Objet du Conseil n. 2442 du 5 mars 1997 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 MARZO 1997
OGGETTO N. 2442/X Proposta di regolamento: "Applicazione dell'articolo 30 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere). Definizione dei requisiti igienico-sanitari, ivi compresi quelli relativi all'approvvigionamento idro-potabile ed agli scarichi, nonché dei requisiti di sicurezza".
Articolo 1 (Oggetto)
1. Il presente regolamento, in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), definisce i requisiti igienico-sanitari, ivi compresi quelli relativi all'approvvigionamento idro-potabile ed agli scarichi, nonché i requisiti di sicurezza delle strutture ricettive disciplinate dalla legge stessa, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), per i requisiti dei locali destinati alla preparazione, somministrazione, deposito e conservazione degli alimenti e delle bevande.
Articolo 2 (Requisiti minimi igienico-sanitari delle case per ferie e degli ostelli della gioventù)
1. Le case per ferie e gli ostelli della gioventù, come definiti, rispettivamente, dagli articoli 2 e 5 della legge regionale. 11/1996, devono possedere i seguenti requisiti igienico-sanitari minimi:
a) bagno attrezzato completo, comprendente un WC, un bidet, una vasca da bagno o una doccia ed un lavabo: 1/25 posti letto;
b) doccia singola: 1/10 posti letto;
c) wc e bidet: 1/10 posti letto;
d) orinatoi: 2/50 posti letto;
e) lavabo dotato di rubinetto: 1/5 posti letto;
f) lavapiedi: 1/10 posti letto.
2. Almeno uno dei bagni completi deve essere, altresì, attrezzato secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche, per favorire la vita di relazione delle persone disabili.
3. Nel caso in cui le camere siano dotate di servizi igienici ad uso esclusivo, al fine del calcolo dei rapporti di cui al comma 1 non si computano i relativi posti letto, fino ad un massimo di quattro per camera.
4. I servizi igienici destinati al personale di cucina devono rispondere a quanto stabilito dal d.p.r. 327/1980 e devono essere computati in aggiunta rispetto alle dotazioni indicate al comma 1.
5. È ammessa la possibilità di aggiungere un letto in camera, in deroga ai limiti di superficie previsti dall'articolo 3 della legge regionale 11/1996, nel caso in cui gli ospiti accompagnino ragazzi di età inferiore a quindici anni.
6. In sede di calcolo di superficie delle camere, la frazione di superficie superiore a mq 0.50 è arrotondata all'unità superiore.
Articolo 3 (Requisiti minimi igienico-sanitari dei rifugi alpini)
1. Ai fini dell'individuazione dei requisiti minimi igienico-sanitari, i rifugi alpini, come definiti dall'articolo 8 della legge regionale 11/1996, vengono suddivisi, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) a seconda che siano:
a) raggiungibili con strada rotabile, non aperta al pubblico transito veicolare;
b) raggiungibili con mezzi meccanici di risalita quali funivie e seggiovie, ad esclusione delle sciovie;
c) raggiungibili solo attraverso sentieri o vie alpinistiche.
2. Le strutture di cui al comma 1, lett. a) e b), devono possedere i seguenti requisiti minimi igienico-sanitari:
a) 4 mc di aria per persona in locali tipo camera-dormitorio;
b) altezza dei locali:
1) ristoro-cucina: m 2,20;
2) camere-dormitorio con soffitto piano: m 2,20;
3) camere-dormitorio con copertura inclinata: altezza media m 1,80;
c) areazione-illuminazione: il rapporto superficie finestrata/pavimento deve essere pari a 1/32;
d) servizi igienici:
1) un WC con lavabo solo per il personale di cucina;
2) un WC ogni 15 posti letto;
3) un lavabo ogni 10 posti letto;
4) una doccia ogni 20 posti letto;
5) i pavimenti devono essere impermeabili, preferibilmente piastrellati, se possibile muniti di scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua;
6) le pareti devono essere rivestite di materiale impermeabile e lavabile, preferibilmente piastrellate, fino all'altezza di m 1,80;
e) le cucine devono essere dotate di pareti e pavimenti lavabili e di cappa aspirante;
f) le finestre devono essere munite di un sistema di protezione contro insetti ed altri animali nocivi.
3. I requisiti minimi igienico-sanitari delle strutture di cui al comma 1, lett. c), si differenziano da quelli di cui al comma 2 solo per quanto attiene alle cucine, che devono possedere i requisiti di cui al comma 4, ed ai servizi igienici, che devono possedere i seguenti requisiti:
a) un WC con lavabo solo per il personale di cucina;
b) un WC ogni 20 posti letto;
c) un lavabo ogni 20 posti letto;
d) una doccia ogni 30 posti letto, derogabile ad una doccia ogni 40 posti letto, previo assenso dei medici di sanità pubblica;
e) i pavimenti devono essere impermeabili, preferibilmente piastrellati, se possibile muniti di scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua;
f) le pareti devono essere rivestite di materiale impermeabile e lavabile, preferibilmente piastrellate fino all'altezza di m 1,80.
4. Le cucine delle strutture di cui al comma 1, lett. c), devono essere dotate di pareti e pavimenti lavabili e di aerazione naturale tramite adeguata finestratura. Le finestre devono essere munite di un sistema di protezione contro insetti ed altri animali nocivi. Nelle strutture dotate di corrente elettrica deve essere installato un idoneo sistema di aspirazione forzata.
5. Le disposizioni igienico-sanitarie contenute nel presente articolo rappresentano requisiti minimi e non indici di capienza massima delle strutture interessate.
Articolo 4 (Requisiti minimi igienico-sanitari dei posti tappa escursionistici, o dortoirs)
1. I posti tappa escursionistici, o dortoirs, come definiti dall'articolo 11 della legge regionale 11/1996, devono presentare i seguenti requisiti igienico-sanitari minimi:
a) bagno attrezzato completo, comprendente un WC, un bidet, una vasca da bagno o una doccia ed un lavabo: 1/30 posti letto;
b) doccia singola: 1/10 posti letto;
c) wc più bidet: 1/6 posti letto;
d) orinatoi: 1/30 posti letto;
e) lavabo dotato di rubinetto: 1/10 posti letto;
f) lavapiedi: 1/10 posti letto.
2. I servizi igienici destinati all'eventuale personale della struttura di cui trattasi devono rispondere a quanto stabilito dal d.p.r. 327/1980 e devono essere computati in aggiunta rispetto alle dotazioni indicate al comma 1.
Articolo 5 (Requisiti igienico-sanitari dei locali destinati all'esercizio di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze)
1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze, come definiti agli articoli 14 e 17 della legge regionale 11/1996, devono presentare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dalle disposizioni vigenti in materia di civile abitazione, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11 (Norme di integrazione delle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione).
2. Qualora i titolari dei locali destinati all'esercizio di affittacamere intendano avvalersi della facoltà di somministrare alimenti e bevande, i locali destinati alla preparazione, somministrazione, conservazione e deposito degli stessi devono rispondere ai requisiti minimi previsti dal d.p.r. 327/1980.
3. È ammessa la possibilità di aggiungere un letto in camera, in deroga ai limiti di superficie previsti dagli articoli 15 e 18 della legge regionale 11/1996, nel caso in cui gli ospiti accompagnino ragazzi di età inferiore a quindici anni.
4. In sede di calcolo di superficie delle camere, la frazione di superficie superiore a mq 0.50 è arrotondata all'unità superiore.
Articolo 6 (Approvvigionamento idrico)
1. Nelle strutture individuate come rifugi alpini, l'acqua fornita per il consumo umano deve possedere le caratteristiche qualitative previste dagli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183).
2. Laddove, in relazione alla natura dei luoghi, non possa essere garantita la fornitura di acqua avente, sin dalla captazione, le caratteristiche indicate al comma 1, i gestori dei rifugi alpini devono predisporre un idoneo contenitore di raccolta delle acque preventivamente filtrate e provvedere alla disinfezione delle stesse mediante clorazione o debatterizzazione. Le modalità di disinfezione devono essere preventivamente concordate con il competente servizio dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.
3. L'eventuale uso di acqua non avente le caratteristiche stabilite dai commi 1 e 2 è consentito esclusivamente per i servizi igienici, in conformità alle disposizioni di cui al d.p.r. 327/1980.
Articolo 7 (Disciplina degli scarichi delle acque reflue)
1. Allo smaltimento delle acque reflue derivanti dalle strutture di cui al presente regolamento, i gestori provvedono in conformità alle disposizioni vigenti in materia di scarichi provenienti da insediamenti civili, previo ottenimento della prescritta autorizzazione, da richiedere agli organi competenti ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia).
2. In attuazione dell'articolo 2 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, laddove, in relazione alla natura dei luoghi, l'allacciamento alla pubblica fognatura già esistente non risulti giustificato perché non presenta vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporta costi eccessivi, è possibile prevedere sistemi individuali di trattamento che permettano, comunque, il raggiungimento di un idoneo livello di protezione ambientale, utilizzando, a tale scopo, qualora si accerti che non si avranno ripercussioni negative sull'ambiente, anche sistemi tecnici di trattamento meno incisivi rispetto a quelli individuati dalla legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
3. I limiti di accettabilità per gli scarichi di cui al comma 2 sono definiti dalla Regione nell'ambito del piano regionale di risanamento delle acque, in relazione alla vulnerabilità delle risorse idriche e dei suoli, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, in legge 17 maggio 1995, n. 172.
4. Nelle more della revisione del piano regionale di risanamento delle acque, la Giunta regionale autorizza le deroghe alle tabelle allegate alla legge regionale 59/1982, nei limiti stabiliti dall'articolo 1 della legge 172/1995, fissando di volta in volta i limiti di accettabilità in relazione all'effettiva vulnerabilità dell'ambiente.
5. Le richieste di autorizzazione devono essere corredate da idonea documentazione tecnica contenente:
a) indicazione della tipologia dello scarico, con precisazione della quantità, espressa in mc/giorno e litri/secondo, della qualità e dell'ubicazione dello stesso, con indicazione del recapito (acqua superficiale, suolo o sottosuolo);
b) indicazione dei parametri per i quali si richiede la deroga, ai sensi della tabella A allegata alla legge 319/1976 o delle tabelle allegate alla legge regionale 59/1982, nonché dei relativi valori;
c) relazione tecnico-descrittiva contenente le indicazioni atte a dimostrare che lo scarico da autorizzare in deroga non comporta pregiudizio alla qualità del corpo idrico ricettore o del suolo o del sottosuolo, nonché inconvenienti di carattere igienico-sanitario. Nel caso in cui sia previsto il convogliamento dello scarico sul suolo o nel sottosuolo deve essere presentata, altresì, tutta la documentazione prevista dall'allegato 5 alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'articolo 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Articolo 8 (Abbattimento di barriere architettoniche)
1. Le strutture di cui agli articoli 2, 3, comma 1, lett. a), e 4 devono risultare conformi alle normative statali e regionali vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche, per favorire la vita di relazione delle persone disabili, ed almeno uno dei bagni completi deve essere accessibile ed attrezzato allo scopo.
2. Alle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lett. b), e ai posti tappa escursionistici, o dortoirs, non raggiungibili attraverso strada rotabile o mezzi meccanici di risalita quali funivie e seggiovie, ad esclusione delle sciovie, laddove per la natura dei luoghi non fosse possibile la realizzazione delle opere previste dalle disposizioni vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche, per favorire la vita di relazione delle persone disabili, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, e all'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 42 (Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili).
3. Le disposizioni vigenti in materia di eliminazione di barriere architettoniche per favorire la vita di relazione delle persone disabili non si applicano alle strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c).
4. Alle strutture di cui all'articolo 5 si applicano le disposizioni vigenti per le civili abitazioni.
Articolo 9 (Requisiti di sicurezza)
1. Le strutture di cui al presente regolamento devono possedere tutti i requisiti di sicurezza stabiliti dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di prevenzione incendi e di tutela dei lavoratori.
Articolo 10 (Norme transitorie e finali)
1. Le strutture extralberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 11/1996 devono adeguarsi ai requisiti minimi igienico-sanitari di cui al presente regolamento entro i termini fissati dall'articolo 31 della legge stessa.
2. Le strutture di cui all'articolo 3 esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono adeguare, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso, il volume di aria per persona a 3 mc.
3. I comuni provvedono entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle norme stabilite dallo stesso.
4. In considerazione della particolarità dei luoghi in cui sono ubicati, che rende impossibile anche l'eventuale adeguamento strutturale, le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano ai seguenti rifugi alpini:
a) rifugio Gonella al Dome, ubicato in Comune di Courmayeur;
b) rifugio Teodulo, ubicato in Comune di Valtournenche;
c) rifugio Quintino Sella, ubicato in Comune di Ayas;
d) rifugio Mantova, ubicato in Comune di Gressoney-La-Trinité.
Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Piccolo.
Piccolo (ADP-PRI-Ind) Il collega Perrin Carlo mi ha delegato di leggere un'unica relazione.
"Il settore turistico, volano importante e vitale dell'economia della nostra Regione, che ha subito in questi ultimi anni una sempre più costante evoluzione, e che sta chiedendo sempre più servizi diversificati, ha indotto la Giunta regionale a predisporre la legge regionale 29 maggio 1996 n. 11 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere", revisionando ed aggiornando il quadro normativo che regola l'attività turistica, affiancandosi così alle leggi regionali già esistenti del settore.
Con il presente regolamento si dà quindi attuazione all'articolo 30 della legge sopracitata, che rinvia appunto ad un regolamento regionale l'individuazione dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture nonché la disciplina sull'approvvigionamento idro-potabile e di scarico di acque reflue.
Mi preme con l'occasione ricordare che esistono sul territorio valdostano diverse strutture ricettive come: le case per ferie (n. 90) , gli ostelli per la gioventù (n. 1), i rifugi alpini (n. 47) e bivacchi fissi, i posti tappa escursionisti (dortoirs), gli esercizi di affitta camere (n. 42) e case ed appartamenti per vacanze, strutture queste che rivestono una rilevante importanza per una particolare clientela turistica sempre più alla ricerca dell'utilizzo di tali strutture ricettive, le quali hanno come caratteristica quella più importante di servizio che di redditività.
Il regolamento quindi risulta essere la prima normativa nazionale che fissa con precisione requisiti riferiti a tali strutture, requisiti che finalmente consentono di superare i problemi, più volte segnalati dai medici di sanità pubblica, per il relativo rilascio delle autorizzazioni sanitarie. La mancanza di tali requisiti, infatti, sottoponeva le strutture di cui trattasi al rispetto delle stesse disposizioni delle civili abitazioni con conseguenze assurde sulla necessità di ottimizzare l'uso degli spazi.
Intendo pertanto evidenziare i punti qualificanti del regolamento riguardanti soprattutto i requisiti minimi igienico-sanitari dei rifugi alpini, le disposizioni sull'approvvigionamento idro-potabile delle strutture extralberghiere poste in alta montagna, le relative modalità di scarico delle acque reflue, nonché le disposizioni sull'applicazione delle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche, alfine di favorire sempre di più la vita sociale delle persone portatrici di handicap.
Se da un lato le moderne esigenze dei turisti che frequentano la nostra regione devono comunque essere soddisfatte e diversificate in termini di offerta turistica, dall'altro l'Amministrazione regionale deve garantire la tutela igienico-sanitaria dei locali messi in uso, la sicurezza e l'incolumità sia degli operatori sia dei turisti utenti.
Siamo certi che con questo regolamento, per le motivazioni già sopra esposte, il Consiglio regionale va a disciplinare le carenze delle strutture di questa parte importante dell'offerta turistica valdostana, stabilendo una serie di requisiti e disciplinando i tempi necessari per l'adeguamento.
Requisiti igienico-sanitari dei rifugi.
In considerazione della particolarità di tali strutture, che pur essendo strutture di accoglienza devono poter mantenere un corretto equilibrio fra le esigenze di garantire un minimo di igienicità e le caratteristiche di spartanità, che sono proprie di tali strutture, partendo quindi dal concetto che il rifugio alpino non è un albergo, sono stati individuati standards, peraltro differenti a seconda dell'effettivo grado di raggiungibilità, che garantiscono comunque l'igienicità della struttura, senza stravolgere la destinazione d'uso della stessa. È stata posta, infatti, particolare attenzione soprattutto ai locali destinati alla preparazione ed alla somministrazione di alimenti e bevande, senza entrare troppo nel merito dei locali destinati a dormitorio, tenuto conto che comunque i rifugi hanno l'obbligo di accettare chiunque lo richieda in casi di emergenza, indipendentemente dai posti letto effettivamente disponibili.
Approvvigionamento idro-potabile.
Le disposizioni contenute nel regolamento riferite all'approvvigionamento idro-potabile delle strutture extralberghiere poste in alta montagna (mi riferisco in particolare ai rifugi e dortoirs) prevedono, di fatto, la possibilità di derogare alle disposizioni nazionali vigenti in materia di approvvigionamento idrico, pur garantendo la qualità dell'acqua fornita al consumo umano secondo quanto previsto dalle normative stesse. La difficoltà, soprattutto, di applicare le norme sulle aree di salvaguardia delle risorse idriche captate, hanno indotto a ricercare soluzioni alternative che garantissero però il rispetto dei limiti qualitativi.
Le disposizioni del regolamento non risultano affatto in contrasto con le normative statali, semplicemente ne danno un'interpretazione tecnica che consente di avere sempre più l'acqua di buona qualità, anche in situazione ambientale precaria e difficile, responsabilizzando i gestori delle strutture a mantenere tali requisiti di qualità. L'approvazione di tale norma consente alla Regione di porsi all'avanguardia nella soluzione del problema che riguarda nello specifico i rifugi alpini, ma nella speranza che la stessa norma possa essere utilizzata per altre strutture quali quelle a servizio dei mayen e degli alpeggi, il cui mantenimento rappresenta un settore importante dell'economia valdostana.
Disciplina degli scarichi.
Anche l'articolo del regolamento riferito alla disciplina degli scarichi permette alla Regione di porsi all'avanguardia nell'applicazione, nel caso specifico, addirittura di normative comunitarie. Le disposizioni contenute nell'articolo 7, infatti, derivano essenzialmente dalla direttiva comunitaria n. 91/271 della CEE, solo parzialmente recepita dallo Stato con legge 17 maggio 1995, n. 172. Da tale direttiva sono state estrapolate le norme di carattere generale che semplificano notevolmente la depurazione delle acque reflue nelle zone montane (al di sopra dei 1500 metri). In attesa dell'emanazione della norma regionale che, dopo la revisione del piano regionale di risanamento delle acque, disponga in merito alla disciplina degli scarichi civili, si è ritenuto di dover recepire immediatamente quella parte di direttiva CEE che prevedeva la deroga nella scelta del sistema di trattamento, fornendo prime indicazioni già attraverso questo regolamento.
Con tali norme la Valle d'Aosta risulterà essere la prima Regione che provvede alla disciplina di quegli scarichi problematici, quali appunto quelli dei rifugi soprattutto ad alte quote, dove l'applicazione della legge attuale non permette di risolvere seriamente detti problemi se non sostenendo costi altissimi ed ingiustificati in relazione all'effettivo beneficio dell'ambiente.
Barriere architettoniche.
Questo regolamento rappresenta l'occasione per porre chiarezza sull'applicazione delle norme vigenti in materia di abbattimento di barriere architettoniche fatto salvo, infatti, l'obbligo del rispetto delle disposizioni vigenti quali le case per ferie, gli ostelli della gioventù ed una parte dei dortoirs e dei rifugi raggiungibili attraverso strada rotabile, si è ritenuto di dover chiaramente escludere da tali normative quelle strutture che, in quanto non raggiungibili se non attraverso mezzi di risalita, non ha senso adeguare alle normative stesse in quanto proprio per le loro caratteristiche d'uso sono destinate ad accogliere spartanamente gli escursionisti.
Il presente regolamento consta di 10 articoli, così di seguito elencati...."
Président La discussion générale est ouverte. La parole au Conseiller Parisi.
Parisi (RV) Brevissimamente, anche perché la relazione del nostro relatore è stata corposa e ha dato la possibilità a tutti di capire bene di cosa stiamo parlando.
Volevo far rilevare che questo regolamento e questa legge arrivano oggi, ma con 12 anni di ritardo perché la legge quadro n. 217 è del 1983 per cui non abbiamo provveduto così celermente come doveva essere fatto e come hanno fatto altre regioni d'Italia. Oltre a questo ci sono altri aspetti della legge quadro, che ancora non hanno trovato soluzione. Per quanto riguarda la legge n. 217 vi erano anche degli impegni precisi da parte dell'Assessore Agnesod, però non è il momento di parlarne, ne parleremo più in seguito.
Entrando nel merito della legge, mi interessava sapere da cosa sono stati dedotti questi rapporti: se dalle norme sanitarie o se invece da delle realtà, cioè attraverso la verifica della situazione concreta esistente in Valle. Va benissimo dettare le norme e i requisiti minimi, però poi, come è successo molto spesso quando andavamo come turismo a svolgere la nostra funzione di ispezione, ci trovavamo di fronte a realtà diverse da quelle che venivano scritte per cui le norme erano di difficile applicazione.
Mi interessava sapere questo in modo da non trovarci in futuro a non poter applicare questo regolamento.
Una cosa che mi ha stupito enormemente, una cosa che non ho mai visto e che non è mai stata recepita in una legge, è questa norma transitoria laddove, parlando di rifugi alpini, esclude alcuni rifugi dalla necessità di dotarsi di requisiti minimi. Questo è un fatto innovativo, ma è una deroga che non so come si possa accettare. Andiamo ad approvare un regolamento che dovrebbe valere su tutto il territorio e poi per alcune strutture ci permettiamo di derogare, non dando loro neppure i requisiti minimi che dovrebbero avere? Mi sembra, Assessore, che qui siamo fuori da ogni logica e da ogni norma. Pur considerando le situazioni di queste strutture sia logistiche sia di altro genere, anche queste quanto meno dovrebbero essere sottoposte ai requisiti minimi che sono previsti per le altre strutture.
Esprimo anche la mia preoccupazione perché andiamo a creare un precedente che potrebbe essere pericoloso in futuro in quanto, se questa è la logica, potremmo dovere concedere questo tipo di deroghe per altre realtà. Mi auguro che l'Assessore tenga conto di questo; non mi sembra un'azione coerente con quello che andiamo a dire in tutti gli altri articoli della legge perché questo discorso potrebbe valere per tante altre strutture la cui situazione sia logistica sia strutturale potrebbe essere identica ai rifugi. Non vedo perché per quattro rifugi valga questa logica e non valga per altri rifugi che possono trovarsi nella stessa situazione, così come non possa valere per altre strutture extralberghiere come le case per ferie o gli ostelli per la gioventù.
Voteremo ugualmente il regolamento, però mi resta questa grossa perplessità su questa deroga.
Presidente Qualcun altro chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto la parola l'Assessore alla sanità e assistenza sociale, Vicquéry.
Vicquéry (UV) Permettetemi anzitutto di ringraziare il gruppo di lavoro coordinato dal Consigliere Perrin Carlo, che ha lavorato per più di un anno su questo regolamento.
Nel merito, si tratta di un documento molto importante perché, come giustamente ha detto il relatore, è un documento innovativo. Non è vero, Consigliere Parisi, che è un documento che arriva con 16 anni di ritardo, perché se il Consigliere Parisi fa riferimento al DPR 327/1980, quel DPR definisce i requisiti igienico-sanitari per la somministrazione di alimenti al pubblico....
(...interruzione del Consigliere Parisi, fuori microfono...)
... ah, del 1983... il regolamento è fatto in applicazione della legge regionale 11/1996, che demandava ad un regolamento specifico la definizione dei requisiti igienico-sanitari.
Si tratta comunque di un documento che è stato predisposto soppesando i pro e i contro di tutti gli aspetti, sia quello dell'approvvigionamento idrico in alcune situazioni difficili, come quelle dei rifugi, sia quelli più prettamente igienico-sanitari dei locali, ovvero gli scarichi, le fognature, le barriere architettoniche.
Il Consigliere Parisi chiede se i requisiti sono stati definiti in base a norme o alla constatazione dello stato di fatto della situazione. I requisiti sono stati una sintesi delle due cose, perché a tutt'oggi ci troviamo in un vuoto legislativo vero e proprio tant'è che un rifugio della Val d'Ayas lo scorso anno non ha potuto aprire perché il medico di sanità pubblica applicava al rifugio, per analogia, i requisiti degli alberghi. C'è molta confusione in materia, questo regolamento cerca di mettere ordine. I metri quadri dei locali, degli spazi eccetera, sono il frutto di un'attenta valutazione dell'esistente svolta da questo gruppo di lavoro, di cui facevano parte anche i rappresentanti dei rifugi, delle guide alpine e dei CAI, nonché funzionari dell'Assessorato regionale della sanità e dell'Assessorato regionale del turismo.
Tutti ritengono che questi requisiti siano idonei - da un lato - a dare un servizio sempre più qualificato alla clientela che, come sapete, nei rifugi è prevalentemente estera, che è giustamente esigente, - dall'altro - a contemperare le esigenze di un rifugio che, come dice un punto del regolamento, deve comunque accogliere gli alpinisti, altrimenti rischierebbe di incorrere anche in reati di tipo penale.
Evidentemente si trattava di lavorare con molta attenzione, cosa che è stata fatta, e ritengo che questo regolamento non crei nessun problema ai rifugi esistenti. Il fatto che nella norma transitoria siano esclusi i Rifugi Gonella Al Dome, Teodulo, Quintino Sella e Mantova, è perché questi sono rifugi che si situano sui ghiacciai. Li conosciamo tutti questi rifugi, il Mantova è forse quello che si situa in una zona meno impervia fra i quattro, però non è possibile chiedere per loro il mantenimento dei requisiti legati all'approvvigionamento idrico o a cose di altro genere perché significherebbe, di fatto, chiuderli.
Ripeto, è una scelta fatta di comune accordo all'interno del gruppo di lavoro e questo sicuramente darà la possibilità - da un lato - di migliorare il servizio, - dall'altra - di evitare fastidi, per usare un termine molto eufemistico, ai gestori dei rifugi, fastidi che a volte si sono risolti anche in procedimenti penali.
Presidente Si passa all'esame dell'articolato della proposizione di regolamento n. 27.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Presidente All'articolo 8 vi è una modifica al terzo comma, dove anziché citare l'articolo 2 si deve citare l'articolo 3.
Pongo in votazione l'articolo 8:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Presidente Pongo in votazione l'articolo 9:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Presidente Pongo in votazione l'articolo 10:
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Presidente Pongo in votazione il regolamento nel suo complesso:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità