle stazioni forestali, con particolare riguardo allo svolgimento dell'attività di servizio, alla tenuta dell'attrezzatura e degli automezzi in dotazione e al rispetto delle norme attinenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 20 (Attività di servizio e servizio sul territorio)

1. L'attività di servizio, svolta dal personale appartenente al Corpo forestale ed assegnato alle stazioni forestali, è effettuata secondo le direttive impartite dal comandante della stazione medesima, sulla base di quelle più generali dettate dal dirigente competente.

2. L'attività di servizio, svolta dal personale appartenente al Corpo forestale ed assegnato agli uffici della sede centrale, è effettuata, di norma, secondo gli orari e nel rispetto delle disposizioni generali vigenti per il restante personale del ruolo unico regionale, fatte salve le particolari esigenze di servizio.

3. Il servizio svolto sul territorio dal personale di cui al comma 1 deve essere assicurato in orario notturno e nei giorni festivi ed è prolungato, oltre il normale orario di lavoro, ogniqualvolta occorra concludere operazioni ed interventi concernenti l'attività di servizio.

4. Il comandante della stazione forestale ha l'obbligo di partecipare allo svolgimento del servizio esterno, compatibilmente con la disponibilità del personale assegnato alla stazione e con l'adempimento degli altri compiti affidatigli.

Articolo 21 (Continuità del servizio e reperibilità)

1. Per la particolare natura dei compiti attribuiti al Corpo forestale, l'attività di servizio riveste carattere di continuità e deve esserne pertanto garantito lo svolgimento anche al di fuori del normale orario di lavoro, in casi di necessità e di urgenza.

2. L'efficienza e la tempestività nello svolgimento dell'attività di servizio è altresì garantita dall'obbligo della reperibilità, attuata mediante turnazione.

Articolo 22 (Alloggi di servizio)

1. Al fine di garantire l'efficienza della continuità del servizio e di favorire il radicamento territoriale del Corpo forestale, il personale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), assegnato alle stazioni forestali, stabilisce la propria residenza nell'ambito della giurisdizione forestale di competenza e assume il proprio domicilio presso gli appositi edifici di proprietà dell'amministrazione regionale, sempre che le singole unità immobiliari siano sufficienti a soddisfare le necessità e le esigenze abitative del personale e dei componenti il nucleo familiare.

2. Qualora le unità immobiliari di cui al comma 1 manchino o siano insufficienti o inidonee a soddisfare le esigenze abitative del personale e dei componenti il nucleo familiare, l'amministrazione regionale provvede a dotarsene, stipulando allo scopo appositi contratti di locazione.

3. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in particolare per quanto riguarda la concessione gratuita delle unità immobiliari e le modalità di ripartizione delle spese a carico dei concessionari, nonché i criteri per l'individuazione e la concessione di eventuali deroghe all'obbligo di assunzione di residenza e di domicilio nei luoghi indicati ai commi 1 e 2.

4. Le deroghe di cui al comma 3 sono improntate al minore onere a carico dell'amministrazione regionale, al soddisfacimento di quanto indicato al comma 1 ed alle esigenze di servizio.

Articolo 23 (Partecipazione ad attività sportive)

1. Il Corpo forestale promuove e partecipa alle attività agonistiche attinenti allo svolgimento dei propri compiti, anche in collaborazione con altre amministrazioni, organi o enti con i quali stipula, allo scopo, apposite convenzioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, può essere costituita una specifica associazione sportiva riservata ai componenti del Corpo forestale e può essere altresì autorizzato il distacco temporaneo, presso il centro sportivo del Corpo forestale dello Stato o di altri enti, di appartenenti al Corpo forestale che abbiano raggiunto adeguati livelli di preparazione in qualità di atleti o di allenatori, con le modalità stabilite in apposita convenzione; i relativi oneri retributivi, assicurativi e previdenziali restano a carico dell'amministrazione regionale.

3. Il personale distaccato è in ogni caso tenuto a frequentare annualmente appositi corsi di preparazione ed aggiornamento professionale organizzati dal Corpo forestale, con le modalità e con le cadenze temporali stabilite dal dirigente competente.

4. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità attraverso le quali si attuano la partecipazione del personale forestale ad attività agonistiche, anche mediante il distacco presso il centro sportivo del Corpo forestale dello Stato o di altri enti.

CAPO VI EQUIPAGGIAMENTO E MEZZI IN DOTAZIONE

Articolo 24 (Uniforme e vestiario)

1. I marescialli forestali, i brigadieri forestali e le guardie forestali sono dotati, a cura e a spese dell'amministrazione regionale, delle uniformi e degli altri capi di vestiario necessari all'espletamento dell'attività di servizio; le quantità, la foggia e il tipo dell'uniforme e degli altri capi di vestiario e le caratteristiche del distintivo di grado sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del dirigente competente, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.

2. Il personale di cui al comma 1 ha l'obbligo di indossare l'uniforme durante il servizio, salvo deroga nei casi eccezionali individuati dal dirigente competente; il personale di sesso femminile è comunque esonerato dal suddetto obbligo durante il periodo di gravidanza, fatta salva l'adozione di adeguati capi di vestiario.

3. Ai dirigenti ed ai funzionari forestali sono assegnati le uniformi e i capi di vestiario necessari per l'espletamento dei servizi sul territorio e per il soddisfacimento delle esigenze di immagine, di identificazione e di rappresentanza.

4. L'uniforme deve essere indossata con proprietà, dignità e decoro.

5. In particolare, è fatto divieto di:

a) indossare e portare sull'uniforme capi di vestiario, materiale di equipaggiamento, accessori ed oggetti non forniti dall'amministrazione regionale;

b) applicare sull'uniforme distintivi, fregi ed altri emblemi non riconosciuti o autorizzati dall'amministrazione regionale;

c) alterare in tutto o in parte la foggia prevista per ciascuna uniforme;

d) indossare l'uniforme o parte di essa al di fuori del servizio.

6. L'uniforme è in dotazione esclusiva del personale in attività di servizio ed è restituita all'amministrazione regionale in caso di sostituzione o di cessazione dal servizio per qualunque motivo.

Articolo 25 (Armamento)

1. L'amministrazione regionale fornisce in dotazione al personale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), a propria cura e spese e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'armamento personale e di stazione, necessario all'espletamento dell'attività di servizio.

2. Le armi in dotazione personale sono restituite all'amministrazione regionale in caso di sostituzione, di cessazione dal servizio per qualunque motivo e, temporaneamente, in caso di sospensione del rapporto di lavoro.

3. La dotazione, l'uso, la manutenzione, le modalità di consegna e di restituzione delle armi sono disciplinate con regolamento regionale.

Articolo 26 (Equipaggiamento personale)

1. Il personale appartenente al Corpo forestale è dotato, a cura e spese dell'amministrazione regionale, di automezzi, di strumenti e di ogni altro materiale di equipaggiamento necessari all'espletamento dell'attività di servizio.

2. Gli strumenti e il materiale di equipaggiamento forniti in dotazione personale sono restituiti in caso di sostituzione, di cessazione dal servizio per qualunque motivo e, temporaneamente, in caso di sospensione del rapporto di lavoro, salvo che il personale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, non faccia richiesta, limitatamente al binocolo, di trattenerlo, previa corresponsione del valore corrispondente del bene al momento della richiesta.

Articolo 27 (Martello forestale)

1. Nelle stazioni forestali, il martello forestale è affidato al comandante che ne autorizza all'uso il restante personale assegnato alla stazione.

2. L'uso del martello forestale deve risultare da apposita annotazione iscritta sul registro delle attività di servizio, nella quale sono indicati il nominativo del consegnatario, le operazioni per il cui espletamento è stato impiegato, l'ora della consegna e dell'avvenuta restituzione.

3. Chi ha in consegna il martello forestale è personalmente responsabile dell'uso e della buona conservazione dello stesso.

Articolo 28 (Radio ricetrasmittenti)

1. Il Corpo forestale è dotato e dispone di un sistema radio ricetrasmittente composto da apparati fissi e veicolari, oltre che da apparecchi portatili in uso personale, i quali sono restituiti in caso di sostituzione, di cessazione dal servizio per qualunque motivo e, temporaneamente, in caso di sospensione del rapporto di lavoro.

Articolo 29 (Tesserino di riconoscimento)

1. Al personale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), è rilasciato, all'atto dell'assunzione, un tesserino di riconoscimento personale attestante l'appartenenza al Corpo forestale e la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, nonché quella di agente di pubblica sicurezza.

2. Le caratteristiche del tesserino sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale; esso ha validità per sei anni dalla data del rilascio, salvo rinnovo prima della scadenza.

3. Il personale appartenente al Corpo forestale è tenuto all'obbligo di esibizione del tesserino durante l'espletamento dell'attività di servizio.

4. Il tesserino è sostituito in occasione dell'avanzamento alla categoria o alla posizione superiore, in caso di deterioramento o di smarrimento ed è restituito all'atto della cessazione dal servizio per qualunque motivo e, temporaneamente, in caso di sospensione del rapporto di lavoro.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 30 (Norma di coordinamento)

1. In tutte le disposizioni di legge o di regolamento regionali in cui compare l'espressione "Corpo forestale valdostano" questa è sostituita con l'espressione "Corpo forestale della Valle d'Aosta".

Articolo 31 (Rinvio)

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, al rapporto di lavoro e all'attività di servizio del personale appartenente al Corpo forestale si applicano le disposizioni vigenti per il restante personale del ruolo unico regionale.

Articolo 32 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 11 novembre 1977, n. 66, ad eccezione degli articoli 8, 11, 12 e 13, i quali cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5, comma 3, della presente legge, e degli articoli 25, 28, 29 e 32, i quali cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa;

b) 19 dicembre 1978, n. 66;

c) 22 marzo 1979, n. 12;

d) 25 agosto 1980, n. 41;

e) 5 novembre 1981, n. 64;

f) 23 giugno 1983, n. 59, ad eccezione dell'articolo 9;

g) 28 dicembre 1984, n. 74;

h) 3 luglio 1989, n. 37;

i) 21 dicembre 1990, n. 90, la quale cessa di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa.

Articolo 33 (Norme transitorie)

1. Fino all'adozione o all'entrata in vigore degli atti di attuazione della presente legge e dalla stessa previsti, continuano ad avere efficacia le disposizioni vigenti nelle stesse materie alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I brigadieri forestali che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono l'incarico di comandante di stazione forestale mantengono l'incarico loro affidato, sino alla copertura del posto, con diritto al trattamento economico di base ed accessorio previsto per il posto per il quale l'incarico è stato conferito; ad essi si applicano le disposizioni dettate dalla presente legge in materia di comando delle stazioni forestali.

Articolo 34 (Dotazione organica)

1. La dotazione organica della struttura regionale di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004), è aumentata di sei unità.

Articolo 35 (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 34 della presente legge è valutato in annui euro 240.000 a decorrere dall'anno 2002.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2002 e di quello pluriennale per gli anni 2002/2004 nell'obiettivo programmatico 1.2.1. (Personale per il funzionamento dei servizi regionali), ai capitoli 30500 (Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - stipendi e altri assegni fissi), 30501 (Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - contributi diversi a carico dell'ente), 39020 (Spese per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) e 39021 (Oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente sulle spese per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività) e si provvede mediante utilizzo per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 39080 la cui descrizione è così modificata: "Spese per costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili ad uso del Corpo forestale della Valle d'Aosta" dell'obiettivo programmatico 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali).

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Président Le projet de loi a été examiné par la IIIème et par la IIème Commission du Conseil qui ont exprimé respectivement un avis favorable à l'unanimité sur un nouveau texte, qui vous a été remis, et un avis favorable à la majorité sur le nouveau texte ainsi élaboré.

La parole au rapporteur, le Conseiller Cerise.

Cerise (UV) Spero che venga distribuita la relazione, anche per rendere meno noiosa la mia illustrazione.

Il disegno di legge intende adeguare la normativa sul nostro Corpo forestale in modo da rendere la sua operatività e la sua gestione più coerenti con il contesto attuale e con le modifiche avvenute nel pubblico impiego a seguito dell'approvazione della legge n. 45/1995.

Esso arriva dopo 25 anni da quel 1977, anno in cui il Corpo forestale valdostano fu oggetto con la legge n. 66 di un primo aggiornamento normativo. Con quella legge il Corpo cambiava ruolo e identità vedendosi assegnare quali compiti fondamentali quelli di "polizia volti alla sorveglianza e alla tutela" in ben quattordici materie. Contestualmente si davano allo stesso Corpo mansioni collaborative nel settore selvicolturale, nel rilievo dei dati climatologici, idrometrici, ambientali, nel monitoraggio delle aste torrentizie, nella protezione civile.

In altri termini con questa norma venivano tolti al Corpo forestale valdostano i tradizionali compiti gestionali, in particolare nell'ambito della forestazione e delle sistemazioni idraulico-forestali dei bacini montani. In quel momento la scelta pareva forse meno impegnativa di quanto gli eventi successivi imposero, infatti a quella data le norme in materia ambientale erano poche e la loro infrazione comportava ammende o modeste contravvenzioni, ma fu appunto a partire da quegli anni che, sulla spinta di una ventata ecologista, la legislazione ambientale subì una forte lievitazione, proponendo norme via via più severe e complesse, con implicazioni di ordine penale di ben altra portata, basti al riguardo richiamare la legge n. 481/1985, nota come "legge Galasso".

La riforma del Codice di procedura penale, avviata nel 1989, ha richiesto anche al Corpo forestale valdostano nuove incombenze nel settore della polizia giudiziaria sia per le procedure che il nuovo Codice ha imposto, sia per l'ampio ricorso all'istituto della delega da parte dei Pubblici ministeri. Se si escludono le leggi n. 82 e n. 85 sugli incendi boschivi e la legge n. 64/1994 in materia di fauna selvatica, tutte le altre leggi emanate dalla regione in questi 25 anni richiamano il Corpo forestale valdostano come organo preposto alla vigilanza e alle azioni conseguenti. Le varie legislature che si sono susseguite hanno considerato il Corpo forestale come un apparato preposto a compiti di polizia; non di meno sul piano operativo esso è stato utilizzato e agito collaborativamente in tutti i settori che avevano come riferimento il territorio e le sue risorse, quelle umane comprese.

Prima di passare all'illustrazione del disegno di legge, va dunque fatto il punto sull'identità e sull'attuale utilizzo del Corpo forestale valdostano. C'è molto pudore a parlare del Corpo forestale come corpo di polizia e, per evitare il disagio, si è ricorsi alla definizione di "corpo tecnico con funzioni di polizia". Se restiamo al dettato della legge regionale n. 66/1977 e prendiamo in considerazione l'attività svolta e che tuttora si svolge, dovremmo più correttamente dire che si tratta di un "corpo di vigilanza o di polizia con funzioni tecniche". Trattandosi di un organismo regionale non possiamo omologare il Corpo forestale valdostano ai corpi di polizia canonici dello Stato ma, tenuto conto della specificità, le mansioni e l'operatività del Corpo forestale non differiscono molto da quelle di questi corpi.

L'attività del Corpo forestale può essere riassunta come segue.

L'attività di polizia riguarda le seguenti materie: acque, animali, aree, armi, esplosivi, bellezze naturali, boschi, caccia, calamità naturali o procurate dall'attività dell'uomo, cave e miniere, edilizia e urbanistica, flora e fauna inferiore, parchi e riserve naturali, pesca, rifiuti e discariche, sanità, impatto ambientale, circolazione dei veicoli a motore, volo alpino, apicoltura, piste per lo sci, turismo equestre, salvo l'espletamento di indagini delegate e la collaborazione con altri organismi.

L'attività amministrativa esige lo svolgimento di compiti di raccolta dati, statistica, produzione di informative e operazioni tecniche nel settore del demanio idrico e delle opere idrauliche, la sentieristica, la fauna, la copertura forestale, pareri sul vincoli idrogeologico, flora, neve, valanghe, dissesti e calamità naturali, concorso alla predisposizione dei piani lavori, la sensibilizzazione verso i problemi ambientali e la collaborazione con la scuola.

Come già detto, l'attività propriamente gestionale riguarda il settore forestale, in particolare gli incendi boschivi e la fauna.

Sebbene poco appariscente, non si può tacere il ruolo svolto dal Corpo forestale valdostano quale supporto logistico e punto di riferimento conoscitivo del territorio svolto in favore delle strutture dell'Amministrazione regionale e degli enti pubblici, nonché i compiti di rappresentanza.

Va richiamata infine l'attività di pubblica sicurezza che non si deve pensare sia limitata agli interventi in caso di calamità naturali, durante i quali il Corpo forestale valdostano ha sempre dato prova di efficienza e di dedizione, ma vanno considerati tutti gli accertamenti e le segnalazioni circa l'esistenza di pericoli per l'incolumità dei cittadini. Infine si devono considerare i servizi comandati dall'Autorità di pubblica sicurezza.

Prima di passare all'illustrazione di alcuni contenuti del disegno di legge, vorrei esprimere un sentito ringraziamento verso tutti i colleghi che in II e III Commissione hanno contribuito non solo ad approfondire la proposta di legge, ma hanno contribuito fattivamente al miglioramento della stessa con spirito costruttivo.

L'articolo 1 richiama le leggi regionali che hanno istituito e riformato il Corpo forestale valdostano che con il disegno di legge assume il nome di "Corpo forestale della Valle d'Aosta" e nel prosieguo si citerà come "Corpo forestale". Questo richiamo intende sottolineare la piena competenza in merito sino a qui esercitata dalla Regione.

Resta aperto, ma non per insipienza del legislatore valdostano, il capitolo relativo all'integrale sostituzione del Corpo forestale dello Stato con il Corpo forestale, fatto che pareva definitivamente acquisito dai tempi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 532/1946, ma che alcuni comportamenti del Corpo forestale dello Stato, sostenuti da posizioni governative, hanno rimesso recentemente in discussione. Dobbiamo prendere atto che l'espressione della volontà che in Valle d'Aosta operi esclusivamente il Corpo forestale non può trovare allo stato attuale della giurisprudenza una formulazione più puntuale di quanto indicato nel disegno di legge.

La formula adottata all'articolo 1, comma 1, è una presa di posizione chiara che esclude deleterie promiscuità con il Corpo forestale dello Stato in tutte le materie tradizionalmente afferenti al Corpo forestale e a quelle di competenza regionale. Mi si consenta di aprire una parentesi: qualora il Governo si decidesse a dare attuazione ai decreti ministeriali che dispongono del Corpo forestale dello Stato e il Parlamento desse luogo a scelte veramente federaliste in questo settore, è chiaro che la dizione riportata nella legge al riguardo sarebbe del tutto pleonastica. La proposta di risuscitare il Corpo forestale dello Stato nella veste prevista dal disegno di legge in discussione in Parlamento, anche con l'apertura verso le Regioni a statuto speciale, ma che non rimuove incertezze ed equivoci, purtroppo, tronca un percorso riformista e federalista intrapreso 25 anni or sono.

Tornando al nostro provvedimento, con la formulazione adottata ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 sui compiti del Corpo forestale, il disegno di legge non aggiunge e non toglie nulla all'identità attuale del Corpo forestale, ma ne evidenzia meglio il ruolo nelle singole materie, nel rispetto delle competenze di altri organismi con i quali esso è tenuto ad operare sinergicamente. Va però sottolineata la volontà politica di salvaguardare e per certi versi di rafforzare funzioni e il ruolo tecnico-gestionale del Corpo forestale in alcuni ambiti, funzioni che le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza consentono di svolgere con maggiore autorevolezza e credibilità.

Al comma 2 dell'articolo 2, nel richiamare i compiti di polizia, si sottolinea l'importanza della prevenzione. È bene avere consapevolezza che la prevenzione che si vuole effettuata dal Corpo forestale sarà tanto più efficace quanto più c'è responsabilità e collegialità di tutti i settori nel voler agire secondo logiche di prevenzione, attraverso la divulgazione delle leggi portate efficacemente a conoscenza dei cittadini da parte dei pubblici poteri interessati.

Senza ricercare delle colpe, dobbiamo ammettere come si sia sovente chiesto ai forestali o ad altri analoghi operatori di fare opera di divulgazione e di sensibilizzazione, ovvero di prevenzione, quando questi avevano ormai solo lo strumento della repressione, stante l'obbligatorietà dell'azione penale. Ben vengano i compiti indicati nella seconda parte del comma 2, dunque, in un quadro di condivisa responsabilità e non di mera delega.

Il comma 4 dell'articolo 2 apre ad un nuovo e più moderno utilizzo del Corpo forestale attraverso il supporto che questo corpo può dare agli enti locali sia nel settore della vigilanza ambientale e dell'ordine pubblico, sia attraverso la messa a disposizione delle conoscenze in fatto di valorizzazione e di tutela delle risorse naturali.

Nell'ambito dell'organizzazione della struttura sono state adottate due importanti innovazioni: la prima concerne il raggruppamento in uno stesso organico del personale con funzioni di polizia e di quello tecnico-amministrativo in quanto funzionali l'uno all'altro; la seconda riguarda l'istituzione della figura del funzionario forestale che rappresenta la cerniera tra i dirigenti e il personale operativo. I funzionari forestali sono preposti alla direzione di uffici o al coordinamento di settori per i quali è necessaria la qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Le modalità di reclutamento e di avanzamento dei profili professionali delle guardie forestali, dei sottufficiali e dei funzionari forestali sono demandate ad un regolamento da emanarsi entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente disegno di legge, sentite le organizzazioni sindacali, si confida che in quella sede trovino soddisfazione alcune aspettative espresse dalle varie rappresentanze del Corpo forestale.

Viene istituita la Commissione del Corpo forestale con compiti consultivi e propositivi in fatto di vestiario, automezzi, materiale tecnico e per i riconoscimenti da conferire al personale forestale in occasione della festa del Corpo forestale prevista nel disegno di legge, manifestazione, questa, intesa come celebrazione e occasione di sensibilizzazione di quei valori che l'attività del forestale sottende e difende.

Si è voluto recuperare una tradizione che vedeva i forestali ritrovarsi in occasione della festa degli alberi prima e della montagna poi. Ricordo come l'istituto dei riconoscimenti era stato adottato sino dal dopoguerra ed era previsto nella legge n. 6/1968 istitutiva del Corpo forestale valdostano.

Al personale non dirigenziale in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza che transita in altri ruoli dell'Amministrazione regionale è data possibilità di opzione per il rientro nel Corpo forestale entro il limite di cinque anni, periodo oltre il quale si ritiene che detto personale non sia più sufficientemente aggiornato in questo settore specifico che richiede un costante adeguamento professionale, in particolare sull'evoluzione delle normative.

A sottolineare come l'esercizio di funzioni che prevedono l'attività di pubblica sicurezza e polizia richieda un particolare comportamento, in attesa che con il prossimo contratto collettivo di lavoro si disponga in merito, è ribadita una speciale disciplina alla quale deve sottostare il personale in possesso di queste qualifiche. Le sanzioni disciplinari previste in questo titolo sono da intendersi aggiuntive a quelle già previste per tutto il personale regionale.

Sono ridefinite le modalità per l'individuazione dei comandanti e dei vicecomandanti di stazione e per le loro sostituzioni.

L'articolo 22 ribadisce l'importanza del radicamento dei forestali nel territorio e nel tessuto sociale in cui operano, per questo motivo e per migliorare l'efficienza della continuità del servizio viene ribadito l'obbligo di residenza all'interno della giurisdizione e di quello di domicilio presso gli appositi edifici di proprietà dell'Amministrazione regionale, nel caso manchino è prevista la dotazione mediante affitto. Queste disposizioni sono attuate dalla Giunta regionale che può concedere deroga alla condizione che siano rispettate le esigenze di servizio e i criteri di economicità.

Il Corpo forestale promuove e partecipa ad attività agonistiche attinenti allo svolgimento dei propri compiti di istituto; per queste finalità può essere costituita una specifica associazione sportiva riservata ai componenti del Corpo forestale e può essere autorizzato il distacco di personale presso i centri sportivi per una durata anche superiore a 24 mesi consecutivi.

La dotazione organica è aumentata di 6 unità che saranno destinate a 4 posti di maresciallo e a 2 funzionari forestali.

Per concludere voglio richiamare la vostra attenzione sul fatto che il Corpo forestale è un privilegio derivante dal nostro statuto di autonomia e costituisce una grande risorsa umana, professionale e operativa. Esso, come è avvenuto nel passato, è chiamato a svolgere compiti fondamentali non solo per la salvaguardia di risorse strategiche come quelle ambientali, ma anche per la qualità della vita dei cittadini, in particolare per quelli residenti nelle valli laterali.

Esso può essere il testimone della presenza dell'Istituto regionale presso tutte le comunità. Deve contribuire al miglioramento della sicurezza pubblica e far crescere nei cittadini il rispetto e l'attenzione verso le nostre risorse ambientali. Va posto nella condizione di essere un riferimento non per confliggere, ma per affiancare coloro che traggono il loro sostentamento dall'agricoltura.

Non bisogna occultare l'identità del Corpo forestale in quanto corpo di polizia, semmai occorre agire in modo tale che questa attribuzione rafforzi l'azione intesa a raggiungere questi obiettivi.

La Regione, disponendo di un tale organismo, deve assumersi l'ulteriore responsabilità di seguire con puntuale controllo, anche politico, l'operato del Corpo forestale, che non significa condizionarlo, ma prestare attenzione al modo in cui esso esercita i poteri e i compiti che gli sono affidati.

Il primo passo dovrebbe essere quello di accertarsi che la formazione dei futuri forestali sia improntata alla tolleranza, alla solidarietà, al servizio del cittadino e delle istituzioni. All'agente non è consentito e non deve essere consentito di chiudere gli occhi ma, nell'atto dell'accertamento dell'infrazione, deve avere l'indole e la formazione per rispettare l'eventuale responsabile e rapportare all'organo giudicante il fatto in modo oggettivo, senza forzature colpevoliste o pregiudiziali.

Il nostro compito non deve ritenersi compiuto con l'approvazione di questa o di altre leggi in favore del Corpo forestale, ma anche nel legiferare in modo che l'applicazione delle leggi, soprattutto se prevedono regimi sanzionatori, sia chiara e trasparente per i tutori e per i cittadini e che sia dato ampio spazio all'informazione e alla prevenzione.

È poi mia convinzione che la qualità dell'operato dei forestali, sia nell'attività amministrativa, intesa a migliorare il rapporto fra l'uomo e l'ambiente, sia in quella di polizia, rivolta a prevenire, scoprire e reprimere le infrazioni, possa essere positivamente influenzata dalla vicinanza, vigile, attenta e rispettosa che le istituzioni regionali saranno capaci di esprimere al Corpo forestale.

Si dà atto che dalle ore 17,55 presiede il Vicepresidente Lattanzi.

Presidente La discussione generale è aperta.

La parola al Consigliere Praduroux.

Praduroux (UV) In considerazione della rilevanza di questo provvedimento legislativo desidero esporre a questa Assemblea alcune brevi riflessioni come contributo alla discussione. Devo innanzitutto sottolineare l'importanza del ruolo svolto dal Corpo forestale della Valle d'Aosta a partire dalla sua istituzione ad oggi.

Come abbiamo potuto rilevare nell'articolato, emergono le materie nelle quali il Corpo forestale della Valle d'Aosta interviene, rendendo operative quelle competenze ampie di cui la Regione dispone nei settori della salvaguardia del patrimonio agro-forestale, della tutela ambientale e dello sviluppo delle risorse ambientali.

Nell'assolvere queste funzioni il Corpo forestale della Valle d'Aosta ha sviluppato una propria fisionomia che va ben oltre i compiti di polizia specializzata nei settori appena accennati o di puro controllore, il Corpo forestale della Valle d'Aosta ha saputo negli anni creare uno stretto legame con il territorio, con le comunità locali, entrando così in qualità di elemento tipico e direi fondamentale della vita quotidiana della nostra realtà di regione di montagna.

Ritengo quindi che la devoluzione alla Valle d'Aosta di alcuni servizi, così come recita il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1946, che ha previsto che i relativi servizi forestali fossero oggetto di competenza della Circoscrizione autonoma della Valle d'Aosta - la Regione autonoma doveva infatti ancora essere costituita -, non sia stata sciupata, ma sia stata invece degnamente interpretata e applicata dal legislatore regionale e dalla componente governativa e amministrativa valdostana.

Si tratta dunque di un percorso che ha subito vari adattamenti in una costante tendenza all'adeguamento alle variazioni del contesto e delle condizioni di azione nell'ambiente montano in cui il Corpo forestale della Valle d'Aosta è chiamato ad operare, trasformazioni che hanno toccato anche l'apparato amministrativo regionale. È decoroso sottolineare peraltro che con questo provvedimento legislativo vengono abrogate alcune leggi, sono ben 9, che hanno disciplinato la materia, si va così applicando il principio di semplificazione legislativa che proprio in questa legislatura regionale ha visto una concreta realizzazione di un'ottica di efficace pulizia dell'apparato normativo regionale.

Nel corso di questi mesi si sono moltiplicate le occasioni di dibattito e di studio delle problematiche legate alla montagna ed è stata ribadita più volte la vocazione della nostra Regione ad essere un laboratorio di sperimentazione, ma anche di concreta applicazione di soluzioni nell'ambito di un contesto alpino ben definito.

Anche nella materia oggi al centro dell'analisi di questa Assemblea possiamo porre in evidenza la validità del modello valdostano di gestione del Corpo forestale con un'esperienza che ha saputo integrare nel tempo i compiti di controllo del territorio e delle attività su di esso svolte con le esigenze di tutela ambientale, di prevenzione, di monitoraggio, di possibili dissesti idrogeologici, unendo a ciò la capacità di porsi in relazione con una realtà locale particolare, ma anche con le secolari tradizioni e con il patrimonio di "savoir faire" delle consuetudini locali e delle pratiche silvopastorali. Nell'ambito del lavoro svolto in commissione è stato possibile rilevare questa capacità del Corpo forestale della Valle d'Aosta ad essere costantemente legato al territorio e alle comunità che su di esso vivono e lavorano, proprio per questo motivo il testo di legge, anche grazie agli emendamenti di commissione, ha potuto rafforzare questa capacità di collaborazione e di rapporto con gli enti locali.

Avviandomi alla conclusione di queste brevi riflessioni mi rimane ancora da porre in evidenza l'ulteriore ruolo importante che il Corpo forestale della Valle d'Aosta potrà interpretare in qualità di valido e competente testimone: si tratta dell'attività di sensibilizzazione e di valorizzazione del patrimonio naturale, di divulgazione delle azioni nel settore della prevenzione ambientale e anche nella formazione e nell'educazione ambientale presso i giovani anzitutto.

La Regione Valle d'Aosta è all'avanguardia nella realizzazione di iniziative volte ad avvicinare cittadini e turisti ad un ambiente di montagna con la disponibilità di aree attrezzate, di oasi naturalistiche, di percorsi guidati e di sentieri nella natura.

Il Corpo forestale potrà essere validamente impiegato, come già è stato fatto, per mantenere e per promuovere il corretto utilizzo di tali strutture e anche per favorire e diffondere un giusto e adeguato approccio, soprattutto dei più giovani, verso le bellezze e le risorse naturali, contribuendo così a promuovere il rispetto del patrimonio territoriale e dei beni ambientali che sono preziosi risorse per lo sviluppo del turismo di montagna.

Presidente La parola al Consigliere Frassy.

Frassy (FI) Su questa legge abbiamo fatto diversi approfondimenti in commissione, nel senso che il nostro gruppo ha portato in quella sede un apporto franco con una serie di proposte che sono state anche in parte recepite nel testo della III Commissione che è oggetto oggi di valutazione e di votazione, perciò sicuramente è al di sopra di ogni sospetto che nell'ambito della materia abbiamo cercato dal nostro punto di vista di contribuire con gli approfondimenti sulle questioni tecniche che rendessero più armonico e più funzionale il disegno di legge che la Giunta aveva varato rispetto agli obiettivi che si erano prefissati, ciononostante non siamo assolutamente convinti che questo fosse il momento migliore per addivenire a questo tipo di disegno di legge.

Diciamo questo perché, come il relatore giustamente ha evidenziato, la legge vigente risale a circa 25 anni fa ed è una legge che, con i suoi limiti e le sue pecche, aveva disegnato un impianto che probabilmente all'epoca in cui l'aveva impostato era sicuramente adeguato alle esigenze del tempo. Molte cose sono cambiate e forse il cambiamento che oggi andiamo a impostare con questa legge poteva essere addirittura anticipato negli anni passati, ciò non è stato fatto e viene fatto in un momento in cui c'è una grossa evoluzione del quadro normativo, del quadro costituzionale delle funzioni che vengono delegate alle regioni.

Non possiamo non ricordare come un decreto legislativo del 1946 avesse previsto che in Valle d'Aosta le funzioni del Corpo forestale dello Stato venissero svolge da un corpo forestale di tipo regionale, dunque diverso rispetto a quella che è l'unitarietà del Corpo statale. La modifica al titolo V della Costituzione ha complicato la previsione contenuta nel decreto legislativo del 1946 in quanto riconosce una riserva a favore dello Stato in materia ambientale. Non è sfuggito a nessuno, e il relatore ben lo ha evidenziato, come il Corpo forestale dello Stato inizialmente abbia un grosso impegno nelle materie di tipo ambientale. In base alla gerarchia delle fonti è oggi insostenibile e dunque precluso che il Corpo forestale valdostano possa assumersi tutte le prerogative che ha il Corpo forestale dello Stato ma, richiamando la previsione del decreto legislativo del 1946, c'era forse lo spazio per affrontare la vicenda legislativa non con la fretta estiva, ma con un confronto politico con il Governo nazionale. Questo avevamo auspicato in commissione, avevamo cioè domandato all'Assessore Perrin se non ritenesse opportuno, necessario, nel momento in cui si andava a mettere mano a questo disegno di legge, non ridurre e limitare le prerogative riconosciute nel precedente testo legislativo, ma semmai ampliare e sancire la parificazione delle funzioni del Corpo forestale valdostano rispetto alle competenze del Corpo forestale dello Stato che teoricamente in Valle d'Aosta dovrebbe essere sostituito (spiegherò poi perché teoricamente).

L'Assessore Perrin in commissione ci ha dato una risposta parziale, nel senso che ci ha detto che erano state fatte delle verifiche a livello tecnico e non a livello politico e che questo era il massimo del risultato che si poteva conseguire, allora qui si misura anche la volontà e la capacità di salvaguardare le attribuzioni che l'autonomia ci ha nel tempo conferito perché sicuramente questa legge, se può essere un passo avanti in alcuni piccoli aspetti di tipo organizzativo, riteniamo che sia un passo indietro o comunque uno stop rispetto a quella che era la previsione del decreto legislativo n. 532/1946.

Infatti noi riteniamo che non ci sia stata, non direi nemmeno la capacità, ma la volontà politica di attivare un confronto con il Governo nazionale dal quale poteva promanare la consapevolezza che, indipendentemente da quella previsione sancita nel titolo V della Costituzione, con un provvedimento, se del caso di tipo costituzionale, venisse ribadito che in materia ambientale il Corpo forestale valdostano aveva pienezza di competenza e di potere, invece il compromesso lo si vede fin dall'articolo 2 del disegno di legge nel quale si dice ovviamente ciò che allo stato dei fatti non poteva non essere detto ovvero che le attribuzioni al Corpo forestale sono limitate alle materie delegate alla Regione Valle d'Aosta.

Così facendo, ci troviamo nella situazione paradossale che è quella di avere un Corpo forestale valdostano che non ha la possibilità di essere operativo in tutte quelle materie che sono tipiche del Corpo forestale dello Stato, tant'è che è di questi tempi la vicenda del Parco del Gran Paradiso in riferimento a quello che può essere o non essere il ruolo del Corpo forestale dello Stato in un ambito territoriale che ha una sua peculiarità dal punto di vista delle norme che regolamentano le tante situazioni del Parco del Gran Paradiso, dove vi è un corpo di guardia-parco e dove vi è comunque l'intendimento di farvi operare anche i forestali dello Stato. È fatto notorio come in Valle d'Aosta abbiano operato i forestali dello Stato a margine delle note vicende dei mangimi adulterati in quella vicenda che si sintetizza nel nome di "mucca pazza" per fare nelle stalle valdostane tutta una serie di verifiche che non sono state richieste ai forestali del corpo regionale.

Il giudizio politico complessivo su questa operazione allora non può essere positivo e non capiamo neppure quale sia l'urgenza tecnica e legislativa di arrivare ad una legge che ha un respiro politico limitato alla cattiva difesa dell'esistente, rinunciando forse a più di qualcosa rispetto all'esistente.

Non ci dilunghiamo sugli aspetti tecnici, che abbiamo approfondito ed emendato e sui quali ci siamo confrontati in commissione, va però detto che questa legge ha un altro elemento negativo: è una legge nettamente diversa rispetto alla legge n. 66/1977, legge articolata che definiva in maniera puntuale tutta una serie di questioni di tipo gestionale. Il disegno di legge n. 158 lascia invece ampi spazi alle successive definizioni che si muoveranno su due binari: sul piano del regolamento che dovrà essere adottato nei 180 giorni o poco più o poco meno e a livello di una serie di delibere di Giunta che nel tempo andranno ad adattare le norme agli aspetti di tipo tecnico-regolamentare.

Così facendo, è evidente che l'abrogazione della legge n. 66/1977, che era una legge-regolamento, creerà nel periodo necessario per andare ad approntare il nuovo regolamento un vuoto legislativo, nel senso che l'abrogazione dell'impianto precedente, in assenza della ridefinizione attraverso lo strumento regolamentare di quelle materie non più normate, lascerà probabilmente alla discrezione dei comandanti di stazione, o non so di quali altri organismi, la risoluzione di tutta una serie di questioni.

Noi perciò, pur ribadendo che abbiamo dato il totale impegno nell'affrontare le questioni tecniche, riteniamo che questa legge sia carente dal punto di vista della valutazione politica ed è questo giudizio di arresa di fronte a quello che poteva essere un momento di confronto fra istituzioni che ci lascia nella convinzione che non si vada a valorizzare il Corpo forestale valdostano, ma che ci si limiti a gestire e ad adeguare in maniera discutibile in questo momento particolare la legge del 1977.

Ribadisco, Assessore, che lei non ci ha spiegato in commissione quali siano i motivi di questa urgenza. Non pensiamo che i motivi di questa urgenza possano essere riconducibili a quella che era una problematica dei comandi nelle stazioni in assenza dei marescialli perché sarebbe veramente poca cosa se questo fosse l'elemento fondante di questa legge.

Ribadiamo peraltro che anche sulle questioni tecniche, una per tutte… con una certa preoccupazione temiamo che l'impostazione data al nuovo testo legislativo rischi di creare un effetto desertificazione di quelle che sono le stazioni rispetto a quello che era il concetto di presidio del territorio che ha sempre caratterizzato il Corpo forestale valdostano. Riteniamo che la nuova impostazione che viene data agli obblighi di residenza in riferimento alla circoscrizione e di domiciliazione negli edifici dell'Amministrazione sia uno dei criteri più blandi rispetto a quella che era una delle caratteristiche del Corpo forestale e che riteniamo avrebbe dovuto essere mantenuta e valorizzata.

Queste sono un insieme di considerazioni che ci portano ad esprimere un giudizio negativo sull'impianto complessivo di questo disegno di legge.

Presidente La parola al Consigliere Comé.

Comé (SA) Ritengo doveroso intervenire sul disegno di legge regionale che riguarda il Corpo forestale per due ordini di motivi: il primo perché occorre riaffermare la necessità che le nuove norme siano guidate dal principio irrinunciabile della nostra incondizionata competenza in materia; il secondo perché occorre essere consapevoli sin da questo momento che il trasferimento delle norme nel necessario regolamento attuativo possa quanto prima avvenire nel rispetto di tutti i principi che sono alla base della nuova disciplina e che potranno meglio definirne l'efficacia operativa.

Per quanto riguarda la nostra competenza istituzionale, si impone veramente la necessità di parlare chiaro. Non ci troviamo certamente in un periodo in cui si possa affermare che stia continuando la progressiva regionalizzazione del Corpo forestale, avviata sia pure lentamente da vari anni, la quale rispetto ad un anno fa aveva raggiunto il 70 percento dei forestali italiani, purtroppo si è cambiata rotta e il tentativo del Governo è oggi quello di accentrare e passare di nuovo il Corpo forestale italiano allo Stato e questo nonostante il gran parlare che si fa di devolution.

A tale riguardo va ricordata la proposta dell'emendamento presentato dai nostri Parlamentari a quel disegno di legge per salvaguardare tutte le nostre competenze e prerogative.

L'operazione di recupero statale non avviene soltanto attraverso una disciplina di riappropriazione del personale forestale, ma si procede addirittura sul piano della competenza legislativa esclusiva nelle materie a cui è preposto il Corpo forestale poiché, con le recenti modifiche al titolo V della Costituzione, lo Stato si appropria di una competenza esclusiva regionale qual è quella della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, in tal modo esso può giustificare la necessità del recupero di un corpo forestale statale. È comprensibile come in questa situazione si debba riaffermare con vigore nei confronti dello Stato e del Governo che, se nei confronti delle altre regioni il DPR n. 11/1972, con il quale vennero trasferite alcune funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste alle Regioni a statuto ordinario, stabilì la permanenza del Corpo forestale allo Stato anche se impiegato dalle regioni, per la Valle d'Aosta quello stesso DPR non operò e questo per una ragione attribuibile alla sola nostra Regione in quanto noi, già con l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 532/1946, avevamo ottenuto la soppressione del Comando gruppo del Corpo forestale e la devoluzione dei servizi del Corpo forestale alla Valle d'Aosta che - cito -: "vi provvede con appositi uffici e proprio personale".

Se il Corpo forestale valdostano, a differenza di quello delle altre regioni, sostituisce quindi dal 1946 quello statale soppresso, consegue che esso debba svolgere tutti i servizi e le funzioni proprie di quello statale e questo anche se nel frattempo lo Stato abbia recuperato ulteriori materie o funzioni sottraendole alla competenza o alle attribuzioni delle Regioni a statuto ordinario o comunque di regioni per le quali non è mai avvenuta la devoluzione operata invece a favore della sola Valle d'Aosta nel 1946.

Ora devo essere molto onesto nel dire che la formulazione dell'articolo 2 del disegno di legge in esame mi appare riduttiva rispetto non solo ai compiti che erano stati attribuiti al Corpo forestale con le leggi regionali n. 6/1968 e n. 66/1977, ma anche alla chiarissima devoluzione di tutti i servizi del Corpo statale alla Valle d'Aosta disposta con la citata norma statale, pre-statutaria, del 1946. Si tratta di una materia, quella del Corpo forestale e dei compiti ad esso attribuiti, che non dovremmo sacrificare nei confronti del Governo, anche perché il nostro compito è anzitutto quello di affermare le nostre buone ragioni visto che sono fondate e legittime e di avviare semmai un confronto nel corso del quale non è detto che il Governo non comprenda le nostre ragioni che sono realmente legittime e fondate anche storicamente e costituzionalmente.

Per quanto riguarda poi la necessaria salvaguardia in fase operativa dei principi guida a cui si ispira la nuova normativa, è certo che la legge che oggi approviamo è una bella cornice, è però altrettanto opportuno che in tempi ragionevolmente stretti essa venga posizionata in un quadro che ne rappresenti coerentemente un regolamento attuativo, tale da rispondere a quelle attese a cui le sole norme della legge non danno una completa risposta. Come è stato già rilevato in sede di audizioni, per esempio, la nuova figura del funzionario forestale non è sufficientemente configurata nella norma, che rinvia al regolamento attuativo, ma qui il compito appare difficile perché si tratta di riempire con il regolamento una carenza della norma. La nuova figura era stata prevista dal decreto legislativo n. 155/2001 come figura operativa con mansioni di direzione e di interfaccia con altri corpi di polizia.

C'è poi il problema che vengano assegnati al regolamento attuativo tutti gli aspetti applicativi della legge; viste anche le richieste presentate dal Consiglio direttivo dell'Associazione sottufficiali guardie del Corpo forestale valdostano, sarebbe opportuno fare una riflessione se non evitare le scorciatoie amministrative quando sono in ballo procedure che riguardano il percorso professionale che un interessato deve conoscere al fine di poterlo svolgere con tutte le adeguate tutele all'interno del Corpo forestale. Infine è stato rilevato da parte di certi rappresentanti dei forestali il timore che, poiché ci sono voluti tanti anni per arrivare a questa legge, ce ne vogliamo altrettanti per ottenere il necessario e indispensabile regolamento attuativo. L'articolo 5 della legge stabilisce che il regolamento dovrà essere approvato dal Consiglio regionale entro 180 giorni e, tenuto conto che ci stiamo avviando verso la fine di questa legislatura, sarebbe opportuno che non si andasse oltre il termine stabilito dalla legge.

Certamente il corpo forestale valdostano ha svolto nei suoi 35 anni di attività un ruolo importante e determinante nella sorveglianza e tutela del nostro patrimonio forestale e faunistico. L'auspicio è che, con le attribuzioni determinate dalla legge e dal regolamento, che spetteranno al Corpo forestale valdostano, e grazie alla professionalità acquisita dal nostro Corpo, si riesca a mantenere e incentivare quei rapporti con gli enti locali e con gli agricoltori per la tutela e gestione del territorio agro-silvo-pastorale e con i cittadini per la sempre maggiore sensibilizzazione e valorizzazione delle nostre vallate, il tutto attraverso un percorso dove il forestale venga visto come un consulente dei cittadini che, con la sua presenza costante sul territorio, agisca sempre più sulla prevenzione.

Presidente La parola al Consigliere Ottoz.

Ottoz (UV) Permettetemi una breve nota. Vorrei ringraziare a proposito di questo disegno di legge la commissione e l'Assessore Perrin per avere accettato l'emendamento al comma secondo dell'articolo 23 prevedendo la possibilità di costituire un'associazione sportiva del Corpo forestale valdostano. Questa possibilità potrebbe rivelarsi assai utile nello scenario, che non si preannuncia facile, dello sport regionale ad altissimo livello, bilanciando quegli effetti della costante evoluzione di questi ultimi anni, e tuttora presente dell'atteggiamento delle forze armate e da noi del Centro sportivo dell'Esercito in particolare, che è oggi l'unica struttura che permetta in Valle d'Aosta ai nostri giovani atleti della massima qualificazione negli sport invernali di evitare di essere costretti ad abbandonare la Valle per proseguire la loro attività sportiva. Unica struttura, ripeto, che rivesta oggi questo importante ruolo, il cui futuro però non poggia su basi di assoluta certezza a lungo termine.

Ecco perché considero questo emendamento un tassello oggi non necessariamente attivo, ma lungimirante, che potrebbe rappresentare, qualora ne sorgesse la necessità, una parziale o buona soluzione di un problema di sempre dei nostri grandi atleti negli sport legati al nostro territorio di montagna.

Presidente La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU) Nessuno del nostro gruppo è esperto in temi tipici del Corpo forestale. Il mio intervento tratteggerà un quadro organico come quello dei colleghi che mi hanno preceduto, in particolare del relatore. Vorrei fare alcune puntualizzazioni, analizzando aspetti della legge su cui intendiamo intervenire con degli emendamenti.

Bisogna distinguere anzitutto il ruolo del Corpo forestale da questa legge. In questa sede tutti siamo consapevoli del ruolo che il Corpo forestale svolge in Valle d'Aosta per tutti gli effetti positivi che sono stati elencati molto bene dal relatore, per tutto quello che riguarda la tutela, la prevenzione, la cura dell'ambiente, del paesaggio, dell'acqua, della pulizia, di tutto quello che rende il nostro paesaggio particolare e credo che gli appartenenti a questo Corpo siano, insieme agli agricoltori, gli operatori più importanti del nostro ambiente.

C'è anche una funzione di controllo che è altrettanto utile, perché serve a capire dove le cose non vanno bene e dove si può intervenire. Poi c'è una presenza capillare sul territorio: l'attività di osservazione del territorio, svolta in modo capillare e continuo consente di raccogliere informazioni utili per chi è chiamato a decidere. Sottolineo ancora quello che altri già hanno ricordato: in questi anni il Corpo forestale è cresciuto professionalmente. E qui va dato atto a tutti coloro che hanno lavorato per la formazione di tale Corpo. Quindi nulla da dire sulla validità, sull'importanza dei compiti e del ruolo che ricopre il Corpo forestale valdostano.

Detto questo, ci chiediamo: questa legge, in che rapporto sta con il Corpo forestale? È proprio una legge così importante e utile, così tempestiva, necessaria, opportuna? Sono domande che ci siamo rivolti in tanti in commissione e gli stessi rappresentanti del Corpo forestale hanno riproposto questi dubbi. Qualcuno ha detto: "L'attuale legge è tutelante, non è necessario prevederne un'altra"; altri hanno detto: "Non sarebbe forse meglio aspettare che cambino le cose a livello nazionale per capire meglio dove va a parare la nuova legge sulla devolution?"; altri ancora hanno detto: "Sono 8-10 anni che questa legge è in gestazione, che si parla di intervenire con una nuova legge e come mai adesso è diventata così urgente questa legge?".

Una delle motivazioni che è stata addotta è quella di adeguare l'attuale normativa alla situazione che si è venuta a creare con la legge n. 45/1995, che ha rivisto tutta l'organizzazione del funzionamento dei servizi della Regione. Credo che questa motivazione sia abbastanza fragile; e non tale da determinare l'accelerazione che è stata impressa a questa legge.

Ci siamo chiesti allora se non c'è un'urgenza politica. A questo riguardo in commissione si è svolto un dibattito che gli stessi forestali hanno alimentato con le loro osservazioni, richieste, domande, dicendo: "È importante oggi intervenire? c'è una volontà politica da affermare? Perché o c'è una forte volontà politica di affermare l'importanza del Corpo forestale nella nostra Regione, di ribadire la sua autonomia, le sue competenze nello svolgere in valle le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato oppure non si vedono i motivi dell'urgenza di questa legge".

Io credo quindi che solo alla luce di questa volontà politica si possa giustificare l'urgenza di questa legge. Ma la formulazione dell'articolo 2, comma 1, laddove si indicano i compiti del Corpo forestale, non aiuta a fare chiarezza sui suoi compiti. Le affermazioni usate sono ambigue: al limite su questo punto era molto più chiara la vecchia legge.

Se si vuole qui intervenire con una nuova legge, bisogna intervenire allora con chiarezza, affermando bene quello che si vuole ed è quello che i rappresentanti delle guardie forestali hanno chiesto a più riprese in commissione. Questo è il primo punto importante, di natura politica, si vuole cioè capire qual è la volontà politica di questa Regione rispetto al Corpo forestale e noi presentiamo un emendamento che cerca di togliere le ambiguità esistenti.

Una seconda osservazione che intendo fare riguarda l'impianto più complessivo della legge. Qui altri hanno richiamato come questa legge sia una legge quadro che non entra tanto in aspetti particolari, ma che demanda la decisione in molte materie alla Giunta, al dirigente e via dicendo. Mi sembra che nella legge si faccia riferimento in un unico caso al regolamento da emanare entro 180 giorni: laddove si indica il regolamento come sede in cui definire le modalità di reclutamento e di avanzamento della categoria. Condividiamo questa precisazione. Però nella legge ci sono moltissimi altri temi che andrebbero regolamentati, previsti e definiti nel regolamento, allora perché non indicare con chiarezza in questa legge quali sono le materie specifiche che saranno definite nel regolamento? Questo darebbe molta più trasparenza nelle decisioni che verranno prese.

Capisco che l'aspetto esecutivo non può essere affrontato nel momento in cui si definisce un quadro legislativo generale, ma è anche vero che i vari provvedimenti devono essere adottati in base a criteri trasparenti. Il regolamento è un luogo in cui fare chiarezza sia nei confronti del personale, sia a livello politico in Consiglio. Presenteremo quindi una serie di emendamenti con cui definiamo alcuni punti che riteniamo importante che siano trattati nel regolamento.

Presidente La parola al Consigliere Curtaz.

Curtaz (PVA-cU) Volevo approfittare del dibattito prima della chiusura della discussione generale per porre, in tutta umiltà, soprattutto al Consigliere relatore, che è notoriamente esperto in materia, ma anche all'Assessore, una mia osservazione rispetto al punto più controverso, dibattuto, per altri versi "qualificante" della legge: mi riferisco all'articolo 2, 1° comma, riguardante le attribuzioni del Corpo forestale valdostano. La formulazione che ci viene proposta è un po' confusa, contraddittoria perché è condizionata da quei problemi che il Consigliere Cerise ha evidenziato nella sua relazione. La formulazione prevede: "Il Corpo forestale della Valle d'Aosta… sostituisce, nell'ambito del territorio regionale, il Corpo forestale dello Stato…" e fin qui è chiarissimo, però prosegue: "… e svolge nelle materie di competenza regionale le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti in campo nazionale"; qui c'è una contraddizione evidente perché, atteso che le materie ambientali sono riservate dalla riforma del titolo II della Costituzione allo Stato, non si capisce bene a cosa il Corpo forestale valdostano si dovrebbe sostituire, se non a quelle materie. Forse non sono abbastanza chiaro, ma credo che il relatore mi abbia capito.

Se il Corpo forestale valdostano sostituisce il Corpo forestale dello Stato lo deve sostituire in tutto e non solo nelle materie riservate alla competenza regionale, che poi sono residuali rispetto a quelle più importanti riservate alla competenza nazionale. Mi sembra, questa una contraddizione evidentissima nella legge. Mi chiedevo, rileggendo l'articolo 117 della Costituzione, se veramente questa preoccupazione di non andare incontro a questioni di illegittimità costituzionali e di invasione di competenze altrui è fondata. Leggo che il punto s) dell'articolo 117 riserva allo Stato la tutela dell'ambiente dell'ecosistema dei beni culturali. C'è quindi una definizione generica: la tutela dell'ambiente e dire "tutela dell'ambiente" non significa necessariamente dire "Corpo forestale dello Stato" che pure opera a tutela dell'ambiente.

Faccio un esempio: è riservata allo Stato la disciplina sulla circolazione stradale, ma questo non impedisce che i vigili che operano nell'ambito comunale svolgano la loro funzione, applicando la normativa statale. Dico questo perché mi sembra che ci sia uno spazio interpretativo che ci può consentire un attimo di coraggio in più su questa materia, nel senso che si possa dire, anche per le ragioni che si sono sempre dette in questa Regione a proposito delle competenze, dell'autonomia, che quel Corpo forestale valdostano sostituisce il Corpo forestale dello Stato, ma su tutte le materie, altrimenti rischiamo veramente dei problemi interpretativi e addirittura una minor competenza del Corpo forestale valdostano!

Ripeto: modestamente prospetto questa mia lettura, forse ottimistica. Non conosco poi la giurisprudenza in materia, che il Consigliere Cerise ha citato nella sua relazione, però ritengo che ci possa essere spazio interpretativo per la rivendicazione di una competenza - fra l'altro riaffermando principi che abbiamo sempre sostenuto. Non vorrei che tali principi vengano elusi, sulla base di una interpretazione restrittiva delle nostre competenze, che proprio noi proponiamo. Se qualcuno ha approfondito più di me questa materia, chiedo che vengano dati dei chiarimenti in modo che tutti possano avere gli strumenti necessari per esprimersi in maniera il più possibile corretta e convinta su questa legge.

Si dà atto che il Consigliere Lanièce esce alle ore 18,46.

Presidente Non ci sono altri consiglieri iscritti a parlare, dichiaro chiuso il dibattito generale.

La parola all'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Perrin.

Perrin (UV) Innanzitutto vorrei presentare i miei ringraziamenti, che non sono di rito, soprattutto al relatore per la compiutezza della relazione e la precisione con cui è stato analizzato ed esposto questo disegno di legge, un ringraziamento in particolare alla III Commissione consiliare per l'apporto costruttivo dato al testo e un ringraziamento che va esteso al gruppo che ha lavorato alla predisposizione di questo disegno di legge, perché questo provvedimento è il frutto di un lungo lavoro portato avanti dalla Direzione del Corpo forestale in collaborazione con i forestali stessi. La necessità di una revisione della legge n. 66/1977 si era da tempo ravvisata, soprattutto in considerazione delle mutate condizioni nelle quali operano i forestali nella nostra regione, anche in relazione alla nuova organizzazione della Regione per quanto riguarda il personale e soprattutto in funzione dei mutamenti giuridico-amministrativi che sono intervenuti in questo periodo.

Qualcuno si chiede se era opportuno questo disegno di legge o se questo è il momento migliore; la valutazione politica è che questo è il un momento opportuno per ribadire con forza le nostre competenze in questo settore perché è in questo momento che il Parlamento sta affrontando il problema dell'organizzazione del Corpo forestale dello Stato. A questo proposito ricordo che non è ancora stata approvata una nuova legge sul Corpo forestale dello Stato, esiste un disegno di legge in discussione, che sta facendo il suo iter parlamentare, e noi siamo intervenuti politicamente in questa discussione segnalando in modo corretto dal punto di vista istituzionale ai nostri Parlamentari gli emendamenti che salvaguardino le nostre funzioni e le nostre competenze. Ricordo che è in corso l'iter parlamentare, credo quindi che sia corretto questo approccio, che è di confronto e di dialogo e che è stato portato avanti in accordo con le altre Regioni a statuto speciale che condividono con noi certe competenze per quanto riguarda le funzioni dei loro corpi forestali regionali. L'intervento politico quindi c'è stato, non siamo stati assenti in questa fase e tutto è documentato anche da comunicazioni ufficiali e da proposte di emendamenti.

Venendo alla formulazione del disegno di legge, vorrei dire qualcosa su quelle che sono le premesse al disegno di legge, che richiamano i nostri riferimenti normativi: lo Statuto speciale, nel quale rientrano tutta una serie di competenze che sono proprie delle funzioni che il Corpo forestale esercita sul territorio; il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, che è la base giuridico-normativa dell'istituzione del nostro Corpo forestale; le nostre leggi, quella del 1968, istitutiva del Corpo forestale, e l'attuale ordinamento del 1977, tutte competenze esercitate.

Oggi andiamo a definire meglio, non a creare confusione, quelle che sono le competenze e le funzioni del Corpo forestale all'interno della nostra Regione. Anche la modifica del titolo V della Costituzione - giustamente il Consigliere Curtaz lo ha appena evidenziato -, con la quale lo Stato si riserva la competenza in materia ambientale, riteniamo che venga a ledere un principio di competenza nostra, anche se l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3/2001 afferma: "la diretta applicabilità alle Regioni a statuto speciale delle sole parti contenenti forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già possedute", quindi credo che questa dizione faccia salve quelle che erano le competenze già possedute e già esercitate e che comunque vada a garantire le nostre competenze. Per andare ad analizzare completamente queste formulazioni, credo che si debba leggere tutto, non solo una parte, cioè noi diciamo che "il Corpo forestale della Valle d'Aosta… sostituisce, nell'ambito del territorio regionale, il Corpo forestale dello Stato…" - ed è un'affermazione - "… e svolge nelle materie di competenza regionale le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti in campo nazionale", poi c'è il comma 2: "Il Corpo forestale opera nell'ambito del territorio regionale con compiti di polizia ambientale e forestale per lo svolgimento delle funzioni attinenti alla prevenzione, alla sorveglianza, alla tutela e alla gestione del territorio agro-silvo-pastorale, forestale e montano, del suolo, delle acque, dell'ambiente e delle risorse naturali in genere, nonché di ogni altro compito diretto…", eccetera, eccetera, cioè andiamo a formulare compiutamente le attribuzioni del Corpo forestale.

Nel comma 3 andiamo poi a specificare meglio tutte le funzioni che sono attribuite al Corpo forestale della Valle d'Aosta. Ecco perché credo che, in rapporto a quello che era detto nella legge del 1977, c'è un aggiornamento delle funzioni che il Corpo forestale valdostano esercita oggi sul territorio. Su queste funzioni è stata fatta un'analisi approfondita, non ultimo in sede di III Commissione, dove sono state apportate alcune ultime precisazioni che ritengo importanti. Reputo pertanto di poter asserire con una certa tranquillità che noi con questo disegno di legge riaffermiamo con forza quelle che sono le nostre competenze andando a formularle in modo dettagliato senza ombra di dubbi o di interpretazioni.

Proporrei altre piccole riflessioni, proprio per rispondere ad alcune perplessità sollevate, innanzitutto per quanto riguarda il regolamento attuativo. È fatto cenno nel disegno di legge che un regolamento attuativo applicativo di questa legge dovrà essere presentato entro 180 giorni dall'approvazione della legge stessa. Posso dirvi di più: questo regolamento è già abbozzato, è già predisposto dalla commissione che ha redatto anche il disegno di legge, si tratta ora di rimodularlo alla luce degli emendamenti e dell'evoluzione subita dal nuovo testo di legge e tutta una serie di quesiti che sono stati posti troveranno risposte precise nel regolamento attuativo. Ecco perché, da una prima occhiata anche agli emendamenti presentati dalla Consigliera Squarzino, dove viene richiesto di fare riferimento per vari articoli al regolamento, credo che questa richiesta sia superflua perché il regolamento dovrà per forza definire tutta la parte attuativa della legge e, nel momento della discussione, chiaramente si potrà entrare nel dettaglio di queste determinazioni. È intenzione quindi del Governo regionale di portare avanti, in attuazione di questo disegno di legge, il relativo regolamento.

Un altro aspetto di cui si è parlato tanto e che è stato citato anche in questa discussione, è la prevenzione; uno dei compiti fondamentali del nostro Corpo forestale è quello della prevenzione, sorveglianza, tutela e gestione. La prevenzione viene vista come elemento importante ma, quando parliamo di "prevenzione" significa soprattutto una seria attività di informazione e di formazione che si deve attuare all'interno del territorio. Quindi è un complesso di attività del Corpo forestale che deve poter trovare soluzioni in una vasta azione, come dicevo, di informazione e di formazione della popolazione su tutti gli aspetti concernenti la gestione e il rispetto del territorio.

Per quanto riguarda il principio della territorialità del Corpo forestale, della necessità di disporre di un corpo forestale dislocato sul territorio, questa è una necessità che è ravvisata da tutti, anche qui si sono fatti dei passi avanti. Innanzitutto si prevede una collaborazione con gli enti locali in funzione delle competenze che questi stanno acquisendo.

Ci saranno delle funzioni che devono per forza di cose essere gestite insieme alle entità locali secondo modalità che potranno essere definite attraverso il successivo regolamento. Non solo, l'obbligo di residenza e la fissazione del domicilio nelle circoscrizioni dove il forestale è assegnato e la disponibilità di alloggi di servizio attestano la volontà di voler mantenere sul territorio il personale forestale, perché questo è uno dei nostri obiettivi fondamentali. Il personale avrà a disposizione un'organizzazione centrale funzionale alla periferia, perché questo è un altro aspetto innovativo della legge; un'organizzazione centrale che con le figure dei funzionari forestali potrà dare anche delle risposte più puntuali e pertinenti alla periferia.

Queste sono alcune considerazioni che mi sento di fare; penso che questo disegno di legge vada a dare delle risposte pratiche ed effettive a delle esigenze che sono sentite sul territorio. Credo che con la puntualizzazione delle competenze del nostro Corpo forestale, possiamo andare ad esercitare sul nostro territorio tutte le competenze che sono attribuite alla nostra Regione, anche in sostituzione del Corpo forestale dello Stato. Il Consigliere Frassy citava alcuni esempi di interferenze. Per quanto riguarda il discorso del Parco, credo che si sia chiarito che il Corpo forestale dello Stato interviene solo per la parte piemontese del parco, non per quella del territorio valdostano. Per quanto riguarda altre iniziative, che, sono state prese, si tratta di iniziative che sono state conseguenza di azioni di polizia giudiziaria avviate in altre parti d'Italia e che hanno riguardato attività ispettive nella nostra Regione, però non erano iniziative partite direttamente dalla nostra Regione. Quindi si trattava del completamento di inchieste o di necessità di ulteriori notizie per inchieste partite da altre regioni d'Italia.

Si dà atto che dalle ore 18,57 riassume la presidenza il Presidente Louvin.

Président La parole au rapporteur, le Conseiller Cerise.

Cerise (UV) Volevo cercare di dare una risposta ai quesiti avanzati dal Consigliere Curtaz.

Con il decreto n. 616/1977, quando cominciarono ad essere trasferite competenze in materia di foreste e di ambiente alle regioni, è iniziato un processo che avrebbe portato in seguito alla regionalizzazione del Corpo forestale dello Stato; perché questo Corpo, che fino a quel momento era anche gestore di una serie di risorse, non avendole più, si trovava ad essere solo un corpo di polizia, peraltro esercitando attività di polizia su competenze che erano per lo più di carattere regionale.

A quel momento ebbero inizio una serie di incontri e di iniziative che avrebbero portato finalmente alla regionalizzazione del Corpo forestale dello Stato, ma con un percorso altalenante perché lo Stato, volendo ogni tanto "riscoprire" il Corpo forestale, gli ha affidato ora le competenze sugli incendi boschivi - vedi la legge n. 47/1978 - poi, quando gli incendi boschivi sono "passati" alle regioni, gli ha affidato la coordinazione con il COAU (Centro operativo aereo unificato), insomma c'è stata tutta una serie di travagli. Questo lo dico per far capire perché abbiamo dovuto adottare questa formulazione.

Se andiamo a prendere il decreto legislativo n. 143/1997, dove si parla di conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, vediamo che in questo decreto si abroga il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e conseguentemente tutte le funzioni svolte dal Ministero in materia di agricoltura, foreste, agriturismo, caccia, sviluppo rurale e alimentazione sono esercitate dalle regioni direttamente o mediante delega secondo le disposizioni di cui all'articolo 4. Ora, questo decreto prevede, fra le altre cose, che: "Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 59/1997… si provvede all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale" - e qui lancio un punto interrogativo -, allora con questo si esprime la ferma volontà di regionalizzare il Corpo forestale e si considerano delle funzioni residuali, per quanto riguarda il Corpo forestale dello Stato, in capo allo Stato, poi verranno meglio definite queste funzioni.

A questo punto andiamo a prendere il decreto legislativo n. 300/1999 dove si parla di riorganizzazione del Governo. In questo decreto si stabilisce che tutte le competenze, anche residuali, in capo al Corpo forestale dello Stato, che afferivano al Ministero dell'agricoltura, devono essere trasferite al Ministero dell'ambiente, tant'è che si dice al capo VIII, concernente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che: "sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ed ambientale". Anche qui, allora, c'è una "cosa" che non è mai stata attuata perché tuttora il Corpo forestale è in capo al Ministero dell'agricoltura con un atto di disobbedienza alle proprie disposizioni, mentre doveva far parte del Ministero dell'ambiente.

Se andiamo a vedere queste competenze, si legge: "assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità, della fauna e della flora, difesa del suolo…" - che non significa esercitare una difesa in divisa, ma significa dare delle norme - "… polizia ambientale, polizia forestale ambientale: sorveglianza dei parchi nazionali e delle riserve naturali dello Stato, controlli sul commercio delle specie esotiche protette, sorveglianza sulla tutela della flora e della fauna protette da accordi e convenzioni internazionali". Ora, queste sono materie che sono riservate allo Stato e che sono esercitate dal Corpo forestale.

Arriviamo al terzo passaggio: nel decreto n. 450/2000, regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, che viene un'altra volta resuscitato dopo due referendum e un decreto che lo abroga, si dà talmente per scontato che il Corpo forestale all'interno del Ministero non c'è più che si va ad istituire alle dipendenze funzionali del Ministero il reparto speciale Carabinieri che svolge controlli straordinari nel settore agroalimentare della pesca e via dicendo. Con questo decreto si riconosce che il Ministero dell'agricoltura non ha più un corpo di polizia, ma sulla carta, perché le operazioni, a cui faceva riferimento il Consigliere Frassy e che riguardano questa materia, sono state esercitate e sono tuttora esercitate dal Corpo forestale dello Stato, che, se stiamo a quanto è scritto precedentemente, non le dovrebbe esercitare perché non ha questo tipo di competenza. È scritto: "la polizia ambientale", ma non si parla di polizia agroalimentare, che invece viene riconosciuta in capo al reparto dei Carabinieri, peraltro collocato all'interno del Ministero e poi dice altre cose, ma nella buona sostanza il Ministero dell'agricoltura non dovrebbe più avere alcuna competenza in questo tipo di materia, salvo l'agroalimentare del quale si deve occupare l'Arma dei carabinieri. Infine, vi cito il decreto del 2001: "Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni", uno degli ultimi decreti fatti dal "Governo Amato", se non sbaglio.

Con questo decreto si va definitivamente a sancire lo smantellamento del Corpo forestale dello Stato destinando una quota pari al 70 percento del personale appartenente alla dotazione organica del Corpo forestale dello Stato, "Il restante 30 percento del personale del Corpo forestale dello Stato che permane nei ruoli del Corpo forestale dello Stato è individuato a seguito di domanda…", eccetera, e infine l'ultima cosa che stabilisce riguarda la formazione, prevede: "Al fine di assicurare l'unitarietà operativa del Corpo forestale…" - notate che non parla più di "Corpo forestale dello Stato", ma ne presuppone il suo smantellamento nelle realtà regionali - "… restano di competenza dello Stato le funzioni di formazione e addestramento anche del personale forestale regionale. Rimane ferma la competenza dello Stato in materia di mobilitazione nei casi previsti dalla legge". Questo è il quadro.

Ci sono però ancora alcuni passaggi che sono molto illuminanti, ad esempio il comma 6 dell'articolo 4 prevede che: "In quanto relativi a beni non più necessari all'esercizio delle funzioni residuate dello Stato, saranno successivamente trasferiti alle regioni gli stanziamenti relativi al capitolo…", eccetera.

Lo Stato quindi in questa materia si tiene solo più delle competenze residuali - potrei anche individuare quali siano, poi magari ve lo dico -, ma con una certa sorpresa il Ministro delle politiche agricole e forestali, in data 17 ottobre 2000, fa un decreto che è a dir poco un abuso di atto di ufficio perché, a fronte di tutte queste decisioni adottate da loro stessi, istituisce il "Nucleo investigativo antincendio boschivo" e, nell'ambito del Coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle regioni, è istituito, quale servizio di polizia giudiziaria, il "Nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale", finalizzato al potenziamento delle attività di polizia agroambientale e forestale nel territorio provinciale. Il Ministero, allora, si dota dell'Arma dei carabinieri per fare delle funzioni e poi in sede regionale con un decreto, che fra l'altro non capisco che radici possa avere, le fa fare ai nuclei del Corpo forestale dello Stato. Non so come voi volete definire questo, io lo chiamo quanto meno confusione: qui ci troviamo nella più assoluta e totale confusione. Veniamo alla nostra dizione.

Contrariamente a quello che ha detto il Consigliere Curtaz e a fronte di un atteggiamento quanto meno incongruente dello Stato, sostengo che la dizione adottata in questo disegno di legge è molto coraggiosa perché, laddove andiamo a dire che "sostituisce, nell'ambito del territorio regionale, il Corpo forestale dello Stato", ci prendiamo una grossissima responsabilità perché il Corpo forestale dello Stato, al di là del fatto che sia un organo errante fra ministeri, resta un corpo di polizia con qualifiche di polizia di pubblica sicurezza. I forestali della Valle d'Aosta sono "pubblica sicurezza" per volontà del Presidente della Giunta, nel senso che la norma di attuazione non prevede che i componenti del Corpo forestale della Valle d'Aosta sono agenti di pubblica sicurezza, ma prevede che il Presidente della Giunta può riconoscere al personale del Corpo forestale la qualifica di "pubblica sicurezza" e guardate che su questa questione ci fu una battaglia perché a suo tempo venne richiesta la formulazione del riconoscimento di "agente di pubblica sicurezza" per i dipendenti del Corpo forestale regionale, ma non fu accettata da parte dello Stato e la formulazione che si ottenne fu quella di mettere in capo al Presidente della Giunta la possibilità di riconoscere la funzione di pubblica sicurezza. Vi faccio solo un piccolo inciso.

A quel momento era anche molto importante per un altro motivo: perché eravamo nel periodo del terrorismo, era il periodo della "gambizzazione" delle Brigate rosse e allora le forze di polizia ottennero un grosso riconoscimento economico, l'indennità di pubblica sicurezza, proprio perché c'era questa situazione contingente.

Si disse allora che l'importante era di avere una qualifica di "pubblica sicurezza" in maniera che venisse riconosciuto l'emolumento di tipo economico. Questo per memoria storica. Qui, ripeto, diciamo una cosa molto azzardata dicendo questo, tant'è vero che, nel disegno di legge di riforma, che è stato avanzato sul Corpo forestale dello Stato, una delle prime cose che si dice è che il Corpo forestale dello Stato è organo di pubblica sicurezza, in particolare nei territori montani. Questo mi fa tornare a qualcosa come settant'anni indietro perché è la stessa formulazione che fu utilizzata quando il Corpo forestale fu aggregato alla milizia della Repubblica di Salò dicendo che era corpo militare preposto alla sicurezza in montagna.

Perché è stato aggiunto: "e svolge nelle materie di competenza regionale le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti in campo nazionale"? Perché ci sono pur sempre queste competenze di tipo residuale e faccio riferimento agli accordi internazionali, tipo quelli sulla salvaguardia delle specie protette (la CITES), che oggi esercitiamo come Corpo forestale regionale, ma sulla base di un accordo, un protocollo quasi fatto fra dirigenti, ma non è fatto sulla base di un'attribuzione di questa competenza alla Regione.

Domani mattina il Corpo forestale dello Stato potrebbe benissimo mettere all'Autoporto di Aosta, piuttosto che al Tunnel di Courmayeur, un distaccamento - peraltro lo ha fatto con la Sicilia - di guardie del Corpo forestale dello Stato, dicendo: "Adesso il controllo della CITES lo facciamo noi".

Il problema si porrà ancora per quanto riguarda la Convenzione alpina.

Allora questa dizione fa sì che questa legge sia credibile e accettabile da un punto di vista istituzionale, tenuto conto che, comunque sia, non siamo noi che possiamo stabilire quali sono le nostre competenze rispetto a competenze che afferiscono allo Stato, questo anche per dettato costituzionale. Ribadisco che quanto è scritto qui è già un atto di estremo coraggio nel rivendicare la nostra autonomia, le nostre prerogative autonomistiche…

(interruzione del Consigliere Frassy, fuori microfono)

… la confusione la state facendo voi, non noi. Noi anzi abbiamo cercato di dare un po' di ordine anche nel rispetto di una normativa statale che in questo momento chi dovrebbe rispettare non sta rispettando.

Président Nous procédons à l'examen, article par article, du projet de loi dans le nouveau texte élaboré par la IIIème Commission.

Je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents et votants: 34

Pour: 31

Contre: 3

Le Conseil approuve.

La parole au Conseiller Cottino, pour motion d'ordre.

Cottino (UV) Tout simplement pour demander une suspension du Conseil parce que j'estime qu'on a la nécessité comme majorité de discuter les amendements qui ont été présentés et à l'article 2 il y a le premier amendement. J'estime aussi d'avoir la nécessité, avant se réunir en tant que majorité, de réunir le groupe de l'Union Valdôtaine pendant deux minutes.

Président La séance est suspendue.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 19,23 alle ore 19,55.

Président Nous reprenons notre séance. Nous sommes à l'examen de l'article 2 au sujet duquel deux amendements ont été déposés de la part du groupe Valle d'Aosta per l'Ulivo.

Je donne lecture de l'amendement n° 1:

Emendamento Articolo 2, comma 1.

Sopprimere la parte finale del comma, a partire da "… e svolge"

Sur l'amendement n° 1 la parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (PVA-cU) Avevo posto nell'intervento in discussione generale una questione interpretativa a cui mi è stata data una risposta, prima, da parte dell'Assessore Perrin e, in maniera più approfondita, da parte del Consigliere Cerise.

Alla fine della loro spiegazione credo di aver capito che diamo una lettura diversa a questo comma e la cosa mi preoccupa molto, perché se quattro persone leggono un testo di legge e due - io e la collega Squarzino, che abbiamo studiato questa legge in vista del Consiglio di oggi - danno un'interpretazione e, altre due, danno un'altra interpretazione, mi sembra che la norma, così come proposta, non sia chiara, perché nell'ipotesi del Consigliere Cerise avrebbe avuto senso formulare la norma in questo modo: "Il Corpo forestale della Valle d'Aosta:

a) sostituisce, nell'ambito del territorio regionale, il Corpo forestale dello Stato;

b) per le competenze residuali ora di competenza regionale assume le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti in ambito nazionale."

Una formulazione del genere sarebbe stata, a mio giudizio, più chiara ma, agganciando i due tipi di competenza in uno stesso periodo, mi sembra che questa cosa vada letta in un unico ambito e quindi ci sia contraddizione fra quanto detto nella seconda parte della norma e nella prima parte.

In ogni caso, abbiamo presentato un emendamento che propone di fermarsi al comma 1, laddove si dice che: "il Corpo forestale sostituisce, nell'ambito del territorio regionale, il Corpo forestale dello Stato" e questo perché ci sembra che sia una norma omnicomprensiva, più chiara e anche dal punto di vista politico più condivisibile, perché può darsi che ci siano delle impugnative da parte dello Stato - ci auguriamo di no - ma, secondo me, si va incontro alle impugnative sia con una formulazione sia con un'altra, anche se l'altra, quella proposta, può apparire più mascherata. Noi insistiamo quindi nel nostro emendamento e voteremo a favore dello stesso.

Président La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Perrin.

Perrin (UV) Vorrei rileggere, per quanto riguarda il discorso delle competenze attribuite allo Stato in seguito alla modifica del titolo V, l'articolo 10, che mi sembra molto chiaro: "Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite".

Questo significa che noi andiamo a esercitare le nostre competenze che già abbiamo esercitato, se ci fossero forme più ampie, in quel caso vengono attribuite alle Regioni a statuto speciale, quindi non mi pongo il problema dell'aspetto che è stato sollevato, dal quale risulterebbe essere di esclusiva competenza dello Stato quella che è la competenza ambientale.

Fatta questa premessa, credo che questa formulazione sia corretta, cioè noi diciamo: "sostituisce, nell'ambito del territorio regionale, il Corpo forestale dello Stato e svolge nelle materie di competenza regionale le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti in ambito nazionale", in seguito, al comma 2, andiamo a specificare che: "Il Corpo forestale opera nell'ambito del territorio regionale con compiti di polizia ambientale e forestale per lo svolgimento…", eccetera, eccetera, quindi mi sembra sufficientemente chiaro, pertanto la mia proposta è di mantenere il testo come formulato.

Président Je soumets au vote l'amendement n° 1 présenté par les Conseillers Squarzino Secondina, Curtaz et Beneforti:

Conseillers présents: 31

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 28 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je donne lecture de l'amendement n° 2 du groupe Valle d'Aosta per l'Ulivo:

Emendamento Articolo 2, comma 4.

Aggiungere alla fine: "Tali attività sono definite con apposite convenzioni tra gli Enti locali e la Regione, sentito il dirigente competente del Corpo forestale".

La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU) Con questo emendamento vogliamo specificare meglio come saranno articolate e chi definirà le attività di supporto agli enti locali che il Corpo forestale può svolgere.

Rispetto alla formulazione, presente nell'articolato erano sorte una serie di domande: per esempio, quali tipi di attività si possono svolgere?

Lo stesso Consiglio permanente degli enti locali, nell'esprimere il proprio parere riguardo al comma 4 dell'articolo 2, chiarisce che questo costituisce una novità positiva, ma allo stesso tempo chiede di inserire l'espressione "tramite convenzioni e accordi", nel senso che le attività di supporto anche in favore degli enti locali dovrebbero essere precisate meglio all'interno di convenzioni e accordi che vengano naturalmente definiti tra gli enti locali e la Regione, sentiti i responsabili del Corpo forestale, in modo che ci sia una condivisione di queste attività di supporto. Questa è la finalità dell'emendamento.

Président La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Perrin.

Perrin (UV) Per ribadire che nel disegno di legge viene fatta un'affermazione; quello che sostiene la Consigliera Squarzino è l'applicazione di questo principio che troverà attuazione nel regolamento perché è proprio il modo con cui andremo a dare applicazione a questo principio di collaborazione fra Corpo forestale e enti locali. Ritengo sia meglio, per chiarezza, che nella legge ci sia l'affermazione del principio e che poi, in fase di definizione di regolamento, si diano le modalità di applicazione di questo principio. Sono d'accordo però con le osservazioni fatte che dovranno comunque essere definite.

Je soumets au vote l'amendement n° 2 présenté par le groupe Valle d'Aosta per l'Ulivo:

Conseillers présents: 31

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 28 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, La Torre, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents: 31

Votants: 28

Pour: 25

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 3:

Conseillers présents: 31

Votants: 28

Pour: 25

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents: 31

Votants: 28

Pour: 25

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

A l'article 5 il y a l'amendement n° 3 du groupe Valle d'Aosta per l'Ulivo. Je donne lecture de l'amendement:

Emendamento Articolo 5

Aggiungere comma n. 4: "4. Per l'accesso al ruolo di guardia forestale, è richiesto il diploma di scuola media superiore."

La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU) Capisco che mi si dirà che questo è un elemento che sarà definito a livello di regolamento, però questa è un'intenzione e noi votiamo una legge, non delle intenzioni.

Noi individuiamo alcuni paletti che ci sembrano importanti e questo, a nostro avviso, è un paletto importante perché nella legge che regolamenta il Corpo forestale è segno della professionalità che noi vogliamo garantire al Corpo forestale. Questo emendamento quindi ha questo significato: un'indicazione chiara che va poi ripresa nel regolamento.

Président Je soumets au vote l'amendement n° 3:

Conseillers présents: 31

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 28 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, La Torre, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 5:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 26

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 7:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 8:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 9:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 10:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

A l'article 11 il y a l'amendement n° 4 du groupe Valle d'Aosta per l'Ulivo. Je donne lecture de l'amendement:

Emendamento Articolo 11, comma 1.

Aggiungere a conclusione del comma: "… sulla base del regolamento regionale di cui all'articolo 5."

La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU) Per chiarire che la Giunta regionale, che con propria deliberazione adotterà gli atti concernenti l'assegnazione e la mobilità volontaria del personale, dovrà operare nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, certo, ma sulla base anche di quanto sarà formulato nel regolamento.

Qui c'era una richiesta molto precisa da parte dei rappresentanti del Corpo forestale: avere la sicurezza che alcune materie saranno regolamentate dal regolamento, che saranno indicati nel regolamento criteri chiari, trasparenti, uguali per tutti per evitare una possibile discriminazione. Ora, io non credo che indicare in legge alcune materie importanti che nel regolamento saranno trattate vada contro la volontà politica della Giunta o contro una correttezza legislativa. In un punto solo c'è un rimando chiaro al regolamento: in base alla legge attuale, c'è un'unica materia di regolamento, tutto il resto è discrezionale. Noi vogliamo togliere un po' di discrezionalità: per questo indichiamo le materie che il regolamento deve trattare.

Président La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Perrin.

Perrin (UV) Vorrei ricordare alla Consigliera Squarzino che il regolamento non è competenza della Giunta, quindi verrà discusso in questo Consiglio. Non vedo perché si debba fare ad ogni articolo riferimento al regolamento, il regolamento andrà nel complesso a fissare dei criteri e delle modalità di applicazione della legge. Mi sembra che questo discorso sia chiaro e non lo ripeterei più.

Président La parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (PVA-cU) Per annunciare il voto favorevole del nostro gruppo a questo emendamento.

Volevo poi chiarire all'Assessore il perché di questi emendamenti. Mi sembra che ci sia un equivoco di fondo: in certi casi, se in legge non viene stabilita una riserva di regolamento, ossia stabilire che la tal cosa verrà decisa con regolamento, quella stessa cosa potrà essere decisa da una deliberazione di Giunta; è questo il problema che intendiamo risolvere.

Mi pare invece che vogliate riservarvi la possibilità di scegliere se poi determinate materie attuative vengono fatte attraverso il regolamento generale, dibattuto da tutti, o attraverso una deliberazione di Giunta e questo non ci sta bene!

Mi sembra che i nostri emendamenti siano più che giustificati nel richiedere che certe materie attuative di particolare delicatezza e importanza vengano decise attraverso un regolamento generale e non attraverso singole delibere di Giunta!

Président Je soumets au vote l'amendement n° 4:

Conseillers présents: 32

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 29 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, La Torre, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 11:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 12:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 13:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 14:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 15:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 16:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

A l'article 17 il y a l'amendement n° 5 du groupe Valle d'Aosta per l'Ulivo. Je donne lecture de l'amendement:

Emendamento Articolo 17, comma 1, lettera a), sostituirlo col seguente testo:

"a) aver riportato condanna a pena detentiva per reati contro la pubblica amministrazione e per delitti dolosi previsti dalle leggi della cui applicazione sono specificamente incaricati gli appartenenti al Corpo forestale;"

La parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (PVA-cU) Proponiamo un ampliamento delle ipotesi di destituzione perché - tanto per fare un esempio - ci sembra ragionevole quanto è scritto nell'originario articolo 17, cioè se si scopre che la guardia forestale fa il bracconiere, mi sembra normale che sia destituita; mi pare altrettanto normale che sia destituita quando commette un reato nei confronti della pubblica amministrazione, ad esempio se falsifica un verbale, intasca del denaro che viene pagato per una sanzione; pertanto l'integrazione mi sembra opportuna.

Président La parole au Conseiller Frassy.

Frassy (FI) Ho chiesto la parola solo per capire se il silenzio dell'Assessore è un silenzio di stanchezza o se quanto ci ha illustrato in commissione non risponde alla situazione dei fatti perché faceva riferimento all'articolo 117 della legge n. 3/1956 che andrebbe a recepire questa osservazione che avevamo fatto in commissione.

L'Assessore ci aveva detto che è già prevista da una norma generale che riguarda i reati nella pubblica amministrazione. Allora mi sembrava che questa spiegazione fosse dovuta all'aula, ma il silenzio dell'Assessore mi faceva venire il dubbio che forse quella citazione non era più di attualità. Sarebbe quindi opportuno che precisasse, Assessore.

Président La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Perrin.

Perrin (UV) Confermo la citazione. Il mio silenzio era solo dovuto al fatto che su questi articoli è stata fatta una discussione e sono articoli ponderati. Questi emendamenti mi mettono in difficoltà, non sono su due piedi in grado di valutare queste cose - lo dico con tutta tranquillità -, quindi riconfermo quello che ho detto: tutta una serie di motivazioni che possono portare alla destituzione sono previste già in generale nella pubblica amministrazione.

Président Je soumets au vote l'amendement n° 5:

Conseillers présents: 33

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 30 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, La Torre, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 17:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

A l'article 18 il y a l'amendement n° 6 du groupe Valle d'Aosta per l'Ulivo.

Je donne lecture de l'amendement:

Emendamento Articolo 18, comma 1.

Aggiungere alla fine del comma l'espressione: "… sulla base del regolamento di cui all'articolo 5."

Je soumets au vote l'amendement n° 6:

Conseillers présents: 33

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 30 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, La Torre, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 18:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 19:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 20:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

A l'article 21 il y a l'amendement n° 7 du groupe Valle d'Aosta per l'Ulivo. Je donne lecture de l'amendement:

Emendamento Articolo 21, comma 2.

Aggiungere a conclusione l'espressione: "… sulla base del regolamento regionale di cui all'articolo 5."

Je soumets au vote l'amendement n° 7:

Conseillers présents: 33

Votants: 3

Pour: 3

Abstentions: 30 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, La Torre, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 21:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 22:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 23:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Il y a l'amendement n° 8 du groupe Valle d'Aosta per l'Ulivo, dont je donne la lecture:

Emendamento Aggiungere l'articolo 23 bis:

"Articolo 23 bis (Assunzione di cariche pubbliche)

1. I marescialli forestali, i brigadieri forestali e le guardie forestali, assegnati alle stazioni forestali, non possono assumere cariche pubbliche in enti ricompresi nella giurisdizione territoriale di competenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al personale forestale che, alla data di approvazione della presente legge, occupa cariche pubbliche nella giurisdizione ove presta servizio, sino al compimento del rispettivo mandato."

La parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (PVA-cU) Mi auguro che non mi si risponda che questo articolo è complicato, che c'è bisogno di approfondimenti, perché è semplicissimo: chiediamo che se una persona fa la guardia forestale - faccio un esempio qualsiasi - a Pré-Saint-Didier, non possa fare il sindaco o consigliere comunale o di comunità montana in quel di Pré-Saint-Didier, anche perché dovrebbe eventualmente sanzionare sé stesso e fare prevenzione verso sé stesso. Mi sembra un principio di elementare trasparenza per evitare un microconflitto di interessi.

Voglio augurarmi che almeno questo emendamento venga recepito!

Président La parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Perrin.

Perrin (UV) Anche su questo argomento c'è stato dibattito, era un argomento proposto all'interno del gruppo di lavoro dove è stato discusso ampiamente ed è prevalsa la considerazione che il diritto di voto, sia attivo che passivo, è un diritto sacrosanto, quindi è stato depennato. Non ritengo opportuno reintrodurlo in questa sede.

Président Je soumets au vote l'amendement n° 8:

Conseillers présents: 33

Votants: 6

Pour: 3

Contre: 3

Abstentions: 27 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, La Torre, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 24:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 25:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 26:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 27:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 28:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 29:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 30:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 31:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 32:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 33:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 34:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 35:

Conseillers présents: 33

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

La parole au Conseiller Curtaz, pour déclaration de vote.

Curtaz (PVA-cU) Vi farò perdere non più di qualche minuto per una valutazione complessiva della vicenda, non tanto della legge, di cui abbiamo già parlato in sede di discussione generale, ma anche di questo modo di procedere che personalmente considero abbastanza avvilente perché pensavo che su dieci stupidaggini che diciamo e scriviamo, almeno una fosse accoglibile!

Abbiamo sentito delle argomentazioni, quale l'ultima, rispetto ai nostri emendamenti che mi hanno lasciato esterrefatto; devo prendere atto che un certo "berlusconismo" evidentemente sta prendendo piede, come atteggiamento generale, anche nella nostra Regione, perché di questo si tratta!

Ci asterremo su questa legge perché riteniamo che questa legge contenga dei punti positivi, tra l'altro si era svolto in commissione un lavoro di collaborazione che, purtroppo, non è stato completato in quest'aula, dove ancora una volta hanno avuto il sopravvento le logiche di schieramento, in cui la maggioranza deve far vedere che nulla è accoglibile, che è unita - non si sa da che cosa - e quindi c'è questo atteggiamento dei "Signori no". Sulle nostre iniziative è sempre, sempre "no"! Alla fine della legislatura sarà interessante fare una statistica per vedere quante volte l'opposizione, che ogni tanto viene accusata di essere demagogica, strumentale, estremista, eccetera, ha detto "no" e quante volte ha detto "sì" alle proposte della maggioranza e quante volte la maggioranza ha detto "sì" e ha detto "no" alle proposte dell'opposizione: credo che vedremo un dato statistico curioso e interessante!

Président La parole au Vice-président Viérin Marco.

Viérin M. (SA) Rispetto a quello che ha detto il collega Curtaz, noi riteniamo che questo disegno di legge abbia raggiunto tre obiettivi importanti: il primo è di ribadire la nostra competenza in materia, avuta fin dal 1946 e che alcune posizioni governative hanno invece rimesso in discussione; il secondo è aver riscoperto che sensibilizzare e prevenire è meglio che reprimere, questo è un concetto più volte sollevato in aula dal sottoscritto e anche da altri colleghi; il terzo è di ribadire che la Regione deve assumersi la responsabilità di seguire l'operato del Corpo forestale senza condizionarlo, ma verificando come tale Corpo esercita i poteri e i compiti che gli sono stati affidati, questo concetto è emerso anche dalla relazione del collega Cerise.

Per realizzare soprattutto gli ultimi due obiettivi era indispensabile dare ampi spazi a successive disposizioni: regolamento e delibere di Giunta, quindi ritorneremo in quest'aula, caro Curtaz, a discutere del regolamento e, come ha detto l'Assessore, potremo confrontarci più profondamente. Proprio questa possibilità di tornare in aula ci permetterà di affrontare il tema che riteniamo più importante, cioè che se è vero che bisogna salvaguardare le risorse ambientali, è altrettanto vero e indispensabile che il Corpo forestale sia un punto di riferimento e di aiuto per il settore agricolo, nell'informare e prevenire, e non solo nel reprimere, perché il territorio non può essere solo governato ma deve essere anche vissuto e mantenuto!

Per queste ragioni voteremo questo disegno di legge e contribuiremo alla realizzazione del regolamento, come ha ben detto l'Assessore.

Président La parole au Conseiller Frassy.

Frassy (FI) Il nostro gruppo voterà con un voto negativo questa legge in quanto riteniamo che sia stata dimostrata l'incapacità da parte di questa istituzione di aprire un confronto politico su argomenti importanti, argomenti che probabilmente, come il relatore di maggioranza ha evidenziato, "viaggiano" già in una certa confusione nella normativa nazionale, che è stata avviata dal precedente Governo ulivista e che non ha trovato completa attuazione nell'ambito della scorsa legislatura, ma anche adesso in fase di ridefinizione e revisione, alla luce anche di quella modifica al titolo V della Costituzione, che non teneva in debito conto alcune iniziative di tipo legislativo che nella stessa legislatura erano state avviate.

Siamo perciò veramente sorpresi che, fra i tanti tempi e momenti che si potevano scegliere per mettere mano alla riforma del Corpo forestale valdostano, si sia scelto il momento peggiore e si è scelto il momento peggiore nel silenzio politico, nel profilo medio-basso che creerà confusione anche a livello regionale, che creerà sovrapposizione anche a livello regionale con le competenze del Corpo forestale dello Stato.

Il nostro giudizio negativo, di conseguenza, più che sul dettaglio e sui tecnicismi della legge - per i quali abbiamo dato un contributo onesto che penso l'Assessore possa considerare a giudizio di quello che è stato il nostro impegno sulla materia -, il nostro giudizio, dicevo, è politico perché, in una situazione delicata e confusa, avete rinunciato ad aprire un confronto politico. Ci domandiamo allora quale senso hanno certe "peregrinazioni romane" se avvengono sempre ad evidenziare stonature una volta che si sono conseguite.

Riteniamo che sia importante che fra le istituzioni Stato e Regione ci sia la capacità anche di avviare un confronto prima che si creino le problematiche perché ci insegna la vita, ma ci insegna la politica, che è più facile intervenire quando lo scontro istituzionale non c'è, piuttosto che intervenire quando lo scontro istituzionale c'è ed è evidente che, con questa ridefinizione, con queste tempistiche e con queste modalità, andiamo a creare elementi e materia di confusione su quelle che saranno le funzioni prossime venture del Corpo forestale valdostano.

Non penso che l'Assessore avesse questo intendimento però, alla luce non di quello che abbiamo detto noi, ma di quello che è scritto in quei decreti e in quelle norme di legge che il collega Cerise ha diligentemente citato, emerge il rischio in maniera palese per tutti i colleghi che hanno seguito il dibattito e approfondito l'argomento di aprire non tanto una conflittualità su questa legge, ma una conflittualità su quelle che saranno le funzioni che andranno a svolgere i forestali regionali rispetto a quella che sarà - la vogliamo chiamare interferenza? - interferenza sempre probabilmente più presente del Corpo forestale dello Stato. Non regge sostenere che i forestali dello Stato che sono venuti in Valle d'Aosta ci sono venuti perché le indagini sono iniziate da un'altra parte perché lei sa, Assessore, che una delle caratteristiche dell'attività di polizia giudiziaria sono proprio le deleghe agli organi che sono sul territorio. Il Pubblico ministero di Palermo non sempre si trasferisce armi e bagagli in Valle d'Aosta se deve fare delle indagini in Valle d'Aosta, ma normalmente delega coloro che hanno compiti di polizia giudiziaria.

Il fatto che non avesse in quelle circostanze delegato il Corpo forestale della Valle d'Aosta era sintomatico di una situazione che andava quanto meno chiarita. Prendiamo atto che il chiarimento non lo avete cercato politicamente e riteniamo che sia deprecabile agire con queste tempistiche e con queste modalità, motivo per cui prendiamo le distanze da un disegno di legge - e speriamo di essere smentiti - che andrà a creare momenti di confusione, se non di conflittualità.

Président La parole au Président de la Région, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Tout en réaffirmant notre vote pour ce projet de loi, je voudrais apporter quelques précisions.

Tout d'abord s'il y avait confusion, il est certainement ce nouveau Gouvernement a ajouté de la confusion à la confusion; au moins ayez l'amabilité de reconnaître qu'il y a, il est vrai, un choix politique, mais que ce choix politique n'est pas exprimé par une loi ou par une modification de ce qui a été établi précédemment, mais avec une procédure qui ajoute de la confusion à la confusion.

Quant aux rapports entre la Région et l'Etat, nous avons probablement une conception différente de l'autonomie, des autonomies. Nous sommes favorables au principe de loyale collaboration entre Etat et Région, mais il ne nous paraît acceptable que l'on doive au préalable soumettre nos propositions pour avoir l'avis favorable préalable du gouvernement. A notre sens ce n'est pas un concept qui respecte les autonomies, mais il s'agit de quelque chose qui découle d'une conception toujours centralisatrice, vu qu'il faut demander la permission et l'autorisation préalable. Nous sommes par contre convaincus d'avoir des compétences et nous voulons les exercer.

Quant aux pérégrinations, quand nous allons à Rome, nous représentons les institutions valdôtaines. Nous vous rencontrons souvent à Rome, nous ne savons pas si dans vos pérégrinations vous allez défendre les intérêts de la Vallée d'Aoste ou si vous allez probablement aussi pour ce projet de loi demander que quelqu'un nous mette des bâtons dans les roues pour démontrer que vous aviez raison, comme, d'ailleurs, dans d'autres cas, cela s'est déjà produit. Mais nous aurons la possibilité de le vérifier bien tôt.

Président Je soumets au vote la loi dans son ensemble:

Conseillers présents: 32

Votants: 30

Pour: 27

Contre: 3

Abstentions: 2 (Beneforti, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Sur cela s'achèvent les travaux de la journée. Je vous rappelle que nous sommes convoqués pour demain matin, 9 heures 15, pour l'examen des points de l'ordre du jour qui demeurent à notre attention.

La séance est levée.