Objet du Conseil n. 2159 du 25 juillet 2001 - Resoconto
OGGETTO N. 2159/XI Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale), da ultimo modificata dalla legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6".
Articolo 1 (Sostituzione dell'articolo 9)
1. L'articolo 9 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale) è sostituito dal seguente:
"Articolo 9
(Cause di ineleggibilità e incompatibilità relative alle cariche di sindaco e vice sindaco)
1. Non può essere eletto sindaco o vice sindaco:
a) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità previsti dall'articolo 15;
b) il ministro di un culto;
c) chi ha il coniuge, ascendenti, discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione comunale il posto di segretario comunale.
2. Non può ricoprire la carica di sindaco o vice sindaco colui che ha il coniuge, ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al secondo grado che siano appaltatori di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo loro fideiussori.".
Articolo 2 (Sostituzione dell'articolo 15)
1. L'articolo 15 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:
"Articolo 15
(Ineleggibilità)
1. Non sono eleggibili a sindaco, vice sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale:
a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali della Polizia di Stato che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale, equiparate o superiori, i capi di gabinetto dei Ministri ed i funzionari della Polizia di Stato;
b) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
c) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
d) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
e) nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle Corti d'appello, ai Tribunali, ai Tribunali amministrativi regionali nonché i giudici di pace;
f) il segretario comunale e i dipendenti del comune per i rispettivi consigli;
g) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
h) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta;
i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del comune;
l) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale degli enti strumentali del comune e delle forme associative tra enti locali, previste dalla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
m) i concessionari privati e/o gli amministratori di società per le diffusioni radiotelevisive;
n) i senatori, i deputati ed i rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;
o) i consiglieri e gli assessori regionali;
p) i consiglieri e gli assessori provinciali;
q) i sindaci, i vice sindaci, i consiglieri comunali, gli assessori comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune o circoscrizione.
2. Per l'elezione alle cariche di cui al comma 1 trova, inoltre, applicazione la disciplina dell'ineleggibilità prevista dalla normativa regionale vigente in materia di difesa civica.
3. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), h), i), l) ed m), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
4. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. n), o), p) e q), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
5. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. g), non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei consigli comunali e circoscrizionali. In caso di scioglimento anticipato delle suddette assemblee, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. I direttori generali, i direttori amministrativi ed i direttori sanitari, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali della Regione Valle d'Aosta, qualora abbiano esercitato le proprie funzioni nell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
6. Le strutture convenzionate di cui al comma 1, lett. h), sono quelle indicate negli articolo 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).
7. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o di aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
8. La cessazione dalle funzioni comporta la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.".
Articolo 3 (Modificazioni all'articolo 16)
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 4/1995 è sostituita dalla seguente:
"d) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la Commissione tributaria di Aosta. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;".
2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 4/1995 è abrogata.
3. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 4/1995 è sostituita dalla seguente:
"h) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 15 e, limitatamente al sindaco e al vice sindaco, anche in una di quelle previste dall'articolo 9, comma 1.".
4. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:
"3. Le ipotesi di cui al comma 1, lett. d), non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.".
Articolo 4 (Modificazione all'articolo 18)
1. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:
"3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3, 4, 5, 7 e 8.".
Articolo 5 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
PrésidentCollègues conseillers, notre discussion aura lieu sur le nouveau texte élaboré par la Ière Commission qui s’est exprimée à l’unanimité favorablement sur ce projet de loi. Nous avons également reçu un avis favorable du Conseil permanent des collectivités locales.
La parole au rapporteur, le Conseiller Perron.
Perron (UV)Questo disegno di legge contiene delle modificazioni agli articoli 9, 15, 16 e 18 della legge regionale n. 4/1995 che disciplina le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alle cariche di sindaco, vicesindaco, consigliere comunale e circoscrizionale.
Il motivo principale di questo intervento di modifica, che è previsto dall’attuale proposta di legge, è costituito da una decisione del Tribunale di Aosta di sollevare la questione di legittimità costituzionale con riferimento all’articolo 9, comma 1, lettera d), della legge n. 4/1995 nell’ambito di un giudizio di ineleggibilità promosso contro il Vicesindaco del Comune di Challant-Saint-Victor in quanto discendente entro il secondo grado di un soggetto che ricopre nell’amministrazione comunale il ruolo di appaltatore di lavori.
Questa decisione è da vedersi anche in relazione alla recente sentenza della Corte costituzionale nella parte in cui sancisce l'ineleggibilità e non l’incompatibilità alla carica di sindaco e vicesindaco di coloro che si trovino ad avere ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al secondo grado che ricoprano nell’amministrazione del comune il ruolo di appaltatori di lavori o di servizi comunali.
Tenuto conto che questa norma regionale ha un contenuto identico a quelle nazionali che vengono censurate, a parte l’estensione al vicesindaco, che qui viene eletto direttamente, delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per il sindaco e che quindi il giudizio della Corte appare pressoché scontato, si è ritenuto opportuno rimuovere questo vizio di incostituzionalità convertendo la causa di ineleggibilità in causa di incompatibilità anche in considerazione del fatto che, nel caso in cui l’iter legislativo si concludesse prima della pronuncia del giudice, cesserebbe il motivo del contendere.
Allo stesso tempo si è anche valutata l’opportunità di apportare agli articoli citati le modifiche che erano strettamente necessarie sia per adeguarli alla normativa regionale vigente, sia per adeguarli alla normativa nazionale in materia di elettorato passivo, infatti la Corte costituzionale si era già espressa più volte nel senso dell'illegittimità con riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, delle discipline regionali differenziate anche se adottate nell’esercizio di una potestà legislativa primaria.
Questo disegno di legge ha ricevuto in data 4 luglio il parere favorevole del Consiglio permanente degli enti locali.
Discutiamo oggi qui di un testo di commissione che è un po' diverso dal testo originario che era stato approvato dalla Giunta regionale e che in un primo tempo era pervenuto ai consiglieri.
Sostanzialmente gli emendamenti approvati in commissione sono di due tipi.
Essendo in itinere una legge di revisione della normativa riguardante il Difensore civico, che è entrato in aula in questa adunanza consiliare, si è voluto armonizzare queste modifiche di legge con la normativa regionale in materia di difesa civica.
Secondariamente si è chiarito molto meglio la posizione dei dirigenti dell’azienda sanitaria locale, cioè estendendo ai suoi dirigenti il regime previsto dalla normativa nazionale per gli altri dirigenti sanitari, cioè estendendo l'ineleggibilità a tutti i dirigenti delle aziende sanitarie operanti sul territorio nazionale e allo stesso tempo aggiornando anche la denominazione dell’azienda sanitaria regionale.
Vorrei anche illustrarvi brevemente le modificazioni che vengono introdotte.
L’articolo 9 viene sostituito integralmente e comporta queste modificazioni: viene soppressa, come ho detto prima, la causa di ineleggibilità per il sindaco e vicesindaco consistente nella circostanza di avere una relazione di parentela o affinità entro il secondo grado con persone che rivestono il ruolo di appaltatori di lavori o servizi comunali o in qualunque modo loro fideiussori e contestualmente viene inserita una nuova causa di incompatibilità che deriva dalla diversa configurazione giuridica della causa di ineleggibilità.
Poi, in virtù del nuovo assetto delle competenze degli organi politici e gestionali, non costituisce più una causa di ineleggibilità la circostanza di non aver reso il conto di una precedente gestione o di risultare debitori dopo aver reso il conto.
La norma dell’articolo 9, comma 1, lettera e), che già era in contrasto con la legge n. 55/1990, viene abrogata in quanto risulta assolutamente incompatibile con l’articolo 58 del decreto legislativo n. 267 che disciplina le cause ostative alle candidature che si applica anche agli enti locali della Valle d’Aosta.
Numerose modifiche sono apportate all’articolo 15 per cui è stato sostituito e al primo alinea vengono aggiunte per chiarezza le figure del sindaco e del vicesindaco alle quali sono applicabili tutte le cause di ineleggibilità stabilite dallo stesso articolo.
Diverse le modifiche proposte al primo comma. Alla lettera d), in linea con il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, viene soppressa la causa di ineleggibilità derivante dal fatto di ricoprire la carica di presidente della Commissione di coordinamento per la Valle d’Aosta in quanto questo organo non esercita un controllo sulle amministrazioni locali.
Alla lettera e) questa disposizione viene armonizzata con il decreto legislativo n. 51/1998 che ha disposto la soppressione delle preture, dei vicepretori onorari e dei giudici conciliatori.
Alla lettera f), allo scopo di evitare dei dubbi di interpretazione, il ruolo di segretario comunale è stato incluso fra le cause di ineleggibilità come viene previsto per i dipendenti del comune.
Alla lettera g) è stata estesa, in linea con il testo unico degli enti locali, l'ineleggibilità a tutti i dirigenti delle aziende sanitarie operanti sul territorio nazionale non sussistendo in questo caso specifiche e oggettive ragioni per differenziare la normativa regionale da quella nazionale in una materia come quella dell’elettorato passivo che riguarda i diritti fondamentali del cittadino.
Alla lettera h), come detto, è stata aggiornata la denominazione di Azienda sanitaria.
Alla lettera l) è stato eliminato il riferimento alla legge n. 142/1990 che disciplinava la normativa degli enti locali adeguando la norma alla nostra legge regionale n. 54/1998.
Alla lettera q) sono stati aggiunti i sindaci e i vicesindaci i quali, essendo direttamente eletti dai cittadini, non vengono più configurati come consiglieri comunali, ma componenti dei consigli comunali.
Al comma 2 è stato introdotto un rinvio alla normativa regionale in materia di difesa civica per quello che riguarda le cause di ineleggibilità alle cariche comunali che sono previste connesse con la carica di difensore civico regionale.
Al comma 3 è stata modificata la norma precisando che l’aspettativa non deve essere retribuita.
Al comma 5 viene esteso ai dirigenti dell’Azienda sanitaria regionale il regime previsto dalla normativa nazionale per gli altri dirigenti sanitari.
I commi 7 e 8 vengono abrogati in quanto tali norme, che disciplinavano l’aspettativa per mandato politico, potranno trovare una più giusta e migliore collocazione nella legge in itinere sullo stato degli amministratori locali che discuteremo successivamente.
Alcune modificazioni anche all’articolo 16. Al comma 1, lettera d), una modificazione simile a quella di prima, cioè le parole "qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale" vengono sostituite dalle parole "venga eletto amministratore comunale", quindi ricomprendendo anche sindaco e vicesindaco.
Alla lettera g) la norma viene abrogata in relazione al nuovo assetto delle competenze degli organi di governo e organi di gestione.
Alla lettera h) viene aggiunto il rinvio all’articolo 9 che disciplina cause speciali di ineleggibilità per sindaco e vicesindaco.
Al comma 3 viene eliminato il riferimento alla lettera g) che era abrogata dalla presente legge. Alcune piccole modificazioni all’articolo 18 sono modificazioni normative. Il riferimento ai commi dell’articolo 15 viene rivisto in funzione delle modificazioni che sono state introdotte. Sperando di essere stato sufficientemente chiaro termino ricordando che l’approvazione del presente disegno di legge non comporta degli oneri finanziari a carico della Regione.
Vi ringrazio per l’attenzione.
PrésidentLa parole au Président de la Région, Viérin Dino.
Viérin D. (UV)Tout en remerciant la Ière Commission, son Président et le rapporteur pour l’attention démontrée vis-à-vis de ce projet de loi ainsi que pour avoir accepté les amendements que j’ai présentés lors de l’examen de ce projet en commission, je voulais attirer votre attention sur un problème soulevé au sein de la commission par le collègue Curtaz concernant les modalités d’attribution des sièges lors de l’élection dans les communes ayant plus de 15.000 habitants.
En effet, il a été évoqué à cette occasion une contradiction et par rapport au système électoral d’élection directe du syndic et du vice-syndic, et à la disparité des modalités d’attribution concernant la première répartition en faveur de la liste ayant obtenu la majorité des voix et la répartition successive pour les autres listes ou coalition de listes perdantes. Nous avions pris l’engagement d’approfondir cette remarque, dont la commission partageait déjà l’esprit et d’apporter - le cas échéant - les corrections aux normes en vigueur. Ainsi nous avons vérifié que cette contradiction existe.
C’est la raison pour laquelle, de concert avec le rapporteur, nous présentons quatre amendements au projet de loi visant à insérer dans les modalités d’attribution des sièges aux listes ou à coalition de listes perdantes, les suffrages exprimés aussi en faveur des candidats à syndic et à vice-syndic, suffrages qui n’étaient pas auparavant pris en considération.
PrésidentLa discussion est ouverte.
La parole au Conseiller Curtaz.
Curtaz (PVA-cU)Il disegno di legge in questione riguarda sostanzialmente degli adeguamenti a normative nazionali e a sentenze, una in particolare, della Corte costituzionale che ha stabilito dei principi in materia a cui la Regione si deve adeguare, quindi è in un certo senso un disegno di legge dovuto, le cui modifiche ci vedono anche per queste ragioni favorevoli.
Ha già preannunciato il Presidente la presentazione di emendamenti che riguardano una questione che originariamente non era prevista nel disegno di legge presentato dalla Giunta. Ritengo che il Presidente l’abbia ben spiegata: non è una questione troppo semplice, è una questione più tecnica che politica che però aveva delle conseguenze di carattere politico sull’assegnazione dei seggi. In sostanza erano previsti, secondo me per un abbaglio della legge, due sistemi di ripartizione diversi dei seggi a seconda che una coalizione avesse vinto le elezioni o piuttosto le avesse perse.
Per la coalizione che vince le elezioni - si tratta solo del Comune di Aosta perché gli altri comuni non sono interessati a questo sistema – il conteggio dei seggi da ripartire si fa sulla base dei voti ottenuti da sindaco e vicesindaco, che è la logica del sistema maggioritario e dell’elezione diretta di sindaco e vicesindaco, mentre per quanto riguardava le liste di minoranza, quelle che non hanno vinto le elezioni, la ripartizione avveniva sui voti delle singole liste e non dei candidati a sindaco e vicesindaco, cosa che non aveva nessuna logica e finiva per avere come conseguenza quella di spezzettare le opposizioni perché con questa legge le liste che si presentavano con la convinzione di non raggiungere la maggioranza assoluta avevano più interesse a presentarsi da sole che aggregate in contraddizione con il sistema previsto dalla legge.
Questa cosa l’avevo sottolineata già l’anno scorso quando si trattò di fare una piccola modifica, ma lo feci in aula e in maniera tardiva come mi era stato detto; ho riproposto questo problema in commissione, è stata chiarito e, dopo uno scambio di opinioni anche con il Presidente della Giunta, che ha condiviso la filosofia della modifica proposta, e con la collaborazione degli uffici, si giunge a questi emendamenti.
Agli emendamenti ho dato una lettura rapida; la questione dal punto di vista tecnico è abbastanza complicata e devo dire che forse anche per mia stanchezza ho difficoltà a capire se gli emendamenti sono chiari su come vengono ripartiti i seggi, però vorrà dire che gli interpreti si avvarranno anche dei lavori preparatori all'approvazione del disegno di legge per chiarire il sistema di ripartizione dei seggi che a questo punto dovrebbe non comportare più problemi evidenziati.
PrésidentEst-ce que d’autres conseillers demandent la parole en discussion générale?
La discussion générale est close.
On passe à l’examen de la loi dans le nouveau texte, article par article.
Je soumets au vote l’article 1er:
Conseillers présents: 32
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 2 (Frassy, Lattanzi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 2:
Conseillers présents: 32
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 2 (Frassy, Lattanzi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 3:
Conseillers présents: 32
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 2 (Frassy, Lattanzi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 4:
Conseillers présents: 32
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 2 (Frassy, Lattanzi)
Le Conseil approuve.
Amendement n° 1 présenté par le Président du Gouvernement et par le Conseiller Perron, dont je donne la lecture:
Emendamento n. 1 Dopo l'articolo 4 del disegno di legge n. 131 è inserito il seguente:
"Articolo 4bis
(Modificazioni all'articolo 55)
1. Al comma 5 dell'articolo 55 della l.r. 4/1995 dopo le parole "tra loro collegate" sono aggiunte le seguenti ", salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 3, e dall'articolo 58, comma 2.".
Je soumets au vote l’amendement:
Conseillers présents: 32
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 2 (Frassy, Lattanzi)
Le Conseil approuve.
Amendement n° 2 présenté par le Président du Gouvernement et par le Conseiller Perron, dont je donne la lecture:
Emendamento n. 2 Dopo l'articolo 4bis del disegno di legge n. 131 è inserito il seguente:
"Articolo 4ter
(Modificazioni all'articolo 57)
1. Il comma 3 dell'articolo 57 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:
"3. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista o la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate, aumentata dei voti eventualmente assegnati esclusivamente ai rispettivi candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco, per 1, 2, 3, 4,... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste collegate avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad esse appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, così come definita nel primo periodo del presente comma e, a parità di quest’ultima, per sorteggio.".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 57 della l.r. 4/1995 è inserito il seguente:
"3bis. L'assegnazione dei seggi all'interno dei gruppi di liste di minoranza collegate avviene secondo quanto disposto dal comma 2.".".
Je soumets au vote l’amendement:
Conseillers présents: 32
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 2 (Frassy, Lattanzi)
Le Conseil approuve.
Amendement n° 3 présenté par le Président du Gouvernement et le Conseiller Perron, dont je donne la lecture:
Emendamento n. 3 Dopo l'articolo 4ter del disegno di legge n. 131 è inserito il seguente:
"Articolo 4quater
(Modificazioni all'articolo 58)
1. Il comma 2 dell'articolo 58 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:
"2. I restanti seggi vengono assegnati, sulla base dei risultati conseguiti nel primo turno di votazione, alle altre liste o gruppi di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista o la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate, aumentata dei voti eventualmente assegnati al primo turno di votazione esclusivamente ai rispettivi candidati alla carica di sindaco e vicesindaco, successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste collegate avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad esse appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, così come definita nel primo periodo del presente comma e, a parità di quest'ultima, per sorteggio."
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della l.r. 4/1995 è inserito il seguente:
"2bis. L'assegnazione dei seggi all'interno dei gruppi di liste di minoranza collegate avviene secondo quanto disposto dal comma 1.".".
Je soumets au vote l’amendement:
Conseillers présents: 32
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 2 (Frassy, Lattanzi)
Le Conseil approuve.
Amendement n° 4 présenté par le Président du Gouvernement et le Conseiller Perron, dont je donne la lecture:
Emendamento n. 4 Dopo l'articolo 4quater del disegno di legge n. 131 è inserito il seguente:
"Articolo 4quinquies
(Modificazioni all'articolo 69)
1. Al comma 4 dell'articolo 69 della l.r. 4/1995 le parole "e 3" sono
sostituite dalle seguenti ", 3 e 3 bis".".
Je soumets au vote l’amendement:
Conseillers présents: 32
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 2 (Frassy, Lattanzi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l’article 5:
Conseillers présents: 33
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote la loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 33
Votants: 30
Pour: 30
Abstentions: 3 (Frassy, Lattanzi, Tibaldi)
Le Conseil approuve.
