Objet du Conseil n. 2376 du 22 janvier 1997 - Verbale
OGGETTO N. 2376/X - SUBCONCESSIONE, PER LA DURATA DI ANNI TRENTA, ALLA DITTA GROSJACQUES ADOLFO DI BRUSSON, PER DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE MESSUÈRE, IN COMUNE DI BRUSSON, AD USO IDROELETTRICO.
Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 10 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Intervengono i Consiglieri CHIARELLO, PARISI e TIBALDI.
Replica l'Assessore ai Lavori Pubblici LAVOYER.
IL CONSIGLIO
Premesso che con domanda in data 25.06.1993 la ditta GROSJACQUES Adolfo con sede in Brusson ha chiesto la subconcessione di derivare dal torrente Messuere, in Comune di Brusson, moduli max 2,00 e medi 0,75 di acqua per produrre, sul salto di metri 225,70 la potenza nominale media di KW. 165,96.
Precisato che la domanda, corredata dal relativo progetto a firma ing. Alberto Arditi, prevede la costruzione di un impianto del tipo ad acqua fluente, con vasca di carico, condotta forzata, edificio di produzione e opere per la restituzione dell'acqua al torrente.
Tenuto presente che:
- il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 269 in data 11.01.1996, ha rilasciato il nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;
- l'Autorità di Bacino del Fiume Po, di Parma, con nota n. 6215 in data 01.02.1996, ha espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 3 del D.L. 12.07.1993 n. 275;
- l'ENEL, Compartimento di Torino, con nota n. 1276 in data 01.07.1996 ha fatto presente di non avere alcuna osservazione da formulare, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342 circa la domanda sopraddistinta;
- l'Avviso di presentazione della domanda 25.06.1993 della Ditta GROSJACQUES Adolfo è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 10 in data 05.04.1996 e riprodotto nel n. 120 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 24.05.1996, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;
- con Ordinanza dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici n. 202 in data 11.07.1996 è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 22.07.1996 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;
- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Brusson e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale delle Acque ed Impianti Elettrici; al Magistrato per il Po di Parma; alla Sezione Idrografica per il Po di Torino; al Consorzio Regionale Pesca; alle Associazioni Irrigue Est-Sesia di Novara e Ovest-Sesia di Vercelli; all'Assessorato dell'Agricoltura e Forestazione, Servizio S.I.D.S. e Servizio Forestazione; all'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'Ambiente; all'Assessorato dell'Industria e Commercio, Servizio Energia; all'Assessorato del Turismo, Sport e Beni Culturali, Ufficio Sovrintendenza; alla I direzione del Genio Militare di Torino; all'ENEL - Compartimento di Torino; all'Autorità di Bacino del Fiume Po ed alla Ditta GROSJACQUES Adolfo;
- la pubblicazione presso il Comune di Brusson, come risulta dal referto in calce all'ordinanza, è regolarmente avvenuta ed ha dato luogo alla presentazione da parte delle Associazioni Irrigue Ovest-Sesia di Vercelli ed Est-Sesia di Novara, di due esposti, datati rispettivamente 07.08.1996 e 18.07.1996 con i quali a salvaguardia delle dotazioni idriche del Naviglio d'Ivrea, del Canale Depretis e del Canale Farini, tutti confluenti nel canale Cavour, derivati rispettivamente ad Ivrea, a Villareggia e a Saluggia dal fiume Dora Baltea, del quale il torrente Messuere, tramite il torrente Evançon, è tributario, le suddette Associazioni Irrigue chiedono che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti prescrizioni:
- nell'impianto di cui trattasi non si potranno realizzare bacini d'invaso;
- il manufatto per la derivazione dell'acqua dovrà essere dotato di apposito edificio idoneo alla misurazione della portata assentita;
- le manovre di invaso e di svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare ogni e qualsiasi turbamento del regime idraulico del corso d'acqua interessato.
Rilevato, in merito alle richieste delle Associazioni Irrigue, che immediatamente a valle del canale di derivazione, come stabilito nel disciplinare di subconcessione, dovrà essere costruito idoneo manufatto in modo da garantire che non entri nella derivazione una quantità d'acqua superiore a quelle di concessione; inoltre l'impianto di cui si tratta è del tipo ad acqua fluente, in quanto la vasca di carico serve esclusivamente alla regolazione della portata ed è di dimensioni talmente modeste, per cui non sono da temere turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua. Comunque, a maggior tutela delle dotazioni idriche preesistenti, poste a valle della derivazione in oggetto, le precisazioni richieste dalle citate Associazioni Irrigue sono state inserite nel disciplinare di subconcessione.
Visto altresì che la visita locale d'istruttoria, come stabilito nell'ordinanza, è regolarmente avvenuta il 30 agosto 1996 ed alla medesima sono intervenuti i funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque della Regione, il sig. GROSJACQUES Adolfo titolare della richiesta di subconcessione, assistito dall'ing. Stefano PALLANZA, il sig. GERARDIN Elso Sindaco del Comune di Brusson ed il Geom. Salvatore LAROSA dell'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, i quali di comune accordo, hanno rinunciato ad effettuare il sopralluogo alle località interessate dalla futura derivazione in quanto a tutti conosciute e rispondenti, di massima, alle rappresentazioni grafiche di progetto. Il geom. LAROSA ha fatto presente che dovrà essere inoltrata domanda per l'autorizzazione ai sensi del R.D.L. 3267/1923.
Il progettista ing. PALLANZA ed il Sig. GROSJACQUES hanno preso atto degli esposti delle Associazioni Irrigue e hanno fatto presente che trattasi di impianto ad acqua fluente per cui non sono da temere turbative al regime idraulico del torrente Messuere.
Tenuto inoltre presente che:
- l'opera di derivazione verrà realizzata con la costruzione in alveo di una traversa in c.a. che convoglierà le acque in una tubazione del diametro di 60 cm., interrata e della lunghezza di circa 30 metri;
- sulla sinistra orografica è prevista la scala di risalita per l'ittiofauna che è alimentata da una bocca a stramazzo la cui quota di sfioro è inferiore a quella della griglia di presa e nella quale verrà lasciato defluire il minimo deflusso vitale ammontante a 35,97 l/sec.;
- la vasca di carico verrà realizzata in destra orografica del torrente e comprende la vera e propria vasca di carico, la camera dissabbiatrice, separata dalla precedente da una griglia, il canale di scarico delle ghiaie e delle portate in eccesso scaricate dallo sfioratore che delimita la camera dissabbiatrice;
- dalla vasca partirà la condotta forzata in acciaio del Ø di 300 mm. e della lunghezza di circa 1200 metri;
- l'edificio di produzione, all'interno del quale verranno installate le apparecchiature di generazione e di controllo, consisterà in un fabbricato in c.a. delle dimensioni di mt. 13,80 x 6,30, parzialmente interrato e rivestito in pietra;
- la restituzione delle acque avverrà in destra orografica del torrente Messuere a quota 1433,10 m.s.m.;
- il dislivello fra il pelo morto dell'acqua nella vasca di carico, a quota 1663,20 m.s.m. e quello del canale di restituzione, a valle dei meccanismi motore, a quota 1437,5 m.s.m., e di mt. 225,70. In conseguenza la potenza nominale media annua dell'impianto, sulla portata di moduli medi 0,75 risulta:
75 x 225,70 : 102 = Kw 165,96
Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto, che:
1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;
2) la quantità d'acqua da derivare, nella misura di moduli max. 2,00 e medi 0,75 si può subconcedere avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;
3) le opere di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;
4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
5) il minimo deflusso vitale è stato correttamente calcolato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione consiliare n. 1193/X in data 22.02.1995 ed ammonta a 35,97 l/sec, che verranno lasciati defluire mediante una bocca a stramazzo che alimenta la scala di risalita per i pesci;
6) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del torrente Messuere ed è compatibile con il buon regime idraulico, senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;
per l'uso della derivazione non sono temibili inquinamenti delle acque e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo.
Visto infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 17707 in data 13.11.1996 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare.
Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26.02.1948 e successive norme di attuazione.
Vista la Legge Regionale 08.11.1956 n. 4.
Vista la legge 05.01.1994 n. 36.
Visto il parere favorevole rilasciato dal titolare delle funzioni di responsabile del Servizio assetto e tutela del territorio nell'ambito dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto dagli art. 13 comma 1, lettera e) e 59, comma 2 della L.R. 45/1995, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione.
Visto il parere delle Commissioni consiliari permanenti III e IV;
Con voti favorevoli: ventitrè e voti contrari: uno (presenti: ventisette; votanti: ventiquattro; astenuti: tre, i Consiglieri LANIECE, LINTY e TIBALDI);
DELIBERA
1) di subconcedere, per la durata di anni trenta decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, alla ditta Grosjacques Adolfo, con sede in Brusson, giusta la domanda presentata in data 25.06.1993, di derivare dal torrente Messuere, in comune di Brusson, moduli max. 2,00 (litri al minuto secondo duecento) e medi 0,75 (litri al minuto secondo settantacinque) di acqua per produrre, sul salto di mt. 225,70, la potenza nominale media annua di Kw. 165,96, che verrà ceduta interamente all'ENEL;
2) di approvare l'allegato schema di disciplinare di subconcessione;
3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del titolare della ditta richiedente ;
4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale:
a) lire 1.698.350 (unmilioneseicentonovantottomilatrecentocinquanta) pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775; somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;
b) lire 84.940 (ottantaquattromilanovecentoquaranta) pari ad un quarantesimo del canone, per gli scopi di cui all'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775; somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
c) lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione Regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, ecc. somma da introitare al Capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione di fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);
5) di stabilire, come specificato nell'art. 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 3.396.700 (tremilionitrecentonovantaseimilasettecento) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da introitare al Capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del Decreto Legislativo 22.04.1994 n. 320 e di darne esecuzione.
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