Objet du Conseil n. 620 du 12 mai 1999 - Resoconto
SÉANCE DU 12 MAI 1999 (APRÈS-MIDI)
OGGETTO N. 620/XI Disegno di legge: "Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)".
CAPO I PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 (Finalità)
1. Con la presente legge la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, lettera q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), disciplina, in conformità alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), quale strumento di tutela preventiva dell'ambiente al fine di:
a) concorrere alla tutela ed al miglioramento della qualità della vita, alla protezione della natura, alla conservazione delle risorse umane e naturali;
b) garantire e promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali;
c) realizzare il coordinamento delle procedure amministrative inerenti a piani e progetti.
Articolo 2 (Definizione e procedura)
1. Per impatto ambientale si intende l'insieme degli effetti, diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che piani e progetti hanno sull'ambiente, inteso come sistema complesso delle risorse naturali ed umane e delle loro interazioni.
2. La procedura di VIA individua, descrive e giudica tali effetti e si realizza in quattro momenti:
a) elaborazione, a cura del proponente, di uno studio tecnico-scientifico degli effetti che il piano o il progetto proposto produrrebbero sull'ambiente;
b) attivazione, da parte degli enti competenti, dell'informazione e della consultazione delle amministrazioni pubbliche, delle associazioni e dei cittadini interessati;
c) formulazione del parere da parte del Comitato tecnico per l'ambiente di cui all'articolo 4;
d) decisione, da parte della Giunta regionale, in merito alla compatibilità ambientale del piano o progetto.
3. L'attuazione delle disposizioni della presente legge è affidata alla struttura regionale competente in materia di VIA che, annualmente, predispone una relazione circa la verifica globale dei risultati conseguiti. Tale relazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
Articolo 3 (Ambito di applicazione)
1. La procedura di VIA si applica:
a) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di cui al Capo II;
b) ai progetti di interventi e di opere di cui al Capo III.
Articolo 4 (Comitato tecnico per l'ambiente)
1. Presso la struttura regionale competente in materia di VIA, è istituito un Comitato tecnico per l'ambiente, di seguito denominato Comitato, composto:
a) dal dirigente, con funzione di Presidente, della struttura regionale competente in materia di VIA, o suo delegato;
b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela del vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), o suo delegato;
c) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela del vincolo idrogeologico ai sensi del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), o suo delegato;
d) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, o suo delegato;
e) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di assetto idrogeologico, o suo delegato;
f) dai rappresentanti di altre strutture o enti strumentali regionali, di volta in volta identificati dalla struttura competente in materia di VIA, direttamente interessati all'esame dei progetti all'ordine del giorno.
2. Il Comitato esercita le seguenti competenze:
a) formula pareri in ordine agli indirizzi tecnici, scientifici ed amministrativi per l'applicazione degli strumenti di VIA;
b) esamina la documentazione concernente la VIA e accerta la veridicità ed attendibilità dello studio relativo;
c) valuta ogni altro aspetto rilevante ai fini della VIA;
d) formula il parere di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).
Articolo 5 (Funzionamento del Comitato)
1. Il Comitato di cui all'articolo 4 è convocato dal Presidente ogni volta che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è necessario che esprima un proprio parere.
2. Il Comitato di cui all'articolo 4 è legalmente riunito quando è presente la maggioranza dei convocati. Gli assenti per comprovati motivi, qualora impossibilitati ad essere sostituiti da un proprio delegato, devono far pervenire un parere scritto entro il giorno precedente la riunione del Comitato. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono a scrutinio palese.
3. Le funzioni di segretario del Comitato, senza diritto di voto, sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di VIA, che redige il verbale di ciascuna riunione, nel quale è riportato l'esito delle votazioni.
4. Alle riunioni del Comitato possono partecipare il promotore dell'intervento ed il progettista, al fine di illustrare e giustificare le scelte progettuali.
5. Alle riunioni del Comitato possono inoltre intervenire, a titolo consultivo, per l'esame di progetti particolari, esperti esterni, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), convocati dalla struttura regionale competente in materia di VIA.
CAPO II PROCEDURA DI VIA PER STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA
Articolo 6 (Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica)
1. I seguenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, e le loro varianti, devono contenere come loro parte integrante uno studio di impatto ambientale:
a) piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP);
b) piani regolatori generali comunali ed intercomunali;
c) piani urbanistici di dettaglio;
d) piano energetico regionale;
e) piano regionale dei trasporti;
f) piano regionale delle attività estrattive;
g) piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti;
h) piano regionale di utilizzo delle acque.
2. Le varianti sostanziali ai piani regolatori generali comunali ed intercomunali sono sottoposte a VIA secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).
3. Le varianti non sostanziali ai piani regolatori generali comunali ed intercomunali non sono sottoposte a VIA.
Articolo 7 (Studio di impatto ambientale sugli strumenti di pianificazione)
1. Lo studio di impatto ambientale sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistici contiene:
a) la descrizione dell'ambiente interessato;
b) la descrizione delle scelte previste, delle loro motivazioni e delle modalità di attuazione, anche in rapporto a possibili alternative;
c) la descrizione delle modificazioni qualitative e quantitative indotte sull'ambiente dalle scelte previste;
d) la descrizione e la quantificazione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare eventuali effetti negativi sull'ambiente;
e) un rapporto di sintesi con il riassunto, in linguaggio non tecnico, dei punti precedenti.
Articolo 8 (Adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica)
1. Prima dell'adozione dei piani di cui all'articolo 6, comma 1, l'ente competente deve acquisire il parere del Comitato di cui all'articolo 4. Per i piani urbanistici di dettaglio di iniziativa di privati, spetta al privato proponente provvedere all'acquisizione del parere del Comitato prima dell'esame da parte dell'organo competente.
2. Per le finalità di cui al comma 1, copia della bozza di piano, con relativo studio di impatto ambientale, è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di VIA, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15 della l.r. 11/1998.
3. Il motivato parere sulla bozza di piano deve essere espresso, in forma scritta, dal Comitato di cui all'articolo 4, entro sessanta giorni dal deposito della documentazione presso la struttura regionale competente in materia di VIA.
Articolo 9 (Informazione e consultazione sugli strumenti di pianificazione)
1. Contestualmente alla pubblicazione prevista per i rispettivi strumenti di pianificazione ai sensi della legislazione vigente, gli enti competenti provvedono a rendere pubblico lo studio di impatto ambientale.
2. Lo studio di impatto ambientale relativo ai piani urbanistici di dettaglio di iniziativa dei privati, di cui all'articolo 49 della l.r. 11/1998, è reso pubblico mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, da parte della struttura regionale competente in materia di VIA, entro trenta giorni dalla sua ricezione.
3. Tutti i cittadini possono prendere visione dello studio di impatto ambientale presso la struttura regionale competente in materia di VIA.
CAPO III PROCEDURA DI VIA PER PROGETTI DI INTERVENTI E DI OPERE
Articolo 10 (Progetti di interventi e di opere)
1. Ferme restando le competenze dello Stato, sono soggetti alla procedura di VIA, secondo le disposizioni della presente legge, tutti i progetti e loro varianti per la realizzazione o per la modificazione di interventi e di opere, di iniziativa pubblica o privata, di cui agli allegati A e B, anche se previsti da strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica.
2. Gli importi monetari indicati negli allegati A e B sono aggiornati, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Le volumetrie dei fabbricati indicati negli allegati si riferiscono alle volumetrie fuori terra.
3. I limiti quantitativi riportati negli allegati A e B hanno validità per la generalità del territorio. Nelle aree protette, parchi o riserve naturali nazionali o regionali, nonché nelle aree tutelate ai sensi della l. 1497/1939 e nelle aree di tutela paesaggistica, ambientale, naturalistica e archeologica individuate dal PTP, i valori sono ridotti del venti per cento.
4. Gli allegati A e B possono essere integrati con deliberazione della Giunta regionale.
5. I progetti di interventi e di opere non compresi negli allegati A e B sono sottoposti alla procedura di VIA, su esplicita richiesta rivolta dal proponente o dal Comune o dai comuni territorialmente interessati dal progetto alla struttura regionale competente in materia di VIA.
6. Non sono sottoposti alle procedure di VIA i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di adeguamento funzionale e le varianti non sostanziali, qualunque siano le opere e gli impianti ai quali essi si riferiscono. Non sono altresì sottoposti alla procedura di VIA i lavori di somma urgenza e le opere urgenti e indifferibili ai sensi della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche).
7. Nel caso in cui l'intervento, o l'opera, siano o possano configurarsi come parte di un programma più ampio, funzionalmente unitario, deve essere sottoposto alla procedura di VIA il programma generale.
Articolo 11 (Studio di impatto ambientale su progetti)
1. Tutti i progetti di cui all'articolo 10 sono integrati, a cura del proponente, da uno studio di impatto ambientale.
2. Lo studio di impatto ambientale, che ha carattere interdisciplinare, redatto e firmato da uno o più esperti in materia ambientale, deve contenere:
a) la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico, biologico ed antropico;
b) la descrizione delle opere e degli interventi proposti, delle modalità e dei tempi di attuazione;
c) la descrizione delle componenti dell'ambiente soggette ad impatto ambientale nelle fasi di attuazione, di gestione e di eventuale abbandono delle opere e degli interventi con particolare riferimento:
1) alla popolazione;
2) alla fauna e alla flora;
3) al suolo, all'acqua e all'aria;
4) ai fattori climatici;
5) ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico;
6) al paesaggio;
7) agli aspetti socio-economici;
8) all'interazione tra questi vari fattori;
d) la descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto proposto, dovuti:
1) all'esistenza del progetto;
2) all'utilizzazione delle risorse naturali;
3) all'emissione di agenti inquinanti, alla creazione di sostanze nocive o allo smaltimento dei rifiuti;
4) agli effetti derivanti da possibili incidenti;
5) all'impatto cumulativo dei vari fattori;
e) l'illustrazione della coerenza degli interventi e delle opere proposti con le norme in materia ambientale e con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
f) l'esposizione dei motivi della scelta compiuta, anche con eventuale riferimento alle alternative di localizzazione di intervento, ivi compresa l'opzione zero;
g) la descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli effetti negativi sull'ambiente sia durante la realizzazione, sia durante la gestione degli interventi o delle opere;
h) l'analisi costi-benefici dell'opera;
i) un rapporto di sintesi con il riassunto, in linguaggio non tecnico, dei punti precedenti.
3. Per ragioni di segreto di impresa il proponente può richiedere, fornendone adeguata motivazione, che non sia reso pubblico in tutto o in parte il progetto ed il relativo studio di impatto ambientale limitatamente a quanto previsto al comma 2, lettera b). In tal caso il proponente allega una specifica illustrazione sintetica delle caratteristiche dell'intervento o dell'opera destinata a essere resa pubblica.
Articolo 12 (Richiesta di VIA)
1. Chiunque intenda realizzare un progetto soggetto a VIA deve presentare apposita richiesta alla struttura regionale competente in materia di VIA allegando, in duplice copia, il progetto preliminare ed il relativo studio di cui all'articolo 11. Copia del rapporto di sintesi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera i), deve essere depositato contestualmente presso tutti i Comuni territorialmente interessati al progetto.
2. I Comuni devono dare notizia dell'avvenuto deposito del rapporto di sintesi tramite comunicati da affiggere entro sette giorni, e per la durata di trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio.
3. Dell'avvenuto deposito dello studio, presso la struttura regionale competente in materia di VIA, deve essere dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, entro quindici giorni decorrenti dal momento in cui lo studio stesso è completo della documentazione richiesta dall'articolo 11. Il procedimento s'intende avviato a tutti gli effetti dalla data di pubblicazione di tale avviso.
4. Chiunque può prendere visione dello studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, proprie osservazioni scritte alla struttura regionale competente in materia di VIA.
5. È data facoltà al committente che presenti richiesta scritta prima dell'avvio della procedura di VIA, di richiedere alla struttura regionale competente, un parere scritto sulle informazioni che devono essere fornite nello studio di impatto ambientale e/o negli elaborati progettuali, in ragione delle caratteristiche specifiche dell'intervento e dei presumibili impatti provocati dal suo inserimento in un ben definito contesto ambientale. La richiesta deve essere corredata da un minimo di documentazione sufficiente per individuare la localizzazione, le caratteristiche progettuali e le possibili implicazioni ambientali dell'intervento proposto. La struttura regionale competente in materia di VIA, deve fornire risposta scritta entro un termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, sentito, ove ritenuto necessario, il parere del Comitato di cui all'articolo 4.
6. La definizione dei casi di dubbia interpretazione in merito agli interventi di cui all'articolo 10, comma 6, nonché l'analisi dei casi specifici previsti nel paragrafo "Gestione dei rifiuti" dell'allegato A, segue la procedura e i tempi fissati dal comma 5. Nel caso di esclusione dal procedimento di VIA, possono essere individuate eventuali indicazioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio delle opere o degli impianti.
Articolo 13 (Forme e finalità della partecipazione)
1. La partecipazione della collettività è momento essenziale della procedura di VIA.
2. L'Assessore competente in materia di VIA può promuovere consultazioni e udienze conoscitive con i soggetti, le istituzioni e le associazioni interessate al fine di:
a) informare e rendere partecipi i cittadini delle iniziative e degli interventi proposti che interessino il loro territorio e le loro condizioni di vita;
b) favorire l'effettivo esercizio della facoltà prevista dall'articolo 12, comma 4;
c) acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della valutazione finale di impatto ambientale;
d) indicare ulteriori garanzie e misure di mitigazione e controllo degli effetti negativi dell'impatto ambientale.
3. Delle consultazioni ed udienze di cui al comma 2, è data adeguata pubblicità mediante gli organi di informazione.
4. Nel corso della procedura di VIA, il Sindaco, ciascun Assessore comunale e ciascun Consigliere comunale dei Comuni interessati può chiedere alla struttura regionale competente in materia di VIA l'illustrazione dello studio di impatto ambientale in una pubblica riunione, alla quale deve essere invitato il proponente.
Articolo 14 (Istruttoria)
1. L'istruttoria sullo studio dell'impatto ambientale è condotta dalla struttura regionale competente in materia di VIA, che dispone gli accertamenti necessari. La struttura richiede alle strutture regionali e alle altre competenti amministrazioni pubbliche i pareri che sono obbligatori per l'approvazione del progetto ai sensi delle vigenti leggi ed eventuali ulteriori pareri che l'ufficio ritenga opportuno acquisire per l'assunzione della decisione sulla VIA.
2. I pareri richiesti ai sensi del comma 1, devono essere resi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Decorso inutilmente tale termine si può prescindere dal parere richiesto, tranne nel caso di pareri obbligatori e vincolanti.
3. La struttura regionale competente in materia di VIA può richiedere per iscritto, entro il termine di venti giorni dall'inizio del procedimento, che lo studio di impatto ambientale sia integrato, a cura e spese del richiedente, con gli elementi informativi e valutativi mancanti o carenti, la cui acquisizione sia ritenuta necessaria ai fini della decisione. Nel corso dell'istruttoria il proponente ha sempre diritto di conoscere gli sviluppi istruttori e di acquisire copia degli atti e dei pareri resi e può presentare proprie osservazioni in merito.
4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA deve regolare lo svolgimento della partecipazione e dell'istruttoria in modo da assicurare la conclusione dell'istruttoria con trasmissione degli atti al Comitato di cui all'articolo 4, entro novanta giorni dall'inizio del procedimento.
5. Nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti o indagini di particolare complessità, la Giunta regionale, su richiesta del Comitato di cui all'articolo 4, può autorizzare la struttura regionale competente in materia di VIA a prolungare lo svolgimento dell'istruttoria fino ad un periodo massimo complessivo di centottanta giorni.
6. Il termine di cui al comma 4 è sospeso nei casi in cui il proponente ne faccia motivata richiesta.
Articolo 15 (VIA sui progetti)
1. Il parere, positivo o negativo, del Comitato di cui all'articolo 4, è reso, in forma scritta, sulla base dello studio di impatto ambientale, degli elementi acquisiti con la partecipazione pubblica, nonché di quelli acquisiti con l'istruttoria. Esso deve essere reso entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria, in relazione alle finalità generali della presente legge ed in particolare alla tutela igienico-sanitaria, alla tutela dell'aria, delle acque, delle foreste, dei suoli e degli specifici elementi geomorfologici, limnologici, floristici, faunistici, biologici, architettonico-paesaggistici e storico antropici, avuto altresì riguardo al rispetto delle disposizioni di legge già in vigore, concernenti la protezione delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico o storico, il vincolo idrogeologico, la tutela delle acque, del suolo e dell'atmosfera.
2. La decisione, positiva o negativa, sulla compatibilità ambientale dell'opera è adottata, con motivata deliberazione, dalla Giunta regionale, entro trenta giorni dall'acquisizione del parere del Comitato di cui all'articolo 4. Entro i venti giorni successivi alla ricezione del parere del Comitato, la Giunta regionale può richiedere al Comitato medesimo, indicando specificatamente le ragioni, un riesame del progetto da effettuare entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
3. La Giunta regionale esprime una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) il progetto risulti globalmente compatibile con le finalità della presente legge, avuto riguardo, in via prioritaria, alle esigenze di prevenzione e tutela igienico-sanitaria, di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di salvaguardia delle aree che presentino particolare fragilità geologica ed idrogeologica;
b) siano stati espressi, in seno al Comitato di cui all'articolo 4, pareri positivi vincolanti in merito alle disposizioni vigenti in materia di protezione delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico o storico, di vincolo idrogeologico, di tutela delle acque, del suolo e dell'atmosfera.
4. Con la deliberazione di valutazione positiva sulla compatibilità ambientale, la Giunta regionale può prescrivere particolari cautele o condizioni cui sottoporre la realizzazione del progetto, nonché i controlli sulla sua attuazione.
5. La deliberazione della Giunta regionale di valutazione positiva sulla compatibilità ambientale contiene anche gli eventuali provvedimenti autorizzativi di competenza regionale ai sensi delle disposizioni in materia di protezione delle bellezze naturali e delle cose di interesse artistico o storico, di vincolo idrogeologico, di tutela delle acque e dell'atmosfera ed ha effetto ai fini di tali autorizzazioni, ove queste siano state espresse in via definitiva durante la fase istruttoria.
6. La valutazione negativa sulla compatibilità ambientale comporta il divieto di realizzazione dell'opera.
Articolo 16 (Opposizione)
1. Contro la deliberazione sulla compatibilità ambientale della Giunta regionale è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta stessa, da parte del proponente, entro trenta giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Il ricorso deve essere presentato per iscritto, indirizzato al Presidente della Giunta regionale e depositato presso la struttura regionale competente in materia di VIA.
3. La Giunta regionale si pronuncia sul ricorso entro sessanta giorni dal deposito, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, che deve esprimersi entro trenta giorni dal deposito stesso. In attesa della decisione della Giunta regionale sui ricorsi, gli enti competenti non possono rilasciare autorizzazione per la realizzazione dell'opera.
Articolo 17 (Efficacia temporale della VIA)
1. La valutazione positiva sulla compatibilità ambientale ha efficacia per un periodo di tempo limitato, stabilito, di volta in volta, dalla deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4, in relazione alle caratteristiche del progetto. Per motivate ragioni ed a richiesta del proponente, la Giunta regionale, sentito il Comitato, può prorogare il predetto termine.
2. Scaduto il termine di efficacia della VIA senza che il progetto sia stato realizzato, la decisione sulla VIA cessa di avere efficacia.
Articolo 18 (Procedura semplificata)
1. I progetti per la realizzazione e per la modificazione di interventi e di opere, di iniziativa pubblica o privata, di cui all'allegato B, sono soggetti ad una procedura semplificata di VIA.
2. Lo studio di impatto ambientale per i progetti a procedura semplificata si limita ad una relazione tecnica da parte del progettista dell'opera, che contiene i seguenti elementi:
a) la descrizione dell'opera e degli interventi proposti, delle modalità e dei tempi di attuazione e la stima dei costi;
b) l'illustrazione della coerenza delle opere e degli interventi proposti con le norme in materia ambientale e con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
c) la descrizione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli effetti negativi sull'ambiente, sia durante la realizzazione, sia durante la gestione delle opere o degli interventi.
3. Per i progetti ed opere dell'allegato B i termini per la presentazione delle osservazioni di cui all'articolo 12, comma 4, sono ridotti a trenta giorni ed i termini per la conclusione dell'istruttoria di cui all'articolo 14, comma 4, sono ridotti a sessanta giorni.
Articolo 19 (Vigilanza)
1. La struttura regionale competente in materia di VIA, qualora rilevi inosservanza delle prescrizioni contenute nella delibera di valutazione positiva della compatibilità ambientale, diffida ad eliminare le irregolarità entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale propone alla Giunta regionale la revoca della deliberazione di valutazione positiva.
Articolo 20 (Sanzioni)
1. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, chiunque intraprenda la realizzazione di un progetto senza aver ottenuto la valutazione positiva dell'impatto ambientale, prescritta dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 6.000.000 (Euro 3.098,74) a lire 18.000.000 (Euro 9.296,22).
2. Chiunque, con un'azione o omissione, non rispetti le prescrizioni particolari imposte con la valutazione positiva dell'impatto ambientale, ovvero si discosti nella realizzazione dalle caratteristiche essenziali del progetto descritte nello studio di impatto ambientale, soggiace alle sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti, ove dal fatto derivi una violazione delle medesime.
3. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al comma 2 e le leggi vigenti non prevedano alcuna sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 4.000.000 (Euro 2.065,83) a lire 12.000.000 (Euro 6.197,48).
4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 3, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). In tali casi, l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della l. 689/1981 spetta al Presidente della Giunta regionale.
5. I proventi delle sanzioni sono introitati nel bilancio della Regione.
6. In ogni caso l'irrogazione delle sanzioni amministrative comporta l'obbligo di immediata sospensione dei lavori realizzati. Le autorità competenti al controllo, nell'ambito delle materie concernenti l'uso del territorio e la tutela dell'ambiente, procedono all'emanazione dei provvedimenti di adeguamento e di ripristino, secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente. In caso di inerzia provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale, il quale, prefissato un breve termine per l'adempimento, dispone l'esecuzione d'ufficio dei lavori necessari per la riduzione in pristino, a spese del contravventore. Al recupero delle spese si provvede con l'osservanza del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato).
7. All'accertamento delle infrazioni alla presente legge provvedono gli organi a cui compete, in base alla legislazione vigente, la vigilanza nelle materie concernenti l'uso del territorio, la tutela dell'ambiente, la protezione delle bellezze naturali e dei beni culturali.
Articolo 21 (Aggiornamento della VIA)
1. Nel caso di modificazioni non sostanziali degli elementi oggetto dello studio di impatto ambientale, la struttura regionale competente in materia di VIA può richiedere al responsabile della gestione dell'intervento o dell'opera un aggiornamento dello studio stesso.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) la legge regionale 4 marzo 1991, n. 6;
b) la legge regionale 1° luglio 1994, n. 34;
c) l'articolo 7 della legge regionale 2 agosto 1994, n. 39;
d) i commi 2 e 3 dell'articolo 96 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.
Articolo 23 (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Allegati A e B
(Omissis)
Président La parole au rapporteur, Conseiller Cerise.
Cerise (UV) Su questo disegno di legge sono già state espresse alcune valutazioni che ci hanno costretti, insieme al Consigliere Borre, a fare in sede di relazione un approfondimento, il che significa che la relazione è un po' lunga, chiedo scusa ma è inevitabile.
Questa proposta di legge si inquadra nell'ambito delle iniziative intese ad aggiornare e riordinare le normative, semplificare e snellire le procedure amministrative, razionalizzare l'impiego delle risorse umane qualificate esterne e interne all'Amministrazione regionale. Possiamo sintetizzare in 5 punti l'insieme delle necessità che impongono l'abrogazione della legge regionale n. 6/91 concernente la disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale e la sua sostituzione con questo disegno di legge.
1) adeguare la normativa regionale alle disposizioni emanate dal 1991 ad oggi sia in campo nazionale che comunitario, quali: la legge 22 febbraio 1994 n. 146 sull'adempimento dello Stato italiano agli obblighi comunitari e il derivato atto di indirizzo e coordinamento costituito dal DPR 12 aprile 1996; la direttiva n. 97/11 del Consiglio in data 3 marzo 1997 che modifica la prima direttiva sulla VIA, la n. 85/337 del Consiglio in data 27 giugno 1985;
2) riportare in un'unica legge questa materia ora dispersa in più norme recependo dispositivi giuridici non sempre coerenti, emanati in tempi diversi e raccordare la VIA con la legislazione relativa all'urbanistica e alla pianificazione territoriale, in particolare alla legge 11/98;
3) attualizzare sia gli importi monetari previsti nella legge 6/91 rimasti inalterati, sia la definizione delle strutture amministrative competenti, sia i percorsi procedurali in modo conseguente alla riforma dell'Amministrazione regionale;
4) ridefinire e riconsiderare sotto l'aspetto della VIA l'attività di discarica in armonia con la vigente legislazione esistente in materia;
5) semplificare e snellire le procedure amministrative connesse con la VIA, rendendola più partecipata, trasparente, comprensibile e caratterizzata per decisioni maggiormente efficaci in materia di difesa ambientale.
La proposta in esame non modifica l'impianto generale della normativa precedente della quale dunque ne ribadisce finalità, definizione e procedimento amministrativo. Quest'ultimo, secondo il nuovo testo, si conclude più compiutamente con il dispositivo previsto dal 3° comma dell'articolo 2 che impegna la struttura regionale competente in materia a predisporre una relazione annuale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale circa la verifica globale dei risultati conseguiti. Sarà così possibile valutare complessivamente e politicamente gli effetti dell'adozione di questo strumento e le sue ricadute.
La modifica più importante adottata con il nuovo testo è senz'altro quella prevista dall'articolo 4 con la quale il precedente Comitato scientifico per l'ambiente è sostituito dal Comitato tecnico per l'ambiente.
Per inquadrare meglio questo passaggio e renderne evidente l'opportunità, occorre fare alcune argomentazioni generali e qualche approfondimento su tutta la materia, percorrendo buona parte della proposta di legge in discussione.
La valutazione dell'impatto ambientale è uno strumento di tutela preventiva dell'ambiente, inteso questo secondo un'accezione molto ampia che include, oltre alla natura e alle sue risorse, la qualità della vita, la sicurezza, nonché tutte le espressioni tangibili dell'uomo, acquisite come valori da conservare.
Essa, secondo questo disegno di legge, si perfeziona nelle quattro canoniche fasi:
- la prima che consiste nello studio di valutazione di impatto ambientale contestuale al piano o al progetto, con la messa in evidenza dei rischi e degli impatti sugli aspetti ambientali di cui si è detto sopra che l'opera e il piano determinano, il tutto corredato dall'individuazione degli accorgimenti di mitigazione e dalle alternative progettuali;
- la seconda che si concretizza nella pubblicazione del progetto o dello strumento di pianificazione e del relativo studio di VIA e quindi acquisire le considerazioni e i suggerimenti espressi dai cittadini e da operatori pubblici e privati;
- la terza è quella affidata ad apposito apparato, che ha il compito di effettuare la valutazione dei rischi, degli impatti e delle loro mitigazioni, delle alternative progettuali, degli esiti della partecipazione pubblica e pervenire infine alla formulazione del parere costituente il supporto tecnico alla decisione;
- infine la quarta è quella della decisione sulla compatibilità o l'incompatibilità ambientale del piano o del progetto che compete all'organo politico o amministrativo.
La nostra Regione ha scelto di definire attraverso la legge quali sono gli strumenti di pianificazione ed i progetti di interventi e di opere che devono essere assoggettati alla VIA.
Ciò non deve essere dato per scontato perché in molti paesi, in America ad esempio, dove la VIA ha avuto il suo battesimo, i progetti sono di volta in volta esaminati per stabilire se devono o non devono essere sottoposti a VIA; in molti altri casi la VIA è prevista solo per le grandi opere o per i piani particolarmente incidenti.
Al fine di perseguire obiettivi di chiarificazione e di trasparenza, il nuovo testo prevede all'articolo 12, commi 5 e 6, due importanti innovazioni rispetto alla legge 6/91.
La prima intesa a fornire in tempi minimi al richiedente un quadro più preciso delle informazioni da produrre nello studio di VIA in modo da rendere questo più mirato ad approfondire le conseguenze di specifici impatti che questo può determinare su peculiari ambienti.
La seconda intende chiarire i dubbi di interpretazione sull'obbligo di valutabilità o meno degli interventi e, nel caso di esclusione di questi dal procedimento della VIA, dando la possibilità di fornire eventuali indicazioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio degli effetti che si producono sull'ambiente anche con il trascorrere del tempo, realizzando l'intervento.
Sono innovazioni che, oltre ad essere migliorative delle procedure, contribuiscono a rendere più chiaro l'ambito di azione della VIA.
Non altrettanto definito, perché non definibile nella legge, salvo pochi casi per lo più riferiti agli strumenti di pianificazione, è a quale momento del percorso progettuale realizzativo deve attivarsi la VIA, fermo restando il principio che quanto più essa si attiva inizialmente tanto più facilmente ed efficacemente può raggiungere gli obiettivi di difesa ambientale che si prefigge.
Possiamo o potremmo così avere una VIA già in concomitanza dello studio di fattibilità. In questo caso esso costituisce l'integrazione dell'impianto analitico concernente il rapporto costi e benefici, tenuto conto che l'ambiente è un insieme di singole componenti che pur essendo limitate non sono monetizzabili o facilmente quantificabili, pertanto la parametrazione del loro consumo va fatta in termini diversi da quelli quantitativi sui quali si fonda normalmente l'esame costi-benefici.
Vi è o vi può essere una VIA che concerne i progetti di massima, come è il caso più generale e quello più consono alla legislazione in atto e in fieri.
È possibile individuare una VIA che si pone come presupposto per il monitoraggio degli effetti dopo la realizzazione della pianificazione o degli interventi.
Da quanto detto possiamo rilevare l'esistenza di due gruppi di varianti:
- il primo è dato dalla vasta gamma o se si vuole dalla variabilità di interventi e di strumenti di pianificazione che per la legge regionale devono essere assoggettati alla VIA - preciso molti di più di quanti la normativa comunitaria e quella nazionale richiedano, questo anche perché abbiamo delle parametrazioni molto più basse -;
- il secondo dai possibili diversi tipi di VIA secondo il momento progettuale realizzativo dell'intervento ovvero del piano a cui si riferiscono.
Queste varianti sono ininfluenti per quanto riguarda i protagonisti e i principi processuali relativi alle fasi di studio, di partecipazione e di pubblicazione e nella fase decisionale. Viceversa esse esigono approcci e metodologie valutative diverse nella fase di esame e di espressione del parere. Sulla base di questa constatazione se ne deduce che per ogni situazione in esame si potrebbe ricorrere ad un nucleo specializzato istituito ad hoc per effettuare la valutazione ed esprimere il parere.
Osservando quanto adottato fin dalle prime esperienze della VIA nei vari paesi si vede come il problema sia stato risolto sostanzialmente in tre modi:
- il primo è quello di riservare alla struttura genericamente preposta alla tutela ambientale l'incarico di effettuare e di esprimere il parere. È la strada intrapresa tra l'altro da diverse regioni italiane;
- il secondo è quello adottato dalla legge regionale n. 6 con l'istituzione di un comitato di larga rappresentazione, definito impropriamente "Comitato scientifico per l'ambiente". Qui oltre ad una rappresentanza già notevole di dirigenti delle strutture preposte agli ambiti territoriali, paesaggistici e ambientali, erano previsti professionisti indicati dai rispettivi ordini ed altri nominati dal Consiglio regionale con riserva di uno per la minoranza; da un responsabile dell'USL, da un esperto designato dalle associazioni ambientalistiche e infine un esperto indicato dal Museo di scienze naturali di Saint-Pierre. Questa è stata una strada scelta in ben pochi altri casi e comunque quasi mai con una così estesa e variegata composizione; quando ciò è avvenuto si è evitato di etichettare quest'organismo con termini del tipo "tecnico o scientifico";
- il terzo modo, che con qualche sfumatura diversa è il più diffuso, è quello intrapreso con il presente disegno di legge ossia l'individuazione di un comitato ristretto, nel nostro caso denominato "Comitato tecnico per l'ambiente", composto:
- da un nucleo centrale, nel nostro caso rappresentato dai responsabili delle strutture afferenti alla VIA, ai vincoli paesaggistico e idrogeologico, alla pianificazione territoriale ed all'assetto idrogeologico o loro delegati;
- dai dirigenti o loro sostituti di volta in volta individuati come meglio determinato dall'emendamento all'articolo 4, comma 1, lettera f), approvato in II e III Commissione, delle strutture direttamente interessate dai progetti in corso di valutazione.
Nel prosieguo della relazione il Comitato tecnico per l'ambiente sarà semplicemente denominato "Comitato" perché è una dizione un po' lunga.
Un contributo determinante all'approfondimento tecnico può essere fornito al comitato per meglio adempiere ai propri compiti da parte di esterni all'uopo specificatamente incaricati. Quest'opportunità, stabilita nel 5° comma dell'articolo 5, consiste nel mettere a disposizione del comitato delle consulenze espresse in sede di riunione del comitato stesso da parte di specialisti titolati a formulare pareri tecnici e scientifici in modo puntuale e produttivo.
Per migliorare la qualità della discussione, nel progetto di legge è previsto al 4° comma dell'articolo 5 la partecipazione alle riunioni del comitato dei progettisti e dei promotori dell'intervento ai quali è data la possibilità di illustrare e giustificare le scelte e le soluzioni progettuali.
Il compito più delicato ed importante del comitato è quello della formulazione del parere su progetti di opere e di interventi e sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica individuati all'articolo 6.
Si tratta di uno dei momenti più significativi di tutta la procedura di VIA poiché è su questo parere, e in subordine sui pareri di settore, che la VIA gioca la sua credibilità.
Per quanto riguarda il parere sui progetti di opere e di interventi, esso costituisce il supporto tecnico fondamentale per la decisione ed è redatto in base all'analisi valutativa dello studio di VIA, agli elementi acquisiti con la fase della partecipazione pubblica ed a quelli individuati con l'istruttoria.
La proposta di legge, come avveniva anche per la legge 6/91, stabilisce che la valutazione positiva sulla compatibilità ambientale può essere assunta dalla Giunta regionale, quale organo decisore, se esistono due requisiti, l'uno dei quali è dato dal risultare il progetto globalmente compatibile con la finalità di tutela preventiva dell'igiene, della salute, dell'ambiente e della salvaguardia delle aree sensibili per una o più particolarità paesaggistico ambientale. La Giunta regionale trae queste indicazioni appunto dal parere espresso dal Comitato tecnico per l'ambiente.
L'altra condizione è data dall'acquisizione degli assensi obbligatori stabiliti dalle leggi da parte delle corrispondenti strutture preposte.
È da annotare dunque come la legge regionale imponga dei limiti alla discrezione del decisore.
Occorre ora fare alcune considerazioni su quanto è avvenuto nel passato. Il tipo di composizione e le modalità di individuazione dei componenti il Comitato scientifico per l'ambiente, previsti nella legge 6/91 sono stati per così dire il peccato originale che ha reso difficile lo svolgimento del compito principale di quest'organo ossia proprio la formulazione del parere.
Con il comitato, così come individuato dalla legge 6/91, il parere è finito con l'essere troppe volte non già il risultato di analisi e di approfondimenti tecnici, ma la mediazione tra attitudini diverse assunte o attribuite in sede di disamina della VIA.
Per semplicità cercherò di riassumere queste attitudini che si potevano individuare all'interno del Comitato scientifico per l'ambiente secondo quattro differenti approcci al tema della difesa ambientale, evidentemente è un'approssimazione di tipo dialettico.
Si poteva individuare un approccio vincolistico verso il quale propendevano le componenti burocratiche che, essendo numerose, si limitavano ognuna agli aspetti di loro stretta pertinenza determinando sovente situazioni di conflittualità tra determinazioni assunte dai diversi settori.
L'assenso ed il dissenso in questo caso era determinato sulla base del rispetto della legittimità formale degli interventi proposti.
Tra gli evidenti limiti di questa posizione se ne citano due: il primo è che sovente la somma di comportamenti individuali contenuti entro i limiti, vedi innocui e perciò "legittimi", può per sommatoria appunto determinare un effetto d'insieme di estrema gravità per l'ambiente; il secondo è che i parametri definenti l'accettabile o se si vuole la legalità, essendo predeterminati, non sono o non erano sempre adeguati alle singole e specifiche esigenze di tutela.
Un secondo approccio rilevabile era quello di tipo protezionistico, la cui tendenza estremizzata rendeva inaccettabile qualunque modifica dell'assetto ambientale. Quest'attitudine, i verbali lo provano, in sede di comitato si è consolidata in una sorta di costante e preconcetto diniego.
Il terzo approccio, più che tale era una reale o supposta attribuzione di attitudine per la posizione di alcuni componenti secondo la quale i pareri erano precostituiti.
Si trattava di una sorta di pregiudiziale per la quale era scontato l'assenso da parte dei rappresentanti della maggioranza così come scontato era il diniego da parte di quelli della minoranza.
Un quarto approccio è quello che potremmo definire incrementale e che non mancava di spunti interessanti per una valutazione politica, ma essi non sono quasi mai stati bene esplicitati.
Quest'approccio era orientato ad assentire gli interventi attraverso aggiustamenti successivi in modo da raggiungere un consenso generale tra tutti gli operatori realizzando una sorta di distribuzione equa tra danni e benefici. Era la posizione dei professionisti, per intendersi.
Non è difficile comprendere che simili posizioni e le inevitabili varianti e commistioni spesso marcate da orientamenti ideologici e politici, non potevano essere utili per la formulazione di un parere congeniale ad un organismo denominato "Comitato scientifico per l'ambiente".
In tal modo il parere vero e proprio, quello sul quale la Giunta avrebbe dovuto fondare le proprie determinazioni, è risultato essere di difficile interpretazione, vedi poco chiaro oppure di insignificante consistenza.
A fronte di quest'esito la scelta della Giunta non poteva che limitarsi ad essere sostanzialmente coerente con le valutazioni obbligatorie e vincolanti espresse in assolvimento a precise disposizioni di legge.
La normalizzazione di questa situazione ha finito con lo svilire il ruolo stesso del comitato e per certi versi anche quello della Giunta costretta a fare scelte importanti per la Regione e rilevanti per l'ambiente sulla base delle proprie valutazioni o in base ad un semplice approccio di tipo vincolistico caratterizzato dai limiti di cui si è detto.
Con ciò si constata di fatto il mancato assolvimento del mandato che la legge 6/91 aveva conferito al Comitato scientifico per l'ambiente.
È una conclusione severa che non chiama in causa in quanto è fuori discussione la professionalità, la correttezza e l'impegno dei vari componenti, ma censura il risultato d'insieme troppo spesso impertinente rispetto alle attese ed alle necessità in quanto frutto di evasioni concettuali, politiche ed ideologiche ben poco metodologicamente e rigorosamente tecniche. Ecco dunque una forte motivazione per cui si propone ora la sostituzione di quest'organismo con il Comitato tecnico per l'ambiente come definito all'articolo 4 della nuova legge e di cui si è già detto.
Si richiama l'attenzione sugli emendamenti adottati nelle commissioni all'articolo 5, comma 2, che mirano a garantire la partecipazione alle riunioni dei membri del comitato stesso e impongono ad essi l'obbligo di produzione di un parere scritto nel caso siano motivatamente assenti.
È comunque opportuno che la Giunta attivi tutti gli strumenti in suo possesso affinché la partecipazione degli incaricati alle riunioni del comitato sia la più assidua possibile.
Tra le righe non possiamo tacere come il precedente Comitato scientifico per l'ambiente si sia caratterizzato per le numerose assenze. È lecito pensare che esse erano favorite da disaffezione in relazione a quanto detto sulla sua produttività, ma anche per evitare di assumere posizioni chiare e impegnative o di esprimersi in situazioni particolarmente delicate.
La mancanza di espressioni valutative e di pareri da parte di strutture regionali che erano tenute a farlo e la produzione da parte di queste strutture di valutazioni diverse in tempi diversi - e a volte contraddittorie - sono stati certamente gli episodi tra i più lesivi dell'immagine e del lavoro del Comitato scientifico per l'ambiente, di serio ostacolo per le decisioni da assumere da parte della Giunta regionale e molto dannosi per i promotori del piano o dell'intervento in quanto essi direttamente venivano penalizzati nei tempi di realizzo e nei costi.
Si sorvola, perché non si pensi che si voglia ricercare la polemica, su molte altre incongruenze o anomalie che ha constatato chi dentro al Comitato scientifico per l'ambiente ha operato o che con esso si è rapportato per necessità o per istituto. Ma per non rendere un pessimo servizio alla verità non possiamo tacere come in molti casi il gioco delle rappresentanze e delle mediazioni ha condotto il Comitato scientifico per l'ambiente ad assumere indebitamente il ruolo del decisore ovvero di quello di condizionatore, oltre il dovuto, delle scelte.
Tanto la legge 6 che il testo in argomento ben definiscono quali competenze competono al comitato, qualunque sia la composizione e dicitura, e quelle che competono al decisore. Comitato e decisore pertanto devono agire secondo il proprio ruolo e senza indebiti condizionamenti dell'uno verso l'altro.
Il nuovo comitato ritengo abbia tutti i requisiti e gli strumenti per pervenire celermente e secondo analisi e valutazioni obiettive alla formulazione dei pareri secondo un orientamento della difesa dell'ambiente in senso ampio, improntato all'efficienza dell'uso delle risorse naturali.
Orientamento per il quale queste risorse, intese come beni limitati, siano distribuite tra usi diversi nel modo più appropriato ed efficiente possibile e con il loro minore consumo.
Questo percorso valutativo è praticabile solo se l'esame dei progetti avviene in modo selettivo e seguendo metodologie e criteri rigorosamente tecnici.
Certamente quest'attitudine richiede che i dirigenti regionali, in questo contesto più responsabilizzati, siano ben calati nel ruolo che la riforma dell'Amministrazione regionale affida loro, agendo con spirito manageriale e non meramente burocratico nel curare gli interessi primari della cosa pubblica. Deve essere certo ed esigibile che devono essere forniti pareri riportanti indicazioni chiare, inequivocabili ed individuabili nella fonte, integrate dagli esiti della fase di pubblicazione e di partecipazione.
È facilmente prevedibile che con la nuova legge il momento della partecipazione democratica e pubblicistica della procedura, che ci riporta alle origini della democrazia, assumerà in futuro una dimensione che in passato non ha mai avuto. Infatti, come tutti possono ben constatare, gli esiti della pubblicizzazione degli avvisi di deposito degli studi di VIA sono stati sino ad oggi ben al di sotto delle attese ed i risultati della partecipazione pressoché ininfluenti.
Ciò in parte conseguiva alla rappresentatività all'interno del Comitato scientifico per l'ambiente alla quale si dava delega di sostenere le varie posizioni in modo ritenuto definitivo.
Quella di una più intensa partecipazione pubblica, ancorché sollecitata da parte di correnti protezionistiche, è uno stimolo ad approfondire le valutazioni, a ricercare attentamente le soluzioni progettuali che più incisivamente riducono i rischi e attenuano gli impatti ambientali.
Infine, essa impegna l'organo decisore a dare più diligentemente ragione delle proprie scelte alle voci discordanti o non convinte dell'opportunità degli interventi o delle caratteristiche degli strumenti di pianificazione che si intendono attuare.
Questo porterà ad evitare quanto avvenuto sinora ossia la reazione negativa e di contestazione a progetti realizzati o a piani attuati.
Tutte le considerazioni fatte sui pareri relativi ai progetti di opere e di interventi valgono per quelli relativi agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di cui al capo II che comprende gli articoli dal 6 all'8. In questo capo sono contenute numerose modifiche alle analoghe norme della legge n. 6/91.
Si tratta di aggiornamenti modesti presi singolarmente, ma nell'insieme essi adeguano la procedura di VIA agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica in modo coerente e complementare alla normativa vigente in questa materia. Si provvede inoltre alla ridefinizione delle strutture regionali di riferimento, come individuate dopo l'entrata in vigore della legge n. 45/95 concernente la riforma dell'Amministrazione regionale.
Discorso analogo, oltre a quanto già detto in precedenza con qualche spunto di riflessione in più sugli aspetti innovativi, vale per il capo III concernente la "Procedura di VIA per progetti di interventi e di opere".
L'emendamento all'articolo 10 ha inteso estrinsecare e valorizzare uno dei passaggi fondamentali del PTP là dove questo, all'interno di una realtà territoriale diversificata nelle sue vocazioni ed in presenza di norme di indirizzo, ha voluto precisare gli ambiti meritevoli di particolare tutela. In questo modo si dà senso compiuto all'azione di salvaguardia specifica, come era richiesto nella stessa legge n. 431/85 che generalizzava il vincolo paesaggistico in assenza dell'adozione dei piani paesaggistici.
Va segnalato come sia stata posta attenzione nella definizione dei tempi entro i quali si devono concludere i vari passaggi procedurali.
L'azione di pubblicizzazione e di partecipazione sono state rafforzate con il comma 4 dell'articolo 13 ed il successivo emendamento.
In relazione all'articolo 15 è da richiamare l'emendamento integrativo al comma 2 che, sulla base di esigenze emerse in passato, dà la possibilità alla Giunta, spiegandone la ragione, di richiedere al comitato un riesame del progetto.
È probabile che con l'attuale assetto del comitato i pareri, di qualsiasi segno siano, si caratterizzino per motivazioni chiare, consistenti e trasparenti per cui il riesame è ipotizzabile eccezionalmente nel caso di rilevanti ragioni di ordine sociale ed ambientale.
Un'annotazione deve essere fatta circa la nuova formulazione che assume il 5° comma dell'articolo 15 rispetto alla prima parte del suo corrispettivo riportato al 6° comma dell'articolo 16 della legge n. 6/91.
Qui era previsto che la deliberazione di Giunta regionale di valutazione positiva sulla compatibilità ambientale contenesse anche gli eventuali provvedimenti autorizzativi di competenza regionale in materia di bellezze naturali, delle cose di interesse artistico e storico, di vincolo idrogeologico, eccetera. Questa dizione è stata all'origine di contrasti e di contenziosi.
Si è già detto che è opportuno che la VIA sia effettuata nel o nei primissimi momenti del processo pianificatorio o di quello progettuale.
Ne deriva che essa viene avviata preferibilmente e più frequentemente su progetti di massima, per cui i pareri vincolanti, riferendosi a indicatori di larga approssimazione, sono anch'essi espressi in via generale con la riserva di specificare prescrizioni particolari in sede di progettazione esecutiva o addirittura in corso d'opera.
Per evitare le incomprensioni e i contenziosi riscontrati nel passato, la formulazione nella nuova legge della prima parte di questo comma prevede che l'effetto autorizzativo delle delibere di Giunta regionale di valutazione positiva sulla compatibilità ambientale, per le materie che abbiamo riportato sopra, sia limitato solo al caso delle autorizzazioni espresse in via definitiva durante l'istruttoria.
Anche questa nuova dizione responsabilizza maggiormente le strutture che devono formulare questi pareri vincolanti che non potranno che essere più chiari, circostanziati e conseguenti.
Per quanto concerne l'aumento delle sanzioni amministrative, si evidenzia che sono stati aggiornati solo i minimali restando invariati i massimali ritenuti sufficientemente gravosi.
Gli allegati previsti dagli articoli 10 e 18 sono aggiornati nelle voci secondo le disposizioni delle norme statali e comunitarie. L'emendamento relativo alla lettera f) della voce "Progetti di infrastrutture" inserita nell'allegato B determina in 50mila metri cubi di capacità il limite per la procedura semplificata che altrimenti non aveva una definizione.
Tutti i parametri sono rimasti uguali a quelli di cui agli allegati A e B della legge n. 6/91 deludendo forse coloro che, non senza valide ragioni, tra le quali ci sono l'adozione del PTP e la nuova normativa urbanistica, proponevano una maggiorazione dei limiti in modo da ridurre il numero di atti da sottoporre alla VIA, si è fatta la scelta di mantenere le vecchia parametrazione rinviando la sua eventuale revisione dopo un assestamento della nuova procedura della VIA e a una più avanzata attuazione del PTP.
Nel ribadire che la legge regionale n. 6/91 ha determinato una svolta nella politica ambientale della nostra Regione si sottolinea come l'aggiornamento attuato con la nuova legge ne rafforza le valenze.
Questa infatti riconduce la VIA ad essere uno strumento di supporto alla decisione affinché, a fronte della necessità di adottare strumenti di pianificazione o di realizzare progetti interferenti con l'ambiente, siano individuate soluzioni progettuali che allochino in modo più efficiente possibile le risorse ambientali, mitighino gli effetti impattanti sull'ambiente, annullino i rischi ed abbiano il maggiore grado di accettazione ottenuto con la partecipazione ed il confronto pubblico.
Si tratta, dunque, di dare continuazione sotto l'insegna dell'efficienza, della trasparenza, dell'alleggerimento burocratico, della responsabilizzazione e del razionale utilizzo delle specializzazioni intellettuali, dare continuazione, dicevo, a quel percorso verso la tutela ambientale avviato con la legge n. 6/91.
Con la nuova legge si riassetta l'impianto per far sì che la VIA sia veramente, come era atteso fin dal 1991, un momento di semplificazione e di unitarietà delle azioni amministrative, dove con un solo procedimento è possibile pervenire ad ottenere indicazioni, indirizzi progettuali ed autorizzazioni secondo i quali procedere con sicurezza e nella più ampia e condivisa certezza sulla validità della VIA.
Questo da oneroso, conflittuale, ostativo e macchinoso adempimento burocratico può e deve essere riscoperto quale strumento per presidiare la salute, la qualità della vita, la sicurezza e la risorsa ambientale, ripagando equamente i costi e recuperando i ritardi che la sua adozione inevitabilmente, ma opportunamente impone.
Si dà atto che, dalle ore 18,23, presiede il Vicepresidente La Torre.
Presidente La discussione generale è aperta.
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU) Anch'io vorrei partire proprio dalla legge regionale n. 6/91 che con questo disegno di legge viene ad essere modificata.
La legge n. 6/91 ha una sua storia quasi decennale perché va ricordato, per chi non era presente in quegli anni, che è stata presentata fin dall'ottobre 1989 su iniziativa del gruppo dei Verdi alternativi e del gruppo Comunista.
Questa legge ha avuto allora un iter travagliato e proprio perché era un provvedimento importante è stato oggetto di approfondimento, dibattito e riesame accurato in sede di commissioni.
Con questa legge la Valle d'Aosta è stata una delle prime regioni d'Italia a recepire i principi della direttiva CEE del 1985 e ad introdurre la procedura di VIA. È una procedura che si realizza, lo ricordava già prima il relatore, attraverso quattro fasi:
- la prima: si redige uno studio di impatto ambientale da parte di chi, sia esso pubblico o privato, vuole proporre un progetto all'approvazione della pubblica amministrazione;
- la seconda fase è il momento in cui si passa all'esame dello studio di impatto ambientale attraverso un'istruttoria fatta dagli uffici competenti con la possibilità che ci sia una partecipazione pubblica per fare delle osservazioni, per intervenire sullo studio ed esprimere la valutazione;
- la terza fase è costituita dal parere che viene espresso da un Comitato scientifico per l'ambiente, costituito appositamente;
- infine l'ultima fase è la decisione conclusiva che è di competenza della Giunta regionale, decisione presa sulla base degli atti istruttori, delle osservazioni fatte sia dal comitato scientifico sia nel corso della consultazione pubblica.
Questa legge prevede che ci sia la VIA sia per le grandi opere, i piani regolatori, i piani dei trasporti, i piani energetici, il piano acque, cioè quei piani che incidono sul territorio della Regione, sia per i singoli progetti e anche per questi ultimi sono previsti percorsi separati secondo le dimensioni delle opere e le caratteristiche dei progetti. Per alcuni progetti la VIA consisteva in una procedura semplificata con uno studio più semplice.
Quali erano le finalità di quella legge? Erano molto chiare: in primo luogo ottenere una valutazione preventiva delle conseguenze ambientali per quanto riguarda sia i progetti sia i piani più importanti e questa valutazione preventiva veniva conseguita attraverso l'attivazione di un meccanismo di partecipazione; in secondo luogo coordinare le procedure autorizzative che già c'erano semplificandone l'iter.
Non era quindi un'ulteriore autorizzazione che veniva ad essere introdotta ma, all'interno della procedura del VIA, era possibile coordinare tutte le autorizzazioni che provenivano da soggetti diversi.
Questa legge era stata votata all'unanimità dal Consiglio regionale e su questa legge il Consigliere Vallet, allora, e attuale Assessore che propone di cambiare la legge, aveva espresso un parere decisamente positivo: "Je prends la parole pour déclarer l'avis favorable du groupe de l'Union Valdôtaine sur un projet de loi que nous jugeons très important et sur lequel nous nous sommes engagés en profondeur. C'est un projet de loi qui tient compte de toutes les exigences de ceux qui se trouveront confrontés à cette nouvelle procédure, c'est-à-dire on tient compte des problèmes de ceux qui travaillent pour développer les activités économiques et productives et d'autre part on tient compte de l'exigence, qui est devenue primaire, de sauvegarder le territoire et l'environnement dans une Région comme la Vallée d'Aoste où les richesses naturelles du territoire constituent un bien auquel il est impossible de renoncer n'importe quel type de développement et de futur l'on veut préconiser pour notre Région. Nous estimons que ce projet de loi répond à cette double exigence et que dans la définition des procédures cette nécessité d'équilibre est suffisamment prise en considération. Nous croyons que l'application correcte de cette loi produira sans doute des effets positifs en termes de sauvegarde de l'environnement surtout en ce qui concernera la qualité des interventions, équilibre entre la sauvegarde du territoire et la présence des activités de l'homme. C'est avec cet esprit que nous voterons en faveur de cette loi".
Oggi lo stesso assessore porta in aula questa legge con alcune lievi revisioni, come è detto nella relazione, lievi revisioni che a nostro avviso stravolgono la legge in quanto ne intaccano alcuni punti nodali. Vorrei soffermarmi anch'io sul tema che il relatore ha analizzato con dovizia di particolari, cioè il tema dell'abolizione del Comitato tecnico scientifico e la sua sostituzione con un Comitato tecnico per l'ambiente. Qui è chiaro che non è solo un cambiamento di nome, è cambiato anche il ruolo e la funzione, è cambiata la composizione, nel senso che non sono più presenti tutte quelle risorse che consentivano di chiamare scientifico quel comitato: esperti in scienze naturali, esperti in materia ambientale, esperti in architettura, ingegneria, biologia, esperti in agronomia o in materie forestali.
Quindi c'era una serie di persone esperte nel settore, che erano in grado di portare dei contributi e le loro competenze scientifiche e qui vorrei sottolineare un aspetto: all'interno del comitato queste persone portavano una sensibilità, un'attenzione ai valori e ai criteri che si ispirano al rispetto dell'ambiente che obbligavano tutti a chiedersi in base a quali criteri dovevano essere valutati quei progetti. Ora questo comitato diventa un comitato tecnico e non più scientifico, per quali motivi? Qui confesso che sono un po' in difficoltà perché avevo seguito con attenzione la presentazione di questo disegno di legge dall'assessore in commissione, avevo preso nota, avevo cercato di capire quali erano i motivi e mi sembra che i motivi che l'assessore aveva presentato fossero diversi dai motivi che il relatore ha presentato, per cui risponderò essenzialmente ai motivi che ha portato avanti l'assessore in commissione e in un secondo intervento cercherò di rispondere a quanto contenuto nella relazione dopo averla riletta perché è corposa e non riesco, per un mio limite, in un attimo a leggere e a capire tutto ed essere in grado di rispondere.
Quali erano allora i motivi che l'assessore aveva portato in commissione? Occorre velocizzare le pratiche, occorre far sì che questo comitato sia uno strumento snello dell'Amministrazione. Rispetto a questi motivi ponevo le seguenti domande: "Quali sono i limiti di questo comitato? Quante sono le riunioni che sono andate deserte perché non c'era il numero sufficiente del comitato per cui il comitato non ha potuto riunirsi? Quante pratiche hanno registrato un ritardo rispetto ai tempi fissati dalla legge, perché il comitato non si è riunito in tempo debito e non è stato in grado di esprimere un parere nei tempi che la legge prevede?"
A queste precise domande mi è stato risposto in modo molto chiaro: "Nessuna riunione del comitato è andata deserta, tutte le riunioni del comitato sono avvenute come da programma, nessun progetto ha visto il parere espresso dopo il tempo previsto dalla legge…".
Non solo: "… In alcuni casi è vero c'è stato un ritardo, ma non perché il comitato tecnico scientifico preposto al parere di VIA non ha ottemperato nei tempi dovuti al suo compito, ma perché i pareri che dovevano essere presentati dalla legge "Galasso", dalla legge sui beni ambientali e paesaggistici non erano arrivati al comitato".
E ancora, il comitato non solo non ha registrato ritardi, ma la procedura di cui il comitato scientifico era il punto nodale, consentiva già allora quello che il relatore oggi presenta come una novità assoluta nella conclusione, cioè che effettivamente in un unico procedimento è possibile pervenire ad avere insieme più autorizzazioni.
Questo avveniva già prima, non solo; anzi l'istruttoria era semplificata perché pensava il Comitato tecnico scientifico a chiedere i pareri necessari che pervenivano al comitato, non è vero quindi che il motivo per cui si è voluto cambiare il comitato tecnico scientifico in comitato tecnico era che questo comitato non ha funzionato, non è stato capace di ottemperare ai tempi della legge, ha rallentato le procedure, ha fatto perdere tempo prezioso alle industrie e ai lavoratori. Questo non è vero. Sono i dirigenti che hanno affermato in commissione che questo non è vero. Sono altri i motivi reali, non so quali.
Un secondo motivo, presentato in commissione, è che occorre realizzare la riforma della pubblica amministrazione, pertanto è stata fatta la scelta di liberare la pubblica amministrazione del fardello di comitati e di commissioni che rallentano l'iter procedurale di un progetto: nella riforma della pubblica amministrazione si procede via via a togliere tutti questi spazi di confronto.
Le varie leggi regionali prevedono decine e decine di questi comitati e commissioni; vorrei sapere quanti di questi comitati, quante di queste commissioni previste in tutte le varie leggi sono state cambiate, soppresse e trasformate in una specie di conferenza di servizio dei dirigenti, perché, se questa è la linea politica che si vuole portare avanti, è una linea che va portata avanti dappertutto. A me non risulta questo.
Mi sembra molto strano che, mentre da una parte continuiamo a dire che si devono creare tavoli di confronto, si devono creare momenti in cui i diversi soggetti interessati a un problema si incontrano, dialogano fra di loro perché è solo con la concertazione, con la discussione, con il confronto, con il mettere l'uno di fronte all'altro i pareri dei diversi soggetti interessati, che è possibile giungere a delle soluzioni che siano il più ottimali possibili, quindi mentre si fa un discorso di questo genere in tutti i vari settori, qui guarda caso si dice che occorre che ci sia il momento del parere e il momento deve essere un comitato tecnico fatto da dirigenti.
Non ho nulla contro i dirigenti, è il loro lavoro, quindi chiaramente ciascuno porterà la propria competenza, ma attenzione, i vari progetti esaminati riguardano gli interessi di soggetti diversi da quelli che i dirigenti sono chiamati a rispettare e a difendere, allora bisogna che questi interessi siano presenti anche loro, altrimenti facciamo un sopruso.
Altra cosa, non detta: questo progetto è un progetto che la passata Giunta aveva già in mente, aveva tentato più volte di portare avanti e lì l'Assessore Riccarand ha presieduto e difeso questo spazio, ha presieduto il problema dell'ambiente e ha impedito che questo disegno si compisse.
Adesso l'Assessore Riccarand non c'è più, l'Assessorato dell'ambiente non esiste più perché le competenze sono frammentate un po' da una parte e un po' dall'altra, allora finalmente questo disegno può compiersi, ma perché?
Perché questo comitato era il luogo importante in cui si confrontavano tra loro i problemi reali di chi è interessato alla tutela dell'ambiente e di chi è più interessato alla realizzazione di un'opera: allora qui devono trovare una loro composizione e non in un altro luogo, non prima e non dopo. Pertanto questa limitata revisione - come è chiamata nella relazione - non è così limitata, perché tocca un nucleo importante, un nucleo vitale.
Non è vero che tutti i parametri sono rimasti uguali, non è vero che i parametri degli allegati A e B della legge n. 6/91 siano rimasti uguali; guarda caso, non so se è casuale, è cambiato proprio il parametro che riguarda le strade regionali e statali sotto i 2 chilometri. Allora, mentre nel 1991 tutte le strade regionali e statali, quindi tutti i progetti di infrastrutturazione regionali e statali erano soggetti alla VIA, ma proprio quell'ordinaria, adesso non lo sono più, cioè lo sono solo sopra i 2 chilometri e sono invece soggetti alla valutazione con procedura semplificata le strade regionali e statali come le poderali, interpoderali, forestali, da 500 metri a 2 chilometri. Questa non è una cosa banale o secondaria.
In questo momento, e sempre più, si faranno delle modifiche nelle strade regionali e nelle strade statali, modifiche che riguardano gli svincoli, modifiche che cercano di alleggerire e di rendere più sicura la circolazione, ma sono proprio gli svincoli quegli obbrobri che vediamo continuamente all'inizio dei paesi o delle frazioni. Allora a questo punto si sappia chiaramente che tutte le strade regionali e statali sotto i 2 chilometri hanno l'impatto semplificato, ordinario, ma sotto i 500 metri niente, quindi 500 metri sufficienti per uno svincolo…
Curtaz (fuori microfono) … no, sotto i 500 metri non c'è più impatto ambientale, può essere pure lo svincolo di autostrada…
Squarzino (PVA-cU) C'è un elemento ancora che non è mi è chiaro, per cui presenteremo un emendamento per renderlo più chiaro. Faccio notare che non presentiamo l'emendamento per ripristinare il comitato tecnico scientifico, anche se è quella la scelta che vorremo fare, lo abbiamo detto e ripetuto quindi è inutile che qui lo ribadiamo.
È chiaro che la maggioranza ci dice di no e il no a questo comitato tecnico scientifico deriva dal fatto che già nella passata legislatura si era tentato di eliminarlo. E adesso si fa la legge apposta per sostituirlo con un altro, però se prendiamo l'articolo 12, comma 5, non è chiaro cosa significhi, per questo vogliamo chiarirlo con un emendamento.
Presidente La parola al Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (FI) Quando è stato redatto il progetto di legge originario, cioè nel 1991, non essendo partecipe di quest'aula, non ho potuto vivere in diretta quelle che sono state le motivazioni che hanno spinto alla redazione, alla presentazione e poi all'approvazione dello stesso, però oggi a distanza di 8 anni che si propone quella che viene definita una radicale revisione del medesimo progetto, mi sono accinto a vedere quali erano le novità che venivano portate al medesimo e in sostanza cosa cambiava.
Devo dire, e mi sono fatto consegnare stamani alcuni documenti integrativi, che non ravviso tutte quelle novità che sono state elencate in maniera anche enfatica nella relazione del Consigliere Cerise che ci ha arricchito di conoscenze perché in 16 pagine ha comunque fornito degli elementi di valutazione, ma d'altro canto in questa relazione che ci ha proposto mi sembra che ci sia una parte che sia essenziale e che non sia stata in realtà enfatizzata ed è che la proposta in esame non modifica l'impianto generale della normativa precedente della quale ne ribadisce finalità, definizione e procedimento amministrativo.
Cioè questo disegno di legge, che oggi stiamo esaminando, non ha tutta quella carica innovativa che in realtà si vuole far credere o che in realtà è stata scritta e nella relazione della Giunta ed enfatizzata nella relazione del consigliere, poi il consigliere avrà avuto le sue motivazioni, la Giunta del 1991 non era una Giunta a lui gradita come colore politico, sappiamo che nella scorsa legislatura questa legge è stata applicata da un assessore che ha dovuto presidiarla, ma non voglio spezzare lance a favore di Riccarand che non ha bisogno che io spezzi lance a suo favore. Però è stata presidiata e quindi applicata anche in maniera talvolta vincolistica, ma non vedo - come addirittura lui dice a pagina 12 - che con la nuova legge il momento della partecipazione democratica e pubblicistica della procedura, che ci riporta addirittura alle origini della democrazia, assumerà in futuro una dimensione che in passato non ha mai avuto, cioè oggi meno male che c'è il Consigliere Cerise, abbiamo scoperto chissà cosa.
Cosa cambia in questa legge? Magari poi ce lo dirà anche l'assessore. Al di là di alcuni piccoli aggiornamenti di carattere tecnico o procedurale, questa legge non ha nulla di innovativo anzi, a nostro avviso, questa legge ha rispetto alla precedente degli elementi peggiorativi che adesso elencheremo e che sono tutti collocabili nell'alveo della semplificazione.
Si parla di semplificazione amministrativa, è stato disegnato questo punto come un cardine del programma della maggioranza, ma se la semplificazione scritta viene tradotta in effetti pratici in questa maniera c'è da preoccuparsi perché la semplificazione in questo disegno di legge non esiste, anzi viene riprodotta sulla falsa riga della procedura del 1991 con degli elementi peggiorativi, perché?
Il progetto deve essere presentato, se rientra nelle caratteristiche previste dal disegno di legge, insieme a uno studio di VIA, entro 15 giorni deve essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione possono pervenire osservazioni scritte da parte dei soggetti interessati e quindi anche soggetti che possono trarre nocumento dalla concretizzazione di questo progetto "in itinere", entro 30 giorni dalla formulazione di osservazioni scritte c'è un'eventuale richiesta di pareri da parte della struttura regionale competente - che qui viene chiamata appunto struttura regionale competente, mentre prima si chiamava servizio regionale anche in virtù della riforma dell'Amministrazione regionale di cui alla legge n. 45/95 -, entro 90 giorni si deve concludere l'istruttoria da parte della struttura regionale competente salvo proroghe o sospensioni che comunque sono una mina in quest'iter procedurale per cui possono riportare indietro l'iter o addirittura sospenderlo a tempo indeterminato.
Conclusa l'istruttoria, entro 30 giorni il comitato tecnico, che non è più il comitato scientifico, come ha ampiamente dissertato la collega Squarzino, deve formulare un parere scritto, il quale entro 20 giorni dalla ricezione può essere trasformato in delibera e quindi in decisione amministrativa definitiva dalla Giunta regionale.
E qua c'è una novità peggiorativa: salvo richieste specifiche da parte della Giunta al comitato, cioè la Giunta può intervenire con un suo diritto di veto politico, tecnico, amministrativo e riportare indietro tutto il procedimento o perlomeno bloccarlo, stopparlo, fermarlo, sospenderlo e complicare quello che era un inter secondo noi prima comunque complicato, ma più snello di quello ora ridisegnato.
Se tutto va bene, stando questi termini previsti dalla legge, siamo a 245 giorni, quindi oltre 8 mesi e questo alla faccia della semplificazione tenendo presente poi - fra l'altro previsto anche nella legge vecchia - che la VIA, ancorché positiva e quindi dichiarata con delibera di Giunta regionale, ha un'efficacia limitata e questo è paradossale: come si fa a porre una limitazione ad un atto amministrativo che è conclusivo di una procedura così complessa e poi datarlo nel tempo, cioè dargli un'efficacia che non è spendibile a tempo indeterminato?
Io lo guardo anche dall'aspetto del privato che si accinge a voler realizzare un'opera che necessita di una VIA e che quindi deve ingaggiare un "pool" di professionisti per poterla realizzare. Questo significa non solamente cercare le risorse umane e professionali, ma cercare anche le risorse economiche per poter sostenere la spesa.
Allora l'efficacia è limitata, ma l'efficacia può essere limitata nel caso in cui cambino dei presupposti essenziali oppure cambino delle condizioni soggettive e oggettive o cambino dei presupposti ambientali. Come si fa a limitare l'efficacia di un atto che è conclusivo di un procedimento così complesso? Se questa norma fosse stata cambiata in questo punto in questo senso, magari si poteva parlare di semplificazione e di alleggerimento degli iter burocratici a favore di quella che è la trasparenza e la velocità dell'azione amministrativa in Valle, ma questa legge non conferma quelli che sono gli indirizzi che sono stati propagandati quando questa Giunta si è insediata un anno fa.
Questa legge è un mostro burocratico, questa legge ha questo grosso handicap che già esisteva nel 1991 e che oggi, cambiando assessore, cambiando la coalizione di governo, viene assolutamente peggiorato.
C'è una sostanziale distonia a nostro avviso fra quelle che sono state le relazioni e accompagnatorie alla legge e dello stesso Consigliere Cerise o Consiglieri Cerise e Borre visto che sono entrambi firmatari del documento, rispetto a quello che si riesce ad evincere dall'articolato. Un articolato che tra l'altro al punto 4 prevede una ricomposizione del Comitato tecnico per l'ambiente, prima scientifico, sono state tolte le rappresentanze professionali.
Qui mi è parso di ravvisare nell'intervento del Consigliere Cerise una congrua dose di livore nei confronti degli esperti degli ordini professionali che penso abbiano dato un contributo costruttivo, non solamente ancorato a principi ideologici e quindi tendente ad ostruire o ad ostacolare una procedura amministrativa, però sono valutazioni personali sulle quali mi sento di dissentire, ma non vedo come questo cambiamento di composizione umana e amministrativa del comitato di valutazione possa rappresentare quell'innovazione che è stata invece presentata poc'anzi in aula.
Qui ci sono 5 dirigenti, quindi la struttura regionale competente è una struttura fortemente dirigistica, fortemente dipendente dagli organismi politici perché sappiamo che, proprio in virtù di quella legge n. 45 che il Consigliere Cerise ha ricordato, le dirigenze sono fortemente dipendenti oggi dal potere politico, quindi è una struttura a forte concentrazione dirigistica alla quale vengono al punto f) di volta in volta aggiunti dei rappresentanti di altre strutture o enti strumentali regionali identificati di volta in volta dalla struttura competente in materia di VIA.
Qui più che alleggerimento mi sembra che ci sia un accentramento di controlli e di poteri in queste figure dirigenziali che, come ripeto, sono fortemente dipendenti dal potere politico.
Questa è la prima osservazione sulla quale magari l'assessore ci fornirà qualche lume in più rispetto a quanto sentito finora nella relazione introduttiva.
Articolo 6 (Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica): al comma 1 c'è un elenco di strumenti urbanistici che devono contenere come loro parte integrante uno studio di impatto ambientale.
Sappiamo che questi strumenti, quando vengono adottati o se contengono varianti sostanziali, devono avere il parere del comitato tecnico, allora qui c'è un intervento di valutazione preventiva da parte del comitato tecnico, intervento che viene ad incidere sulla strumentazione urbanistica a disposizione tuttora, cioè piano territoriale paesistico, piani regolatori generali comunali, piano energetico, piani urbanistici di dettaglio. Vuol dire che la struttura interviene in tutto il settore della pianificazione urbanistica generale.
Poi, quando si fa riferimento nell'articolo 10, ai progetti di interventi od opere, anche lì c'è un intervento sempre preventivo e secondo noi cumulativo addirittura e di appesantimento che viene previsto per tutti i progetti e loro varianti di cui agli allegati A e B, allegati che, come ricordava chi mi ha preceduto, sono stati integrati recependo una direttiva della CEE (85/337), ampliando così l'ambito di competenza.
Paradossalmente qui abbiamo: primo, un intervento sugli strumenti urbanistici che sono di dominio pubblico; secondo, un intervento della stessa struttura sui progetti che possono venire presentati da qualunque soggetto interessato, per esempio un privato.
Un esempio che si può fare per chiarire il problema che si viene a creare, fra l'altro nell'allegato A ho visto, anche rendendo più restrittivo il contenuto della direttiva CEE, non so se l'assessore ha fatto caso, complessi alberghieri che abbiano una volumetria superiore ai 5.000 metri cubi o capannoni industriali e commerciali che abbiano una volumetria superiore ai 10.000 metri cubi rientrano nell'allegato A; vuol dire che la loro realizzazione deve essere sottoposta alla VIA ovvero il soggetto o i soggetti che intendono costruirli devono redigere, oltre al classico elaborato progettuale, anche lo studio di impatto ambientale e seguire la trafila prevista.
Allora, capannoni industriali e commerciali che hanno un'altezza normalmente di 4-5 metri con questa volumetria sono capannoni di 2.000-2.500 metri quadri, quindi non è che siano di dimensioni così impattanti come si vuole far credere.
La stessa cosa, i complessi alberghieri che hanno oltre 5.000 metri cubi, come è scritto nell'allegato, tenendo conto di un'altezza media di 3 metri, che è l'altezza di una civile abitazione ma anche di un albergo, sono alberghi da 1.700 metri quadri, quindi con camere e con un numero di camere che è di media o di piccola entità se confrontiamo altre realtà regionali. È normale che un comune, quando predispone un suo piano regolatore generale o una variante, prevede anche che in determinate zone possano essere insediate o strutture turistico-alberghiere o strutture di carattere commerciale industriale.
Mi chiedo perché, se c'è già lì una valutazione del comitato tecnico di carattere preventivo che dice che lì si può far costruire a privati o a chiunque capannoni o strutture che abbiano una determinata vocazione e una determinata volumetria, bisogna onerare anche il privato di questo studio che è vincolistico, che rallenta l'iter, che comporta dei costi e che di fatto frena lo sviluppo o perlomeno una tipologia dello sviluppo economico.
Questo è importante saperlo perché, in un momento in cui si predica per lo snellimento burocratico e l'alleggerimento delle procedure, non possiamo permetterci di intervenire con una procedura così complessa a fronte di iniziative imprenditoriali che un domani sono complessi alberghieri con oltre 5.000 metri cubi o perlomeno 5.000 e 1 metro cubo, appena al di sopra di questa soglia, o capannoni industriali con oltre 10.000 metri cubi, frenarne la costruzione o perlomeno la progettualità con questo studio di VIA.
È quindi necessario capire qual è la filosofia che ha indotto la Giunta a voler cambiare in peggio - ecco un altro elemento peggiorativo - questa legge del 1991 che presentava, è vero, elementi di salvaguardia ambientale, si parla di sviluppo compatibile, di sviluppo sostenibile, di sviluppo che deve armonizzarsi con il contesto ambientale, ma è altrettanto vero che la compatibilità o la sostenibilità di questo sviluppo non può essere letta solamente nella chiave in cui ciò debba essere posto come un freno, specie in questi casi di cui all'allegato A che ho citato che sono stati recentemente introdotti in virtù di quella che viene chiamata una radicale innovazione della legge.
Altri elementi che abbiamo visto sono quella tempistica particolarmente farraginosa che abbiamo citato, tempistica e procedure dove c'è quell'aggravante dell'intervento della Giunta e soprattutto l'efficacia limitata.
Chiediamo quindi all'assessore alcune delucidazioni su questi punti che secondo noi sono essenziali per perseguire quell'obiettivo dello snellimento burocratico, ma un obiettivo che venga conseguito in forma effettiva, efficace e non solo iscritto in un programma di maggioranza, se poi di fatto, quando si tratta di adottare questo programma di maggioranza nelle singole leggi o nell'applicazione delle medesime, ci troviamo di fronte a dei mostri burocratici come quello che oggi ci viene proposto all'esame.
Presidente La parola al Consigliere Curtaz.
Curtaz (PVA-cU) Voglio intervenire brevemente in sede di discussione generale su questo disegno di legge per esprimere alcune valutazioni ad integrazione di quelle già svolte dalla collega Squarzino con un taglio più generale e politico su questa scelta. Voglio partire proprio dalla relazione dei due relatori, una relazione che devo dire onestamente è fatta molto bene, almeno apparentemente molto completa, molto dotta, con osservazioni anche di carattere generale che personalmente ho trovato molto pertinenti.
Ci sono però due cose che mi hanno colpito di questa relazione. La prima è la lunghezza: 16 pagine fitte fitte per un disegno di legge che sarà, sì, importante, ma non mi sembra il disegno di legge della legislatura.
Soprattutto mi hanno colpito 10 pagine fitte fitte per giustificare il cambiamento di un comitato che cambia il nome e cambia composizione; 10 pagine fitte fitte mi fanno ripetere quello che dicevano i Latini: "excusatio non petita accusatio manifesta". Traduco per quelli che come me non sanno il latino: le giustificazioni non richieste significano colpevolezza evidente.
Al di là della battuta, mi ha colpito la lunghezza perché è evidente che dietro la lunghezza di questa relazione c'è la preoccupazione di argomentare e di giustificare una scelta che è un po' debole. Se bisogna scrivere tanto è perché è un po' debole e bisogna dire che è stato scritto tanto e bene per argomentare questa scelta.
Il secondo elemento di riflessione di questa relazione è che, pur essendo così lunga, non contiene un dato. Mi sarei aspettato dei dati, invece ci sono solo delle valutazioni apodittiche, non documentate, non provate.
Si dice che il comitato scientifico con funzionava per tutta una serie di osservazioni; sarebbe stato interessante confrontarlo con dei dati, ma io lo so perché non ci sono i dati: perché se si fossero indicati i dati, avrebbero dimostrato il contrario di quello che si vuole sostenere, quindi per forza questa relazione, proprio perché è fatta bene, non doveva contenere i dati.
Il comitato scientifico è stato criticato; a me sarebbe piaciuto conoscere quante volte si è riunito in questi sette anni e mezzo, quante volte le sedute sono andate deserte, quante volte è mancato il numero legale, quante volte non ha potuto pronunciarsi, quante volte questo ha comportato dei ritardi.
Poi mi ha anticipato l'Assessore Vallet dicendo che, salvo casi marginali ed eccezionali, praticamente… nessuno, nessuna volta, ha sempre funzionato bene, non ha mai comportato un giorno di ritardo nelle procedure e allora non viene solo il dubbio, ma qualcosa più del dubbio che la motivazione che ha portato a questo snellimento non sia quella di snellire e di rendere la burocrazia meno pesante.
La motivazione è un'altra e non faccio tanti giri di parole dicendo che la motivazione è quella di un ulteriore passo, questo abbastanza significativo della controriforma in tema ambientale, che questa Giunta e questa maggioranza ha scelto di fare all'inizio della legislatura cominciando con la soppressione dell'Assessorato dell'ambiente e portando avanti tutta una serie di provvedimenti e questo è l'ultimo dei provvedimenti che andrete a votare.
Questo è il giudizio politico perché si vuole sopprimere un organismo che al di là dei limiti, anche dal mio punto di vista, e io forse mi colloco rispetto alla distinzione scientifica dei relatori forse nella corrente protezionistica, ho cercato di immaginare dove potrei essere messo, penso nella corrente protezionistica...
(ilarità dell'Assemblea)
… ma di quest'attività in questi sette anni e mezzo non mi ha molto soddisfatto; ancora recentemente ricordo che questo comitato scientifico ha dato un parere positivo seppure a maggioranza sulla variante della SS 27 che a mio giudizio da deformato protezionista grida vendetta, ma nonostante questo ritengo che fosse importante su una materia così delicata avere delle competenze esterne, è questo che sfugge.
Poi può darsi che ci sia qualcuno che fosse condizionato dall'appartenenza, da chi è stato nominato, dalla sua categoria, dal corporativismo, ma è importante su una materia come questa avere delle competenze esterne, non possiamo permetterci di fare decidere queste cose dai funzionari interni che, seppure bravi, non hanno questo spettro di esperienze che consente di fare una valutazione che a volte è delicata su alcuni temi.
È chiaro che spesso questi esperti esterni sono anche delle persone libere, qualche volta sono delle persone che rompono le scatole, qualche volta sono persone che esprimono le loro idee in maniera libera, quindi meglio sopprimerlo questo comitato che funziona abbastanza bene, che non fa perdere un minuto, ma per snellire bisogna sopprimerlo.
Voglio chiudere questo mio intervento facendo una previsione che poi vedremo se verrà confermata dai dati statistici.
Mi auguro di sbagliare, ma credo che da oggi in poi molti, per non dire tutti i progetti saranno compatibili ambientalmente; fra due o tre anni faremo una valutazione e vedremo se con il nuovo comitato saranno più i progetti che ottengono la VIA favorevole o saranno di meno.
Questa sarà una piccola cartina di tornasole a meno di non voler immaginare che da oggi in poi tutti i progetti che vengono presentati all'Amministrazione saranno perfetti dal punto di vista ambientale.
Un ultimo punto, prima di concludere, è quello relativo al fatto che si dice che i parametri non vengono cambiati nella relazione; non è così.
Non posso dire che ci troviamo di fronte a delle rivoluzioni rispetto ai parametri, il grosso dei parametri rimane invariato, però attenzione perché il parametro a cui ha fatto riferimento prima la mia collega non è una cosa insignificante. Nel precedente testo tutte le opere di carattere regionale e statale dovevano avere la VIA; oggi fino a 500 metri non c'è bisogno di VIA, può sembrare quasi una cosa ovvia, è un piccolo tratto di strada, non c'è bisogno di VIA, ma attenzione che in 500 metri facciamo rientrare tutti gli svincoli e quindi tutti gli svincoli delle autostrade, delle strade statali, delle strade regionali, i progetti relativi verranno approvati senza VIA.
Lascio all'intelligenza di tutti dire se questa è una cosa che va bene, se è una cosa che non va molto bene come io credo, e un giudizio complessivo su questa legge.
Presidente La parola al Consigliere Comé.
Comé (Aut) Leggendo il testo che ci è stato presentato pochi giorni fa che recitava: "Nuova disciplina della procedura di valutazione d'impatto ambientale", subito ho pensato di trovarmi di fronte alla possibilità di leggere un testo che disciplinasse in maniera nuova, che desse un taglio completamente diverso al testo che oggi noi abroghiamo e che quindi la procedura di VIA prendesse un taglio veramente di snellezza, prendesse il taglio di trasparenza, quello che effettivamente il relatore ha voluto più volte presentare.
Ho notato che i principi fondamentali sono stati mantenuti; il relatore nella sua lunghissima relazione dice che il principio per quanto riguarda l'attivazione al VIA è che questo venga attivato inizialmente in modo da rendere più facile e più efficace conseguire gli obiettivi di difesa ambientale che ci si prefigge, mentre anche lui dice che non è stato possibile andare ad analizzarlo ed introdurlo nella nuova legge, quindi se questo testo andiamo a confrontarlo con il vecchio testo, non vediamo grosse differenze.
La differenza sostanziale possiamo verificarla solo in questo Comitato tecnico per l'ambiente.
Su questo comitato anche noi, come del resto hanno fatto tutti gli altri colleghi che mi hanno preceduto, non possiamo che sollevare delle preoccupazioni per un forte controllo politico che potrebbe avere questo comitato tecnico perché qui non ci sono più dei tecnici esterni, ma sono tutti tecnici dirigenti delle varie strutture, in modo particolare ci preoccupa ancora di più l'emendamento che è stato presentato con l'articolo 15 che dice che la Giunta può addirittura richiedere la revisione a questo comitato.
Anche questo è un passo in più per avere un controllo quasi totale sui pareri che vengono presentati.
Una soddisfazione possiamo comunque rilevarla in questo comitato tecnico perché effettivamente verifichiamo che questo comitato, che potremmo chiamare quasi conferenza dei servizi, può dare nella stessa seduta oltre che la VIA anche i pareri relativi ai vari vincoli: paesaggistico, idrogeologico e così via, quindi su questo sicuramente diamo un parere positivo, ma sottolineiamo di nuovo la nostra preoccupazione per questo controllo politico eccessivo che potrebbe esserci essendo questo comitato formato esclusivamente da dirigenti.
Per quanto riguarda poi la procedura per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, sappiamo che questo è un problema che già da parecchi anni anche gli enti locali sollevano per quanto riguarda l'obbligo di essere sempre soggetti a questo procedimento di VIA in quanto hanno sia il piano territoriale paesistico della Valle, e abbiamo già detto che è inserito, i piani regolatori generali comunali e anche i piani urbanistici di dettaglio e da tanto tempo i sindaci hanno richiesto di non essere sottoposti ulteriormente a questi piani di dettaglio.
Andando avanti nell'analisi di questo testo di legge, volevo chiedere - questo tra l'altro è un punto che viene riportato mantenendo quello del vecchio testo - per quanto riguarda lo studio di impatto ambientale sui progetti, in quello che deve essere contenuto nella relazione c'è anche l'analisi dei costi-benefici dell'opera, volevo chiedere all'assessore quali sono le motivazioni per cui bisogna mantenere ancora questa voce visto che sicuramente l'esperienza ci avrà permesso di capire se questa voce è significativa o meno. Ritengo che, per quanto riguarda una valutazione dell'impatto ambientale, questa voce potrebbe essere tolta. Sentiremo le motivazioni dell'assessore per fare delle ulteriori riflessioni.
Sull'articolo 15 la preoccupazione è quella che la Giunta regionale può chiedere, indicando specificatamente le ragioni, il riesame del progetto; questa, ripeto, è una cosa che ci preoccupa un po'.
Volevo ancora fare un'osservazione per quanto riguarda le sanzioni; al riguardo abbiamo presentato degli emendamenti che illustrerò più avanti nel momento in cui andremo ad analizzare i singoli articoli.
Per quanto riguarda le sanzioni, prima il relatore ci ha informati che sono state adeguate le somme minime, mentre l'ammenda più elevata è stata mantenuta; volevo chiedere di diversificare la sanzione a seconda che questa sia rivolta a una procedura normale oppure alla procedura semplificata.
Per quanto riguarda gli allegati, non possiamo che condividere quello che ha sottolineato il relatore; speriamo che quanto prima venga rivisto tutto quello che riguarda i parametri sia per quanto riguarda gli allegati A che gli allegati B.
Abbiamo presentato degli emendamenti che ci sembravano più urgenti, ma sicuramente anche noi condividiamo che questo deve essere rivisto in tempi molto brevi. Aspettiamo le risposte dell'assessore dopodiché faremo le nostre conclusioni.
Presidente Non c'è più nessuno iscritto a parlare, dichiaro pertanto chiusa la discussione generale. La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Vallet.
Vallet (UV) Intanto ringrazio tutti i consiglieri che sono intervenuti, in modo particolare i relatori e i componenti della II e III Commissione che si sono impegnati nell'esame di questo disegno di legge.
Non vorrei semplificare troppo e assolutamente neanche banalizzare, ma credo che abbia molto ragione il Consigliere Curtaz quando dice che questa non è la legge della legislatura. Gli intenti dell'assessore e gli intenti della Giunta sono effettivamente più limitati rispetto alla valenza che è stata data alle limitate modifiche, così le ho definite nella relazione di accompagnamento, apportate al disegno di legge.
Credo che però bene abbiano fatto i relatori, Consiglieri Cerise e Borre, a soffermarsi più di quanto non ho fatto io nella relazione di presentazione al disegno di legge così come licenziato dalla Giunta perché alla sostituzione del comitato scientifico con il comitato tecnico non vengano attribuite valenze che sono fuori dalle volontà o dalle intenzioni mie e della Giunta.
Ho detto con molta chiarezza in commissione che il problema va ricondotto dal mio punto di vista nel quadro generale di quella che è la riforma e la riorganizzazione dell'Amministrazione regionale, nella prosecuzione graduale di quella che è l'applicazione della legge n. 45 che fra le altre cose prevede una revisione puntuale di quelli che sono definiti gli organi collegiali.
Revisione che in parte è stata affrontata già in calce alla scorsa legislatura, ma che non era stato possibile completare tant'è che ancora è all'esame della Giunta regionale la proposta complessiva di revisione; alcuni organi collegiali però sono già stati modificati e anche soppressi, ne cito uno solo, il CRPT, che svolgeva funzioni in un campo perlomeno uguali a quello attinente il Comitato scientifico per l'ambiente, quello è stato sostituito dalla Conferenza di pianificazione.
Quindi noi abbiamo voluto istituire di fatto una vera e propria conferenza dei servizi, Consigliere Comé: il Comitato tecnico per l'ambiente è una vera e propria conferenza dei servizi dell'Amministrazione regionale e qui bene ha fatto il Consigliere Cerise a scindere i compiti perché io credo che sia importante puntualizzare e attribuire ad ognuno quelli che sono i compiti e la responsabilità.
La responsabilità di decidere non spetta al Comitato scientifico per l'ambiente o al Comitato tecnico per l'ambiente; la responsabilità di decidere spetta agli organi che questa responsabilità hanno, spetta quindi alla Giunta regionale, spetta a questo Consiglio regionale. Ben diverso è il compito e quanto si richiede al Comitato tecnico per l'ambiente che è l'espressione di una valutazione tecnica, di un parere consultivo che serva alla Giunta regionale per esprimere la propria motivata decisione. La Giunta regionale che anche in passato si è attenuta, e se non si è attenuta ha evidentemente motivato, al parere, ripeto, consultivo del Comitato scientifico per l'ambiente.
Voglio evidenziare alcuni aspetti di questo disegno di legge che sicuramente non sono elementi peggiorativi dell'impianto, così come li ha definiti il Consigliere Tibaldi, che ha affermato non esserci semplificazione. Diciamo che non c'è semplificazione rispetto ad una procedura che ha prodotto effetti positivi, che non si è rilevata essere un'ostruzione, un impedimento così determinante per lo svolgersi delle attività anche economiche.
Credo che il concetto di VIA sia ormai un concetto entrato come parte importante nella cultura perlomeno di tutti i Paesi dell'Unione europea; è un concetto accettato anche se impone oneri, impone lungaggini burocratiche che però vengono risolte in modo sufficientemente positivo dall'impostazione che la nostra legge ha.
Non abbiamo stravolto l'impianto della legge, ma perché riteniamo - e qui ripeto quanto ho detto nel 1991 - che la nostra legge, la legge n. 6/91, come impianto sia una buona legge ed è stata punto di riferimento per tante regioni che hanno legiferato dopo la Valle d'Aosta in questa materia.
Al di là della volontà, ripeto, che è quella di semplificare l'azione dell'Amministrazione regionale, non drammatizzerei su questo cambiamento, nel senso che - come ha espresso molto puntualmente nella relazione Cerise - gli orientamenti sono diversi; la Regione Emilia Romagna, che ha legiferato nel mese di aprile di quest'anno, non ha previsto neanche il comitato tecnico, ma l'istruttoria delle pratiche viene fatta esclusivamente all'interno della singola struttura dell'amministrazione e quindi non vedo questo grande stravolgimento.
Soprattutto credo che non sia corretta la valutazione che ha fatto il Consigliere Comé rispetto alla possibilità che il dirigente sia soggiogato dalla volontà politica: credo che quest'affermazione vada a sminuire la dignità, la correttezza e la buona azione dei dirigenti dell'Amministrazione regionale.
Questo disegno di legge contiene, a mio avviso, qualche piccola innovazione sicuramente positiva; l'aver previsto la possibilità per il proponente e il progettista di partecipare di fisso alla riunione del comitato tecnico è un momento arricchente, non previsto prima come regola.
L'aver definito meglio la possibilità per il proponente di verificare prima se il suo progetto, la sua iniziativa deve essere sottoposta a valutazione, e nel caso in cui la risposta sia positiva, poter avere indicazioni puntuali e precise sulle cose da indicare, sui dati da fornire perché il comitato tecnico poi possa valutare appieno l'iniziativa, credo che questo sia un punto favorevole. Questo era già stato normato con una circolare dell'assessore, non era contenuto nella legge.
Per quanto riguarda le tabelle, ripeto, mediamente i dati della nostra legge sono più restrittivi rispetto ai dati e della direttiva comunitaria e alle tabelle contenute nella maggior parte delle leggi regionali, ma questo credo che sia il risultato a mio modo positivo di una valutazione che già nel 1991 era stata fatta molto opportunamente rispetto ad una realtà, ad un territorio particolarmente delicato qual è il nostro.
Le poche modifiche che abbiamo voluto apportare sono il frutto di un'analisi e di una verifica di funzionamento di una legge che è stata fatta nel 1991 e che nel corso di 8 anni bene o male abbiamo avuto la possibilità di valutare in tutti i passaggi.
La modifica che più ha colpito, quella dell'inserimento delle strade regionali e statali che devono essere sottoposte a procedura semplificata da 500 metri a 2 chilometri e a procedura ordinaria da 2 chilometri in avanti, è stata introdotta solo per dare una voce unica a tutte le tipologie di strade perché non si capisce bene quale potrebbe essere la differenza o il maggior impatto di un tratto di strada regionale inferiore a 500 metri rispetto ad un altro tipo di strada inferiore sempre a 500 metri, quindi non credo che questo comporterà problematiche particolari.
È vero, Consigliere Tibaldi, ho detto che la VIA è una procedura onerosa che richiede una certa tempistica, con l'impostazione però che c'è in questa legge, che permette di concludere acquisendo tutti i pareri che sono necessari per poter poi rendere cantierabile l'opera, credo che si abbia un'importante contropartita rispetto al tempo e alle energie che sono richieste per produrre la documentazione necessaria.
Non credo di avere altre cose da aggiungere se non ribadire che l'impianto della legge n. 6 è un buon impianto e che non abbiamo assolutamente voluto stravolgere la legge.
Presidente Innanzitutto vi ricordo che discutiamo il nuovo testo predisposto dalla III Commissione. Adesso diamo inizio alle procedure di votazione, voteremo articolo per articolo fermandoci dove ci sono degli emendamenti.
La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Vallet.
Vallet (UV) Per chiedere cinque minuti di sospensione perché vorrei esaminare gli emendamenti.
Presidente Sospendiamo i lavori per cinque minuti.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 20,04 alle ore 20,17.
Presidente Riprendiamo i lavori. Vi ricordo che eravamo in apertura di procedura di votazione, quindi inizieremo votando articolo per articolo.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Consiglieri presenti: 34
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 11 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 2:
Consiglieri presenti: 34
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 11 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 3:
Consiglieri presenti: 34
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 11 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi, Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 4:
Consiglieri presenti: 34
Votanti: 29
Favorevoli: 23
Contrari: 6
Astenuti: 5 (Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)
Il Consiglio approva.
All'articolo 5 siamo in presenza di un emendamento, presentato dall'Ulivo, di cui do lettura:
Emendamento Il comma 2 dell'articolo 5 è così riformulato:
"2. Il Comitato di cui all'articolo 4 è legalmente riunito quando è presente la maggioranza dei convocati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono a scrutinio palese."
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU) L'emendamento che abbiamo presentato vuole ripristinare il testo precedente.
A nostro avviso, infatti, sembra poco funzionale, anche nell'ottica della ricerca dell'efficacia, della trasparenza, che sia possibile ai dirigenti che fanno parte della struttura non essere presenti nel comitato; questo comitato è stato pensato con dirigenti o con loro delegati che devono essere presenti perché devono portare il parere della struttura. È un atto d'ufficio dovuto per cui come esiste omissione di atto d'ufficio, esiste omissione per quel dirigente che non partecipa ad una riunione a cui deve partecipare.
Non ha senso che un dirigente porti dei gravi motivi, come il mal di testa, un viaggio da fare, un dissenso con l'assessore per cui non sa bene cosa può andare a dire, per cui non partecipa e invia un parere scritto che è molto più neutro.
Secondo noi, il testo precedente aveva una maggiore chiarezza e maggior rispetto del lavoro dei dirigenti: insomma, se loro devono venire, devono anche confrontarsi fra di loro perché se non fosse necessario il confronto, basterebbe ridurre il tutto ad una presentazione di pareri scritti: ogni dirigente presenta il proprio parere, si fa la somma dei pareri e sulla base di questi la Giunta esprime la propria valutazione, ciò non ha senso.
Presidente La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Vallet.
Vallet (UV) L'emendamento che è stato formulato dalla II Commissione va nella direzione di garantire e quindi di eliminare anche la più piccola possibilità che la riunione del comitato tecnico possa non aver luogo, quindi è sicuramente un emendamento che va nella direzione di garantire un miglior funzionamento. La maggioranza si astiene sull'emendamento.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'Ulivo:
Consiglieri presenti: 34
Votanti e favorevoli: 3
Astenuti: 31 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Collé, Comé, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, Frassy, La Torre, Lanièce, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Marguerettaz, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin M.)
Il Consiglio non approva.
Mettiamo ora in votazione l'articolo 5:
Consiglieri presenti: 34
Votanti: 29
Favorevoli: 23
Contrari: 6
Astenuti: 5 (Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 6:
Consiglieri presenti: 34
Votanti: 29
Favorevoli: 23
Contrari: 6
Astenuti: 5 (Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 7:
Consiglieri presenti: 34
Votanti: 29
Favorevoli: 23
Contrari: 6
Astenuti: 5 (Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 8:
Consiglieri presenti: 34
Votanti: 29
Favorevoli: 23
Contrari: 6
Astenuti: 5 (Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 9:
Consiglieri presenti: 34
Votanti: 29
Favorevoli: 23
Contrari: 6
Astenuti: 5 (Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 10:
Consiglieri presenti: 34
Votanti: 29
Favorevoli: 23
Contrari: 6
Astenuti: 5 (Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)
Il Consiglio approva.
All'articolo 11 c'è un emendamento, presentato dagli Autonomisti, di cui do lettura:
Emendamento Togliere la lettera h del comma 2 dell'articolo 11.
La parola al Consigliere Comé.
Comé (Aut) In discussione generale avevo chiesto all'assessore di darci delle motivazioni per cui venga richiesta l'analisi dei costi-benefici dell'opera. Abbiamo verificato, abbiamo sentito parecchi tecnici i quali ci hanno detto che non è che abbia una grossa rilevanza ai fini della VIA predisporre anche l'analisi dei costi-benefici dell'opera stessa.
Presidente La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Vallet.
Vallet (UV) Riteniamo che l'analisi costi-benefici riferita all'opera sia comunque un elemento importante per consentire una valutazione, nel senso che l'analisi costi-benefici che viene richiesta a supporto della documentazione è riferita al fatto che comunque, andando a realizzare un'opera, si consuma "ambiente" che è patrimonio di tutti, della collettività.
Rispetto all'opportunità o meno di consentire questo consumo di ambiente, credo valga la pena di valutare quelli che sono i benefici apportati dall'opera costruenda rispetto al consumo di ambiente che si va a produrre inevitabilmente, quindi ci asterremo sull'emendamento.
Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli Autonomisti:
Consiglieri presenti: 34
Votanti e favorevoli: 8
Astenuti: 26 (Agnesod, Beneforti, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Cottino, Cuc, Curtaz, Ferraris, Fiou, La Torre, Lavoyer, Louvin, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Squarzino Secondina, Vallet, Vicquéry)
Il Consiglio non approva.
Pongo in votazione l'articolo 11:
Consiglieri presenti: 34
Votanti: 30
Favorevoli: 23
Contrari: 7
Astenuti: 4 (Comé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)
Il Consiglio approva.
All'articolo 12 c'è un emendamento, presentato dall'Ulivo, di cui do lettura:
Emendamento Il comma 5 dell'articolo 12 è così riformulato:
"5. È data facoltà al committente che presenti richiesta scritta prima dell'avvio della procedura di VIA, di richiedere alla struttura regionale competente quali sono le informazioni che devono essere fornite nello studio di impatto ambientale e/o negli elaborati progettuali, in ragione delle caratteristiche specifiche dell'intervento e dei presumibili impatti provocati dal suo inserimento in un ben definito contesto ambientale. La richiesta deve essere corredata da un minimo di documentazione sufficiente per individuare la localizzazione, le caratteristiche progettuali e le possibili implicazioni ambientali dell'intervento proposto. La struttura regionale competente in materia di VIA deve fornire risposta scritta entro un termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.".
La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU) L'emendamento riguarda un argomento su cui, concludendo il mio intervento, avevo detto che c'erano delle perplessità, nel senso che se effettivamente qui si vuole parlare di un momento in cui è possibile avere delle informazioni, allora va formulato in modo tale che si parli di informazioni. Se invece rimane la parola parere, è data facoltà al committente, prima dell'avvio delle procedure di VIA, di richiedere alla struttura regionale competente un parere scritto, il parere naturalmente è d'accordo, non d'accordo, positivo, negativo, con difficoltà, cioè viene anticipata la valutazione.
Questo mi sembra un po' strano, sarebbe una grande novità questa che però non ho sentito illustrare né nella relazione del relatore, né in quella dell'assessore, quindi o si decide di introdurre un parere preventivo, che è una cosa nuova, e allora rimane così come è scritto nel disegno di legge oppure se l'obiettivo è consentire al richiedente di avere le informazioni, si toglie la parola "parere", si dice: "richiedere alla struttura regionale competente quali sono le informazioni che devono essere fornite". Alla fine infatti si dice che la struttura regionale competente in materia di VIA deve fornire risposta scritta entro il termine di 30 giorni. A questo punto non si capisce cosa ci sta a fare ancora la valutazione del comitato.
Mi sembra proprio che il comma 5, in modo surrettizio, voglia inserire un parere preventivo di massima generale; se non è così, va modificato secondo gli emendamenti che abbiamo formulato.
Presidente La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Vallet.
Vallet (UV) In relazione alla prima parte della questione, credo che sia una questione semantica perché nel merito è esattamente come la Consigliera Squarzino ha esposto. Si tratta di chiedere alla struttura competente cosa è opportuno produrre al fine di…
Diversa è la questione invece sulla richiesta di sopprimere la possibilità da parte della struttura competente di essere supportata rispetto al problema che le viene proposto da un parere del comitato perché potrebbe darsi che la questione fosse sufficientemente complessa da richiedere un minimo di approfondimento e di supporto da parte delle altre strutture tecniche dell'Amministrazione che fanno parte del comitato per cui non posso accettare la seconda parte dell'emendamento; sulla prima non so se è possibile valutare, ma non credo che ci siano difficoltà…
(interruzione di un Consigliere, fuori microfono)
… a togliere: "di richiedere alla struttura regionale competente le informazioni che devono essere fornite", quindi togliere: "un parere scritto sulle" lasciando: "le informazioni che devono", mantenendo però l'ultima parte del comma.
Siccome è chiusa la discussione generale, quindi non posso presentare emendamento, se la Consigliera Squarzino ritiene, è possibile emendare il suo emendamento.
Presidente La parola al Consigliere Cerise.
Cerise (UV) Forse bisogna rileggere un attimo cosa dice l'articolo 4, comma 2, perché in questo comma è scritto che il comitato esercita le seguenti competenze: "… a) formula pareri in ordine agli indirizzi tecnici, scientifici ed amministrativi per l'applicazione degli strumenti di VIA…", cioè questo è puntuale, quindi la richiesta di pareri che viene fatta al comitato in quest'articolo è a questi pareri che si riferisce.
Presidente La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Vallet.
Vallet (UV) L'osservazione del Consigliere Cerise è corrispondente a quanto abbiamo detto, nel senso che le informazioni non vengono richieste al comitato, ma vengono richieste alla struttura che se del caso si avvale del parere del comitato, quindi riformulo la richiesta al gruppo dell'Ulivo: se ritiene di modificare il suo emendamento credo che sia accoglibile nel senso che abbiamo detto.
Presidente La parola alla Consigliera Squarzino Secondina.
Squarzino (PVA-cU) Siamo d'accordo allora nel riformulare l'emendamento che ora recita:
Emendamento
La prima frase del comma 5 dell'articolo 12 è così riformulata:
"5. È data facoltà al committente che presenti richiesta scritta prima dell'avvio della procedura di VIA, di richiedere alla struttura regionale competente le informazioni che devono essere fornite nello studio di impatto ambientale e/o negli elaborati progettuali, in ragione delle caratteristiche specifiche dell'intervento e dei presumibili impatti provocati dal suo inserimento in un ben definito contesto ambientale.".
Presidente Pongo in votazione l'emendamento modificato dell'Ulivo testé letto:
Consiglieri presenti: 32
Votanti: 29
Favorevoli: 26
Contrari: 3
Astenuti: 3 (Comé, Lanièce, Marguerettaz)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo così emendato:
Articolo 12 (Richiesta di VIA)
1. Chiunque intenda realizzare un progetto soggetto a VIA deve presentare apposita richiesta alla struttura regionale competente in materia di VIA allegando, in duplice copia, il progetto preliminare ed il relativo studio di cui all'articolo 11. Copia del rapporto di sintesi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera i), deve essere depositato contestualmente presso tutti i Comuni territorialmente interessati al progetto.
2. I Comuni devono dare notizia dell'avvenuto deposito del rapporto di sintesi tramite comunicati da affiggere entro sette giorni, e per la durata di trenta giorni consecutivi, all'albo pretorio.
3. Dell'avvenuto deposito dello studio, presso la struttura regionale competente in materia di VIA, deve essere dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, entro quindici giorni decorrenti dal momento in cui lo studio stesso è completo della documentazione richiesta dall'articolo 11. Il procedimento s'intende avviato a tutti gli effetti dalla data di pubblicazione di tale avviso.
4. Chiunque può prendere visione dello studio di impatto ambientale e presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, proprie osservazioni scritte alla struttura regionale competente in materia di VIA.
5. È data facoltà al committente che presenti richiesta scritta prima dell'avvio della procedura di VIA, di richiedere alla struttura regionale competente le informazioni che devono essere fornite nello studio di impatto ambientale e/o negli elaborati progettuali, in ragione delle caratteristiche specifiche dell'intervento e dei presumibili impatti provocati dal suo inserimento in un ben definito contesto ambientale. La richiesta deve essere corredata da un minimo di documentazione sufficiente per individuare la localizzazione, le caratteristiche progettuali e le possibili implicazioni ambientali dell'intervento proposto. La struttura regionale competente in materia di VIA, deve fornire risposta scritta entro un termine massimo di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, sentito, ove ritenuto necessario, il parere del Comitato di cui all'articolo 4.
6. La definizione dei casi di dubbia interpretazione in merito agli interventi di cui all'articolo 10, comma 6, nonché l'analisi dei casi specifici previsti nel paragrafo "Gestione dei rifiuti" dell'allegato A, segue la procedura e i tempi fissati dal comma 5. Nel caso di esclusione dal procedimento di VIA, possono essere individuate eventuali indicazioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio delle opere o degli impianti.
Consiglieri presenti: 32
Votanti: 26
Favorevoli: 23
Contrari: 3
Astenuti: 6 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 13:
Consiglieri presenti: 33
Votanti: 26
Favorevoli: 23
Contrari: 3
Astenuti: 7 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 14:
Consiglieri presenti: 33
Votanti: 29
Favorevoli: 23
Contrari: 6
Astenuti: 4 (Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 15:
Consiglieri presenti: 33
Votanti: 29
Favorevoli: 23
Contrari: 6
Astenuti: 4 (Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 16:
Consiglieri presenti: 34
Votanti: 29
Favorevoli: 23
Contrari: 6
Astenuti: 5 (Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 17:
Consiglieri presenti: 34
Votanti: 29
Favorevoli: 23
Contrari: 6
Astenuti: 5 (Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 18:
Consiglieri presenti: 34
Votanti: 29
Favorevoli: 23
Contrari: 6
Astenuti: 5 (Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 19:
Consiglieri presenti: 34
Votanti: 29
Favorevoli: 23
Contrari: 6
Astenuti: 5 (Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)
Il Consiglio approva.
All'articolo 20 c'è un emendamento, presentato dagli Autonomisti, di cui do lettura:
Emendamento Il comma 1 dell'art. 20 è sostituito dal seguente:
"1. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, chiunque intraprenda la realizzazione di un progetto senza aver ottenuto la valutazione positiva dell'impatto ambientale soggetto a procedura ordinaria, prescritta dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 6.000.000 (euro 3.098,74), a L. 18.000.000 (euro 9.296,22).
Per i progetti ed opere soggetti a procedura semplificata le sanzioni sono ridotte del 50%.".
La parola al Consigliere Comé.
Comé (Aut) Volevamo scindere la sanzione che viene applicata in caso di realizzazione di un progetto senza VIA; volevamo scinderla se era soggetta a procedura ordinaria o a procedura semplificata quindi, per quanto riguarda la procedura ordinaria, si manteneva la proposta della maggioranza, mentre per progetti ed opere soggetti a procedura semplificata le sanzioni sono ridotte del 50 percento. Questa era la nostra proposta.
Presidente La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Vallet.
Vallet (UV) La sanzione è riferita non alla dimensione delle opere, quindi al fatto che siano da sottoporre a procedura semplificata piuttosto che a procedura ordinaria, ma la sanzione è riferita al fatto di aver iniziato l'opera senza l'autorizzazione, pertanto ci asteniamo.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli Autonomisti:
Consiglieri presenti: 34
Votanti e favorevoli: 5
Astenuti: 29 (Agnesod, Beneforti, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Cottino, Cuc, Curtaz, Ferraris, Fiou, Frassy, La Torre, Lattanzi, Lavoyer, Louvin, Martin, Nicco, Ottoz, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Squarzino Secondina, Tibaldi, Vallet, Vicquéry)
Il Consiglio non approva.
Pongo in votazione l'articolo 20:
Consiglieri presenti: 34
Votanti: 29
Favorevoli: 23
Contrari: 6
Astenuti: 5 (Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 21:
Consiglieri presenti: 34
Votanti: 29
Favorevoli: 23
Contrari: 6
Astenuti: 5 (Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 22:
Consiglieri presenti: 34
Votanti: 29
Favorevoli: 23
Contrari: 6
Astenuti: 5 (Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 23:
Consiglieri presenti: 34
Votanti: 29
Favorevoli: 23
Contrari: 6
Astenuti: 5 (Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)
Il Consiglio approva.
All'allegato A vi sono due emendamenti presentati dagli Autonomisti di cui do lettura:
Emendamento All'allegato A, progetti di infrastrutture la lettera c viene sostituita in:
"c) strade poderali, interpoderali, forestali oltre i 3 km.".
e
"c1) strade comunali, regionali e statali oltre i 2 km.".
Emendamento Nell'allegato A, voce "Altri progetti", lettera "c" modificare così:
"c) complessi alberghieri… oltre 10000 mc."
La parola al Consigliere Comé.
Comé (Aut) Per una breve illustrazione tanto più che l'emendamento n. 3 e l'emendamento n. 4 possono essere tutti e due raggruppati per quanto riguarda la spiegazione.
Abbiamo già sentito nella replica dell'assessore che aveva detto che era nell'impossibilità di andare a scindere le strade poderali, interpoderali e forestali da quelle comunali, regionali e statali; riteniamo invece che sarebbe opportuno dividerle proprio perché le strade comunali, regionali e statali, che hanno anche larghezze superiori, possono sicuramente avere un impatto ambientale superiore, quindi devono essere sottoposte o all'ordinaria o all'altra valutazione in base ad una lunghezza differenziata per quanto riguarda le strade poderali, interpoderali e forestali oltre i 3 chilometri, mentre invece per le strade comunali, regionali e statali, oltre i 2 chilometri così come proposto già dalla maggioranza.
Per quanto riguarda l'emendamento n. 4 all'allegato B, è la stessa cosa per quanto riguarda la procedura semplificata; si passerebbe per le strade poderali, interpoderali e forestali da 1 chilometro a 3 chilometri e per le comunali, regionali e statali rimarrebbe invariata la stessa lunghezza, cioè da 500 metri a 2 chilometri.
Presidente La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Vallet.
Vallet (UV) Riteniamo che sia opportuno mantenere la semplificazione che nel testo proposto abbiamo voluto fare perché se da una parte è vero che 3 chilometri di strada poderale o interpoderale potrebbero essere meno impattanti di 2 chilometri di strada regionale, è vero peraltro che queste strade poderali, interpoderali e forestali vengono comunque fatte e interessano ambienti che sono più sensibili rispetto agli interventi che riguardano le strade comunali e regionali per cui ci asteniamo su quest'emendamento.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento n. 3 degli Autonomisti all'allegato A:
Consiglieri presenti: 34
Votanti: 12
Favorevoli: 5
Contrari: 7
Astenuti: 22 (Agnesod, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Cottino, Cuc, Ferraris, Fiou, La Torre, Lavoyer, Louvin, Martin, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Vallet, Vicquéry)
Il Consiglio non approva.
La parola al Consigliere Lanièce sull'altro emendamento.
Lanièce (Aut) Abbiamo presentato l'emendamento per aumentare il valore, previsto alla dicitura "complessi alberghieri", da 5.000 metri cubi a 10.000 metri cubi tenuto conto che nella normativa prevista dalla Provincia di Trento, sempre per gli esercizi alberghieri, viene previsto un limite di 10.000 metri cubi per i progetti a procedura semplificata e di 25.000 metri cubi per i progetti a procedura ordinaria; pertanto riteniamo opportuno aumentare il valore che ci sembra piuttosto basso.
Presidente La parola all'Assessore al territorio, ambiente e opere pubbliche, Vallet.
Vallet (UV) Abbiamo fatto una rapidissima valutazione di quanto proposto ed effettivamente 5.000 metri cubi consentono, molto a malapena, la realizzazione di una struttura con 30 camere in grado di ospitare una cinquantina di persone.
Facendo riferimento e confortati anche dai dati che ha riportato il Consigliere Lanièce, riferiti alla legge di Trento che per la procedura semplificata per i centri turistici da 15.000 a 25.000 metri cubi prevede la procedura semplificata e quell'ordinaria oltre i 25.000 metri cubi, crediamo possa essere accolto l'emendamento.
Presidente Pongo in votazione il secondo emendamento degli Autonomisti all'allegato A:
Consiglieri presenti: 34
Votanti e favorevoli: 31
Astenuti: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'allegato A nel testo emendato:
Consiglieri presenti: 34
Votanti: 29
Favorevoli: 23
Contrari: 6
Astenuti: 5 (Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)
Il Consiglio approva.
All'allegato B c'è l'emendamento n. 4 presentato dagli Autonomisti:
Emendamento All'allegato B, progetti di infrastrutture la lettera c viene suddivisa in:
"c1) strade poderali, interpoderali, forestali da 1 km. a 3 km.".
"c2) strade comunali, regionali e statali da 500 m. a 2 km.".
Pongo in votazione l'emendamento n. 4 degli Autonomisti:
Consiglieri presenti: 34
Votanti: 9
Favorevoli: 8
Contrari: 1
Astenuti: 25 (Agnesod, Beneforti, Bionaz, Borre, Cerise, Charles Teresa, Cottino, Cuc, Curtaz, Ferraris, Fiou, La Torre, Lavoyer, Louvin, Martin, Nicco, Pastoret, Perrin, Perron, Piccolo, Praduroux, Rini, Squarzino Secondina, Vallet, Vicquéry)
Il Consiglio non approva.
Pongo in votazione l'allegato B:
Consiglieri presenti: 34
Votanti: 28
Favorevoli: 23
Contrari: 5
Astenuti: 6 (Collé, Comé, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Consiglieri presenti: 34
Votanti: 29
Favorevoli: 23
Contrari: 6
Astenuti: 5 (Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz, Viérin M.)
Il Consiglio approva.
Il Consiglio è chiuso, verrà convocato domani mattina alle 9,15.
La seduta è tolta.
