Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 2401 du 5 février 1997 - Resoconto

SEDUTA POMERIDIANA DEL 5 FEBBRAIO 1997

OGGETTO N. 2401/X Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre)".

Articolo 1 1. L'articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre), è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

(Autorizzazione all'esercizio della professione)

1. L'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre è subordinato al possesso di autorizzazione.

2. Per i residenti in Valle d'Aosta l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente.

3. Per i non residenti in Valle d'Aosta, che intendono esercitare stabilmente la professione sul territorio regionale, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune nel quale essi stabiliscono il loro domicilio.

4. Il Comune rilascia l'autorizzazione di cui al comma 1 entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza, previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; ai cittadini extracomunitari si applica la normativa statale derivante dagli obblighi internazionali;

b) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui agli articolo 11, comma 1, e 123, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni;

c) idoneità fisica all'esercizio della professione per la quale si richiede il rilascio dell'autorizzazione, certificata dal medico di sanità pubblica del Comune di residenza in data non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta;

d) abilitazione di cui all'articolo 8 o riconoscimento di cui all'articolo 10bis.

5. Sull'autorizzazione di cui al comma 1 debbono essere specificati i seguenti dati:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché Comune di residenza dell'interessato;

b) estremi dell'attestato con cui è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione;

c) professione per la quale l'idoneità è stata accertata.

6. L'autorizzazione ha validità di un anno e viene rinnovata previo svolgimento delle verifiche di cui all'articolo 10, comma 2.

7. Per i cittadini stranieri il possesso dei requisiti di cui al comma 4, lett. a), b) e c), è comprovato da idonee certificazioni rilasciate dalle autorità competenti dei paesi di origine o di provenienza redatti in lingua francese o italiana, oppure accompagnate da una traduzione a norma dell'articolo 10bis, comma 4."

Articolo 2 1. L'articolo 5 della legge regionale 33/1993 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

(Esame di abilitazione all'esercizio della professione)

1. Il rilascio dell'attestato di cui all'articolo 3, comma 4, lett. d), è subordinato all'esito favorevole di prove d'esame teoriche e pratiche, ai fini dell'accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente.

2. Le prove di esame di cui al comma 1 sono espletate, almeno ogni tre anni, in unica sessione indetta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 fissa inoltre la data di scadenza per la presentazione delle domande e, sentito il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, la composizione della commissione d'esame, i termini, le modalità di effettuazione delle prove di esame e l'eventuale specificazione dei contenuti delle materie di cui all'articolo 7bis.

4. Ai componenti della commissione spettano i compensi previsti per i membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione del personale regionale.

5. Entro centottanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, stabilito ai sensi del comma 3, deve essere data comunicazione dei risultati degli esami mediante affissione di apposito elenco presso la sede di svolgimento degli esami o della struttura regionale competente in materia di turismo.

6. Qualora venga organizzato un corso di formazione propedeutico all'esame, con il provvedimento di cui al comma 2 sono individuate le modalità per l'organizzazione del corso stesso, nonché delle relative prove di ammissione. In tale eventualità il termine di cui al comma 5 si intende prorogato per un periodo pari alla durata del corso stesso."

Articolo 3 1. L'articolo 6 della legge regionale 33/1993 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

(Requisiti d'ammissione all'esame)

1. Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; ai cittadini extracomunitari si applica la normativa statale derivante dagli obblighi internazionali;

b) maggiore età;

c) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o titolo equipollente conseguito all'estero e legalmente riconosciuto dalla competente autorità italiana;

d) idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dal medico di sanità pubblica in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione all'esame."

Articolo 4 1. L'articolo 7 della legge regionale 33/1993 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

(Presentazione delle domande)

1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre deve essere presentata entro la data indicata sul provvedimento di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, alla struttura regionale competente in materia di turismo.

2. Nella domanda il candidato dichiara il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), b) e c), ed esibisce il certificato medico di cui all'articolo 6, comma 1, lett. d). In caso di superamento con esito positivo delle prove d'esame, il candidato esibisce la certificazione originale o in copia autenticata del titolo di studio.

3. Il candidato allega alla domanda di ammissione una ricevuta attestante l'avvenuto versamento della quota d'iscrizione di lire 200.000 a titolo di concorso alle spese di organizzazione ed espletamento dell'esame.

4. Le quote d'iscrizione di cui al comma 3 sono introitate nel capitolo 9700 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1996/1998 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.

5. All'adeguamento della quota d'iscrizione di cui al comma 3 provvede la Giunta regionale con propria deliberazione."

Articolo 5 1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 33/1993 è inserito il seguente:

"Articolo 7bis

(Esame per il rilascio dell'attestato di abilitazione)

1. Le prove d'esame si articolano in una prova pratica e una teorica orale:

a) prova pratica:

1) cura e governo del cavallo;

2) equitazione;

3) pratica di viaggi a cavallo;

b) prova teorica orale:

1) topografia-orientamento;

2) ippologia e giusto impiego del cavallo;

3) alimentazione del cavallo e abbeverata;

4) sistemazione dei cavalli in posta;

5) regole di viaggio;

6) nozioni di pronto soccorso per cavalieri e cavalli;

7) nozioni sulla gestione di un centro di turismo equestre;

8) ordinamento della professione di turismo equestre;

9) geografia della Valle d'Aosta e sue principali risorse e attrattive turistiche;

10) lingua francese e, nel caso di cittadini provenienti da altri Stati, lingua italiana.

2. La valutazione di ciascuna prova è espressa con giudizio di idoneità o non idoneità.

3. I candidati che non hanno conseguito il giudizio di idoneità nella prova pratica non sono ammessi a sostenere la prova teorica orale."

Articolo 6 1. L'articolo 8 della legge regionale 33/1993 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

(Attestato di abilitazione)

1. Sono abilitati all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle due prove d'esame.

2. La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento d'esame, approva l'elenco degli abilitati all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre.

3. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo rilascia all'interessato l'attestato di abilitazione, valido ai fini della concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, con indicazione del tipo specifico di professione per cui è stato effettuato l'accertamento delle conoscenze e delle capacità tecniche.

4. L'attestato di abilitazione viene rilasciato all'interessato entro quaranta giorni dalla data di conclusione delle prove d'esame."

Articolo 7 1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 33/1993 è sostituito dal seguente:

"2. In sede di vidimazione annuale il Comune accerta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4, lett. a), b) e c). Deve inoltre verificare l'avvenuta frequenza, da parte del richiedente e nel corso dell'ultimo triennio, di un corso di aggiornamento all'uopo organizzato dalla struttura regionale competente in materia di turismo."

Articolo 8 1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 33/1993 è inserito il seguente:

"Articolo 10bis

(Riconoscimento di titoli e qualifiche)

1. In attuazione della direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, i cittadini comunitari in possesso di titoli e qualifiche professionali di accompagnatore di turismo equestre rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea che intendono esercitare stabilmente la professione in Valle d'Aosta sono sottoposti al previo riconoscimento delle qualifiche in loro possesso secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. Sono ammessi al riconoscimento i titoli rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea in seguito a una valutazione delle qualifiche personali, delle attitudini o delle conoscenze del richiedente ritenute essenziali, per l'esercizio della professione stessa, da un'autorità designata in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro. La documentazione prodotta dal richiedente deve attestare l'esperienza professionale acquisita, la durata della stessa, le prove d'esame sostenute per il rilascio della qualifica e ogni altro elemento che il richiedente ritiene utile fornire per il riconoscimento della propria qualifica professionale.

3. Se il richiedente proviene da uno Stato membro dell'Unione europea in cui l'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre non è subordinato a rilascio di specifici titoli di formazione professionale, è necessario che il richiedente sia in possesso della licenza di cui all'articolo 6, comma 1, lett. c), nonché di qualifiche, attitudini e conoscenze che offrano garanzie equivalenti a quelle richieste dalla presente legge regionale, comprovate da idonea certificazione o documentazione rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea.

4. Le domande di riconoscimento devono essere inoltrate alla struttura regionale competente in materia di turismo. I documenti da esibire ai fini del riconoscimento, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua francese o italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

5. Ai fini della verifica delle conoscenze delle materie teoriche previste dall'articolo 7bis, comma 1, lett. b), n. 9 e 10, gli accompagnatori di turismo equestre in possesso di un attestato di abilitazione rilasciato da altre Regioni, che intendono esercitare stabilmente la professione in Valle d'Aosta, inoltrano le domande di riconoscimento alla struttura regionale competente in materia di turismo accompagnate da idonea documentazione dalla quale risulti il contenuto e le tipologie degli esami sostenuti per il rilascio dell'attestato stesso.

6. Le domande di riconoscimento sono sottoposte all'esame di un'apposita commissione tecnica che decide, entro tre mesi dalla presentazione delle stesse, circa l'equipollenza o meno dei titoli e delle qualifiche. Qualora la formazione ricevuta dal richiedente e risultante dalla documentazione esibita verta su materie teoriche o pratiche sostanzialmente diverse da quelle contemplate nell'articolo 7bis, la commissione dispone che il richiedente compia un tirocinio di adattamento oppure una prova attitudinale consistente in prove d'esame integrative. La commissione stabilisce la durata del tirocinio di adattamento, che non deve superare un anno, le modalità di svolgimento dello stesso e della sua valutazione, nonché la tipologia delle prove d'esame integrative e le modalità per l'espletamento delle stesse. La commissione è composta come segue:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo, o suo delegato, che la presiede;

b) il Sovrintendente agli studi della Valle d'Aosta, o suo delegato;

c) il dirigente della struttura regionale competente in materia legale, o suo delegato.

7. La struttura regionale competente in materia di turismo, entro quindici giorni dalla data di adozione della decisione della commissione, dà comunicazione della stessa al richiedente, il quale può scegliere tra l'essere sottoposto al tirocinio di adattamento oppure alla prova attitudinale.

8. Nel caso in cui sia necessario un periodo di tirocinio o il superamento di prove d'esame integrative, la commissione adotta una decisione finale entro un mese dalla conclusione di detto periodo o dall'espletamento delle prove stesse.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alla dir. 92/51/CEE."

Articolo 9 1. Il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 33/1993 è sostituito dal seguente:

"4. I centri regionali di turismo equestre non provvisti di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione sono equiparati ai fabbricati agricoli ai fini urbanistico-edilizi."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 33/1993 è aggiunto il seguente:

"4bis. I centri regionali di turismo equestre dotati di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione sono ubicati in zone appositamente individuate e destinate a servizi dagli strumenti urbanistici comunali."

Articolo 10 1. L'articolo 22 della legge regionale 33/1993 è sostituito dal seguente:

"Articolo 22

(Sanzioni)

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 a chiunque esercita, anche occasionalmente, attività di accompagnatore di turismo equestre senza possedere l'autorizzazione di cui all'articolo 3; in caso di recidiva nel corso di un periodo di due anni il limite minimo e quello massimo sono raddoppiati;

b) da lire 700.000 a lire 2.100.000 agli accompagnatori di turismo equestre che si rendono colpevoli di trasgressione alle norme di cui all'articolo 2; ove il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso nelle violazioni di cui alla presente lettera per almeno due volte, all'ultima violazione consegue la sanzione accessoria, disposta dal Sindaco, della sospensione dell'autorizzazione da due a sei mesi;

c) da lire 2.000.000 a lire 6.000.000 a coloro che, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale, si avvalgono di accompagnatori di turismo equestre sprovvisti dell'autorizzazione di cui all'articolo 3; qualora i medesimi soggetti, in un periodo di due anni, siano incorsi in una delle violazioni di cui alla presente lettera almeno due volte, all'ulteriore violazione la sanzione è raddoppiata;

d) da lire 200.000 a lire 600.000 nel caso di violazioni alle norme di cui all'articolo 20;

e) da lire 80.000 a lire 240.000 per ogni altra violazione alle norme della presente legge.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono introitate nel capitolo 7700 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1996/1998 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci."

Articolo 11 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 15.000.000, graverà:

a) quanto a lire 7.000.000, per il funzionamento delle commissioni d'esame, sul capitolo 64170 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1996/1998, che assume la seguente denominazione: "Spese per il funzionamento delle commissioni d'esame per il rilascio degli attestati di abilitazione all'esercizio di professioni in ambito turistico";

b) quanto a lire 8.000.000, per gli eventuali corsi propedeutici e di aggiornamento, graverà sul capitolo 64930 di nuova istituzione.

2. Alla copertura del maggior onere di lire 15.000.000 si provvede mediante la riduzione di pari importo dal capitolo 69000 a valere sull'intervento previsto al punto B.3.2. (Interventi promozionali per il turismo) dell'allegato n. 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1996 e del bilancio pluriennale.

3. A decorrere dall'anno 1997 l'onere sarà determinato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Articolo 12 1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per gli anni 1996/1998 sono apportate le seguenti variazioni, per l'anno 1996 anche in termini di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

anno 1996 lire 15.000.000

anno 1997 lire 15.000.000

anno 1998 lire 15.000.000;

b) in aumento:

cap. 64170 "Spese per il funzionamento delle commissioni d'esame per il rilascio degli attestati di abilitazione all'esercizio di professioni in ambito turistico"

anno 1996 lire 7.000.000

anno 1997 lire 7.000.000

anno 1998 lire 7.000.000

programma regionale 2.2.2.12

codificazione 1.1.1.4.1.2.10.24

cap. 64930 (di nuova istituzione)

"Spese per l'organizzazione di corsi di qualificazione e di aggiornamento per operatori in ambito turistico"

anno 1996 lire 8.000.000

anno 1997 lire 8.000.000

anno 1998 lire 8.000.000.

Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Borre.

Borre (UV) Le modifiche al capo I della legge regionale 13 maggio 1993, n. 33 sono finalizzate soprattutto alla semplificazione e alla maggiore trasparenza del procedimento amministrativo. In particolare, si segnala la previsione del termine entro il quale il comune deve rilasciare l'autorizzazione per l'esercizio della professione, il trattamento degli stranieri e una più organica disciplina dei requisiti richiesti e dei dati specificati sull'autorizzazione.

Al fine di una migliore gestione degli esami si prevede che non ci sia più l'obbligo di espletarli annualmente, ma almeno ogni tre anni, lasciando all'amministrazione la possibilità di indire gli esami prima di tale scadenza. Inoltre il parere per la composizione della commissione d'esame verrà richiesto alle associazioni di categorie maggiormente rappresentative a livello regionale, anziché alla circoscrizione valdostana dell'associazione nazionale del turismo equestre, mentre la tipologia delle prove d'esame viene definita dalla legge anziché rinviare al decreto dell'Assessore, come prevede la normativa attualmente in vigore.

Vengono infine introdotti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché l'obbligo del pagamento di una quota di iscrizione all'esame, analogamente a quanto disposto in materia di guide e di accompagnatori turistici.

Un'altra innovazione di rilievo è rappresentata dall'inserimento di una normativa sul riconoscimento delle qualifiche professionali nell'ambito della C.E.E., dando attuazione alla direttiva n. 9251 della C.E.E. inerente la materia. Un procedimento di riconoscimento è previsto anche per coloro che sono in possesso di attestati di abilitazione rilasciati da altre regioni.

Modifiche al capo II della legge. Parte delle finalità che la legge regionale 13 maggio 1993 n. 33 in materia di turismo equestre si proponeva non sono state raggiunte; risulta infatti ad oggi ancora inapplicata la parte relativa alle infrastrutture, capo II. Ciò dipende certamente dalle prescrizioni eccessivamente vincolanti dettate dalla legge in ordine all'ubicazione dei centri regionali di turismo equestre: si dispone che dette strutture siano realizzate nell'ambito delle zone F dei piani regolatori comunali. Tuttavia, non risulta che i comuni abbiano adottato varianti intese ad individuare tali zone nei loro piani regolatori. Risulta invece che strutture agricole ,con caratteristiche simili a quelle indicate dalla legge per ottenere il riconoscimento di centro regionale di turismo equestre, siano già state realizzate o abbiano ottenuto le necessarie concessioni edilizie nell'ambito delle aree agricole. Per effetto del rigido vincolo imposto dalle norme non risulta però possibile attribuire a queste opere il riconoscimento della qualifica di centro di turismo equestre e assicurare gli aiuti finanziari previsti per la loro realizzazione.

Le modifiche proposte nel disegno di legge in questione sono indirizzate a facilitare la realizzazione delle finalità che il legislatore regionale si prefiggeva, partendo dalla considerazione che una distinzione fra i centri regionali di turismo equestre si può basare sulla presenza o meno di camere ad uso turistico-ricettivo.

In relazione alla destinazione, quindi, la nuova normativa stabilisce che i centri regionali di turismo equestre non provvisti di posti letto ad uso turistico-ricettivo o di servizi di ristorazione sono equiparabili, ai fini urbanistico-edilizi, ai fabbricati di tipo agricolo, mentre riserva, ai soli centri regionali di turismo equestre dotati di ricettività e/o di ristorazione, la localizzazione di zone destinate a servizi appositamente individuati dagli strumenti urbanistici comunali.

Al capo III viene modificato l'articolo 22, riguardante le sanzioni, al fine di aggiornare l'importo delle sanzioni e per una migliore formulazione dell'articolo stesso.

Nel corso delle diverse riunioni che le Commissioni II e III hanno effettuato per approvare questa modifica di legge, sono stati uditi i sindaci, i rappresentanti dei sindaci e si è tenuto conto della loro richiesta, quella che deve essere comunque il sindaco, il comune a definire se quelle strutture vanno o meno fatte sul loro territorio.

In effetti, nel caso in cui non ci siano delle camere o dei ristoranti, la struttura può essere concessa come agricola, quindi equiparata all'agricola nei territori agricoli con l'unico criterio dei metri necessari per poter costruire.

È chiaro che è il sindaco che deve giudicare se tale attività va bene nel suo territorio e quindi nel PRG destinare delle zone FTE, zone cioè dove il turismo equestre possa essere installato con camere e ristorazione.

Presidente È aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Parisi.

Parisi (RV) In merito a questo disegno di legge abbiamo fatto, come diceva il relatore, una serie infinita di riunioni, anche perché vi erano molti dubbi per quanto riguarda in particolare la norma urbanistica. Alla fine di questi incontri il discorso è tornato quello che era stato fatto in origine.

Volevo capire dall'Assessore come è stata risolta questa norma urbanistica, perché appariva evidente che anche l'insuccesso, per non dire il fallimento del turismo equestre, era nato dalla difficoltà degli operatori ad aprire i centri di turismo equestre.

Ritengo che anche in quest'occasione, come ho già detto in Commissione, si sia perso di vista un discorso più generale che andava nel senso di favorire un migliore sviluppo di questo tipo di attività turistica, che ha avuto un grande successo, oltre che in altre regioni italiane, anche all'estero.

Con questo disegno di legge poi si affronta in particolare la qualifica di accompagnatore di turismo equestre, mentre non viene affrontato nella sua complessità il discorso più generale della struttura.

Siccome in quasi tutti gli articoli iniziali si parla dei requisiti che dovrebbe avere il soggetto per avere la qualifica di accompagnatore di turismo equestre, chi volesse aprire un centro di turismo senza avere quei requisiti, lo può fare ugualmente come succede per le altre strutture di ordine ricettivo, oppure no? Penso ad esempio ad un handicappato che è proprietario di un terreno. Solo un soggetto in possesso di quei requisiti può aprire il centro, oppure può farlo qualunque cittadino che abbia la disponibilità anche economica per aprire un centro? Da questa norma si direbbe che venga esclusa quella figura.

Mi sembra che sia più corretto dare la possibilità anche all'agricoltore, a colui che non ha i metri quadrati sufficienti per aprire un centro, di intervenire qualora ci fosse una struttura già esistente, tipo un alpeggio o una baita, o comunque una struttura esistente in determinate zone di alta montagna, che però non abbia attorno a sé la superficie richiesta per l'intervento nelle zone agricole.

Probabilmente, come è già successo, l'agricoltore o il contadino che vuole adeguare una stalla, tanto per intenderci, per un'attività di turismo equestre, si troverà in difficoltà per realizzare i servizi annessi a quest'attività. Voglio sapere se gli uffici hanno affrontato anche questi aspetti e se essi sono stati risolti. Dopodiché riprenderò la parola.

Presidente Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto la parola l'Assessore al turismo, sport e beni culturali, Agnesod.

Agnesod (UV) Mi corre l'obbligo innanzitutto di ringraziare le Commissioni, i Commissari, i Consiglieri che si sono occupati in queste settimane di questo disegno di legge; credo che i dubbi siano stati chiariti, sciolti.

Ci sono stati degli incontri, abbiamo convocato i rappresentanti dell'agriturismo, dell'Assessorato dell'agricoltura, abbiamo analizzato il disegno di legge in questione con l'urbanistica, approfondendo la tematica del discorso che affrontava prima il Consigliere Parisi, per capire se con questa formulazione vi erano delle controindicazioni. Ringrazio il Consigliere Borre per la sua relazione, dove in effetti già emerge che il problema sollevato dal Consigliere Parisi ha trovato una soluzione.

I centri di turismo equestre non provvisti di camere, o comunque non provvisti di struttura di ristorazione, sono equiparati ai fabbricati agricoli ai fini urbanistico-edilizi quindi, possono trovare collocazione nelle zone E. Quelli invece dotati di ricettività o di ristorazione devono essere collocati in zone appositamente individuate e destinate a servizi dagli strumenti urbanistici comunali. Si lascia quindi ai comuni la facoltà di scegliere dove ubicare questi centri (sempre che li vogliano). Questo mi pare che risolva in pieno i dubbi sollevati.

Non ci sono altri tipi di ostacoli perché dove c'è un alpeggio è nella zona E, in questa zona può essere creato un centro di turismo equestre finanziato. Vorrei anche sottolineare che i centri di turismo equestre possono essere fatti anche adesso, cioè uno può dotare la propria stalla e accompagnare; non rientrava però nella legge e non c'era la possibilità di avere i benefici economici previsti dalla legge stessa.

In questo modo invece si dà la possibilità di beneficiare delle incentivazioni economiche, distinguendo fra due tipi di centri di turismo equestre: quello con le strutture di ristorazione e ricettive e quello senza ristorazione e ricettivo. Nelle zone E in generale, laddove ci sia un fabbricato rurale, un fabbricato agricolo ai fini urbanistico-edilizi con le sue regole di funzionalità, può esserci la creazione, se l'interessato lo vuole, di un centro di turismo equestre privo di struttura ricettiva e di ristorazione. Mentre per l'altro deve esserci l'indicazione precisa da parte del comune in zone appositamente destinate.

Per quanto riguarda la domanda sui requisiti del soggetto che vuole costruire un centro, questo è possibile purché colui che lo gestisce abbia il patentino, sia autorizzato attraverso la legge. È la stessa norma che disciplina le strutture alberghiere.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Parisi per la dichiarazione di voto.

Parisi (RV) Dalla risposta che mi ha dato l'Assessore mi pare che il problema sia rimasto. Facciamo un esempio concreto: se ho i miliardi, mi costruisco un albergo, non devo avere il requisito per gestirmi l'albergo, trovo un signore e gli do l'albergo in gestione. Forse ho capito male. La stessa cosa dovrebbe succedere per quanto riguarda questo. Allora, ho capito male io, chiedo scusa. Mi auguro che sia effettivamente così. L'importante è che il problema sia stato affrontato e risolto, nel senso che chiunque può costruire una struttura per iniziare un'attività, senza avere il requisito di accompagnatore, poi si appoggerà a chi ha questo requisito.

Mi sembra anche che l'altro discorso, quello di ordine urbanistico, non sia stato affrontato nella sua complessità. Chi ha una struttura nella zona E potrà adeguarla, va bene, però l'Assessore sa benissimo che gli indici sono talmente minimi che, se l'agricoltore vorrà realizzare i servizi, dovrà avere tanto terreno quanto per costruire.

Mi sembrava che l'intento in III Commissione fosse quello di fare in modo che ci fosse una possibilità o di deroga o di ordine urbanistico, che andasse ad affrontare anche questo tipo di problematica. Questo problema quindi è rimasto aperto. Ciò significa che per fare attività di turismo equestre ci vogliono quei determinati metri di terreno, altrimenti non è possibile realizzarla.

È una norma non molto elastica; rimane una norma che scarta una certa categoria di cittadini, che al limite potrebbero essere intenzionati a fare quest'attività.

Mi auguro che in futuro, quando si fanno queste leggi, si tenga conto dei discorsi più generali. Inoltre mi auguro che questa legge possa rilanciare questo settore e che non succeda quello che è avvenuto finora, cioè che non ha avuto quel grande successo che tutti si aspettavano.

Pur rimanendo perplesso su alcune cose, tenuto conto dello sforzo che è stato fatto, esprimo voto favorevole, augurandomi che in corso d'opera possano avvenire quelle correzioni di cui dicevo prima, ma che in quest'occasione non sono state affrontate e risolte.

Presidente Con deroga del tutto eccezionale, la parola all'Assessore al turismo, sport e beni culturali, Agnesod.

Agnesod (UV) Solo per una puntualizzazione. Uno può gestire pur non essendo il proprietario che ha costruito, quindi uno può costruire e dare in gestione, come avviene per gli alberghi.

Presidente Si passa all'esame dell'articolato nel testo licenziato dalla II Commissione.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Lanièce e Tibaldi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:

Presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Lanièce e Tibaldi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:

Presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Lanièce e Tibaldi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:

Presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Lanièce e Tibaldi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:

Presenti: 23

Votanti e favorevoli: 20

Astenuti: 3 (Chiarello, Lanièce e Tibaldi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:

Presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Lanièce e Tibaldi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:

Presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Lanièce e Tibaldi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 8:

Presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Lanièce e Tibaldi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 9:

Presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Lanièce e Tibaldi)

Presidente Pongo in votazione l'articolo 10:

Presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Lanièce e Tibaldi)

Presidente All'articolo 11 c'è l'emendamento sostitutivo presentato dalla II Commissione, di cui do lettura:

Emendamento L'articolo 11 è così modificato:

"Articolo 11

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 15.000.000 a decorrere dall'anno 1997, graverà sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 nel modo seguente:

a) quanto a lire 7.000.000, per il funzionamento delle commissioni d'esame, sul capitolo 64170;

b) quanto a lire 8.000.000, per gli eventuali corsi propedeutici e di aggiornamento, sul capitolo 64930 di nuova istituzione.

2. Alla copertura dell'onere di lire 15.000.000 si provvede mediante prelievo di pari importo dal capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale per gli anni 1997/1999, a valere sull'intervento previsto al punto B.3.6. (Interventi per il turismo equestre) dell'allegato 1 ai medesimi bilanci.

3. A decorrere dall'anno 1998 l'onere potrà essere rideterminato ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta)."

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo emendato:

Presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Lanièce e Tibaldi)

Il Consiglio approva

Presidente All'articolo 12 c'è l'emendamento sostitutivo presentato dalla II Commissione, ne do lettura:

Emendamento L'articolo 12 è così modificato:

"Articolo 12

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

a) in diminuzione:

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

anno 1997 lire 15.000.000

anno 1998 lire 15.000.000

anno 1999 lire 15.000.000;

b) in aumento:

cap. 64170 "Spese per il funzionamento delle commissioni d'esame per il rilascio degli attestati di abilitazione all'esercizio di professioni in ambito turistico"

anno 1997 lire 7.000.000

anno 1998 lire 7.000.000

anno 1999 lire 7.000.000

programma regionale 2.2.2.12.

Codificazione 1.1.1.4.1.2.10.24

cap. 64930 (di nuova istituzione)

"Spese per l'organizzazione di corsi di qualificazione e di aggiornamento per operatori in ambito turistico"

anno 1997 lire 8.000.000

anno 1998 lire 8.000.000

anno 1999 lire 8.000.000."

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo emendato:

Presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Lanièce e Tibaldi)

Il Consiglio approva

Presidente Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso:

Presenti: 23

Votanti e favorevoli: 21

Astenuti: 2 (Lanièce e Tibaldi)

Il Consiglio approva