Objet du Conseil n. 2166 du 26 juillet 2001 - Resoconto
OGGETTO N. 2166/XI Proposta di legge: "Disciplina del funzionamento dell’ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)".
CAPO I UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
Articolo 1 (Difensore civico)
1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.
Articolo 2 (Principi dell'azione del Difensore civico)
1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell'azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.
Articolo 3 (Requisiti)
1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza nella regione da almeno cinque anni;
b) laurea in giurisprudenza o equipollente;
c) età superiore a quarant'anni;
d) non aver riportato condanne penali;
e) assenza delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, comma 1;
f) conoscenza della lingua francese.
Articolo 4 (Procedimento per l'elezione)
1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;
b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
c) il trattamento economico previsto;
d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
a) dati anagrafici e residenza;
b) titoli di studio;
c) curriculum professionale;
d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
Articolo 5 (Accertamento della conoscenza della lingua francese)
1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le stesse modalità previste per l'accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.
Articolo 6 (Elezione)
1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti. La Commissione consiliare predispone una relazione sulla base delle proposte di candidatura presentate e chiede al Presidente del Consiglio regionale di iscrivere l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.
Articolo 7 (Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)
1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
a) la carica di:
1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d’Aosta;
4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d’Aosta;
5) consigliere nei comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
c) cariche in organismi di controllo su atti della pubblica amministrazione.
2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale.
3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione.
5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
Articolo 8 (Cause di ineleggibilità ad altre cariche)
1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d’Aosta;
c) Sindaco o assessore nei comuni della Valle d’Aosta;
d) consigliere nei comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.
Articolo 9 (Durata del mandato. Revoca)
1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato dopo il rinnovo del Consiglio regionale.
4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
Articolo 10 (Trattamento economico)
1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.
CAPO II FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
Articolo 11 (Soggetti ed ambito di intervento)
1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi;
c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
d) dell'Azienda unità sanitaria locale.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.
3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.
Articolo 12 (Modalità di intervento)
1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;
d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
f) presentare memorie e chiedere di essere sentito dagli organi regionali di controllo al fine di illustrare i motivi che possono configurare vizi di legittimità o di merito degli atti.
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.
Articolo 13 (Disposizioni relative al responsabile del procedimento)
1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.
3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.
Articolo 14 (Rapporti con le Commissioni consiliari)
1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.
Articolo 15 (Relazione sull'attività svolta)
1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative. La relazione è illustrata dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica.
2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.
CAPO III DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
Articolo 16 (Organizzazione)
1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
b) per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.
Articolo 17 (Dotazione organica e uffici)
1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all’articolo 18, può:
a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l’espletamento dell’attività del Difensore civico;
b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all’Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.
Articolo 18 (Spese di funzionamento e gestione dell’Ufficio del Difensore civico)
1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l’Ufficio del Difensore civico relative:
a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Articolo 19 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.
Articolo 20 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.
Articolo 21 (Norme transitorie)
1. Fino all’elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.
2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.
Articolo 22 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
PrésidentJe vous rappelle que nous sommes en discussion conjointe de ces deux projets de loi sur la base d’un nouveau texte qui a été élaboré par la Ière et la IIème Commission qui se sont réunies conjointement et conjointement ont exprimé un avis à la majorité favorable sur le nouveau texte ainsi élaboré. Vous avez également un avis favorable qui a été formulé sur le projet de loi n° 128 par le Conseil permanent des collectivités locales.
La parole au rapporteur, le Conseiller Piccolo.
Piccolo (SA)Ringrazio il Consiglio per aver acconsentito ad anticipare questo punto all’ordine del giorno. Siamo in ritardo per quanto riguarda la presentazione di questo disegno di legge per le vicende che ormai non sto qui a sottolineare, pertanto prima di leggere la relazione sulla nuova proposta di legge, desidero puntualizzare al Consiglio quali sono state le motivazioni che hanno portato la Stella Alpina?
Président? nous sommes dans l’attente du texte du rapport?
Piccolo (SA)? la relazione la presento dopo?
Président? étant donné que les avis sont formulés à la majorité et non à l’unanimité, le rapport écrit est obligatoire.
Piccolo (SA)Ho capito, va bene.
Premetto che non entrerò nel merito di ogni singolo articolo della nuova proposta di legge e pertanto mi limiterò a fare alcune personali considerazioni sul ruolo del Difensore civico e l'importanza per i cittadini di questo essenziale istituto e successivamente mettere in evidenza alcune proposte significative che sono contenute negli articoli 6, 7 e 8 del disegno di legge oggi in discussione. Premetto anche che la relazione è a firma anche del collega Martin e pertanto a nome suo leggo la stessa.
La difesa civica regionale costituisce oggi l'asse portante di un sistema di tutela "non giurisdizionale" e quindi, in questa ottica, l'esigenza di superare le difficoltà che fino ad oggi hanno impedito in alcune regioni, fortunatamente non nella nostra, l'istituzione dell'ufficio del Difensore civico acquista pertanto un carattere prioritario quale presupposto per l'estensione civica in tutto il territorio nazionale con la costruzione di istituti regionali di tutela orientati in una prospettiva federale, rilanciando così il ruolo e la difesa civica.
Per quanto attiene la nostra Regione credo sia doveroso fare alcune puntuali precisazioni per poter meglio chiarire il perché di questa nuova proposta di legge che riguarda l'istituto del Difensore civico. Un istituto riconosciuto importante da parte di tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale e considerato un servizio indispensabile in quanto finalizzato a garantire equità ed imparzialità ai cittadini ed in particolare facilitare i loro rapporti con le varie istituzioni.
Il Difensore civico, figura moderna di democrazia, deve quindi essere considerato un sostegno del cittadino ed anche della pubblica amministrazione, quindi non un controllore delle istituzioni come taluni vogliono fare apparire anche in casa nostra.
Molte sono le regioni dove è in crescita la figura del Difensore civico, mentre rimane ancora da definire, da parte del Parlamento nazionale, una legge quadro, ormai da troppi anni in discussione, che dovrebbe tutelare la difesa civica in tutto il territorio nazionale.
Non saremo certamente noi Valdostani ad attendere direttive nazionali in merito a questo importante istituto, abbiamo una legge votata nel 1992 dal Consiglio regionale di allora ed all'unanimità e che è stata prorogata di un anno con scadenza il 31 agosto 2001. Abbiamo quindi dovuto mettere mano alla sua definizione con una nuova proposta, cercando di aggiornarla, dopo alcuni anni di applicazione e di sperimentazione.
Da sottolineare soprattutto che, con l'eliminazione della temporaneità della legge, disposta dall'articolo 20 della legge regionale n. 5/1992, che di fatto ancora mantiene il Difensore civico come istituto a tempo, viene ribadita l'importanza della difesa civica e garantita l'efficienza dell'istituto come punto costante di riferimento per cittadini ed amministrazioni in vista di una soluzione extragiudiziale di possibili conflitti e di una tutela dei diritti di tutti nella quotidianità dell'azione amministrativa. Si deve notare che la presente proposta costituisce una migliore specificazione dei settori di intervento facendo comprendere subito quale deve essere il campo d'azione in cui il Difensore civico opera per una tutela specifica dei diritti o degli interessi.
Mi preme al tempo stesso sottolineare che la legge esistente è ancora oggi da considerarsi una buona legge, va però a parer nostro rimodulata riconoscendo la validità dell'esperienza acquisita nella sua applicazione e che ha trovato piena rispondenza nei cittadini valdostani - e di questo credo nessuno di noi consiglieri possa affermare il contrario - perché ha contribuito e contribuisce a dare centralità alla "persona" all'interno del sistema istituzionale e che comunque ha permesso, sino ad oggi, un buon lavoro e in piena autonomia anche al Difensore civico e a far crescere la fiducia nelle istituzioni.
Per me infatti il Difensore civico non deve essere sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale e deve poter esercitare le sue funzioni in piena indipendenza con il compito di tutelare il cittadino nell'ottenere dalle amministrazioni pubbliche, nella forma corretta, quanto gli spetta di diritto. Il Difensore civico deve quindi poter intervenire su istanza di chi, avendo richiesto alle varie amministrazioni pubbliche un atto dovuto, non lo abbia ottenuto senza giustificato motivo, valutando però se sono state esperite le ordinarie vie di rapporto con le amministrazioni pubbliche.
Per quanto attiene la nuova formulazione dell'articolato della proposta di legge, va ricordato che molti articoli della legge n. 5/92 sono stati riportati, ma meglio disposti nel nuovo testo anche su suggerimento dell'Ufficio legislativo.
Vorrei fare ora alcune puntuali precisazioni sui due disegni di legge presentati dai Consiglieri firmatari rappresentanti delle forze di maggioranza e ricordare che la nuova proposta di legge è il frutto di una mediazione fra i due disegni di legge n. 128 e n. 130 e nella quale sono state apportate poche, ma importanti novità ai due testi con una migliore disposizione.
Si è in particolare concordato di dare la dovuta potestà legislativa al Consiglio regionale, pertanto condividendo che sia il Consiglio a nominare il Difensore civico, cosa che avviene in tutte le regioni italiane. Inoltre si intende, al tempo stesso, assicurare un corretto esercizio delle competenze legislative ai singoli consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, Consiglieri componenti la I Commissione consiliare "Istituzioni e Autonomia", competente in materia di difesa civica, nella quale sono rappresentate tutte le forze politiche presenti in Consiglio.
Infatti la I Commissione, come previsto all'articolo 6 della proposta di legge, dovrà predisporre una relazione al Consiglio, sulla base delle proposte di candidature presentate, dopo l'accertamento della conoscenza della lingua francese da parte degli uffici competenti e dovrà chiedere al Presidente del Consiglio regionale l'iscrizione per l'elezione del Difensore civico nella prima seduta del Consiglio regionale.
Altre modifiche rispetto ai disegni di legge già citati che intendo evidenziare ai colleghi sono l'ineleggibilità e l'incompatibilità della nomina a Difensore civico per chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni cariche istituzionali, politiche, sindacali o in organizzazioni di controllo su atti della pubblica amministrazione. La stessa ineleggibilità e incompatibilità, e con le stesse modalità, vale anche per chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico ed intende essere eletto a cariche istituzionali.
Tali modificazioni costituiscono vere e proprie garanzie per cittadini ed amministrazioni essendo mirate a garantire all'ufficio del Difensore civico indipendenza e stabilità, requisiti indispensabili per un corretto svolgimento delle funzioni istituzionali. Tutto ciò per una più ampia tutela del cittadino valdostano nell'ottica, però, del rispetto delle competenze e dell'autonomia della Regione Valle d'Aosta.
In conclusione queste erano alcune personali puntualizzazioni e considerazioni che intendevo fare al Consiglio, nella speranza di essere stato il più possibile corretto e chiaro nell'esposizione e cercare di esprimere la volontà politica personale e del mio gruppo, in questa nuova proposta di legge, proposta che ha avuto il parere favorevole a maggioranza da parte della I e II Commissione e dopo aver audito il Presidente del Consiglio regionale ed il Difensore civico.
Auspico di cuore che questo Consiglio possa votare un disegno di legge che riguarda l'importante istituto del Difensore civico esprimendo un voto unanime, come avvenuto nel lontano 1992, in considerazione dell'importanza di un servizio in difesa dei cittadini, servizio che noi amministratori regionali dobbiamo a tutta la collettività valdostana al di là delle singole posizioni istituzionali ed appartenenze politiche e che giustifica l'ampio dibattito avvenuto in tutte le sedi istituzionali e politiche di competenza.
Vorrei proseguire con alcune precisioni che forse ripetono alcune parti della relazione, ma che erano il motivo della mia premessa e che intendevo anticipare prima della relazione. Desidero quindi ora puntualizzare al Consiglio quali sono state le vere motivazioni che hanno portato, assieme ai colleghi firmatari rappresentanti dell’Union Valdôtaine, i Democratici di Sinistra, i Riformisti e la Stella alpina, a redigere questa proposta di legge perché questa rappresenta una parte importante della difesa civica.
La proposta di legge dunque è il frutto di una mediazione fra due proposte che rappresentano comunque l’espressione e la volontà di legiferare da parte di Consiglieri di maggioranza, firmatari appunto dei disegni di legge n. 128 e n. 130. Una proposta di legge che potesse raccogliere il massimo dei consensi. Sono stati quindi rivisti i due testi per riformulare una nuova proposta con una migliore disposizione dell'articolato anche sulle indicazioni e sui suggerimenti dell’Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio, un testo comunque rispettoso delle indicazioni espresse dai Consiglieri firmatari.
Si è concordato di attribuire la dovuta potestà legislativa al Consiglio regionale condividendo il fatto che sia proprio il Consiglio regionale a nominare il Difensore civico, cosa che avviene, come dicevo, in tutte le regioni italiane e ad assicurare al tempo stesso un corretto esercizio delle competenze legislative ai singoli consiglieri, siano essi di maggioranza che di opposizione, Consiglieri che fanno parte della I Commissione che ha competenza in materia di difesa civica, potestà legislativa che proprio in I Commissione è sempre stata invocata, e su questo credo che nessuno dei componenti della I Commissione possa smentirmi. Non continuo oltre anche perché nella relazione ho già esplicitato il tutto.
A margine della relazione vorrei ricordare che, su suggerimento degli uffici, viene proposto un emendamento all’articolo 5, comma 2, che recita: "Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.".
Per chiarire meglio la proposta di emendamento, all’articolo 5, comma 2, alla quinta frase, dove è scritto "? con le stesse modalità previste per l'accesso?" vengono stralciate le parole "con procedura non concorsuale" e viene aggiunta alla fine del comma 2: "ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.". Ho terminato.
PrésidentLa discussion est ouverte.
La parole au Conseiller Borre.
Borre (UV)Voglio iniziare questo mio intervento con una riflessione: uno degli impegni sempre più urgente per noi, colleghi, dovrebbe essere quello di preparare un progetto che permetta la costruzione di un’amministrazione condivisa, partecipata nella quale i cittadini e i pubblici poteri siano alleati piuttosto che avversari o forse ho già fatto un passo oltre perché prima dovremmo essere capaci di costruire un’amministrazione partecipata all’interno del Consiglio regionale.
Con la legge n. 45/95 e successive modifiche l’Amministrazione regionale ha deciso di giocare la difficile partita del miglioramento delle prestazioni dei pubblici dipendenti.
Con l’articolo 53, comma 6, codice di comportamento, sempre all’articolo 53, comma 7, vi è l’impegno di definire un codice di comportamento dei dipendenti. È questo del codice una necessità che dovrebbe essere tranquillamente superata dall’etica, dalla sensibilità, dalla professionalità. Senza voler generalizzare, risulta invece indispensabile, ci vuole e purtroppo ci deve essere, un decalogo di norme che fissi, che imponga necessarie misure comportamentali e organizzative rivolte alla relazione fra cittadini e pubblico impiego. Deve essere sottolineato in modo tale che sia memorizzato il diritto del servizio che il cittadino deve avere.
Un concetto che mi è caro e che non può rimanere una vana speranza e che io riprendo e sottolineo: dal potere al servizio. È pacifico che questo concetto non deve essere solamente ripreso e sottolineato per i pubblici dipendenti, ma anche e soprattutto per gli eletti a governare il pubblico potere.
Ritengo sia fondamentale capire e far capire che se è vero che gli obblighi morali sono, o meglio, dovrebbero essere di tutti, devono soprattutto essere bagaglio di chi ricopre incarichi pubblici. È questa una via obbligata per evitare una società di Ponzio Pilato. Ecco quindi l’esigenza di superare il costume di non rispondere, di non motivare adeguatamente richieste scritte portando come scusante il troppo lavoro o la complessità delle pratiche.
Penso si possa affermare che la necessità di mediazione sia sempre esistita, mediazione non intesa come raccomandazione, ma come buon senso, quindi capacità di dare interpretazioni ragionevoli e responsabili e come senso pratico, quindi capacità di risolvere le cose. Oggi con la macchinosità normativa e regolamentare, con le difficoltà e le debolezze a cui è esposto il contesto sociale, è sempre più forte e più profonda l’esigenza di un’amministrazione più attenta ai propri cittadini, a partire da quella più vicina: dal comune e dalla Regione allo Stato. Diamo contenuto alla rituale frase: "per un’amministrazione trasparente ed efficace".
Sono consapevole che l'istituzione del Difensore civico non è il traghetto che permette il passaggio dal potere al servizio, può però essere una valida collaborazione per costruire il ponte per il passaggio più facile dall’uno all’altro momento, può e deve essere innanzitutto un sostegno alla pubblica amministrazione e una seria garanzia del cittadino, non deve considerarsi o essere considerato un controllore.
Svolge un ruolo di assistenza, di appoggio e sostegno civile e sociale al privato cittadino nei confronti del pubblico potere; un’azione che mediando, quindi usando il buon senso e senso pratico con le istituzioni, permetta al cittadino di avere spiegazioni o risolvere il conflitto in tempi accettabili, una strada per evitare inutili conflitti e di grande aiuto all’attività del Difensore è di affrontare la politica dell’efficacia a garanzia dei diritti e delle imparzialità.
Alcune parole su un progetto di legge che ci porta oggi doverosamente a ripensare e a ridefinire, sulla base dell’esperienza conseguita, il ruolo e le funzioni del Difensore civico. A quanto già esposto in modo approfondito dal relatore vorrei aggiungere solo alcune riflessioni personali. Non è un disegno di legge contro qualcuno, come la lettura di alcuni lo volevano far apparire, e con mia somma soddisfazione, proprio per l’importanza che riveste questa istituzione, non è diventato il disegno di legge per qualcuno.
È consapevolezza della stragrande maggioranza di questo Consiglio la rilevanza, la sostanzialità che ha il ruolo del Difensore civico nel contribuire alla costruzione di un’amministrazione più partecipata, meno avversata. Non potevano, non possono sterili polemiche o puerili interventi collocare a livello di mercato rionale il contenuto e i principi di questa proposta di legge. Consentitemi alcune considerazioni, che non sono, o meglio, non vogliono essere un giudizio negativo sulla legge.
Si è a lungo discusso se fosse opportuno o meno cambiare anche il nome di "Difensore civico" in "Mediatore". Io avrei ritenuto interessante adeguare la dizione alla forma già in uso in francese "Médiateur du citoyen" per sottolineare con forza il ruolo collaborativo di conciliazione, di avvicinamento fra cittadino e istituzioni. Questa è la grande innovazione in atto: di non considerare il cittadino opposto, nemico dell’Amministrazione, ma di vederlo come soggetto in un rapporto meno conflittuale come un interprete, un "avvicinatore" capace di armonizzare i rispettivi punti di vista.
Non si è ritenuto di andare in questa direzione temendo forse che questa scelta potesse preludere a un indebolimento dell’istituto. Non è una questione capitale, certo, ma mi rammarico che non si sia colta l’occasione per essere anticipatori, anche sul piano formale, di una svolta che presto molte altre regioni faranno in questa direzione.
Entrando nell’articolato, in particolare l’articolo 4, un ottimo - se posso dare un voto - al concetto contenuto nella lettera d) dell’articolo 4, terzo comma: la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d’Aosta. La mia lettura è: conoscere usi e consuetudini. Ripetendomi: il ruolo del Difensore civico è di notevole rilevanza nel tessuto sociale del nostro territorio e di conoscenza soprattutto, quindi conoscere usi e consuetudini risponde ad un criterio di non meno importanza.
L’articolo 6 riguarda l’elezione. Vorrei anzitutto ricordare, come testimonianza personale, il clima dei primi anni ’90 in cui è maturata la legge che andiamo oggi a rivedere, un clima di pesante sfiducia nella classe politica che si traduceva anche in una sfiducia nei confronti delle nostre istituzioni. È sembrato a molti di noi allora impegnati nell’azione amministrativa, comunale o regionale, necessario farsi un po' da parte quasi fossimo indegni di svolgere certe funzioni, incapaci di un ruolo imparziale e di garantire onestà e trasparenza nella pubblica amministrazione.
È sembrato a molti allora che solo la magistratura, solo il ricorso ad organi tecnici potesse garantire imparzialità e trasparenza salvando la comunità dalla presenza e dal ruolo nefasto dei politici. Qualche eco di questo pensiero, di questa concezione, è riemersa nelle settimane passate e forse riecheggerà ancor oggi in quest’aula.
Voglio dire a questo proposito che la decisione di riportare a questo Consiglio, a questa Assemblea, la scelta del Difensore civico è oggi una scelta responsabile, ponderata, giusta, ma è anche una sfida per questo Consiglio che deve prendere le mosse da questa sua recuperata capacità decisionale per diventare a sua volta portatore e interprete di garanzia nei confronti dei cittadini.
Chi ha detto o chi ripete che un difensore civico, eletto dal Consiglio, oltretutto con maggioranze qualificate, è un funzionario al guinzaglio della politica è in malafede e ignora o finge di ignorare quanto avviene nelle altre regioni o negli altri paesi. Quasi dappertutto il "Médiateur" è eletto da parlamentari o consigli che investono così il Difensore civico di una funzione delicata rispetto alla quale non sono essi stessi estranei perché l’azione del legislatore e controllore, che noi siamo, deve affiancare costantemente la difesa del singolo, del cittadino portatore di diritti e interessi.
Abbiamo voluto e vogliamo rinsaldare questo legame, stringere saldamente il rapporto fra Consiglio e le sue commissioni e la difesa civica per non cadere nell’errore di considerarla estranea all’azione della nostra Assemblea. Questo Consiglio si è spogliato un po' alla volta di quasi tutte le competenze amministrative dirette.
Non votiamo che un numero ormai ridotto di delibere e quasi di natura generale e programmatoria. Noi stessi siamo investiti di un ruolo di controllo sull’amministrazione e sugli apparati burocratici per cui non rischiamo di trovarci nella situazione contraddittoria di controllori controllati.
L’articolo 7 che riguarda l'ineleggibilità: mi pare poco opportuno e ingiusto il criterio riportato al comma 1, lettere a) e b). Poco opportuno perché è un bene per tutti poter fruire di un patrimonio di esperienza che potrebbe portare un "ex", inoltre non dimentichiamoci la nostra realtà numerica; ingiusto, per usare un termine benevole, perché traspare evidente con questo articolo la volontà di porre un divieto per qualcuno mettendo così al bando tanta esperienza e certe capacità.
Ritengo invece corretto e opportuno, passando all’articolo 8, l’inserimento dell'incompatibilità all’elezione per incarichi politici per chi ricopre o abbia ricoperto la funzione di Difensore civico nei tre anni precedenti l’elezione. Traspare evidente la possibilità di condurre una campagna elettorale sfruttando tale incarico.
L’articolo 11: non si pongono dei termini temporali affinché l’intervento del cittadino sia rivolto ai competenti uffici per spiegazioni prima di richiedere l’intervento del Difensore civico. Questo, oltre ad essere un aggravio di lavoro per il Difensore, è anche poco giusto nel rispetto del lavoro dei funzionari anche se sono coscienti che i termini per il ricorso al TAR da parte del cittadino, che è l’ultima spiaggia per potersi difendere, è breve e quindi correrebbe il rischio di non poterlo fare se lasciamo dei termini di 15 e 20 giorni.
L’articolo 12. Non riesco a leggere in questo articolo la cosa più importante: il principio della collaborazione, al contrario mi sembra - e spero di sbagliarmi - di vedere solamente l’intenzione di sottoporre gli atti ad indagine. Perché dico questo? Perché mi parrebbe più opportuna la collaborazione con i funzionari per esaminare le pratiche anziché convocare per ottenere chiarimenti. Non mi sembra inoltre corretto il fatto che non venga data nessuna comunicazione all’inizio dell’intervento al politico responsabile.
Credo che questa legge possa rappresentare una svolta e alzare il livello e la consapevolezza della nostra azione, accompagnando la trasformazione del nostro stesso Consiglio verso un ruolo che più propriamente lo accomuni ad un organo di indirizzo, di controllo e di garanzia, sempre meno legato a decisioni amministrative di cui la Giunta regionale e i suoi componenti sono responsabili.
PrésidentLa parole au Conseiller Curtaz.
Curtaz (PVA-cU)Oggi abbiamo introdotto questo punto all’ordine del giorno senza la relazione scritta. Io non contesto questo?
Président? le rapport est en train d’être distribué?
Curtaz (PVA-cU)? non contesto questa circostanza, spero che rimanga un'eccezione dovuta alla ristrettezza dei tempi. Mi sembra oggi comprensibile vista l'inversione dell’ordine del giorno; mi auguro che questa eccezione non diventi la regola.
Non è la prima volta che ci occupiamo del Difensore civico, in particolare per quanto riguarda il nostro gruppo, ricordo che l’attuale legge n. 5/1992 sul Difensore civico fu proposta dall’allora Consigliere Verde in Consiglio regionale. Credo che possiamo guardare a questo istituto positivamente: oggi, dopo 9-10 anni dall’entrata in vigore della legge, dopo diversi anni di operatività del Difensore civico, nessuno mette in discussione il ruolo e l'importanza di questo istituto.
Credo che sia una riflessione doverosa poter affermare che l’istituto ha funzionato - io aggiungo: probabilmente ha funzionato anche grazie al lavoro svolto da chi in questi anni ha ricoperto questo ruolo estremamente delicato - e quindi, anche se il Difensore civico era stato istituito a scadenza, con una strana anomalia legislativa. Tale previsione di scadenza non è mai stata abrogata, ma sempre differita, prorogata, quasi ci fosse la necessità di un controllo anno per anno sulla validità dell’istituto. Oggi possiamo affermare che questo periodo di sperimentazione è finito e quindi ci si indirizza verso un istituto più stabile.
Però, mentre a noi sembrava sufficiente rimuovere quella norma che istituiva il Difensore civico a termine - avevamo presentato in primavera anche un disegno di legge su questo punto che fu bocciato dall'Assemblea -, oggi la scelta di rendere stabile la figura del Difensore civico non è per quanto ci riguarda una scelta indolore. È una scelta che comporta, attraverso il disegno di legge in discussione, una novità significativa, io dico negativamente significativa, in quanto cambia il metodo di elezione del Difensore civico.
Il legislatore aveva previsto originariamente che il Difensore civico fosse scelto da una commissione tecnica, neutra, composta in parte da membri provenienti dal mondo politico, in parte dal mondo giudiziario: Presidente del Tribunale, Presidente del TAR, Presidente dell’Ordine degli avvocati, così creando un equilibrio positivo. Oggi per ragioni apparentemente incomprensibili questo meccanismo viene rimosso: si decide che il Difensore civico venga scelto dal Consiglio regionale anche se - ci si dice - a maggioranza qualificata.
Noi sappiamo in Valle d’Aosta quale importanza abbia l’aver o meno una maggioranza qualificata: importanza zero. Qui le maggioranze sono sempre qualificate, oggi abbiamo una maggioranza qualificatissima quanto meno in senso quantitativo: 29 rappresentanti su 35, qualsiasi maggioranza qualificata si possa istituire in legge sarà sempre raggiunta: tre quinti, due terzi, quattro quinti.
Avere una maggioranza qualificata nella situazione contingente della Regione, con l’attuale sistema elettorale che penalizza tutte le piccole liste che non vengono rappresentate, significa utilizzare un limite che vale quanto l’acqua fresca.
Stupisce piuttosto un’altra argomentazione che viene utilizzata: si dice che tutte le altre regioni fanno così ed è abbastanza vero, quasi tutte le altre regioni fanno così, ma stupisce sentire da parte dei massimi difensori della specificità della nostra Regione questa voglia di omologazione con le altre regioni. Ma dirò di più: in alcune regioni proprio questo meccanismo di scelta del Difensore civico attraverso criteri esclusivamente politici ha svuotato il Difensore civico di ogni significato tanto che alcune regioni non lo eleggono neanche più perché l'istituto non ha riscosso la fiducia dei cittadini.
Infatti, la garanzia di funzionamento del Difensore civico è data dalla sua capacità, ma soprattutto dalla sua indipendenza che si acquista certo con il prestigio, con le conoscenze, con la capacità di lavorare, ma anche e soprattutto con il modo di elezione. Ad un sistema di elezione indipendente corrisponde un difensore civico autonomo, anche perché non deve mai rispondere direttamente o indirettamente a chi lo ha eletto.
Ma come fa il Difensore civico a sentirsi libero nei confronti di una classe politica che poi è chiamata a riconfermarlo o meno? Penso che questa sia una contraddizione evidente e quello che era un punto forte della vecchia normativa viene abbandonato. Avremo un altro tassello verso un processo di controllo sistematico di tutte le istituzioni e l’occupazione di tutti i posti disponibili: altro che maggioranza qualificata!
Credo quindi che si vada progressivamente verso l’intenzione di rendere il Difensore civico meno indipendente, meno autorevole e meno libero nella sua possibilità di lavorare e di incidere, meno efficace nel suo ruolo di mediazione.
Condivido quando si dice che il Difensore civico deve avere sempre più un ruolo di mediazione, infatti il suo non è un ruolo giurisdizionale, non è un istituto che deve aprire contenziosi, ma semmai un istituto che deve evitare dei contenziosi, mediare per evitarli.
Deve essere terzo fra cittadino e amministrazione, deve poter dire all’amministrazione quello che ritiene giusto senza condizionamenti. Mi pare invece che con questa riforma si vada in senso opposto; è questo l’inizio di una controriforma sul terreno della difesa civica nella nostra Regione.
E poi voglio fare un’osservazione di carattere più squisitamente politico: su questo tema venne bocciato un nostro disegno di legge, dopo un po' vennero presentati due disegni di legge: uno a firma Union Valdôtaine e Democratici di Sinistra e l’altro a firma Stella Alpina. Al di là del dettaglio, la proposta di legge Stella Alpina riproponeva la proposta di legge nostra, cioè dava continuità all’ufficio del Difensore civico e conservava il metodo di elezione previsto nella vecchia legge.
Dobbiamo constatare che su questo punto da parte della Stella Alpina c’è stata una decisa marcia indietro ed è facile spiegarsi il perché: perché viviamo una fase politica in cui c’è fra due forze, i Democratici di Sinistra e la Stella Alpina, la rincorsa a compiacere l’Union Valdôtaine.
Cari amici della Stella Alpina, è difficile stare dietro ai Democratici di Sinistra nel compiacere l’Union Valdôtaine, lo vedremo anche sul Piano sanitario, è difficile.
Ho paura che anche su quell’articolo 11 del Piano sanitario, dovrete mediare, dovrete tornare un po' indietro ed è difficile perché loro hanno esperienza di anni ed anni di compiacenza. E quindi avete dovuto fare l’unica cosa possibile: rinunciare al vostro disegno di legge nei fatti, fare qualche aggiustamento di facciata per dire: "Anche noi abbiamo contato qualcosa in questa legge" ed oggi passa con la maggioranza qualificatissima il disegno di legge proposto dall’Union e dai Democratici di Sinistra.
Certo, voglio fare una previsione che poi servirà per smentire quello che oggi diciamo. Il Difensore civico attuale verrà riconfermato, per forza, per due ragioni:
- la prima: perché non si può dare soddisfazione subito a chi fa queste critiche, aspettiamo un po' di tempo altrimenti si scopre che era vero;
- la seconda: perché il Difensore civico ha ben operato e quindi è difficile dire di no tout court a chi ha ben operato.
Annuncio che presenteremo due emendamenti: uno sull’articolo 6 che, secondo noi, è il punto centrale e un altro su una questione di principio, piccola piccola, sull’articolo 2 concernente i requisiti che eventualmente spiegherò nel momento in cui verranno discussi.
Vorrei terminare con quello che considero un piccolo colpo di fortuna che ogni tanto anche un Consigliere di minoranza può avere quando va a mettere il naso da qualche parte.
Ho trovato una monografia a cura della Cedam, che è una prestigiosa casa editrice in materia giuridica, intitolata "La difesa civica nell’ordinamento italiano" a cura di Sergio Pignataro, uno studioso che credo non si occupi delle beghe politiche del nostro Consiglio e che a pagina 44 di questa opera edita recentemente, nel 2000, quindi l’ultima dottrina nel settore, parla dei criteri di elezione del Difensore civico in tutta Italia e si sofferma un attimo sul criterio adottato dalla Valle d’Aosta nella vecchia legge. Leggo questo passaggio perché mi sembra interessante, a pagina 44, capitolo II°, si dice: "? La Regione Valle d’Aosta, in modo del tutto originale, prevede l'istituzione di un'apposita commissione, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale e composta da qualificati membri esterni allo stesso, che provvede ad eleggere a maggioranza assoluta il Difensore civico sulla base di apposite candidature. Alla medesima commissione su proposta motivata del Consiglio regionale, approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri, compete l’adozione all'unanimità, per gravi motivi connessi all’esercizio delle funzioni, del provvedimento di revoca. Tale previsione risulta apprezzabile perché permette una selezione dei candidati più capaci e più idonei a rivestire la carica secondo criteri di carattere obiettivo svincolati da influenze partitocratiche e da condizionamenti di tipo politico-clientelare fondati sul principio del "do ut des?"".
Io queste osservazioni le condivido in pieno ed è per questo che il nostro giudizio su questa proposta di legge è assolutamente negativo.
PrésidentLa parole au Conseiller Nicco.
Nicco (GV-DS-PSE)La legge istitutiva del Difensore civico, la legge n. 5 del 1992, era, per così dire, una legge a termine, tanto che fu definita allora "texte expérimental", e prevedeva, sin da allora, che ci fosse una verifica. Dobbiamo riconoscere che questa verifica, fra proroghe e discussioni, si è rivelata alquanto laboriosa, certamente più laboriosa e lunga del previsto! Forse anche perché questa verifica è stata caricata di valenze improprie, ovvero dall’intrecciarsi di elementi che esulavano dal contenuto specifico della legge, da e qualche condizionamento di troppo.
Una legge, specie una legge di questo tipo, dovrebbe fare astrazione dalle situazioni specifiche e contingenti ed avere un orizzonte di carattere generale, non dovrebbe mai avere una caratterizzazione "ad personam". Né nel senso di favorire né in quello, contrario, di penalizzare alcuno. Ora a me pare invece che in questo caso, prima di giungere al testo oggi in discussione, proprio questi elementi abbiamo costituito un freno, o perlomeno abbiano sviato una serena e libera discussione nel merito delle questioni.
Credo che il testo approvato in commissione abbia comunque, infine, consentito di superare quegli elementi negativi e costituisca perciò un positivo punto di approdo. Ma voglio approfittare dell’occasione per cercare di entrare nel merito delle questioni. Incominciando con il dire che l’istituto del Difensore civico è certamente un istituto importante che è andato affermandosi a vari livelli istituzionali diversi.
A livello dell’Unione europea, con l’inserimento nella "Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea", ratificata a Nizza nel dicembre 2000, (articolo 43), della figura di un "médiateur" al quale un qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno degli Stati membri ha il diritto di sottoporre casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni o degli organi comunitari.
Di difesa civica si è occupato anche il Parlamento italiano, con la proposta di legge n. 619 per l'istituzione di un difensore civico nazionale, proposta che peraltro mi pare sia rimasta incagliata presso la I Commissione della Camera sin dal dicembre 1998. Anche la Bicamerale, almeno nel testo del novembre 1997, aveva previsto di inserire direttamente nella Costituzione la possibilità di istituire l’ufficio del Difensore civico che era definito in quel testo un organo di garanzia nei rapporti fra il cittadino e la pubblica amministrazione.
Esiste un difensore civico in altri Paesi europei, dalla Spagna alla Francia, così come esiste e talvolta è direttamente inserito nello statuto in alcune regioni italiane. In Valle d’Aosta l’istituto, anche per la determinazione e la competenza di chi quell’incarico ha ricoperto in questi anni, è diventato un significativo punto di riferimento per i cittadini; un Difensore civico, quello valdostano, che ha tra l’altro saputo svolgere una significativa funzione ben oltre i confini della Valle in raccordo con le istituzioni nazionali ed internazionali.
Si è discusso in commissione, e non solo, sulla definizione da dare all’istituto. È una discussione non solo nominalistica: "Difensore civico", "Protecteur du citoyen" come è definito in Québec, o "Mediatore" nella traduzione, non so quanto appropriata, dal francese "Médiateur". Qualcuno ha affermato che difendere vuol dire mediare e mediare vuol dire difendere, è un gioco di parole certamente ad effetto che tuttavia a me non pare del tutto convincente.
Fra i due termini, e non solo da un punto di vista semantico, mi sembra che ci sia e rimanga una qualche differenza ed il secondo, "Mediatore", si presta fra l’altro ad interpretazioni diverse: in francese mi pare sia riferito piuttosto al ruolo, ovvero all’essere "intermédiaire entre le pouvoir public et les particuliers", e non al tipo di risultato che si tende ad ottenere, che non è necessariamente un risultato di mediazione.
Ora nella traduzione in lingua italiana, forse, la distinzione è meno chiara e dunque ritengo che sia opportuno mantenere la dizione "Difensore civico" o, se vogliamo, "Protecteur du citoyen". È un istituto, questo, con il quale si cerca lodevolmente di fornire una risposta, una delle possibili risposte al manifestarsi di una situazione generale o di situazioni specifiche di difficoltà nelle relazioni fra cittadino ed istituzioni. In tale ottica il Difensore civico verifica se in una determinata situazione vi sia stata o meno rispondenza dell’azione dell’amministrazione ai principi di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia.
Il Difensore civico stabilisce se il cittadino ha o non ha diritto ad un determinato servizio, ad un contributo o quant’altro. Ed è questa una funzione che ritroviamo puntualmente indicata al punto a), comma 3, dell’articolo 2, laddove si dice che: "?il Difensore civico esercita funzioni di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione?". Ma vi è poi chi considera l’istituto del Difensore civico come un elemento ordinamentale positivo in sé, in quanto tale, e gli attribuisce funzioni di carattere generale.
È stato definito "perno di un moderno sistema di rapporti fra istituzioni e società civile", oppure anche come un istituto che si connota "in termini di funzione necessaria, in quanto la funzione che il Difensore civico assolve non è assolta e non può essere assolta da altro organo" e dunque vi sarebbe esclusività della funzione. Anche nella legge in discussione, ai punti b) e c) dello stesso citato comma, troviamo che attribuiamo a questo difensore la funzione "di mediazione finalizzata ad uno sforzo permanente di raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale", ed anche la "funzione di proposta per contribuire a migliorare la qualità dell’azione amministrativa".
In merito esprimo qualche fondata, seria, perplessità. Ripeto, l’istituto del Difensore civico, a mio avviso, non è la risposta, ma una delle possibili risposte alle questioni a cui ho poc’anzi accennato.
Personalmente ritengo che la strada maestra sia quella di operare per far sì che le istituzioni sviluppino al loro interno, organicamente, la volontà, la capacità, gli strumenti per instaurare e sviluppare in modo continuativo una corretta relazione con il cittadino e per far sì che tutta la loro azione sia informata a tale principio. Guai se pensassimo di aver risolto il problema semplicemente delegandone la soluzione al Difensore civico, potrebbe essere perfino un comodo alibi.
Gli anticorpi per essere veramente efficaci devono essere generati dall’organismo stesso e dovrebbe essere quindi ogni settore dell’amministrazione ad effettuare periodicamente un'attenta, spassionata, autocritica, analisi del proprio comportamento verso il cittadino per individuare e introdurre dei correttivi specifici o generali nel proprio agire. Dunque, bene il Difensore civico, ma non solo il Difensore civico. Ed è su questo piano che, credo, non abbiamo ancora saputo compiere i passi necessari. Un'osservazione questa che, prima ancora di essere critica, è autocritica, visto che faccio parte anch'io della I Commissione, la quale più di altre dovrebbe occuparsi di questi temi.
Contro la pervasività crescente della pubblica amministrazione, contro la ragnatela burocratica che, nel suo rifiorire, nonostante tutti i tentativi di ridurla, pare "l'Idra di Lerna", non siamo ancora riusciti ad individuare le strategie necessarie, così come contro una produzione legislativa che pare inarrestabile. Ultimamente abbiamo approvato alcuni provvedimenti di semplificazione del sistema normativo regionale con l’abrogazione di numerosi regolamenti e leggi, ma anche questa azione, sicuramente necessaria, quali effetti concreti ha prodotto? Che vantaggio ne ha tratto il cittadino? Forse non si è nemmeno accorto di questa nostra iniziativa.
Dunque, anche qui, credo che dobbiamo andare ben oltre. Su tutti questi elementi che sono poi quelli che creano concretamente difficoltà nelle relazioni fra cittadino e pubblica amministrazione.
Qualche riflessione credo che si potrebbe poi anche fare sul tema già altre volte discusso del proliferare di organismi. Tendiamo sempre, nelle dichiarazioni programmatiche, a proporre una semplificazione del quadro di riferimento; poi, in realtà, operiamo talvolta in direzione opposta, anche se mossi da buone intenzioni. La creazione di nuove strutture genera di per sé, indipendentemente dalla volontà di chi poi si trova a dirigerle, ulteriori passaggi burocratici. Inevitabilmente, altra carta viene prodotta, lettere, relazioni, dossiers, convegni, uffici che rispondono ad uffici, eccetera.
Infine, sulla "vexata quaestio" dell'elezione. Nella discussione del gennaio 1992 si pose l’accento, fra gli elementi di forte novità della legge proprio sulle modalità di elezione del Difensore civico, definite "le pivot central de cette proposition", ovvero sul ruolo della nota commissione definita all’articolo 6, comma 7.
In merito all'elezione del Difensore civico, vi sono scuole diverse di pensiero: c’è chi ritiene che la commissione prevista dalla legge del 1992, ed è stato ripetuto anche prima, per il solo fatto di essere costituita in parte da esponenti del mondo giudiziario, fornisca le più ampie garanzie di imparzialità, di non politicizzazione, eccetera.
Su questo tema, di carattere generale, già abbiamo avuto modo di confrontarci in occasione della discussione sulla proposta di legge regionale: "Norme sui referendum previsti dallo Statuto" nel dicembre 1999. Anche allora si discuteva di composizione e nomina di una commissione, quella per il referendum. Dissi allora, e ribadisco oggi, che la realtà a me pare molto più articolata, molto meno leggibile in chiave manichea. La commissione, così come definita nella legge del 1992, è frutto di un particolare contesto storico, di quel particolare contesto storico. Allora pareva essere quello lo strumento migliore.
Oggi un ripensamento può essere fatto. Leggevo, nell’organico e interessante dossier che è stato prodotto dalla Direzione Affari legislativi, studi e documentazione del Consiglio, che in Francia, Paese che ha in materia di difesa civica una tradizione certo più consolidata della nostra, che il Mediatore è nominato direttamente dal Consiglio dei ministri, per un periodo di sei anni, "non rinnovabile". Questo è il commento che si faceva e sul quale possiamo riflettere: "? Ainsi?" essendo non rinnovabile "? ne sera-t-il pas tenté de faire preuve de complaisance dans l’espoir d’exercer un second mandat et se trouvera-t-il affranchi de toute obligation à l’égard de l’autorité qui l’aura initialement désigné. Plus que le choix de tel ou tel mode de nomination, toujours discutable, c’est en effet le non renouvellement du mandat qui garantit la liberté dans l’exercice des fonctions?".
Come dicevo, sul modo in cui garantire l’indipendenza del Difensore civico non vi è una sola scuola di pensiero, ci sono opinioni diverse, che sono forse più serie della "bassa cucina", del compiacere o non compiacere, del tipo di lettura che è stato fatto prima dal collega Curtaz. Certo è che da nessuna parte l’elezione avviene con una procedura simile a quella prevista dalla legge del 1992.
Il Mediatore dell’Unione europea è nominato dal Parlamento europeo, articolo 195 del Trattato dell’Unione. La proposta di legge a cui ho fatto riferimento prima, la n. 619, attribuisce la nomina del Difensore civico nazionale al Presidente della Repubblica su proposta dei Presidenti della Camera e del Senato.
In Spagna e nelle regioni spagnole i Difensori civici sono votati dai Parlamenti nazionali e regionali. E a ragione. Il Difensore civico deve certamente essere "terzo", concordo pienamente su questa affermazione, ma non rispetto all’organo legislativo. Deve essere "terzo" rispetto all’amministrazione, all’esecutivo a cui la macchina amministrativa risponde, non certo all’organo legislativo, non al Consiglio, a cui anzi risponde direttamente.
Che poi nell’attuale situazione, il Consiglio, questo Consiglio, rischi, talvolta, di non essere autonomo rispetto all’Esecutivo. E' un dato di fatto. Ma questa è altra questione, ed è questione che andremo comunque ad affrontare in tempi brevi con la legge che in attuazione del nuovo articolo 15 dello Statuto dovrà ridefinire anche i rapporti fra gli organi della Regione e quindi anche tra questo Consiglio e l’Esecutivo.
PrésidentLa parole au Vice-président Lattanzi.
Lattanzi (FI)Che bello ascoltare il Consigliere Nicco! Peccato non essere d’accordo con lui. Belle parole che illustrano la differenza enorme fra quello che lui pensa e dice e quello che noi sosteniamo e pensiamo.
Ci troviamo dopo nove anni di esperienze in Valle a parlare di Difensore civico, ci troviamo all’ultimo giorno utile, da qui anche il numero degli interventi che abbiamo sentito in quest’aula oggi, ci troviamo sopra un argomento importante, altrimenti non si sarebbe perso tanto tempo per rifletterci né perse tante parole per poter dire la propria, devo dire che ci arriviamo anche in una maniera rocambolesca: ci arriviamo con due proposte della maggioranza che diventano una all’ultimo secondo e ci arriviamo con una serie di sfaccettature di ragionamenti su tre principi di base: "Difensore" o "Mediatore" e come lo eleggiamo.
Questi sono i tre argomenti di cui si è tanto discusso in questi mesi per cui è stato necessario procrastinare qualche settimana, per cui è stato necessario per il nostro gruppo non accettare la proposta di legge fatta dai Consiglieri dell’Ulivo perché, se così fosse stato, probabilmente oggi non parleremmo di "Difensore civico" né di "Mediatore", probabilmente le beghe della politica e dei corridoi sarebbero ancora in atto per cercare di trovare una quadra, non forse tanto sui principi quanto sulle finalità o gli obiettivi finali da raggiungere.
Stiamo disquisendo su due fattori, come dicevo, ma dopo 9 anni ha ancora un senso avere un difensore, come dice qualcuno, come abbiamo sostenuto noi in queste settimane per un certo cammino insieme ad altri colleghi che poi dopo si sono persi nel bosco? Oppure è necessario, come dice il Consigliere Borre, dopo 9 anni di riflessione, ripensando a come è nato il Difensore civico e in quale contesto politico è nato, nel 1992? non sia utile invece ripensare il ruolo del difensore e farlo diventare un mediatore?
Ricordiamo che nel 1992 quella legge nacque in un momento non positivo vissuto dalla politica nel nostro Paese e anche nella nostra Regione con un'immagine dei politici massacrati da Tangentopoli nella loro credibilità, nella loro agibilità politica in un momento e in un contesto nel quale, è vero, il cittadino era talmente sfiduciato che la figura di un difensore rispetto ai politici poteva essere quasi un sintomo ed un segnale che la politica voleva ricominciare e si rimetteva in discussione. "Da qui la scelta che l’elezione di quel ruolo così delicato in quel momento?" diceva Borre "? fosse affidata a dei tecnici e non al Consiglio regionale".
Diceva sempre il Consigliere Borre, che fra l’altro rappresenta un’area diffusa di pensiero in questo senso, cioè della necessità oggi, in un contesto politico diverso, di non parlare più della necessità per il cittadino di avere un difensore dei propri diritti rispetto alle amministrazioni pubbliche, ma di avere un mediatore che sappia svolgere con capacità e professionalità il suo ruolo per anticipare e possibilmente annullare quelli che possono essere dei contenziosi fra il cittadino e l’amministrazione.
È naturale che dietro a questi due ragionamenti, "Difensore" e "Mediatore", si siano innescati poi tutti i processi possibili della politica - sappiamo che in politica tutto è possibile - e quindi i personalismi che hanno inficiato secondo me in maniera grave questo dibattito perché siamo arrivati a questo dibattito non serenamente ragionando sul ruolo del "Mediatore" o del "Difensore", sulle due evidenti necessità, ma abbiamo perso mesi e settimane sul disquisire se la Sig.ra Vacchina era stata brava o non lo era stata.
E nei corridoi si ragionava se questa elezione fatta in questa maniera poteva far fuori chi fino a ieri aveva mantenuto quella posizione e aveva dato fastidio, chi si era assunto la responsabilità di portare le istanze e i diritti dei cittadini forse non mediando o mediando in maniera molto forte con potere di indipendenza e quindi aveva infastidito il potere politico. Non possiamo negare questo perché di questo si è parlato nei corridoi fino a qualche minuto fa.
La stessa mediazione di questa legge è contornata di un alone nel quale chi ha fatto due passi se non tre è addirittura indietro sull’aspetto del "Difensore" rispetto al "Mediatore" e ritiene di averlo fatto sostenendo di aver fatto una mediazione sui contenuti della legge. E io vorrei chiedere agli amici della Stella Alpina dov’è la mediazione, cosa loro hanno portato a casa in questa mediazione perché, quando vado a rileggere la legge presentata dall’Union Valdôtaine e dai Democratici di Sinistra e vado a rileggere la legge presentata dalla Stella Alpina, sono talmente distanti che l’unico punto che intravedo conquistato dalla Stella Alpina nella legge dell’Union Valdôtaine e dei Democratici di Sinistra è all’articolo 6, primo comma, un comma che dice:
"Dopo l’espletamento dell’accertamento di cui all’articolo 5?" quello del francese "? il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Commissione consiliare competente?" immagino la I "? in materia di difesa civica l’elenco dei candidati in possesso dei requisiti. La Commissione consiliare predispone una relazione?" badate bene una relazione "? sulla base delle proposte di candidatura presentate e chiede al Presidente?" la commissione si assume questo ruolo così importante in questa legge "? di iscrivere l’elezione del Difensore civico all’ordine del giorno del primo Consiglio utile".
Pesante. Tanto pesante che si è potuto rinunciare al ruolo di "Difensore" e di "Mediatore", perché di quello si parlava, ma, siccome si era presi da un’altra battaglia politica che non era quella né del "Difensore" né del "Mediatore" né della Vacchina, brava o cattiva, bensì era di una visibilità politica personale all’interno della maggioranza, questo è alla fine solo il parto della "politichina" che viene fuori da chi, invece di perseguire valori e principi, persegue manovre di basso livello.
Lo devo dire con amarezza perché gli amici della Stella Alpina sapevano che sul principio dell'elezione e dell'indipendenza del Difensore civico avevano trovato in Forza Italia un interlocutore politico credibile tanto credibile che avevamo dato un appoggio pieno alla presentazione della legge propostaci dal Presidente Piccolo e non lo avevamo fatto per aiutare o per favorire l’ottimo Mediatore o Difensore Vacchina, non c’entrava nulla il giudizio politico, se politico poteva essere, sui nove anni trascorsi dal Difensore civico e sulla sua qualità di lavoro che noi riteniamo ottima. Non c’entrava nulla perché qui non stavamo discutendo una legge che dava un voto al Difensore, noi stavamo discutendo di un ruolo: se in Valle era più utile essere mediatori o se era necessario mantenere il ruolo di difensori.
Perché dico che non sono d’accordo con le bellissime parole espresse dal Consigliere Nicco? Perché alla fine non ho capito nulla di quello che ha detto. Quando dice e sostiene tutto e il contrario di tutto, cioè dice che il "Mediatore" è quel ruolo di intermediario che evita i conflitti, ma il "Difensore" è quello che difende i diritti, non ho capito lui per che cosa è, è per il "Difensore" o per il "Mediatore"?
Se è per questo disegno di legge, è per il "Mediatore" e allora il "Mediatore" oggi ha un ruolo diverso e non è malafede, Borre, quando sosteniamo un ruolo diverso, quello del "Difensore", di conseguenza un'elezione naturalmente diversa. Non è malafede, non è perché non sappiamo che negli altri Consigli regionali non ci sono, ma è per due motivi.
Prima di tutto perché riteniamo di essere specifici e quindi possiamo anche pensare con il nostro cervello senza buttarlo all’ammasso perché gli altri fanno le cose diverse dalle nostre. Diceva il mio collega ieri che a lui glielo insegnava il Presidente della Giunta, a noi ce lo avete insegnato voi visto che siamo nati qui e poi perché noi abbiamo riflettuto su quello che è stato il ruolo del "Difensore" e di quello che sarebbe il "Mediatore" eletto da questo Consiglio in questa che è la più piccola regione italiana, fatta da 119.000 abitanti, fatta da un Consiglio regionale di 35 consiglieri che amministrano con una Giunta di 8 persone 2.700 miliardi e quindi di tutte quelle che sono le condizioni e le situazioni nelle quali il cittadino si trova ad operare quando si trova ad operare rispetto all’amministrazione pubblica, sia regionale, come in gran parte lo è, sia statale.
E la vicinanza è tale per cui a noi stessi consiglieri molte volte arrivano cittadini che ritengono di aver subito soprusi e ai quali noi ci sentiamo impotenti di dare risposte perché incompetenti, perché dobbiamo andare a vedere la pratica, perché dobbiamo andare a vedere se il concorso lo ha sviluppato e con quali punteggi, perché ci sono interpretazioni di legge fatte dai dirigenti che sono assolutamente insindacabili perché sono interpretazioni: perché un sovrintendente alle belle arti decide se rosa è rosso o rosso è bianco, perché qualcuno decide che il voto di un concorso è 15 anziché 20.
È insindacabile giudizio e il cittadino in molti di questi casi, in quei lacci e laccioli della burocrazia che produce il gestire e l’amministrare la cosa pubblica, indipendentemente da chi governa, produce distorsioni del rapporto tra l’amministrazione e il cittadino e quella distorsione provoca conflitto con il cittadino.
Allora noi abbiamo bisogno di un mediatore o di un difensore? Dipende che servizio vogliamo dare al cittadino, anzi dipende dal servizio che chiede il cittadino. A vedere le reazioni del Difensore civico appare evidente che il cittadino chieda qualcuno che lo difenda, qualcuno che riconosca i suoi diritti, quei diritti che lui ritiene violati, naturalmente qualcuno che abbia la competenza tecnica di fargli comprendere quando non ha ragione perché anche un avvocato difensore quando il proprio cliente non ha possibilità di vincere glielo dice, cosa che è stata fatta in questi nove anni, così mi risulta.
Ma è anche quel ruolo tecnico che non riusciamo ad interpretare, pur essendo a disposizione del cittadino, pur essendo il politico non del 1992, ma del 2001 che ha voglia di avere un rapporto con il cittadino più dialogante, ma non avendo la competenza non riusciamo a dare quel servizio di difesa dei diritti perché ci vuole la competenza tecnica della conoscenza delle leggi e ci vuole il peso della contrattazione o della mediazione.
Ma come si fa a fare mediazione se non si ha un peso da contromediare? Qualcuno me lo spieghi. Qualcuno mi spieghi come si fa a fare una mediazione se il potere è tutto in mano ad una persona sola. L’altro che mediazione può fare? Può chiedere con cortesia se possono essere accettate le sue richieste e al no ha perso la mediazione, non c’è contropotere. Questo concetto di contropotere in Valle d’Aosta ha un significato ancora più pesante proprio per le dimensioni ridotte della nostra Regione; il rapporto così vicino tra potere politico e cittadino potrebbe far pensare che è tutto un rapporto più dialogante, di disponibilità, mentre in realtà così non è.
Ci sono decine di casi, le avete lette le relazioni del Difensore civico nei quali noi stessi consiglieri regionali, ma lo stesso dirigente di qualunque assessorato, di qualunque comparto, lo stesso Sportello del cittadino non è in condizioni di dare una risposta perché parte in causa, perché si trova da questa parte.
Siamo dell’idea che in questa Valle serva, al di là di chi governerà nel 2005 o nel 2010, in un momento in cui si va a rileggere l’esperienza di questi 9 anni e si va a rideterminare una nuova legge, ancora di più in questa Regione che in altre, dove è tutto più grande, qualcuno che difenda i diritti dei cittadini.
Noi lo diciamo con la consapevolezza che, al di là di quello che dice Cottino, forse fra 50 anni potremmo essere lì noi a gestire questo potere e potremmo trovarci noi ad avere di fronte un difensore civico che difende i diritti di un cittadino, il quale ci dice: "Qui avete sbagliato perché questo tecnicamente non si può fare, l’interpretazione è sbagliata e quindi il cittadino ha ragione".
Cosa che un mediatore non potrà fare, soprattutto se verrà eletto da questo consesso che sappiamo che per due terzi sarà maggioranza e quindi diventerà il 37° consigliere o l’ennesimo dirigente fiduciario, chiamiamolo così, che nella sua buona fede farà tutto quello che diceva Borre e chi, come lui, sostiene la maggioranza, l’Union soprattutto, sostiene la necessità di non aver più conflitti perché visti come un problema.
E allora il Mediatore dovrà spiegare, illustrare le leggi al cittadino, promuovere delle soluzioni con l’amministrazione, fare tutto quello che fa un dirigente fiduciario quando incontra le rimostranze del cittadino. Perché non avviene già adesso che quando un cittadino ritiene di aver subito un torto per prima cosa va dal dirigente responsabile del settore a fare le proprie rimostranze?
E quel dirigente, difensore del settore, fiduciario del potere politico cosa fa? Certo che cerca la soluzione perché è in buona fede. Certo che cerca di capire se ha fatto un errore, ma quello che conta alla fine è l’interpretazione e lì il cittadino sparisce. Allora riteniamo che proprio per queste ragioni, al di là delle strumentalizzazioni che ci sono state su questa legge e che noi diciamo sbagliate e i personalismi sbagliati, condivido, che hanno falsato il dibattito politico su questo ruolo, in Valle d’Aosta ci sia bisogno di un difensore civico e non ci vergogniamo, anzi saremmo orgogliosi se uscissimo oggi da quest’aula con l’elezione del Difensore civico fatta da un gruppo di tecnici con l’assoluta indipendenza per dare al cittadino un servizio di difesa dei propri diritti se sono stati negati.
Perché se non sono stati negati, anche quel Difensore civico non avrà vinto, non avrà ragione. Non è il Difensore civico che fa vincere comunque, dà solo quel supporto tecnico per aiutare il cittadino a districarsi dalla burocrazia, una burocrazia che produce ancora oggi 300 leggi all’anno, riconoscendo a quest’aula e a questa Giunta una sensibile riduzione di produzione di leggi e una sensibile riduzione di leggi cassate del passato perché si è lavorato su circa 900 disegni di legge che sono stati eliminati ma, nonostante questo sforzo, siamo ancora Regione ad alta produttività legislativa che crea, nonostante la trasparenza, le autocertificazioni, i chiarimenti, il confronto dei dirigenti sempre più dialogante e al servizio del cittadino, comunque ingiustizie.
Il Mediatore, se così lo vorrete eleggere con questa legge, così come verrà fuori, eletto dalla maggioranza politica che governa la Regione, indipendentemente dal colore, non potrà svolgere, per quanto serio e professionale e competente, quel ruolo di difesa dei diritti perché parte in causa, perché eletto dalla parte politica che ha probabilmente commesso l’errore. Chiudo ritornando sui due disegni di legge diventati uno solo. Non sono due disegni di legge diventati uno solo, è uno che è rimasto uno: quello dell’Union Valdôtaine e dei Democratici di Sinistra a cui si è aggiunto un piccolo comma, il comma 1 dell’articolo 6, presentato dalla Stella Alpina con il quale la Stella Alpina fa non uno, non due, non tre, ma dieci, quindici, venti passi indietro non sotto l’aspetto politico, ma sotto l’aspetto dei principi e questo è ancora più grave.
Un disegno di legge quello della Stella Alpina che non trova traccia da nessuna parte in questo nuovo disegno di legge. Non solo, un disegno di legge quello della Stella Alpina che non aveva ricevuto neanche, tanto per farvi capire l’abuso di potere della politica, il parere del CELVA perché non si erano neanche degnati di rispondere. Infatti nel parere del Consiglio permanente degli enti locali c’è un lungo commento al disegno di legge dell’Union valdôtaine e dei Democratici di Sinistra, mentre per quanto riguarda il vostro, che non trova traccia nel nuovo come si diceva, si comunica infine che "? non si è inteso esprimere parere sul disegno di legge n. 130 da ultimo modificato in legge".
Seguono saluti e baci, abbracci, Diego Empereur. Non vi hanno neanche presi in considerazione. C’è da piangere, ma non voglio infierire perché ne avrete già abbastanza per oggi quando arriverete all’articolo 11 del Piano sociosanitario, quando con il francese dovrete mandare giù un altro boccone amaro e ricordarvi ancora una volta che voi in questa maggioranza non contate nulla al di là delle parole. Contano più i Democratici di Sinistra, almeno loro hanno un assessorato pesante. Voi in 9 ne avete uno solo e loro in 3 ne hanno uno solo; vedete voi in termini di peso politico quanto pesate. Buonanotte.
Annuncio che presenteremo un emendamento a questo disegno di legge.
PrésidentLa parole au Conseiller Ottoz.
Ottoz (UV)Per il modo in cui è proceduta questa vicenda della legge del Difensore civico, non mi sento molto appassionato. Penso che sia più opportuno guardare al risultato che alla filosofia anche perché non è più il momento di farla. Ritengo che su questo tema si sia già scritto e parlato troppo, soprattutto fuori dalle sedi naturali e non nel modo in cui se ne dovrebbe parlare, non in quest’aula ovviamente, mi riferisco al percorso che ci ha portato fin qui, e che ulteriori discorsi giunti al termine di un percorso, che dai due progetti di legge presentati ha portato alla predisposizione di un testo di commissione, nulla possano aggiungere al dibattito. Sono personalmente lieto di aver potuto dare un modesto contributo lungo il percorso che ha portato al testo oggi in discussione.
La legge attualmente in vigore, e che andiamo oggi ad abrogare, al di là della forma in cui è scritto il testo, ha dato, dal punto di vista pratico, buona prova di sé, però prevedeva una scadenza che era l'occasione corretta per rivederne alcuni meccanismi, in particolare le modalità di elezione per le quali era forse opportuno recuperare al Consiglio regionale la sua autonomia decisionale e perciò il suo ruolo di massimo organo politico di garanzia.
Mi è piaciuto molto il riferimento di Nicco agli anticorpi e quindi qui in questa sala nel caso specifico fra l’altro lui si riferiva a tutto l’organismo amministrativo, ma io dico anche in questa sala proprio la produzione di questi anticorpi è quella che si esprime attraverso l’elezione perché poi la legge avrà ragione o avrà torto se eleggerà o non eleggerà un buon difensore civico. Questo sarà il risultato finale.
Sicuramente la legge in discussione non è il testo ideale per tutti, non a caso è il frutto di una mediazione anche perché tratta un tema connesso ai diritti del cittadino, alla loro tutela e garanzia, un tema che attiene alla sfera della coscienza civica di ognuno, al di là della sua militanza o appartenenza politica, quindi è un tema che è al di fuori o al di sopra del dibattito politico su cosa bisogna fare per amministrare.
Pertanto questo disegno di legge è da considerarsi un ragionevole punto d'incontro delle opinioni di ognuno di noi in materia di diritti civili poiché coniuga il recupero del ruolo del Consiglio che si riprende la sua capacità totale anche su questo argomento di autogoverno con il mantenimento di tutte le prerogative del Difensore civico non ultimo il nome. Quindi le disquisizioni sul nome, sì, è il Difensore civico, si riconosce che c’è bisogno di una tutela, ma il disegno di legge lo fa ponendo l'accento in modo più chiaro della legge precedente sull’azione che deve essere di tipo non giurisdizionale e quindi aprendo maggiormente l’attenzione sul suo ruolo di mediatore che è e deve essere un efficace raccordo in prima istanza sulla lamentela del cittadino, tra il cittadino e le istituzioni.
In realtà la mediazione e la difesa sono due fasi successive di un processo che, se trova la sua soluzione nella mediazione iniziale, ha avuto maggiore successo perché non ha portato a confronti che fanno perdere al cittadino la fiducia nelle istituzioni e viceversa, mentre se questo non è possibile, come talora capita, viene enfatizzata la seconda fase che è quella della difesa in cui viene accertato nelle sedi e nei modi opportuni se il cittadino nella sua pretesa di essere stato danneggiato ha ragione oppure no. Credo che questa legge sia da considerarsi veramente un ragionevole punto di incontro delle opinioni di ciascuno di noi su un tema che attiene alla coscienza di ciascuno di noi.
PrésidentLa parole au Conseiller Aloisi.
Aloisi (Ind)Non ritornerò su tutto "l’excursus" che hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto anche perché sul disegno di legge che andiamo ad abrogare nella scorsa legislatura, proprio perché era una legge a termine, qualche energia nel rinnovare e prorogare la nomina del Difensore civico l’abbiamo dovuta spendere. Pensavo che questo fosse un problema già risolto ecco perché, quando mi venne sottoposto il disegno di legge, lo firmai dopo aver dato un'attenta lettura perché era una di quelle questioni a cui avremmo dovuto già dare una risposta.
Credo che il compito essenziale di un'assemblea legislativa sia quello, per quanto possibile, di fare una buona legge che sia chiara negli obiettivi, nei risultati e nelle procedure. Non credo che se si cambia la modalità di elezione si arrivi ad una controriforma perché questo è un Consiglio eletto democraticamente e quindi può anche rivedere, perché storicamente, come diceva giustamente Nicco, un periodo è stato superato, quindi si può rivedere la norma per la rielezione.
Ho ascoltato molto attentamente gli interventi, in modo particolare l’intervento di Borre perché ha posto sul tappeto due problemi:
- il primo che è quello della collaborazione che deve avvenire fra i diversi enti e i diversi organi della pubblica amministrazione;
- il secondo, quello più importante, che è quello della centralità del Consiglio.
Il Consiglio deve riappropriarsi di una sua centralità e deve ritornare per certi aspetti protagonista. Se le mediazioni devono avvenire, avvengono, ma che siano comunque il frutto del rispetto di questa centralità, altrimenti il gioco delle tre carte saremmo tutti bravi a condurlo e a farlo.
Credo che questa sia al novanta percento una buona legge, che voterò, salvo intervenire su una parte dell’articolato, in modo particolare sull’articolo 6 laddove ho delle forti perplessità e delle forti riserve che esternerò nel momento in cui andremo ad esaminare lo stesso articolato.
Président La parole au Conseiller Cottino.
Cottino (UV)Solo per fare molto velocemente, e forse in modo anche disorganico, alcune considerazioni. Il Consigliere Ottoz terminava il suo intervento dicendo che questa era una buona legge, che forse non accontentava tutti essendo il frutto di una mediazione che tutti conosciamo. Non posso che condividere appieno questa affermazione.
Se c’è un rammarico, potrebbe essere quello di non essere riusciti a fare questa mediazione prima che fossero presentati due disegni di legge, di questo ne siamo forse tutti un po' colpevoli, ma credo che alla fine si debba guardare alla sostanza, al risultato a cui si è arrivati.
Ho sentito oggi in tutti gli interventi parlare soprattutto di mediazione, di "Mediatore" caricando su questo termine alcune valenze che per molti aspetti potrebbero essere discutibili. Permettetemi di dire che tutto sommato, almeno per quanto riguarda alcuni passaggi, non ho molto capito perché si volesse a tutti i costi entrare a fare delle valutazioni su questo termine quando la legge che ci apprestiamo a votare ha mantenuto la sua vecchia dizione di "Difensore civico".
Ma, quando tutti si scandalizzano su determinate interpretazioni, vorrei ricordare la relazione che il Difensore civico valdostano ha fatto in un convegno a Roma per sottolineare che lei stessa ha sottolineato quanto fosse importante nel ruolo del Difensore civico - perché continuiamo a chiamarlo così - la mediazione perché questo è prima di tutto l’aspetto forse il più importante del ruolo del cosiddetto "Difensore civico". È questo il modo, come riconoscevano alcuni Consiglieri, per tutelare il cittadino con una tempistica che è più breve rispetto a quella della contrapposizione, a quella di arrivare a delle situazioni di contrasto definitivo con l’Amministrazione, la quale - lo voglio ricordare anche se qualcuno lo ha già detto - sovente non è vista come parte politica nei confronti del cittadino, ma soprattutto come parte burocratica e dunque quasi sempre, per non dire nella totalità dei casi, il problema a cui il Difensore civico si trova di fronte è un problema che ha a che fare con la parte burocratica e non con la parte politica dell'amministrazione.
Dico questo per venire a una seconda riflessione concernente la modalità di elezione che è completamente diversa rispetto alla legge precedente. Con questa legge abbiamo voluto far sì che il Consiglio regionale si riappropri di un ruolo che era suo e che deve rimanere suo come viene riconosciuto da tutte le parti: lo dicono i vari organismi di rappresentanza e di raccordo che hanno i difensori civici, lo dicono a livello internazionale le associazioni dei poteri locali, lo dicono un po' tutti. Sostenere che questo significa ridurre l’autonomia del Difensore civico credo che sia veramente un voler forzare la mano, sia veramente andare a cercare il cavillo per poter criticare le cose che sono state fatte.
Se questa fosse stata la volontà di questo Consiglio, avremmo avuto diecimila altre possibilità per trovare il sistema di evitare la terzietà o l'indipendenza totale da parte del Difensore civico. A questo proposito voglio sottolineare un’altra non piccolissima cosa che forse è sfuggita, perché non mi pare di averlo sentito, a meno che ci sia stato un momento di disattenzione? ed è quella di prevedere nella legge la completa autonomia finanziaria con un budget particolare al Difensore civico, cosa che attualmente non ha assolutamente e dunque cosa che fa sì che attualmente il Difensore civico debba chiedere l’autorizzazione?
(interruzione della Consigliera Squarzino Secondina, fuori microfono)
?sì, cara Consigliera Squarzino, proprio così, debba dipendere per ogni eventuale passo diverso dalla Presidenza del Consiglio per cui anche in questa piccola cosa si è voluto tendere all’autonomia del Difensore civico.
Ma voglio anche rispondere ad alcune cose che sono state dette. Affermare che la maggioranza qualificata ha valore zero in Valle d’Aosta sia molto discutibile perché questo significa avere una memoria storica molto corta. Se è vero che oggi la maggioranza è di un certo tipo, è altrettanto vero che le maggioranze di questo Consiglio nel passato sono state molto, ma molto diverse. A proposito di maggioranze qualificate che contano zero vorrei ricordare al collega Curtaz che nel 1990 una proposta di legge presentata dal Consigliere Riccarand prevedeva effettivamente all’articolo 6, punto 6, che il Consiglio regionale eleggesse il Difensore civico con la maggioranza di due terzi del numero dei suoi componenti?
(interruzione del Consigliere Beneforti, fuori microfono)
? evidentemente la situazione è cambiata? stavo rispondendo al collega Curtaz e non al collega Beneforti? ritengo che non sia un delitto cambiare opinione, non è assolutamente negativo porsi obiettivi diversi quando si ha la convinzione di aver errato in passato, l’importante sarebbe perlomeno riconoscerlo onestamente.
Quanto al fatto di accusarci in modo così plateale che facciamo questo perché tutte le regioni fanno così, credo di poter smentire in tutta tranquillità perché il progetto di legge che avevamo presentato, poi sfociato in questa mediazione, non sostiene assolutamente, neppure nella relazione, una tesi di questo genere, sostiene piuttosto la tesi contraria.
Noi crediamo nella specificità, crediamo che ci possano essere delle valutazioni diverse fra una regione e l’altra. Abbiamo fatto questa scelta perché siamo convinti di questa scelta non perché tutti gli altri fanno questo e questa è una tesi avvalorata non dalle altre regioni, ma dal Difensore civico valdostano stesso, cosa che non mi pare di secondaria importanza.
A me pare inoltre discutibilissima l’affermazione, che qualcuno ha fatto, secondo la quale possiamo già dire adesso quello che succederà: "La Regione nominerà lo stesso Difensore civico in prima istanza perché non può dare ragione alle prime critiche, ma successivamente non sarà così".
Vorrei ricordare che nella legge c’è il passaggio di una sola rielezione per cui per forza di cose non potendo ricoprire l'incarico per più di due mandati il Difensore civico dovrà per forza di cose essere cambiato. È questione di leggere meglio la legge prima di fare certe affermazioni. Mi limito a queste pochissime riflessioni, ma mi riservo di riprendere la parola in fase di discussione degli emendamenti perché sull’emendamento presentato dai Verdi c’è una cosa che mi intriga particolarmente e vedrò, a seguito della illustrazione dell’emendamento stesso, se sarà il caso o meno di intervenire.
Président La parole au Conseiller Piccolo.
Piccolo (SA)Mi dispiace che il collega Lattanzi non abbia una copia del parere espresso dal CELVA in data 10 luglio, parere che leggo testualmente, poi lascio a lui leggere attentamente il testo del parere del Consiglio permanente degli enti locali emesso appunto in data 10 luglio:
"Oggetto: Disegno di legge recante: "Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore Civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore Civico)."
In riferimento alle vostre lettere del 14/06/2001, prot. n. 4.966 di trasmissione del disegno di legge n. 128 concernente?" si tratta di quello dell’Union Valdôtaine, Democratici di Sinistra e Riformisti "? "Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore Civico)" e del 14/06/2001?" ci sono due date di trasmissione dei due disegni di legge "? prot. n. 4.979 di trasmissione del disegno di legge n. 130 concernente "Modificazioni alla legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico) da ultimo modificata dalla legge regionale 4 agosto 2000, n. 26", su conforme decisione assunta nella riunione del Consiglio Permanente degli Enti Locali effettuata in data 10.07.2001, ai sensi dell’art. 65, 2° comma, lettera c), della legge regionale n. 54/1998?" articolo 3 della legge regionale n. 25/2000 "? si esprime parere favorevole al disegno di legge di sintesi, trasmesso? recante?"
(interruzione del Vicepresidente Lattanzi, fuori microfono)
? lasciamo finire? "? trasmesso informalmente, recante: "Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore Civico. Abrogazione della legge? 2 marzo 1992?".
Questo per dire cosa? Che precedentemente gli enti locali avevano espresso un parere sulla bozza di legge di sintesi dei due disegni di legge. Queste sono le due proposte unite insieme e il CELVA ha dato parere sulle due congiunte. Successivamente, poiché formalmente doveva esprimersi su un disegno di legge e non su una bozza di sintesi di due disegni di legge, ovviamente proprio perché il 128 è stato presentato prima del 130, si è dovuto esprimere comunque su un disegno di legge formalmente rivisto perché così la Presidenza del Consiglio ha voluto, in quanto formalmente andava presentato un parere da parte del CELVA su un disegno di legge e non su una bozza o una sintesi di due disegni di legge.
Solo per chiarezza di informazione e soprattutto per respingere le provocazioni che il n. 128 è stato accettato e il n. 130 neanche è stato preso in considerazione. Questo era il parere iniziale sul quale abbiamo dato il parere in commissione; Lattanzi fra l’altro quel giorno era assente ed era sostituito dal collega Tibaldi, non ho mica detto non degnamente, ma era solo per chiarezza. Il primo parere espresso era questo e non veniva assolutamente mortificato il disegno n. 130 presentato dalla "Stella Alpina".
PrésidentLa parole au Conseiller La Torre.
La Torre (SA)Credo che sia necessario dare una sintetica risposta ad alcuni quesiti che sono stati posti in modo anche un po' polemico, devo dire, nei confronti dell’andamento della discussione di questa legge, d’altronde ci rendiamo anche conto noi della Stella Alpina che forse qualcuno avrebbe voluto vederci litigare o magari avrebbe voluto vederci arrivare su posizioni differenziate in quest’aula.
Queste cose dette da alcuni non mi stupiscono, dette da altri, che dovrebbero aver consolidato una cultura di governo sviluppata e forte, mi lasciano perplesso perché queste persone dovrebbero sapere come sia normale e giusto questo tipo di confronto su argomenti di tale genere che non sono in contraddizione perché, qui stiamo parlando di due strade avverse: una, la scelta di un'elezione esterna del Difensore civico e l’altra, la scelta di ricondurre al Consiglio questo potere di elezione.
Non sono, dicevo, due scelte in contraddizione, sono due strade tutte e due legittime e nessuna delle due, qualora fosse scelta, renderebbe meno valida l’elezione del Difensore civico.
Sono strade entrambe giuste ma diverse. E quello che è emerso è semplicemente un confronto dialettico all’interno della maggioranza che ritenevamo necessario, quindi siamo tranquilli, addirittura soddisfatti dell’andamento che c’è stato e volutamente abbiamo presentato una legge proprio per poter svolgere questo dibattito dialettico che in una corretta cultura di governo, ha trovato una mediazione, una mediazione giusta come è stato detto da altri Consiglieri e che ha permesso con alcune correzioni a questo Consiglio di uniformarsi a quello che hanno fatto altri Consigli regionali, e comunque di riappropriarsi in modo corretto e convinto di queste sue facoltà.
Ciò non ha tolto niente alla correttezza, ciò non toglie niente a quelle che possono essere le opinioni legittime anche di altri e non toglie niente anche al Difensore civico, come giustamente mi suggerisce Martin, pertanto questa polemica deriva forse soltanto dall'insoddisfazione di alcune forze politiche di non averci visto litigare, come avrebbero voluto; di non aver avuto la possibilità di strumentalizzare quello che invece è un argomento che non si può strumentalizzare e che oggi vede la sua soluzione pacifica, serena e tranquilla, di una maggioranza dopo un dialettico confronto all’interno portatore di un risultato responsabile e corretto.
È tutto qui. Ci dispiace per voi.
Président La discussion générale est close. Nous procédons donc à l’examen article par article sur le nouveau texte élaboré par la Ière et la IIème Commission découlant de la coordination des projets de loi n° 128 et n° 130.
Je soumets au vote l’article 1er:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 27
Contre: 3
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 2:
Conseillers présents et votants: 30
Pour: 27
Contre: 3
Le Conseil approuve.
A l’article 3 il y a l’amendement n° 1 présenté par le groupe Valle d’Aosta per l’Ulivo, dont je donne la lecture:
Emendamento n. 1 All’articolo 3, comma 2°, lettera f), è aggiunto:
"e della lingua italiana".
La parole au Conseiller Curtaz.
Curtaz (PVA-cU)Con il mio gruppo ho proposto questo emendamento perché mi sembra che in questo articolo ci sia una manchevolezza, peraltro banale. Qui non si parla di necessità di accertamenti di piena conoscenza della lingua francese, ma si parla di requisiti per poter accedere alla candidatura a Difensore civico; il punto è che, dopo aver elencato altri requisiti essenziali, la norma si riferisce alla conoscenza della lingua francese.
A me sembra che, visto che le lingue ufficiali in Valle d’Aosta sono due, bisognerebbe scrivere della lingua francese e della lingua italiana oppure delle lingue ufficiali della nostra Regione, altrimenti questa cosa si presta a due interpretazioni che, secondo me, sono tutte e due sbagliate. Infatti potremmo dire che il Difensore civico deve conoscere il francese, ma non deve conoscere l’italiano e questa mi sembrerebbe una cosa sulla quale nessuna persona di buon senso può essere d’accordo.
Il Difensore civico deve conoscere il francese e deve conoscere l’italiano. Seconda interpretazione, e cerco adesso di mettermi nei panni di chi difende anche ideologicamente il francese, mi sembrerebbe questa formulazione molto brutta perché se si dà per presunta, come dà l’articolo, la conoscenza della lingua italiana, vuol dire che c’è una lingua di serie A, che è l’italiano, che si dà per presunta e conosciuta e una lingua di serie B, il francese, di cui si deve accertare la conoscenza.
Mi rendo conto che non è una questione di primaria importanza sulla quale combattere a spada tratta, anche perché queste cose ideologiche mi trovano sempre molto refrattario.
È una questione che riguarda i requisiti. Il Difensore civico deve conoscere la lingua francese e la lingua italiana che sono le due lingue ufficiali tant’è vero che la nostra proposta non è né polemica, né ideologica, niente di niente, perché poi tutti gli articoli successivi che si riferiscono alle modalità di accertamento della lingua francese non li tocchiamo. Può darsi che qualcuno allora suggerisca che è necessario accertare anche la conoscenza della lingua italiana.
Non lo so, per me potrebbe bastare anche un'autodichiarazione, non è questo il punto.
Il punto è che, così come è indicata la norma, a me sembra francamente una brutta abitudine che abbiamo nella nostra Regione di indicare sempre la conoscenza della lingua francese, cosa che da una certa parte potrebbe voler dire che la lingua italiana può essere anche non conosciuta, cosa che ritengo fuori da ogni buon senso, oppure dare il sigillo giuridico al fatto che la lingua francese è una lingua meno conosciuta, quindi secondaria, che deve essere accertata.
PrésidentJe soumets au vote l’amendement à l'article 3 présenté par le groupe Valle d’Aosta per l’Ulivo:
Conseillers présents: 32
Votants: 6
Pour: 6
Abstentions: 26 (Aloisi, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Lanièce, La Torre, Lavoyer, Louvin, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)
Le Conseil n’approuve pas.
Je soumets au vote l’article 3:
Conseillers présents: 31
Votants: 28
Pour: 25
Contre: 3
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 4:
Conseillers présents: 32
Votants: 29
Pour: 26
Contre: 3
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
A l’article 5 il y a l’amendement n° 1 présenté par les Conseillers Piccolo, Martin et Ottoz, dont je donne la lecture:
Emendamento n. 1 Il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.".
Je soumets au vote l’article 5 dans le texte amendé:
Articolo 5 (Accertamento della conoscenza della lingua francese)
1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.
Conseillers présents: 32
Votants: 29
Pour: 26
Contre: 3
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
A l’article 6 il y a deux amendements. Il y a l’amendement n° 2 présenté par le Groupe Valle d’Aosta per l’Ulivo, dont je donne la lecture:
Emendamento n. 2 L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'art. 5, il Presidente del Consiglio regionale trasmette l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti alla Commissione per l'elezione del Difensore civico, composta da:
a) Il Presidente del Consiglio regionale, che la presiede;
b) Il Presidente del Consiglio permanente degli Enti locali;
c) Il Presidente del Tribunale di Aosta;
d) Il Presidente del Tribunale Amministrativo regionale;
e) Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Aosta.
La Commissione per l'elezione del Difensore civico elegge il Difensore civico a maggioranza dei propri componenti."
La parole au Conseiller Curtaz.
Curtaz (PVA-cU)Intanto prendiamo atto che per fare il Difensore civico non sarà necessaria la conoscenza della lingua italiana, speriamo che il Consiglio sappia scegliere una persona che sappia parlare anche l'italiano.
Questo emendamento è molto simile a quello proposto da Forza Italia in quanto riprende il vecchio testo di legge con una piccola novità. Ho ascoltato con attenzione le argomentazioni svolte su questo punto, che è il punto centrale dell’intera legge, quello sulle modalità, e non voglio in questa occasione rispondere a tutte le argomentazioni, alcune di maggiore consistenza, altre meno, perché non è il caso. Però ho intravisto una certa difficoltà a giustificare il perché del cambiamento di sistema ed ho sentito argomentazioni contraddittorie oppure del tutto inconferenti. Si dice che questo è un modo perché il Consiglio si riappropri delle sue potestà, ma stiamo scherzando?
Il Consiglio si riappropria delle sue potestà non facendo le leggi, come peraltro in questo caso si sta facendo, ma scegliendo un nome fra una serie di candidati? Si valorizza così il ruolo del Consiglio? A me sembra proprio di no, soprattutto quando ci si riferisce non a quella che è una situazione astratta, ideale del Consiglio, quale rappresentante del popolo, ma ad una realtà ben diversa. Anche il bravo Consigliere Nicco, quando ha dovuto spiegare che il Difensore deve essere terzo, ma deve essere terzo nei confronti dell’Esecutivo e non del legislativo, ha dovuto convenire che talvolta nella realtà quotidiana la Giunta influisce sui lavori del Consiglio e talvolta il Consiglio è un subordinato alla Giunta.
Noi sappiamo che questo avviene raramente, quindi siamo abbastanza tranquilli, però talvolta può succedere. Ora, non vorremmo che succedesse proprio in queste occasioni: che per caso la Giunta metta il naso nei lavori del Consiglio e indichi, magari avventatamente, in una riunione di maggioranza chi dovrà essere il Difensore civico. Ho sentito anche delle cose che potrebbero essere anche divertenti, ma non voglio far perdere tempo al Consiglio. Tuttavia, La Torre dice che sono soddisfatti della retromarcia e francamente questa volta devo dire che la Stella Alpina si è accontentata di poco.
Per quanto riguarda invece il merito dell’emendamento, riproponiamo la commissione della precedente legge con un'unica differenza: riconfermiamo quattro su cinque dei membri che sono:
- il Presidente del Consiglio regionale;
- il Presidente del Tribunale amministrativo;
- il Presidente dell’Ordine degli avvocati;
- il Presidente del Tribunale di Aosta.
- in luogo del Presidente della CO.RE.CO., che è un organismo in via di estinzione, proponiamo il Presidente del Consiglio permanente degli Enti locali perché ci sembra giusto anche per il fatto che alcuni enti locali utilizzano il Difensore civico che ci sia? È un criterio che si può discutere, potremmo adottare altri criteri, però anche in questo modo è garantito quell’equilibrio fra esponenti del mondo politico ed esponenti del mondo giudiziario.
PrésidentJe soumets au vote l’amendement à l'article 6 présenté par le Groupe Valle d’Aosta per l’Ulivo:
Conseillers présents: 34
Votants: 4
Pour: 3
Contre: 1
Abstentions: 30 (Aloisi, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)
Le Conseil n’approuve pas.
Il y a l’amendement présenté par le Groupe Forza Italia, dont je donne la lecture:
Emendamento Il presente articolo 6 abroga e sostituisce l'articolo 6 del testo unificato presentato dalle Commissioni permanenti I e II risultate dal coordinamento delle proposte di legge n. 128 e n. 130.
"1. Appena scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il Presidente del Consiglio convoca la commissione per l'elezione del Difensore civico.
2. La Commissione per l'elezione del Difensore civico è composta da:
a) il Presidente del Consiglio regionale che la presiede;
b) il Presidente del Tribunale di Aosta;
c) il Presidente del Tribunale amministrativo della Valle d'Aosta;
d) il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Aosta;
e) il Presidente della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali.
3. La Commissione per l'elezione del Difensore civico elegge il Difensore civico, tra i candidati che hanno superato la prova preliminare di francese, a maggioranza dei propri componenti."
La parole au Vice-président Lattanzi.
Lattanzi (FI)Così posso spiegare l’astensione sull’emendamento presentato dagli amici dell’Ulivo, emendamento che evidentemente parrebbe identico, in realtà non lo è. Loro hanno fatto un ragionamento che tendeva ad eliminare il Presidente della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali e a mettere un po' più di politico, quindi un altro rappresentante della politica che è il Presidente del Consiglio permanente degli enti locali.
Noi non riteniamo che quella sia la strada da percorrere perché abbiamo condiviso e sposato quella dell’organo tecnico, quindi riteniamo che il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente del Tribunale, il Presidente del TAR, il Presidente dell’Ordine degli avvocati e il Presidente della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali siano un organo sufficientemente tecnico seppure con la presenza del Presidente del Consiglio per la rappresentanza politica, una rappresentanza secondo noi più che sufficiente che non ha necessità di essere rinforzata.
L’articolo 6 è la chiave di questa legge e noi presentiamo questo emendamento perché questo articolo definisce la differenza fra "Difensore" e "Mediatore". A questo riguardo mi permetto di invitare il Consigliere Cottino a non fare il gioco delle parole. È vero che lui è andato a prendersi il verbale nel quale la Vacchina sosteneva in alcuni convegni che il Difensore civico ha un ruolo di mediatore perché deve mediare, ma non confondiamo la mediazione con il Mediatore, sono due cose diverse: un conto è attuare una strategia, un conto è assumere un ruolo.
Il Mediatore è cosa diversa dalla mediazione, il Mediatore è chi fa di mestiere la mediazione continua. La mediazione fatta dal Difensore civico è una delle strategie adottate da un Difensore per arrivare ad ottenere il miglior risultato. Sono cose diverse e allora non facciamo questo gioco delle parole perché ci siamo compresi molto bene: pur chiamandolo Difensore civico, di fatto con l’articolo 6, così come voi lo proponete, di Difensore civico questo non ha più nulla, è un mediatore così come voi politicamente lo desiderate. Siccome proprio l’articolo 6 definisce il peso del ruolo e la sua autonomia, noi per l’articolo 6 abbiamo proposto questo emendamento che pari pari ripropone l’articolo 6 della legge del 1992, cioè quella che originariamente ha dato buoni risultati così come da tutti sostenuto. Tutti hanno sostenuto che per 9 anni quel Difensore civico ha svolto un buon ruolo, quindi tutta questa necessità di cambiare di ruolo non la si capisce se non per volontà politica, forse anzi certamente perché lo svolgimento di quel ruolo ha infastidito politicamente qualcuno.
Mi tolgo anche due sassolini dalla scarpa, lo devo fare, e lo faccio con gli amici della Stella Alpina. Presidente Piccolo, non facciamo il gioco delle tre carte, lei ha perfettamente inteso cosa volevo sostenere: lei ha letto il parere del CELVA sulla sintesi del n. 128 e del n. 130, cioè la sintesi, il testo unificato quindi, quando dico che il CELVA non ha espresso parere sulla vostra legge, dico cosa buona e giusta, lei lo sa, onesta intellettualmente perché il CELVA non si è neanche degnato di dare il parere sulla vostra legge. Non lo ha fatto, poi lei può dire quello che vuole in difesa?
(interruzione del Consigliere Piccolo, fuori microfono)
? amen, però lei non può uscire perdente politicamente da quest’aula e farsi anche massacrare mentre sta uscendo. Così lo dico anche al Capogruppo La Torre: io ho apprezzato la sua verve da gladiatore, ma lei non si è reso conto che nell’arena, mentre stava combattendo, era già stato mangiato dal leone e gli è rimasta fuori una scarpa, ma è morto. Avete perso, uscite vinti, ma uscite almeno con dignità.
PrésidentJe soumets au vote l’amendement à l'article 6 présenté par le Groupe Forza Italia:
Conseillers présents: 35
Votants: 7
Pour: 6
Contre: 1
Abstentions: 28 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Lanièce, La Torre, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Viérin M.)
Le Conseil n’approuve pas.
La parole au Conseiller Aloisi sur l’article 6.
Aloisi (Ind)Avevo in sede di discussione generale annunciato che sarei intervenuto su questo articolo, anche perché quando ho letto il testo unificato ho avuto il dubbio se mi trovavo di fronte a una messa di rito bizantino oppure all’iter che disciplina la pubblicazione dei libri del clero che ha bisogno dell’imprimatur del Vescovo. In sede sempre di discussione generale avevo detto che un’assemblea legislativa si caratterizza se le leggi che approva sono chiare e l’iter degli articolati anche e così non è.
Avrei preferito che l’articolo 6 fosse stato confermato così come era stato da me firmato nel disegno di legge n. 128 anziché ricorrere al rito bizantino laddove, dopo che arriva alla Presidenza del Consiglio, ci sia la commissione che fa una relazione, eccetera. La Presidenza del Consiglio, per il ruolo istituzionale a cui è preposta, dà ampie garanzie di correttezza, quindi ci saremmo trovati nella condizione di essere tutti garantiti e tutti tranquillizzati.
Anche perché se la centralità del Consiglio ritornerà più ricorrente, e me lo auguro, nella fase finale della legislatura, o comunque quando andremo a rivedere alcune competenze, credo che molto probabilmente ci dovremo ritrovare di nuovo a quella fantomatica Commissione nomine, altrimenti ogni nomina che sarà oggetto del Consiglio dovrà per forza di cose passare dal vaglio e dall’imprimatur del Vescovo che nella fattispecie potrebbe essere il Presidente di una qualsiasi commissione.
Consigliere Lattanzi, lei deve essere provocatorio, perché ultimamente lei si comporta come una fidanzata respinta e poi si arrabbia con il Consigliere Piccolo. Sulla base di queste considerazioni non riproporrò l’articolo 6 del disegno di legge n. 128, ma mi asterrò su questo articolato così come è stato formulato.
PrésidentLa parole au Vice-président Lattanzi.
Lattanzi (FI)Non mi sento fidanzato, ho dato ampie prove della mia mascolinità in questi anni? Credo che l’articolo 6, visto che avete respinto il nostro emendamento e quindi di fatto dobbiamo andare all’approvazione di questo benedetto articolo 6? non ho presentato perché non volevo infierire su un emendamento che revocasse il comma 1; fatelo voi, fatevelo da soli, toglietevelo via, fate qualcosa.
Non potete all’articolo 6 lasciare, anche se capisco che è l’unica cosa che avete portato a casa, che la I Commissione vagli le candidature. Ma tutte le nomine fatte dal Consiglio arrivano qui, vengono poste all’attenzione del Consiglio, vengono fatti i nomi e il Consiglio in maniera segreta vota, esprime il suo giudizio. Per cortesia, l’articolo 1 diventa, oltre che il bacio della pantofola del Presidente della commissione che dovrà farlo, oltre alla bizantina situazione, motivo per farci ridere in giro.
Visto che dobbiamo assomigliare al resto d’Italia facciamo sempre di tutto per non assomigliargli, poi facciamo di tutto per farlo: vedi dalle "Bassanini" in poi dove abbiamo fatto di tutto per arrivare dopo gli altri e copiarli, almeno cerchiamo di copiarli bene, non facciamo queste porcherie legislative che vanno a complicare un processo di elezione che a questo punto, se così deve essere, sia. Fate qualcosa. Signor Presidente, mi appello a lei e al suo buon senso: non può accettare un compromesso di questo tipo. Su questo articolo potevamo a questo punto anche astenerci invece che votare proprio contro.
PrésidentJe soumets au vote l’article 6:
Conseillers présents: 34
Votants: 33
Pour: 27
Contre: 6
Abstentions: 1 (Aloisi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 7:
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 28
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 8:
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 28
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 9:
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 28
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 10:
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 28
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 11:
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 28
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 12:
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 28
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 13:
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 28
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 14:
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 28
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 15:
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 28
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 16:
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 28
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 17:
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 28
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 18:
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 28
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 19:
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 28
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 20:
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 28
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 21:
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 28
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 22:
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 28
Contre: 6
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote le texte unifié des projets de loi n° 128 et n° 130:
Conseillers présents et votants: 34
Pour: 28
Contre: 6
Le Conseil approuve.
