Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 2435 du 5 mars 1997 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 5 MARZO 1997

OGGETTO N. 2435/X Disegno di legge: "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale".

Capo I Ambito di applicazione, competenza e requisiti

Articolo 1 (Principi generali)

1. La presente legge disciplina i criteri e le procedure per le nomine e le designazioni di competenza della Regione per incarichi in società, enti, istituti, fondazioni e associazioni, nonché in altri organismi pubblici e privati, in base a leggi, regolamenti, statuti e convenzioni.

2. La Regione provvede alle nomine e designazioni di cui al comma 1, secondo modalità atte a garantire la pubblicità e la possibilità di partecipazione ed a consentire il controllo della comunità regionale.

3. Le nomine e le designazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate nel rispetto dei requisiti di esperienza e professionalità, rapportati alla specificità dell'attività svolta dall'organo o dall'organismo cui esse si riferiscono e secondo i criteri dell'avvicendamento e della limitazione degli incarichi.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) quando per la nomina o designazione è esplicitamente richiesto il requisito di consigliere regionale;

b) nei casi di rappresentanza di diritto in relazione a cariche già rivestite;

c) quando la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti e convenzioni.

Articolo 3 (Competenza in materia di nomine e designazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 26 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), il Consiglio regionale è competente a deliberare le nomine e designazioni di cui all'allegato A attribuite alla Regione in base a norme statali o regionali, salva diversa disposizione delle stesse, e le nomine non attribuite alla competenza della Giunta regionale.

2. Spetta alla Giunta regionale deliberare le nomine e designazioni in società ed enti strumentali.

3. Sono delegate agli enti locali della Valle d'Aosta le nomine e le designazioni di competenza regionale di rappresentanti pubblici in seno ad organismi diversi, di cui all'allegato B, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla presente legge.

4. Per le nomine e designazioni ad essa spettanti, la Giunta regionale può procedere ad integrare, con propria deliberazione, l'allegato B di cui al comma 3.

Articolo 4 (Requisiti dei candidati)

1. I candidati in seno agli organi di controllo delle società, enti, associazioni ed altri organismi pubblici e privati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) i sindaci ed il presidente del collegio dei sindaci delle società, enti ed organismi pubblici e privati, per i quali ciò è previsto a norma di legge o di statuto, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88);

b) i sindaci ed il presidente del collegio dei sindaci delle altre società, per le quali non sussiste l'obbligo di cui alla lett. a), devono essere iscritti agli ordini professionali dei dottori commercialisti o dei ragionieri collegiati;

c) in tutti gli altri organismi, enti ed associazioni non contemplati alle lett. a) e b), i candidati sindaci o revisori dei conti devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, ovvero avere acquisito esperienza almeno triennale maturata in attività amministrativa e/o di controllo in organismi pubblici o privati.

2. I candidati in seno agli organi collegiali dei diversi organismi devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, ovvero di esperienza almeno triennale maturata in almeno uno dei seguenti settori:

a) attività professionale autonoma nel settore cui si riferisce la nomina o la designazione;

b) attività dipendente, con funzioni di responsabilità gestionale, in enti, società o altri organismi pubblici o privati di dimensione economica o strutturale assimilabile a quella dell'organismo in seno al quale è previsto l'incarico;

c) attività in seno ad organi di amministrazione o di controllo di società, enti, istituti, fondazioni, associazioni o di altri organismi pubblici o privati;

d) qualità di consigliere o amministratore in seno all'Amministrazione regionale, o di amministratore in seno ad un Comune o ad una Comunità montana della regione.

3. Il presidente, il vicepresidente, l'amministratore delegato di società, istituti, fondazioni, associazioni, enti ed altri organismi pubblici e privati devono essere in possesso di diploma di laurea, ovvero di esperienza almeno quinquennale maturata in almeno uno dei seguenti settori:

a) attività professionale autonoma nel settore cui si riferisce la nomina o la designazione;

b) attività di tipo dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti, società, fondazioni, associazioni o altri organismi pubblici o privati di dimensione economica o strutturale assimilabile a quella dell'organismo in seno al quale è previsto l'incarico;

c) qualità di consigliere o amministratore in seno all'Amministrazione regionale, o di Sindaco di un Comune o di Presidente di una Comunità montana della regione.

4. Ulteriori requisiti possono essere previsti da leggi o regolamenti specifici o dagli ordinamenti degli enti interessati.

Articolo 5 (Cause di esclusione)

1. Non possono essere candidati, né ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge coloro che:

a) si trovino in stato di interdizione legale o di interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali) e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30 (Disposizioni modificative della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali, e della legge 17 febbraio 1968, n. 108, in materia di elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario);

c) siano stati condannati con sentenza definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia), e successive modificazioni, ovvero per uno dei delitti previsti nel libro V, titolo XI del codice civile o dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), e successive modificazioni.

2. Chi ha ricoperto il medesimo incarico per tre mandati consecutivi, o comunque per dieci anni consecutivi, non può essere immediatamente nominato o designato per ricoprire lo stesso incarico.

3. Il sopravvenire di una delle cause di esclusione di cui al comma 1 nel corso dell'incarico comporta la revoca da parte dell'organo che ha proceduto alla nomina, salvo il caso di cui al comma 1, lett. a), che comporta la decadenza immediata dall'incarico stesso.

Articolo 6 (Incompatibilità)

1. Le persone nominate o designate ai sensi della presente legge non devono trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste in ordine alle funzioni da ricoprire.

2. In ogni caso, non possono ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:

a) i membri del Parlamento nazionale o europeo, del Consiglio regionale o della Giunta regionale;

b) i componenti di organi consultivi, di vigilanza e di controllo, tenuti ad esprimersi sui provvedimenti degli organi ai quali si riferisce la nomina o la designazione;

c) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o di altra giurisdizione speciale o onoraria;

d) gli avvocati e procuratori presso l'Avvocatura dello Stato;

e) gli appartenenti alle forze armate o alla Polizia di Stato in servizio permanente effettivo;

f) coloro che si trovino in conflitto di interesse con riferimento ai relativi incarichi;

g) coloro che abbiano una lite pendente, penale, civile o amministrativa nei confronti della Regione o dell'organismo interessato alla nomina.

3. La nomina o la designazione è revocata se il nominato o designato, al momento dell'accettazione, non abbia fatto cessare formalmente le eventuali situazioni d'incompatibilità.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) la struttura regionale responsabile dell'attivazione e della tenuta dell'albo di cui all'articolo 7.

5. Il dirigente della struttura di cui al comma 4, accertata d'ufficio o su comunicazione ai sensi dell'articolo 12, comma 4, la sussistenza di situazioni d'incompatibilità sopravvenuta invita l'interessato a rimuoverle formalmente entro il termine di venti giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'organo competente procede ai sensi degli articoli 14 e 15.

6. Gli incarichi negli organi di amministrazione di cui alla presente legge sono tra loro cumulabili, se compatibili, nella misura massima di tre incarichi retribuiti per ogni persona.

7. Gli incarichi negli organi di controllo e di revisione sono tra loro cumulabili, se compatibili, nella misura massima di dieci per ogni persona, di cui quattro remunerati, tre non remunerati e tre quali sindaci supplenti.

Capo II Procedimento di nomina

Articolo 7 (Albo delle nomine e designazioni)

1. Presso la struttura di cui all'articolo 6, comma 4, è istituito l'albo delle nomine e designazioni di cui alla presente legge, di seguito denominato albo. L'albo è articolato in due sezioni, concernenti rispettivamente, per ogni organismo, le nomine o designazioni di competenza regionale e la registrazione degli incarichi attribuiti o cessati.

2. L'albo è predisposto, tenuto e aggiornato dalla struttura di cui all'articolo 6, comma 4, secondo modalità che assicurino un'agevole consultazione dello stesso e la possibilità di una completa conoscenza degli atti di nomina o designazione.

Articolo 8 (Contenuti dell'albo)

1. Nella prima sezione dell'albo, sono indicati i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, in seno ai quali la Regione deve provvedere a nominare o designare propri rappresentanti ai sensi della presente legge.

2. Per ogni nomina o designazione sono indicati:

a) l'organo competente a deliberare la nomina o designazione;

b) l'organo e la carica cui si riferisce la nomina o designazione;

c) la normativa di riferimento;

d) i requisiti occorrenti per la nomina o designazione, nonché le funzioni inerenti alla carica e la sua durata;

e) l'eventuale emolumento ed il suo ammontare;

f) le modalità ed il termine ultimo per la presentazione delle candidature, che deve essere fissato al quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del mandato in corso;

g) le proposte di candidatura presentate ai sensi dell'articolo 10, che vi rimangono iscritte per cinque anni.

3. Nella seconda sezione dell'albo, al fine di garantire la massima trasparenza, per ciascuna delle nomine o designazioni sono indicati:

a) le complete generalità delle persone che ricoprono o hanno ricoperto gli incarichi, corredate dell'indicazione del titolo di studio, delle cariche pubbliche e degli incarichi svolti nei cinque anni anteriori alla nomina o designazione, desunti dal curriculum presentato;

b) gli estremi del provvedimento di nomina o designazione e della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale;

c) le eventuali cessazioni dagli incarichi, prima della normale scadenza del mandato;

d) i compensi percepiti, comunque denominati.

4. Al fine della corretta tenuta dell'albo, i provvedimenti di nomina o designazione e quelli di cessazione dagli incarichi sono inviati dagli organi deliberanti alla struttura competente di cui all'articolo 6, comma 4, entro il termine di dieci giorni dalla loro adozione.

Articolo 9 (Inizio del procedimento e pubblicità)

1. L'albo è pubblico ed è consultabile senza alcuna formalità, fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, presso l'istituenda struttura delle relazioni con il pubblico di cui all'articolo 9 della legge regionale 45/1995 e, fino all'istituzione della medesima, presso la struttura di cui all'articolo 6, comma 4.

2. Per le cariche in scadenza è dato avviso tramite pubblicazione sul Bollettino ufficiale, con l'indicazione delle cariche da ricoprire, del termine per la presentazione delle candidature e della struttura presso cui è consultabile l'albo; di tale avviso è data pubblicità attraverso i mezzi di stampa e di telecomunicazione.

3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato entro il 30 settembre di ogni anno, per le cariche in scadenza nel successivo semestre gennaio/giugno, ed entro il 30 marzo per quelle in scadenza nel successivo semestre luglio/dicembre.

4. Copia aggiornata dell'albo, su supporto informatico, è trasmessa mensilmente al Presidente del Consiglio regionale e, su richiesta, ai comuni della regione; a questi ultimi è trasmessa annualmente copia dell'albo su carta.

Articolo 10 (Presentazione delle candidature)

1. I singoli cittadini, i gruppi consiliari, i singoli consiglieri regionali, i singoli membri dell'esecutivo regionale, gli ordini professionali, le associazioni, gli enti pubblici o privati possono presentare, in ogni momento, per le cariche previste nella prima sezione dell'albo, proposte di candidatura per gli incarichi contemplati dalla presente legge.

2. Il termine ultimo fissato per la presentazione delle candidature è quello indicato dall'articolo 8, comma 2, lett. f).

3. Le proposte di candidatura possono essere riferite a più incarichi, sono presentate al dirigente della struttura competente di cui all'articolo 6, comma 4, e contengono le seguenti indicazioni:

a) dati anagrafici completi e residenza del candidato;

b) titolo di studio;

c) curriculum dettagliato da cui siano desumibili tutti gli elementi utili ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 4;

d) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione o di incompatibilità previste agli articoli 5 e 6, sottoscritta dal candidato, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme);

e) disponibilità all'accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.

4. È consentito integrare o perfezionare la documentazione di cui al comma 3 fino al decimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della candidatura. Decorso tale termine le candidature incomplete o imperfette non sono prese in considerazione ai fini dell'inserimento nell'albo.

5. La struttura di cui all'articolo 6, comma 4, esamina le candidature in ordine ai requisiti previsti all'articolo 4 e alle cause di esclusione o di incompatibilità ai sensi degli articoli 5 e 6 e, entro il termine di quindici giorni dalla presentazione delle candidature medesime, dispone l'inserimento, o il motivato non inserimento, dei nominativi nella sezione prima dell'albo.

6. Avverso la decisione della struttura di cui all'articolo 6, comma 4, di non inserire il nominativo del candidato nella sezione prima dell'albo, il soggetto proponente la candidatura può ricorrere alla Giunta regionale o all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a seconda che la nomina o la designazione competa alla Giunta regionale o al Consiglio regionale.

Articolo 11 (Nomine e designazioni di competenza regionale)

1. L'organo regionale competente esaminata la documentazione presentata, provvede alle nomine o designazioni almeno tre giorni prima della scadenza del mandato. Per gli incarichi resisi vacanti prima della normale scadenza, l'organo regionale competente vi provvede entro il trentesimo giorno successivo al verificarsi della vacanza.

2. Qualora il Consiglio o la Giunta non provvedano a quanto di competenza nei termini di cui al comma 1, alla nomina o designazione provvedono, nei tre giorni successivi, rispettivamente, il Presidente del Consiglio o il Presidente della Giunta.

3. Qualora non vi siano candidature valide presentate, l'organo competente può provvedere a nominare o designare persone che, pur non essendo iscritte all'albo, possiedano i requisiti richiesti in relazione all'incarico da conferire.

Articolo 12 (Accettazione della nomina o designazione)

1. La struttura di cui all'articolo 6, comma 4, dà notizia della nomina o designazione all'interessato che, entro dieci giorni dalla ricezione dell'avviso, deve comunicare per iscritto al presidente dell'organo che ne ha deliberato la nomina o la designazione:

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione o di incompatibilità previste agli articoli 5 e 6;

b) l'intervenuta dichiarazione di tutti i redditi ai fini fiscali, corredata di fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

2. La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma 1 comporta la revoca della nomina o designazione, salva ogni eventuale ulteriore azione in sede penale o civile.

3. Ai fini dell'accertamento della non sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 5 l'Amministrazione regionale acquisisce d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti.

4. Qualora, successivamente alla nomina o alla designazione, l'interessato venga a trovarsi in una delle situazioni previste agli articoli 5 e 6, il medesimo è tenuto, a pena di decadenza dall'incarico, a darne immediata comunicazione al presidente dell'organo che ne ha deliberato la nomina o la designazione e al dirigente della struttura di cui all'articolo 6, comma 4.

5. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lett. b), devono essere presentate nel mese di giugno di ogni anno, compreso quello successivo alla cessazione dall'incarico.

6. I provvedimenti di nomina e designazione sono pubblicati sul Bollettino ufficiale entro trenta giorni dalla loro emanazione.

Capo III Incarichi

Articolo 13 (Doveri inerenti al mandato)

1. Coloro che sono stati nominati o designati ai sensi della presente legge sono tenuti ad inviare annualmente, o quando sia loro altrimenti richiesto, una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono in seguito trasmesse, per informazione, alla Commissione consiliare competente per materia.

3. Coloro che sono stati incaricati ai sensi della presente legge devono, nell'espletamento del loro mandato, conformarsi all'indirizzo politico-amministrativo della Regione e, per quanto concerne le nomine o designazioni effettuate dalla Giunta regionale, alle indicazioni di cui al comma 4, compatibilmente con gli ordinamenti dei singoli organismi in cui sono chiamati ad operare.

4. Ai fini di cui al comma 3, i soggetti incaricati dalla Giunta regionale sono tenuti, oltre a quanto previsto al comma 1, a trasmettere al Presidente della Giunta l'ordine del giorno delle sedute, in tempo utile affinché la Giunta medesima possa fornire indicazioni sulla linea programmatica da seguire nel corso delle stesse.

Articolo 14 (Revoca)

1. L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 13 può comportare la revoca della nomina o designazione.

2. Nei casi di revoca sono fatti salvi gli atti compiuti nell'esercizio del mandato e il provvedimento è comunicato al dirigente della struttura di cui all'articolo 6, comma 4.

Articolo 15 (Sostituzioni)

1. Nel caso in cui una persona nominata o designata cessi dall'incarico, per qualsiasi motivo, si provvede alla sua sostituzione secondo le procedure previste dalla presente legge.

2. L'incarico del soggetto subentrante cessa comunque alla scadenza del mandato dell'organismo di cui è chiamato a far parte.

Articolo 16 (Determinazione della scadenza)

1. Gli incarichi attribuiti ai sensi della presente legge scadono con la ricostituzione o la decadenza, nei termini di legge, dell'organo per il quale sono stati conferiti.

Articolo 17 (Disposizioni finali e transitorie)

1. La struttura di cui all'articolo 6, comma 4, provvede, entro sessanta giorni dalla sua individuazione, a tutti gli adempimenti necessari all'istituzione e all'attivazione dell'albo delle nomine e designazioni.

2. Alle nomine o designazioni di competenza regionale relative al primo semestre del 1997 si applica, per quanto riguarda il procedimento e le incompatibilità, la legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale), con esclusione dei casi di sostituzione di cui all'articolo 15 della presente legge.

3. Per le nomine o designazioni già effettuate e relative a semestri antecedenti a quello di cui al comma 2 si applica la disciplina delle incompatibilità vigente al momento della loro effettuazione, con esclusione dei casi di sostituzione di cui all'articolo 15 della presente legge.

4. In sede di prima applicazione, l'avviso di cui all'articolo 9, comma 2, per le cariche in scadenza nel successivo semestre, è pubblicato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 18 (Abrogazione e modificazioni)

1. La legge regionale 12/1991 è abrogata, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, commi 2 e 3.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2 e all'articolo 4, comma 4, la presente legge deve essere osservata anche in presenza di disposizioni diverse contenute in norme di settore.

3. Per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale, laddove norme di settore prevedano una rappresentanza della minoranza consiliare, la maggioranza e la minoranza consiliari individuano i rispettivi candidati scegliendoli tra quelli iscritti nella prima sezione dell'albo, o nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 3. In carenza delle predette individuazioni, il Consiglio regionale o il suo Presidente provvedono comunque alla nomina o designazione ai sensi della presente legge.

Articolo 19 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

(...Omissis...)

Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Borre.

Borre (UV) Con il disegno di legge in discussione, concernente la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale, si intende ridefinire la normativa regionale vigente in materia, in specie la legge regionale n. 12 del 1991, al fine di semplificare la procedura, garantire l'Amministrazione regionale con nomine di persone esperte e professionalmente capaci, garantire la trasparenza con la creazione di un sistema - albo delle nomine o designazione - che permetta la pubblicità dei procedimenti di nomina e una verifica dell'azione condotta dai nominati.

Mi sembra opportuno presentare alcuni punti cardine della proposta normativa, mettendo l'accento sugli elementi che maggiormente la caratterizzano in quanto momento innovativo e razionalizzatore della materia.

L'articolo 3 del disegno di legge regionale individua i soggetti componenti per le nomine o designazioni attribuite alla Regione: il Consiglio regionale, per gli incarichi di rappresentanza di natura politica individuati all'allegato A; la Giunta regionale per gli incarichi in enti strumentali e società, cioè per gli incarichi in seno ad organismi la cui attività sia strettamente connessa alla realizzazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione.

Non si è ritenuto opportuno esplicitare gli organismi in seno ai quali i rappresentanti regionali sono nominati o designati dalla Giunta per due motivi: in primo luogo perché società ed enti strumentali sono immediatamente individuabili in quanto definiti dalla legge; in secondo luogo per evitare di dover continuamente intervenire con procedimento legislativo per modificare un eventuale allegato, soggetto per sua natura ad essere mutevole.

Innovativa è poi la possibilità per gli enti locali di essere delegati (commi 3 e 4 dell'articolo 3) allo scopo di procedere direttamente alle nomine o designazioni di rappresentanti regionali in seno ad organismi individuati e che operano principalmente in ambito locale. In fase di prima applicazione la delega in questione è attribuita per gli organismi espressamente citati nell'allegato B al disegno di legge regionale, allegato che potrà essere successivamente integrato in una logica di delegificazione con semplice deliberazione della Giunta per le competenze in materia di nomine o designazioni spettanti all'Esecutivo.

L'articolo in esame vuole rispondere all'aspirazione di attribuire il momento della nomina o della designazione al soggetto che maggiormente garantisce la rappresentatività di quegli interessi regionali da rappresentare in seno ai diversi organismi. Il ruolo politico del Consiglio regionale è garantito, così come è valorizzato il ruolo della Giunta, organo responsabile dell'applicazione dell'indirizzo politico e amministrativo della maggioranza, e sono tenute in debito conto le capacità ed esperienze degli enti locali.

Non vi è svuotamento delle competenze del Consiglio, che vedrà trasferite alcune sue attuali attribuzioni alla Giunta, la quale - occorre ricordarlo - è comunque espressione della maggioranza consiliare, quindi un sistema di democrazia rappresentativa pienamente legittimata ad essere depositaria di proprie competenze.

Non vi è rischio che la minoranza consiliare perda ogni significativo controllo sugli incarichi attribuiti alla Regione, sia per la pubblicità e la trasparenza che saranno garantite dal costituendo albo e dalle disposizioni in materia di procedimenti di nomina o designazione, sia per le competenze specifiche di verifica dell'azione condotta dai nominati affidata alla II Commissione e per le modalità di convocazione della stessa - che fanno parte dell'emendamento che presenterò in seguito - sia infine perché l'articolo 18, comma 3, garantisce che sia mantenuta la rappresentanza della minoranza consiliare - laddove prevista - per le nomine di competenza del Consiglio.

Requisiti dei candidati. L'articolo 4 affronta l'aspetto dei requisiti minimi richiesti ai candidati per poter ricoprire un determinato incarico, facendo comunque salvi quei requisiti eventualmente previsti da leggi o regolamenti specifici o dagli ordinamenti degli enti interessati. Per quanto disposto dall'articolo 4 è importante sottolineare che, a parte il caso dei revisori dei conti, esiste una certa equipollenza fra titolo di studio ed esperienza maturata dal candidato anche come amministratore pubblico.

Cumulo o successione dei mandati. Si è ritenuto opportuno prevedere la possibilità di cumulo dei mandati: per gli organi dell'Amministrazione nella misura massima di tre incarichi retribuiti e compatibili per ogni persona, per gli organi di controllo nella misura massima di 10 incarichi per ogni persona, di cui 4 remunerati, 3 non remunerati e 3 quali sindaci supplenti. Quanto sopra, sia per far fronte alla potenziale carenza di candidature conseguenti alle ristrette dimensioni umane della Regione, sia per non disperdere l'esperienza accumulata dai nominati o designati, sia infine per favorire la copertura di incarichi per cui non è prevista alcuna retribuzione, o per i quali la retribuzione è irrilevante. Nella stessa logica è stata prevista la possibilità per ogni designato o nominato di ricoprire lo stesso incarico per tre mandati consecutivi o comunque per 12 anni consecutivi.

Albo delle nomine e designazione. La creazione di un albo, che potrebbe essere definito delle candidature o delle nomine o designazioni, è uno degli aspetti rilevanti del disegno di legge e concorre alla definizione di un sistema che vuole garantire il massimo della trasparenza e della pubblicità attraverso l'albo medesimo, nonché attraverso la pubblicazione sul bollettino ufficiale di cui agli articoli 9, commi 2 e 3, e 12, comma 6, assicurando all'Amministrazione nel contempo di poter disporre in ogni momento di un congruo numero di candidature per i diversi incarichi da ricoprire.

L'albo sarà gestito da un'apposita struttura individuata dalla Giunta regionale, articolo 6, comma 4, e conterrà ogni utile indicazione in materia di nomine e designazioni, fra cui il richiamo ai provvedimenti di proposta di candidatura e a quelli di attribuzione e di cessazione degli incarichi (vedi l'articolo 8). Esso sarà aggiornato costantemente, sarà consultabile senza particolari formalità presso la struttura e successivamente presso la struttura per la relazione con il pubblico. Al fine di evitare il verificarsi di situazioni di carenze di candidature, è invece doveroso evidenziare che le medesime potranno essere presentate in ogni momento ed essere riferite a più incarichi e iscritte all'albo.

Vi rimarranno validamente per 5 anni. Gli unici termini per la presentazione di candidature valide sono espressi all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 8, comma 2, lett. f), rispettivamente in 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale per le cariche resesi vacanti prima della scadenza del mandato e in 45 giorni dalla scadenza del mandato per le cariche soggette a normale scadenza.

Ogni soggetto potrà quindi candidarsi per più incarichi contestualmente, se avrà i requisiti richiesti, in quanto tale possibilità è espressamente prevista.

Non v'è il rischio che, sulla base di una candidatura multipla, un soggetto possa trovarsi a ricoprire illegittimamente uno o più incarichi in quanto da un lato l'albo permette di avere una fotografia immediata e completa della situazione di ogni candidato per cui la situazione problematica potrà essere vanificata a priori o comunque risolta, e dall'altro la nomina o designazione sarà formalmente efficace solo se a seguito dell'avvenuta dichiarazione da parte del nominato o designato di non essere in alcuna delle situazioni di esclusione e incompatibilità.

Come da accordo in Commissione, si era chiesto alla Giunta di presentarci un emendamento che permettesse un controllo dell'operato di chi viene nominato; mi è stato consegnato dal Presidente l'emendamento che rispecchia quanto chiesto dalla Commissione, che leggo:

Emendamenti

Articolo 13

Al comma 2, le parole "[...] alla Commissione consiliare competente per materia." sono sostituite con le parole "[...] alle Commissioni consiliari competenti per materia."

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma 5:

"5. La II Commissione consiliare permanente "Affari Generali" è competente a svolgere funzioni di verifica e di valutazione politica, relativamente all'attività degli enti, delle società o degli altri organismi pubblici o privati in seno ai quali la Regione nomina o designa propri rappresentanti ai sensi della presente legge. A tal fine, su richiesta di almeno due commissari, la Commissione può procedere all'audizione dei rappresentanti degli organismi predetti o provvedere ad acquisire direttamente ogni utile notizia richiedendo ai medesimi anche tramite i rappresentanti regionali, di relazionare in merito all'attività svolta dall'organo o dall'organismo di appartenenza".

Presidente È aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Florio.

Florio (VA) La questione della disciplina delle nomine è un problema che ha accompagnato questa legislatura sino ad oggi con alterne vicende. Il risultato finale della discussione che a più riprese è stata avviata, condotta avanti e adesso portata a termine, è un risultato che non ci vede per nulla soddisfatti e rispetto al quale diamo un giudizio sostanziale di controriforma rispetto alla normativa oggi in vigore rappresentata dalla legge n. 12 del 1991.

Credo che sia opportuno fare un brevissimo rappel sulla storia di questo disegno di legge e ancor prima della legge n. 12 del 1991.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 12 conosciamo tutti, senza che si facciano qui riassunti, quale fosse il sistema che veniva usato per individuare designazioni e nomine all'interno dei diversi organismi con i quali la Regione ha comunque dei riferimenti. Si trattava di nomine slegate da qualsiasi criterio di logicità, di competenza, di specificità, e il più delle volte legate invece a collegamenti di tipo ben diverso.

Con quel disegno di legge prima e con la legge poi si tentò di mettere ordine, cercando di dare corpo a due punti fermi: il primo era la pubblicità della nomina e della designazione, e il secondo era la ricerca della competenza specifica per quella norma e per quella designazione.

Il disegno di legge era nato con una sua ratio, la sua gestione tentò immediatamente di bloccarne la consistenza e le finalità. Su di un punto soprattutto non si trovò mai accordo concreto e specifico, e fu quello della competenza della cosiddetta Commissione per le nomine che, secondo noi, non doveva soltanto valutare la legittimità della domanda presentata, la correttezza della documentazione e quindi la formalità della domanda stessa, ma doveva soprattutto esprimersi in ordine e in rapporto alla competenza specifica richiesta per occupare quel posto per aderire a quella designazione. Questa competenza è sempre stata contestata; io ricordo che sin dalla prima riunione della Commissione nomine di questa legislatura tentai ancora una volta di far passare questa logica, questo criterio, questa ratio, cosa che venne assolutamente sempre contestata. Per cui è successo che, pur salvaguardando la pubblicità delle nomine e delle designazioni, veniva parzialmente meno quel rigore che era previsto nella logica della legge n. 12 di rapporto specifico fra competenza, nomina e designazione. Questo ovviamente senza nascondere che comunque la necessità di confrontarsi con l'insieme delle candidature presentate, con le rispettive competenze, rendeva necessario ed anche possibile mantenere, quando si tentava di scavalcare la stretta correlazione fra competenze e designazioni da fare, una certa linea di razionalità.

Ma si è sempre detto che questo sistema, questa procedura era lunga e macchinosa e che non consentiva sempre di far fronte ai problemi connessi con la competenza e più volte, da più parti, si è sempre sostenuto che si dovesse andare ad una riforma.

Ebbene, siamo arrivati alla controriforma con un disegno di legge che, diversamente da quanto ha appena finito di dire il Consigliere Borre, non semplifica per nulla la normativa di cui alla legge n. 12, anzi questo disegno di legge n. 226 è ben più complicato nella sua formulazione, nella correlazione fra i diversi articoli, nelle competenze specifiche che vengono assegnate ai diversi servizi, è ben più complicato, complesso e di difficile lettura e, secondo noi, di ancor più difficile realizzazione, di quanto non sia stata la realizzazione della legge n. 12. Basti pensare al numero degli articoli, ad esempio: certo, è un primo livello di confronto molto semplice, ma già il numero degli articoli è notevolmente aumentato. E poi la complessità dei rapporti fra i diversi articoli, fra le indicazioni contenute in più capi eccetera, farà sì che il risultato finale sarà quello di una complessità ulteriore.

Neppure sul versante della trasparenza però riteniamo che ci sia un miglioramento; si tratta, è vero, di una trasparenza che deriva dalla pubblicità, che non ha potuto essere completamente cancellata, delle nomine e delle designazioni che dovranno essere fatte, ma si tratta di una trasparenza che avviene in un momento molto isolato, direi in un momento singolo rispetto alla durata della candidatura accettata, che è di 5 anni. C'è una sorta di albo che, pur essendo formalmente pubblico, nel suo utilizzo giornaliero e annuale finirà per diventare una sorta di albo chiuso, ignorato dalla pubblicità, cosa che invece oggi avviene con esplicitazione decisamente maggiore.

Un altro problema, sempre nei confronti della trasparenza, deriva dal fatto che grandissima parte delle designazioni viene spostata direttamente e con un colpo di spugna dalle competenze di questo Consiglio alle competenze della Giunta. Qui non riesco a capire la contentezza del Consigliere Borre, in quanto si tratta di uno svuotamento delle competenze di questo Consiglio; a favore di una pretesa razionalità e velocità di intervento viene tutto affidato alla Giunta con una possibilità di controllo e di gestione autonoma da parte di questo Consiglio fortemente diminuita.

Per quanto riguarda poi il problema degli esperti, anche qui c'è un rilievo che deve essere fatto. C'è la creazione di un albo che ha valenza quinquennale rispetto al quale, ha detto il Consigliere Borre, c'è una riserva di nomina molto più ampia di quanto non ci sia oggi. Questo ci fa pensare che potrebbe essere questo il sistema che è stato studiato perché si riesca a non rimanere mai parzialmente scoperti come è successo nei confronti di alcune nomine, per le quali si è stati costretti a indicare nomine e designazioni che forse non erano gradite ad alcune forze politiche presenti in quest'aula, ma che pure si è stati costretti a nominare essendo il numero di candidature molto limitato. La presenza invece di un bacino di candidature molto ampie consente di far rientrare dalla finestra ciò che prima si era tentato di far uscire dalla porta.

Noi diamo quindi un giudizio fortemente negativo di questo disegno di legge. È un disegno di legge rispetto al quale voteremo contro proprio perché c'è il tentativo di tornare indietro rispetto a quello che pure con sforzo e con contraddizioni si era riusciti a fare con la legge n. 12.

C'è infine un problema connesso con la rappresentanza della minoranza e sarà, ritengo, un problema di non facile soluzione. È vero che la partecipazione ad organismi deve rappresentare la lunga mano degli obiettivi della maggioranza e dell'Esecutivo, ma è anche vero che la presenza dell'opposizione è garanzia di controllo all'interno di questi organismi. E pur rivendicando questa garanzia di controllo, è chiaro che l'eventuale rappresentante dell'opposizione si deve adeguare all'interno di quegli organismi alle indicazioni proprie dell'Esecutivo, tuttavia la presenza dell'opposizione in quegli organismi è fondamentale per le operazioni di controllo e di rapporto democratico fra opposizione e maggioranza. Ebbene, questo sarà molto, molto complicato. Come fare ad esempio per quegli organismi nei quali è prevista la presenza dell'opposizione, le cui nomine diventano di competenza della Giunta? Questo non è chiaro, e ritengo che sia un altro dei punti fortemente deboli di questo disegno di legge.

Certo è che controlleremo con attenzione ciò che accadrà nel prosieguo di questa vicenda; certo è che su tutto aleggia una sensazione per quanto ci riguarda di impotenza. Abbiamo detto fin dall'inizio e da subito che questo disegno di legge non ci andava bene, abbiamo tentato di far capire perché, abbiamo tentato di far capire che eravamo anche disponibili a rivedere la legge n. 12 nelle parti in cui forse era opportuno intervenire; non si è voluto proseguire nella logica della legge n. 12, si è voluto ricompattare il problema facendo un pericolosissimo passo indietro.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (Ind) Per alcune brevi considerazioni su questa legge. Pur con notevoli limitazioni e contraddizioni la legge n. 12 del 1991 aveva dei meriti - meriti che sono stati poc'anzi ricordati dal collega Florio, che ci ha preceduti - e conteneva determinate forme di garanzia.

Questa nuova proposta di legge, che oggi siamo chiamati a discutere e ad approvare, invece ha due elementi devastanti.

Il primo elemento è la notevolissima concentrazione di poteri che si verificherà nell'ambito della Giunta regionale e il conseguente svuotamento dei relativi poteri in capo a quest'organo, che è l'organo rappresentativo per eccellenza, l'organo politico.

In qualsiasi sistema democratico che si rispetti comunque all'organo rappresentativo viene garantita la possibilità di designare le persone che saranno coloro che dovranno espletare compiti strumentali dell'Amministrazione regionale o del Consiglio nel corso di un determinato periodo di tempo.

La stessa cosa si verifica e si sta verificando per paradosso anche a livello nazionale, dove abbiamo una legge di elezione dell'Assemblea, che è di tipo maggioritario. Qui fino a prova contraria sappiamo che il sistema elettorale è di tipo proporzionale e quindi privilegia il cosiddetto principio di rappresentatività. In un sistema elettorale maggioritario - sappiamo che è anche l'oggetto della discussione della Commissione bicamerale - viene sempre garantito il cosiddetto Statuto delle opposizioni, affinché le opposizioni abbiano la possibilità di controllare e di garantire il controllo nell'ambito di enti o società di designazione di quell'organismo. Ebbene, qui è stato cancellato tutto. Associo quest'atto di grave svuotamento, quest'atto devastante anche al fatto che questo Consiglio non abbia mai voluto piegarsi sull'articolo 116 del Regolamento dell'Assemblea, articolo che sappiamo quanto inibisce la potestà dei consiglieri regionali di poter verificare l'andamento della gestione e l'espletamento dell'attività nell'ambito di determinati organismi.

La mancanza di revisione dell'articolo 116 e l'accentramento di poteri nella Giunta a questo livello sulle designazioni e sulle nomine di competenza regionale ha letteralmente svuotato di significato il compito di quest'Assemblea e di conseguenza anche la potestà di controllo e di garanzia da parte dell'opposizione.

Questo modello di legge non si addice nemmeno ad un modello elettorale di tipo maggioritario; possiamo dire che invece si addice ad un modello di Stato tipo la Satrapia orientale, di tipo prettamente autoritario. E questo è il primo grosso danno che procura questa legge.

Il secondo è quello che riguarda la perpetuazione delle cariche nei rispettivi organi, una perpetuazione che se prima era un dato di fatto, adesso viene addirittura codificata perché il limite dei tre mandati che è stabilito dall'articolo 5, comma 2, non impedisce questa reiterazione della nomina nel corso degli anni e quindi il consolidamento di veri e propri potentati da parte dei soggetti che sono più graditi all'Amministrazione regionale.

Esprimo quindi anch'io il mio forte rammarico per la presentazione di una legge di questo tipo, che assolutamente non gratifica né promuove quella che è o quella che vorrebbe essere la democrazia esistente e reale all'interno della regione, anzi la mortifica in una maniera impressionante, ed è proprio l'espressione di quello strano connubio fra l'integralismo unionista da una parte e il veterocomunismo dall'altra, che il relatore, il Consigliere Borre, ha rappresentato degnamente. Il mio voto sarà contrario.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Parisi.

Parisi (RV) Prima di entrare nel merito del disegno di legge, dichiaro che a differenza di chi mi ha preceduto noi esprimiamo la nostra piena soddisfazione, perché finalmente abbiamo la possibilità di discutere e di confrontarci su un argomento che faceva parte del programma di questa maggioranza e del quale più volte noi avevamo sollecitato la Giunta a presentare una proposta. Noi quindi, a differenza degli altri, come dicevo, siamo soddisfatti per questo.

Dobbiamo aggiungere che noi già fin dal 1994 avevamo presentato una nostra proposta di legge, che raccoglieva in sé lo spirito del disegno di legge oggi in discussione.

Secondo noi la motivazione politica che sta alla base di questo disegno di legge è legata al fatto che secondo il nostro parere la legge n. 12 del 1991 non solo ha fallito gli obiettivi che erano alla base della sua approvazione, ma ha di fatto reso più lunga e contorta la procedura relativa alla nomina dei rappresentanti della Regione nei vari organismi nei quali essa è prevista.

D'altro lato tutte le disposizioni vigenti in materia di nomine risentono di quel clima di assemblearismo e consociativismo proprio di un periodo storico che è finito, mentre oggi è universalmente riconosciuta e sentita l'esigenza di distinguere in modo chiaro il diverso ruolo dell'esecutivo e del legislativo del Governo e dell'opposizione.

In relazione a quanto detto, si è passati nel tempo da un eccesso all'altro. Fino a qualche anno fa prevaleva il criterio puramente partitico, che privilegiava la militanza partitica senza tenere in alcun conto la formazione culturale e tecnica della persona da designare. Recentemente invece si è affermato - forse per reazione - il criterio opposto, quello esclusivamente tecnico, dimenticando che tali rappresentanti hanno anche un ruolo politico da svolgere in stretto raccordo con il Governo regionale e portando in alcuni casi a restringere la rosa dei candidabili a pochissimi super esperti, impedendo di fatto ogni rinnovamento nel tempo, checché ne dica chi mi ha preceduto. La legge n. 12 del 1991 non ha fatto altro che restringere l'accesso ai vari organismi a pochissimi super esperti e basta andare a sfogliare gli elenchi dei nostri rappresentanti in questi organismi. Smentisco quindi in maniera ferma quello che è stato detto, che invece la legge n. 12 del 1991 è stata una legge trasparente e mi fermo qui perché potrei fare altre considerazioni.

Invece questo disegno di legge tenta di compendiare le due opposte tendenze, andando a distinguere fra gli organismi che prevedono una partecipazione finanziaria della Regione e tutti gli altri organismi. Per i primi è apparso giusto proporre un'esclusiva competenza della Giunta regionale, trattandosi di organismi che devono essere funzionali agli obiettivi di politica economica che un Governo intende perseguire. Per tutti gli altri organismi che hanno una funzione di pura rappresentanza istituzionale rimane la competenza del Consiglio regionale, ma svincolata dalla lunga ed inutile procedura della legge n. 12 del 1991.

Altro aspetto che riteniamo importante e che viene posto in evidenza è quello della formazione culturale e quindi del titolo di studio, che è fissato nel diploma di scuola secondaria superiore per i semplici membri del Consiglio di amministrazione e nella laurea per le cariche di Presidente o di Amministratore delegato.

A tale proposito riteniamo opportuno inserire fra gli altri requisiti quello dell'esperienza di amministrazione di un ente pubblico proprio perché tale esperienza consente quella visione "politica" della direzione o del controllo da svolgere nei vari organismi, che spesso è preminente sull'aspetto puramente tecnico. Non siamo infatti d'accordo con coloro che fin qui hanno sostenuto che i rappresentanti dovevano essere solo tecnici e che chi aveva avuto un'esperienza politica doveva essere messo al bando perché considerato non degno di essere rappresentante nei vari organismi. Riteniamo che anche chi ha avuto esperienza politica nei vari organi istituzionali debba avere pari dignità di coloro che sono considerati tecnici. Abbiamo avuto anche l'esempio che non sempre i tecnici si sono dimostrati all'altezza del compito loro assegnato e basterebbe andare a vedere alcuni esempi che non sono lontani nel tempo, per verificare qual è stata l'azione di qualche tecnico nei vari organismi, azione di cui nessuno poi ha potuto rispondere. Siamo quindi fermamente convinti che, nel momento in cui ci sarà un rappresentante eletto dall'Esecutivo, questo rappresenterà l'Esecutivo e nel contempo risponderà della sua azione, ma politicamente risponderà all'Esecutivo per il suo impegno e per l'attività svolta all'interno di questi organismi.

Un altro aspetto positivo è legato alla creazione dell'albo regionale, al quale tutti i cittadini che sono in possesso dei requisiti possono far domanda di iscrizione e con il quale si evita di presentare una pletora di domande. Qui ogni qualvolta un cittadino voleva fare... lasciami finire, Squarzino Dina, poi parlerai anche tu, sappiamo come la pensi; d'altra parte la legge n. 12 del 1991 è figlia dell'Assessore Riccarand, fatta a fine legislatura, per cui è comprensibile anche sotto certi aspetti che non possiate essere d'accordo su quello che viene proposto oggi. Ci piacerebbe però che una volta tanto su un oggetto politico presentato da questa maggioranza voi trovaste l'accordo perché da quando faccio parte di questa maggioranza in quattro anni purtroppo non ho avuto ancora il piacere una volta di vedere i Verdi d'accordo con una proposta fatta da questa maggioranza.

Florio (fuori microfono) Ma pensa te!

Parisi (RV) Ma penso io.... per carità, è una considerazione politica del tutto personale, la dico ad alta voce perché mi deve essere consentito anche di fare queste piccole osservazioni, poi posso essere anche smentito dai fatti, però i fatti sono negli atti del Consiglio e chiunque può andare a verificare se quanto dico è fuori luogo.

Ritornando all'oggetto in argomento, ho detto che ogni qualvolta un cittadino voleva partecipare ai vari bandi che venivano pubblicati, doveva presentare altrettante domande, e questo si ripeteva continuamente anche con impegni di carattere economico perché per fare la domanda veniva richiesta la presentazione di documenti in carta da bollo. Ora, con l'albo regionale, il cittadino che ha i requisiti previsti dalla legge non è più obbligato a far questo perché viene inserito nell'apposito elenco e può partecipare a qualunque nomina e a qualunque bando in scadenza.

In conclusione riteniamo che, pur non essendo questa legge uno strumento perfetto, ha il pregio di eliminare quella parvenza di trasparenza e di ipocrisia che esisteva nella legge n. 12 del 1991 e qui basta andare a verificare quello che avveniva al momento delle nomine nei vari organismi, dove per quelli più appetibili vi erano 50-80 domande, mentre per quelli non molto appetibili non si raggiungeva neanche il numero per fare le designazioni.

Termino dicendo che se non altro questo disegno di legge individua il soggetto politico responsabile delle nomine: se questa legge verrà approvata sapremo finalmente a chi muovere le accuse di eventuali deficienze o di eventuali incompetenze di nostri rappresentanti che vengono designati nei futuri organismi di cui la Regione è parte interessata o per partecipazione azionaria o per partecipazione diretta.

Nel dichiarare il nostro voto favorevole al disegno di legge, prendiamo atto anche dell'emendamento presentato dalla Giunta, che accoglie una richiesta che avevamo fatto per assicurare alla minoranza e all'opposizione la possibilità di controllo e di verifica dell'attività di questi rappresentanti all'interno di questi organismi. Ribadisco il nostro voto favorevole a questo disegno di legge.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.

Chiarello (RC) La legge n. 12, secondo me, era una buona legge; l'unica cosa che ho sempre contestato e per la quale mi sono astenuto finora in quasi tutte - per non dire in tutte - le votazioni sulle nomine era la Commissione nomine che non funzionava, che non tirava alla fine i nomi di quelli che dovevano essere nominati, ma che lasciava alla maggioranza la possibilità di decidere, né più né meno di quello che dice questa legge. Con questa legge si è voluto istituzionalizzare questa procedura.

Il Consigliere Borre ci ha voluto rassicurare ripetendo più volte che con questa legge non viene tolto potere al Consiglio, per quanto mi riguarda, se non lo avesse detto forse ci avrei creduto, ma di solito quando uno ha paura che una cosa succeda, la nega ripetutamente per essere credibile.

In questa maniera effettivamente, secondo me già da prima, mio caro Parisi, si sapeva chi faceva le nomine, di chi era la responsabilità delle nomine, chi erano i professionisti nominati; è anche vero che ci sono dei tecnici incompetenti però, ci sono anche dei politici incompetenti, sicché non guardiamo sempre nel campo dell'altro.

Quello che mi stupisce è che più del 50 percento - per non andare oltre, adesso non ho qui lo schema - delle persone che erano state nominate e che a fine anno dovevano produrre una relazione sul lavoro fatto, su come ha funzionato l'ente nel quale erano stati nominati, non ha presentato questa relazione. Chi li ha nominati, ovvero la maggioranza nella maggior parte dei casi, aveva l'obbligo di richiamarli al loro dovere, ricordando loro che così come li aveva nominati, li poteva sostituire con altre persone più diligenti. È così che si rendono responsabili le persone.

La possibilità di ripetersi nell'incarico è un'altra delle cose che secondo me è più grave perché uno che per un incarico di quel tipo sta lì 15 anni..., mi sembra veramente di istituzionalizzare quella persona. Stiamo cercando di dire che la politica non deve avere un sottogoverno che governa più del politico perché di fatto poi succede questo e si va dal funzionario o dall'eletto nei vari enti per ottenere quelli che si dicono dei favori che in certi casi invece sono dei diritti che una persona ha. Vengono fatti passare come dei favori perché in quella sedia da 10 anni c'è quella persona che ormai viene vista come l'uomo-macchina del potere. Non voglio dire che una persona che è stata eletta una volta, non debba essere rieletta, ma la rotazione nei vari enti potrebbe dare maggiore credibilità all'Amministrazione e anche alla politica.

La responsabilità in questo caso è della Giunta e viene veramente svuotato il ruolo del Consiglio. Non so più cosa potranno dire i giornalisti di questa minoranza; quando dovremo chiedere qualcosa, ci verrà detto che in quella società non ci si può mettere il naso, non c'è un rappresentante della minoranza; Parisi ha detto che se il rappresentante sbaglierà, ne risponderà la maggioranza, ma quando ha sbagliato cosa succede? Chi lo saprà? Lo sapremo dopo cinque anni, quando è scaduto il mandato? Lo sapremo mai se è stato sbagliato qualcosa? O lo sapremo dalla Magistratura?

Presidente Lei ci lascia con un grosso interrogativo. Ha chiesto la parola il Consigliere Lanièce.

Lanièce (GA) Una revisione della legge sulle nomine era senz'altro necessaria, considerando che ogni qualvolta in sede di Consiglio vengono riproposte le designazioni di nuovi incarichi, viene contemporaneamente a crearsi il famoso scoglio delle nomine, fenomeno che necessariamente porta sempre soddisfazione per qualcuno, rammarico e qualche volta rancore per qualcun altro. Per evitare quindi che le nomine di membri di consigli di amministrazione, di comitati, di fondazioni e quant'altro, creino situazioni talvolta imbarazzanti e perfino attriti tra i membri del Consiglio, per garantire al massimo chiarezza e trasparenza, la legge sulle nomine doveva poter offrire pari opportunità a maggioranza e opposizione, cioè doveva possedere fondamentali requisiti di democrazia nella valutazione dei nominativi prescelti, sia di quelli indicati dai membri della Giunta, sia di quelli indicati dai consiglieri. La Commissione delle nomine doveva essere lo strumento che designava l'uomo giusto al posto giusto, equidistante dalle scelte politiche e personalistiche.

Ora devo dire che questo documento, lungi dall'eliminare lo scoglio, non sembra rispondere per nulla a questi requisiti; vi si legge in realtà un aumento del potere decisionale della Giunta regionale sulle scelte e sui criteri di valutazione dei nominativi. Poco o nulla resta invece alla minoranza, la cui facoltà decisionale è relegata a quegli organi e a quelle cariche che potremmo dire di rappresentanza o comunque poco influenti nell'assetto sociale, economico e (perché no?) politico della Valle d'Aosta.

Questa legge ha il sapore di un contentino dato a qualcuno, non l'affermazione di un diritto equanime per tutti i consiglieri, ma piuttosto il permesso concesso benevolmente di proporre ciò che si vuole, tanto poi le scelte le fa sempre qualcun altro cioè in questo caso la Giunta regionale.

Tutto questo si può tradurre con una sola parola, una parola temibile, preoccupante: lottizzazione. Lottizzazione fatta alla romana, quella di cui gli stessi esponenti nazionali del PDS avevano accusato il Governo Berlusconi, invece a quanto pare gli esponenti locali del PDS appoggiano decisamente questa lottizzazione regionale.

Quasi tutte le nomine più importanti diventano di competenza del Governo regionale, le garanzie di controllo e di partecipazione degli esponenti di minoranza vengono meno.

Se la revisione delle nomine passa per questa strada, io - ma spero che anche altri la pensino come me - non mi sento di condividerla. Non voglio aggiungere altro perché mi sembra di aver espresso il mio pensiero.

Invito perciò tutti a riflettere sulla reale efficacia di questa legge che, così come è stata formulata, ripropone ostacoli e scogli, che invece prometteva di eliminare, venendo meno così al suo scopo principale, quello di ridare fiducia sulla trasparenza che è sinonimo di democrazia sulle scelte operate da questo Consesso. Presenterò un emendamento che riguarda il cumulo dei mandati.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Collé.

Collé (PpVA) La prima osservazione che volevo fare me l'ha in parte rubata il Consigliere Parisi. Di fatto questa maggioranza è caratterizzata più che da una maggioranza omogenea, da una maggioranza, come va di moda a Roma, variabile; è difficile, quando in quest'aula si parla di disegni di legge importanti o comunque di temi importanti che tutta la maggioranza si uniformi e si presenti in quest'aula compatta.

Oggi siamo qui a discutere di una legge di regime, una vera e propria legge di regime; normalmente quando uno mette mano ad una legge è per migliorarla e noi siamo stati fra quelli che abbiamo sempre detto che la legge del 1991 effettivamente non aveva quei requisiti necessari per dare le rispondenze giuste alle attese per questo problema specifico. Invece qui abbiamo messo mano ad una legge e l'abbiamo notevolmente peggiorata, ma non ci stupiamo più di tanto perché la tendenza di questa maggioranza l'avevamo già verificata nel 1994, quando si trattò di nominare i presidenti delle commissioni, e già allora ci fu la prima impostazione che andava in una precisa direzione, quella cioè di arraffare tutto. Così come arraffò tutto il Governo Berlusconi, il quale non solo in campo nazionale in modo particolare dalla Sinistra, ma anche in Valle d'Aosta dall'Union Valdôtaine fu contestato per questo metodo. Noi allora lo contestammo, lo contestiamo anche oggi perché anche su questo riteniamo di essere coerenti e questa legge segue pedissequamente, come diceva Ferraris per quanto riguardava il Casinò, quanto all'epoca fece Berlusconi.

Poi si scrive sui giornali che la minoranza non esiste e qui c'è un atto della maggioranza che ancora una volta fa non esistere la minoranza, Consigliere Perrin. E proprio parlando di Perrin, laddove dichiara che c'è un'assenza di dibattito politico in quest'aula, così è virgolettato - noi leggiamo, poi lei rettificherà - dove dice che l'Union Valdôtaine dovrebbe tornare all'opposizione affinché un dibattito nuovo si instauri e ci sia finalmente di nuovo la politica.

Chiedo al Consigliere Perrin così come chiedo all'Union Valdôtaine, cosa avrebbe fatto, se fosse stata in minoranza, di fronte ad una legge di questo tipo. Lo chiedo con estrema serietà e affinché si faccia una riflessione perché è troppo facile cambiare atteggiamenti nel momento in cui si è da una parte rispetto all'altra.

E poi mi permetta, Consigliere Perrin, di fare un'ulteriore riflessione a proposito del suo movimento. L'Union Valdôtaine è sempre stata riconosciuta - ed io l'ho sempre riconosciuta - come un movimento che ha difeso - oggi però deve dire più a parole - nei suoi anni di vita le esigenze delle minoranze, che ha sempre portato avanti questo discorso. Anche qui chiedo agli amici dell'UV di fare una riflessione se questa legge va in quella direzione.

Allora, come ha detto stamani qualcuno, mi chiedo dove va a finire il ruolo di controllo che ad una minoranza spetta di diritto perlomeno da quando in questo Paese c'è la democrazia. Credo però che questa legge, più che al periodo democratico della storia del nostro paese, ben si addice al periodo precedente.

Naturalmente per poter giustificare questo tipo di legge abbiamo sentito stamani parlare di trasparenza. Credo che questo sia il modo più falso per nascondere quella che è la reale necessità di portare avanti questa legge perché non ci dimentichiamo di alcuni fatti che si sono verificati in quest'aula laddove determinate candidature sono state presentate ed altri nominativi sono stati eletti e messi nei vari consigli di amministrazione. E questo perché crediamo giusto esista la sovranità del Consiglio, mentre qui si tende ad avere l'interlocutore politico unico che darà le risposte politiche ai vari gruppi di maggioranza e così si eviteranno dei disguidi di percorso.

Così come non è possibile gridare alla novità quando si parla dei tre mandati, perché se è vero che questi sono stati inseriti nella legge, è altrettanto vero che io candidato posso svolgere tre mandati presso una società e continuare il quarto mandato in un'altra società. Evitiamo quindi di dirci anche queste cose e diciamo piuttosto che tutto è possibile, che tutto è all'insegna della politica e di come la politica deciderà di fare.

Sono queste le motivazioni che ci hanno fatto riflettere e decidere di non entrare nel merito di questa legge contro cui voteremo, questa legge che conferma una posizione accentratrice e antidemocratica di questa Giunta.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Ferraris.

Ferraris (GV-PDS-SV) Non so se interverrò a nome dei controriformatori, dei satrapi o dei veterocomunisti, decidete voi alla fine del mio intervento.

Credo che non esista una legge sulle nomine che trovi un consenso generale di un qualunque consesso istituzionale proprio perché all'interno di questo esiste il dato di fondo che comunque una parte del Consiglio eserciterà un principio di discrezionalità, legato al fatto che obiettivamente non c'è la nomina oggettiva, quella che ha i migliori requisiti in termini di professionalità, di capacità eccetera, anche se questo comunque è un obiettivo che deve essere realizzato.

Tutti dicono che la legge n. 12 era la migliore legge sulle nomine che avevamo, salvo poi fare le critiche più sperticate rispetto a questa legge. Io vorrei dire che forse questa legge non era l'optimum che si è voluto descrivere per il fatto che questa è una legge che aveva tutti i vizi della I Repubblica: era una legge largamente consociativa che riusciva a mettere i rappresentanti della maggioranza, della minoranza in un Consiglio di amministrazione nella PVA come nella Finaosta e mi pare che trasportare logiche di un consesso elettivo all'interno di un Consiglio di amministrazione sia fare un'operazione che sicuramente non va nella direzione della democrazia, della trasparenza, della chiarezza e di tutte le cose che sono state invocate.

Molti si sono dimenticati che il potere di discrezionalità che la Commissione nomine poteva esercitare è stato smantellato da una sentenza del TAR, che nel 1995 aveva dichiarato che la Commissione nomine non poteva neanche decidere sull'ammissibilità o meno di un candidato. E voi qua venite a dire che la Commissione nomine a quel punto poteva scegliere il migliore? Direi che ci troviamo in una situazione in cui di fatto questo tipo di legge era stato minato alle sue fondamenta. Questa legge sicuramente non è la migliore legge del mondo, tuttavia è una legge che anzitutto stabilisce un principio di responsabilità: c'è chi decide, opera delle scelte e non è detto che se si individua - soprattutto per quanto riguarda gli organi strumentali della Regione - la Giunta, questa debba essere una Giunta che opera solo in termini di lottizzazione a scapito delle capacità e della professionalità di chi designa. Credo anzi che sia vero l'inverso perché, nel momento in cui si individua un soggetto che deve operare delle scelte, questo è naturalmente impegnato ad operare le scelte migliori anche perché deve rispondere in prima persona delle scelte che fa. C'è quindi un principio di responsabilità che viene affermato.

Ma nella legge n. 12 del 1991 non esisteva un principio di controllo per cui la minoranza poteva sì nominare un proprio rappresentante e poi anche qui non nascondiamoci dietro un dito, non era il rappresentante di una minoranza, era il rappresentante di un partito della minoranza nominato all'interno di un qualche organismo.

Questa legge stabilisce un principio: che c'è la possibilità data a due soli consiglieri all'interno della II Commissione di chiedere una verifica, di sapere cosa succede all'interno degli organismi in cui sono state fatte delle nomine, quindi di avere delle informazioni. È un passo avanti rispetto ad oggi perché sapete benissimo che con i numeri che ci sono all'interno di una Commissione, se la maggioranza non vuole convocare o fare l'esame di una situazione legata alla società A piuttosto che alla società B, si vota che il determinato presidente, amministratore delegato, o quello che è, della società, non viene convocato. Stabilendo che bastano due consiglieri per fare questo tipo di operazione, credo che ci siano ulteriori garanzie. Non abbiamo risolto tutti i problemi della democrazia in Valle d'Aosta e in Italia, ne sono assolutamente convinto, però credo che, dal punto di vista delle possibilità di controllo da parte della minoranza, ci sia un passo avanti in questa direzione. Credo che i requisiti di pubblicità esistano; credo che il fatto che ci sia un albo, il fatto che ci sia maggiore possibilità di scelta, vada sicuramente a vantaggio del tipo di scelta e della qualificazione della scelta che verrà fatta e non a suo detrimento.

Vorrei dire anche qui che al Consiglio non vengono sottratte le nomine, ma vengono lasciate le nomine di garanzia perché questo è il compito del Consiglio. Noi siamo qui a rivendicare un maggiore compito del Consiglio, poi oggi abbiamo scoperto che il problema è che il Consiglio deve fare le nomine, ma io credo che il Consiglio abbia qualcos'altro e di più nobile da fare, nel senso che i compiti di un Consiglio come questo risiedono in altri ambiti, che non sono tanto quello di intervenire nella gestione di singoli enti, di creare un'ulteriore propaggine fra Consiglio ed enti strumentali, ma sia quello di svolgere un proprio ruolo istituzionale.

Questo intendevo dire per cui io credo che non sia sicuramente una legge stravolgente, è sicuramente una legge perfettibile, ma sono convinto che questa è una materia molto controversa e trovare la soluzione migliore è molto difficile. Credo che quello che viene presentato sia un equilibrio che tiene conto di un'esperienza passata e tiene conto della necessità di individuare un responsabile della scelta. È chiaro che è anche una sfida perché se le scelte poi saranno le peggiori, le meno qualificate eccetera, comunque sarà un problema di chi ha fatto queste scelte che dovrà risponderne.

Questa legge sicuramente non rappresenta un passo indietro, non stiamo andando verso la controriforma; credo che da questo punto di vista tutti possano stare tranquilli.

Si dà atto che, dalle ore 12,31 alle ore 12,36, presiede il Vicepresidente Viérin Marco.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Piccolo.

Piccolo (ADP-PRI-Ind) Non si può che concordare che questo disegno di legge è migliorativo rispetto a quello proposto dalla legge n. 12. È chiaro che diventa anche difficile poter dire che questa legge - riprendo alcune considerazioni fatte dai colleghi di minoranza - è lesiva nei confronti dell'opposizione. Non credo, perché le nomine che erano di competenza del Consiglio regionale vengono mantenute e il Consiglio regionale ha le sue componenti sia di maggioranza sia di opposizione; quelle della Giunta invece sono state individuate per quelle che avevano carattere ed indirizzo politico amministrativo. Nella legge che oggi viene proposta al Consiglio c'è un'innovazione: quella di dare la possibilità agli enti locali di nominare i rappresentanti direttamente fra coloro che operano principalmente in ambito locale. Credo che questo sia uno dei punti qualificanti della legge che oggi viene messa in discussione.

Un'ultima considerazione va fatta relativamente alla pubblicazione dell'albo. Credo che questo sia un requisito di trasparenza e di correttezza da parte dell'Amministrazione regionale nei confronti di coloro che propongono la loro candidatura pertanto, esprimiamo parere favorevole al disegno di legge.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Lanièce.

Lanièce (GA) Solo per annunciare la presentazione di emendamenti al disegno di legge.

Presidente Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Permettez-moi quelques considérations finales quant au projet de loi qui est soumis à votre attention.

Tout d'abord, pour souligner qu'il s'agissait d'une priorité programmatique, d'un engagement qui avait été pris au mois d'avril 1994, où l'on avait, en tant que forces de majorité, concerté la modification de la loi régionale sur les nominations. C'est ce que la majorité a fait au cours de ces derniers mois, dont le résultat est représenté par le texte aujourd'hui en discussion.

Il s'agit évidemment d'une modification de la loi 12/1991, là je ne peux que partager les observations qui ont été formulées quant aux critiques exprimées jusqu'à aujourd'hui à la loi 12/1991 et par contre aujourd'hui que des propositions de modification sont présentées, quant aux jugements favorables.

La volonté a été celle de maintenir tous les aspects positifs de la loi 12/1991; de ce point de vue il n'y a point de pas en arrière. Par contre, il y a une prise de conscience nouvelle quant à la nécessité de mieux répartir les compétences et les rôles pour éviter qu'il y ait à cet égard de la confusion entre responsabilités qui reviennent quant aux conséquences des choix de politique économique non pas à l'Assemblée ou moins encore à l'opposition, mais directement au Gouvernement.

C'est donc sur la base de cette considération qu'il y a eu une répartition différente des compétences; il n'y a pas eu élimination totale de compétences, chacun garde ses compétences, son pouvoir de nomination, mais on a mis l'accent sur les fonctions plutôt que sur l'organe, le rôle de contrôle du Conseil a été de ce point de vue renforcé par rapport à la situation actuelle et donc on assure une dialectique entre des pouvoirs, des fonctions et des responsabilités différentes.

De plus on a également considéré la dimension de notre Région, parce qu'il faut prendre en considération cet aspect, prendre en compte les compétences qui existent aujourd'hui à l'intérieur de notre région et donc s'il est vrai qu'il faut introduire des critères et des principes qui visent à favoriser la limitation des mandats et la rotation des fonctions et des charges de responsabilité, d'autre part nous estimons qu'il est également nécessaire de ne pas pousser à l'extrême ces principes. Dans le cas contraire nous nous trouverions dans l'obligation de recourir par la suite à des compétences externes et de répondre ici au Conseil aux interpellations de ceux qui, aujourd'hui, proposent des amendements, qui nous pousseraient dans cette direction.

C'est donc sur la base de ces principes, et non pas sur la base des principes d'ordre général qui ont été évoqués, que la majorité a présenté ce projet de loi, avec la finalité de mieux atteindre l'objectif de gestion efficace des affaires publiques.

Presidente Si passa all'esame dell'articolato secondo il testo licenziato dalla II Commissione.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Presenti e votanti: 27

Favorevoli: 19

Contrari: 8

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:

Presenti e votanti: 30

Favorevoli: 20

Contrari: 10

Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:

Presenti e votanti: 30

Favorevoli: 20

Contrari: 10

Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:

Presenti e votanti: 30

Favorevoli: 20

Contrari: 10

Presidente All'articolo 5 c'è l'emendamento presentato dal Consigliere Lanièce, di cui do lettura:

Emendamento Articolo 5 comma 2 sostituirlo così:

Chi ha ricoperto un incarico per tre mandati consecutivi, o comunque per dieci anni consecutivi, non può essere immediatamente nominato o designato per ricoprire un ulteriore incarico.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Lanièce.

Lanièce (GA) Quest'emendamento, che è stato sottoscritto anche da altri consiglieri, serve solo per evitare una situazione poco trasparente, cioè che ci siano delle persone che ricoprano gli incarichi maggiori per diversi anni. Nell'articolo 5 si dice che chi ha ricoperto il medesimo incarico per tre mandati consecutivi, quindi per dieci anni consecutivi, non può essere immediatamente nominato in quello stesso incarico. Vuol dire che una persona che è stata nominata per ben tre volte Presidente della RAV o della SAV, dopo 10 anni consecutivi non può più fare il Presidente della RAV o della SAV, però lo può fare della Finaosta. Mi sembra una cosa assurda, altrimenti avremmo sempre i notabili per le nomine importanti. Sarebbe più opportuno, come ho segnato in quest'emendamento, che chi ha ricoperto l'incarico per tre mandati consecutivi, quindi per dieci anni consecutivi, una volta finito questo suo mandato non possa essere immediatamente nominato in un altro incarico. Altrimenti, si finisce che c'è una persona che una volta fa il Presidente della RAV per tre anni, poi fa il Presidente della Finaosta, successivamente torna di nuovo alla RAV. Si rischia di designare delle persone che fanno come mestiere il Presidente del Consiglio di amministrazione. Mi sembra che questo sia un atto necessario se si vuole dare trasparenza a questa legge.

Presidente Pongo in votazione l'emendamento del Consigliere Lanièce:

Presenti: 31

Votanti e favorevoli: 7

Astenuti: 24 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Ferraris, Florio, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino Secondina, Stévenin, Vallet, Vicquéry e Viérin D.)

Il Consiglio non approva

Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:

Presenti e votanti: 30

Favorevoli: 21

Contrari: 9

Presidente All'articolo 6 c'è l'emendamento del Consigliere Lanièce che recita:

Emendamenti Articolo 6, comma 6:

sostituire ".... tre incarichi retribuiti per ogni persona" con "... due incarichi retribuiti per ogni persona".

Articolo 6, comma 7:

sostituire "... di cui quattro remunerati, tre non remunerati e tre quali sindaci supplenti" con "... di cui tre remunerati, tre non remunerati e quattro quali sindaci supplenti".

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Lanièce.

Lanièce (GA) Anche qui più o meno il concetto è quello che ho espresso precedentemente, cioè quello di limitare al massimo il fatto che ci siano delle persone che ricoprono il maggior numero di incarichi nei consigli di amministrazione. Ho pensato insieme agli altri colleghi di diminuire il numero di incarichi retribuiti per persona, che una persona può avere contemporaneamente. Propongo quindi, per quanto riguarda gli incarichi del Consiglio di amministrazione, di passare da tre a due e, per quanto riguarda gli organi di controllo, di passare dai quattro remunerati ai tre remunerati, sempre nell'ottica anzitutto di evitare che ci siano delle persone che vivono degli incarichi affidati dalla Giunta regionale e poi perché penso che sia una questione di rotazione, di maggior democrazia, di far crescere anche comunque una certa preparazione, soprattutto per quanto riguarda i revisori dei conti. Infatti questa, come ben sappiamo, è una funzione professionale, quindi sarebbe giusto permettere a più persone, che sono iscritte nell'albo dei revisori, di esercitare questo compito avendone la possibilità e, diminuendo il numero di incarichi che uno può avere contemporaneamente, si va in questa direzione.

Presidente Se il Consiglio non ha nulla in contrario, pongo in votazione gli emendamenti presentati all'articolo 6, rispettivamente ai commi 6 e 7:

Presenti: 31

Votanti e favorevoli: 10

Astenuti: 21 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Ferraris, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Rini, Stévenin, Vallet, Vicquéry e Viérin D. )

Il Consiglio non approva

Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:

Presenti e votanti: 30

Favorevoli: 21

Contrari: 9

Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:

Presenti e votanti: 30

Favorevoli: 21

Contrari: 9

Presidente Pongo in votazione l'articolo 8:

Presenti e votanti: 30

Favorevoli: 21

Contrari: 9

Presidente Pongo in votazione l'articolo 9:

Presenti e votanti: 30

Favorevoli: 21

Contrari: 9

Presidente Pongo in votazione l'articolo 10:

Presenti e votanti: 30

Favorevoli: 21

Contrari: 9

Presidente Pongo in votazione l'articolo 11:

Presenti e votanti: 30

Favorevoli: 21

Contrari: 9

Presidente Pongo in votazione l'articolo 12:

Presenti e votanti: 30

Favorevoli: 21

Contrari: 9

Presidente All'articolo 13 c'è l'emendamento presentato dal Consigliere Borre. Ha chiesto la parola il Consigliere Florio.

Florio (VA) Il tanto vantato diritto della II Commissione di svolgere una funzione di verifica e di valutazione politica, secondo il testo presentato, è affidato alla votazione all'interno della Commissione perché l'emendamento dice che la Commissione può procedere all'audizione, quindi non è detto che la commissione possa audire, convocare per svolgere funzioni di verifica e di valutazione politica. Se la maggioranza della Commissione vota per il no, questo non avviene.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.

Marguerettaz (PpVA) Solo per reiterare la causa, nel senso che spesso nei dispositivi di legge poi vengono contestate queste formule in cui appare "può", sono di un'ambiguità notevole nel senso che lasciano ampia discrezionalità. Il significato politico che vuole avere quest'emendamento va nella direzione... proprio perché dà la facoltà a solo due consiglieri di poter avere delle audizioni, credo sia automatico sostituire il "può procedere" con il "procede".

Dal momento che ho la parola approfitto per chiedere, visto che di questa cosa se n'è accennato in Commissione ma non è stata approfondita più di tanto, se proprio per dimostrare una valenza politica significativa a quest'emendamento, sarebbe possibile prevedere la Presidenza della II Commissione all'opposizione. Non so se il Consigliere Borre è d'accordo. Per dimostrare una volontà politica reale di dare un potere di controllo alla Commissione, chiedevo se è prevedibile pensare di dare la Presidenza di questa Commissione all'opposizione.

Presidente Ci rifletterà.... Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Le sens de cet amendement est de tenir compte des exigences manifestées par la Commission: la requête de deux conseillers seulement avait pour but d'éviter que l'on ne procède à un vote et donc pour dépasser un blocage à l'intérieur de la Commission, compte tenu des rapports entre majorité et opposition.

De ce point de vue, si l'on peut imaginer que cette formulation se prête à des interprétations différentes, je partage les propositions qui ont été formulées d'enlever le mot "può" et donc "la Commissione procede". Il faut également ensuite substituer le mot "provvedere" par "provvede". Et ce pour mieux respecter l'indication qui avait été formulée par la Commission.

Presidente Pongo in votazione l'emendamento relativo al comma 2:

Presenti: 31

Votanti e favorevoli: 24

Astenuti: 7 (Chiarello, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)

Il Consiglio approva

Presidente Se il Consiglio non ha nulla in contrario, pongo in votazione il secondo emendamento con le correzioni presentate dal Consigliere Marguerettaz e dal Presidente della Giunta:

Emendamento Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma 5:

"5. La II Commissione consiliare permanente "Affari Generali" è competente a svolgere funzioni di verifica e di valutazione politica, relativamente all'attività degli enti, delle società o degli altri organismi pubblici o privati in seno ai quali la Regione nomina o designa propri rappresentanti ai sensi della presente legge. A tal fine, su richiesta di almeno due commissari, la commissione procede all'audizione dei rappresentanti degli organismi predetti o provvede ad acquisire direttamente ogni utile notizia richiedendo ai medesimi anche tramite i rappresentanti regionali, di relazionare in merito all'attività svolta dall'organo o dall'organismo di appartenenza".

Presenti, votanti e favorevoli: 31

Il Consiglio approva

Presidente Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo così emendato:

Articolo 13 (Doveri inerenti al mandato)

1. Coloro che sono stati nominati o designati ai sensi della presente legge sono tenuti ad inviare annualmente, o quando sia loro altrimenti richiesto, una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio regionale o al Presidente della Giunta.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono in seguito trasmesse, per informazione, alle Commissioni consiliari competenti per materia.

3. Coloro che sono stati incaricati ai sensi della presente legge devono, nell'espletamento del loro mandato, conformarsi all'indirizzo politico-amministrativo della Regione e, per quanto concerne le nomine o designazioni effettuate dalla Giunta regionale, alle indicazioni di cui al comma 4, compatibilmente con gli ordinamenti dei singoli organismi in cui sono chiamati ad operare.

4. Ai fini di cui al comma 3, i soggetti incaricati dalla Giunta regionale sono tenuti, oltre a quanto previsto al comma 1, a trasmettere al Presidente della Giunta l'ordine del giorno delle sedute, in tempo utile affinché la Giunta medesima possa fornire indicazioni sulla linea programmatica da seguire nel corso delle stesse.

5. La II^ Commissione consiliare permanente "Affari generali" è competente a svolgere funzioni di verifica e di valutazione politica, relativamente all'attività degli enti, delle società o degli altri organismi pubblici o privati in seno ai quali la Regione nomina o designa propri rappresentanti ai sensi della presente legge. A tal fine, su richiesta di almeno due commissari, la Commissione procede all'audizione dei rappresentanti degli organismi predetti o provvede ad acquisire direttamente ogni utile notizia richiedendo ai medesimi, anche tramite i rappresentanti regionali, di relazionare in merito all'attività svolta dall'organo o dall'organismo di appartenenza.

Presenti: 31

Votanti: 25

Favorevoli: 21

Contrari: 4

Astenuti: 6 (Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)

Il Consiglio approva

Presidente Pongo in votazione l'articolo 14:

Presenti e votanti: 31

Favorevoli: 21

Contrari: 10

Presidente Pongo in votazione l'articolo 15:

Presenti e votanti: 31

Favorevoli: 21

Contrari: 10

Presidente Pongo in votazione l'articolo 16:

Presenti e votanti: 31

Favorevoli: 21

Contrari: 10

Presidente Pongo in votazione l'articolo 17:

Presenti e votanti: 31

Favorevoli: 21

Contrari: 10

Presidente Pongo in votazione l'articolo 18:

Presenti e votanti: 31

Favorevoli: 21

Contrari: 10

Presidente Pongo in votazione l'articolo 19:

Presenti e votanti: 31

Favorevoli: 21

Contrari: 10

Presidente Pongo in votazione l'allegato A:

Presenti e votanti: 31

Favorevoli: 21

Contrari: 10

Presidente Pongo in votazione l'allegato B:

Presenti e votanti: 31

Favorevoli: 21

Contrari: 10

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:

Presenti e votanti: 31

Favorevoli: 21

Contrari: 10

Il Consiglio approva

Presidente Con quest'atto terminano i lavori della seduta mattutina, i lavori vengono riaggiornati alle ore 16,00.

La seduta è tolta.

La seduta termina alle ore 13,04.