Objet du Conseil n. 2715 du 24 juillet 1997 - Resoconto
SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 24 LUGLIO 1997
OGGETTO N. 2715/X Disegno di legge: "Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale sanitario laureato non medico".
Capo I Disposizioni generali
Articolo 1 (Finalità)
1. La Regione autonoma Valle d'Aosta con la presente legge si propone di conseguire una migliore qualificazione del personale del Servizio sanitario regionale agevolando la formazione di medici specialisti, con riguardo a quelle specializzazioni che si rivelino carenti nell'ambito del Servizio medesimo, nonché di laureati non medici in possesso di diploma di laurea che consenta l'accesso ad un profilo professionale compreso nel ruolo sanitario.
Capo II Formazione di medici specialisti
Articolo 2 (Conferimento di risorse aggiuntive)
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990), e ai decreti ministeriali emanati in applicazione dello stesso, la Giunta regionale è autorizzata a conferire ad università risorse aggiuntive, nell'ammontare stabilito annualmente dalla Giunta stessa, per il finanziamento di borse di studio da corrispondere per la creazione di posti ulteriori rispetto a quelli finanziati a carico dello Stato, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.
2. La determinazione dell'ammontare delle risorse aggiuntive di cui al comma 1 è effettuata tenendo conto del fabbisogno di medici specialisti individuato, per ciascuna disciplina, ai sensi dell'articolo 5, nonché delle risorse finanziarie determinate, annualmente, con legge finanziaria. Il conferimento prende avvio dall'anno accademico 1997/1998.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, o l'Assessore regionale competente in materia di sanità, delegato eventualmente a tal fine, è autorizzato a stipulare con le università interessate apposite convenzioni.
4. Fermi restando i requisiti e le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione e l'utilizzazione delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle scuole, i posti di cui al comma 1 sono riservati a favore di medici in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale residenti in Valle d'Aosta da almeno tre anni che si sono collocati nella migliore posizione tra gli idonei della graduatoria di ammissione ai corsi di specialità e comportano l'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del Servizio sanitario regionale per un periodo comunque non inferiore a cinque anni.
5. Le attività didattiche e scientifiche integrative a quelle svolte nella sede universitaria sono tenute nelle strutture del Servizio sanitario regionale in possesso di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi ritenuti idonei dalla struttura regionale competente in materia di sanità, d'intesa con l'istituto universitario interessato.
Capo III Formazione di personale sanitario laureato non medico
Articolo 3 (Convenzioni con università)
1. La Giunta regionale, delegando eventualmente a tal fine l'Assessore regionale competente in materia di sanità, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con università, allo scopo di:
a) favorire le strutture del servizio sanitario regionale per l'espletamento del tirocinio pratico al quale siano ammessi, nell'ambito delle rispettive scuole di specializzazione, laureati non medici;
b) istituire posti aggiuntivi presso le scuole di specializzazione per laureati non medici.
2. Fermi restando i requisiti e le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, l'espletamento del tirocinio pratico e i posti di cui al comma 1 sono riservati a laureati non medici in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) diploma di laurea che consenta l'accesso ad un profilo professionale compreso nel ruolo sanitario;
b) possesso, ove previsto, dell'abilitazione all'esercizio professionale;
c) residenza in Valle d'Aosta da almeno tre anni;
d) impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del Servizio sanitario regionale per un periodo comunque non inferiore a cinque anni.
Capo IV Disposizioni comuni a medici e personale laureato non medico
Articolo 4 (Provvidenze subordinate all'impegno a prestare servizio nell'ambito del Servizio sanitario regionale)
1. L'attribuzione ai medici e ai laureati non medici, in possesso di diploma di laurea che consenta l'accesso ad un profilo professionale compreso nel ruolo sanitario, delle provvidenze previste dalla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), nonché dei prestiti d'onore di cui al regolamento regionale 6 marzo 1990, n. 1 (Concessione di prestiti d'onore in applicazione dell'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30, sul diritto allo studio nell'ambito universitario) richiede, oltre ai requisiti di cui alla legge regionale 30/1989 e al regolam. reg. 1/1990, l'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, per un periodo comunque non inferiore a cinque anni.
2. In caso di mancato rispetto da parte dei beneficiari dell'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del Servizio sanitario regionale per un periodo comunque non inferiore a cinque anni, la somma già versata, ai sensi del comma 1, viene restituita dall'interessato con l'aggiunta degli interessi legali.
Articolo 5 (Individuazione delle esigenze)
1. Ogni anno l'Assessore regionale competente in materia di sanità, tenuto conto delle indicazioni del piano socio-sanitario vigente e sentiti il Direttore generale dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta e il relativo Consiglio dei sanitari, predispone un elenco in cui sono individuate, per ciascuna disciplina, le esigenze e le priorità.
2. Sulla base dell'elenco di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua annualmente, per ciascuna disciplina, il fabbisogno di medici specialisti e determina le esigenze ed i conseguenti limiti entro i quali è possibile stipulare le convenzioni e conferire risorse aggiuntive.
Articolo 6 (Individuazione della struttura competente)
1. Lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge è affidato alla struttura regionale competente in materia di sanità.
Capo V Norma finanziaria
Articolo 7 (Norma finanziaria)
1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per gli anni 1997, 1998, 1999, la spesa di lire 200.000.000.
2. Alla copertura dell'onere di lire 200.000.000 si provvede mediante prelievo di lire 200.000.000 dal capitolo 35060 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale per gli anni 1997/1999.
3. L'onere di cui al comma 1 graverà sul capitolo 59920 (Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio sanitario nazionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale per gli anni 1997/1999.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2000, l'onere derivante dalla presente legge sarà determinato con legge finanziaria.
Articolo 8 (Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale per gli anni 1997/1999 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e, per l'anno 1997, anche in termini di cassa:
a) in diminuzione
cap. 35060 "Spese per l'acquisto di beni patrimoniali"
anno 1997 lire 200.000.000
anno 1998 lire 200.000.000
anno 1999 lire 200.000.000;
b) in aumento:
cap. 59920 "Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio sanitario nazionale"
anno 1997 lire 200.000.000
anno 1998 lire 200.000.000
anno 1999 lire 200.000.000.
Capo VI Norme finali
Articolo 9 (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione, si prescinde dal requisito minimo di tre anni di residenza, quando l'interessato, al momento dell'entrata in vigore della legge, stia già svolgendo il proprio tirocinio presso strutture del Servizio sanitario regionale.
Articolo 10 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Rini.
Rini (UV) Presso l'USL della nostra Regione vi sono diverse unità operative che necessitano di medici specializzati. Per agevolare la formazione di medici specialisti e di laureati non medici in possesso di diploma di laurea, che consenta l'accesso ad un profilo sanitario compreso nel ruolo sanitario, è stato predisposto il presente disegno di legge che, una volta approvato, darà la possibilità alla nostra Regione di aumentare il grado di professionalità all'interno dell'USL ad evidente vantaggio del cittadino e dell'intera comunità valdostana.
È previsto un meccanismo per l'individuazione delle unità operative che necessitano di specializzati, tenendo conto delle esigenze e delle priorità.
Per le specializzazioni individuate si prevede di conferire delle risorse aggiuntive a favore delle università per il finanziamento di borse di studio da corrispondere per la creazione di ulteriori posti rispetto a quelli finanziati dallo Stato stipulando con le stesse apposite convenzioni.
I posti saranno riservati a medici abilitati all'esercizio professionale che siano residenti in Valle d'Aosta da almeno tre anni e che si siano collocati nella posizione migliore fra gli idonei della graduatoria di ammissione ai corsi di specialità.
Le attività didattiche e scientifiche, integrative a quelle svolte nelle sedi universitarie, dovranno essere svolte in Valle d'Aosta nelle strutture del servizio sanitario regionale che, d'intesa con l'istituto universitario interessato, saranno ritenute più idonee alla specialità prevista.
Si prevede poi la possibilità di istituire posti aggiuntivi presso le scuole di specializzazione di università convenzionate a favore di laureati non medici con diploma di laurea che consenta l'accesso al profilo professionale compreso nel ruolo sanitario. Anche in questo caso il tirocinio pratico verrà espletato nelle strutture del servizio sanitario regionale.
Tra i requisiti che i medici devono possedere per accedere ai posti finanziati con la presente legge spicca la residenza in Valle d'Aosta che dovrà essere di almeno tre anni. Questo requisito è stato inserito per consentire a medici valdostani capaci e meritevoli, che hanno conseguito l'idoneità nella graduatoria di ammissione ai corsi di specialità, di poter partecipare ai corsi previsti e di potere specializzarsi e successivamente trovare impiego in Valle d'Aosta e mettere la professionalità acquisita a servizio della comunità valdostana.
Per l'applicazione della presente legge si prevede la spesa di 200 milioni per gli anni ?97-'98-'99, cioè complessivi 600 milioni.
Président La discussion générale est ouverte. La parole à l'Assesseur à la santé, bien-être et politiques sociales, Vicquéry.
Vicquéry (UV) Prendo la parola per presentare un emendamento che era stato oggetto di discussione in V Commissione in modo che i consiglieri siano informati delle intenzioni del Governo regionale.
L'emendamento riguarda specificatamente il comma 2 dell'articolo 4, che prevedeva una restituzione della somma già versata in caso di mancato rispetto da parte del beneficiario dell'impegno a prestare servizio per un periodo non inferiore a 5 anni. Essendo questo un punto molto delicato, l'emendamento recita così: "Con delibera di Giunta saranno regolamentati le modalità e i criteri di restituzione della somma già versata ai sensi del comma 1, relativamente al mancato rispetto da parte dei beneficiari dell'impegno a presentare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del Servizio sanitario regionale".
Si rinviano le modalità e i criteri alla delibera di Giunta di modo da poter monitorare di volta in volta, anno dopo anno, la situazione perché è una situazione che può modificarsi. Come sapete, le borse di studio sono definite a livello di Ministero dell'università, i criteri mutano, c'è un mix di criteri legati al merito e legati al reddito e così, rinviando a delle deliberazioni di Giunta regionale, si hanno le mani meno legate e non si rischia di fare delle sperequazioni nei confronti dei medici specializzandi.
Président D'autres conseillers demandent la parole? S'il n'y a pas d'autres conseillers qui demandent la parole, je déclare close la discussion générale. On passe à l'examen du texte. On vote l'article 1, les conseillers sont invités à voter:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Président On vote l'article 2:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Président On vote l'article 3:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Président A l'article 4 il y a l'amendement proposé par l'Assesseur Vicquéry, dont je donne la lecture:
Emendamento Il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
Con deliberazione della Giunta regionale sono regolamentati le modalità e i criteri di restituzione della somma già versata ai sensi del comma 1, relativamente al mancato rispetto da parte dei beneficiari dell'impegno a presentare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del Servizio sanitario regionale.
Président On vote l'article 4 dans le texte amendé:
Articolo 4 (Provvidenze subordinate all'impegno a prestare servizio nell'ambito del Servizio sanitario regionale)
1. L'attribuzione ai medici e ai laureati non medici, in possesso di diploma di laurea che consenta l'accesso ad un profilo professionale compreso nel ruolo sanitario, delle provvidenze previste dalla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), nonché dei prestiti d'onore di cui al regolamento regionale 6 marzo 1990, n. 1 (Concessione di prestiti d'onore in applicazione dell'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30, sul diritto allo studio nell'ambito universitario) richiede, oltre ai requisiti di cui alla legge regionale 30/1989 e al regolam. reg. 1/1990, l'impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, per un periodo comunque non inferiore a cinque anni.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono regolamentati le modalità e i criteri di restituzione della somma già versata ai sensi del comma 1, relativamente al mancato rispetto da parte dei beneficiari dell'impegno a presentare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del Servizio sanitario regionale.
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Président On vote l'article 5:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Président On vote l'article 6:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Président On vote l'article 7:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Président On vote l'article 8:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Président On vote l'article 9:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Président On vote l'article 10:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Président On vote le projet de loi dans son ensemble:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimità
