Objet du Conseil n. 884 du 6 octobre 1999 - Resoconto
OGGETTO N. 884/XI Proposta di legge: "Modificazioni alla legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale)".
Articolo 1 (Modificazioni dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15)
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale), è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la sua difesa anche dall'inquinamento acustico, è vietato, nell'ambito dei parchi, delle aree naturali protette e delle oasi di protezione della fauna, ricadenti nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, l'atterraggio e il decollo dei veicoli a motore. Negli stessi ambiti è vietato, per i velivoli a motore, il sorvolo a quote inferiori a m. 500 dal suolo. Nelle oasi di protezione della fauna è ammessa la deroga, disposta dalla Giunta regionale, ai divieti di cui sopra previo assenso della struttura competente in materia di fauna selvatica.".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 15/1988 è aggiunto il seguente:
"5bis. Entro il 31 dicembre 2004 devono essere utilizzati dalle società che prestano servizi di trasporto passeggeri o cose elicotteri di "tecnologia silenziosa", a ridotto impatto acustico, conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'Annesso 16/Volume 1 dell'ICAO (Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale) o di norme equivalenti.".
Articolo 2 (Modificazioni dell'articolo 2 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15)
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 15/1988 è sostituito dal seguente:
"3. L'esercizio delle attività di trasporto sciatori è regolamentato da apposite convenzioni da stipularsi da parte dei Comuni competenti per territorio con i soggetti che offrono al pubblico il servizio di eliski, sulla base di una convenzione tipo redatta dall'Assessorato competente per il Turismo e approvata dalla Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti.".
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 15/1988, è inserito il seguente:
"6bis. La Giunta regionale, acquisito il parere delle strutture regionali competenti in materia di protezione civile, di tutela dell'ambiente naturale e di turismo, può modificare l'allegato A.".
Articolo 3 (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15)
1. L'articolo 3 della l.r. 15/1988 è sostituito dal seguente:
"Articolo 3
1. L'attività di trasporto passeggeri avente per oggetto il trasporto di sciatori deve avvenire in condizioni temporali ed ambientali che garantiscano la sicurezza degli sciatori medesimi anche nella successiva discesa di sci.
2. A tal fine le convenzioni dovranno prevedere tra l'altro:
a) il numero massimo di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività, che entro il 31 dicembre 2002 devono essere in possesso di certificato acustico conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'Annesso 16/Volume 1 dell'ICAO o di norme equivalenti ed essere idonei ad operare in ambiente ostile ed aree confinate;
b) gli itinerari di volo, da stabilire in accordo con la stazione forestale competente per territorio e con l'Unione Valdostana guide. Detti itinerari devono essere percorsi secondo il concetto di "crociera silenziosa" quale modalità per il contenimento del rumore;
c) i modi per assicurare la sicurezza delle persone coinvolte nelle operazioni con elicottero in volo ed al suolo, nonché l'assistenza di una guida alpina o, per le zone prive di difficoltà alpinistiche, di un maestro di sci per ogni gruppo composto da sette sciatori o frazioni;
d) le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile alle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie;
e) gli eventuali giorni di divieto della pratica dell'eliski nei periodi di maggior frequenza dell'attività di sci alpinismo, in particolare sugli itinerari che collegano il fondo valle ai rifugi alpini.
3. L'attività di trasporto sciatori potrà svolgersi dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Nei periodi di applicazione dell'ora legale l'attività stessa potrà svolgersi dalle ore 7,00 alle ore 13,00.
4. L'identificazione delle discese prive di difficoltà alpinistiche, per le quali è consentito l'accompagnamento dei gruppi da parte dei maestri di sci, è effettuata ai sensi della vigente legislazione regionale in materia di guide alpine e maestri di sci.
5. L'identificazione delle discese nelle oasi di protezione della fauna e negli ambiti in cui sono presenti popolazioni faunistiche in via di affermazione o in equilibrio con l'ambiente, individuate dalla struttura competente in materia di fauna selvatica, deve avvenire in accordo con la stazione forestale competente per territorio.
6. Le aviosuperfici di atterraggio in quota sono agibili ordinariamente, per le attività di volo di cui all'articolo 2, comma primo, nel periodo compreso tra il 10 gennaio e il 15 maggio. La Giunta regionale può disporre deroghe all'arco temporale di cui sopra per brevi periodi acquisito il parere della struttura competente in materia di protezione civile. L'agibilità delle aviosuperfici di base e di recupero ha invece carattere continuativo.
7. La stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma terzo, è condizione perché possa essere offerto al pubblico il servizio di trasporto di sciatori con elicotteri."
Articolo 4 (Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 4 marzo 1988, n. 15)
1. L'articolo 6 della l.r. 15/1988 è sostituito dal seguente:
"Articolo 6
(Disposizioni sulla pubblicazione della legge)
1. La presente legge deve essere fatta pubblicare, a cura della Regione, dall'ENAV (Ente Nazionale Assistenza Volo) anche sulle Documentazioni aeronautiche ufficiali dello Stato e sull'AIP Italia (Pubblicazione per le Informazioni Aeronautiche), per l'informazione ai piloti."
Articolo 5 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
PrésidentLa parole au rapporteur, Conseiller Cerise.
Cerise (UV)Je dois avant tout préciser que par rapport au texte que j'avais proposé, le projet de loi élaboré par la troisième Commission est plus complet et cible mieux les objectifs visés par la proposition initiale. A ce titre, je dois des remerciements à mes collègues les Conseillers du groupe de l'Union Valdôtaine, qui ont contribué de manière déterminante et constructive à compléter ce texte. Je tiens également à dire aux membres de la troisième et de la quatrième Commission combien j'ai apprécié leur engagement lors des travaux d'approfondissement.
Les modifications que ce projet de loi veut apporter à la loi régionale n° 15/1988 visent deux objectifs: d'une part, l'allégement des procédures permettant, en temps utile, de modifier les limites des zones ouvertes aux activités d'héliski ou d'y apporter de petites variantes durant la période où cette pratique est autorisée; d'autre part, l'amélioration de la compatibilité avec l'environnement des hélicoptères et - dans certains cas - des aéronefs en général, ainsi que le renforcement des conditions de sécurité pour l'héliski, en accord avec la législation en vigueur.
L'article 1er définit plus précisément les interdictions que doivent respecter les appareils en matière d'atterrissage, de décollage et de survol à moins de 500 mètres d'altitude des parcs, des réserves naturelles et des aires de protection de la faune. Pour ce qui est de ces dernières, qui constituent des zones protégées atypiques et partielles, des dérogations pourront être accordées par le Gouvernement régional après consultation de la structure compétente en matière de faune sauvage.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit l'insertion dans l'article 1er de la loi régionale n° 15/1988 d'un alinéa 5 bis qui précise qu'avant le 31 décembre 2004, les sociétés effectuant le transport par hélicoptère de personnes ou de matériel devront utiliser des appareils à propulsion plus silencieuse répondant aux normes les plus restrictives qui régissent l'organisation de l'aviation civile internationale.
Ce principe général vise l'atténuation des nuisances sonores dues aux hélicoptères, quel que soit l'objet du travail ou du transport. Cette date a été choisie à dessein pour que l'application de la loi n'entrave pas les contrats en cours d'exécution et pour que les sociétés aient la possibilité d'adapter leur parc aérien aux nouvelles dispositions.
En ce qui concerne l'article 2, son premier aliéna propose simplement de modifier le nom de l'Assessorat compétent en matière de tourisme, selon les dispositions de la loi de réforme de l'Administration régionale.
Le deuxième alinéa introduit un alinéa 6 bis à l'article 2 de la loi régionale n° 15/1988, indiquant que le Gouvernement régional a la faculté de modifier l'annexe A de la loi régionale n°15/1988 après consultation des structures compétentes en matière de protection civile, de tourisme et d'environnement. L'annexe en question porte la liste détaillée des zones dans lesquelles les activités de vol alpin peuvent être autorisées.
Des raisons liées au climat, aux impératifs de sécurité, aux exigences de protection de l'environnement et à la rationalisation des activités de vol rendent de plus en plus souvent nécessaire d'apporter des modifications auxdites zones, même à titre temporaire. A l'heure actuelle, l'annexe A faisant partie intégrante de la loi n° 15/1988, aucune modification ne peut y être apportée sans que ladite loi soit également modifiée, une procédure inévitablement longue ou, du moins, d'une telle durée que, dans la plupart des cas, elle ne permettrait pas de résoudre le problème en temps utile. Ce qui, pour l'héliski, se traduit soit par l'impossibilité de pratiquer cette activité, soit par sa suspension, avec toutes les retombées négatives du point de vue économique, social et de l'emploi. Voilà pourquoi l'adoption d'une procédure administrative allégée s'impose, comme le prévoit l'alinéa 6 bis. La protection de l'environnement, la sécurité et la promotion touristique sont assurées par le fait que la Présidence du Gouvernement ne prend de décisions en la matière qu'après consultation des services compétents.
En ce qui concerne l'article 3, il modifie à tel point l'article correspondant de la loi n° 15/1988 qu'une réécriture s'imposait.
Première innovation au premier alinéa, où il est précisé que l'héliski relève du transport de passagers - c'est-à-dire de skieurs, plus précisément - et non plus du transport aérien en général. Ceci impose aux sociétés qui exercent ce type d'activité de prendre les dispositions nécessaires au transport de personnes, et non plus seulement au transport de matériels, en harmonie avec les lois en la matière.
Le deuxième alinéa intègre à cette nouvelle loi les contenus des conventions visées au 3ème alinéa de la loi n° 15/1988. Le point a) précise qu'avant le 31 décembre 2002, les hélicoptères qui effectuent ce type d'activité doivent avoir reçu une attestation de conformité d'émission sonore répondant aux normes les plus sévères qui régissent l'organisation de l'aviation civile internationale et être aptes à évoluer dans un environnement hostile ainsi que dans des espaces délimités.
Cette disposition correspond donc à une entrée en vigueur anticipée des mesures qui seront obligatoirement appliquées à tous les autres types de travail effectués à l'aide d'un hélicoptère à partir du 31 décembre 2004.
Le point b) précise que l'itinéraire de vol doit être suivi en "croisière silencieuse", c'est-à-dire de la manière la moins bruyante possible.
Le point c) exige que soient spécifiées les mesures qui - outre la présence d'un guide ou d'un moniteur de ski - visent à assurer la sécurité de tous les participants présents aux opérations héliportées. Cette modification a pour but de multiplier les précautions afin de diminuer les risques d'accident.
L'article 4 bis, qui est ensuite inséré, définit des mesures de sauvegarde de la faune qui peuple les aires de protection ou certains espaces indiqués par la structure compétente en matière de faune sauvage. Si ces espaces sont concernés par la pratique de l'héliski, le choix des descentes doit être effectué avec l'accord des postes forestiers territorialement compétents.
Le 5ème alinéa de cet article autorise le Gouvernement régional à accorder, sur avis de la structure compétente en matière de protection civile, de brèves dérogations permettant de déplacer les limites de temps fixées par la loi pour la pratique de ladite activité, ce qui permet ainsi d'en moduler légèrement la durée, en fonction des différentes conditions.
L'article 4, enfin, remplace intégralement l'article 6 la loi n° 15/1988, devenu superflu, et prévoit que la Région pourvoira à la publication de ces dispositions sur les documents aéronautiques officiels, afin que les sociétés et les pilotes en soient informés.
Il ne fait aucun doute que ces modifications permettront au vol alpin et à l'héliski de se dérouler dans de meilleures conditions de sécurité et de respect de l'environnement. Ce texte de loi pourrait servir de modèle aux pays qui nous entourent et où l'on ne pratique pas encore l'héliski mais où cette discipline pourrait s'implanter et qui désireraient soit actualiser leur réglementation dans ce domaine, soit se doter d'un cadre législatif s'ils en sont totalement dépourvus. Sans tomber dans la présomption, je pense qu'il pourrait servir de base à une loi nationale équilibrée en la matière, une loi dont le besoin se fait sentir.
PrésidentLa discussion est ouverte.
La parole à la Conseillère Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU)Quando in commissione è stato esaminato questo disegno di legge, sono stati visti alcuni elementi positivi da inserire nell'attuale disegno di legge regionale, rispetto, ad esempio, ad alcune osservazioni fatte adesso dal relatore, ad esempio l'inserimento di limiti per quanto riguarda i voli silenziosi.
Questo è un aspetto importante, come è anche importante considerare l'attività di trasporto dei passeggeri e non solo l'attività di lavoro. Alcuni di questi elementi sono interessanti e sono positivi.
Se poi si analizza un po' di più il disegno di legge, iniziano ad emergere alcuni problemi.Nel primo articolo, in cui si sostituisce il comma 1 della precedente legge, vengono, rispetto alla precedente legge, ampliate le zone in cui è vietato il sorvolo, l'uso dell'elicottero, nel senso che sono inserite anche le aree protette e le oasi di protezione della fauna. Però nello stesso comma è prevista una deroga per quanto riguarda le oasi di protezione della fauna, inserite prima come zone in cui era vietato l'uso dell'elicottero, per cui da una parte si ampliano le zone e dall'altra, nell'ampliare, si prevedono delle deroghe. E lo stesso ragionamento viene fatto nel comma 4 bis che è stato inserito, adesso non so più quale testo leggere, ma è quello che riguarda il comma 4 bis, inserito dopo il 4° comma dell'articolo 3, là dove si dice che "l'identificazione delle discese nelle oasi di protezione della fauna e negli ambiti in cui sono presenti le popolazioni faunistiche, deve avvenire in accordo con la stazione forestale competente per territorio".
Quindi c'è dapprima un'apertura, che mancava nella legge precedente, rispetto alle oasi di protezione, e nel momento stesso in cui faccio quell'apertura precisando che in quelle zone non si fa la pratica dell'eliski, prevedo delle deroghe. Questo comportamento mi sembra un po' contraddittorio!
Devo confessare che non ho capito le motivazioni per cui si interviene in questo momento su questa legge, quando proprio in questo momento al Parlamento c'è una discussione al Senato, nella "Commissione lavori pubblici", relativamente ad alcuni disegni di legge presentati sia dal Consiglio regionale del Veneto, sia da alcune forze parlamentari che tendono a vietare l'uso dell'eliski nelle zone di montagna, quindi sopra i 1500 metri, e in tutte le altre zone sopra i 1000 metri. Io mi chiedo: nel momento in cui in campo nazionale si sta maturando un orientamento che va verso il divieto dell'uso dell'eliski, dell'uso dell'elicottero per attività turistiche e da diporto, in questo momento interveniamo sulla nostra legge. Non sarebbe stato più opportuno aspettare ad intervenire facendo un'operazione più drastica, più interessante per quanto riguarda la tutela dell'ambiente? Il trasporto aereo é necessario per lavoro, per trasporto di merci là dove non si può arrivare con la strada, per soccorso alpino, e via dicendo. Ma l'uso dell'elicottero per diporto, è un tipo di operazione contrario alla tendenza del turismo attuale, per cui sempre più i turisti cercano la montagna per la sua solitudine e il silenzio. L'eliski è praticato da una élite, ma le conseguenze, il rumore, il disturbo, i vortici d'aria, l'inquinamento della montagna riguardano tutti. È questo che mi rende perplessa!
Teniamo conto che le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno vietato l'uso dell'elicottero per scopi di diporto, considerandolo un elemento di grave disturbo per la maggioranza dei frequentatori della montagna e quindi dannoso per il turismo.
PrésidentLa parole au Conseiller Tibaldi.
Tibaldi (FI)Ripropongo alcune osservazioni che abbiamo già fatto in commissione, dove questa legge è approdata qualche giorno fa.
Questa legge, nella relazione introduttiva, si propone due obiettivi: il primo è quello di alleggerire mediante delegificazione la procedura di modificazione di una normativa precedente, che individua i comprensori nei quali è possibile autorizzare l'attività di volo con atterraggio e decollo, e il secondo obiettivo è invece quello di rendere più aderente la legge ad esigenze di salvaguardia ambientale, con riferimento in particolare alle popolazioni faunistiche.
Il primo obiettivo, che è quello della delegificazione e soprattutto dello snellimento burocratico, mi pare di capire che con questo articolato non venga assolutamente conseguito, perché questa produzione del Consigliere Cerise, che ha fatto quest'estate e che si è concretizzata in una legge che nel suo progetto originario constava di 3 articoli, adesso nella III Commissione si è arricchita di un numero di commi e di articoli non indifferente, che vanno ad intervenire su una normativa precedente; ma come vanno ad intervenire sulla normativa precedente? Non certo con quello spirito di alleggerimento che auspicava il Consigliere proponente, perché qui piuttosto che alleggerimento abbiamo una serie di vincoli proprio di carattere dirigistico o tecnicismi, che più che alleggerire appesantiscono notevolmente la materia e tendono a comprimerla ai minimi termini.
Se si voleva raggiungere invece il secondo obiettivo, che è quello della salvaguardia ambientale, si faceva prima a seguire l'esempio delle Province autonome di Trento e Bolzano, che in pochi articoli hanno vietato tout court l'attività di volo da diporto. Qui non viene vietata, ma viene compressa ai minimi termini con questo impianto che è fortemente dirigistico, forse un po' retaggio di quella concezione anche dirigenziale amministrativa, che ha avuto in passato il Consigliere Cerise.
Non è ammissibile però introdurre in legge questi tecnicismi, cioè bisogna utilizzare entro il 31 dicembre 2004 elicotteri con tecnologia silenziosa, ridotto impatto acustico conforme ai requisiti estremamente restrittivi previsti dalla normativa comunitaria, l'attività di trasporto sciatori - si legge in un altro comma - potrà svolgersi dalle ore 8 alle ore 14, però se c'è l'ora legale, questa ora viene anticipata dalle 7 alle 13. Sappiamo benissimo che le condizioni climatiche non sono temporizzabili, cambiano da periodo a periodo, da giornata a giornata. Poi le aviosuperfici in quota devono avere determinate caratteristiche tecniche e possono essere agibili solo in un periodo compreso fra il 10 gennaio e il 15 maggio. E non sto a leggerne altri, alcuni li ha citati chi mi ha preceduto. Cioè c'è una densità tale e di tecnicismi e di vincoli, che si faceva prima a dire: sentite, le attività di volo sono vietate, punto e basta.
Noi non condividiamo quest'impostazione perché contraddice lo stesso spirito che inizialmente aveva il Consigliere Cerise; perché sarebbe stato meglio emulare le iniziative che sono state fatte in altre regioni alpine se si voleva andare in quella direzione; perché non ci risulta che l'attività dell'eliski sia praticata con intensità tale da essere impattante nella misura che qui viene illustrata.
D'altronde si parla anche di offerta turistica, non so cosa ne pensi l'Assessore competente, ma se l'offerta turistica deve essere diversificata, dev'essere rivolta anche a quel turismo élitario che magari ama la Val d'Aosta per poterlo fare, naturalmente nel rispetto di determinate norme e di tutela ambientale e d'incolumità pubblica, però di poter fare l'eliski anche nella nostra regione. La Regione si vincola in una maniera talmente esponenziale con questa normativa, che non so quanto giovi dal punto di vista dell'offerta turistica questo articolato normativo.
Il nostro parere come abbiamo espresso in commissione non era favorevole, e tanto meno favorevole potrà essere un voto ad una legge che, oltre che essere densa di confusioni, è estremamente dirigistica.
PrésidentS'il n'y a plus d'autres interventions, je ferme la discussion générale.La parole au rapporteur, Conseiller Cerise.
Cerise (UV)Cercherò di rispondere a quelli che sono i punti salienti.
Per quanto riguarda le considerazioni fatte dalla Consigliera Squarzino, che formula due considerazioni negative in relazione al fatto che prima si prevede il divieto di sorvolo a meno di 500 metri e quindi anche di atterraggio e di decollo nelle oasi di protezione della fauna, e poi si ammette una deroga. Faccio una annotazione al riguardo.
Qui può essere ammessa la deroga, ma previo assenso della struttura competente in materia di fauna selvatica, anche perché le oasi di protezione della fauna non sono delle aree naturali protette, sono delle aree naturali atipiche, perché ci può essere una presenza di fauna in certe parti delle oasi, che non sono niente affatto disturbate dall'attività di eliski. È una valutazione strettamente di tipo tecnico, che farà l'Ufficio per la fauna selvatica, e a quel punto stabilirà se è compatibile o meno. Quindi è una deroga molto condizionata, non così generica.
Poi volevo fare una piccola puntualizzazione. Siamo arrivati a quelle proposte di legge che vogliono vietare l'eliski su tutto il territorio nazionale, proprio perché non si è mai pensato prima di fare delle normative serie che regolamentassero la materia in maniera completa. Quell'iniziativa è partita quando la società che aveva la possibilità di fare l'eliski a Cortina d'Ampezzo ha insistito per far decollare l'elicottero quasi nel centro del paese, suscitando le ire di tutti; da qui è partita la famosa petizione che ha visto Parlamentari, eccetera. Io l'ho detto nella mia relazione e lo ribadisco qua: con questa normativa andiamo a fare una proposta che è una proposta completa e seria, che può essere anche un punto di riferimento.
Spero che i nostri Parlamentari la prendano come punto di esempio, per dimostrare che si può rendere quest'attività in maniera compatibile con la salvaguardia dell'ambiente, perché se si persegue la filosofia di dire che l'ambiente si protegge solo con i divieti, finiremo per andare in giro tutti nudi e mangiare le foglie morte, altrimenti niente diventa compatibile con l'attività umana!
Credo che effettivamente, Consigliere Tibaldi, ci sia stata un'evoluzione in questa proposta di legge che ritengo molto positiva, perché rispetto al progetto iniziale il testo che è uscito dalla III Commissione è sicuramente più completo e anche meglio mirato rispetto agli obiettivi.
Faccio notare che gli appesantimenti sono modestissimi, perché quasi tutto quello che ho citato prima era già tutto previsto nella legge n. 15, di conseguenza non si è aggiunto niente. Si sono perfezionati dei commi, ma non attraverso qualcosa che prevede delle procedure più complicate, ma semplicemente aggiornando e adeguando le modalità di praticare l'eliski alla normativa in essere. E su questo mi permetto di dire che ci sono dei grossi ritardi, perché là dove si dice che finalmente l'attività di eliski deve avvenire secondo le disposizioni del trasporto di passeggeri, non si fa nient'altro che chiedere il rispetto di una direttiva comunitaria del 1992, di 6 anni fa, visto che il trasporto merci è disciplinato dal DM del 1982, quindi 16 anni fa. Semplicemente questo si chiede! Di conseguenza non mi pare che ci sia questo appesantimento. È invece interessante il fatto di avere delegificato la possibilità di modificare l'allegato A, vale a dire di potere, nel caso che ci siano delle circostanze che impediscano l'attività di eliski, permettere all'organo amministrativo e non a quello legislativo di individuare degli altri comprensori, degli altri tragitti, degli altri percorsi, dove si possa dislocare anche temporaneamente quest'attività che altrimenti, per cause contingenti, non si potrebbe svolgere.
Per quanto riguarda l'Assessore competente, ho una lettera qui che mi è stata inviata dall'Assessorato competente, che non fa nessun rilievo, dà dei suggerimenti in merito che sono stati accolti nel testo di legge; di conseguenza, l'Assessore Lavoyer può dire la sua, ma mi pare che siamo andati all'unisono!
Ribadisco che l'attività di eliski soprattutto in un territorio montano può essere anche una valvola per delle società di elicotteri, che diventano molto importanti per il lavoro che svolgono durante il restante periodo, perché in regioni dove c'è una prevalenza di territorio pianeggiante è meno sentita l'importanza di avere delle società di elicotteri che possono trovare l'opportunità di lavoro sull'arco di 365. In questo senso è anche una legge che tiene conto di sbocchi e di opportunità di tipo economico.
PrésidentLa parole au Conseiller Curtaz.
Curtaz (PVA-cU)Farò una dichiarazione di voto generale, non sui singoli articoli, ma sulla legge nel suo complesso.
Voglio sottolineare due dati positivi, prima di sottolineare quello negativo da cui conseguirà un atteggiamento di voto negativo.
Il primo dato positivo è che un disegno di legge sia stato presentato da un Consigliere di maggioranza. Lo dico perché si parla spesso di centralità del Consiglio, del Consiglio che si deve riappropriare delle sue competenze, e a me sembra che questo sia un esempio di atteggiamento corretto anche dal punto di vista politico generale, quindi lo vedo come un segnale positivo e anticonformista rispetto a certi schemi a cui siamo tutti legati.
Il secondo dato positivo è che io credo che il Consigliere Cerise abbia ragione quando dice che questo disegno di legge, che intende regolamentare questa materia, lo fa in maniera migliore rispetto al passato. Io ci credo. Però quello che ci divide è la grossa opzione, di fondo. Il Consigliere Cerise, come ha ben chiarito, è a favore dell'eliski, io invece sono contro l'eliski; non sono l'unico, magari in Valle d'Aosta sono fra i pochi, però una tendenza che si va sempre più rafforzando in tutte le valli alpine, può darsi che sia per le ragioni che ha appena evidenziato il Consigliere Cerise, è del divieto dell'eliski. Non a caso le Province autonome di Trento e Bolzano sono state fra le prime in Italia a vietare l'eliski, il Veneto ne sta parlando e ci sono iniziative di legge a livello nazionale, perché si sta scoprendo che i danni di tipo turistico sono molto superiori ai benefici.
L'eliski darà pure da lavorare alle società di elicotteri e su questo possiamo essere d'accordo, anche se non condivido che questo debba essere lo scopo nostro, può essere che ci sia un certo tipo di occupazione, può dare pure lavoro a qualche guida, può dare lavoro a qualche alberghetto, ma dubito che i dati siano rilevanti, perché chi fa l'eliski è una persona che può permettersi una certa spesa, quindi si fa portare sul luogo, fa la sua discesa e poi scappa. Non è un turismo stanziale perché occorrerebbero troppi soldi per fare per diversi giorni questa vita. Invece, secondo me, sottrae interesse a tutto un genere di turismo escursionista che non frequenta più le valli dove si fa l'eliski, perché è disturbato dall'eliski.
Vi assicuro che per chi fa lo sci-alpinismo, non c'è una cosa più fastidiosa che fare una salita o una discesa con gli elicotteri che ti passano sulla testa. Se devo fare una gita sci-alpinistica, so che ad esempio a Valgrisenche c'è l'eliski e che a Rhêmes non c'è l'eliski, di sicuro vado a Rhêmes, perché a Valgrisenche mi rovino la giornata a sentire queste eliche sulle orecchie, magari per diversi viaggi durante la giornata. E quindi sono due filosofie a confronto; io rispetto alla filosofia proposta dalla legge non sono d'accordo. Per questo, e non per il testo in sé, che ripeto potrebbe essere anche migliorativo sotto certi aspetti rispetto alla disciplina precedente, voterò contro. Perché credo che la nostra regione, come stanno facendo altre regioni, dovrebbe avere il coraggio di fare una scelta di tipo politico e turistico diverso, di non fare lavorare quelle 30-50 persone - ma esagero - che possono lavorare grazie a questa disciplina per un certo periodo dell'anno e fare una scelta di turismo più compatibile con l'ambiente e con le esigenze del turista, che è sempre più indirizzato verso un turismo più soft, meno aggressivo.
Invece l'elicottero in montagna è proprio il turismo più aggressivo che uno possa immaginare, perché andare in cima ad un colle in elicottero non è come andarci con una funivia che è silenziosa, è proprio il massimo di aggressività ambientale che si possa immaginare! Da qui il nostro voto sfavorevole.
PrésidentNous procédons à l'examen, article par article, du projet de loi. Je vous rappelle que nous discutons sur le nouveau texte élaboré par la IIIème Commission permanente.
Je soumets au vote l'article 1er:
Conseillers présents: 32
Votants: 30
Pour: 24
Contre: 6
Abstentions: 2 (Lanièce, Marguerettaz)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 2:
Conseillers présents: 32
Votants: 30
Pour: 24
Contre: 6
Abstentions: 2 (Lanièce, Marguerettaz)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 3:
Conseillers présents: 32
Votants: 30
Pour: 24
Contre: 6
Abstentions: 2 (Lanièce, Marguerettaz)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 4:
Conseillers présents: 32
Votants: 30
Pour: 24
Contre: 6
Abstentions: 2 (Lanièce, Marguerettaz)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote l'article 5:
Conseillers présents: 32
Votants: 30
Pour: 24
Contre: 6
Abstentions: 2 (Lanièce, Marguerettaz)
Le Conseil approuve.
Je soumets au vote le projet de loi dans son ensemble:
Conseillers présents: 32
Votants: 30
Pour: 24
Contre: 6
Abstentions: 2 (Lanièce, Marguerettaz)
Le Conseil approuve.
Avec l'examen de ce point nous avons achevé pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui l'ordre du jour.
La séance est levée, les travaux reprendront demain matin à 9 heures 15.
