Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 914 du 21 octobre 1999 - Resoconto

OGGETTO N. 914/XI Approvazione della deroga (comma 2 dell’articolo 21 l.r. 30/1984 e successive modificazioni) per concessione provvidenze a favore dell’azienda agricola Dino Bonin, di Arnad, avente sede nel comprensorio servito da struttura cooperativistica regionale, per sistemazione locali ad uso azienda vitivinicola.

Deliberazione Il Consiglio

Preso atto che l’Azienda agricola Dino Bonin di Arnad operante nel settore agricolo ha presentato una richiesta tendente ad ottenere le provvidenze regionali previste dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni, per la sistemazione di locali ad uso azienda vitivinicola;

Atteso che tale azienda sorge nel comprensorio servito da struttura regionale gestita da cooperativa agricola operante nel settore vitivinicolo, e precisamente la "Coop. Agricole la Kiuva S.r.l" di Arnad;

Considerato che il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni, così come sostituito dall’articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1991, n. 19, prevede che nelle zone interessate dagli impianti e dalle attrezzature destinate alla raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, non possono essere concesse provvidenze, per gli stessi scopi, alle aziende ricadenti nel comprensorio servito dalle strutture collettive, salvo deroghe approvate dal Consiglio regionale;

Preso atto che il Servizio produzioni agricole e riordino fondiario dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali ha ritenuto l’intervento previsto dall’azienda, razionale al dimensionamento e conforme ai criteri - approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1792 del 25 maggio 1998 - concernenti l’istruttoria delle richieste di finanziamenti per la realizzazione di fabbricati rurali;

Preso atto inoltre che la sopracitata azienda non conferisce i propri prodotti alla cooperativa sopraricordata e che pertanto la stessa necessita di adeguate strutture, per la trasformazione e la conservazione dei propri prodotti agricoli;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2 in data 11 gennaio 1999 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per l’anno 1999 e per il triennio 1999/2001, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 4 in data 29 gennaio 1999;

Visto l’obiettivo n. 152102 – Interventi finalizzati al miglioramento e all’efficienza delle strutture agricole e al riordino fondiario;

Visto l’articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell’atto a controllo;

Visto il parere favorevole rilasciato, dal capo del servizio produzioni agricole e riordino fondiario dell’Assessorato dell’agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;

Delibera

1) di approvare la deroga, ai sensi del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni, così come sostituito dall’articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1991, n. 19, per la concessione delle provvidenze previste dall’articolo 6 della legge regionale in questione a favore dell’Azienda agricola Dino Bonin di Arnad avente sede nel comprensorio servito da struttura cooperativistica regionale, per la sistemazione di locali ad uso di azienda vitivinicola;

2) di dare atto che alla determinazione della spesa ammissibile, alla concessione della relativa provvidenza all’azienda agricola sopraccitata, nonché all’impegno della spesa, provvederà la Giunta regionale con successivo provvedimento deliberativo.

PrésidentLa parole à l'Assesseur à l'agriculture et aux ressources naturelles, Perrin.

Perrin (UV)Per una brevissima illustrazione. L'azienda agricola di Arnad ha fatto richiesta per la sistemazione di locali ad uso azienda vitivinicola. Quest'azienda sorge nel comprensorio servito dalla struttura cooperativa la Kiuva; la legge n. 30 prevede che nelle zone interessate da impianti e da attrezzature servite da cooperative non possono essere concesse provvidenze salvo deroghe approvate dal Consiglio regionale. L'intervento previsto per il miglioramento e la razionalizzazione di quest'azienda è stato valutato dagli uffici competenti in modo positivo; quest'azienda non conferisce i propri prodotti alla cooperativa, trasforma direttamente, è un'azienda avviata, è collegata con un agriturismo per cui ci sono tutte le condizioni per favorirne lo sviluppo e quindi per proporre la deroga.

PrésidentSi personne ne demande la parole, je soumets au vote l'objet n° 25:

Conseillers présents: 28

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 6 (Collé, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Tibaldi)

Le Conseil approuve.