Objet du Conseil n. 382 du 22 octobre 1976 - Verbale

OGGETTO N. 382/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1972, n. 48, concernente la corresponsione di un assegno di riconoscimento a ex insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: " Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1972, n. 48, concernente la corresponsione di un assegno di riconoscimento a ex insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 e 7 ottobre 1976:

Con legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1, il Consiglio regionale ha concesso agli ex insegnanti delle scuole sussidiate un assegno di riconoscimento per il servizio prestato di lire 5.000 annue.

Successivamente, con legge 23 dicembre 1972, n. 48, l'importo dell'assegno è stato elevato a lire 10.000 annue per ogni anno di servizio prestato.

Si chiede al Consiglio di approvare un aumento dell'assegno stesso a lire 20.000, in considerazione dell'aumento del costo della vita e del fatto che tale erogazione, che va a beneficio di 84 ex insegnanti, costituisce l'unica loro fonte di reddito, essendo gli stessi privi di pensione.

La maggiore spesa di lire 10.130.000 è finanziata con una maggiore entrata di pari somma sul capitolo 13 della parte Entrate del bilancio della Regione per l'anno 1976.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

L'Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Ida VIGLINO illustra brevemente la proposta.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed incita il Consiglio a procedere all'esame ed all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Si dà atto che l'articolo 1 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei), senza modificazioni.

Si dà quindi atto che l'articolo 2 è approvato ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei), con l'aggiunta del seguente nuovo comma finale:

"Per i successivi anni finanziari la spesa relativa troverà copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla Regione di cui ai capitoli 10, 13 e 14, parte Entrata, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi anni finanziari".

Si dà infine atto che gli articoli 3 e 4 sono approvati ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei), senza modificazioni.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: trenta;

Voti favorevoli: ventisei;

Voti contrari: quattro.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: " Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1972, n. 48, concernente la corresponsione di un assegno di riconoscimento a ex insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta".

---

Disegno di legge regionale n. 236

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale...................... n. ......: MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1972, N. 48, CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO DI RICONOSCIMENTO A EX INSEGNANTI DELLE SCUOLE SUSSIDIATE DELLA VALLE D'AOSTA.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

L'importo annuo dell'assegno di riconoscimento dovuto agli ex insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta, previsto dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1972, n. 48, è elevato, a decorrere dal 1 gennaio 1976, da lire diecimila a lire ventimila per ogni anno di servizio prestato.

Art. 2

La maggiore spesa annua derivante dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio regionale, prevista in massime lire diecimilionicentotrentamila, sarà imputata al capitolo 594 (Indennità, compensi, premi ed assegno di riconoscimento agli insegnanti delle scuole sussidiate, leggi regionali 10.1.1961, n. 1, 11 novembre 1965, n. 20, e 31 gennaio 1967, n. 3) del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1976 ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni successivi, il cui stanziamento viene aumentato di lire diecimilionicentrotrentamila. Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 13 della parte Entrata del bilancio stesso.

Per i successivi anni finanziari la spesa relativa troverà copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla Regione di cui capitoli 10,13 e 14, parte Entrata, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi anni finanziari.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

Variazioni in aumento:

Capitolo 13 - Provento quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, dal secondo comma dell'articolo 3 e dall'articolo 4 della legge 6.12.1971, n. 1065 - L. 10.130.000

Parte Spesa

Variazioni in aumento:

Capitolo 594 - Indennità, compensi, premi ed assegni di riconoscimento agli insegnanti di scuole sussidiate - L. 10.130.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li