Objet du Conseil n. 244 du 26 juin 1976 - Verbale

OGGETTO N. 244/76 - Proposta di legge n. 169, presentata dai Consiglieri Albaney, Bordon e Chabod il 24 novembre 1975, concernente: "Norme integrative alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 13: Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione".

Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sulla sottoriportata proposta di legge regionale concernente: "Norme integrative alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 13: Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione", proposta di legge trasmessa in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 15, 16 e 17 marzo 1976:

"Con l'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 1974, n. 13: "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sulla attività della Regione", è stata esclusa dall'assegnazione dei contributi per l'inserzione del notiziario dell'Amministrazione regionale solo la stampa periodica agricola.

In particolare, l'organo dell'Associazione degli Agricoltori della Valle d'Aosta, "L'Agriculteur Valdôtain", che era stato ammesso alla pubblicazione a pagamento del notiziario stesso con deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 1966, n. 3461, veniva escluso dai provvedimenti della sopracitata legge regionale n. 13, solo perché mancante del requisito della periodicità settimanale o quindicinale previsto dall'articolo 2.

Poiché, però, altri periodici, pur mancanti di detto requisito, hanno ottenuto la concessione dei contributi ai sensi di una apposita norma, la presente proposta di legge intende estendere la stessa deroga, prevista dall'articolo 6 comma 3 della legge citata, ai periodici di informazione regionale valdostana che siano organi di associazioni, cooperative, sindacati di agricoltori valdostani.

Si tratta cioè di estendere anche alla stampa agricola valdostana la deroga al requisito della periodicità già concessa agli organi di associazioni mutualistiche, assistenziali o culturali per gli emigrati, con la legge regionale n. 13. La presente proposta di legge prevede per i periodici agricoli la stessa condizione posta a quelli degli emigrati, cioè la pubblicazione di almeno 12 numeri l'anno aventi una tiratura minima di 2000 copie, nonché l'inserzione di tutti i notiziari regionali, per i quali saranno concessi i contributi previsti dalla Tabella dell'allegato B) della legge suddetta, ridotti del 20%.

I presentatori: F.ti: Albaney Giuseppe, Chabod Guido, Mauro Bordon

(SEGUE testo della proposta di legge riportata in calce al provvedimento)

Il Consigliere ALBANEY, a nome dei proponenti, illustra brevemente la proposta di legge ribadendo i concetti contenuti nella relazione.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli della proposta di legge.

Artt. 1 e 2

Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli con ventidue Consiglieri presenti e votanti.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i due articoli della proposta di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione della sottoriportata proposta di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

Consiglieri presenti e votanti: venticinque;

Voti favorevoli: ventitré;

Voti contrari: due.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato la sottoriportata proposta di legge regionale concernente: "Norme integrative alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 13: Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione".

Proposta di legge regionale n. 169

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale...... n. ......: "Norme integrative alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 13: "Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art 1

A decorrere dall'anno 1976, per i periodici di informazione agricola stampati in Valle d'Aosta, che siano organi di associazioni, cooperative, sindacati di agricoltori valdostani, si può derogare al requisito della periodicità settimanale o quindicinale richiesto dall'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, purché pubblichino almeno 12 numeri l'anno, aventi una tiratura minima di duemila copie e garantiscano l'inserzione di tutti i notiziari trasmessi, per i quali saranno concessi i contributi previsti dalla Tabella dell'allegato B) alla legge, ridotti del 20%.

Art. 2

La maggiore spesa annua di L. 5.000.000 (cinquemilioni) derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul Capitolo 89 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 ("Spese per l'applicazione della legge regionale 15 maggio 1974, n. 13, recante provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione"), e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, li