Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 3045 du 25 mars 1998 - Resoconto

SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 MARZO 1998

OGGETTO N. 3045/X Disegno di legge n. 290: "Norme per la tutela della professionalità degli imprenditori artigiani e per la repressione dell'abusivismo".

Articolo 1 (Oggetto)

1. La Regione tutela la professionalità degli imprenditori artigiani, che svolgono la propria attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, a garanzia degli utenti e dei consumatori.

2. Ai fini di cui al comma 1, è fatto divieto di esercitare, anche in modo non continuativo, dietro compenso, attività artigianali riconducibili alla produzione di beni o alla prestazione di servizi a favore di terzi, in mancanza dei requisiti di legge previsti per l'esercizio delle attività medesime e senza aver adempiuto agli obblighi posti a carico dell'imprenditore artigiano.

Articolo 2 (Denunce di irregolarità)

1. Le denunce concernenti la violazione del divieto di cui all'articolo 1, comma 2, sono presentate alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 (Nuova disciplina dell'artigianato), e successive modificazioni.

2. La Commissione regionale per l'artigianato è tenuta a raccogliere dai singoli operatori e dalle associazioni di categoria dei produttori e dei consumatori le denunce di cui al comma 1.

3. La Commissione regionale per l'artigianato, verificata la fondatezza della denuncia, avvalendosi anche della collaborazione delle amministrazioni pubbliche competenti in materia fiscale e del lavoro, diffida il trasgressore attribuendo al medesimo un congruo termine per sanare l'irregolarità.

4. Decorso con esito negativo il termine fissato per sanare l'irregolarità, la Commissione regionale per l'artigianato promuove nei confronti del trasgressore l'azione sanzionatoria di cui all'articolo 3.

Articolo 3 (Sanzioni amministrative)

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, comporta l'applicazione ai trasgressori della sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000, fatte salve le specifiche sanzioni amministrative disposte da altre leggi regionali per particolari settori delle attività artigianali.

2. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e successive modificazioni.

3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata dei rispettivi bilanci di previsione della Regione.

Articolo 4 (Attività amministrative)

1. Le attività amministrative per l'applicazione della presente legge sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di artigianato alla quale è affidata la tenuta dell'albo delle imprese artigiane.

Président La parole au rapporteur, Conseiller Piccolo.

Piccolo (FA) Il fenomeno sul quale il presente disegno di legge intende incentrare l'attenzione attiene a quelle forme di abusivismo che consistono nello svolgimento in modo autonomo di attività di produzione di beni e di prestazione di servizi, quindi all'esercizio di attività economiche in forma autonoma svolte senza ottemperare agli obblighi di varia natura, previsti dalle normative vigenti in campo fiscale, tecnico, professionale ed amministrativo per l'esercizio di attività economiche in forma imprenditoriale.

La piaga dell'abusivismo anche in Valle d'Aosta si sta sempre più propagando e tende a consolidarsi, minaccia e condiziona sempre più gravemente, oltre che gli imprenditori artigiani regolari, in termini di concorrenza sleale anche i cittadini con prestazioni scadenti e pericolose e lo stesso Stato sottraendo entrate fiscali e previdenziali.

L'esercito delle imprese invisibili al fisco e a qualsiasi controllo si ingrossa di 40 unità per giorno e cresce più facilmente proprio nei periodi in cui rallenta lo sviluppo delle imprese regolari a causa di fattori come la crisi economica e l'aumento della pressione fiscale. L'abusivismo infatti raccoglie adepti soprattutto fra le imprese neocostituite delle quali quasi il 50 percento non supera i 3 anni di vita. È questo appunto il periodo critico in cui l'impresa artigiana ha maggior bisogno di sostegno per proseguire l'attività e in cui più grave è il rischio di finire nel sommerso come scelta di fronte al peso dei costi.

L'abusivismo è dunque una vera e propria minaccia, una sorta di metastasi che aggredisce e rischia di indebolire sempre più il tessuto sano delle aziende artigiane.

Gli ultimi dati nazionali dicono che le posizioni abusive tra i regolari, 416mila unità, occupati non dichiarati, 50mila unità e doppilavoristi, 551mila unità, sono circa 1,22 milioni. Se queste posizioni potessero emergere, si potrebbero creare 552mila nuovi posti di lavoro aggiuntivi alla situazione di fatto, pari a poco meno un terzo della disoccupazione reale italiana.

Il danno derivante dal reddito non riscosso dell'abusivo si estende pertanto su tutti i contribuenti che finiscono poi per pagare anche coloro che si sottraggono al fisco.

Ma i pericoli e le truffe del sommerso entrano quotidianamente anche nelle case di tutti i cittadini utenti e consumatori in quanto gli irregolari non hanno alcun interesse a rispettare i requisiti tecnici organizzativi e professionali previsti da apposite norme che regolano le attività imprenditoriali di categoria e che prevedono disposizioni a garanzia e a tutela del consumatore e cioè quelle relative alla sicurezza degli impianti oppure quelle che disciplinano l'attività di autoriparazione.

Da diverse indagini condotte sia a livello europeo che nazionale è risultato che le norme vigenti utili a reprimere il lavoro abusivo sono spesso inadeguate e comunque non vengono applicate secondo la loro potenzialità. Infatti è per questo che alcune Regioni come il Piemonte e la Sardegna hanno già adottato leggi in materia ed altre come la nostra stanno provvedendo ad adottarle in questo periodo. Si tratta quindi di leggi che mirano non solo a difendere la professionalità degli imprenditori artigiani, ma a rafforzare i compiti delle Commissioni provinciali dell'artigianato, nel caso nostro quelle nazionali, le quali hanno la facoltà di richiedere la collaborazione degli organi ispettivi competenti in materia, potendo svolgere compiti di istruttoria degli atti relativi alle situazioni di abuso di cui vengono a conoscenza, arrivando nel nostro caso anche alla sanzione.

Concludo dicendo ai colleghi che questa legge, una volta approvata, dovrà essere opportunamente divulgata in accordo con le organizzazioni artigiane che l'hanno caldamente richiesta. Non sfugge a nessuno l'importanza che riveste questo disegno di legge per la nostra Regione, non solo in termini di immagine, ma anche sul piano concreto, in riferimento alla legge n. 690 del 26 novembre 1981. A questo proposito comunico che è previsto un emendamento al disegno di legge: all'articolo 2, comma 4, dopo le parole "... di cui all'articolo 3.", sono inserite le parole "..., dandone comunicazione alle autorità e agli uffici competenti in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva".

Président La parole au rapporteur, Conseiller Rini.

Rini (UV) Vorrei solo aggiungere alcune piccole considerazioni. Come ha detto il correlatore, il fenomeno dell'abusivismo si sta propagando anche nella nostra Regione anche se, personalmente, non credo che abbia le dimensioni che ha nelle altre regioni italiane.

Penso che sia importantissimo tutelare le professionalità degli imprenditori artigiani che svolgono la propria attività nel rispetto delle leggi, che pagano le dovute tasse e che danno agli utenti garanzia sulle prestazioni e sui prodotti.

Penso però che le categorie interessate non possano certo trarre grandi risultati da questa legge. È probabile che il piccolo evasore, quello che sovente è obbligato ad arrangiarsi con dei piccoli saltuari lavori per poter sopravvivere per paura di una sanzione che non potrebbe pagare, tiri ulteriormente la cinghia e smetta l'attività abusiva, ma il medio e grande evasore non avrà sicuramente paura di una sanzione che riesce a pagare con l'attività di alcuni giorni e che pagherà solo se non si metterà in regola nei termini che la Commissione regionale per l'artigianato gli attribuirà.

In conclusione, se con le leggi in vigore non si è riusciti a debellare la piaga dell'abusivismo, non si riuscirà certamente a farlo con questa leggina.

Vi invito comunque a votare favorevolmente a questa legge che io voterò come ho fatto in Commissione, consapevole di dare un piccolo contributo contro l'evasione e l'abusivismo con la speranza che in tempi brevi si riesca insieme alle categorie imprenditoriali e artigianali a mettere in atto degli strumenti più efficaci per la lotta al fenomeno.

Proporrei di inserire la dichiarazione di urgenza, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto speciale della Valle d'Aosta.

Président La parole au Conseiller Tibaldi.

Tibaldi (Ind) In IV Commissione questo disegno di legge lo abbiamo esaminato in maniera approfondita, chiedendo in particolare, il sottoscritto ed altri colleghi, l'audizione con i rappresentanti delle associazioni artigiane.

Il problema fondamentale è quello dell'efficacia di quest'iniziativa nel debellare un fenomeno che è particolarmente diffuso. Sulle cause che stanno diffondendo in maniera particolare la nascita di imprese abusive, di imprese fantasma rispetto a quello che è il sistema fiscale, o i cosiddetti doppiolavoristi, che pur avendo un'attività o essendo disoccupati, vanno ad occupare segmenti di mercato senza le prescritte autorizzazioni e iscrizioni ai registri competenti, mi sembra che ci sia stata ampia concordanza.

Il fenomeno è grave, riguarda anche la Valle d'Aosta e la sta riguardando in maniera sempre più incisiva e le preoccupazioni espresse dal mondo artigiano e dal mondo della piccola imprenditoria sono più che mai condivisibili e devono essere supportate.

Il problema è su quanto possa essere efficace un'iniziativa di questo genere benché già così sperimentata in altre due regioni italiane nel debellare questo fenomeno. Di fronte alla pressione fiscale, che è la causa fondamentale insieme alla burocrazia vessatoria della proliferazione delle cosiddette imprese del sommerso, c'è da dire che il sistema ispettivo non ha dato assolutamente una risposta convincente.

Cosa può fare allora questa legge? Questa legge attribuisce alla Commissione regionale per l'artigianato alcune funzioni che sono quelle di raccogliere denunce relative a situazioni di abusivismo, di verificarne la fondatezza, di diffidare i potenziali trasgressori ad adempiere entro un congruo termine ed eventualmente di provvedere a sanzioni.

In poche parole si crea nella Commissione una sorta di organo giudicante che può comminare una sanzione. La cosa importante sarebbe che le associazioni, utilizzando quest'organismo, che è appunto il Comitato regionale per l'artigianato, non ne facessero un organo di stretta tutela corporativa, altrimenti si rischia di cadere nei cosiddetti organi di giustizia sommaria che possono dare luogo ad atti di concorrenza sleale o di rivalse che possono prendere pieghe pericolose.

C'è da dire poi che quest'organismo regionale - per come la legge è formulata - si colloca in maniera parallela alle amministrazioni pubbliche competenti e lo si evince in particolare dal comma 3 dell'articolo 2, dove la Commissione regionale, avvalendosi anche della collaborazione delle amministrazioni pubbliche competenti in materia fiscale e del lavoro, diffida il trasgressore. Qui in Commissione, l'Assessore si ricorderà, avevamo chiesto di poter intervenire con un emendamento che fosse migliorativo di questa dizione della legge. Adesso ho sentito che il Presidente della IV Commissione ha proposto un emendamento, però non mi sembra che fosse quella la collocazione concordata a livello di IV Commissione. Chiedo all'Assessore delucidazioni su questo punto.

Président La parole à l'Assesseur à l'industrie, à l'artisanat et à l'énergie, Mafrica.

Mafrica (GV-DS-PSE) Faccio una piccola osservazione sugli argomenti che attirano l'attenzione del Consiglio. Abbiamo passato prima due disegni di legge, testo unico per la cooperazione di 61 articoli e la legge che per la prima volta interviene nel settore commerciale e utilizza competenze nuove che la Comunità europea ci ha dato, senza molto dibattito. Vedo invece che questo tema appassiona, questo significa che avrà un interesse che dà ragione al fatto di intervenire.

La legge è di pochi articoli ed è ispirata a due principi. Nasce da una sollecitazione di tutte le associazioni artigiane presenti in Valle d'Aosta; le associazioni hanno difeso anche con una certa veemenza e con calore in Commissione l'approvazione di questo disegno di legge.

Il senso del disegno di legge - per rispondere a Tibaldi che ha fatto alcune osservazioni - è il seguente. È vero che fino ad oggi una serie di interventi previsti da norme nazionali, interventi previsti da organi a ciò destinati non hanno dato risultati; le associazioni di categoria ritengono che esercitando loro, per la conoscenza che hanno del settore, un'istruttoria parallela in collegamento con gli organi interessati e con la segnalazione - con l'emendamento che ha proposto il Consigliere Piccolo - agli organi competenti si possa ottenere qualche risultato di più. Poiché la Commissione regionale per l'artigianato è l'organo di autogoverno delle associazioni artigiane del settore artigiano, credo che noi - senza fare un processo alle intenzioni - possiamo dare fiducia ad un intervento che ci hanno richiesto, che ritengono importante e che ritengono di poter gestire in modo utile.

Il secondo elemento interessante di questa legge è la novità rispetto alle leggi del Piemonte e della Sardegna. Qui non è prevista solo l'istruttoria e la sanzione nel caso che l'istruttoria abbia verificato un caso di abusivismo, è previsto anche un tentativo di riemersione nel legale dell'impresa abusiva e, prima di erogare la sanzione, la Commissione sollecita il fatto che l'impresa possa mettersi in regola. Quindi è un aiuto in senso positivo non puramente sanzionatorio. Ovviamente l'aspetto pratico potrà essere solo per effetti di deterrenza o per alcuni casi significativi. Non credo che la Commissione dell'artigianato, che già deve esaminare tutte le iscrizioni, tutte le cancellazioni, possa passare il tempo a funzionare di esame di centinaia di casi, potrà scegliere alcuni casi significativi e verificare se la situazione può raggiungere livelli di emersione e in quel caso determinare la sanzione.

Avevo chiesto in Commissione qual era l'emendamento che la Commissione proponeva; ho ripreso letteralmente dalla legge della Sardegna, come richiesto, il fatto che, al momento in cui si decide la sanzione, della stessa si dia comunicazione alle autorità e agli uffici competenti in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva ed è l'emendamento che ha presentato il Consigliere Piccolo.

Ritengo che il voto favorevole a questa legge sia più che altro un segnale di attenzione ad istanze provenienti dal settore dell'artigianato che nella nostra Regione è uno dei più vitali, ha raggiunto ormai le 3800 imprese, continua a fare investimenti, è flessibile nei momenti di crisi, è adattabile al territorio regionale, fa delle richieste di interventi di questo tipo per cui credo gli si possa dare fiducia.

Président On passe à l'examen de la loi.

On vote l'article 1er:

Présents, votants et favorables: 22

Président A l'article 2 il y a l'amendement présenté par le Conseiller Piccolo dont je donne la lecture:

Emendamento All'articolo 2, comma 4, dopo le parole "... di cui all'articolo 3.", sono inserite le parole "..., dandone comunicazione alle autorità e agli uffici competenti in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva."

On vote l'article 2 dans le texte amendé:

Articolo 2 (Denunce di irregolarità)

1. Le denunce concernenti la violazione del divieto di cui all'articolo 1, comma 2, sono presentate alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24 (Nuova disciplina dell'artigianato), e successive modificazioni.

2. La Commissione regionale per l'artigianato è tenuta a raccogliere dai singoli operatori e dalle associazioni di categoria dei produttori e dei consumatori le denunce di cui al comma 1.

3. La Commissione regionale per l'artigianato, verificata la fondatezza della denuncia, avvalendosi anche della collaborazione delle amministrazioni pubbliche competenti in materia fiscale e del lavoro, diffida il trasgressore attribuendo al medesimo un congruo termine per sanare l'irregolarità.

4. Decorso con esito negativo il termine fissato per sanare l'irregolarità, la Commissione regionale per l'artigianato promuove nei confronti del trasgressore l'azione sanzionatoria di cui all'articolo 3, dandone comunicazione alle autorità e agli uffici competenti in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva.

Présents, votants et favorables: 22

Président On vote l'article 3:

Présents, votants et favorables: 22

Président On vote l'article 4:

Présents, votants et favorables: 22

Président On vote l'article 5, déclaration d'urgence:

Articolo 5 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Présents, votants et favorables: 22

Président On vote la loi dans son ensemble:

Présents, votants et favorables: 24

Le Conseil approuve à l'unanimité.