Objet du Conseil n. 426 du 10 février 1999 - Verbale

OGGETTO N. 426/XI - INIZIATIVE PER LA MODIFICA DELLA NORMATIVA RIGUARDANTE L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DA PARTE DELL'INAIL AI SILICOTICI. (Approvazione di risoluzione)

Il Presidente LOUVIN propone di procedere all'esame della risoluzione, presentata dai Consiglieri RINI, CUC, Teresa CHARLES, FIOU, LA TORRE, COLLÉ e FRASSY, iscritta in via d'urgenza al punto 28.1 dell'ordine del giorno dell'adunanza in corso (oggetto n. 413/XI).

Illustra il Presidente della V Commissione consiliare permanente RINI.

Interviene il Consigliere BENEFORTI, che chiede una breve sospensione dei lavori.

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Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 18,56 alle ore 19,14.

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Ripresi i lavori, interviene il Consigliere RINI, che dà lettura di un nuovo testo concordato.

IL CONSIGLIO

- nel nuovo testo concordato;

ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventinove);

APPROVA

la sottoriportata:

RISOLUZIONE

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta

PRESO ATTO dell'iniziativa intrapresa dalla V Commissione consiliare permanente in merito alla vertenza INAIL - silicotici;

RICORDATO come già in passato il Consiglio regionale si sia occupato, sotto diversi profili, dei problemi derivanti dalle interpretazioni dell'INAIL in materia di rendite per infortuni e malattie professionali, con particolare riferimento ai silicotici;

CONSTATATI i gravi danni morali, sociali ed economici causati dalla revoca e diminuzione delle rendite a suo tempo riconosciute ed erogate dall'INAIL stesso;

VISTA la necessità di assicurare maggiore tranquillità e sicurezza ai lavoratori e pensionati interessati;

SEGNALATO come della questione si siano ripetutamente interessati la Giunta regionale ed i Parlamentari valdostani;

RIBADITO come il tema centrale resti la modifica del comma 5 dell'art. 55 della legge n. 88 del 1/9/89;

RILEVATO come attualmente sia all'esame del Senato il provvedimento 3593/A che prevede tra l'altro il riordino della disciplina prevista dal suddetto articolo;

RITENUTO che un ulteriore rinvio a successiva normativa rischia di protrarre la definizione dell'annosa problematica mentre, al contrario, è improcrastinabile entrare nel merito della questione in tempi brevi.

IMPEGNA

Il Governo regionale ed invita i Parlamentari ad attivarsi presso tutte le sedi competenti e preposte affinché si possa giungere ad una riscrittura del comma 5 dell'art. 55 della legge 88 del 1/9/89 sulla base della seguente proposta:

"Le prestazioni erogate dall'INAIL possono essere in qualunque momento rettificate dallo stesso istituto, entro i termini ultimi di revisionabilità delle rendite di inabilità permanente, in caso di errore commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della rettifica un mutamento della diagnosi medico - legale da parte dell'INAIL. Nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute, si dà luogo a recupero delle somme corrisposte se l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato accertato giudizialmente. Il mancato recupero delle somme predette deve essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave. I soggetti nei cui confronti si è proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della normativa precedente, possono entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente legge chiedere all'INAIL il riesame del provvedimento.

Le disposizioni di cui ai commi 260 e 261 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano per le prestazioni erogate dall'INAIL, le quali restano disciplinate dal comma 5 dell'art. 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come sostituito dalla presente legge."

Il sesto comma dell'art. 146 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

"Le revisioni di cui ai precedenti commi possono essere richieste dal titolare della rendita anche oltre il termine di quindici anni previsto dall'art. 137".

All'art. 80 del D.P.R. n. 1124/65, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"Per il precedente o i precedenti infortuni si considera la riduzione dell'attitudine al lavoro così come determinata a seguito della procedura dal successivo art. 83".

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