Objet du Conseil n. 2161 du 25 juillet 2001 - Resoconto
OGGETTO N. 2161/XI Disegno di legge: "Disposizioni in materia di installazione di impianti, di autoriparazione e di panificazione. Abrogazione delle leggi regionali 20 agosto 1993, n. 64, 30 agosto 1995, n. 38, 7 marzo 1995, n. 7 e dell'articolo 12 della legge regionale 17 aprile 1998, n. 15".
CAPO I PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 (Finalità)
1. La presente legge disciplina l'attività delle imprese artigiane nei settori:
a) dell'installazione di impianti;
b) dell'autoriparazione;
c) della panificazione.
CAPO II DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA PARTE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Articolo 2 (Abilitazione all'esercizio dell'attività)
1. Le imprese artigiane sono abilitate all'esercizio delle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) e successive modificazioni ed integrazioni, se i soggetti di seguito elencati sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2:
a) il titolare in caso di impresa individuale;
b) uno dei soci in caso di società in nome collettivo;
c) tutti gli accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
d) l'unico socio in caso di società a responsabilità limitata (srl) unipersonale;
e) almeno uno dei soci che svolgono in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo in caso di srl pluripersonale.
2. I soggetti di cui al comma 1, in qualità di responsabile tecnico, devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, della l. 46/1990, seguito da un periodo di inserimento di almeno un anno, con rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di un'impresa del settore;
c) titolo o attestato di qualifica, rilasciato ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, seguito da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, con rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di un'impresa del settore;
d) prestazione lavorativa alle dirette dipendenze di una o più imprese del settore, per un periodo non inferiore a tre anni, anche non continuativi, in qualità di operaio con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e/o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della l. 46/1990;
e) iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane per un periodo non inferiore a tre anni in qualità di titolare, di socio o di collaboratore familiare di impresa esercente l'attività di installazione, di trasformazione e/o di manutenzione di uno degli impianti di cui all'articolo 1 della l. 46/1990.
3. Le imprese artigiane, abilitate ai sensi del comma 1, che intendono esercitare alcune o tutte le attività di installazione, trasformazione ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della l. 46/1990, debbono presentare alla Commissione regionale per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane:
a) denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59), precisando quale attività esercitano fra quelle elencate all'articolo 1 della l. 46/1990;
b) dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2.
Articolo 3 (Dichiarazione di conformità)
1. Al termine dei lavori di installazione degli impianti, l'impresa rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7 della l. 46/1990.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa e dal responsabile tecnico e deve recare:
a) il numero di partita IVA dell'impresa;
b) il numero di iscrizione all'albo regionale delle imprese artigiane.
3. In caso di rifacimento parziale o di ampliamento di impianti, la dichiarazione di conformità si riferisce alla sola parte degli impianti oggetto del rifacimento o dell'ampliamento. Nella dichiarazione di conformità deve essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
4. La dichiarazione di conformità è resa su modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti).
5. Copia della dichiarazione di conformità è trasmessa, a cura dell'impresa, entro sei mesi dalla data del rilascio, alla struttura regionale competente in materia di artigianato.
Articolo 4 (Responsabilità del committente o del proprietario)
1. Il committente o il proprietario deve affidare ad impresa abilitata i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti, di cui all'articolo 1 della l. 46/1990.
Articolo 5 (Certificato di abitabilità e di agibilità)
1. Il Sindaco del Comune competente per territorio rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 3, comma 1, e il certificato di collaudo, ove previsto.
Articolo 6 (Verifiche)
1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 14 della l. 46/1990, i comuni competenti per territorio devono effettuare le verifiche per i seguenti impianti:
a) nell'ambito degli impianti elettrici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. 46/1990, le utenze condominiali di uso comune con potenza impegnata superiore a 3 KW e le utenze domestiche di edifici di volume superiore a 600 metri cubi fuori terra;
b) nell'ambito degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della l. 46/1990, quelli relativi al trasporto e all'utilizzazione di gas combustibili con portata termica compresa tra 34,8 e 116 KW.
2. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1, i Comuni si avvalgono della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, compresi negli elenchi di cui all'articolo 9 del d.p.r. 447/1991.
3. Le violazioni delle disposizioni di cui alla l. 46/1990, da parte delle imprese artigiane, sono comunicate dai soggetti individuati all'articolo 14 della l. 46/1990 alla Commissione regionale per l'artigianato.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 7 (Sanzioni amministrative)
1. In caso di violazione di quanto previsto dall'articolo 4 si applica, a carico del committente o del proprietario, una sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila (euro 51,65) a lire cinquecentomila (euro 258,23).
2. All'applicazione della sanzione di cui al comma 1 provvede il Comune competente per territorio, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
3. L'esercizio dell'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti da parte di impresa artigiana non abilitata comporta l'applicazione, a carico dell'impresa, di una sanzione amministrativa da lire un milione (euro 516,46) a lire tre milioni (euro 1549,37).
4. All'applicazione della sanzione di cui al comma 3 provvede la Commissione regionale per l'artigianato, con le procedure di cui alla l. 689/1981.
Articolo 8 (Norme transitorie)
1. I titolari delle imprese artigiane di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della l. 46/1990, che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte all'Albo regionale delle imprese artigiane, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento d'ufficio dei requisiti tecnico-professionali necessari ai fini dell'esercizio dell'attività.
2. I soggetti, iscritti come imprese di installazione, di trasformazione, di ampliamento, di manutenzione degli impianti, che alla data di entrata in vigore della l. 46/1990, dimostrino di aver svolto professionalmente la loro attività nel corso di periodi pregressi, in qualità di titolari di imprese regolarmente iscritte all'Albo regionale delle imprese artigiane, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge alla Commissione regionale per l'artigianato.
3. I soggetti che dimostrino di aver svolto attività alle dipendenze di un'impresa esercente l'attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui alla l. 46/1990, per un periodo non inferiore a due anni, con la qualifica di operaio specializzato, hanno diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa presentazione di domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla Commissione regionale per l'artigianato.
4. Il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della l. 46/1990, è subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale, della durata di almeno cinquanta ore, organizzato ai sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale.
5. Al corso di cui al comma 3 possono essere ammessi soltanto i soggetti previsti ai commi 2 e 3.
Articolo 9 (Rinvio)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l. 46/1990 ed i relativi regolamenti di attuazione.
CAPO III DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÁ DI AUTORIPARAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Articolo 10 (Abilitazione all'esercizio dell'attività)
1. Le imprese artigiane sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) e successive modificazioni e integrazioni, se i soggetti di seguito elencati sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2:
a) il titolare in caso di impresa individuale;
b) uno dei soci in caso di società in nome collettivo;
c) tutti gli accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
d) l'unico socio in caso di srl unipersonale;
e) almeno uno dei soci che svolgono in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo in caso di srl pluripersonale.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono, in qualità di responsabile tecnico, essere in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della l. 122/1992.
3. Le imprese artigiane, abilitate ai sensi del comma 1, che intendono esercitare alcune o tutte le attività di cui all'articolo 1 della l. 122/1992, devono presentare alla Commissione regionale per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane:
a) denuncia di inizio di attività ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 18/1999 indicando, con riferimento all'articolo 1 della l. 122/1992, il tipo di attività esercitata;
b) dichiarazione del possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui al comma 2.
Articolo 11 (Norme transitorie)
1. Le imprese, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte all'Albo regionale delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della l. 122/1992.
2. I soggetti, che abbiano esercitato per almeno un anno prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387 (Regolamento recante disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione) l'attività di autoriparazione in qualità di titolari o soci o collaboratori di imprese regolarmente iscritte nell'Albo regionale delle imprese artigiane, hanno diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della l. 122/1992.
Articolo 12 (Rinvio)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della l. 122/1992.
CAPO IV DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI PANE DA PARTE DELLE IMPRESE ARTIGIANE
Articolo 13 (Attività di panificazione)
1. Le imprese artigiane che svolgono attività di produzione di pane possono:
a) effettuare il turno di riposo settimanale in giornate diverse dalla domenica;
b) aprire i forni durante tutta la settimana, per un periodo massimo di quindici settimane all'anno.
2. Le imprese artigiane di cui al comma 1 possono definire i turni di riposo in modo differenziato nel corso dell'anno, sulla base di sei o sette giorni la settimana, garantendo la doppia panificazione alla vigilia del giorno di riposo prescelto.
Articolo 14 (Modalità di svolgimento dell'attività di panificazione)
1. Gli imprenditori artigiani che intendono avviare l'esercizio dell'attività di panificazione devono comunicare, alla struttura regionale competente in materia di servizi camerali, le modalità di lavoro prescelte almeno trenta giorni prima della data dell'inizio dell'attività stessa.
2. Gli imprenditori artigiani che già esercitano l'attività di panificazione devono effettuare la comunicazione di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli imprenditori artigiani devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di servizi camerali le eventuali variazioni alle modalità di lavoro, almeno trenta giorni prima della loro adozione, allegando la documentazione idonea a dimostrare di aver informato dei propri turni i panificatori operanti nello stesso Comune.
4. Gli imprenditori artigiani che non effettuano la comunicazione di cui ai commi 1 e 2 devono osservare la chiusura domenicale dei forni.
5. Le modalità di lavoro prescelte devono essere esposte nella sede dell'impianto di panificazione.
Articolo 15 (Verifiche)
1. La struttura regionale competente in materia di servizi camerali approva le modalità di lavoro prescelte nonché le eventuali relative variazioni.
2. Le modalità di lavoro di cui al comma 1 si intendono approvate qualora la struttura regionale competente in materia di servizi camerali non effettui rilievi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Nell'ipotesi in cui siano effettuati dei rilievi, la struttura regionale competente in materia di servizi camerali decide dopo aver esaminato le eventuali controdeduzioni dell'impresa artigiana, che devono essere prodotte entro quindici giorni dal ricevimento dei rilievi stessi.
Articolo 16 (Vigilanza e sanzioni)
1. La vigilanza sull'attività di panificazione è effettuata dagli organi di polizia municipale.
2. In caso di accertamento di esercizio dell'attività di panificazione con modalità diverse rispetto a quelle comunicate ai sensi dell'articolo 14, il Comune in cui ha sede l’impianto provvede all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila (euro 51,65) a lire trecentomila (euro 154,94) secondo le procedure di cui alla l. 689/1981.
3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 sono introitati nel bilancio comunale.
Articolo 17 (Tutela del lavoratore dipendente)
1. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro vigenti in materia di orario di lavoro dei lavoratori dipendenti, dei compensi per prestazioni straordinarie e del riposo compensativo settimanale.
Articolo 18 (Norme transitorie)
1. In sede di prima applicazione della presente legge il numero delle settimane in cui è possibile optare per l'apertura dei forni durante tutta la settimana è ridotto, con eventuale arrotondamento per eccesso, in proporzione al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge medesima e la conclusione dell'anno solare.
2. Nelle more della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, restano ferme le modalità di svolgimento dell'attività di panificazione prescelte ai sensi della normativa previgente.
CAPO V NORME FINALI
Articolo 19 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 20 agosto 1993, n. 64;
b) legge regionale 30 agosto 1995, n. 38;
c) legge regionale 7 marzo 1995, n. 7.
2. È inoltre abrogato l'articolo 12 della legge regionale 17 aprile 1998, n. 15.
Articolo 20 (Norma finanziaria)
1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7, comma 3, sono introitati al capitolo 7700 (proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrate dei rispettivi bilanci della Regione.
Articolo 21 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
PrésidentSur ce projet de loi, pour lequel la IIème Commission et la IVème Commission conjointe ont donné à la majorité un avis favorable, les Conseillers Ottoz et Fiou sont rapporteurs.
Le Conseil permanent des collectivités locales s’est exprimé favorablement.
La parole au rapporteur, le Conseiller Fiou.
Fiou (GV-DS-PSE)Alcune notizie sul settore interessato dal presente disegno di legge. Il settore dell'artigianato valdostano, nonostante una fisiologica frammentazione, dimostra di essere estremamente solido e in crescita.
Nel corso del 2000 hanno iniziato l'attività 237 nuove imprese, uno sviluppo in linea con la tendenza nazionale. Attualmente, cioè al febbraio 2001, le imprese iscritte all'Albo artigiani sono 3.837 a fronte delle 3.824 di fine 1999.
Il settore delle costruzioni è il più numeroso con il 37 percento del dato complessivo; si tenga conto che nel Nord Italia questo settore incide per il 25 percento e soltanto per il 22 percento nell'intero Paese. Analizzate per la loro dimensione le imprese artigiane sono in prevalenza individuali, quelle con oltre cinque addetti sono il 5 percento, mentre il 31 percento hanno da due a cinque addetti.
Si è sviluppata notevolmente negli ultimi anni l'attività di promozione dei prodotti e delle lavorazioni locali, infatti occorre sottolineare che è presente ed attiva una forte componente di artigianato tipico legata in modo particolare alla lavorazione del legno. Oltre che significativi risvolti in termini culturali e riflessi positivi in termini occupazionali, l'artigianato tipico è veicolo attrattivo importante sia dal punto di vista turistico, sia per la promozione degli investimenti produttivi nella nostra Regione.
I settori di attività vedono al primo posto l'edilizia e l'impiantistica. Nel 1990 lo Stato ha emanato una legge relativa alla sicurezza degli impianti (legge n. 46/1990); la Regione, avendo competenza primaria in materia di artigianato, ha emanato nel 1993 la legge di attuazione della n. 46/90 limitatamente alle imprese artigiane (legge regionale n. 64/93).
Tutto ciò si è reso necessario in quanto le normative statali in materia di artigianato risultavano inadeguate per la nostra realtà e, spesso, erano causa di difficoltà, complicazioni, tempi burocratici lunghi, problemi facilmente superabili con una nuova disposizione regionale.
Negli anni la materia dell'artigianato ha subito diverse trasformazioni, le più importanti delle quali sono quelle riguardanti la semplificazione delle procedure amministrative per l'iscrizione all'Albo delle imprese (necessaria per l'abilitazione alla professione)? e quelle relative alle forme di organizzazione delle imprese comprendendo tra le imprese artigiane anche le S.r.l.. Tutto ciò ha fatto sì che si procedesse a rivedere la legge n. 64/93.
Il disegno di legge n. 122, che prevede disposizioni in materia di artigianato nei settori dell'installazione di impianti, dell'autoriparazione e della panificazione, vuole aggiornare la normativa che interessa tali settori per adeguarla appunto alle novità intervenute e per risolvere problemi emersi dall'applicazione della legge regionale n. 64/93.
Il disegno di legge accoglie, ove possibile, i suggerimenti dati dalle associazioni di categoria su alcuni punti, ad esempio all'articolo 8 le norme transitorie dicono che non solo chi è già iscritto all'Albo mantiene l'abilitazione, ma anche che chi, prima dell'entrata in vigore della legge n. 46/1990, fosse titolare di impresa, poi cessata, può avere diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda, eccetera.
Importante innovazione è quella relativa all'obbligo di frequenza di un corso di aggiornamento professionale della durata di almeno 50 ore per coloro che gestiranno impianti erogati anche a gas. All'articolo 2 il disegno di legge in esame definisce i requisiti personali e tecnico-professionali per acquisire l'abilitazione all'esercizio dell'attività.
Il possesso di tali requisiti deve essere dichiarato all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività e deve essere verificato dalla Commissione regionale per l'artigianato.
I compiti relativi alle verifiche di abitabilità, agibilità, conformità e collaudo spettano ai comuni competenti oltre alle verifiche previste per i vari impianti.
Per quanto riguarda in particolare la panificazione, il testo proposto contiene delle modifiche, concordate con l'Associazione panificatori, relative al numero di settimane in cui è possibile panificare in maniera continuativa oltre a liberalizzare il periodo di chiusura.
Si è poi abolito l'obbligo di comunicazione congiunta, fra i vari panificatori dello stesso comune, delle modalità di lavoro prescelte da ogni singolo panificatore. Il giorno di chiusura settimanale, se diverso dalla domenica, dovrà essere comunicato all'Assessorato industria, artigianato ed energia.
Altra rilevante novità è quella relativa all'apertura di nuova attività: mentre prima si doveva darne comunicazione entro il 31 gennaio di ogni anno, ora detta comunicazione deve avvenire nei 30 giorni precedenti l'inizio dell'attività stessa. La vigilanza sull'attività di panificazione è effettuata dagli organi di polizia municipale come pure l'applicazione delle eventuali sanzioni.
Penso che dalle considerazioni schematicamente proposte si possa evincere come questo disegno di legge sia un esempio delle possibilità aperte da una competenza legislativa decentrata di adattare con puntualità le regole alle problematiche che un settore pone a livello territoriale.
Approfitto della parola per annunciare un emendamento formale di piccolissima portata: all’articolo 8, comma 5, è stato indicato il comma 3 anziché il comma 4 per il riferimento ai corsi citati appunto al comma 4 anziché al comma 3. Propongo pertanto questa correzione formale, altrimenti nella legge ci sarebbe un riferimento errato.
PrésidentLa parole au rapporteur, le Conseiller Ottoz.
Ottoz (UV)Lo sviluppo di un settore che rappresenta una parte consistente dell'attività economica nella nostra Regione, quello dell'artigianato, trova in questo disegno di legge una serie di adattamenti e revisioni alla legge n. 64 del 1993, resisi necessari per rivederne i meccanismi autorizzativi.
Il Consigliere Giulio Fiou nella sua relazione ha analizzato bene la consistenza del comparto delle imprese artigiane nella nostra Regione, il solido sviluppo di queste piccole aziende e la vivace dinamica che caratterizza la crescita del numero delle imprese iscritte all'Albo artigiani. Se questo progresso numerico testimonia da un lato la vivacità di un settore del comparto privato, d'altro canto il fatto che il 64 percento delle imprese iscritte sia costituito da attività individuali si presta a qualche piccola considerazione.
In queste imprese individuali operano, infatti, ad esempio, singoli produttori di artigianato tipico che potremmo spesso più correttamente classificare come artigiani artisti, ai quali andrebbero inoltre aggiunti tutti coloro che, non esercitando l'attività artigianale come impegno lavorativo prevalente, non appaiono in queste statistiche.
Troviamo poi quegli artigiani di vari mestieri i quali, a causa delle trasformazioni della società valdostana e della sua realtà produttiva ed amministrativa, non possono più trasmettere ai loro figli o ad altri giovani quel mestiere, quella manualità, quell'esperienza del fare che costituiscono l'essenza dell'artigiano.
Il rischio quindi è che certe cifre aride, i freddi numeri della statistica non si limitino a mettere in risalto la pur innegabile grande frammentazione della piccola economia valdostana, ma che nel farlo fotografino anche mestieri che stanno morendo, non perché non più utili o meno remunerativi dal punto di vista economico, ma poiché viviamo tutti una transizione culturale verso direzioni non sempre auspicabili e dovremmo preoccuparcene poiché assieme a questi mestieri scompare ogni volta un pezzetto della nostra storia e della nostra cultura.
Parallelamente altre attività artigiane, proprio perché frutto di nuove abitudini e di nuovi consumi, che fanno sorgere nuove esigenze, conoscono una stagione di sviluppo e di progresso.
Sarebbe perciò utile approfondire l'analisi dei numeri, sapere quale percentuale del totale del giro d'affari dell'artigianato valdostano rappresentino quelle due fette del 5 percento e del 31 percento che, rispettivamente, hanno oltre cinque e da due a cinque addetti e quale sia la loro produttività per addetto. Ciò ci permetterebbe meglio di verificare l'esistenza o meno di squilibri interni nel settore.
Non è però questo quadro generale il contesto in cui agisce il disegno di legge che discutiamo oggi. Esso si concentra invece su tre realtà specifiche che hanno nell'attività artigianale il loro denominatore comune, realtà per le quali si è ritenuto necessario un riordino. Si tratta dell'impiantistica, degli autoriparatori e dei produttori di pane.
Per quanto riguarda gli impianti, una rivisitazione si rendeva necessaria a seguito di tutte le nuove normative in materia di tutela della sicurezza sia degli utenti sia degli addetti.
Le attività impiantistiche interessate da questo disegno di legge sono:
- gli impianti elettrici (produzione, trasporto, distribuzione, utilizzo);
- gli impianti radiotelevisivi ed elettronici (comprese antenne e parafulmini);
- gli impianti di riscaldamento e climatizzazione (importanti questi ultimi per il corretto trattamento, smaltimento di fluidi e gas critici per la protezione ambientale);
- gli impianti idrosanitari;
- gli impianti per il trasporto e l'utilizzo dei gas negli edifici;
- gli ascensori;
- gli impianti antincendio.
Quindi questo disegno di legge non riguarda tutto il restante settore delle costruzioni vere e proprie, cioè il grosso dell’attività economica del settore.
Per gli impianti oggetto del provvedimento sono meglio specificati i requisiti abilitanti all'esercizio dell'attività con alcune opportune semplificazioni e sono inoltre chiaramente ripartite le funzioni attribuite agli enti locali, alla Commissione per l'artigianato e alla struttura competente in materia di servizi camerali.
Lo stesso può dirsi, "mutatis mutandis", per quanto concerne le imprese artigiane di autoriparazioni.
Riguardo ai panificatori infine, s'introducono alcuni gradi di maggiore flessibilità per quanto concerne l'orario e l'articolazione dei turni di riposo lungo l'anno e dei periodi in cui non applicarli, legittimando comportamenti, in precedenza sottoposti a specifiche autorizzazioni, resi indispensabili dall'andamento stagionale del turismo nella nostra Valle.
Il confronto in commissione con i rappresentanti dell'Associazione dei panificatori, i quali avevano già contribuito in occasione della stesura del testo, ha fatto emergere la proposta di valutare l'opportunità di un inasprimento delle sanzioni nel caso di mancato rispetto degli orari e dei turni di riposo. Pur riconoscendo una certa fondatezza di questa richiesta della categoria, la II Commissione ha ritenuto che le sanzioni previste nel testo licenziato dalla Giunta fossero sufficienti. Esse rappresentano un buon punto d'equilibrio tra le esigenze dei consumatori, la necessaria flessibilità dell'attività artigianale e gli interessi dei singoli artigiani e quelli di tutta la categoria.
PrésidentLa discussion est ouverte.
La parole au Conseiller Frassy.
Frassy (FI)Sarò breve nella discussione generale, nel senso che non mi addentrerò su quelli che sono i contenuti della legge anche perché il nostro Capogruppo in commissione ha avuto modo di esprimere il suo giudizio positivo e per esigenza di sintesi pensiamo che sia più che sufficiente richiamarlo.
Intervengo invece nella discussione generale per presentare due emendamenti, rispettivamente agli articoli 2 e 10, che hanno la stessa struttura, nella lettera c), comma 1, si evidenzia un differente trattamento a seconda della tipologia e della ragione sociale ossia sono abilitati i soggetti in seguito elencati se sono in possesso di certi requisiti, mentre per la ditta individuale è sufficiente che ovviamente sia il titolare ad avere i requisiti, nella società in nome collettivo è sufficiente che sia uno dei soci, la lettera c) richiede che siano invece tutti gli accomandatari ad avere i requisiti e nelle lettere d) ed e) nuovamente richiede che sia soltanto uno dei vari soci ad avere i requisiti, di conseguenza l’emendamento che abbiamo formalizzato prevede di estendere anche alla lettera c) il medesimo requisito che sia sufficiente uno dei soci ad avere i requisiti.
PrésidentN’ayant plus de requêtes d’intervention, la discussion générale est close.
La parole à l’Assesseur à l’industrie, à l’artisanat et à l’énergie, Ferraris.
Ferraris (GV-DS-PSE)Innanzitutto ringrazio i relatori che credo abbiano espresso in modo compiuto quali sono le intenzioni della legge.
Per quanto riguarda gli emendamenti proposti, quello del Consigliere Fiou rappresentava una correzione del testo e quindi è condivisibile così come quelli presentati dal Consigliere Frassy che consentono di creare un'omogeneizzazione per quanto riguarda la posizione definita dalle diverse tipologie di società che possono essere interessate alle attività artigiane, di conseguenza l’assenso a questi emendamenti credo che possa rappresentare una buona chiusura di serata e grazie.
PrésidentNous procédons à l’examen de la loi.
Je soumets au vote l’article 1er:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l’unanimité.
A l’article 2 il y a l’amendement proposé par les Conseillers Frassy, Lattanzi et Tibaldi, dont je donne la lecture:
Emendamento Articolo 2, comma 1, lett. c) sostituire:
"tutti gli accomandatari" con "uno dei soci accomandatari".
Je soumets au vote l’article 2 dans le texte amendé:
Articolo 2 (Abilitazione all'esercizio dell'attività)
1. Le imprese artigiane sono abilitate all'esercizio delle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) e successive modificazioni ed integrazioni, se i soggetti di seguito elencati sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2:
a) il titolare in caso di impresa individuale;
b) uno dei soci in caso di società in nome collettivo;
c) uno dei soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
d) l'unico socio in caso di società a responsabilità limitata (srl) unipersonale;
e) almeno uno dei soci che svolgono in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo in caso di srl pluripersonale.
2. I soggetti di cui al comma 1, in qualità di responsabile tecnico, devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso un'università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, della l. 46/1990, seguito da un periodo di inserimento di almeno un anno, con rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di un'impresa del settore;
c) titolo o attestato di qualifica, rilasciato ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, seguito da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, con rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di un'impresa del settore;
d) prestazione lavorativa alle dirette dipendenze di una o più imprese del settore, per un periodo non inferiore a tre anni, anche non continuativi, in qualità di operaio con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e/o di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della l. 46/1990;
e) iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane per un periodo non inferiore a tre anni in qualità di titolare, di socio o di collaboratore familiare di impresa esercente l'attività di installazione, di trasformazione e/o di manutenzione di uno degli impianti di cui all'articolo 1 della l. 46/1990.
3. Le imprese artigiane, abilitate ai sensi del comma 1, che intendono esercitare alcune o tutte le attività di installazione, trasformazione ampliamento e manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della l. 46/1990, debbono presentare alla Commissione regionale per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane:
a) denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59), precisando quale attività esercitano fra quelle elencate all'articolo 1 della l. 46/1990;
b) dichiarazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2.
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l’unanimité.
Je soumets au vote l’article 3:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l’unanimité.
Je soumets au vote l’article 4:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l’unanimité.
Je soumets au vote l’article 5:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l’unanimité.
Je soumets au vote l’article 6:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l’unanimité.
Je soumets au vote l’article 7:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l’unanimité.
A l’article 8 il y a l’amendement proposé par le Conseiller Fiou, dont je donne la lecture:
Emendamento All'articolo 8 (Norme transitorie) il comma 5 è così sostituito:
"5. A1 corso di cui al comma 4 possono essere ammessi soltanto i soggetti previsti ai commi 2 e 3".
Je soumets au vote l’article 8 dans le texte amendé:
Articolo 8 (Norme transitorie)
1. I titolari delle imprese artigiane di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 della l. 46/1990, che alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte all'Albo regionale delle imprese artigiane, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento d'ufficio dei requisiti tecnico-professionali necessari ai fini dell'esercizio dell'attività.
2. I soggetti, iscritti come imprese di installazione, di trasformazione, di ampliamento, di manutenzione degli impianti, che alla data di entrata in vigore della l. 46/1990, dimostrino di aver svolto professionalmente la loro attività nel corso di periodi pregressi, in qualità di titolari di imprese regolarmente iscritte all'Albo regionale delle imprese artigiane, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge alla Commissione regionale per l'artigianato.
3. I soggetti che dimostrino di aver svolto attività alle dipendenze di un'impresa esercente l'attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui alla l. 46/1990, per un periodo non inferiore a due anni, con la qualifica di operaio specializzato, hanno diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa presentazione di domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla Commissione regionale per l'artigianato.
4. Il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della l. 46/1990, è subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento professionale, della durata di almeno cinquanta ore, organizzato ai sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale.
5. Al corso di cui al comma 4 possono essere ammessi soltanto i soggetti previsti ai commi 2 e 3.
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l’unanimité.
Je soumets au vote l’article 9:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l’unanimité.
A l’article 10 il y a l’amendement proposé par le Conseiller Frassy, dont je donne la lecture:
Emendamento Articolo 10, comma 1, lett. c) sostituire:
"tutti gli accomandatari" con "uno dei soci accomandatari".
Je soumets au vote l’article 10 dans le texte amendé:
Articolo 10 (Abilitazione all'esercizio dell'attività)
1. Le imprese artigiane sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione) e successive modificazioni e integrazioni, se i soggetti di seguito elencati sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2:
a) il titolare in caso di impresa individuale;
b) uno dei soci in caso di società in nome collettivo;
c) uno dei soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
d) l'unico socio in caso di srl unipersonale;
e) almeno uno dei soci che svolgono in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo in caso di srl pluripersonale.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono, in qualità di responsabile tecnico, essere in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della l. 122/1992.
3. Le imprese artigiane, abilitate ai sensi del comma 1, che intendono esercitare alcune o tutte le attività di cui all'articolo 1 della l. 122/1992, devono presentare alla Commissione regionale per l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione all'Albo regionale delle imprese artigiane:
a) denuncia di inizio di attività ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 18/1999 indicando, con riferimento all'articolo 1 della l. 122/1992, il tipo di attività esercitata;
b) dichiarazione del possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui al comma 2.
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l’unanimité.
Je soumets au vote l’article 11:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l’unanimité.
Je soumets au vote l’article 12:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l’unanimité.
Je soumets au vote l’article 13:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l’unanimité.
Je soumets au vote l’article 14:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l’unanimité.
Je soumets au vote l’article 15:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l’unanimité.
Je soumets au vote l’article 16:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l’unanimité.
Je soumets au vote l’article 17:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l’unanimité.
Je soumets au vote l’article 18:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l’unanimité.
Je soumets au vote l’article 19:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l’unanimité.
Je soumets au vote l’article 20:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l’unanimité.
Je soumets au vote l’article 21:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l’unanimité.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents et votants: 31
Pour: 31
Le Conseil approuve à l’unanimité.
Collègues conseillers, nous reprenons nos travaux demain matin à 9 heures 15.
La séance est levée.
La séance se termine à 23 heures 51.
