Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 243 du 16 décembre 1988 - Resoconto

OGGETTO N. 243/IX - PROPOSTA DI LEGGE: "MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 25 OTTOBRE 1982, N. 69, MODIFICATA CON LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 1985, N. 6".

PRESIDENTE:Ha chiesto di parlare il Vicepresidente del Consiglio Beneforti, ne ha facoltà.

BENEFORTI (D.C.):Credo che i Consiglieri conoscano le motivazioni per le quali è stato portato d'urgenza all'approvazione questo disegno di legge e credo che la relazione allegata al disegno di legge stesso sia più che chiara, quindi non mi dilungo oltre.

PRESIDENTE:Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand, ne ha facoltà.

RICCARAND (N.S.):Come già avevo espresso in sede di Conferenza dei Capigruppo, non condivido il merito di questo provvedimento che a mio avviso è sbagliato, è corporativo. Non condivido neanche il metodo per cui per questo tipo di provvedimento si adotta una corsia preferenziale e si approva nell'arco di una settimana un provvedimento di legge (è stato presentato il 6 dicembre) mentre per altri casi che riguardano argomenti ben più importanti e significativi ci vogliono mesi perché il provvedimento vada in porto.

PRESIDENTE:Do lettura dell'art. 1

ART. 1

1. Alla fine dell'articolo 10 bis della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, come modificata dalla legge regionale 25 febbraio 1985, n. 6, sono soppresse le parole "della Regione".

PRESIDENTE:Pongo in votazione l'art. 1:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 26

Contrari: 1

Il Consiglio approva

PRESIDENTE :Do lettura dell'art. 2:

ART. 2

1. Per l'applicazione della presente legge è previsto un maggior onere annuo di lire 10.000.000 a partire dal 1989.

2. Il maggior onere di cui al precedente comma graverà sul capitolo del bilancio della Regione per l'anno 1989 corrispondente al capitolo 20030 ("Spese per indennità di missione ai componenti del Consiglio regionale") del bilancio di previsione per l'anno 1988.

3. La copertura dell'onere è assicurata, per gli anni 1989 e 1990, mediante utilizzo per lire 29.000.000 delle disponibilità già iscritte al programma 1.1.1. Consiglio regionale, del bilancio pluriennale della Regione 1988-1990.

4. Per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con leggi di approvazione dei relativi bilanci.

PRESIDENTE:Pongo in votazione l'art. 2:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 26

Contrari: 1

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Do lettura dell'art. 3:

ART. 3

1. la presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PRESIDENTE:Pongo in votazione l'art. 3:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 26

Contrari: 1

Il Consiglio approva

PRESIDENTE:Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

ESITO DELLA VOTAZIONE

Presenti: 28

Votanti: 28

Favorevoli: 27

Contrari: 1

Il Consiglio approva