Objet du Conseil n. 216 du 28 mai 1976 - Verbale
OGGETTO N. 216/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 agosto 1974, n. 35: Interventi a favore dello Sport".
Il Vice Presidente CHABOD dichiara aperta la discussione sul sotto riportato disegno di legge regionale concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 agosto 1974, n. 35: Interventi a favore dello sport", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, con lettera in data 21 maggio 1976, prot. n. 358:
La presente proposta di legge è scaturita dalla necessità di ovviare alle sensibili carenze e rigidità riscontrate nell'attuale normativa regionale in materia di interventi a favore dello sport, la cui concreta attuazione ha infatti incontrato difficoltà ed impedimenti talor cospicui, con grave disagio di tutti gli organismi sportivi operanti in Valle d'Aosta.
I principi informatori della presente proposta sono stati pertanto quelli di semplificare per quanto possibile le procedure previste dalla legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, soprattutto in riferimento alle modalità di definizione dei contributi a società ed enti sportivi e alle norme di funzionamento della Consulta e dell'Assemblea sportiva.
Per quanto concerne il problema della stampa sportiva sono state infine effettuate alcune importanti integrazioni all'art. 10 della legge sopra richiamata, che ne consentiranno finalmente la piena operatività anche in questo campo.
Più in particolare, le modifiche ed integrazioni di maggiore importanza risultano essere le seguenti:
ARTICOLO 1: Modifiche apportate all'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35.
Il concetto di "criteri di determinazione" dei contributi è stato sostituito con quello di "piano di riparto".
Si è infatti osservato che gli accennati criteri, in luogo di essere redatti nella forma di una normativa articolata, suscettibile di fornire un indirizzo per la determinazione definitiva dei contributi, hanno di fatto sempre assunto la veste di una pura e semplice elencazione, sia pure espressa in termini percentuali, dei contributi da assegnare ai diversi enti e federazioni sportive.
La dizione "piano di riparto" sembra pertanto maggiormente chiara e aderente alla realtà.
L'introduzione di questo concetto ha fatto inoltre risaltare più chiaramente l'inopportunità di conservare l'istituto dell'approvazione preventiva da parte del Consiglio regionale. Il mantenimento di tale procedura poteva infatti avere un significato solo in presenza di criteri intesi come effettivi indirizzi di politica contributiva; al contrario l'approvazione di un vero e proprio piano di riparto, oltre ad essere causa di intuibili ed inutili ritardi nell'erogazione dei contributi, avrebbe reso assurda una successiva riapprovazione da parte della Giunta, che inoltre sarebbe stata di fatto spossessata di competenze espressamente conferitele nel primo comma dell'articolo in questione.
Si fa d'altra parte notare che il Consiglio regionale ha comunque sempre ampie possibilità di controllo sull'operato della Giunta, sia in via preventiva, per tramite dei cinque Consiglieri che fanno parte della Consulta e dell'Assemblea e che, quindi, possono intervenire direttamente nella formazione del piano di riparto, sia successivamente, come meglio si illustrerà più aventi, in occasione della presentazione delle relazioni annuali previste agli articoli 2 e 3 della presente proposta di legge.
ARTICOLI 2 e 3: Modifiche apportate agli articoli 7 e 8 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35.
Allo scopo di garantire che il Consiglio regionale disponga della più ampia informativa in merito all'operato della Giunta regionale e alla situazione dello sport in Valle d'Aosta, si è ritenuto opportuno ampliare il contenuto delle relazioni annuali dell'Assemblea e della Consulta con l'aggiunta di prospetti dimostrativi dell'impiego, durante il precedente esercizio finanziario, degli stanziamenti destinati ad enti, società e federazioni sportive.
Il Consiglio regionale ha così modo di esercitare un approfondito controllo sugli atti dell'esecutivo e ha nel contempo l'opportunità di esprimere il proprio indirizzo in materia di politica sportiva e contributiva.
Il carattere di documento consuntivo che si è inteso attribuire alle accennate relazioni risulta poi ancora meglio precisato in seguito allo spostamento dei termini per la loro presentazione, che ne consente tra l'altro una più completa armonizzazione con l'esercizio finanziario della Regione.
Per quanto concerne la composizione dell'Assemblea e della Consulta, si è ritenuto opportuno, alla luce dell'esperienza fin qui maturata, sostituire i presidenti delle Comunità montane con rappresentanti designati dai rispettivi organi direttivi e, solo per quanto riguarda l'Assemblea, il Sindaco di Aosta e l'Assessore allo Sport.
Tali modifiche si giustificano con la necessità di chiamare a far parte dell'Assemblea e della Consulta elementi che siano in grado di garantire una presenza ed un interessamento il più possibile continui, così da agevolare e render più produttiva l'attività di tali organi.
Per la medesima ragione è stata inoltre prevista la possibilità che l'Assessore al Turismo, in caso di assenza o impedimento, possa delegare uno dei cinque Consiglieri regionali membri dell'Assemblea ad assumere la presidenza.
ARTICOLO 4: Modifiche apportate all'articolo 9 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35.
In passato la funzionalità dell'Assemblea e, soprattutto, della Consulta, è stata spesso seriamente compromessa dalla difficoltà di raggiungere, in sede di deliberazioni, il numero legale del 50% dei componenti.
Per poter ovviare a questa situazione si è ritenuto che fosse necessario da un lato abbassare ad un terzo dei componenti il numero legale necessario per deliberare e dall'altro cercare di responsabilizzare maggiormente i membri dei due organismi mediante una norma che prevede la decadenza d'ufficio in caso di tre assenze consecutive non giustificate.
Sempre in quest'ottica vanno, valutate, come già illustrato più sopra, le modifiche apportate alla composizione sia della Consulta che dell'assemblea.
ARTICOLO 5 e 6: Modifiche ed integrazioni apportate agli articoli 10 e 12 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35.
Come è noto, l'operatività della legge 26 agosto 1974, n. 35, in materia di contributi a sostegno della stampa sportiva regionale è stata finora nulla, ed i relativi fondi sono rimasti completamente inutilizzati, in quanto non sono mai state precisate le modalità di attuazione dell'articolo 10 della legge stessa.
Le modifiche ed integrazioni proposte dovrebbero consentire di ovviare a tale situazione, in particolare per quanto riguarda il problema della scelta dei beneficiari dell'intervento regionale.
Nella definizione della nuova normativa si è tenuto particolarmente conto delle indicazioni scaturite dalla Consulta e dall'Assemblea. Queste ultime hanno prospettato l'opportunità, al fine di evitare una eccessiva ed improduttiva dispersione dei fondi stanziati, di erogare questi ultimi ad un solo organo di informazione esclusivamente sportiva, cui dovrebbe essere affidato il compito di illustrare nel modo più completo l'attività sportiva svolta in Valle d'Aosta e di esprimere, senza naturalmente per questo pregiudicare l'obiettività e l'imparzialità dell'informazione, la linea di politica sportiva dell'Assemblea e della Consulta.
La normativa proposta ha recepito integralmente tali suggerimenti, stabilendo inoltre che la scelta della testata avvenga su indicazione concorde della Consulta e dell'Assemblea, le quali dovranno altresì indicare i requisiti minimi cui dovrà rispondere l'organo di informazione prescelto ed il cui possesso continuativo costituirà condizione essenziale per la persistenza del diritto al contributo.
Affinché il giornale prescelto possa meglio svolgere il compito più sopra accennato di portavoce della Consulta e dell'Assemblea, queste ultime possono infine designare ciascuna un proprio componente con compiti di collegamento e coordinamento con la redazione e l'amministrazione del giornale stesso, il cui direttore responsabile può inoltre assistere ed intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni della Consulta e dell'Assemblea.
Allo scopo infine di garantire che l'organo di informazione prescelto sia effettivamente posto in grado di svolgere i complessi compiti più sopra delineati, che richiederanno inevitabilmente una certa consistenza di formato, tiratura, numero di pagine, ecc., si è ritenuto opportuno, sentito anche il parere della Consulta e dell'Assemblea, aumentare sensibilmente lo stanziamento previsto in bilancio per i finanziamenti alla stampa sportiva, prelevando i necessari fondi dalle somme stanziate a favore delle società, federazioni ed enti di promozione sportiva.
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Disegno di legge regionale n. 207
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ............ n. ...........: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1974, N. 25: "INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, è così modificato:
"La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è di competenza della Giunta regionale.
I contributi si distinguono in ordinari e straordinari.
I contributi ordinari hanno carattere di periodicità e vengono concessi annualmente dalla Giunta sulla base del piano di riparto di cui al primo comma dell'articolo 7 ed al primo comma dell'articolo 8 della presente legge.
In sede di determinazione dei contributi di cui al precedente comma si dovrà tenere conto dell'attività sportiva effettivamente svolta e delle spese di funzionamento delle singole società, federazioni, associazioni, enti, nonché del numero degli atleti in attività presso ciascuno di essi.
Sono riconosciuti come spesa di funzionamento anche gli oneri relativi all'aggiornamento tecnico dei dirigenti degli organismi sopra elencati.
Per quanto concerne gli enti di promozione sportiva, i criteri contributivi debbono tenere conto altresì dell'azione promozionale ed educativa da essi svolta nel settore dello sport.
In sede di definizione dei criteri deve essere perseguito il fine primario di garantire l'esercizio dilettantistico dello sport.
I contributi straordinari sono concessi unicamente per l'organizzazione di manifestazioni particolari, al di fuori della normale attività agonistica, e debbono essere richiesti dall'ente, federazione o associazione competente per settore.
Non possono essere concessi contributi al di fuori di quelli previsti nel presente articolo. Tutti i contributi devono essere destinati esattamente agli scopi per i quali sono stati concessi; l'impiego irregolare dei fondi erogati potrà dare causa ad una azione di recupero, ovvero alla sospensione temporanea o definitiva dei contributi all'organismo responsabile della violazione".
Art. 2
L'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, è così modificato:
"L'Assemblea generale sportiva formula proposte e pareri in materia di politica dello sport. Essa deve esser sentita dalla Giunta regionale almeno una volta all'anno in occasione della determinazione del piano di riparto per la concessione dei contributi ordinari e dell'esame dei rendiconti finanziari e sportivi delle società e federazioni sportive.
L'Assemblea generale sportiva redige entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulla situazione dello sport in Valle d'Aosta. Alla relazione dovrà essere allegato il prospetto dimostrativo dell'impiego dello stanziamento del capitolo 813 "Interventi a favore dello sport" relativo all'esercizio finanziario dell'anno antecedente. L'Assessore reginale al Turismo presenta ed illustra la relazione ed il prospetto al Consiglio regionale entro il successivo mese di febbraio.
L'Assemblea generale sportiva è presieduta dall'Assessore regionale al Turismo e viene nominata con suo decreto.
Fanno parte dell'Assemblea generale sportiva:
a) i rappresentanti delle federazioni nazionali e associazioni regionali riconosciute ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, designati dai rispettivi organismi e livello regionale;
b) i rappresentanti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dalla Regione secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2, designati dai rispettivi comitati regionali;
c) cinque Consiglieri regionali, di cui due della minoranza, designati dal Consiglio regionale;
d) l'Assessore allo Sport del Comune di Aosta;
e) il delegato regionale del C.O.N.I.;
f) un rappresentante di ciascuna Comunità montana designato dal direttivo della Comunità tra i suoi componenti;
g) un medico sportivo designato dalla Federazione medici sportivi;
h) il direttore dell'Ufficio regionale per il turismo o un suo delegato;
i) l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione o un suo delegato.
In caso di assenza o impedimento l'Assessore regionale al Turismo può delegare uno dei cinque Consiglieri regionali di cui punto c), a presiedere l'Assemblea in una vece.
Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Assessorato del Turismo nominato dall'Assessore".
Art. 3
L'articolo 8 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, è così modificato:
"La Consulta per la promozione sportiva ha il compito di favorire lo sviluppo della pratica sportiva a livello di massa in Valle d'Aosta, promuovendo ed organizzando le iniziative le iniziative più opportune, avvalendosi in via prioritaria, a tal fine, degli enti di promozione sportiva. Elabora il programma annuale degli interventi e delle attività nonché il piano di riparto dei contributi ordinari agli enti di promozione sportiva, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
Per ogni iniziativa di carattere straordinario non prevista nel programma annuale deve essere sentito il parere della Consulta per la promozione sportiva.
La Consulta redige entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulla situazione della promozione sportiva in Valle d'Aosta. Alla relazione dovrà essere allegato il prospetto dimostrativo dell'impiego dello stanziamento del capitolo 818 "Interventi promozionali delle attività fisico-sportive", relativo all'esercizio finanziario dell'anno antecedente. L'Assessore regionale al Turismo presenta ed illustra la relazione ed il prospetto al Consiglio regionale entro il successivo mese di febbraio.
La Consulta per la promozione sportiva è presieduta dall'Assessore regionale al turismo e viene nominata con un suo decreto.
Fanno parte della Consulta per la promozione sportiva;
a) l'Assessore allo Sport del Comune di Aosta;
b) i rappresentanti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dalla Regione, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2, designati dai rispettivi comitati regionali;
c) i rappresentanti delle associazioni democratiche del tempo libero, indicati dai rispettivi comitati regionali;
d) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e SAVT;
e) il delegato regionale del C.O.N.I.;
f) l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione o suo delegato;
g) un rappresentante per ciascuna Comunità montana designato dal Direttivo della Comunità tra i suoi componenti;
h) un medico sportivo designato dalla Federazione medici sportivi;
i) cinque Consiglieri regionali, di cui della minoranza, designati dal Consiglio regionale;
l) il direttore dell'Ufficio regionale per il turismo o suo delegato.
In caso di assenza o di impedimento, l'Assessore regionale al Turismo può delegare uno dei cinque Consiglieri regionali di cui al punto i) a presiedere l'Assemblea in sua vece.
Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Assessorato al Turismo nominato dall'Assessore".
Art. 4
L'articolo 9 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, è così modificato:
"Il parere dell'Assemblea generale sportiva e della Consulta per la promozione sportiva può essere sentito ogni qualvolta l'Assessore al Turismo, la Giunta regionale o la Commissione consiliare permanente competente per materia lo ritengano opportuno.
L'Assemblea e la Consulta sono convocate dall'Assessore ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.
L'Assemblea e la Consulta sono convocate mediante avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da recapitare ai membri almeno cinque giorni prima della riunione.
Perché le deliberazioni dell'Assemblea e della Consulta siano valide, il numero dei presenti non deve essere inferiore ad un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del segretario.
È facoltà dell'Assemblea e della Consulta disciplinare ulteriormente il proprio funzionamento adottando appositi regolamenti da approvarsi dal Consiglio regionale.
I componenti dell'Assemblea e della Consulta sono revocabili in qualunque momento dagli organi che li hanno designati; tuttavia essi rimangono in carica, anche se sono venute a mancare le condizioni di rappresentatività della loro nomina, fino alla data dall'emanazione del decreto con cui si provvede alla loro sostituzione.
Tre assenze consecutive non giustificate di un componente dell'assemblea o della Consulta provocano la dichiarazione di decadenza d'ufficio del componente stesso e l'immediata richiesta di una nuova designazione all'organismo che egli rappresenta".
Art. 5
L'articolo 10 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, è così modificato:
"La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno della stampa e diffusione regionale, avente carattere esclusivamente sportivo, il cui compito sia quello di garantire un'informazione obiettiva e generale sulla materia e di costituire altresì uno strumento di dibattito sulle attività sportive e degli enti di promozione operanti nella Regione.
I contributi di cui al primo comma del presente articolo vengono di norma erogati a favore di un solo organi di informazione, scelto dalla Giunta regionale su indicazione concorde della Consulta e dell'Assemblea generale sportiva.
In sede di individuazione dell'organo di informazione che dovrà beneficiare delle provvidenze di cui al presente articolo, l'Assemblea e la Consulta dovranno definire una serie di requisiti minimi particolarmente in tema di periodicità, formato, tiratura, numero di pagine, il cui possesso continuativo costituirà condizione essenziale per la persistenza del diritto al contributo.
L'Assemblea e la Consulta possono designare ciascuna un proprio componente a svolgere funzioni di collegamento e coordinamento con la redazione e l'amministrazione del giornale.
Il direttore dell'organo di informazione prescelto può assistere e intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e della Consulta".
Art. 6
Gli stanziamenti previsti dall'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, modificato con legge regionale 4 agosto 1975, n. 33, sono modificati a decorrere dall'esercizio finanziario 1976:
Capitolo 813 Interventi per attività sportive: da lire 250.000.000 a lire 240.000.000
Capitolo 818 Interventi promozionali delle attività fisico-sportive: da lire 30.000.000 a lire 20.000.000
Capitolo 819 Interventi a favore dell'informazione sportiva: da lire 5.000.000 a lire 25.000.000
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO illustra la proposta che reca modifiche all'attuale legge regionale sullo sport. Fa presente che trattasi di un provvedimento molto atteso che ha già riportato l'unanime parere favorevole della Commissione consiliare permanente per il Turismo, salve alcune modificazioni, contenute nei seguenti emendamenti formulati dalla Commissione stessa:
Articolo 1. Modificare il quinto comma come segue:
"Sono riconosciuti come spese di funzionamento anche gli oneri relativi all'aggiornamento dei tecnici e dei dirigenti degli organismi sopra elencati".
Cancellare al sesto comma la parola "altresì".
Cancellare all'ottavo comma la parola "criteri" e sostituirla con la dizione "piano di riparto".
Articolo 2. Aggiungere al primo comma, dopo il secondo punto: "Essa deve essere inoltre sentita in relazione alla concessione di qualsiasi contributo straordinario a società o federazioni sportive".
Articolo 3. Cancellare al sesto comma la parola "Assemblea" e sostituirla con "Consulta".
Articolo 5. Cancellare al secondo comma le parole "dalla Giunta regionale" e sostituire con "dal Consiglio regionale".
Cancellare inoltre la parola "concorde".
Cancellare il quarto ed il quinto comma e sostituirli con i seguenti:
"È istituito un Comitato di vigilanza con funzioni di controllo sulla gestione dell'organo di informazione e di collegamento con l'Assemblea e la Consulta. Tale Comitato è così composto:
1) un rappresentante designato dall'Assemblea;
2) un rappresentante designato dalla Consulta;
3) tre rappresentanti della Regione, nominato dall'Assessore regionale al Turismo.
L'Amministrazione dell'organo di informazione deve presentare all'Assessorato regionale del Turismo il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno antecedente ed il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno susseguente.
Gli atti predetti dovranno essere corredati di una relazione del Comitato di vigilanza.
Limitatamente all'anno 1976 il bilancio preventivo deve essere presentato entro quaranta giorni dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio regionale effettua la scelta dell'organo di informazione da ammettere a contributo.
L'Attività di editore e la qualifica di direttore dell'organo di informazione prescelto sono incompatibili con la qualità di componente, anche per delega, dell'Assemblea e della Consulta; il medesimo direttore ha tuttavia diritto di assistere ed intervenire alle riunioni di due organi consultivi, senza diritto di voto".
Il Consigliere LUSTRISSY precisa che il parere della Commissione consiliare permanente per il Turismo non è stato unanime in quanto egli non ha espresso parere favorevole.
Il Consigliere RAMERA, quale Presidente della Commissione Turismo, fa notare che il Consigliere Lustrissy ha partecipato ai lavori della Commissione, ma si è assentato al momento della formulazione del parere per cui il giudizio è risultato unanime.
Il Consigliere CLUSAZ conferma le affermazioni del collega Ramera.
Il Consigliere CHINCHERE' esprime la propria soddisfazione per il disegno di legge in questione e dichiara, in relazione all'avvenuto accoglimento di alcune sue proposte di emendamento, di ritirare la propria analoga proposta di legge, iscritta al punto n. 22 dell'ordine del giorno dell'adunanza odierna.
Presenta, per maggiore chiarezza, il seguente ordine del giorno:
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
Esaminato il disegno di legge regionale n. 207 e gli emendamenti presentati dalla Commissione consiliare allo Sport e Turismo
IMPEGNA
la Giunta regionale a proporre con il massimo assestamento di bilancio, a decorrere dall'anno finanziario in corso, il rifinanziamento dei capitoli 813 e 818 fino a portarli all'importo precedente.
Suggerisce infine un ulteriore emendamento che precisi all'articolo 6 che le riduzioni degli stanziamenti di bilancio sono limitate all'anno finanziario 1976 e che nel 1977 si ritornerà alla normalità.
L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO si dice favorevole all'approvazione dell'ordine del giorno e fa notare che, di conseguenza, l'emendamento proposto dal Consigliere Chincheré risulta superfluo.
Il Consigliere CHINCHERE' ritira la proposta di emendamento testé avanzata e raccomanda che le scadenze previste nella legge regionale n. 35, in data 26 agosto 1974, siano puntualmente rispettate.
Il Consigliere LANIVI annuncia la presentazione di alcuni emendamenti al testo del disegno di legge, al fine di porre sullo stesso piano l'Assemblea generale dello sport e la Consulta sportiva. Propone inoltre di chiarire meglio i criteri di scelta dei tre rappresentanti della regione in seno al Comitato di vigilanza previsto all'articolo 5 del testo emendato dalla Commissione consiliare permanente per il Turismo.
L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO fa presente che il testo del disegno di legge è già stato attentamente studiato dalla Commissione e teme che nuovi emendamenti potrebbero compromettere l'armonia del testo stesso. Propone, comunque, una breve sospensione dei lavori del Consiglio per esaminare con calma ed attenzione gli emendamenti proposti dal Consigliere Lanivi.
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Si dà atto che i lavori dell'assemblea sono sospesi alle ore 17,30 e riprendono alle ore 17,40.
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L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO comunica di aver concordato, con il Consigliere Lanivi, i seguenti due emendamenti:
Articolo 2, primo capoverso: sopprimere la frase "L'Assemblea generale sportiva formula proposte e pareri in materia di politica dello sport" e sostituirla con la seguente. "L'Assemblea generale sportiva formula proposte e pareri in materia di politica dello sport: elabora il programma annuale degli interventi delle attività, nonché il piano di riparto dei contributi ordinari e straordinari alle società e alle federazioni sportive da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale".
Articolo 5 testo emendato dalla Commissione consiliare, quarto comma, dopo le parole "3) tre rappresentanti della Regione" aggiungere "di cui un Consigliere della minoranza".
Il Presidente CAVERI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a proceder all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.
Art. 1
L'articolo 1 viene posto in approvazione nel seguente testo, emendato come da proposte della Commissione consiliare permanente per il Turismo:
Articolo 1 - L'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, è così modificato:
"La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è di competenza della Giunta regionale.
I contributi si distinguono in ordinari e straordinari.
I contributi ordinari hanno carattere di periodicità e vengono concessi annualmente dalla Giunta sulla base del piano di riparto di cui al primo comma dell'articolo 7 ed al primo comma dell'articolo 8 della presente legge.
In sede di determinazione dei contributi di cui al precedente comma si dovrà tenere conto dell'attività sportiva effettivamente svolta e delle spese di funzionamento delle singole società, federazioni, associazioni, enti, nonché del numero degli atleti in attività presso ciascuno di essi.
Sono riconosciuti come spesa di funzionamento anche gli oneri relativi all'aggiornamento tecnico dei dirigenti degli organismi sopra elencati.
Per quanto concerne gli enti di promozione sportiva, i criteri contributivi debbono tenere conto altresì dell'azione promozionale ed educativa da essi svolta nel settore dello sport.
In sede di definizione dei criteri deve esser perseguito il fine primario di garantire l'esercizio dilettantistico dello sport.
I contributi straordinari sono concessi unicamente per l'organizzazione di manifestazioni particolari, al di fuori della normale attività agonistica, e debbono essere richiesti dall'ente, federazione o associazione competente per settore.
Non possono essere concessi contributi al di fuori di quelli previsti nel presente articolo. Tutti i contributi devono essere destinati esattamente agli scopi per i quali sono stati concessi; l'impiego irregolare dei fondi erogati potrà dare causa ad una azione di recupero, ovvero alla sospensione temporanea o definitiva dei contributi all'organismo responsabile della violazione".
Si dà atto che l'articolo 1 è approvato dal Consiglio, nel testo sopra riportato, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Art. 2
L'articolo 2 viene posto in approvazione nel testo predisposto dalla Giunta regionale, con il primo capoverso emendato nel modo seguente, coma da proposta del Consigliere LANIVI:
"L'assemblea generale sportiva formula proposte e pareri in materia di politica dello sport: elabora il programma annuale degli interventi e delle attività nonché il piano di riparto dei contributi ordinari e straordinari alle società e alle federazioni sportive da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Essa deve essere sentita dalla Giunta regionale almeno una volta all'anno in occasione della determinazione del piano di riparto per la concessione dei contributi ordinari e dell'esame dei rendiconti finanziari e sportivi delle società e federazioni sportive. Essa deve inoltre essere sentita in relazione alla concessione di qualsiasi contributo straordinario a società o federazioni sportive".
Si dà atto che l'articolo 2 è approvato dal Consiglio, nel testo emendato, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzato di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Art. 3
L'articolo 3 viene posto in approvazione nel testo predisposto dalla Giunta regionale, con il seguente emendamento proposto dalla Commissione consiliare permanente per il Turismo:
al penultimo comma cancellare la parola "Assemblea" e sostituirla con la parola "Consulta".
Si dà atto che l'articolo 3 è approvato dal Consiglio, nel testo emendato, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Articolo 4.
Si dà atto che l'articolo 4 è approvato dal Consiglio, nel testo predisposto dalla Giunta, senza modificazioni, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Articolo 5.
L'articolo 5 viene posto in approvazione nel seguente testo emendato, come da proposte della Commissione consiliare permanente per il Turismo e del Consigliere LANIVI:
Articolo 5 - l'articolo 10 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, è così modificato:
"La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno della stampa a diffusione regionale, avente carattere esclusivamente sportivo, il cui compito sia quello di garantire una informazione obiettiva e generale sulla materia e di costituire altresì uno strumento di dibattito sulle attività sportive e degli enti di promozione operanti nella Regione.
I contributi di cui al primo comma del presente articolo vengono di norma erogati a favore di un solo organo di informazione, scelto dal Consiglio regionale su indicazione della Consulta e dell'Assemblea generale sportiva.
In sede di individuazione dell'organo di informazione che dovrà beneficiare delle provvidenze di cui al presente articolo, l'Assemblea e la Consulta dovranno definire una serie di requisiti minimi particolarmente in tema di periodicità, formato, tiratura, numero di pagine, il cui possesso continuativo costituirà condizione essenziale per la persistenza del diritto al contributo.
È istituito un Comitato di vigilanza con funzioni di controllo sulla gestione dell'organo di informazione e di collegamento con l'Assemblea e la Consulta. Tale Comitato è così composto:
1) un rappresentante designato dall'Assemblea;
2) un rappresentante designato dalla Consulta;
3) tre rappresentanti della Regione, nominati dall'Assessore regionale al Turismo.
L'Amministrazione dell'organo di informazione deve presentare all'Assessorato regionale al Turismo il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno antecedente e il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno susseguente.
Gli atti predetti dovranno essere corredati di una relazione del Comitato di vigilanza.
Limitatamente all'anno 1976 il bilancio preventivo deve essere presentato entro quaranta giorni dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio regionale effettua la scelta dell'organo di informazione da ammettere a contributo.
L'attività di editore e la qualifica di direttore dell'organo di informazione prescelto sono incompatibili con la qualità di componente, anche per delega, dell'Assemblea e della Consulta; il medesimo direttore ha tuttavia diritto di assistere ed intervenire alle riunioni dei due organi consultivi, senza diritto di voto".
Si dà atto che l'articolo 5 è approvato dal Consiglio, nel testo sopra riportato, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Articoli 6 e 7.
Si dà atto che gli articoli 6 e 7 vengono approvati dal Consiglio, nel testo sopra riportato, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventisei).
Il Presidente CAVERI fa la seguente dichiarazione, in merito all'ordine del giorno presentato nel corso del dibattito: "Chincheré, per gli sports si intende votato, non è vero? Sì, si intende votato, come tutto il resto! Va bene?"
Il Presidente CAVERI dopo aver constatato e comunicato che i sette articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sotto riportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Maquignaz e manganoni, il Presidente CAVERI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: ventinove;
Voti favorevoli: ventisei:
Voti contrari: tre.
Il Presidente CAVERI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sotto riportato disegno di legge regionale concernente: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 agosto 1974, n. 35: "Interventi a favore dello sport".
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Disegno di legge n. 207
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale .......... n. ...............: MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1974, N. 35: "INTERVENTI A FAOVRE DELLO SPORT".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, è così modificato:
"La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è di competenza della Giunta regionale.
I contributi si distinguono in ordinari e straordinari.
I contributi ordinari hanno carattere di periodicità e vengono concessi annualmente dalla Giunta sulla base del piano di riparto di cui al primo comma dell'articolo 7 ed al primo comma dell'articolo 8 della presente legge.
In sede di determinazione dei contributi di cui al precedente comma si dovrà tenere conto dell'attività sportiva effettivamente svolta e delle spese di funzionamento delle singole società, federazioni, associazioni, enti, nonché del numero degli atleti in attività presso ciascuno di essi.
Sono riconosciuti come spesa di funzionamento anche gli oneri relativi all'aggiornamento tecnico dei dirigenti degli organismi sopra elencati.
Per quanto concerne gli enti di promozione sportiva, i criteri contributivi debbono tenere conto altresì dell'azione promozionale ed educativa da essi svolta nel settore dello sport.
In sede di definizione dei criteri deve esser perseguito il fine primario di garantire l'esercizio dilettantistico dello sport.
I contributi straordinari sono concessi unicamente per l'organizzazione di manifestazioni particolari, al di fuori della normale attività agonistica, e debbono essere richiesti dall'ente, federazione o associazione competente per settore.
Non possono essere concessi contributi al di fuori di quelli previsti nel presente articolo. Tutti i contributi devono esser destinati esattamente agli scopi per i quali sono stati concessi; l'impiego irregolare dei fondi erogati potrà dare causa ad una azione di recupero, ovvero alla sospensione temporanea o definitiva dei contributi all'organismo responsabile della violazione".
Art. 2
L'articolo 7 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, è così modificato:
"L'Assemblea generale sportiva formula proposte e pareri in materia di politica dello sport; elabora il programma annuale degli interventi e delle attività nonché il piano di riparto dei contributi ordinari e straordinari alle società e alle federazioni sportive da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale almeno una volta all'anno in occasione della determinazione del pian odi riparto per la concessione dei contributi ordinari e dell'esame dei rendiconti finanziari e sportivi delle società e federazioni sportive. Essa deve inoltre essere sentita in relazione alla concessione di qualsiasi contributo straordinario a società o federazioni sportive.
L'Assemblea generale sportiva redige entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulla situazione dello sport in Valle d'Aosta. Alla relazione dovrà essere allegato il prospetto dimostrativo dell'impiego dello stanziamento del capitolo 813 "Interventi a favore dello sport" relativo all'esercizio finanziario dell'anno antecedente. L'Assessore regionale al Turismo presenta ed illustra la relazione ed il prospetto al Consiglio regionale entro il successivo mese di febbraio.
L'Assemblea generale sportiva è presieduta dall'Assessore regionale al Turismo e viene nominata con suo decreto.
Fanno parte dell'Assemblea generale sportiva:
a) i rappresentanti delle federazioni nazionali e associazioni regionali riconosciute ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, designati dai rispettivi organismi e livello regionale;
b) i rappresentanti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dalla Regione secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2, designati dai rispettivi comitati regionali;
c) cinque Consiglieri regionali, di cui due della minoranza, designati dal Consiglio regionale;
d) l'Assessore allo Sport del Comune di Aosta;
e) il delegato regionale del C.O.N.I.;
f) un rappresentante di ciascuna Comunità montana designato dal direttivo della Comunità tra i suoi componenti;
g) un medico sportivo designato dalla Federazione medici sportivi;
h) il direttore dell'Ufficio regionale per il turismo o un suo delegato;
i) l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione o un suo delegato.
In caso di assenza o impedimento l'Assessore regionale al Turismo può delegare uno dei cinque Consiglieri regionali di cui punto c), a presiedere l'Assemblea in una vece.
Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Assessorato del Turismo nominato dall'Assessore".
Art. 3
L'articolo 8 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, è così modificato:
"La Consulta per la promozione sportiva ha il compito di favorire lo sviluppo della pratica sportiva a livello di massa in Valle d'Aosta, promuovendo ed organizzando le iniziative le iniziative più opportune, avvalendosi in via prioritaria, a tal fine, degli enti di promozione sportiva. Elabora il programma annuale degli interventi e delle attività nonché il piano di riparto dei contributi ordinari agli enti di promozione sportiva, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
Per ogni iniziativa di carattere straordinario non prevista nel programma annuale deve esser sentito il parere della Consulta per la promozione sportiva.
La Consulta redige entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulla situazione della promozione sportiva in Valle d'Aosta. Alla relazione dovrà essere allegato il prospetto dimostrativo dell'impiego dello stanziamento del capitolo 818 "Interventi promozionali delle attività fisico-sportive", relativo all'esercizio finanziario dell'anno antecedente. L'Assessore regionale al Turismo presenta ed illustra la relazione ed il prospetto al Consiglio regionale entro il successivo mese di febbraio.
La Consulta per la promozione sportiva è presieduta dall'Assessore regionale al turismo e viene nominata con un suo decreto.
Fanno parte della Consulta per la promozione sportiva;
a) l'Assessore allo Sport del Comune di Aosta;
b) i rappresentanti degli enti di promozione sportiva riconosciuti dalla Regione, secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2, designati dai rispettivi comitati regionali;
c) i rappresentanti delle associazioni democratiche del tempo libero, indicati dai rispettivi comitati regionali;
d) i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e SAVT;
e) il delegato regionale del C.O.N.I.;
f) l'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione o suo delegato;
g) un rappresentante per ciascuna Comunità montana designato dal Direttivo della Comunità tra i suoi componenti;
h) un medico sportivo designato dalla Federazione medici sportivi;
i) cinque Consiglieri regionali, di cui della minoranza, designati dal Consiglio regionale;
l) il direttore dell'Ufficio regionale per il turismo o suo delegato.
In caso di assenza o di impedimento, l'Assessore regionale al Turismo può delegare uno dei cinque Consiglieri regionali di cui al punto i) a presiedere l'Assemblea in sua vece.
Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Assessorato al Turismo nominato dall'Assessore".
Art. 4
L'articolo 9 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, è così modificato:
"Il parere dell'Assemblea generale sportiva e della Consulta per la promozione sportiva può essere sentito ogni qualvolta l'Assessore al Turismo, la Giunta regionale o la Commissione consiliare permanente competente per materia lo ritengano opportuno.
L'Assemblea e la Consulta sono convocate dall'Assessore ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti.
L'Assemblea e la Consulta sono convocate mediante avvisi scritti, contenenti l'ordine del giorno, da recapitare ai membri almeno cinque giorni prima della riunione.
Perché le deliberazioni dell'Assemblea e della Consulta siano valide, il numero dei presenti non deve essere inferiore ad un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono approvate quando riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del segretario.
È facoltà dell'Assemblea e della Consulta disciplinare ulteriormente il proprio funzionamento adottando appositi regolamenti da approvarsi dal Consiglio regionale.
I componenti dell'Assemblea e della Consulta sono revocabili in qualunque momento dagli organi che li hanno designati; tuttavia essi rimangono in carica, anche se sono venute a mancare le condizioni di rappresentatività della loro nomina, fino alla data dall'emanazione del decreto con cui si provvede alla loro sostituzione.
Tre assenze consecutive non giustificate di un componente dell'assemblea o della Consulta provocano la dichiarazione di decadenza d'ufficio del componente stesso e l'immediata richiesta di una nuova designazione all'organismo che egli rappresenta".
Art. 5
L'articolo 10 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, è così modificato:
"La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per il sostegno della stampa e diffusione regionale, avente carattere esclusivamente sportivo, il cui compito sia quello di garantire una informazione obiettiva e generale sulla materia e di costituire altresì uno strumento di dibattito sulle attività sportive e degli enti di promozione operanti nella Regione.
I contributi di cui al primo comma del presente articolo vengono di norma erogati a favore di un solo organi di informazione, scelto dalla Giunta regionale su indicazione concorde della Consulta e dell'Assemblea generale sportiva.
In sede di individuazione dell'organo di informazione che dovrà beneficiare delle provvidenze di cui al presente articolo, l'Assemblea e la Consulta dovranno definire una serie di requisiti minimi particolarmente in tema di periodicità, formato, tiratura, numero di pagine, il cui possesso continuativo costituirà condizione essenziale per la persistenza del diritto al contributo.
È istituito un Comitato di vigilanza con funzioni di controllo sulla gestione dell'organo di informazione e di collegamento con l'Assemblea e la Consulta. Tale Comitato è così composto:
1) un rappresentante designato dall'Assemblea;
2) un rappresentante designato dalla Consulta;
3) tre rappresentanti della Regione, nominati dall'Assessore regionale al Turismo.
L'Amministrazione dell'organo di informazione deve presentare all'Assessorato regionale al Turismo il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno antecedente e il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno susseguente.
Gli atti predetti dovranno essere corredati di una relazione del Comitato di vigilanza.
Limitatamente all'anno 1976 il bilancio preventivo deve essere presentato entro quaranta giorni dalla data della deliberazione con la quale il Consiglio regionale effettua la scelta dell'organo di informazione da ammettere a contributo.
L'attività di editore e la qualifica di direttore dell'organo di informazione prescelto sono incompatibili con la qualità di componente, anche per delega, dell'Assemblea e della Consulta; il medesimo direttore ha tuttavia diritto di assistere ed intervenire alle riunioni dei due organi consultivi, senza diritto di voto".
Art. 6
Gli stanziamenti previsti dall'articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35, modificato con legge regionale 4 agosto 1975, n. 33, sono modificati a decorrere dall'esercizio finanziario 1976:
Capitolo 813 - Interventi per attività sportive: da lire 250.000.000 a lire 240.000.000
Capitolo 818 - Interventi promozionali delle attività fisico-sportive: da lire 30.000.000 a lire 20.000.000
Capitolo 819 - Interventi a favore dell'informazione sportiva: da lire 5.000.000 a lire 25.000.000
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, lì
