Objet du Conseil n. 946 du 3 novembre 1999 - Verbale

OGGETTO N. 946/XI - IMPEGNO PER LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/1975 PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE. (Reiezione di mozioni)

Il Presidente LOUVIN dichiara aperta la discussione congiunta sulla mozione indicata in oggetto, presentata dai Consiglieri CURTAZ, BENEFORTI e Secondina SQUARZINO e allegata al punto 21 dell'ordine del giorno dell'adunanza, e sulla mozione presentata dai Consiglieri TIBALDI, FRASSY e LATTANZI e allegata al punto 22 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Intervengono, per mozione d'ordine, i Consiglieri PICCOLO (che chiede il rinvio delle mozioni al prossimo Consiglio) e CURTAZ (contrario al rinvio).

Intervengono i Consiglieri LATTANZI, CURTAZ, TIBALDI, COMÉ, COTTINO, LATTANZI (secondo intervento), FIOU, PICCOLO e BENEFORTI.

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Si dà atto che, dalle ore 18,11 alle ore 18,15, presiede il Vicepresidente Marco VIÉRIN.

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Interviene il Consigliere CURTAZ (secondo intervento).

Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri LATTANZI, PICCOLO, CURTAZ (voto favorevole del gruppo Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo per entrambe le mozioni) e Secondina SQUARZINO (voto favorevole del gruppo Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo per entrambe le mozioni).

Prende la parola, per fatto personale, il Consigliere PICCOLO.

Il Presidente pone in votazione la mozione dei Consiglieri CURTAZ, BENEFORTI e Secondina SQUARZINO, iscritta al punto 21 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

con voti favorevoli: sei (presenti: ventinove; votanti: sei; astenuti: ventitré i Consiglieri AGNESOD, BIONAZ, BORRE, CERISE, Teresa CHARLES, COMÉ, COTTINO, CUC, FERRARIS, FIOU, LA TORRE, LAVOYER, LOUVIN, OTTOZ, PASTORET, PERRIN, PERRON, PICCOLO, PRADUROUX, VALLET, VICQUÉRY, Dino VIÉRIN, Marco VIÉRIN);

NON APPROVA

la sottoriportata

MOZIONE

ESAMINATA l'ordinanza datata 7/10/1999, con la quale il Tribunale di Aosta ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della L.R. 7/5/1975 n.16, per contrasto con l'art. 108 della Costituzione;

OSSERVATO che tale questione, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali, appare purtroppo fondata;

APPRESO che già altre Regioni, avendo subito i dispositivi della Corte Costituzionale relativi all'incostituzionalità di normative analoghe, hanno dovuto adeguare le loro leggi, evitando di attribuire al giudice ordinario competenze aventi natura giurisdizionale;

RILEVATO che una lunga attesa della sentenza della Corte Costituzionale, che si annuncia di incostituzionalità, sospendendo l'iter di ammissibilità del referendum, vanificherebbe la possibilità di svolgimento del referendum nei tempi previsti dalla legge regionale;

RITENUTO più opportuno che la Regione modifichi la propria legge in modo da evitare le censure di costituzionalità e permettere in tempi brevi il giudizio di ammissibilità e lo svolgimento del voto secondo quanto stabilito dalla legge;

RICORDATA la delicatezza della materia e sottolineato che nella vicenda sono in gioco diritti politici fondamentali posti alla base della nostra democrazia ed espressamente riconosciuti dal nostro Statuto;

IL CONSIGLIO REGIONALE

SOTTOLINEA

l'insopprimibile diritto dei cittadini di esprimersi democraticamente attraverso il referendum;

SI IMPEGNA

previi gli accertamenti di carattere giuridico ritenuti utili e necessari, a modificare l'art. 9 della legge regionale n.16/1975, armonizzando l'intero testo legislativo, in modo da superare ogni censura di costituzionalità, nel termine di 40 giorni dall'approvazione della presente.

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Successivamente il Presidente pone in votazione la mozione dei Consiglieri TIBALDI, FRASSY e LATTANZI, iscritta al punto 22 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

con voti favorevoli: sei (presenti: ventinove; votanti sei; astenuti: ventitré, i Consiglieri AGNESOD, BIONAZ, BORRE, CERISE, Teresa CHARLES, COMÉ, COTTINO, CUC, FERRARIS, FIOU, LA TORRE, LAVOYER, LOUVIN, OTTOZ, PASTORET, PERRIN, PERRON, PICCOLO, PRADUROUX, VALLET, VICQUÉRY, Dino VIÉRIN, Marco VIÉRIN);

NON APPROVA

la sottoriportata

MOZIONE

PREMESSO:

- che il Tribunale di Aosta, con un ordinanza del 7 ottobre 1999, ha sollevato un'eccezione di incostituzionalità nei confronti dell'art. 9 della Legge regionale n. 16/1975;

- che il Tribunale di Aosta non si è quindi pronunciato sull'ammissibilità del quesito referendario concernente l'abrogazione della legge regionale n. 52 del 3 novembre 1998 "Disciplina dello svolgimento delle prove di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta";

- che il rinvio della questione summenzionata alla Corte Costituzionale, qualora i tempi si dilatino ulteriormente, potrebbe impedire lo svolgimento della consultazione referendaria nel periodo compreso tra il 1° maggio 2000 e il 30 giugno 2000;

- che si ritiene indispensabile tutelare le competenze legislative della nostra Regione e contemporaneamente salvaguardare l'esercizio di un diritto democratico fondamentale;

IL CONSIGLIO REGIONALE

SI IMPEGNA

a predisporre e ad approvare, entro la fine del corrente anno, una norma legislativa idonea a superare i rilievi di incostituzionalità eccepiti dal Tribunale di Aosta.

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