Objet du Conseil n. 298 du 14 juillet 1976 - Verbale

OGGETTO N. 298/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Indennità di carica e rimborsi di spese spettanti ai Consiglieri regionali e ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Indennità di carica e rimborsi di spese spettanti ai Consiglieri regionali e ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14 luglio 1976:

In questi ultimi anni, l'attività del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e dei suoi organi interni ha subito un aumento rilevante tanto da collocarsi statisticamente al livello dell'attività di parecchie altre Regioni italiane ben superiori alla Valle d'Aosta in termini di superficie e di popolazione. E questo perché la natura dei problemi che hanno investito la Regione valdostana in tale periodo di tempo non è stata qualitativamente diversa da quella degli analoghi problemi delle altre Regioni, anche se le soluzioni scaturite hanno interessato un minor numero di cittadini su di un territorio più ridotto.

Si può, infatti, tranquillamente affermare che, oggi, l'attività del Consiglio regionale valdostano è raddoppiata in confronto a quella svolta all'inizio degli anni settanta e più che quadruplicata in confronto a quella dell'inizio degli anni sessanta, in un crescendo che forse non ha ancora raggiunto il suo momento culminante, ma che fin d'ora richiede l'impegno prevalente di tutti i Consiglieri.

In una situazione simile, si impone una revisione della vigente normativa disciplinante l'indennità di carica de i Consiglieri stessi, elaborata in un periodo in cui le varie attività consiliari non richiedevano un impegno così intenso e costante.

Il disegno di legge allegato tende appunto ad adeguare la misura dell'indennità di carica alla nuova veste che i tempi hanno imposto anche ai Consiglieri regionali della Valle d'Aosta, misura che, comunque, si colloca ancora ai livelli più bassi in confronto a quelle delle altre Regioni italiane.

Dal punto di vista tecnico, il disegno di legge non necessita di ampia illustrazione.

La misura dell'indennità di carica, così come articolata, è la somma di due componenti: la. prima, fissa, ancorata in percentuale allo stipendio iniziale lordo del Presidente di Sezione di Corte di Cassazione, stipendio preso a base, in misura e con modalità diverse, anche per la determinazione dell'indennità di carica dei parlamentari; la seconda, dinamica, legata alla misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale in attività di servizio, che tiene conto del continuo evolversi del costo della vita.

È stata prevista, inoltre, una adeguata diaria fissa, sostitutiva delle attuali medaglie di presenza alle adunanze consiliari e alle riunioni degli altri organi interni del Consiglio. Il tutto ponderato per un necessario equilibrio di gestione della Cassa di previdenza.

Le altre innovazioni nei confronti della normativa in vigore concernono l'adeguamento dell'indennità di missione e dell'indennità chilometrica per la partecipazione alle adunanze consiliari e alle riunioni dei vari organi interni del Consiglio per i Consiglieri dimoranti fuori Aosta, in relazione all'aumento delle relative spese.

Quanto sopra premesso, la Giunta, con il parere favorevole della Conferenza dei Capi gruppo consiliari, sottopone all'approvazione del Consiglio l'allegato disegno di legge.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

Il Presidente della Giunta ANDRIONE introduce sinteticamente l'argomento.

Il Vice Presidente CHABOD, preso atto che nessun Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Si dà atto che gli articoli da 1 a 7 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).

Articolo 8.

Si dà atto che l'articolo 8 "Ai Consiglieri regionali dimoranti ad una distanza superiore a cinque chilometri dalla sede del Consiglio, ai quali non siano attribuite le indennità di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 2, sono rimborsate le spese di viaggio in ferrovia e su pubblici mezzi di linea per partecipare alle adunanze del Consiglio e alle riunioni delle Commissioni e degli altri organi interni del Consiglio stesso", su proposta dell'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti, MILANESIO, è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta) nella seguente formulazione:

"Ai Consiglieri regionali dimoranti ad una distanza superiore a cinque chilometri dalla sede del Consiglio, ai quali non siano attribuite le indennità di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 5, sono rimborsate le spese di viaggio in ferrovia e su pubblici mezzi di linea per partecipare alle adunanze del Consiglio e alle riunioni delle Commissioni e degli altri organi interni del Consiglio stesso".

Articoli 9, 10, 11 e 12.

Si dà atto che gli articoli da 9 a 12 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trenta).

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i dodici articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: trentuno;

Voti favorevoli: venticinque;

Voti contrari: sei.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente:

"Indennità di carica e rimborsi di spese spettanti ai Consiglieri regionali e ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale".

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Disegno di legge regionale n. 225

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale .... n. ...: INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI DI SPESE SPETTANTI AI CONSIGLIERI REGIONALI ED AI MEMBRI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA REGIONALI.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dal 1 gennaio 1976, l'indennità di carica ed i rimborsi di spese spettanti ai Consiglieri ed ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionali sono regolati dalla presente legge.

Con la stessa decorrenza è abrogata la legge regionale 3 agosto 1971, n. 11.

Art. 2

Con decorrenza dalla data della prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti o dalla data della convalida della elezione, nel caso di seggio rimasto vacante, a norma dell'articolo 25 dello Statuto speciale, ai Consiglieri regionali è corrisposta, per garantire il libero svolgimento del loro mandato, una indennità di carica mensile lorda, per dodici mensilità annuali, pari al trenta per cento dello stipendio mensile lordo iniziale del Presidente di Sezione di Corte di Cassazione, calcolato in base alla tabella degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1080, ed al cento per cento dell'indennità integrativa speciale, di cui agli articoli 1 e 2 della legge statale 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, spettante al personale statale in attività di servizio.

Art. 3

Ai Consiglieri regionali, senza distinzione di carica, è inoltre corrisposta, per spese inerenti all'espletamento del mandato, una diaria mensile lorda pari a lire duecentosettantacinquemila.

Per ogni giornata di assenza alle adunanze consiliari e per ogni assenza alle riunioni delle Commissioni e degli altri organi interni del Consiglio sarà effettuata, nel mese successivo, sull'importo della diaria di cui al precedente comma, una ritenuta, rispettivamente, di lire quindicimila e di lire diecimila.

L'importo annuo delle predette ritenute sarà versato, entro il 31 gennaio di ogni anno, al fondo della Cassa di Previdenza per i Consiglieri regionali, istituita con l'articolo 120 del vigente Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio.

Art. 4

L'indennità di carica e la diaria previste nei precedenti articoli sono soggette a ritenute per contributi previdenziali e assicurativi nelle misure stabilite dai competenti organi, in base alle esigenze contabili dei rispettivi fondi.

La misura dell'assegno vitalizio corrisposto dalla Cassa di Previdenza per i membri del Consiglio regionale della Valle d'Aosta è determinata sulla base dell'indennità di carica di cui al precedente articolo 2.

Art. 5

A decorrere dalla data delle rispettive elezioni o nomine, ai membri della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono attribuite, in aggiunta alla indennità di cui al precedente articolo l, le seguenti indennità mensili lorde di carica:

a) lire quattrocentomila al Presidente della Giunta;

b) lire trecentomila al Presidente del Consiglio e agli Assessori;

c) lire venticinquemila ai Vice Presidenti del Consiglio e al Consigliere Segretario del Consiglio.

Art. 6

Ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale, che si recano fuori del territorio della Regione per ragioni del loro ufficio, sono rimborsate le spese di viaggio in ferrovia, comprese le spese per l'uso di vagone-letto, su linee aeree, in piroscafo e sugli automezzi in servizio di linea.

Per ogni 24 ore di assenza dalla sede, compreso il tempo trascorso in viaggio, nonché per l'eccedente periodo non inferiore a sette ore, è inoltre corrisposta una indennità nelle misure lorde appresso indicate:

- lire 25.000 per viaggi nel territorio della Repubblica Italiana;

- lire 40 .000 per viaggi all'estero.

Per i viaggi che comportano una assenza dalla sede di durata inferiore alle 24 ore e senza pernottamento fuori sede, l'indennità di cui al precedente comma è ridotta a metà.

Nessuna indennità è dovuta per viaggi che comportano un'assenza dalla sede inferiore a quattro ore.

Per le assenze dalla sede nell'ambito del territorio della Regione sono rimborsate le sole spese di viaggio, di vitto e pernottamento.

Per i viaggi compiuti con proprio automezzo è corrisposta, in ogni caso, una indennità chilometrica pari all'indennità chilometrica corrisposta ai dipendenti dell'Amministrazione regionale.

Art. 7

Il trattamento di missione di cui al precedente articolo 6 spetta anche ai Consiglieri regionali che si recano fuori della propria residenza per incarico del Presidente del Consiglio regionale o del Presidente della Giunta regionale.

Art. 8

Ai Consiglieri regionali dimoranti ad una distanza superiore a cinque chilometri dalla sede del Consiglio, ai quali non siano attribuite le indennità di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 5, sono rimborsate le spese di viaggio in ferrovia e su pubblici mezzi di linea per partecipare alle adunanze del Consiglio e alle riunioni delle Commissioni e degli altri organi interni del Consiglio stesso.

Per i viaggi compiuti allo stesso scopo con proprio automezzo, è corrisposta ai Consiglieri di cui al precedente comma una indennità chilometrica netta di lire cento il chilometro.

Art. 9

Ai Consiglieri regionali revisori dei conti consuntivi della Regione è corrisposta una indennità lorda di lire centomila per ogni conto consuntivo revisionato.

Art. 10

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sui capitoli 1, 2, 31 e 32 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul capitolo 13 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976.

Le maggiori spese correnti derivanti alla Regione in applicazione della presente legge per gli esercizi 1977 e successivi troveranno copertura nell'incremento delle entrate tributarie, provenienti alla Regione dal riparto fiscale, di cui al capitolo 11, parte Entrata, del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1976, che farà registrare un incremento di lire 666.400.000 per il 1977 ed un ulteriore incremento del 10 per cento per il 1978 (articolo 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638) e nelle entrate corrispondenti per gli anni successivi al 1978.

Art. 11

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte ENTRATA

Variazioni in aumento:

Capitolo 13 "Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, dal secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065"

L. 176.000.000

Parte SPESA

Variazioni in aumento:

Capitolo 1 "Competenze dovute a qualsiasi titolo e spese per premi assicurativi per i componenti del Consiglio e ai componenti di Commissioni e Gruppi consiliari"

L. 118.000.000

Capitolo 2 "Indennità di rimborso spese di trasporto ai Consiglieri regionali"

L. 3.000.000

Capitolo 31"Indennità, assegni, medaglie di presenza, premi assicurativi per il Presidente della Giunta regionale e per gli Assessori"

L. 45.000.000

Capitolo 32 "Indennità e rimborso spese di trasporto al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori"

L. 10.000.000

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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Si dà atto che la seduta ha termine alle ore dodici e minuti trentanove e che i lavori del Consiglio sono aggiornati alle ore sedici e trenta.