Objet du Conseil n. 2504 du 16 avril 1997 - Resoconto
SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 16 APRILE 1997
OGGETTO N. 2504/X Rimborsi di spese per prestazioni di odontostomatologia effettuate da società operanti nel settore. (Interrogazione)
Interrogazione Premesso
- che la delibera della Giunta della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 138 del 19 gennaio 1996, così come la precedente n. 11002 del 30 dicembre 1994, prevedevano che le prestazioni di odontostomatologia (protesi) non potessero essere rimborsate agli utenti nell'ipotesi in cui le stesse venissero fatturate da società;
- che i succitati atti amministrativi, impugnati avanti al TAR Valle d'Aosta, sono risultati illegittimi in forza di sentenza n. 52/96 RG emessa dal Tribunale Amministrativo in data 12 dicembre 1996;
- che, conseguentemente, la Pubblica Amministrazione sarà tenuta a risarcire i danni tutti subiti dalle società che operano nel settore summenzionato;
ciò premesso il sottoscritto Consigliere regionale
Interroga
l'Assessore competente per sapere:
1) se ha già provveduto a dare esecuzione alla sentenza del TAR n. 52/96 e mediante quali atti amministrativi od in quale modo provvederà;
2) se intende risarcire i danni subiti, dalle società operanti nel settore le quali, in virtù del mancato rimborso delle fatture da parte dell'U.S.L. della Valle d'Aosta, non hanno più eseguito prestazioni di protesi parziali e totali con perdita di clientela, così come gli utenti non hanno ricevuto il rimborso delle fatture già emesse in passato dalle società in questione in quanto le medesime non venivano neppure accettate dall'U.S.L.
F.to: Dujany
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore alla sanità ed assistenza sociale, Vicquéry.
Vicquéry (UV) Mi limito a dire all'interpellante che il problema è stato esaminato dalla Giunta regionale nella seduta del 7 aprile ed è stata adottata una deliberazione, che ha come oggetto: "Rettifica delle disposizioni inerenti il rimborso di spese odontostomatologiche, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 19 gennaio 1996 e n. 29 del 10 gennaio 1997, a seguito della sentenza del TAR della Valle d'Aosta n° 2797". Una sentenza che ha di fatto messo un punto finale su una querelle che probabilmente non avrebbe neppure avuto ragione d'essere perché gli uffici dell'Assessorato sostenevano la necessità che ogni singolo professionista emettesse fattura e non potesse farlo la società.
La sentenza conferma che ogni singolo professionista deve rilasciare fattura, ma dice che anche la società può rilasciare fattura, limitatamente però a quanto di competenza.
Ripeto, qui se le cose fossero state istruite meglio da una parte e dall'altra, si sarebbe evitato una vertenza che potrei definire inutile perché hanno ragione tutte e due le parti di fatto. Il contenuto del deliberato è quello di rettificare come segue: "... per ottenere i contributi finanziati i cittadini devono presentare domanda all'USL su carta semplice, possibilmente con modulo prestabilito, entro 60 giorni dalla data della fattura allegando l'originale alla fattura o ricevuta fiscale in data successiva al 1° gennaio 1996" questo per la delibera del ?96, poi riprende lo stesso concetto per quelle relative al ?97 "... rilasciata a titolo personale da medici o odontoiatri o da odontotecnici, ciascuno per le proprie competenze. Limitatamente al costo delle protesi ortodontiche sono altresì accettate le fatture e le ricevute fiscali emesse da società o da studi associati, purché gli originali delle stesse siano controfirmati da un medico o da un odontoiatra, fermo restando quanto altro indicato nel provvedimento deliberativo". Questo è ripreso al punto 2 della delibera per il 1997. Così le cose sono state chiarite.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Dujany.
Dujany (PVA) Vorrei solo preliminarmente fare presente che questa mia iniziativa consiliare era totalmente al di fuori da una qualche connessione con attività professionali che riguardino lo studio dello scrivente, questo lo preciso perché erano corse voci di natura diversa. È sufficiente verificare quali siano stati i legali che hanno promosso quest'azione per rendersi conto che nulla ha a che vedere quest'iniziativa con interessi dello studio.
Per quel che riguarda invece l'interrogazione, prendo atto con piacere che la Giunta ha deciso di non impugnare la sentenza del TAR, di dare applicazione alla decisione n. 52/96 del TAR e di permettere anche alle società, che fatturino queste prestazioni di odontostomatologia, di potersi vedere rimborsate le relative spese in capo agli utenti. Si eviterà in futuro, così come è avvenuto nel recente passato, di creare questo stato di discriminazione fra singoli professionisti e professionisti organizzati in forma associata.
L'Assessore non mi risponde invece sul secondo punto, quello relativo alla richiesta degli eventuali danni, cioè se la pubblica Amministrazione, in virtù del mancato rimborso delle fatture da parte dell'USL della Valle d'Aosta, relativamente al passato intenda risarcire i danni a quelle società operanti nel settore, che non hanno potuto utilizzare questa possibilità di rimborso. Quindi do una valutazione positiva sul principio dell'applicazione, mentre su quest'aspetto chiederei all'Assessore se può pronunciarsi.
Presidente L'Assessore si pronuncerà in altra sede.