Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 746 du 16 juillet 1999 - Resoconto

SÉANCE DU 16 JUILLET 1999 (APRÈS-MIDI)

OGGETTO N. 746/XI Proposta di regolamento: "Riordino degli organi collegiali della Regione ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)".

Articolo 1 (Soppressione di organi collegiali)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), gli organi collegiali di cui all'allegato A al presente regolamento sono soppressi, in quanto non più operanti o non più necessari.

Articolo 2 (Sostituzione di organi collegiali con conferenze di servizi)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della l.r. 45/1995, gli organi collegiali di cui all'allegato B al presente regolamento sono sostituiti con le conferenze di servizi previste dalle disposizioni regionali vigenti.

Articolo 3 (Riduzione del numero dei componenti negli organi collegiali)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della l.r. 45/1995, il numero dei componenti degli organi collegiali elencati nell'allegato C al presente regolamento è ridotto in modo che, per ogni amministrazione o ente o categoria, non sia ammesso più di un rappresentante.

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della l.r. 45/1995, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 39, limitatamente alle parole "e da due tecnici specializzati nel trattamento informatico di dati territoriali, di cui uno designato dal Servizio elaborazione dati della Presidenza della Giunta e uno designato d'intesa dagli enti locali";

b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1994, n. 42.

Articolo 4 (Trasferimento di funzioni deliberative ai dirigenti)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della l.r. 45/1995, sono trasferite ai dirigenti le funzioni attribuite agli organi collegiali elencati nell'allegato D al presente regolamento.

Articolo 5 (Norme integrative)

1. Salvo sia diversamente disposto dalle norme istitutive degli organi collegiali, gli stessi sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

a) la Giunta regionale stabilisce l'importo massimo dei compensi e dei gettoni di presenza devoluti ai componenti degli organi collegiali esterni all'Amministrazione regionale; i rimborsi spese sono liquidati nella misura prevista per i dirigenti regionali;

b) la durata in carica degli organi collegiali non può superare il limite massimo corrispondente ad una legislatura;

c) l'organo elegge, all'atto della prima seduta, il Presidente ed il segretario;

d) la nomina dei componenti è effettuata con decreto dell'amministratore competente, se la norma istitutiva individua in modo specifico le categorie dei componenti o i criteri per la scelta degli stessi; in caso contrario la nomina è effettuata con deliberazione della Giunta regionale;

e) qualora non sia determinato il numero complessivo dei componenti o la composizione dell'organo, il numero dei membri esterni all'Amministrazione regionale non può superare quello dei membri interni all'amministrazione stessa.

Articolo 6 (Criteri per l'istituzione di nuovi organi collegiali)

1. È vietata l'istituzione di nuovi organi collegiali che non rispettino i criteri stabiliti all'articolo 11 della l.r. 45/1995 e, in particolare, nei casi in cui:

a) l'organo collegiale intervenga in procedimenti amministrativi in cui sono già previsti analoghi pareri o interventi di altri organi collegiali;

b) le funzioni svolte dall'organo collegiale potrebbero essere svolte utilizzando risorse e professionalità interne all'amministrazione;

c) la composizione dell'organo non sia coerente rispetto all'obiettivo ed ai compiti che gli sono affidati.

Articolo 7 (Abrogazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 66, comma 3, della l.r. 45/1995, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento regionale sono abrogate:

a) le seguenti leggi regionali:

1) legge regionale 14 maggio 1982, n. 9;

2) legge regionale 18 febbraio 1983, n. 3;

b) le seguenti disposizioni di legge regionale:

1) l'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1958, n. 4;

2) l'articolo 4, comma primo, limitatamente all'istituzione della Commissione per gli indennizzi per gli animali abbattuti, e l'articolo 13, comma primo, della legge regionale 28 giugno 1962, n. 13;

3) gli articoli 12 e 13 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24;

4) l'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 7, limitatamente all'istituzione e alle funzioni della Commissione per l'iscrizione nel registro regionale delle aziende agricole;

5) l'articolo 18 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 68, limitatamente all'istituzione della Commissione tecnico-consultiva per l'esame delle domande di mutui agevolati per il recupero dei centri e nuclei abitativi per il turismo, l'industria e l'agricoltura;

6) gli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 13;

7) l'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 55;

8) l'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 1977, n. 36, limitatamente all'istituzione e alle funzioni della Commissione tecnico-consultiva per la costruzione e sistemazione di piste sciistiche;

9) l'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1980, n. 19;

10) l'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, limitatamente all'istituzione della Commissione per l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap;

11) l'articolo 5 della legge regionale 26 maggio 1982, n. 10;

12) gli articoli 17 e 45, commi secondo e terzo, della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70;

13) l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, limitatamente all'istituzione e alle funzioni della Consulta permanente delle Organizzazioni Sindacali dei pensionati;

14) l'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101;

15) gli articoli 11, 16 e 17 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28;

16) l'articolo 12 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 31;

17) l'articolo 1, limitatamente all'istituzione del Comitato regionale per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per l'agricoltura, e l'articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1983, n. 48;

18) l'articolo 20 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57;

19) l'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89;

20) gli articoli 26 e 27 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30;

21) l'articolo 7, comma 6, della legge regionale 10 maggio 1985, n. 31;

22) gli articoli 7 e 8 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 61;

23) gli articoli 6 e 7 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1;

24) gli articoli 14 e 15 della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47;

25) gli articoli 3 e 11, commi 2, 3 e 4 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68;

26) l'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 1990, n. 50, limitatamente all'istituzione del Comitato per l'accertamento dei requisiti delle piante;

27) gli articoli 7 e 8 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30;

28) l'articolo 4 della legge regionale 17 novembre 1992, n. 64, limitatamente all'istituzione della Commissione tecnico-consultiva per i contributi a favore di imprese industriali per evitare l'inquinamento ambientale;

29) l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 1° dicembre 1992, n. 65, limitatamente all'istituzione della Commissione tecnica per la valutazione degli interventi a sostegno degli agricoltori titolari di aziende zootecniche;

30) l'articolo 18 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62;

31) l'articolo 14, commi 3 e 4, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68, limitatamente all'istituzione della Commissione tecnica per i contributi agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici;

32) l'articolo 7, comma 1, limitatamente all'istituzione della Commissione per l'agriturismo, e commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27;

33) l'articolo 17 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41;

34) l'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1995, n. 51, limitatamente all'istituzione del Gruppo di lavoro per la programmazione di interventi a favore di extracomunitari;

c) le seguenti disposizioni di regolamento regionale:

1) gli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, del regolamento regionale 23 marzo 1992, n. 2;

2) l'articolo 7, comma 8, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6, limitatamente all'istituzione e alle funzioni della Commissione tecnica per la determinazione delle modalità di accertamento delle lingue italiana e francese;

3) l'articolo 12, commi 1 e 2, del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1.

Articolo 8 (Norma transitoria)

1. I procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla normativa previgente.

Allegati A, B, C e D

(Omissis)

Président Je rappelle à ce sujet que ce projet de règlement a été examiné par la IIème Commission qui en a élaboré un nouveau texte qui est soumis actuellement à votre attention.

La parole au rapporteur Conseiller Ottoz.

Ottoz (UV) Ce règlement a été présenté par le Gouvernement en application de l'article 11 de la loi régionale du 23 octobre 1995, n° 45.

Il représente une étape dans le procès de simplification qui doit rendre plus faciles les rapports entre les citoyens et l'Administration et plus rapides les procès de décision.

La loi n° 45 prévoit en effet que ce procès doit se faire en utilisant quatre instruments. D'abord le regroupement de différentes fonctions appartenant à des secteurs homogènes avec la conséquente suppression des organismes qui, par cela, deviennent superflus.

Ensuite, la substitution des organismes collégiaux par des conférences de services qui seront réglées par la loi n° 20, qui vient de recevoir son visa par la Commission de Coordonnement.

Encore, la réduction du nombre des composants des organes collégiaux et enfin le passage à des organes monocrates ou aux dirigeants compétents des fonctions qui par leur nature ne sont pas nécessairement à exercer en forme collégiale.

Le règlement que nous allons voter résulte de l'application de ces principes et respectivement les articles 1, 2, 3 et 4 font référence à quatre listes: A, B, C et D.

La liste A consiste de 26 organes collégiaux supprimés; la liste B porte 4 organes qui ont été transformés en conférence de services; la liste C, 2 organes desquels le nombre des composants en résulte diminué; enfin la liste D, qui porte les 11 fonctions de délibération qui ont été transférées aux dirigeants.

Si dà atto che, dalle ore 16,46, presiede il Vicepresidente La Torre.

Presidente È aperta la discussione generale.

La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.

Squarzino (PVA-cU) La filosofia di fondo di questo provvedimento è ispirata all'esigenza di snellire la macchina burocratica amministrativa proprio nell'ottica della riforma della pubblica amministrazione. È questa senz'altro un'esigenza condivisibile e condivisa nelle sue linee generali e nei suoi principi ispiratori.

Tuttavia esistono anche altre esigenze, altrettanto importanti, che vanno salvaguardate e vanno tenute presenti nel momento in cui si procede allo snellimento e all'alleggerimento della struttura amministrativa. Esiste cioè il principio della partecipazione alle decisioni nella fase consultiva da parte di soggetti esterni all'Amministrazione che sono portatori d'interessi diversi da quelli degli uffici dell'Amministrazione, non perché contrapposti, ma semplicemente perché rispondono a logiche e a punti di vista differenti.

Credo che questi punti di vista, queste esigenze, per così dire esterne all'Amministrazione, vadano presi in considerazione per non estromettere dalle decisioni che vengono prese sensibilità e attenzioni che esulano dagli obiettivi specifici e necessariamente settoriali di ogni ufficio.

Da notare inoltre che, essendo assegnata ai dirigenti la realizzazione degli obiettivi politici della maggioranza di Governo, tutte le altre sensibilità espresse dal mondo sindacale, dal mondo associativo, dalle diverse categorie, dai settori di opinione non hanno più alcuno spazio per far presente, almeno a livello consultivo, le proprie esigenze e non sempre queste esigenze sono contrastanti con gli indirizzi politici dell'Amministrazione, anzi il più delle volte contribuiscono ad arricchire, ad integrare il punto di vista per così dire ufficiale.

La presenza di questa disattenzione, che prima ho sollevato, emerge anche dall'iter procedurale che è stato seguito per giungere ad individuare gli organismi collegiali da sopprimere o da trasformare. Non so se ci sono state altre azioni o interventi che non sono contemplati dalla relazione - non parlo di quella di oggi del collega Ottoz, ma dell'iter procedurale seguito e che è stato riassunto nella relazione introduttiva al disegno di legge - ripeto, può darsi che ci siano state altre azioni qui non contemplate, ma dalla relazione emerge che si è proceduto prima ad una mappatura di questi organismi, ad una schedatura delle caratteristiche di questi organismi poi ad un'analisi da parte dei dirigenti delle caratteristiche dei diversi organi collegiali per decretarne la sorte: o soppressione o accorpamento, e poi ad una verifica di tipo politico, ma in tutto quest'iter non si sono coinvolti i rappresentanti delle istanze che si decideva di mettere a tacere; così non sono state coinvolte, ad esempio, le organizzazioni sindacali che avevano un loro rappresentante nei vari organismi che sono stati soppressi.

Ottemperare al dettato della legge n. 45 di riforma della pubblica amministrazione non significa sopprimere organismi che svolgono una funzione di concertazione e di confronto anche a livello periferico quasi diffuso; non credo che questa funzione di concertazione diffusa possa essere assolta da tavoli di concertazione fra Governo regionale e organismi sindacali o fra Governo e rappresentanti del mondo del lavoro e dell'associazionismo, fra l'altro questi stessi momenti concertativi non riescono a decollare o hanno molta difficoltà a decollare.

Faccio alcuni esempi per affermare quello che sto dicendo. Nell'allegato A troviamo gli organismi che si decide di sopprimere perché non più operanti o non più necessari; mi soffermo sull'organismo che qui risulta come n. 20: la "Consulta permanente delle organizzazioni sindacali dei pensionati". Su questo problema abbiamo discusso a lungo in questo Consiglio; ricordo che, nel momento in cui il Governo regionale si è insediato, aveva chiesto i nominativi ai sindacati per nominare i membri all'interno della consulta poi, quando i sindacati hanno inviato i nominativi dei propri rappresentanti all'interno di questa Consulta permanente delle organizzazioni sindacali dei pensionati, è stato detto a parole che era intenzione della Giunta abolire tale consulta e sostituirla con un forum, non definito, non chiarito, non precisato. Poi sono scaduti i tempi di durata di questa consulta, non è più stata nominata, il forum non è stato ancora attivato e qui si decide di sopprimere un organismo che aveva e che ha un suo significato e si decide di sopprimerlo prima che venga attivato l'organismo che lo sostituirà; e si decide di sopprimerlo senza l'accordo con i sindacati; i sindacati sono stati informati di questo, ma non sono d'accordo su questo. Allora non credo che si possa chiamare concertazione o accordo quella che è una semplice informazione. Questo è un esempio da cui risulta come la soppressione di questi organismi è stata fatta senza tener conto delle esigenze dei soggetti esterni che erano presente in questi organismi.

Altro esempio: prendo l'organismo dell'allegato A, punto 2: il "Comitato per le pari opportunità", questo era un comitato previsto da una legge regionale che recepiva l'accordo regionale del 5 luglio 1989 per il rinnovo contrattuale del personale della Regione. È vero che quest'accordo adesso si sta rivedendo, nel senso che è in atto la contrattazione regionale per definire il contratto del comparto unico del pubblico impiego e che in quella sede saranno definiti gli strumenti, le procedure, le modalità con cui vanno garantite le pari opportunità nell'ambito del lavoro, ma qui veniamo a sopprimere un organismo senza che venga deciso che nell'ambito della contrattazione siano attivati strumenti, modalità, procedure per garantire le pari opportunità.

Perché mi preoccupo di questo? Perché nelle direttive che sono state impartite all'ARRS per definire il contratto del personale del comparto unico da parte della Giunta non c'è nessun riferimento a questa materia, pertanto andiamo ad abolire degli organismi che avevano una funzione importanza senza preoccuparci di sostituirli. Noi su questo non siamo affatto d'accordo.

Faccio un altro esempio. Prendiamo le schede che riguardano gli organismi indicati al punto 25: "Comitato regionale per i parchi naturali", qui andiamo ad eliminare degli organismi in cui rappresentanti dei comuni, delle comunità montane e delle associazioni avevano la possibilità di esercitare delle funzioni propositive. Prendo, ad esempio, la "Consulta regionale per la protezione dell'ambiente" fra le cui funzioni c'è, oltre ad una funzione consultiva, anche una funzione propositiva.

Come si esercita questa funzione propositiva da parte di organizzazioni sindacali, di associazioni imprenditoriali e ambientaliste riguardanti quest'argomento preciso? Come possiamo garantire un luogo in cui i diversi attori che sono cointeressati alla soluzione di un problema possono confrontarsi e possono l'un l'altro presentare la proprie proposte in modo che anche gli altri soggetti possano prenderne atto e considerarli? Se togliamo questi organismi, noi sopprimiamo momenti importanti di partecipazione democratica alle decisioni, anche solo a livello consultivo.

Ancora, se prendiamo alcuni comitati che sono trasformati in conferenze di servizio, in particolare mi riferisco all'allegato B, al "Gruppo di lavoro per programmazione interventi a favore di extracomunitari", questo era un gruppo di lavoro che era stato voluto solo 4 anni fa nel momento in cui si è andati a definire la legge per interventi rispetto agli extracomunitari ed aveva la funzione di essere un tavolo di lavoro in cui si potevano confrontare, come dicevo prima, le diverse esigenze. Ora, se questo tavolo di lavoro viene soppresso e viene trasformato soltanto in un organismo tecnico, credo che non favoriamo il confronto tra chi è portatore di esigenze diverse.

Permettetemi di fare alcune osservazioni più di carattere tecnico per quanto riguarda tutto l'allegato D. Pregherei coloro che hanno studiato a fondo questo disegno di legge e che lo hanno redatto di prendere in considerazione il fatto che in alcuni casi dell'allegato D si dice di voler trasferire a dei dirigenti compiti di comitati e di commissioni, ma di fatto si trasferisce il nulla ai dirigenti in quanto si sopprime, insieme all'organismo collegiale, anche il compito che il dirigente dovrebbe svolgere.

Si veda, ad esempio, la scheda D 7, oppure la scheda D 11, "Osservatorio regionale per il volontariato", si dice di sottrarre alcuni compiti all'Osservatorio regionale per il volontariato per attribuirli al dirigente, ma poi la parte normativa relativa a questi compiti non viene abrogata dalla legge per cui è veramente un piccolo caos.

Vorrei anche sollevare altri due problemi che riguardano gli articoli 6 e 7. Per quanto riguarda l'articolo 6, mi chiedo qual è la logica in base alla quale si stabilisce che viene vietata l'istituzione di nuovi organi collegiali nel caso in cui un organo collegiale intervenga in procedimenti amministrativi in cui sono già previsti analoghi pareri o interventi di altri organi collegiali. Se nel corso della procedura ci si rende conto che in quel tipo di procedimento amministrativo sarebbe interessante acquisire, non in modo occasionale ma inserito in modo organico, il parere, la presenza di settori dell'economia, del lavoro, di professionisti, non lo si fa soltanto perché sono già presenti negli organismi collegiali inseriti in quel procedimento amministrativo altri tipi di rappresentanze? A me sembra che questo tipo di scelta non corrisponda a una logica razionale.

Rispetto all'articolo 7, in cui vengono abrogate tutta una serie di leggi regionali, chiedo se un regolamento come questo può abrogare delle leggi.

La mia preoccupazione, al di là di queste osservazioni di carattere tecnico, sta nel fatto che non credo, come dicevo prima, che l'esigenza di dare maggiore efficienza alla pubblica amministrazione e ai procedimenti amministrativi debba andare a scapito di strumenti democratici e del rispetto di soggetti che rappresentano i settori dell'opinione pubblica, del mondo del lavoro, settori che sono così importanti e così vitali per la nostra società.

Si dà atto che il Consigliere Lanièce lascia l'aula consiliare alle ore 16,58.

Presidente Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

La parola al Presidente della Giunta, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Je veux remercier la commission et son rapporteur pour le travail accompli. En effet, au cours des différentes années, il y a eu de la part de la Région la constitution de plusieurs organes; nous en avions quelque 180, avant cette proposition de règlement; nous en avons152, aujourd'hui; il en resteront 107 et non pas 118 comme il a été reporté sur le document qui vous a été transmis.

Il s'agit en tout cas, même si l'on peut partager la remarque faite par M. Ottoz, d'une étape dans ce processus de simplification. D'une étape importante vu qu'à notre connaissance nous sommes la deuxième région en Italie qui donne application à cette volonté. En effet, il y a qu'une loi de la Région Umbria concernant 15 organes collégiaux. Nous sommes donc la deuxième région qui va dans cette direction. C'est une loi qui, tout en constituant une mesure de simplification administrative mineure, répond non seulement à une exigence de modernisation, mais également à d'autres nécessités. L'économie des ressources financières et des temps du processus décisionnel et, par conséquent, l'amélioration des délais d'accomplissement des procédures administratives. Quarante-cinq organes sont concernés par cette loi. C'est un pourcentage qui se chiffre à 30 pour cent. L'intervention de suppression a été effectuée sur 26 organes, 17 pour cent. Si nous considérons également les organes déjà abrogés précédemment, pour ce qui est de la Vallée d'Aoste, le processus de simplification a atteint 40 pour cent des organes existants.

Voulant affirmer un principe, quand il s'agit de lui donner application, il y a toujours de dérogations qui sont sollicitées, faisant parfois confusion entre la suppression d'un organe, ou d'une conférence et la suppression de toute procédure de consultation ou de concertation. Et de ce fait l'on voudrait faire découler un manque d'attention vis-à-vis d'un certain problème. Nous refusons cette interprétation vu qu'il s'agit simplement de suivre un parcours de simplification.

Ce n'est pas qu'en abolissant un organe, au sein duquel sont présents des représentants d'organisations syndicales, l'on ait supprimé carrément les organisations syndicales et donc qu'il n'y aura plus aucun dialogue avec elles. Le dialogue continuera avec d'autres modalités. Nous proposons une procédure de simplification. Or, si nous voulons simplifier et si effectivement nous voulons qu'il y ait une amélioration des délais d'accomplissement des procédures administratives, nous pensons que nous suivons le bon chemin.

Quant à certaines remarques d'ordre juridique, ce projet de loi a obtenu l'avis de légalité. On nous demande: est-ce que l'article 7 est légitime ou non? Nous avons nous une fonction politique. Sur le plan juridique, ce sont nos bureaux législatifs qui exercent cette fonction. Et à ce propos, leur avis à été positif.

Pour ce qui est par contre de l'annexe D, nous ne partageons pas les considérations exprimées par Mme Squarzino. Nous avons un avis exprimé par notre Bureau législatif qui contredit ce que Mme Squarzino vient d'affirmer; je lui donnerai un double de cet avis s'agissant d'un aspect technique. Néanmoins je tiens le préciser.

Enfin, pour ce qui est de l'article 6, nous pensons qu'il s'agit d'une disposition nécessaire si nous persistons à vouloir réduire le nombre de ces organes. Cette disposition a la finalité d'éviter que le processus se reproduise. Un processus de prolifération que tout le monde critique et qui, jusqu'à il y a quelque temps, a crée 180 organes collégiaux au sein de notre Administration, avec tout l'alourdissement que cela comporte dans le processus de formation des décisions.

Il s'agit non pas de la solution définitive du procès de simplification. Il s'agit d'une étape que nous estimons importante; notre volonté est de continuer dans cette direction afin de rendre cette Administration toujours plus efficace et efficiente.

J'ai présenté un amendement. Il s'agit d'insérer un organe supplémentaire, pour ce qui est des organes pris en compte par ce projet de règlement, un organe qui avait été oublié dans la rédaction des différentes propositions.

Presidente Si passa all'esame dell'articolato.

La parola alla Consigliera Squarzino Secondina sull'articolo 1.

Squarzino (PVA-cU) L'articolo 1 riguarda tutti gli organismi dell'allegato A, cioè quegli organismi di cui ho portato solo due esempi significativi: la "Consulta regionale permanente dei sindacati dei pensionati" e il "Comitato per le pari opportunità".

Noi non possiamo votare né a favore né astenerci rispetto a questa decisione, noi votiamo contro quest'articolo per i motivi detti prima.

Non solo, vorrei ricordare che è vero che in alcuni casi vanno soppressi alcuni organismi, ma fra questi bisogna anche distinguere gli organismi che hanno una funzione tecnica, che può essere svolta benissimo da funzionari o può essere condotta in altri luoghi, dagli organismi che hanno una funzione politica ben precisa che non possiamo sopprimere in base a dei motivi tecnici perché li sopprimiamo dando un segnale politico chiaro.

Ora, per quanto riguarda la "Consulta regionale permanente dei sindacati dei pensionati", noi diciamo chiaramente che non ci interessa avere nessuno spazio, nessun tavolo in cui affrontare il problema dei pensionati e degli anziani perché tra l'altro se fosse vero che si è interessati a questo problema, si sarebbero attivati contemporaneamente gli organismi collegiali sostitutivi, forse anche più efficienti e più efficaci.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 28

Favorevoli: 25

Contrari: 3

Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 2:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 28

Favorevoli: 25

Contrari: 3

Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 3:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 28

Favorevoli: 25

Contrari: 3

Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 4:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 28

Favorevoli: 25

Contrari: 3

Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 5:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 28

Favorevoli: 25

Contrari: 3

Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 6:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 28

Favorevoli: 25

Contrari: 3

Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 7:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 28

Favorevoli: 25

Contrari: 3

Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'articolo 8:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 28

Favorevoli: 25

Contrari: 3

Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

All'allegato A vi è l'emendamento presentato dal Presidente della Giunta e dall'Assessore all'agricoltura e risorse naturali Perrin che recita:

Emendamento All'allegato A, dopo il punto 11, è inserito il seguente:

"11bis) Commissione per la verifica della capacità professionale degli imprenditori agricoli

Legge regionale 29 dicembre 1975, n. 55, articolo 5".

Lo pongo in votazione:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 28

Favorevoli: 25

Contrari: 3

Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'allegato A nel testo così emendato:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 28

Favorevoli: 25

Contrari: 3

Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'allegato B:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 28

Favorevoli: 25

Contrari: 3

Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'allegato C:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 28

Favorevoli: 25

Contrari: 3

Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione l'allegato D:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 28

Favorevoli: 25

Contrari: 3

Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin M.)

Il Consiglio approva.

Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Consiglieri presenti: 31

Votanti: 28

Favorevoli: 25

Contrari: 3

Astenuti: 3 (Collé, Marguerettaz, Viérin M.)

Il Consiglio approva.