Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 3093 du 2 avril 1998 - Resoconto

SEDUTA POMERIDIANA DEL 2 APRILE 1998

OGGETTO N. 3093/X Proposta di regolamento: "Modificazioni ed integrazioni al Regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6, recante norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta".

Articolo 1 (Modificazioni all'articolo 2)

1. La lett. b) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), è sostituita dalla seguente:

"b) età non inferiore agli anni 18. Per l'accesso agli organici disciplinati da norme speciali, le elevazioni del limite massimo di età sono quelle previste dai corrispondenti ordinamenti statali;"

Articolo 2 (Modificazioni all'articolo 4)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato.

Articolo 3 (Modificazioni all'articolo 7)

1. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

(Accertamento della conoscenza delle lingue italiana e francese)

1. L'accesso al ruolo unico regionale è subordinato al superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. n).

2. Per i concorsi e le selezioni fino alla quarta qualifica funzionale l'accertamento consiste in una prova orale.

3. Per i concorsi e le selezioni di quinta, sesta, settima e ottava qualifica funzionale, per l'accesso alla qualifica dirigenziale di cui all'articolo 39, ivi compresi i casi di cui al comma 6 del medesimo articolo 39, l'accertamento di cui al comma 1 consiste in una prova scritta e una orale.

4. In tutti i concorsi e selezioni per le prove orali è data facoltà al candidato di esprimersi sia in lingua italiana che in lingua francese. A scelta del candidato, una materia deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella scelta dal candidato.

5. L'accertamento è superato solo qualora il candidato riporti in ogni prova, scritta e orale, una votazione di almeno 6/10. La votazione riportata concorre alla determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per titoli ed esami.

6. L'accertamento conseguito con esito positivo nell'amministrazione presso cui è stato sostenuto e in relazione alla fascia funzionale per cui è stato superato o fasce inferiori, conserva validità come segue:

a) in caso di assunzione a tempo indeterminato conserva validità per quattro anni l'accertamento conseguito in prove di concorso;

b) in caso di assunzione a tempo determinato conserva validità illimitata l'accertamento conseguito in prove di concorso, di selezione, di prove di idoneità ed in occasione degli avviamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lett. c).

7. L'accertamento può essere ripetuto, su richiesta del candidato, anche nel periodo di validità di cui al comma 6; qualora la valutazione del nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente, quest'ultima conserva la propria validità.

8. Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta di una commissione tecnica composta di cinque esperti designati dalla Giunta regionale, sono determinati, per ogni fascia funzionale di cui alle leggi regionali 9 settembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione) e 19 agosto 1992, n. 42 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991-1993 relativa al personale regionale):

a) i programmi d'esame;

b) la tipologia delle prove scritte ed orali;

c) i criteri di valutazione;

d) i casi di esonero da comprovarsi con idonea documentazione.

9. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 8:

a) l'accertamento è superato qualora il candidato riporti una votazione complessiva media, nelle prove di cui al comma 5, di almeno 6/10;

b) gli adempimenti di cui al comma 8, lett. a) e b), sono determinati nel bando di concorso o di selezione;

c) agli adempimenti di cui al comma 8, lett. c) e d), provvede la commissione esaminatrice.

10. I portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono esonerati dalla prova di accertamento della lingua francese e/o italiana.

11. È altresì esonerato dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana il personale dell'amministrazione che bandisce il concorso assunto a tempo indeterminato che abbia già superato l'accertamento presso lo stesso ente e nell'ambito della stessa fascia funzionale, o superiore, per la quale è bandito il concorso. Qualora alla suddetta valutazione non sia stato attribuito alcun punteggio, l'accertamento si intende superato con la votazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

12. Sono altresì esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana coloro che partecipano a concorsi o selezioni richiedenti il titolo di scuola media secondaria di primo grado o il proscioglimento dall'obbligo scolastico e che, a partire dall'anno scolastico 1996/1997, abbiano conseguito il titolo di studio richiesto presso una scuola media della Valle d'Aosta. Per la valutazione del titolo suddetto, l'accertamento si intende superato con la valutazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

13. Quando le prove di concorso o di selezione consistono nella conoscenza specifica di lingue, il candidato non può scegliere la lingua in cui intende svolgere le prove e non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. In questo caso deve comunque essere effettuato l'accertamento preliminare della conoscenza di entrambe le lingue italiana e francese. Ai fini della determinazione del punteggio dei titoli si considera la votazione di miglior favore per il candidato.

14. L'accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana per il personale assunto a tempo determinato con procedura non concorsuale è effettuato da un'apposita commissione costituita da almeno tre componenti di cui uno con funzioni di presidente. I cittadini non italiani appartenenti all'Unione europea sono sottoposti ad accertamento della conoscenza di entrambe le lingue italiana e francese."

Articolo 4 (Modificazioni all'articolo 9)

1. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

(Concorso per esami)

1. I concorsi per esami consistono:

a) per i profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico, ed in una prova orale. I voti sono espressi in decimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 6/10. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una votazione di almeno 6/10;

b) per i profili professionali della quarta, quinta e sesta qualifica: in una o più prove, scritte o teorico-pratiche o tecnico-pratiche, e in una prova orale. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova una votazione di almeno 6/10. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, o tecnico-pratiche o teorico-pratiche e sulle altre indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 6/10.

2. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 27, 28, 29 e 30.

3. I bandi di concorso possono stabilire che, successivamente alla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana, ci sia una prova che consiste nella risoluzione di un test psico-attitudinale tendente ad accertare la propensione allo svolgimento delle attività che i candidati sono chiamati a svolgere.

4. Il superamento del test di cui al comma 3 è condizione indispensabile per l'accesso alle prove successive.

5. Il punteggio finale si ottiene sommando:

a) la media dei voti conseguiti nelle prove scritte;

b) la media dei voti conseguiti nelle prove pratiche o teorico-pratiche;

c) la votazione conseguita nel colloquio."

Articolo 5 (Modificazioni all'articolo 12)

1. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

(Chiamata numerica)

1. L'assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette di cui al Titolo I della l. 482/1968 avviene mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento, previa verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere, da effettuarsi da parte degli organi sanitari competenti, e mediante apposite prove di idoneità.

2. Le prove di idoneità per le qualifiche funzionali prima, seconda e terza consistono in una prova teorico-pratica e in una prova orale.

3. Le prove di idoneità per la quarta qualifica funzionale e superiori si svolgono secondo le modalità previste dall'articolo 9.

4. Sono esonerati dalla prova di idoneità i soggetti di cui all'articolo 7, comma 10; in tal caso sono tenuti a frequentare con esito positivo un periodo di tirocinio prelavorativo pratico in posti di lavoro, compatibili con l'invalidità, di una struttura dell'Amministrazione regionale con l'uso degli ausili loro necessari e l'assistenza di personale specialistico per l'autonomia e la comunicazione."

Articolo 6 (Modificazioni all'articolo 13)

1. La lett. b) del comma 1 dell'articolo 13 è sostituita dalla seguente:

"b) mediante selezioni per titoli o per titoli ed esami bandite, rispettivamente, secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 11; la Giunta regionale individua i profili professionali per i quali la prova di selezione si svolge per titoli o per titoli ed esami;"

Articolo 7 (Modificazioni all'articolo 14)

1. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

(Selezioni)

1. Le selezioni per la quarta qualifica funzionale e superiori avvengono secondo le modalità previste per lo svolgimento dei concorsi per titoli ed esami.

2. La valutazione delle prove è espressa in decimi.

3. Per ottenere l'idoneità il candidato deve riportare in ciascuna prova una votazione non inferiore a 6/10."

Articolo 8 (Modificazioni all'articolo 20)

1. Il comma 1 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"1. I bandi devono essere affissi all'albo dell'ente che bandisce il concorso, all'albo notiziario dell'Amministrazione regionale e, per estratto, all'albo pretorio dei comuni e delle Comunità montane della Regione, nonché pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione."

Articolo 9 (Modificazioni all'articolo 22)

1. Dopo la lett. n) del comma 1 dell'articolo 22 è aggiunta la seguente:

"nbis) l'eventuale richiesta di esonero dall'accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana, con indicazione del motivo ai sensi dell'articolo 7, commi 6, 10, 11, 12, ed in quale occasione è già stata sostenuta la prova con esito positivo;".

2. Dopo la lett. nbis) del comma 1 dell'articolo 22 è aggiunta la seguente:

"nter) il concorso o la selezione cui intendono partecipare."

3. Il comma 2 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"2. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1 esimono il candidato dalla presentazione contestuale di qualsiasi documento, ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione) e dell'articolo 16 del regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34, comma 2."

4. Il comma 3 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"3. L'omissione nella domanda della sottoscrizione e delle dichiarazioni prescritte dal comma 1, lett. a), d), e), p) comporta l'esclusione del candidato dal concorso o selezione. Negli altri casi il dirigente della struttura competente in materia di concorsi fissa al candidato il termine di dieci giorni decorrenti dalla data di spedizione della comunicazione per il completamento o la regolarizzazione della domanda."

Articolo 10 (Modificazioni all'articolo 23)

1. La lett. s) del comma 4 dell'articolo 23 è sostituita dalla seguente:

"s) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;"

2. La lett. t) del comma 4 dell'articolo 23 è sostituita dalla seguente:

"t) gli invalidi e i mutilati civili;"

3. La lett. u) del comma 4 dell'articolo 23 è sostituita dalla seguente:

"u) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma."

4. La lett. v) del comma 4 dell'articolo 23 è abrogata.

5. Il comma 6 dell'articolo 23 è abrogato.

Articolo 11 (Modificazioni all'articolo 24)

1. Il comma 2 dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"2. Le commissioni esaminatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti di preferenza tra dirigenti di pubbliche amministrazioni, docenti universitari, ricercatori, insegnanti e liberi professionisti, in numero non inferiore a tre di cui uno con funzioni di presidente. Nella composizione della commissione si ritiene rispettato il criterio della terzietà di cui all'articolo 31, comma 1, lett. d), della legge regionale 45/1995 qualora la maggioranza dei componenti sia estranea all'amministrazione regionale. Almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso e di selezione, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne in conformità all'articolo 54, comma 1, lett. a), della legge regionale 45/1995."

Articolo 12 (Modificazioni all'articolo 30)

1. Il comma 4 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"4. Alla fine della correzione di ogni prova si procede all'identificazione dei candidati i cui elaborati non hanno raggiunto il punteggio di 6/10. Negli altri casi, l'identificazione è fatta a conclusione di tutte le prove d'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti e dopo la valutazione dei titoli."

Articolo 13 (Modificazioni all'articolo 32)

1. La lett. a) del comma 1 dell'articolo 32 è sostituita dalla seguente:

"a) valutazione massima di ciascuna prova di esame: 10/10;"

Articolo 14 (Modificazioni all'articolo 34)

1. Il comma 1 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"1. Nei concorsi per titoli ed esami i candidati che abbiano superato la prova orale e, nei concorsi per soli titoli, i candidati che abbiano superato la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana devono far pervenire alla struttura competente in materia di personale, entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell'Amministrazione regionale, i documenti attestanti il possesso dei titoli di punteggio, di riserva e di preferenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo di età, già indicati nella domanda, dai quali risulti, altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui l'Amministrazione regionale ne sia già in possesso."

Articolo 15 (Modificazioni all'articolo 39)

1. Il comma 4 dell'articolo 39 è sostituito dal seguente:

"4. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 7/10. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nel colloquio."

Articolo 16 (Modificazioni all'articolo 40)

1. Il comma 1 dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

"1. Le commissioni sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso in numero non inferiore a tre di cui uno con funzioni di presidente. La maggioranza dei componenti è, di norma, scelta tra docenti e ricercatori universitari. I restanti membri sono scelti di preferenza tra dirigenti di pubbliche amministrazioni e liberi professionisti. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'amministrazione appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima."

Articolo 17 (Modificazioni all'articolo 56)

1. La lett. t) del comma 5 dell'articolo 56 è sostituita dalla seguente:

"t) l'articolo 2, commi 1, 2 e 4, gli articoli 3, 9 e 10 della legge regionale 10 maggio 1985, n. 31;"

Articolo 18 (Modificazioni all'allegato A)

1. Nell'allegato A la tabella di valutazione dei titoli ex articolo 32, comma 1, lett. c), n. 3, è sostituita dalla seguente:

Titoli

Punti

Titoli

Punti

Punti 0,10 per ogni punto superiore al 6, e proporzionalmente per ogni frazione di punto, con un massimo previsto per una votazione di 10/10 pari a punti

0,40

Punti 0,15 per ogni punto superiore al 6, e proporzionalmente per ogni frazione di punto, con un massimo previsto per una votazione di 10/10 pari a punti

0,60

Articolo 19 (Modificazioni all'allegato B)

1. Nell'allegato B, punto 2 (Punteggi dei titoli nei concorsi per soli titoli relativi ai profili professionali di bidello e accudiente), alla categoria 3, la lettera E è sostituita dalla seguente:

"E) Assenza di conviventi o presenza di conviventi ciascuno dei quali non sia titolare di redditi di importo superiore al limite previsto per l'esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Tale titolo è da comprovarsi mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e situazione di famiglia rilasciati dal Comune di residenza: punti 4."

2. Nell'allegato B, punto 2 (Punteggi dei titoli nei concorsi per soli titoli relativi ai profili professionali di bidello e accudiente), alla categoria 3, il punto 3.2 è sostituito dal seguente:

"3.2. Punteggio massimo conseguibile 4 punti

PROVA DI ACCERTAMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA

Punti 1 per ogni punto superiore al 6, e proporzionalmente per ogni frazione di punto, con un massimo previsto per una valutazione di 10/10 pari a punti 4."

Président La parole au rapporteur, Conseiller Florio.

Florio (PVA-cU) In questa legislatura è stato affrontato il complesso problema della riforma dell'Amministrazione regionale con una serie di provvedimenti concatenati fra loro, che sono stati via via emanati nel corso dei 5 anni per l'attuazione di questa riforma e con riferimento, oltre che all'Amministrazione regionale vera e propria, anche agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e agli enti locali presenti in Valle d'Aosta.

In questo percorso di riforma dell'Amministrazione regionale una particolare importanza ha assunto il regolamento n. 6/96, al quale si riferisce il disegno di legge in oggetto, recante modificazioni al regolamento stesso.

Si tratta di una serie di modificazioni suggerite a seguito dell'esperienza acquisita nel corso del periodo di applicazione del regolamento n. 6 e del conseguente necessario primo adattamento di quelle norme ai problemi che sono sorti nell'applicazione del regolamento stesso.

Sottolineerei in particolare un punto contenuto in questo disegno di legge, al quale riconduciamo particolare importanza, che è quello relativo all'abrogazione del limite massimo di età con l'unica esenzione di alcune fattispecie specifiche di personale, quale quella del Corpo forestale. Vi sono poi presenti modifiche tecniche relative all'accertamento della lingua francese e all'istituzione di un'apposita commissione, molto più semplice e più dinamica, per l'accertamento della conoscenza della lingua francese nei casi di assunzioni non ricompresi nei procedimenti concorsuali.

Prima di avviare la discussione sul disegno di legge, rendo anche noto che si presentano una serie di ulteriori emendamenti a firma del Presidente della Giunta e del sottoscritto, che si riferiscono ad aspetti di dettaglio ulteriore del testo approvato dalle commissioni.

Il primo emendamento si riferisce all'articolo 2, dopo il quale viene acquisito l'articolo 2 bis, che è sostanzialmente identico a quello già presente nel regolamento n. 6 originale, ma che si modifica soltanto nella lettera a) perché viene spostata la IV qualifica funzionale nel primo scaglione per il quale è richiesto semplicemente il proscioglimento dall'obbligo scolastico. Il secondo emendamento si riferisce all'introduzione di un 6° comma nell'articolo 7 del regolamento n. 6, che recita: "L'accertamento conseguito con esito positivo conserva validità per quattro anni per l'amministrazione presso cui è stato sostenuto e in relazione alla fascia funzionale per cui è stato superato o fasce inferiori". L'emendamento n. 3 riguarda l'articolo 13 del regolamento, dove alla lettera a) la parola "profilo" viene sostituita dalla parola "qualifica".

Ci sono altri tre emendamenti che si riferiscono a tre nuovi articoli che hanno come riferimento specifico gli enti locali. Il primo, che diventerebbe articolo 61bis del regolamento, estende agli enti locali anche la definizione dei limiti di età massima per la partecipazione a concorsi inerenti, che viene lasciata agli enti locali stessi. Il secondo, che diventerebbe articolo 17ter, individua le caratteristiche della V qualifica funzionale. Il terzo, che diventerebbe l'articolo 17quater, si riferisce ai comuni della comunità Walser, per i quali è possibile inserire nel concorso una prova preliminare facoltativa per l'accertamento della conoscenza della lingua tedesca.

Président La discussion générale est ouverte.

La parole au Conseiller Chiarello.

Chiarello (RC) Dato che questa modifica di regolamento era già stata annunciata, devo dire che trovo soddisfazione anche perché avevo presentato una mozione il 24 febbraio e il regolamento è del 10 marzo, quindi sono contento se la mia mozione è servita a qualcosa.

Volevo aggiungere che questa modifica ci è arrivata ieri in via d'urgenza, oggi vengono presentati tre emendamenti che non abbiamo ancora avuto il tempo di leggere: ho presentato anch'io un emendamento, che mi sembra uguale a quello presentato all'articolo 2, modifiche all'articolo 5, proprio perché si creava una situazione in cui persone di una certa età per le quali era obbligatoria la licenza di quinta elementare, si vedevano impediti certi lavori che facevano da diversi anni solo perché per il IV livello viene richiesta la licenza di terza media.

Per quanto riguarda la prova di francese avevo avuto un invito a chiedere che, quando una persona aveva superato l'esame di lingua francese per un comune e poi anziché essere assunta dal comune veniva assunta dalla comunità montana, le fosse riconosciuto per quattro anni l'avvenuto superamento della prova di lingua francese. Non ho avuto il tempo di leggere l'emendamento, e dato che mi aveva anticipato il Presidente della Giunta che l'emendamento era stato concordato con i sindacati, dai quali peraltro era venuto questo rilievo, non so se si viene incontro a questa richiesta.

Devo dire che finalmente è stata recepita la "legge Bassanini", perché è più di un anno che tale legge ha tolto i limiti di età per i concorsi pubblici, mentre per la Forestale ci sono i limiti di età ancora a 28 anni.

Président Je voudrais savoir si vous présentez un amendement ou non.

Chiarello (RC) Non lo presento perché è uguale a questo. Prendo atto che la mia volontà è stata recepita.

Président S'il n'y a pas de conseillers qui demandent la parole, je déclare close la discussion générale.

On passe à l'examen du règlement dans le nouveau texte rédigé par la IIème Commission.

On vote l'article 1er:

Présents, votants et favorables: 24

Président On vote l'article 2:

Présents, votants et favorables: 24

Président Il y a un article 2bis présenté par le Président de la Junte et par le Conseiller Florio, dont je donne la lecture:

Emendamento Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

Articolo 2bis

(Modificazioni all'articolo 5)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"1. Oltre ai requisiti generali di cui agli articoli 2 e 3, per l'accesso alle varie qualifiche funzionali, fatte salve disposizioni particolari, è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio integrati, per particolari profili professionali, da specifiche abilitazioni, patenti o attestati professionali:

a) prima, seconda, terza e quarta qualifica funzionale: proscioglimento dall'obbligo scolastico;

b) quinta e sesta qualifica funzionale: diploma di istruzione secondaria di primo grado;

c) settima qualifica funzionale: titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'università;

d) ottava qualifica funzionale: diploma di laurea o diploma universitario".

On vote l'article 2bis:

Présents, votants et favorables: 24

Président A l'article 3 il y a un amendement présenté par le Président et par le Conseiller Florio, dont je donne la lecture:

Emendamento L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

Articolo 3

(Modificazioni all'articolo 7)

1. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

(Accertamento della conoscenza delle lingue italiana e francese)

1. L'accesso al ruolo unico regionale è subordinato al superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato sulla lingua diversa da quella dichiarata dal candidato nella domanda di ammissione al concorso ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. n).

2. Per i concorsi e le selezioni fino alla quarta qualifica funzionale l'accertamento consiste in una prova orale.

3. Per i concorsi e le selezioni di quinta, sesta, settima e ottava qualifica funzionale, per l'accesso alla qualifica dirigenziale di cui all'articolo 39, ivi compresi i casi di cui al comma 6 del medesimo articolo 39, l'accertamento di cui al comma 1 consiste in una prova scritta e una orale.

4. In tutti i concorsi e selezioni per le prove orali è data facoltà al candidato di esprimersi sia in lingua italiana che in lingua francese. A scelta del candidato, una materia deve essere svolta in lingua ufficiale diversa da quella scelta dal candidato.

5. L'accertamento è superato solo qualora il candidato riporti in ogni prova, scritta e orale, una votazione di almeno 6/10. La votazione riportata concorre alla determinazione del punteggio dei titoli nei concorsi per titoli e per titoli ed esami.

6. L'accertamento conseguito con esito positivo conserva validità per quattro anni per l'amministrazione presso cui è stato sostenuto e in relazione alla fascia funzionale per cui è stato superato o fasce inferiori.

7. L'accertamento può essere ripetuto, su richiesta del candidato, anche nel periodo di validità di cui al comma 6; qualora la valutazione del nuovo accertamento sia negativa o inferiore alla precedente, quest'ultima conserva la propria validità.

8. Con provvedimento della Giunta regionale, su proposta di una commissione tecnica composta di cinque esperti designati dalla Giunta regionale, sono determinati, per ogni fascia funzionale di cui alle leggi regionali 9 settembre 1988, n. 58 (Norme per l'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale della Regione) e 19 agosto 1992, n. 42 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991-1993 relativa al personale regionale):

a) i programmi d'esame;

b) la tipologia delle prove scritte ed orali;

c) i criteri di valutazione;

d) i casi di esonero da comprovarsi con idonea documentazione.

9. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 8:

a) l'accertamento è superato qualora il candidato riporti una votazione complessiva media, nelle prove di cui al comma 5, di almeno 6/10;

b) gli adempimenti di cui al comma 8, lett. a) e b), sono determinati nel bando di concorso o di selezione;

c) agli adempimenti di cui al comma 8, lett. c) e d), provvede la commissione esaminatrice.

10. I portatori di handicap psichico o sensoriale, associato a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertato dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono esonerati dalla prova di accertamento della lingua francese e/o italiana.

11. È altresì esonerato dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana il personale dell'amministrazione che bandisce il concorso assunto a tempo indeterminato che abbia già superato l'accertamento presso lo stesso ente e nell'ambito della stessa fascia funzionale, o superiore, per la quale è bandito il concorso. Qualora alla suddetta valutazione non sia stato attribuito alcun punteggio, l'accertamento si intende superato con la votazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

12. Sono altresì esonerati dalla prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana coloro che partecipano a concorsi o selezioni richiedenti il titolo di scuola media secondaria di primo grado o il proscioglimento dall'obbligo scolastico e che, a partire dall'anno scolastico 1996/1997, abbiano conseguito il titolo di studio richiesto presso una scuola media della Valle d'Aosta. Per la valutazione del titolo suddetto, l'accertamento si intende superato con la valutazione minima, fatto salvo quanto previsto dal comma 7.

13. Quando le prove di concorso o di selezione consistono nella conoscenza specifica di lingue, il candidato non può scegliere la lingua in cui intende svolgere le prove e non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. In questo caso deve comunque essere effettuato l'accertamento preliminare della conoscenza di entrambe le lingue italiana e francese. Ai fini della determinazione del punteggio dei titoli si considera la votazione di miglior favore per il candidato.

14. L'accertamento della conoscenza della lingua francese e/o italiana per il personale assunto a tempo determinato con procedura non concorsuale è effettuato da un'apposita commissione costituita da almeno tre componenti di cui uno con funzioni di presidente. I cittadini non italiani appartenenti all'Unione europea sono sottoposti ad accertamento della conoscenza di entrambe le lingue italiana e francese."

On vote l'article 3 dans le texte amendé:

Présents, votants et favorables: 24

Président On vote l'article 4:

Présents, votants et favorables: 24

Président On vote l'article 5:

Présents, votants et favorables: 24

Président A l'article 6 il y a un amendement présenté par le Président et par le Conseiller Florio, dont je donne la lecture:

Emendamento L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Articolo 6

(Modificazioni all'articolo 13)

1. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13

(Assunzioni a tempo determinato)

1. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate, fermo restando il possesso dei requisiti generali e speciali previsti per l'accesso al ruolo unico regionale, secondo il seguente ordine di priorità:

a) secondo l'ordine di graduatoria degli idonei, non assunti a tempo indeterminato, di concorsi banditi per la copertura di posti di corrispondente qualifica funzionale;

b) mediante selezioni per titoli o per titoli ed esami bandite, rispettivamente, secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 11; la Giunta regionale individua i profili professionali per i quali la prova di selezione si svolge per titoli o per titoli ed esami;

c) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro.

On vote l'article 6 dans le texte amendé:

Présents, votants et favorables: 24

Président On vote l'article 7:

Présents, votants et favorables: 24

Président On vote l'article 8:

Présents, votants et favorables: 24

Président On vote l'article 9:

Présents, votants et favorables: 24

Président On vote l'article 10:

Présents, votants et favorables: 24

Président On vote l'article 11:

Présents, votants et favorables: 24

Président On vote l'article 12:

Présents, votants et favorables: 24

Président On vote l'article 13:

Présents, votants et favorables: 24

Président On vote l'article 14:

Présents, votants et favorables: 24

Président On vote l'article 15:

Présents, votants et favorables: 24

Président On vote l'article 16:

Présents, votants et favorables: 24

Président On vote l'article 17:

Présents, votants et favorables: 24

Président Il y a un article 17bis présenté par le Président de la Junte et par le Conseiller Florio, dont je donne la lecture:

Emendamento Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

Articolo 17bis

(Inserimento dell'articolo 61bis)

Dopo l'articolo 61, è aggiunto il seguente:

"Articolo 61bis

(Requisiti generali)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), gli enti locali possono stabilire, con atto regolamentare, limiti di età massima per la partecipazione a concorsi inerenti a posti d'organico, in relazione alla natura dei servizi da svolgere o ad oggettive necessità dell'amministrazione".

On vote l'article 17bis:

Présents, votants et favorables: 24

Président Il y a un article 17ter présenté par le Président de la Junte et par le Conseiller Florio, dont je donne la lecture:

Emendamento Dopo l'articolo 17bis è aggiunto il seguente:

Articolo 17ter

(Modificazioni all'articolo 62)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 62 è sostituita dalla seguente:

"c) quinta qualifica funzionale: diploma di istruzione secondaria di secondo grado per vigili urbani, terminalisti, addetti alla registrazione dati; diploma di istruzione secondaria di primo grado e particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro, per gli altri profili professionali;"

On vote l'article 17ter:

Présents, votants et favorables: 24

Président Il y a un article 17quater présenté par le Président de la Junte et par le Conseiller Florio, dont je donne la lecture:

Emendamento Dopo l'articolo 17ter è aggiunto il seguente:

Articolo 17quater

(Modificazioni all'articolo 68)

1. Il comma 1 dell'articolo 68 è sostituito dal seguente:

"1. I comuni individuati dalla legge regionale, in applicazione dell'articolo 40 bis dello Statuto speciale introdotto dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, possono prevedere di inserire nei bandi di concorso una prova preliminare, facoltativa, di accertamento della conoscenza della lingua tedesca".

On vote l'article 17quater:

Présents, votants et favorables: 24

Président On vote l'article 18:

Présents, votants et favorables: 24

Président On vote l'article 19:

Présents, votants et favorables: 24

Président On vote le règlement dans son ensemble:

Présents, votants et favorables: 26

Le Conseil approuve à l'unanimité