Objet du Conseil n. 2668 du 12 juin 2002 - Resoconto
OGGETTO N. 2668/XI Disegno di legge: "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34".
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Oggetto)
1. Con la presente legge la Regione disciplina i complessi ricettivi all'aperto, stabilendo i criteri per la loro classificazione, e detta altresì norme in materia di turismo itinerante e di attendamenti occasionali.
CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPLESSI RICETTIVI ALL'APERTO
Articolo 2 (Definizioni e tipologie)
1. Ai fini della presente legge, sono considerati complessi ricettivi all'aperto:
a) i campeggi;
b) i villaggi turistici.
2. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite e attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.
3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate, in allestimenti fissi, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.
4. Nei campeggi, il gestore può destinare ai turisti allestimenti fissi e piazzole attrezzate con allestimenti mobili, la cui capacità ricettiva complessiva non superi il 30 per cento della ricettività totale; in ogni caso, la capacità riferita alle piazzole libere, a disposizione della clientela itinerante, non dev'essere inferiore al 70 per cento della ricettività massima.
5. Nei villaggi turistici, il gestore può destinare ai turisti allestimenti fissi, la cui capacità ricettiva complessiva non superi il 70 per cento della ricettività totale; in ogni caso, la capacità ricettiva riferita alle piazzole libere, a disposizione della clientela itinerante, non deve essere inferiore al 30 per cento della ricettività massima.
Articolo 3 (Norme comuni)
1. All'interno dei complessi ricettivi all'aperto, possono sostare i soli mezzi autonomi di pernottamento idonei alla circolazione, secondo le disposizioni vigenti in materia. I mezzi che non rispondono alle caratteristiche prescritte devono essere rimossi entro quindici giorni dall'accertamento della violazione, a cura e a spese del proprietario del veicolo.
2. Sono vietati gli allacciamenti e gli ancoraggi al suolo che determinino di fatto modifiche non prontamente reversibili dell'inderogabile carattere di mobilità dei mezzi di soggiorno presenti all'interno dei complessi ricettivi all'aperto.
3. È consentita la realizzazione di vani appoggiati al suolo e trasportabili, nonché di terrazzini aperti, posti in aderenza ad essi, aventi rispettivamente funzione di protezione termica dell'ingresso dei mezzi mobili di pernottamento e di completamento estetico e funzionale, le cui caratteristiche siano quelle stabilite dalla Giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. È vietata la vendita di piazzole e di strutture ancorate al suolo; è altresì vietata la locazione delle stesse per periodi pluriennali e qualsiasi altra forma di cessione in godimento che possa far venire meno, anche parzialmente, il carattere di pubblico esercizio unitario delle aziende ricettive all'aperto.
5. I servizi riservati ai turisti ospitati, quali ristorazione, spaccio di alimentari, bar e vendita di articoli vari, nonché gli impianti e le attrezzature sportive e ricreative possono essere gestiti direttamente dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio o affidati in gestione a terzi.
Articolo 4 (Ubicazione e realizzazione di complessi ricettivi)
1. I complessi ricettivi all'aperto possono essere ubicati nelle sole aree a ciò espressamente destinate dagli strumenti urbanistici vigenti, nell'ambito delle zone territoriali destinate alla realizzazione di nuovi insediamenti turistici.
2. La realizzazione delle opere di un complesso ricettivo all'aperto è soggetta al rilascio del prescritto titolo abilitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Gli strumenti urbanistici definiscono altresì:
a) le tipologie dei complessi ricettivi all'aperto;
b) i modelli architettonici e i relativi materiali da costruzione;
c) i parametri e gli indici urbanistico-edilizi da assegnare per la realizzazione degli immobili destinati agli edifici di servizio e agli allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno delle persone alloggiate.
4. La distribuzione delle unità abitative all'interno dei complessi ricettivi all'aperto deve avvenire in modo da evitare confrontanze dirette tra pareti finestrate e, in ogni caso, nel rispetto delle distanze minime tra abitazioni ai sensi dell'articolo 873 del codice civile.
Articolo 5 (Classificazione)
1. I complessi ricettivi all'aperto sono classificati sulla base dello stato di fatto dell'esercizio, dei requisiti e delle caratteristiche tecniche possedute, con le seguenti modalità:
a) da una a quattro stelle i campeggi;
b) da due a quattro stelle i villaggi turistici.
2. L'assessorato regionale competente in materia di turismo provvede alla classificazione dei complessi ricettivi all'aperto su domanda degli interessati.
3. La domanda di classificazione è presentata alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive, di seguito denominata struttura competente, e deve contenere le seguenti indicazioni:
a) generalità del richiedente;
b) ubicazione, tipologia del complesso e denominazione;
c) classificazione e capacità ricettiva massima che si intendono conseguire.
4. La classificazione è assegnata con provvedimento del dirigente della struttura competente e ha durata quinquennale.
5. Qualora durante il quinquennio di validità della classificazione sopravvenga un mutamento dello stato di fatto, dei requisiti e delle caratteristiche tecniche posseduti, la struttura competente procede, anche d'ufficio, alla revisione della classificazione.
6. I provvedimenti di classificazione dei complessi ricettivi all'aperto sono comunicati agli interessati e trasmessi ai comuni competenti per territorio ed ivi affissi all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
7. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua i criteri concernenti la valutazione dello stato di fatto, dei requisiti e delle caratteristiche tecniche sulla base dei quali è assegnata la classificazione, nonché ogni altro adempimento o aspetto concernente il procedimento per l'assegnazione della classificazione dei complessi ricettivi all'aperto, compresa la documentazione da allegare alla relativa domanda.
Articolo 6 (Autorizzazione all'esercizio)
1. L'esercizio di complessi ricettivi all'aperto è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.
2. Nella domanda diretta all'ottenimento dell'autorizzazione sono indicati:
a) le generalità del richiedente e del responsabile della gestione del complesso ricettivo all'aperto;
b) il possesso dei requisiti edilizi ed igienico-sanitari secondo le disposizioni vigenti;
c) la denominazione e l'ubicazione del complesso;
d) il periodo di esercizio, annuale o stagionale, dell'attività;
e) l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
f) gli estremi del provvedimento di classificazione.
3. Il Comune comunica l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla struttura competente e, laddove esistente, all'Azienda di informazione e accoglienza turistica - Syndicat d'initiatives (AIAT) competente per territorio.
Articolo 7 (Periodi di apertura)
1. L'apertura è annuale quando la stessa è garantita per l'intero periodo dell'anno, salvi i periodi di chiusura di cui all'articolo 8.
2. L'apertura è stagionale quando la stessa è garantita per periodi minori, ma comunque per una durata non inferiore a tre mesi consecutivi nell'arco dell'anno.
3. I periodi di apertura sono comunicati alla struttura competente, al Comune e, laddove esistente, all'AIAT competente per territorio.
4. Nel caso in cui il complesso ricettivo all'aperto rimanga inattivo per chiusura stagionale per più di trenta giorni consecutivi, è ammesso il rimessaggio dei mezzi mobili di soggiorno presenti in aree appositamente predisposte a tale scopo.
Articolo 8 (Chiusura temporanea e cessazione dell'attività)
1. I complessi ricettivi all'aperto ad apertura annuale possono chiudere per non più di novanta giorni, distribuiti in uno o più periodi nel corso dell'anno solare, previa comunicazione alla struttura competente, al Comune e, laddove esistente, all'AIAT competente per territorio.
2. La chiusura temporanea dei complessi ricettivi all'aperto, siano essi ad apertura annuale o stagionale, può essere autorizzata dal Comune, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia del complesso, per un periodo sino a dodici mesi, prorogabile di altri dodici, nel caso di eventi imprevisti o imprevedibili o di altre accertate gravi circostanze che abbiano determinato il prolungamento dei tempi di ristrutturazione.
3. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio è tenuto a comunicare tempestivamente la chiusura del complesso ricettivo all'aperto per cessazione dell'esercizio dell'attività alla struttura competente, al Comune e, laddove esistente, all'AIAT competente per territorio.
Articolo 9 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione)
1. Nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, il Comune sospende l'autorizzazione all'esercizio per un periodo non superiore a sei mesi qualora, a seguito di diffida, il titolare non ottemperi entro trenta giorni alle prescrizioni previste.
2. Il Comune sospende altresì l'autorizzazione all'esercizio, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi, qualora il titolare attribuisca al proprio esercizio, con qualsiasi mezzo pubblicitario, dotazioni, caratteristiche o classificazioni diverse da quelle assegnate.
3. L'autorizzazione all'esercizio del complesso ricettivo all'aperto è revocata dal Comune nei casi in cui:
a) il titolare dell'autorizzazione all'esercizio, alla scadenza del periodo di sospensione nei casi di cui al comma 1, non abbia ottemperato alle prescrizioni previste;
b) vengano a mancare i requisiti ai quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.
4. I provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione all'esercizio sono comunicati dal Comune alla struttura competente e, laddove esistente, all'AIAT competente per territorio.
Articolo 10 (Sorveglianza ed assicurazione)
1. Durante il periodo di apertura deve essere assicurata la sorveglianza del complesso ricettivo all'aperto.
2. Nel periodo di cui al comma 1, dev'essere assicurata, durante l'intera giornata, la presenza, all'interno del complesso, del responsabile o di almeno un addetto.
3. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio è tenuto ad assicurarsi per i rischi derivanti da responsabilità civile verso i clienti.
Articolo 11 (Rilevamento statistico delle presenze)
1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio è tenuto a comunicare all'AIAT competente per territorio o, laddove non esistente, alla struttura competente il movimento degli ospiti, secondo le disposizioni vigenti in materia di rilevazioni statistiche.
Articolo 12 (Comunicazione dei prezzi)
1. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio comunica alla struttura competente i prezzi minimi e massimi che intende praticare; nel caso in cui siano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
2. La comunicazione, concernente anche i servizi offerti, è inviata entro il 15 settembre di ogni anno, con validità dal 1° dicembre al 30 novembre dell'anno successivo. È consentita un'ulteriore comunicazione entro il 1° marzo dell'anno successivo con la quale il titolare dell'autorizzazione all'esercizio comunica la variazione di prezzi e di servizi che intende applicare a partire dal 1° giugno dello stesso anno.
3. L'omessa o incompleta comunicazione entro i termini di cui al comma 2 comporta il divieto di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima comunicazione.
4. Per i nuovi complessi ricettivi o nel caso di subingresso, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio.
Articolo 13 (Pubblicità dei prezzi e condizioni d'esercizio)
1. È fatto obbligo di esporre, in modo visibile al pubblico, nella zona di ricevimento degli ospiti, la tabella dei prezzi ed il regolamento del complesso ricettivo.
2. È fatto obbligo di esporre in modo visibile al pubblico, all'interno del complesso ricettivo, l'autorizzazione all'esercizio.
3. È fatto obbligo di tenere esposti, in ogni unità abitativa, il cartellino dei prezzi, nonché un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio, con esclusione, per tale ultimo obbligo, delle unità abitative con accesso autonomo dall'esterno e poste al piano terra.
4. I modelli delle tabelle e dei cartellini di cui ai commi 1 e 3 sono predisposti e forniti dalla struttura competente.
Articolo 14 (Sanzioni)
1. Chiunque eserciti un'attività ricettiva all'aperto, anche in modo occasionale, senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.200 oltre che all'immediata chiusura dell'esercizio.
2. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio che eserciti l'attività in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 1.000 a euro 5.200.
3. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 300 a euro 1.700 qualora:
a) applichi prezzi difformi da quelli comunicati;
b) accolga un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata.
4. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 160 a euro 1.000 qualora:
a) non osservi i periodi di apertura consentiti o autorizzati;
b) non esponga al pubblico l'autorizzazione;
c) non esponga al pubblico la tabella e il cartellino dei prezzi;
d) non esponga, in ogni unità abitativa, il cartello indicante il percorso di emergenza antincendio.
CAPO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ITINERANTE
Articolo 15 (Aree di sosta)
1. Al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, i comuni, singoli o associati, individuano aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan in zone a ciò espressamente destinate dagli strumenti urbanistici vigenti.
Articolo 16 (Requisiti tecnici)
1. Le aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan, nel rispetto dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), dispongono delle seguenti dotazioni minime:
a) pozzetto di scarico autopulente;
b) erogatore di acqua potabile;
c) adeguato sistema di illuminazione;
d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
e) cartello indicatore contenente le informazioni turistiche aggiornate del Comune interessato.
2. L'individuazione delle aree di sosta, nel rispetto dei regolamenti comunali, deve tenere conto della vicinanza dei mezzi pubblici di trasporto alternativo, nonché della vicinanza con aree sportive, esercizi commerciali, ricreativi e culturali.
3. Le aree di sosta sono dotate di pavimentazione permeabile e di appositi elementi atti a mitigare l'impatto visivo dell'impianto. Le aree sono indicate con l'apposito segnale stradale a partire dal confine comunale, con ingresso ed uscita opportunamente regolamentati.
4. L'ubicazione e la dotazione dei servizi forniti dalle aree di sosta sono tempestivamente comunicati, a cura del Comune o dei comuni associati, alla struttura competente e, laddove esistente, all'AIAT competente per territorio.
5. La sosta delle autocaravan nelle aree riservate è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, salvo deroghe stabilite dal Comune interessato in caso di motivata necessità.
Articolo 17 (Gestione delle aree e rilevamento statistico delle presenze)
1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan direttamente o affidandole a terzi.
2. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico nella regione, i gestori delle aree comunicano il movimento degli ospiti all'AIAT competente per territorio o, laddove non esistente, alla struttura competente.
Articolo 18 (Sanzioni)
1. Il prolungamento della sosta delle autocaravan nelle aree riservate oltre il periodo massimo consentito ai sensi dell'articolo 16, comma 5, comporta, a carico del contravventore, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro pari a euro 5 per ogni ora di sosta aggiuntiva.
CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTENDAMENTI OCCASIONALI
Articolo 19 (Attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda)
1. Possono essere autorizzati, per un periodo massimo di quarantotto ore, gli attendamenti occasionali organizzati da enti o associazioni senza finalità di lucro per la realizzazione degli scopi sociali, in località non servite da complessi ricettivi all'aperto e comunque site a distanza non inferiore a metri 500 dal più vicino complesso attivo.
2. Possono essere altresì autorizzati, per un periodo massimo di quarantacinque giorni, i campeggi mobili in tenda organizzati, esclusivamente a favore di propri associati, da enti o associazioni senza fini di lucro per la realizzazione degli scopi sociali e siti in aree, pubbliche o private, nelle quali siano assicurati, oltre che un comodo accesso per gli automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della salute pubblica.
3. Il Sindaco autorizza gli attendamenti occasionali e i campeggi mobili di cui ai commi 1 e 2, sentita la struttura regionale competente in materia di vincolo idrogeologico, nonché l'autorità sanitaria locale circa la salubrità dell'area prescelta.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai bivacchi alpinistici in tende, realizzati a quote superiori a metri 2.500 slm.
Articolo 20 (Divieti)
1. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 19, è vietata ogni forma di sosta o di soggiorno in tenda, anche per periodi inferiori alle ventiquattro ore.
Articolo 21 (Sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2, e 20 comporta, a carico dei contravventori, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 300 a euro 1.700.
CAPO V DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE
Articolo 22 (Disposizioni finanziarie)
1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 14 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.
2. I proventi delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 18 e 21 sono devoluti ai comuni.
Articolo 23 (Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)
1. All'accertamento delle violazioni per le quali sono previste le sanzioni di cui all'articolo 14 provvede la struttura competente. I soggetti incaricati della vigilanza, muniti di apposito tesserino personale di identificazione rilasciato dall'assessore regionale competente in materia di turismo, sono a tale scopo autorizzati ad accedere ai complessi ricettivi all'aperto per effettuare i controlli necessari.
2. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 18 e 21 provvede il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.
3. Per l'applicazione delle sanzioni, si osservano in ogni caso le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).
Articolo 24 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) la legge regionale 22 luglio 1980, n. 34;
b) il comma 2 dell'articolo 98 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.
Articolo 25 (Disposizioni transitorie)
1. Il dirigente della struttura competente provvede con un unico atto, entro un anno dall'adozione della deliberazione di cui all'articolo 5, comma 7, alla classificazione dei complessi ricettivi all'aperto esistenti, sulla base delle disposizioni stabilite dalla presente legge e dei criteri indicati nella medesima deliberazione; i titolari dei complessi sono tenuti a denunciare sui modelli allo scopo forniti e predisposti dalla struttura competente, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i dati necessari per l'assegnazione delle classificazioni.
2. In sede di prima applicazione, per i complessi ricettivi di nuova apertura la classificazione ha validità dalla data del relativo provvedimento, per una durata corrispondente alla frazione di quinquennio rimanente rispetto al periodo di durata della classificazione assegnata con il provvedimento di cui al comma 1.
3. I titolari di complessi ricettivi all'aperto esistenti sono tenuti a far rimuovere i mezzi autonomi di pernottamento inidonei alla circolazione che sostano all'interno dei complessi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; nelle more dell'adeguamento e comunque non oltre la predetta data, al titolare dell'autorizzazione all'esercizio non si applica la sanzione di cui all'articolo 14, comma 2.
Président Je veux vous rappeler que la IVème Commission à la majorité a exprimé son avis favorable avec un certain nombre d'amendements et que la IIème Commission du Conseil a exprimé également un avis favorable à la majorité avec un amendement sur la base du texte des amendements adoptés par la IVème Commission.
Le texte qui fait l'objet de votre examen a également reçu l'avis favorable du Conseil permanent des collectivités locales.
La parole au rapporteur, Conseiller Piccolo.
Piccolo (SA) Premetto che interverrò nella mia veste di relatore anche a nome del collega Comé, relatore della II Commissione.
Il settore turistico, volano importante e vitale dell'economia della nostra Regione, che ha subito in questi ultimi anni una sempre più costante evoluzione e che sta chiedendo sempre più servizi diversificati, ha indotto l'Amministrazione regionale ad apportare alcune importanti novità anche nel settore delle strutture ricettive all'aria aperta rispetto alla vigente legge regionale n. 34/80, ormai superata e non più rispondente alle attuali esigenze dei turisti, andandosi così ad affiancare alle altre leggi regionali già esistenti del settore turistico valdostano.
Preciso, in premessa, che non entrerò nel merito dei singoli articoli in quanto la relazione tecnica allegata è più che esaustiva, mi limiterò pertanto a sottolineare i punti più qualificanti ed innovativi del disegno di legge e rimarcare il fatto che con questa nuova proposta viene abrogata appunto la legge del 22 luglio 1980, n. 34.
Il presente disegno di legge si prefigge quattro principali obiettivi:
a) il riordino del comparto turistico all'aperto adeguandosi così alla richiesta moderna del mercato di questo particolare settore in grande evoluzione;
b) la trasformazione delle strutture oggi esistenti alla luce dell'evoluzione dei campers rispetto alle roulottes;
c) stimolare i comuni per la creazione di aree attrezzate di sosta e che potranno servire al settore della sicurezza da parte della Protezione civile;
d) l'inquadramento urbanistico delle aree previste per i campeggi e i villaggi turistici nel rispetto delle nuove norme urbanistiche oggi vigenti.
Intendo inoltre sottolineare che il disegno di legge in discussione è stato predisposto con la piena collaborazione delle due associazioni di categoria, con i rappresentanti degli enti locali, il CELVA, e con la fattiva collaborazione degli organi urbanistici della Regione per quanto attiene alle fondamentali problematiche di carattere urbanistico. Le innovazioni principali rispetto alla precedente normativa e che qui di seguito cercherò di evidenziare sono indicate ai seguenti articoli:
- all'articolo 2 si prevede una nuova distinzione tra "campeggio" e "villaggio turistico" rispetto all'attuale legge n. 34/80 che prevedeva invece la possibilità per i campeggi di essere dotati di "allestimenti fissi unifamiliari" (bungalow) per una capacità ricettiva non superiore al 10 percento della ricettività totale. Il nuovo disegno di legge prevede la possibilità per i campeggi di essere dotati degli allestimenti suddetti o di piazzole attrezzate con allestimenti mobili per una capacità ricettiva non superiore al 30 percento. La legge del 1980 prevedeva che, qualora la capacità ricettiva degli allestimenti fissi eccedesse il 10 percento della ricettività totale, i complessi ricettivi all'aperto assumessero la denominazione di "villaggio turistico". Questa nuova normativa prevede che nei villaggi turistici gli allestimenti fissi non devono superare il 70 percento della ricettività totale e che in ogni caso la capacità riferita alle piazzole libere non deve essere inferiore al 30 percento della ricettività totale;
- all'articolo 3 si prevede che i mezzi che possono sostare all'interno dei complessi ricettivi all'aperto siano idonei alle vigenti disposizioni in materia (Codice della strada) e dunque omologati, assicurati, eccetera, pena la rimozione degli stessi. La legge attuale non prevede nulla in merito a tali problematiche. Il nuovo disegno di legge sancisce la possibilità di installazione dei terrazzini che la vecchia legge assolutamente non aveva previsto e prevede inoltre la possibilità della gestione affidata a terzi delle attività di ristorazione, bar, eccetera, che l'attuale legge assolutamente non aveva previsto;
- l'articolo 4, alla cui stesura ha provveduto la Direzione di urbanistica, Architetto Béthaz e collaboratori, riassume le nuove disposizioni urbanistiche secondo le linee della legge urbanistica n. 11/98, ovviamente diverse da quelle esistenti nel 1980. A questo proposito comunico che il collega relatore Comé entrerà nel merito dell'importanza di questo articolo per quanto attiene gli aspetti urbanistici che devono essere rispettati da parte di queste strutture all'aperto;
- all'articolo 5 si prevede una nuova procedura di classificazione, secondo parametri innovativi chiari e certi, con il trasferimento delle funzioni di classificazione dai comuni alla struttura regionale che esercita tali funzioni in materia di classificazione alberghiera, dunque con competenze specifiche e di alto livello professionale, trasferimento gradito dalle associazioni di categoria e approvato dall'Associazione dei sindaci;
- all'articolo 12 si stabiliscono nuovi termini di tempo per la presentazione della comunicazione dei prezzi che coinciderebbero così con quelli delle aziende alberghiere, accorpando dunque varie strutture ricettive e permettendo una più facile operatività generale, anche in merito alla diffusione promozionale dei prezzi delle strutture ricettive di maggior rilievo turistico-imprenditoriale;
- al capitolo 2, infine viene proposta una disciplina della sosta temporanea delle autocaravan, andando incontro alle pressanti richieste dell'Associazione dei sindaci e delle associazioni di categoria, con il coinvolgimento dei comuni nella gestione delle aree e seguendo le prescrizioni dettate in materia dal Codice della strada, mentre la vecchia legge ovviamente non prevedeva nulla in merito.
Prima di concludere vorrei ricordare che il disegno di legge ha subito alcune modificazioni rispetto al testo licenziato dalla Giunta regionale con alcuni emendamenti che sono andati a meglio specificare alcune parti dell'articolato. Aggiungo inoltre che alla fine della relazione presenterò assieme al collega relatore Comé un ultimo emendamento richiesto dal CELVA in data 30 maggio, dopo che le commissioni avevano espresso parere, un emendamento comunque che potrà essere accolto dal Consiglio.
Nel concludere, sperando di essere stato il più possibile chiaro nell'esposizione, vorrei evidenziare il fatto che in questi ultimissimi anni l'Amministrazione regionale è intervenuta con provvedimenti legislativi revisionando ed aggiornando il quadro normativo che regola tutta l'attività del settore turistico valdostano andando a disciplinare le carenze delle strutture oggi esistenti, delle varie offerte turistiche, stabilendo una serie di requisiti di dette strutture nel pieno rispetto dell'ambiente e del nostro territorio.
A proposito dell'emendamento che avevo annunciato prima, su proposta del CELVA, all'articolo 19, comma 2, si chiede di sostituire le parole "…, per un periodo massimo di quarantacinque giorni? con "…, per un periodo massimo di sessanta giorni?; è un emendamento che credo possa essere accettato dal Consiglio regionale.
Président La parole maintenant au deuxième rapporteur, Conseiller Comé.
Comé (SA) Nel leggere il resoconto dell'adunanza del Consiglio regionale del giugno 1980 si riesce a cogliere come era sentito e necessario per la Regione andare a regolamentare le attività di ricezione turistica all'aperto. Sicuramente in questi anni e in questo campo vi è stata una continua evoluzione, basti leggere i dati statistici sul turismo itinerante, negli ultimi 22 anni il numero degli amanti del plein air è aumentato del 200 percento passando dai 2 milioni agli attuali 6 milioni. Vi è stata inoltre una trasformazione del parco veicoli ricreazionali assistendo ad una riduzione delle roulotte in favore di un considerevole aumento dei camper.
Le nuove richieste, il riordino dell'intero comparto ci impongono un intervento politico per dare ossigeno al mercato e di favorire un turismo che non consuma il territorio e che è rispettoso dell'ambiente. Come vi aveva anticipato il collega Piccolo, vorrei soffermarmi nel mio intervento sugli aspetti urbanistici che disciplinano tale legge.
Il comma 1 dell'articolo 4 del disegno di legge stabilisce che tutti i complessi ricettivi all'aperto siano ubicati in aree che abbiano tale destinazione dettata esplicitamente dai piani regolatori nelle zone territoriali specificatamente destinate alle attività ricettive turistiche. Il comma 2 dell'articolo 4 prescrive l'obbligo del possesso di un titolo abilitativo, il cui presupposto si sostanzia nella conformità dello stesso agli strumenti urbanistici vigenti al fine della realizzazione delle opere di un complesso ricettivo.
Il comma 3 dell'articolo 4 rinvia agli strumenti urbanistici la definizione dei parametri, degli indici, dei modelli architettonici, delle tipologie e stabilisce altre caratteristiche urbanistiche in materia di ubicazione e realizzazione dei complessi ricettivi all'aria aperta.
Il comma 4 dell'articolo 4 definisce il tipo di distribuzione delle unità abitative all'interno dei complessi ricettivi all'aperto in modo da evitare confrontanze dirette tra pareti finestrate e, in ogni caso, nel rispetto delle distanze minime tra abitazioni ai sensi dell'articolo 873 del Codice civile. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, così come previsto dal comma 7 dell'articolo 5 della stessa, la Giunta regionale provvederà, con propria deliberazione, ad individuare i requisiti obbligatori di carattere tecnico sulla base dei quali sarà assegnata la classificazione, ma individuerà anche, tra le altre, alcune caratteristiche tecniche delle unità abitative predisposte per i turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.
Gli intenti ed i presupposti che stanno a monte dello sviluppo della nuova configurazione urbanistica dei campeggi e dei villaggi turistici si basano sull'assoluto rispetto di tutte le prerogative di pianificazione territoriale spettanti ai comuni, i quali attraverso il loro Consorzio hanno espresso la piena adesione all'iniziativa legislativa ed in particolare alla concordata impostazione urbanistica.
Per quanto attiene a paventate preoccupazioni circa la possibilità di edificazione, laddove oggi siamo in presenza di un sovrannumero di mezzi in condizioni fatiscenti, possono tranquillamente essere dissipate dal momento che la legge non stabilisce un'indiscriminata libertà di azione da parte degli operatori del settore, ma pone limiti, caratteristiche, norme e richiami creando la possibilità attraverso adeguate procedure, caso per caso, di operare varianti agli strumenti urbanistici vigenti ai fini della realizzazione di volumi edilizi a destinazione turistico-ricettiva. Non siamo in presenza, nel modo più assoluto, di una procedura automatica attraverso la quale rendere edificabili aree precedentemente non edificabili.
Président La discussion générale est ouverte.
La parole au Conseiller Borre.
Borre (UV) È senz'altro questa una legge datata, però vorrei fare un discorso che va un po' al di fuori, cioè dare atto alla Giunta e all'Assessore in questo caso di aver lavorato con una certa pianificazione perché con le leggi dell'affittacamere, dei bed & breakfast, quella dei rifugi, oggi questa dei campeggi, abbiamo finalmente voluto affrontare quello che è anche un turismo che non è alternativo al turismo degli alberghi o delle pensioni, ma è un turismo ben diverso, che può tranquillamente avere ancora spazi e quindi creare un indotto non indifferente alla nostra Regione.
Con questa legge si vuole dare un po' di qualità all'interno dei campeggi, ne abbiamo circa 50, due villaggi turistici, quindi portare quel tipo di offerta che oggi altri paesi e altre regioni d'Italia riescono a dare alla clientela che lo richiede. Bisognerebbe fugare quelle voci che dicono che portando avanti questo tipo di richiesta di turismo impoveriamo l'offerta degli alberghi; questo non è vero perché sono due utenze estremamente diverse, due utenze che hanno bisogno sempre più di essere qualificate per richiamare all'interno della nostra Regione questo tipo di utenza.
All'interno di quello che è il discorso dei campeggi, il portare al 30 percento la struttura fissa mi sembra una cosa molto importante perché questo tipo di sistema forse era già esistente all'interno dei campeggi, però era un sistema che non era una bellissima cartolina per la nostra immagine.
Oggi con questa proposta di legge si cerca di dare anche quella immagine dovuta alla nostra Regione perché i campeggi poi occupano dei territori e degli spazi che sono la nostra ricchezza, quindi poi devono anche figurare in maniera corretta, altrettanto importante e positiva è la richiesta e quindi l'impostazione delle aree per i camper, cosa che in altri paesi già da anni esisteva, da noi le piazzole attrezzate erano pochissime, malgrado il turismo su camper fosse aumentato a dismisura, mentre era sceso quello delle roulotte. Faccio quindi ancora una volta un plauso alla Giunta e all'Assessore per aver portato avanti questo tipo di iniziativa, ma soprattutto perché è legata alle altre, quindi è una pianificazione di un turismo che sempre più dobbiamo qualificare e ricercare.
Président Je n'ai plus de conseillers inscrits au débat. La discussion générale est close.
La parole à l'Assesseur au tourisme, aux sports, au commerce et aux transports, Lavoyer.
Lavoyer (SA) Solo per sottolineare e ringraziare il lavoro fatto dalla II e IV Commissione, in particolare i Presidenti Borre e Cerise e i componenti delle due Commissioni, i due relatori.
Direi che il fatto che in Consiglio oggi non ci sia un grande approfondimento sull'argomento è perché in commissione è stato fatto un lavoro serio ed approfondito, sono stati auditi in diverse audizioni i responsabili del settore e c'è stato un confronto serrato con il CELVA visto che la normativa ha delle ricadute sulle competenze degli enti locali.
Ringraziando quindi ancora tutti coloro che hanno lavorato su questo provvedimento, voglio concludere sottolineando che è un provvedimento che va a modernizzare questa tipologia specifica di offerta turistica che, come ha detto bene il Presidente Borre, non è alternativa, ma è complementare all'offerta turistica ricettiva in senso lato e soprattutto è una normativa che tende a inserirsi all'interno di esigenze particolari di un paesaggio particolarmente complesso e delicato come quello della Valle d'Aosta. Auspicando che il Consiglio voti favorevolmente questo provvedimento, ringrazio ancora tutti coloro che hanno collaborato al raggiungimento di questo risultato.
Président On passe à l'examen de la loi, article par article.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents: 27
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 27
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents: 27
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
A l'article 4 il y a l'amendement n° 1 de la IVème Commission, dont je vous donne la lecture:
Emendamento Il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"1. I complessi ricettivi all'aperto possono essere ubicati nelle sole aree a ciò espressamente destinate dagli strumenti urbanistici vigenti, nell'ambito delle zone territoriali destinate alle attività ricettive turistiche."
Je soumets au vote l'article 4 dans le texte amendé:
Articolo 4 (Ubicazione e realizzazione di complessi ricettivi)
1. I complessi ricettivi all'aperto possono essere ubicati nelle sole aree a ciò espressamente destinate dagli strumenti urbanistici vigenti, nell'ambito delle zone territoriali destinate alle attività ricettive turistiche.
2. La realizzazione delle opere di un complesso ricettivo all'aperto è soggetta al rilascio del prescritto titolo abilitativo, secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Gli strumenti urbanistici definiscono altresì:
a) le tipologie dei complessi ricettivi all'aperto;
b) i modelli architettonici e i relativi materiali da costruzione;
c) i parametri e gli indici urbanistico-edilizi da assegnare per la realizzazione degli immobili destinati agli edifici di servizio e agli allestimenti fissi destinati ad unità abitative per il soggiorno delle persone alloggiate.
4. La distribuzione delle unità abitative all'interno dei complessi ricettivi all'aperto deve avvenire in modo da evitare confrontanze dirette tra pareti finestrate e, in ogni caso, nel rispetto delle distanze minime tra abitazioni ai sensi dell'articolo 873 del codice civile.
Conseillers présents: 27
Votants: 25
Pour: 25
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents: 24
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 6:
Conseillers présents: 24
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 7:
Conseillers présents: 24
Votants: 22
Pour: 22
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 8:
Conseillers présents: 26
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 9:
Conseillers présents: 26
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 10:
Conseillers présents: 26
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 11:
Conseillers présents: 26
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 12:
Conseillers présents: 26
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 13:
Conseillers présents: 26
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 14:
Conseillers présents: 26
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 15:
Conseillers présents: 26
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
A l'article 16 il y a l'amendement n° 1 de la IIème Commission, dont je vous donne la lecture:
Emendamento Al comma 2 dell'articolo 16 le parole "dei regolamenti comunali" sono sostituite dalle parole "della regolamentazione comunale".
Je soumets au vote l'article 16 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 16 (Requisiti tecnici)
1. Le aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan, nel rispetto dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), dispongono delle seguenti dotazioni minime:
a) pozzetto di scarico autopulente;
b) erogatore di acqua potabile;
c) adeguato sistema di illuminazione;
d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
e) cartello indicatore contenente le informazioni turistiche aggiornate del Comune interessato.
2. L'individuazione delle aree di sosta, nel rispetto della regolamentazione comunale, deve tenere conto della vicinanza dei mezzi pubblici di trasporto alternativo, nonché della vicinanza con aree sportive, esercizi commerciali, ricreativi e culturali.
3. Le aree di sosta sono dotate di pavimentazione permeabile e di appositi elementi atti a mitigare l'impatto visivo dell'impianto. Le aree sono indicate con l'apposito segnale stradale a partire dal confine comunale, con ingresso ed uscita opportunamente regolamentati.
4. L'ubicazione e la dotazione dei servizi forniti dalle aree di sosta sono tempestivamente comunicati, a cura del Comune o dei Comuni associati, alla struttura competente e, laddove esistente, all'AIAT competente per territorio.
5. La sosta delle autocaravan nelle aree riservate è consentita per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, salvo deroghe stabilite dal Comune interessato in caso di motivata necessità.
Conseillers présents: 26
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
A l'article 17 il y a l'amendement n° 2 de la IVème Commission, dont je vous donne la lecture:
Emendamento Il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan, direttamente o mediante convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalità della gestione stessa."
Je soumets au vote l'article 17 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 17 (Gestione delle aree e rilevamento statistico delle presenze)
1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree attrezzate riservate alla sosta temporanea delle autocaravan, direttamente o mediante convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite le tariffe e le modalità della gestione stessa.
2. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico nella regione, i gestori delle aree comunicano il movimento degli ospiti all'AIAT competente per territorio o, laddove non esistente, alla struttura competente.
Conseillers présents: 26
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 18:
Conseillers présents: 26
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
A l'article 19 il y a l'amendement présenté par les Conseillers rapporteurs, dont je vous donne la lecture:
Emendamento All'articolo 19, comma 2: si chiede di sostituire le parole "..., per un periodo massimo di quarantacinque giorni? con "…, per un periodo massimo di sessanta giorni?.
S'il n'y a point d'objections, je soumets au vote l'article 19 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 19 (Attendamenti occasionali e campeggi mobili in tenda)
1. Possono essere autorizzati, per un periodo massimo di quarantotto ore, gli attendamenti occasionali organizzati da enti o associazioni senza finalità di lucro per la realizzazione degli scopi sociali, in località non servite da complessi ricettivi all'aperto e comunque site a distanza non inferiore a metri 500 dal più vicino complesso attivo.
2. Possono essere altresì autorizzati, per un periodo massimo di sessanta giorni, i campeggi mobili in tenda organizzati, esclusivamente a favore di propri associati, da enti o associazioni senza fini di lucro per la realizzazione degli scopi sociali e siti in aree, pubbliche o private, nelle quali siano assicurati, oltre che un comodo accesso per gli automezzi, i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della salute pubblica.
3. Il Sindaco autorizza gli attendamenti occasionali e i campeggi mobili di cui ai commi 1 e 2, sentita la struttura regionale competente in materia di vincolo idrogeologico, nonché l'autorità sanitaria locale circa la salubrità dell'area prescelta.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai bivacchi alpinistici in tende, realizzati a quote superiori a metri 2.500 slm.
Conseillers présents: 26
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 20:
Conseillers présents: 26
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 21:
Conseillers présents: 26
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 22:
Conseillers présents: 26
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
L'article 23 est remanié par trois amendements présentés par la IVème Commission, dont je vous donne la lecture:
Emendamenti - La rubrica dell'articolo 23 è sostituita dalla seguente:
"(Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)"
- Il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
"1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge è esercitata dalla struttura competente attraverso proprio personale, il quale è autorizzato, a tale scopo, ad accedere ai complessi ricettivi all'aperto per effettuare i controlli necessari."
- Dopo il comma 1 dell'articolo 23 è aggiunto il seguente:
"1bis. La struttura competente provvede altresì all'accertamento delle violazioni per le quali sono previste le sanzioni di cui agli articoli 14 e 20."
Je soumets au vote l'article 23 dans le texte ainsi amendé:
Articolo 23 (Vigilanza, accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni)
1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge è esercitata dalla struttura competente attraverso proprio personale, il quale è autorizzato, a tale scopo, ad accedere ai complessi ricettivi all'aperto per effettuare i controlli necessari.
2. La struttura competente provvede altresì all'accertamento delle violazioni per le quali sono previste le sanzioni di cui all'articolo 14.
3. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 18 e 21 provvede il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.
4. Per l'applicazione delle sanzioni, si osservano in ogni caso le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).
Conseillers présents: 26
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 24:
Conseillers présents: 26
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 25:
Conseillers présents: 26
Votants: 24
Pour: 24
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 28
Votants: 26
Pour: 26
Abstentions: 2 (Curtaz, Squarzino Secondina)
Le Conseil approuve.
