Objet du Conseil n. 488 du 10 mars 1999 - Verbale

OGGETTO N. 488/XI - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI PREVISIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 1999/2001.

Il Presidente LOUVIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 26 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra l'Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche VALLET.

Intervengono i Consiglieri Secondina SQUARZINO, LATTANZI, NICCO, CURTAZ e MARGUERETTAZ.

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Si dà atto che, dalle ore 17,39 alle ore 18,02, presiede il Vicepresidente LA TORRE.

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Intervengono i Consiglieri LANIÈCE, Secondina SQUARZINO (2° intervento), CURTAZ (2° intervento) e COTTINO.

Replicano l'Assessore VALLET, l'Assessore al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti LAVOYER e l'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali VICQUÉRY.

Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere FRASSY (voto contrario del Gruppo di Forza Italia).

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Si dà atto che il Consigliere LANIÈCE non partecipa alla votazione dell'oggetto.

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Prendono la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere CURTAZ (voto contrario del Gruppo Per la Valle d'Aosta - con l'Ulivo), l'Assessore LAVOYER (voto favorevole) e l'Assessore VALLET (voto favorevole).

IL CONSIGLIO

Richiamata la legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, "Legge regionale in materia di lavori pubblici" ed in particolare il Capo II della stessa "Pianificazione e programmazione del ciclo dei lavori pubblici" nel quale si stabilisce che il ciclo di realizzazione dei lavori pubblici sia strutturato in relazione alle fasi di identificazione dei bisogni, di progettazione e programmazione, nonché di esecuzione dei lavori necessari a soddisfare i bisogni identificati;

Considerato che non è stato ancora completato il censimento degli studi e delle progettazioni già acquisite o comunque già affidate a soggetti esterni per la verifica della loro attualità e corrispondenza dei contenuti a quanto stabilito dalla L.R. n. 12/1996 ai sensi dell'art. 47 della stessa, né quindi sono stati organicamente strutturati i cicli di realizzazione dei lavori pubblici avviati prima dell'entrata in vigore della legge regionale secondo quanto disposto dalla legge medesima;

Atteso che l'amministrazione regionale ha dato corso all'attuazione della L.R. 12/1996 e conseguentemente sta trovando progressiva applicazione anche quanto previsto al Capo II, per cui appare opportuno strutturare il ciclo di realizzazione individuando mediante il programma regionale di previsione per i lavori pubblici per il triennio 1999/2001 i lavori ai quali sarà possibile attribuire priorità per dare avvio alle successive fasi attuative;

Considerato, inoltre, che, conformemente alla attribuzione delle competenze di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2642/1998 e successive modificazioni, i documenti di programmazione, per il triennio 1999/2001, sono stati predisposti a cura del Dipartimento Opere Pubbliche dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche sulla base di dati elaborati presso Direzioni e Servizi dell'Assessorato stesso che hanno raccolto le segnalazioni loro pervenute ponendole in relazione alle risorse finanziarie disponibili;

Rilevato, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 7, primo comma, terzo periodo e 38, primo comma, della L.R. 12/96, che i documenti di programmazione, relativi al programma regionale di previsione per il triennio 1999/2001, individuano anche lavori locali di interesse regionale per i quali sarà possibile dare attuazione nel corso del triennio completando le fasi di progettazione;

Visto il Regolamento regionale 28 marzo 1994, n. 2 "Regolamento regionale per l'esecuzione di lavori, provviste e servizi in economia", come modificato dal Regolamento regionale 5 dicembre 1995, n. 8;

Vista la lettera della Consulta Regionale dell'Economia e del Lavoro trasmessa in data 19 febbraio 1999, recante: Parere della CREL sulla proposta di deliberazione consigliare riguardante "Approvazione del programma regionale di previsione dei lavori pubblici per il triennio 1999/2001";

Richiamato l'articolo 39 della L.R. n. 12/96, nel quale sono indicate le attribuzioni al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e ai Dirigenti della regione delle competenze relative alle attività connesse al ciclo di realizzazione di lavori pubblici ed in particolare la lett. c), comma secondo dell'articolo richiamato che attribuisce al Consiglio regionale competenza all'approvazione del programma regionale di previsione;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2 in data 11 gennaio 1999 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1999 e per il triennio 1999/2001, con l'attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1998, n. 44, in ordine alla sottoposizione dell'atto a controllo;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento Opere Pubbliche dell'Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, sulla legittimità della presente deliberazione;

Visto il parere della III Commissione consiliare permanente, con il nuovo allegato "Programma regionale di previsione dei lavori pubblici per il triennio 1999-2001";

Con voti favorevoli: ventuno e voti contrari: cinque (presenti: ventisette; votanti: ventisei; astenuto: uno, il Consigliere MARGUERETTAZ);

DELIBERA

1) di approvare l'allegato programma regionale di previsione dei lavori pubblici per il triennio 1999/2001;

2) di autorizzare la Giunta regionale a modificare il programma regionale di previsione, di cui al punto 1, integrando il programma regionale operativo dei lavori pubblici per l'anno 1999 con i lavori pubblici che per risultanze progettuali e per opportunità circostanziali acquisiscano i connotati di priorità, di cui all'art. 8 della L.R. n. 12/96, e conseguentemente ad aggiornare il relativo piano finanziario, nei limiti della disponibilità di spesa dei pertinenti capitoli.

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