Objet du Conseil n. 2341 du 18 décembre 1996 - Verbale
OGGETTO N. 2341/X - APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIPARTO DEI FINANZIAMENTI DA ASSEGNARE AGLI ENTI GESTORI PER L'ANNO 1997, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 1982, N. 93 ("TESTO UNICO DELLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI PROMOZIONE DI SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE ED INABILI"). DIRETTIVE APPLICATIVE.
Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta, in via d'urgenza, all'ordine del giorno dell'adunanza in corso.
Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere MARGUERETTAZ (astensione del gruppo dei Popolari per la Valle d'Aosta).
IL CONSIGLIO
Richiamate le leggi regionali 15 dicembre 1982, n. 93 ("Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili") e 26 maggio 1993, n. 46 ("Norme in materia di finanza degli Enti Locali e delle Comunità Montane") in base alle quali la Regione promuove interventi a favore delle persone anziane ed inabili mediante l'assegnazione agli Enti Locali di finanziamenti per l'istituzione, il potenziamento e la gestione dei servizi precisati nelle leggi medesime;
Considerato che sono stati inviati dagli Enti Locali programmi per l'istituzione, il potenziamento e/o la gestione di servizi per l'anno 1997;
Ravvisata la necessità, in applicazione dell'articolo 20 della legge regionale n. 93/82, di adottare il piano annuale di riparto dei contributi regionali per il predetto anno;
Considerato che il competente Servizio dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale ha provveduto alla predisposizione dei relativi atti e ha sentito l'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta e la Consulta regionale delle Organizzazioni Sindacali dei Pensionati;
Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente del Servizio Affari Generali, Assistenza e Servizi Sociali dell'Assessorato della Sanità e Assistenza sociale, ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/1995, sulla presente deliberazione;
Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;
Con gli emendamenti della Commissione stessa;
Con voti favorevoli: ventiquattro (presenti: ventotto; votanti: ventiquattro; astenuti: quattro, i Consiglieri LANIECE, LINTY, MARGUERETTAZ e TIBALDI);
DELIBERA
1) di approvare, per l'anno 1997, il piano di riparto dei finanziamenti regionali, in applicazione delle leggi regionali 15 dicembre 1982, n. 93 e 26 maggio 1993, n. 46, come dagli allegati A), B), C), D) e E) che formano parte integrante della presente deliberazione;
2) di dare atto che la spesa complessiva di Lire 33.000.000.000 (trentatremiliardi) dovrà essere imputata sul Capitolo del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 corrispondente al Capitolo 58400 "Contributi agli Enti Locali nelle spese di gestione di servizi sociali a favore delle persone anziane ed inabili" del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1996;
3) di stabilire che nei limiti dei finanziamenti assegnati gli Enti gestori devono provvedere prioritariamente al pagamento al personale delle competenze, anche arretrate, e degli adeguamenti contrattuali dovuti, nonché delle spese per le sostituzioni nei casi previsti dalla normativa vigente e degli straordinari e di altre eventuali competenze da riconoscere per la partecipazione a iniziative formative;
4) di stabilire che gli Enti devono applicare le direttive di cui alla presente deliberazione e ai relativi allegati B), C) e D) per quanto concerne le modalità per l'utilizzazione dei fondi assegnati con il piano di riparto dei finanziamenti, per le modalità operative e per le tabelle di contribuzione;
5) di stabilire che agli impegni e alle liquidazioni dei finanziamenti assegnati agli Enti si provveda con successivi provvedimenti dirigenziali;
6) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, lettere b, e, h del decreto legislativo 22.04.1994, n. 320.
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