Objet du Conseil n. 2166 du 26 juillet 2001 - Verbale
OGGETTO N. 2166/XI - PROPOSTA DI LEGGE: "DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1992, N. 5 (ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO)".
Il Presidente LOUVIN dichiara aperta la discussione congiunta sulla proposta di legge n. 128, presentata dai Consiglieri COTTINO, CUC, Teresa CHARLES, PRADUROUX, RINI, CERISE, BORRE, PERRON, BIONAZ, OTTOZ, FIOU, NICCO e ALOISI, indicata in oggetto e iscritta al punto 32 dell'ordine del giorno dell'adunanza, e sulla proposta di legge n. 130, presentata dai Consiglieri COMÉ, LANIÈCE, LA TORRE, MARGUERETTAZ, MARTIN, PICCOLO e Marco VIÉRIN, concernente: "Modificazioni alla legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore Civico), da ultimo modificata dalla legge regionale 4 agosto 2000, n. 26", iscritta al punto 33 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il relatore, Consigliere PICCOLO (che presenta un emendamento con i relatori MARTIN e OTTOZ).
Intervengono i Consiglieri BORRE, CURTAZ (che presenta emendamenti con i Consiglieri Secondina SQUARZINO e BENEFORTI), NICCO, LATTANZI (che presenta emendamenti con i Consiglieri TIBALDI e FRASSY), OTTOZ, ALOISI, COTTINO, PICCOLO e LA TORRE.
Il Presidente pone ai voti gli articoli che sono approvati nel nuovo testo predisposto dalle Commissioni consiliari permanenti I e II (risultante dal coordinamento delle proposte di legge n. 128 e n. 130) con l'emendamento presentato dal relatore PICCOLO. Gli altri emendamenti sono respinti.
L'articolo 22, relativo all'urgenza, è approvato con la maggioranza prescritta dal terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto.
Sugli articoli intervengono i Consiglieri CURTAZ, LATTANZI e ALOISI.
Procedutosi alla votazione finale, sul complesso della legge, il Presidente accerta e comunica che il Consiglio, con il seguente risultato:
- Consiglieri presenti e votanti: trentaquattro;
- Voti favorevoli: ventotto;
- Voti contrari: sei;
ha approvato la sottoriportata proposta di legge: "Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)".
(SEGUE: proposta di legge regionale)
