Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 250 du 25 novembre 1998 - Resoconto

SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 1998 (APRÈS-MIDI)

OGGETTO N. 250/XI Proposta di regolamento: "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta".

Articolo 1 (Scopo, ambito di applicazione e regole generali)

1. Il presente regolamento disciplina le attività finanziarie e contabili inerenti la programmazione, la previsione, la gestione, la rendicontazione e la revisione degli enti locali in attuazione della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)).

2. Per enti locali si intendono comuni, Comunità montane e loro Consorzi.

Articolo 2 (Potestà regolamentare)

1. Ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dalla l.r. 40/1997 attraverso il proprio regolamento di contabilità, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dal presente regolamento al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema finanziario e contabile degli enti locali della Regione.

2. Il regolamento di contabilità assicura la conoscenza consolidata delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e di servizi.

3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti all'adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali e del presente regolamento.

Articolo 3 (Servizio finanziario)

1. Il regolamento di contabilità individua il servizio finanziario dell'ente locale e ne disciplina l'organizzazione secondo la dimensione demografica e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio finanziario sono affidati il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria.

2. Se necessario, l'ente locale attiva forme di gestione associata, anche attraverso la Comunità montana.

3. Il regolamento di contabilità disciplina le competenze del responsabile del servizio finanziario, con particolare riferimento:

a) al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

b) alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio pluriennale;

c) alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

TITOLO II BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

CAPO I BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

Articolo 4 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

1. L'ente locale, fino alla data di esecutività del bilancio di previsione, e comunque per non oltre quattro mesi dalla sua adozione da parte dell'organo deliberante, è autorizzato alla gestione del bilancio in esercizio provvisorio, consistente, salvo differenti disposizioni previste dal regolamento di contabilità, nella gestione sulla base del bilancio già deliberato. In caso di annullamento della deliberazione che approva il bilancio di previsione, l'organo rappresentativo dell'ente deve, in sede di rideliberazione dello stesso, tenere conto delle obbligazioni giuridicamente perfezionate durante l'esercizio provvisorio.

2. Qualora la legge regionale stabilisca una scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, la legge regionale stessa prevede apposita disciplina dell'esercizio provvisorio.

3. Qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato nei termini stabiliti dalla legge regionale, ovvero siano scaduti i termini dell'esercizio provvisorio, all'ente locale è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, consistente nella gestione degli stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi specificatamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Articolo 5 (Caratteristiche del bilancio)

1. La risorsa è l'unità elementare del bilancio di previsione pluriennale per l'entrata; l'intervento è l'unità elementare per la spesa. Nei servizi per conto di terzi, sia nell'entrata che nella spesa, l'unità elementare è il capitolo, che ne indica l'oggetto.

2. Il bilancio di previsione pluriennale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.

Articolo 6 (Struttura del bilancio)

1. Il bilancio di previsione pluriennale è composto da due parti: l'entrata e la spesa.

2. La parte entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse in relazione, rispettivamente, alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.

3. I titoli della parte entrata per i comuni sono:

a) Titolo I - Entrate tributarie;

b) Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate;

c) Titolo III - Entrate extratributarie;

d) Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;

e) Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;

f) Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi.

4. I titoli della parte entrata per le Comunità montane e per i Consorzi sono:

a) Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dei comuni, della Regione, dello Stato e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate;

b) Titolo II - Entrate extratributarie;

c) Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;

d) Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;

e) Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi.

5. La parte spesa è obbligatoriamente ordinata in titoli, in relazione alla natura dei suoi principali aggregati, ed in interventi, individuati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alla tipologia dei fattori produttivi, anche al fine del consolidamento dei conti pubblici.

6. I titoli sono ripartiti in centri di responsabilità in relazione all'organizzazione dell'ente.

7. Il regolamento di contabilità può determinare una diversa ripartizione finanziaria dei titoli, rispetto a quella indicata al comma 6, più funzionale alle scelte organizzative dell'ente. La parte spesa deve comunque essere leggibile per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione nella relazione previsionale e programmatica.

8. I titoli della parte spesa sono:

a) Titolo I - Spese correnti;

b) Titolo II - Spese in conto capitale;

c) Titolo III - Spese per rimborso di prestiti;

d) Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.

9. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indicano:

a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare negli esercizi cui il bilancio si riferisce.

10. L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio prima di tutte le entrate e prima di tutte le spese, con le modalità di cui agli articoli 22, 23 e 24.

Articolo 7 (Fondo di riserva)

1. Gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione pluriennale un fondo di riserva non superiore al due per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2. Il regolamento di contabilità disciplina l'utilizzo del fondo di riserva.

Articolo 8 (Servizi per conto di terzi)

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinate esclusivamente in capitoli, secondo la ripartizione stabilita dalla Giunta regionale nella deliberazione che approva il modello del bilancio di previsione pluriennale.

2. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.

Articolo 9 (Allegati al bilancio)

1. Al bilancio di previsione pluriennale sono allegati i seguenti documenti:

a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il primo anno del bilancio di previsione;

b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituiti per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello del primo anno del bilancio di previsione;

c) le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali. Per i servizi a domanda individuale la deliberazione stabilisce, oltre alle tariffe, anche il tasso di copertura in percentuale del costo complessivo di gestione dei servizi stessi che si intende assicurare con i proventi degli utenti e con i contributi a specifica destinazione.

Articolo 10 (Analisi di compatibilità degli investimenti degli enti locali)

1. L'analisi di compatibilità degli investimenti degli enti locali è effettuata sulla parte della relazione previsionale e programmatica relativa agli investimenti per lavori pubblici, individuata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 40/1997.

2. La Commissione di cui all'articolo 15, comma 1, della l.r. 48/1995, è integrata da due rappresentanti designati dalle associazioni degli enti locali.

3. L'analisi e la valutazione della relazione previsionale e programmatica consistono nella verifica:

a) della coerenza degli investimenti programmati con il piano territoriale paesistico regionale e con lo strumento urbanistico comunale, quali espressioni territoriali delle scelte economico-sociali operate dalla Regione e dal Comune;

b) della congruenza tra i programmi e le disponibilità finanziarie in riferimento ai tempi tecnici di attuazione;

c) della coerenza tra risorse finanziarie disponibili e corrispondenti impegni;

d) della compatibilità e della coerenza degli interventi diretti richiesti alla Regione rispetto alle normative di riferimento.

CAPO II COMPETENZE DEGLI ORGANI IN MATERIA DI BILANCIO

Articolo 11 (Predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione pluriennale e dei suoi allegati)

1. Lo schema di bilancio di previsione pluriennale è predisposto dall'organo esecutivo che lo presenta all'organo rappresentativo dell'ente locale, unitamente agli allegati, alla relazione previsionale e programmatica ed alla relazione dell'organo di revisione.

2. Il regolamento di contabilità dell'ente stabilisce i termini per gli adempimenti di cui al comma 1, nonché i termini entro i quali possono essere presentati, da parte dei membri dell'organo rappresentativo dell'ente locale, emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo.

3. L'organo rappresentativo dell'ente locale delibera il bilancio di previsione pluriennale entro il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, della l.r. 40/1997. La relativa deliberazione ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i termini previsti dalla legge regionale in materia di controllo sugli atti degli enti locali.

Articolo 12 (Variazioni al bilancio di previsione pluriennale)

1. Il bilancio di previsione pluriennale può essere variato sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso.

2. Sono di competenza dell'organo rappresentativo dell'ente locale:

a) le variazioni che modificano il totale generale del bilancio, con esclusione dei servizi per conto di terzi;

b) le variazioni che consistono in un trasferimento di fondi tra centri di responsabilità o equivalente ripartizione finanziaria di cui all'articolo 6, comma 7.

3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, il regolamento di contabilità può indicare un termine precedente entro cui il bilancio di previsione pluriennale può essere variato.

4. Ai comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli.

5. Alle Comunità montane ed ai Consorzi sono vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate dei primi due titoli.

6. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio e gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

Articolo 13 (Competenze dei responsabili)

1. Ciascuno dei programmi, ed eventualmente dei progetti, descritti nelle schede di programma contenute nella relazione previsionale e programmatica è assegnato, per l'attuazione, ad un responsabile che risponde della correttezza amministrativa, dell'efficienza della gestione e della realizzazione degli obiettivi programmati.

TITOLO III LA GESTIONE DEL BILANCIO

CAPO I LE ENTRATE

Articolo 14 (Fasi del procedimento di entrata)

1. Le fasi di gestione del procedimento di entrata sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento.

Articolo 15 (Accertamento)

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione del procedimento di entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, è verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore e quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.

2. Il regolamento di contabilità disciplina la fase dell'accertamento.

Articolo 16 (Riscossione)

1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.

2. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma versata in favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso; in tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente, chiedendo la regolarizzazione.

3. Il regolamento di contabilità disciplina la fase della riscossione.

Articolo 17 (Versamento)

1. Il versamento consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.

2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali.

3. Il regolamento di contabilità disciplina la fase del versamento.

CAPO II LE SPESE

Articolo 18 (Fasi del procedimento di spesa)

1. Le fasi di gestione del procedimento di spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

Articolo 19 (Impegno)

1. L'impegno costituisce la prima fase di gestione del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, sono determinati la somma da pagare ed il soggetto creditore, è indicata la ragione ed è costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito della disponibilità finanziaria attestata con il visto di regolarità contabile di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a).

2. Con l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;

b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, per interessi di preammortamento e per ulteriori oneri accessori;

c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

d) per le indennità agli amministratori ed al personale dipendente, predeterminate o predeterminabili negli importi unitari stabiliti da disposizioni di legge, di regolamento o di atti amministrativi.

3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi, per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi, decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 22. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure aventi carattere concorsuale approvate prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti e i provvedimenti relativi alla procedura concorsuale già adottati.

4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.

5. Gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento si considerano impegnati ove correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.

6. Le spese di investimento si considerano impegnate nel caso in cui i relativi stanziamenti siano finanziati nei seguenti modi:

a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;

b) con quota dell'avanzo di amministrazione in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;

c) con l'emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;

d) con entrate proprie in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.

7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto dei relativi impegni nella formazione dei bilanci seguenti, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo.

8. Il regolamento di contabilità disciplina:

a) i termini e le modalità con i quali gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario;

b) le modalità con le quali i responsabili assumono atti di impegno.

Articolo 20 (Liquidazione)

1. La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.

2. Il regolamento di contabilità disciplina la fase della liquidazione della spesa.

Articolo 21 (Ordinazione e pagamento)

1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese.

2. Il regolamento di contabilità disciplina le fasi dell'ordinazione e del pagamento della spesa.

CAPO III IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 22 (Risultato contabile di amministrazione)

1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

2. Il regolamento di contabilità dell'ente può prevedere che il risultato contabile sia accertato con l'approvazione da parte dell'organo esecutivo del verbale di chiusura dell'ultimo esercizio chiuso. In tal caso il regolamento di contabilità dispone anche in merito al modello del verbale.

Articolo 23 (Avanzo di amministrazione)

1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati e fondi per il finanziamento di spese in conto capitale originati da economie della gestione degli investimenti. La distinzione dei fondi è evidenziata in sede di accertamento e costituisce vincolo alla destinazione dell'avanzo.

2. L'avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 22, è utilizzato per la prioritaria copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'articolo 29.

3. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per le spese correnti è possibile:

a) per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive;

b) per le altre spese correnti, solo in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 28.

4. L'avanzo di amministrazione presunto, derivante dall'esercizio immediatamente precedente, può essere applicato al primo anno del bilancio pluriennale con esclusione del finanziamento delle spese correnti, salvo quanto disposto dal comma 3, lettera a).

5. L'utilizzazione dell'avanzo presunto applicato al bilancio può avvenire solo dopo l'approvazione del rendiconto o del verbale di chiusura dell'esercizio precedente.

Articolo 24 (Disavanzo di amministrazione)

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 22, è ripianato nei modi e nei termini di cui all'articolo 28.

2. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo accertato con il verbale di chiusura.

CAPO IV RESIDUI

Articolo 25 (Residui attivi)

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine del primo anno del bilancio pluriennale.

2. Sono mantenute tra i residui attivi esclusivamente:

a) le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata;

b) le entrate derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri istituti di credito.

3. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell'esercizio relativo al primo anno del bilancio pluriennale costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Articolo 26 (Residui passivi)

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine del primo anno del bilancio pluriennale.

2. È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 19.

3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

CAPO V PRINCIPI CONTABILI DI GESTIONE

Articolo 27 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese)

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile, registrato sul bilancio di previsione e munito del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), comunicato al terzo interessato con le modalità disciplinate dal regolamento di contabilità.

2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti ed all'impegno.

3. Per l'acquisizione urgente di beni e servizi derivante dal verificarsi di eventi eccezionali od imprevedibili e nei limiti strettamente necessari per fronteggiare l'emergenza, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente alla regolarizzazione.

4. Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3 il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

Articolo 28 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio)

1. Gli enti locali, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, rispettano il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dalla l.r. 40/1997 e dal presente regolamento.

2. L'organo rappresentativo dell'ente locale, ogni qualvolta lo reputi necessario, e comunque almeno una volta entro il 31 ottobre di ciascun anno, dà atto, con deliberazione, del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di accertamento negativo, l'organo rappresentativo dell'ente locale adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 29 e per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato. Qualora i dati della gestione finanziaria relativa al primo anno del bilancio pluriennale facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza o della gestione dei residui, l'organo rappresentativo dell'ente locale adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Per le finalità di cui al comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, nonché le disponibilità, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge.

Articolo 29 (Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio)

1. L'organo rappresentativo dell'ente locale, con deliberazione di cui all'articolo 28, comma 2, ovvero ogni qualvolta lo reputi necessario, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni e di ogni altra forma di gestione associata cui l'ente partecipi, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atto costitutivo, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione dimostrati in sede di rendiconto degli organismi stessi;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 27, nei limiti dell'utilità ed arricchimento per l'ente accertati e dimostrati, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento dei debiti di cui al comma 1 l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione convenuto con i creditori, nei limiti del bilancio pluriennale, compreso l'esercizio finanziario in corso.

3. Per il finanziamento dei debiti di cui al comma 1, ove non possa provvedersi a norma dell'articolo 28, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 44 e 45. Nella relativa deliberazione l'impossibilità di utilizzare altre risorse è dettagliatamente motivata.

Articolo 30 (Utilizzo di entrate a specifica destinazione)

1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti che non hanno ricostituito i fondi vincolati utilizzati in precedenza, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 60.

2. L'organo esecutivo delibera l'utilizzo di somme a specifica destinazione ed il tesoriere lo attiva su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.

3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione è ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni di patrimonio ai sensi dell'articolo 28, comma 3, possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare, in termini di cassa, le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti da enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.

TITOLO IV CONTROLLO DI GESTIONE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 31 (Relazione previsionale programmatica e piano esecutivo di gestione)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, il regolamento di contabilità può prevedere l'adozione di un piano esecutivo di gestione al fine di rendere meglio espliciti gli obiettivi gestionali e la definizione delle risorse assegnate per il loro conseguimento, approvato dall'organo esecutivo sulla base del bilancio pluriennale. Esso, riprendendo i programmi e i progetti di cui all'articolo 13, li specifica ulteriormente, con riferimento agli obiettivi e alle risorse assegnate per conseguirli. Per queste ultime è possibile ricorrere, se necessario, ad una ulteriore graduazione della spesa in centri di costo, come individuati nel piano dei centri di costo dell'ente e in conti, come definiti nel piano dei conti dei fattori produttivi del sistema di contabilità analitica dei costi dell'ente, adottato ai sensi del regolamento di contabilità.

2. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di costruzione delle schede programma della relazione previsionale e programmatica e, se previsto, del piano esecutivo di gestione seguendo un percorso di lavoro così articolato:

a) definizione delle linee strategiche dell'amministrazione, su base politica e con orizzonte pluriennale;

b) traduzione delle linee strategiche in linee guida gestionali, premessa alla programmazione operativa;

c) assegnazione degli ambiti di responsabilità ai soggetti responsabili;

d) predisposizione delle schede programma e delle eventuali schede del piano esecutivo di gestione;

e) negoziazione delle schede programma e delle eventuali schede del piano esecutivo di gestione tra parte politica, cui compete la responsabilità nella scelta degli obiettivi della gestione, responsabili di programma e progetto, cui compete la responsabilità nel definire azioni strumentali per il conseguimento degli obiettivi programmatici e responsabili dei procedimenti per l'acquisizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute necessarie per realizzare i programmi e gli eventuali progetti;

f) consolidamento delle proposte di schede programma concordate ai sensi della lettera e) nella relazione previsionale e programmatica e approvazione della stessa da parte dell'organo rappresentativo dell'ente locale;

g) consolidamento delle proposte delle eventuali schede del piano esecutivo di gestione, revisionate, se necessario, al fine di renderle coerenti con le eventuali varianti introdotte in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica;

h) approvazione del piano esecutivo di gestione da parte dell'organo esecutivo;

i) controllo interattivo dell'attuazione delle schede programma della relazione previsionale e programmatica e dell'eventuale piano esecutivo di gestione in corso d'anno.

Articolo 32 (Processo del controllo di gestione)

1. Il controllo di gestione è un processo tramite il quale i responsabili dei programmi o dei progetti contenuti nelle schede programma della relazione previsionale e programmatica, eventualmente meglio specificati nelle schede del piano esecutivo di gestione e redatti in collaborazione e confronto negoziale con le parti indicate all'articolo 31, comma 2, lettera e), verificano almeno due volte all'anno lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, valutano l'efficienza con la quale avviene la gestione e l'efficacia dell'azione amministrativa e, in funzione dei risultati di tali riscontri, assumono eventuali provvedimenti correttivi della gestione.

2. Il regolamento di contabilità indica con quale periodicità procedere alle verifiche di cui al comma 1. La periodicità di tali verifiche deve consentire ai responsabili dei programmi e dei progetti di intervenire tempestivamente sui fatti gestionali, per apportarvi le eventuali correzioni necessarie per allinearli alle previsioni, prima che sia esaurito il periodo temporale che distingue ogni programma e progetto.

CAPO II STRUMENTI

Articolo 33 (Servizio di sostegno al controllo di gestione)

1. Ogni ente individua, nel proprio regolamento di organizzazione ovvero con deliberazione dell'organo esecutivo, la struttura interna di riferimento per dare sostegno tecnico al controllo di gestione, definita "Servizio di controllo di gestione", di seguito denominata "Servizio". Per le operazioni alle quali non è possibile fare fronte con personale in servizio l'ente può avvalersi anche di esperti ed enti specializzati in tecniche di monitoraggio, valutazione e controllo.

2. Gli enti che non sono in grado di realizzare direttamente le elaborazioni che costituiscono la base strumentale del controllo di gestione, vi provvedono ricorrendo a forme di gestione associata del servizio, anche attraverso la Comunità montana.

3. Il Servizio è responsabile delle elaborazioni tecniche di supporto alle attività di programmazione operativa e al successivo controllo. A tale fine il Servizio fornisce ai responsabili dei programmi e dei progetti le elaborazioni di base relative alla contabilità analitica dei costi e agli indicatori per la definizione degli obiettivi e per le successive verifiche di efficienza, efficacia ed economicità con le quali avviene la gestione. Il Servizio formula pareri, proposte, valutazioni e relazioni ai responsabili dei programmi e dei progetti, tese a indicare elementi di guida tali da conseguire una loro migliore responsabilizzazione attiva sui risultati della gestione.

4. Il Servizio elabora i dati di sintesi sulle attività realizzate annualmente dall'ente e ne cura l'invio alla Regione, con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 3, della l.r. 40/1997. Il Servizio riceve annualmente dalla Regione i dati relativi a tutti gli enti presenti sul territorio regionale, elaborati per classi di dimensione definite in modo da renderne massima la significatività per il singolo ente, ai fini di costruire parametri e standard di riferimento utilizzabili per impostare la programmazione locale.

5. Il Servizio raccoglie ed elabora le informazioni relative al grado di realizzazione di tutti i programmi e progetti contenuti nella relazione previsionale e programmatica ed eventualmente nel piano esecutivo di gestione.

Articolo 34 (Strumenti del controllo di gestione)

1. Sono strumenti del controllo di gestione:

a) un sistema di contabilità analitica dei costi, da utilizzare per quantificare e valorizzare, in via sia preventiva che consuntiva, le risorse messe a disposizione per realizzare gli obiettivi di amministrazione;

b) un sistema di indicatori, utilizzabile per definire in termini parametrici gli obiettivi di amministrazione che si intendono conseguire e misurare poi gli effettivi conseguimenti e i relativi scostamenti tra previsioni e realizzazioni, con riferimento alle dimensioni valutative dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità;

c) parametri e standard, utilizzabili per assegnare le risorse giudicate necessarie al conseguimento degli obiettivi proposti e per valutare i risultati effettivamente conseguiti, elaborati internamente all'ente sulla base di analisi condotte autonomamente e/o con riferimento ai dati relativi ad altri enti aventi caratteristiche simili, ottenuti con le modalità di cui all'articolo 33, comma 4;

d) altre analisi economico-statistiche riferite alla domanda ed alla qualità dei servizi, utilizzabili per effettuare misure obiettive dei bisogni espressi dalle comunità locali e dei risultati di amministrazione;

e) ogni altro strumento giudicato utile ai fini di una migliore rappresentazione della capacità di realizzare gli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 35 (Sistema di contabilità analitica dei costi)

1. Il regolamento di contabilità disciplina le caratteristiche del sistema di contabilità analitica dei costi utilizzato per rappresentare le risorse assegnate ai responsabili dei programmi e dei progetti e quelle da essi effettivamente utilizzate. Esso è formulato in coerenza con i criteri generali di cui agli articoli 36, 37, 38 e 39.

Articolo 36 (Centri di contabilità analitica dei costi)

1. I costi sono imputati, in sede sia preventiva che consuntiva, ai programmi e agli eventuali progetti della relazione previsionale e programmatica e dell'eventuale piano esecutivo di gestione. L'elenco dei programmi e dei progetti attivati costituisce il piano dei centri di responsabilità dell'ente.

2. Oltre ai programmi o ai progetti possono essere individuati specifici centri di imputazione dei costi, detti centri di costo.

3. Nei comuni l'organo esecutivo individua centri di costo quando i programmi o i progetti comprendono attività eterogenee o svolte da unità organizzative differenziate, al fine di rilevare i costi, preventivi e consuntivi, riferiti sia a gruppi di attività maggiormente omogenei, per i quali sono disponibili o elaborabili significativi indicatori di prodotto, di processo o di risultato, sia alle eventuali sedi plurime di erogazione dei servizi previsti dal programma o progetto, presenti nel territorio comunale.

4. Oltre che nei casi previsti per i comuni, l'organo esecutivo delle Comunità montane e dei Consorzi può individuare centri di costo anche per contabilizzare i costi relativi ai servizi realizzati nell'interesse di ciascuno dei comuni facenti parte della Comunità o del Consorzio.

5. I centri di costo ai quali è imputabile, in modo diretto e significativo, la raccolta di ricavi a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi o la cessione a titolo oneroso di beni, assumono la configurazione anche di centri di ricavo.

Articolo 37 (Configurazioni di costo nella contabilità analitica)

1. Sono possibili diverse configurazioni di costo, individuate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 3, della l.r. 40/1997, a seconda delle voci inserite nel calcolo, che variano in funzione degli scopi assegnati alla contabilità analitica.

Articolo 38 (Rapporti tra contabilità analitica e contabilità finanziaria)

1. Il regolamento di contabilità definisce le modalità di raccordo tra la contabilità analitica dei costi e la contabilità finanziaria.

2. La contabilità analitica dei costi prende in considerazione e attribuisce ad ogni esercizio tutta la spesa sostenuta dall'ente per acquisire le risorse che sono utilizzate, in quell'esercizio, per erogare i servizi, a prescindere dal momento nel quale l'ente ha sostenuto la relativa spesa. La spesa è attribuita a ciascun centro di responsabilità e di costo in proporzione alla quantità del fattore produttivo da esso impiegato nell'unità di tempo considerata.

3. Per elaborare i consuntivi infrannuali da confrontare con il preventivo, con le cadenze indicate all'articolo 32, il regolamento di contabilità può prevedere l'utilizzo di informazioni di provenienza diversa dalla contabilità finanziaria con obbligo di procedere ad eventuali scritture di rettifica a fine anno.

4. Nel caso di cui al comma 3, l'attribuzione dei costi nei consuntivi infrannuali può avvenire con i criteri seguenti:

a) per il personale, sulla base dei costi medi di livello, mediante addebito mensile di un dodicesimo del costo annuo al personale impegnato presso ogni centro di responsabilità e di costo;

b) per gli immobili e i cespiti ammortizzabili di proprietà dell'ente, mediante addebito mensile di un dodicesimo del valore annuo di ammortamento, come determinato ai sensi del comma 5;

c) per gli immobili e i beni durevoli in affitto, mediante addebito mensile di un dodicesimo del canone annuo di affitto;

d) per l'acquisto di beni e servizi, mediante addebito della spesa segnalata dalle fatture ricevute, opportunamente registrate in apposito protocollo;

e) per le spese di trasferimento, mediante addebito risultante dai mandati di pagamento.

5. Alle spese sostenute per acquisire i fattori di produzione correnti si aggiungono le quote di ammortamento tecnico sui beni a valenza pluriennale utilizzati nella produzione corrente, applicando i coefficienti annuali sui valori dei cespiti come determinati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 40/1997.

6. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue:

a) i beni demaniali già acquisiti all'ente alla data del 31 dicembre 1995 sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti all'ente successivamente sono valutati al costo;

b) i terreni già acquisiti all'ente alla data del 31 dicembre 1995 sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le disposizioni fiscali; per i terreni già acquisiti all'ente ai quali non è possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalità dei beni demaniali già acquisiti all'ente; i terreni acquisiti in data successiva sono valutati al costo;

c) i fabbricati già acquisiti all'ente al 31 dicembre 1995 sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le disposizioni fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;

d) i mobili sono valutati al costo;

e) i crediti sono valutati al valore nominale;

f) i censi ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;

g) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.

7. I beni mobili di costo unitario inferiore a un milione di lire si considerano completamente ammortizzati nel primo esercizio di utilizzo.

8. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 e salvo che sia diversamente disposto dal regolamento di contabilità dell'ente, il valore dei beni tenuti con contabilità di magazzino è attribuito come costo al centro di responsabilità e di costo utilizzatore nel momento in cui è ad esso assegnato; i costi sostenuti per acquisire forniture continuative di servizi, quali le assicurazioni, gli abbonamenti ed i servizi telefonici, e di fonti energetiche, quali i combustibili per riscaldamento, sono addebitati mensilmente in ragione di un dodicesimo della spesa annua, salvo conguaglio a fine anno.

Articolo 39 (Piano dei conti dei fattori produttivi)

1. Il piano dei conti dei fattori produttivi adottato deve possedere un livello di analisi adeguato ai fenomeni che costituiscono oggetto di rilevazione continuativa.

2. Il piano dei conti dei fattori produttivi utilizzabile in contabilità analitica può presentare un grado variabile di dettaglio in funzione della dimensione dell'ente e della fase evolutiva dell'applicazione del controllo di gestione.

Articolo 40 (Sistema di indicatori)

1. L'organo esecutivo approva la disciplina della rappresentazione degli obiettivi dei centri di responsabilità e dei centri di costo, che avviene anche in termini quantitativi al fine di consentire una verifica fondata su elementi oggettivi, in coerenza con i criteri generali di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono individuate opportune unità di misura delle prestazioni, attese e realizzate, rappresentative delle prestazioni erogate agli utenti esterni, per i centri finali, o interni, per i centri ausiliari e misti. Tali unità di misura, o indicatori, possiedono caratteristiche di pertinenza, specificità e precisione rispetto al fenomeno che intendono rappresentare e valutare.

3. Il ricorso a misure quantitative è esteso ai fattori produttivi assegnati ai centri e da loro impiegati, in particolare per la misurazione del fattore lavoro, che si avvale di unità di misura standardizzate, quali l'ora di lavoro o suoi multipli.

4. La misurazione di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, che caratterizza il controllo di gestione, avviene con il ricorso esteso, seppure non esclusivo, a indicatori quantitativi. Tali indicatori sono tipicamente ottenuti combinando indici e misure elementari di varia natura, che danno luogo ad altri indici e misure complessi, che, tramite confronto con opportuni valori di riferimento, forniscono una misura quantitativa dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità.

5. Alcuni indicatori sono ricavati direttamente dalla contabilità finanziaria. In particolare sono previsti:

a) indicatori di struttura del bilancio;

b) indicatori per l'analisi della gestione del bilancio.

6. Altri indicatori sono ricavati dal sistema informativo degli enti che permette di rappresentare:

a) i livelli di attività;

b) i livelli di risultato;

c) i livelli di efficienza;

d) i livelli di efficacia;

e) la qualità che caratterizza i servizi erogati.

Articolo 41 (Referto del controllo di gestione, relazione di accompagnamento al rendiconto e attività del nucleo di valutazione)

1. Le informazioni elaborate dal Servizio sono annualmente raccolte in un referto del controllo di gestione, che è utilizzato dall'organo esecutivo come base per la relazione annuale da questi redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della l.r. 40/1997.

2. Le informazioni, di cui al comma 1, costituiscono anche riferimento per le valutazioni dei dirigenti, annualmente espresse dal nucleo di valutazione, per le finalità previste dalla legge e dai contratti collettivi.

TITOLO V INVESTIMENTI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 42 (Fonti di finanziamento)

1. Il regolamento di contabilità può individuare le fonti di finanziamento degli investimenti, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 3 della l.r. 40/1997.

Articolo 43 (Programmazione e valutazione economico-finanziaria degli investimenti)

1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle spese correnti derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale e della copertura delle spese relative alle rate di ammortamento derivanti dall'eventuale ricorso all'indebitamento.

2. Per gli investimenti relativi ad opere pubbliche destinate a pubblici servizi, il regolamento di contabilità può disciplinare le modalità per una valutazione economico-finanziaria dell'investimento stesso.

CAPO II RICORSO ALL'INDEBITAMENTO. DISCIPLINA DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Articolo 44 (Ricorso all'indebitamento)

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente per la realizzazione degli investimenti, nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, è possibile il ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 29 e per altre destinazioni di legge.

3. Le entrate di cui ai commi 1 e 2 hanno destinazione vincolata.

4. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'Istituto Nazionale Previdenza Dipendenti Amministrazioni Pubbliche (INPDAP) e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica.

Articolo 45 (Attivazione di prestiti obbligazionari)

1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

CAPO III AMMORTAMENTO DEI MUTUI E DEI PRESTITI. GARANZIE

Articolo 46 (Delegazioni di pagamento)

1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, i comuni possono rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di ciascun esercizio. Per le Comunità montane e per i Consorzi il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.

2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.

Articolo 47 (Fideiussione)

1. Gli enti locali possono rilasciare, a mezzo di deliberazione consiliare, garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di consorzi, aziende e di ogni altra forma di gestione cui l'ente partecipi, ivi comprese le Comunità montane.

2. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di rilascio di garanzie fideiussorie a favore di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici.

3. Il regolamento di contabilità può disciplinare il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

a) il progetto sia approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;

c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e soggetto mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

4. Il limite degli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione è stabilito dal regolamento di contabilità e non può superare il cinque per cento dell'entrata accertata con l'approvazione del rendiconto, relativa ai primi tre titoli per i comuni ed ai primi due titoli per le Comunità montane ed i Consorzi.

TITOLO VI SERVIZIO DI TESORERIA

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 48 (Servizio di tesoreria)

1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria, affidato ad una banca autorizzata ai sensi delle disposizioni vigenti.

Articolo 49 (Oggetto del servizio di tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.

2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni vigenti.

3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.

Articolo 50 (Affidamento del servizio di tesoreria)

1. L'affidamento del servizio è effettuato mediante le procedure di gara ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di convenienza o di opportunità, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.

2. Il rapporto viene regolato da una apposita convenzione.

Articolo 51 (Responsabilità del tesoriere)

1. Il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi.

2. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'ente.

Articolo 52 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria)

1. Con modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 50, comma 2, il servizio di tesoreria può essere gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'ente ed il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.

CAPO II RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Articolo 53 (Operazioni di riscossione)

1. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di riscossione.

2. Il regolamento di contabilità può prevedere, in alternativa al tesoriere, l'affidamento al concessionario della riscossione, volontaria o coattiva o in ambedue le forme, delle entrate patrimoniali ed assimilate nonché dei contributi spettanti secondo le disposizioni vigenti.

CAPO III PAGAMENTO DELLE SPESE

Articolo 54 (Condizioni di legittimità dei pagamenti effettuati dal tesoriere)

1. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato, nonché tutte le variazioni e gli atti relativi al prelevamento di quote dal fondo di riserva, debitamente esecutivi.

2. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica.

3. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere.

Articolo 55 (Disciplina delle attività connesse al pagamento delle spese)

1. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di estinzione dei mandati di pagamento, di annotazione delle quietanze e di commutazione dei mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre.

2. Il tesoriere, con assunzione di responsabilità, risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

Articolo 56 (Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento)

1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 46, il tesoriere deve versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

CAPO IV CUSTODIA DI TITOLI E VALORI

Articolo 57 (Gestione di titoli e valori)

1. Il regolamento di contabilità dell'ente locale disciplina la gestione di titoli e valori di proprietà dell'ente e ne definisce le procedure per i prelievi e le restituzioni.

CAPO V ADEMPIMENTI E VERIFICHE CONTABILI

Articolo 58 (Verifiche di cassa ed obblighi del tesoriere)

1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente può effettuare verifiche di cassa e della gestione del servizio di tesoreria.

2. Il segretario dell'ente, a seguito del mutamento della persona del legale rappresentante dell'ente, promuove una verifica straordinaria di cassa. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.

3. Il regolamento di contabilità prevede gli adempimenti obbligatori del tesoriere nel corso dell'esercizio, in particolare, con riguardo:

a) alla trasmissione di situazioni periodiche di cassa;

b) all'aggiornamento ed alla conservazione del giornale di cassa.

Articolo 59 (Conto del tesoriere)

1. Il tesoriere, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, rende all'ente locale il conto della propria gestione di cassa.

2. Il conto del tesoriere è redatto su modello approvato con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il tesoriere allega al conto gli ordinativi di riscossione e di pagamento, corredati dalle relative quietanze. La convenzione di cui all'articolo 50, comma 2, indica altri eventuali allegati al conto del tesoriere.

CAPO VI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

Articolo 60 (Disciplina delle anticipazioni di tesoreria)

1. Il tesoriere, previa deliberazione dell'ente locale, concede anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti, per i comuni, ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le Comunità montane ed i Consorzi, ai primi due titoli.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 50, comma 2.

TITOLO VII RENDICONTAZIONE

Articolo 61 (Rendiconto)

1. Il rendiconto di cui all'articolo 6 della l.r. 40/1997, deliberato dall'organo rappresentativo dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, deve tenere motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

2. Il regolamento di contabilità stabilisce i termini e le modalità con cui la proposta del rendiconto è messa a disposizione dell'organo di revisione e dei componenti dell'organo rappresentativo dell'ente.

3. Sono allegati al rendiconto:

a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 6, comma 4, della l.r. 40/1997;

b) la relazione dell'organo di revisione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera d);

c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

Articolo 62 (Conto del bilancio)

1. Il conto del bilancio, di cui all'articolo 6, comma 2, della l.r. 40/1997, comprende per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, distintamente per residui e competenza:

a) per l'entrata, le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa, le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.

2. L'attestazione di regolarità contabile espressa sulla proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto attiene anche alla sussistenza delle ragioni del mantenimento dei residui.

Articolo 63 (Conto del patrimonio)

1. Il conto del patrimonio, di cui all'articolo 6, comma 3, della l.r. 40/1997, rappresenta il patrimonio dell'ente locale costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione.

2. Nel conto del patrimonio sono inclusi, con specifica distinzione, i beni del demanio.

3. Il patrimonio dell'ente locale è valutato con i criteri di cui all'articolo 38, commi 5, 6 e 7.

4. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento dell'inventario.

5. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con cui l'economo, i consegnatari di beni e gli altri agenti contabili rendono il conto della propria gestione.

TITOLO VIII REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 64 (Organo di revisione economico-finanziaria)

1. L'organo di revisione economico-finanziaria è eletto dall'organo rappresentativo dell'ente locale ed è scelto tra gli iscritti:

a) nel registro dei revisori contabili;

b) nell'albo dei dottori commercialisti;

c) nell'albo dei ragionieri.

2. La durata dell'organo di revisione corrisponde a quella dell'organo che lo ha eletto.

3. Il regolamento di contabilità dell'ente locale stabilisce:

a) la composizione dell'organo, optando tra un singolo revisore o tre componenti un organo collegiale;

b) le modalità di funzionamento.

4. L'organo di revisione è rieleggibile per una sola volta e rimane in carica fino alla nomina del nuovo organo di revisione, che deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione dell'incarico del precedente organo.

5. L'organo di revisione è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 67, comma 1, lettera d).

6. Il revisore cessa dall'incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità dell'ente;

d) revoca ai sensi del comma 5;

e) sopravvenuta causa di incompatibilità ed ineleggibilità.

Articolo 65 (Limiti dell'affidamento di incarichi)

1. Gli enti locali non possono affidare l'incarico di revisore a soggetti che ricoprono già tale carica in altri cinque enti locali, con riferimento all'intero territorio nazionale.

Articolo 66 (Incompatibilità ed ineleggibilità)

1. Per i revisori valgono le ipotesi di incompatibilità di cui al comma 1 dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione e dai dipendenti delle Comunità montane, limitatamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

3. I componenti dell'organo di revisione non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza dello stesso.

Articolo 67 (Funzioni)

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'ente locale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sui suoi allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità. I pareri sono obbligatori e, se negativi, adeguatamente motivati. L'organo rappresentativo dell'ente locale deve adottare i provvedimenti conseguenti o motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure eventualmente proposte dall'organo di revisione;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria e sulla economicità della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità. L'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione del rendiconto e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità. La relazione attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; contiene, inoltre, rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all'organo rappresentativo dell'ente locale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 58;

g) partecipazione al Servizio, di cui all'articolo 33, se prevista nel regolamento di contabilità dell'ente.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma 1, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare alle assemblee dell'organo rappresentativo e, se richiesto, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle assemblee dell'organo rappresentativo dell'ente, all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi dell'ente locale;

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine agli impegni di spesa.

3. Il regolamento di contabilità dell'ente locale può prevedere l'affidamento all'organo di revisione di ulteriori funzioni.

Articolo 68 (Responsabilità)

1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e conservano la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Articolo 69 (Compenso dell'organo di revisione)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi, sentite le associazioni degli enti locali, all'inizio di ogni legislatura della Regione, sono fissati i limiti massimi del compenso spettante all'organo di revisione per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettere a), b), c), d) e) e f).

2. Il compenso di cui al comma 1, è determinato in relazione al totale delle spese correnti ed al totale delle spese di investimento dell'ente locale.

3. Con la deliberazione di nomina ciascun ente stabilisce il compenso dovuto all'organo di revisione e l'eventuale maggiorazione spettante:

a) per la funzione di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g);

b) per le ulteriori funzioni di cui all'articolo 67, comma 3;

c) per il presidente dell'organo di revisione, se costituito in collegio.

TITOLO IX NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 70 (Adeguamento dei regolamenti di contabilità)

1. Gli enti locali adeguano i propri regolamenti di contabilità al presente regolamento entro il 31 ottobre 1999.

Articolo 71 (Adeguamento inventari)

1. Gli enti locali adeguano i propri inventari alle disposizioni di cui all'articolo 38 entro il 31 dicembre 1999.

Articolo 72 (Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali)

1. In materia di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali, si applicano le disposizioni statali vigenti.

Articolo 73 (Approvazione dei modelli con deliberazione della Giunta regionale)

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro il 30 giugno 1999, sono approvati i modelli dei documenti contabili previsti dal presente regolamento e le specifiche tecnico-informatiche.

Articolo 74 (Controllo di gestione)

1. Le disposizioni del Titolo IV (Controllo di gestione) si applicano con le modalità e le gradualità previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, comma 3, della l.r. 40/1997.

Articolo 75 (Organo di revisione economico-finanziaria)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento:

a) la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 69, comma 1, è adottata entro il 30 giugno 1999;

b) l'eventuale adeguamento dei compensi da parte degli enti locali decorre dal 1° gennaio 2000;

c) l'organo di revisione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, può essere confermato fino alla scadenza del mandato dell'organo che lo ha eletto;

d) le disposizioni di cui all'articolo 65 si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di revisione susseguente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 76 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1999.

Président Collègues conseillers, ce projet de règlement a reçu l'avis favorable de la Ière et de la IIème Commission du Conseil régional. Nous allons examiner et discuter le texte tel qu'il résulte avec les deux amendements qui ont été adoptés par les deux Commissions conjointes du Conseil régional.

La parole au Conseiller Piccolo en tant que Conseiller rapporteur.

Piccolo (FA) Anche per comunicare che la relazione è stata redatta dai due relatori, il sottoscritto e Borre.

Preciso innanzitutto ai colleghi che non entrerò nel merito del regolamento oggi in discussione in quanto trattasi di un regolamento squisitamente tecnico e che sia il gruppo di lavoro chiamato a redigerlo, sia i funzionari preposti hanno ben specificato nella relazione che oggi trovate allegata al disegno di legge. Intendo invece in premessa fare alcune considerazioni più di carattere politico.

Il principio federalista della sussidiarietà, che giustamente reclamiamo come Regione nei rapporti con lo Stato, deve valere anche nei rapporti fra regioni, comuni e comunità montane. Ai comuni e alle comunità montane devono quindi essere trasferiti in modo effettivo tutti i compiti di gestione e di intervento diretto sul territorio assieme ovviamente alle risorse economiche necessarie.

Al raggiungimento di tale obiettivo si oppone la diversa consistenza strutturale dei vari enti e le difficoltà di reperire per ogni ente personale adeguato per numero e per capacità.

Ritengo quindi tale obiettivo di primaria importanza e per questo credo sia doveroso sottolineare il fatto che sono già state indicate due vie: sul piano politico, la ridefinizione del ruolo e dei compiti delle comunità montane, sul piano amministrativo, l'istituzione di un unico ruolo regionale dei dipendenti pubblici.

Credo infatti che il decentramento verso i comuni e le comunità montane, oltre che a realizzare completamente l'autonomia valdostana, consente un miglior funzionamento dell'Amministrazione regionale e realizza quell'avvicinamento fra Pubblica Amministrazione e cittadino che è la prima condizione per combattere il clientelismo.

Sono fermamente convinto che la politica regionale degli enti locali debba essere volta a sostenere e aiutare i cittadini e le loro famiglie per una crescita reale della Comunità valdostana e che per creare un vero progetto di autonomia pur facendo riferimento ai valori tradizionali si debbano sfruttare - chiedo scusa per il termine sfruttare - al massimo tutte quelle risorse e le opportunità che ci permette lo Statuto speciale per dare il giusto sviluppo e progresso alla collettività valdostana.

Entrando più nel merito al punto del regolamento all'ordine del giorno, desidero invece ricordare e sottolineare che gli importanti obiettivi relativi a modifiche di riforme istituzionali sono stati raggiunti sia nella precedente legislatura che in quella attuale con leggi approvate dal Consiglio regionale delle quali ne cito alcune fra le più importanti: la normativa in materia di finanza locale, legge regionale n. 48/95; la normativa riguardante il sistema elettorale, legge regionale n. 4/95; quella relativa allo "status" degli amministratori locali, la legge n. 78/94; di personale degli enti locali al fine della costituzione del comparto unico del pubblico impiego in Valle d'Aosta, legge n. 17/96, la normativa che riguarda i segretari comunali, la legge n. 46/98.

Infine, il 12 novembre ultimo scorso è stata riapprovata dal Consiglio regionale la legge sul sistema delle autonomie in Valle d'Aosta che dovrà creare, una volta entrata in vigore, il perno dell'intero sistema, i presupposti della base giuridica per il decentramento delle funzioni regionali agli enti locali. Sempre nel corso della passata legislatura è entrata in vigore la legge regionale del 1997 n. 40 "Norme in materia di contabilità e di controllo sugli atti degli enti locali" che è alla base del regolamento regionale oggi in discussione.

Pertanto, il regolamento in questione si inserisce nella normativa regionale relativa all'esercizio della potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali attribuito alla Regione con legge costituzionale.

In virtù di tale competenza legislativa, di fondamentale importanza per lo sviluppo del sistema autonomistico valdostano, è la Regione e non più lo Stato ad essere riferimento del sistema delle autonomie locali ponendo così le basi per la creazione di un sistema valdostano delle autonomie.

Oltre ad una riduzione dei controlli sugli atti degli enti locali nell'ottica della legge "Bassanini", la legge in questione introduce principi innovativi nella contabilità degli enti locali permettendo così ai comuni e alle comunità montane di passare da un sistema di riferimento statale basato sul decreto legislativo n. 77/95 ad un sistema di riferimento regionale basato appunto sul presente regolamento.

Il decreto legislativo n. 77/95, che pure ha costituito una profonda innovazione in materia, ha quale limite principale quello di essere tarato sui comuni di ampia dimensione, creando quindi notevoli difficoltà applicative ai comuni della nostra Regione che per lo più sono di piccola dimensione.

Nell'ottica poi della semplificazione amministrativa si è mirato inoltre ad una riduzione degli strumenti contabili a favore di un sistema di gestione più dinamico, i documenti contabili saranno il bilancio pluriennale, che assorbe in sé il bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica, il cui schema è già stato approvato dalla Giunta regionale, che illustrerà il bilancio pluriennale attraverso i programmi ed eventualmente i progetti.

Un altro aspetto significativo del regolamento è costituito dalla graduale introduzione del controllo di gestione inteso come processo di verifica sull'attuazione della programmazione dell'ente al fine di aiutare gli amministratori a selezionare gli obiettivi, di responsabilizzare i funzionari pubblici per il conseguimento degli obiettivi e di fornire al cittadino una rappresentazione più pregnante dell'attività dell'ente locale.

Il controllo di gestione dovrà costituire un momento di responsabilizzazione e di crescita interna dell'ente a compensazione di una sempre più marcata e necessaria riduzione dei controlli esterni. In quest'ottica nuovo sarà anche il ruolo della Regione che passa da soggetto dispensatore di finanziamenti e controllore di adempimenti a soggetto coadiutore e coordinatore in un comune processo di crescita e maturazione con l'impegno quindi di fornire agli enti locali la necessaria consulenza per elaborare parametri standard di riferimento per enti aventi caratteristiche analoghe.

Per il suo impegno e la sua complessità il controllo di gestione sarà, come detto, introdotto gradualmente in accordo con gli enti locali anche in via sperimentale presso enti e servizi campione e sarà portato quindi a compimento con un processo i cui principi erano già stati delineati con la legge n. 40/97.

Il regolamento entrerà in vigore il 1° febbraio 1999, mentre i regolamenti di contabilità degli enti locali si dovranno adeguare allo stesso entro il 31 ottobre 1999 per cui la riforma sarà operante per i bilanci di previsione del triennio 2000-2002.

Mi preme evidenziare che la scelta del fondo di regolamento regionale è quella di costituire un sistema di più ampio respiro lasciando all'autonomia dell'ente locale attraverso il proprio regolamento di contabilità la determinazione della struttura del documento contabile che potrà essere più o meno complessa a seconda delle difficoltà organizzative dell'ente stesso.

Preciso inoltre che tale scelta è stata condivisa dall'Associazione dei sindaci e delle comunità montane in quanto il rinvio del regolamento dell'ente per la definizione delle scelte operative garantisce un buon grado di autonomia agli enti locali nella configurazione dello strumento contabile in relazione alle loro dimensioni e alle scelte organizzative e gestionali degli enti stessi.

Inoltre i dottori commercialisti, anche loro consultati per esprimere un parere in quanto revisori, hanno avanzato alcune osservazioni che sono state recepite dagli uffici e che sono già state inserite nel regolamento in discussione.

Con questo regolamento, atteso dagli enti locali e con i quali è stato concertato con alcuni incontri insieme al gruppo di lavoro, quindi corrispondente alle esigenze che provengono dal territorio, si intende colmare quel vuoto ancora esistente nel sistema delle autonomie locali attribuendo loro una serie di competenze e funzioni per meglio operare in modo autonomo negli interessi degli Autonomisti… dei cittadini… c'è un errore nella relazione… "lapsus" freudiano…

(ilarità dell'Assemblea)

… è stato un "lapsus" freudiano, qui probabilmente l'autonomia ha coinvolto anche gli uffici che lo hanno battuto, c'è stata una deviazione.

Nel concludere, sperando di aver chiarito ai colleghi il contenuto degli obiettivi che si prefigge il regolamento, mi preme evidenziare il fatto che sempre più gli enti sono soffocati dalla burocrazia, dalle complessità procedurali ed amministrative. È pertanto opportuno e doveroso che le leggi e i regolamenti, e mi riferisco ovviamente a quelli emanati dalla Regione, siano sempre più di facile lettura sotto il profilo procedurale e quindi di una più semplice applicazione da parte degli enti locali rispondendo in tempi brevi alle giuste richieste dei cittadini valdostani.

Président Quelqu'un demande la parole? La parole encore au Conseiller Piccolo.

Piccolo (FA) Dimenticavo di dire che i membri della I e della II Commissione hanno recepito un'istanza presentata dai sindaci con un emendamento che vi viene oggi consegnato, in base al quale la lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente: "a) della coerenza degli investimenti programmati con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del piano territoriale paesistico regionale e con lo strumento urbanistico comunale, quali espressioni territoriali delle scelte economico-sociali operate dalla Regione e dal Comune;".

Preciso che non è un emendamento che va a modificare quello già contenuto nel regolamento, ma va a chiarire molto meglio quello che era il contenuto dello stesso.

Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Je veux avant tout remercier les deux Commissions ainsi que leurs présidents pour l'analyse et l'examen attentif et ponctuel qu'ils ont effectué quant à cette proposition de règlement.

C'est un règlement qui découle de la loi n° 40 que nous avons approuvée et qui va renforcer les fonctions et les compétences de nos collectivités locales.

Il s'agit en effet d'une proposition de règlement relative à l'organisation financière et comptable des collectivités locales de la Vallée d'Aoste qui est soumise aujourd'hui à votre examen et qui a été conçue par un groupe mixte de travail auquel ont participé les dirigeants régionaux des structures qui sont chargées de suivre les rapports avec les collectivités locales. Au sein de ce groupe il y avait également un expert, un professeur de sciences des finances de l'Université de Turin ainsi que des représentants des associations des collectivités locales valdôtaines et des secrétaires de mairie.

Lors de la préparation de ce texte, conformément aux dispositions approuvées après l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 2 du 23 septembre 1993, qui a accordé à la Région une compétence primaire en matière d'organisation des collectivités locales, l'accent a été mis sur l'autonomie des collectivités locales, notamment d'ordre gestionnaire, ainsi que sur les responsabilités qui en découlent pour celles-ci.

Ce règlement constituera donc l'instrument principal de comptabilité des différentes administrations étant donné qu'il définira les choix d'organisation et de gestion de chaque administration.

Au nombre des innovations qui sont introduites dans ce texte, il est important encore une fois de signaler la possibilité pour nos collectivités locales de fixer une répartition financière concernant les différents titres de la dépense, différente de celle prévue par le règlement lui-même au cas où celle-ci s'avérerait nécessaire pour mieux répondre aux exigences d'organisation interne de chaque collectivité.

Parallèlement les dispositions concernant le contrôle de gestion, un contrôle qui sera introduit progressivement du fait de sa complexité, représente l'un des éléments le plus valorisant de ce règlement car les dispositions concernant ce contrôle permettent d'aligner la législation des collectivités locales valdôtaines sur celles plus avancées des autres pays européens. En effet, par l'introduction de ce contrôle de gestion, il sera plus aisé aux élus de définir les objectifs et les actions dans le cadre cohérent d'une programmation de ces actions et des différentes interventions à moyen et à court terme. Ce contrôle aura également pour but de responsabiliser davantage les fonctionnaires en les impliquant plus directement et d'une façon plus professionnelle dans les choix à opérer de manière à assurer à la Communauté un service meilleur sur le plan économique, mais aussi du point de vue de l'efficacité des différentes actions.

Ce texte revêt donc une importance capitale du fait qu'il représente une nette avancée dans l'objectif prioritaire, qui a été souligné par le rapporteur, de la création de ce système régional des autonomies que nous poursuivons permettant ainsi à nos différentes collectivités locales de se doter elles-mêmes d'instruments comptables mis à leur disposition par la législation régionale et non plus par celle de l'Etat, donc des dispositions qui seront mieux adaptées à leurs exigences spécifiques.

Président Quelqu'un demande la parole? La parole au Conseiller Comé.

Comé (Aut) Devo sottolineare che questo regolamento è l'atto conclusivo di principi finanziari, contabili e di controllo sugli atti degli enti locali che erano stati enunciati come lo aveva sottolineato il Consigliere Piccolo attraverso diverse leggi che dal 1993 fino a pochi mesi fa erano andate verso questa direzione e aveva citato la legge n. 73/93, n. 48/95, n. 40/97 e l'ultima, quella che abbiamo approvato nell'ultima seduta consiliare.

Questo regolamento prende i principi dettati dal decreto n. 77 ma, rispetto a questo decreto che cerca - e questa è una pecca - di uniformare le regole, quindi che valgano sia per le grosse città che per i piccoli paesi, va - e di questo siamo estremamente soddisfatti e lo abbiamo anche dichiarato in Commissione - verso una valorizzazione reale, verso una valorizzazione dell'autonomia degli enti locali. Questo è un aspetto decisamente positivo che riconosciamo di questo regolamento. Qui si vuole dare alla comunità locale una traccia per poi permettere a ciascun ente di disciplinare entro la fine del 1999 attraverso un proprio regolamento di contabilità in base anche alle proprie esigenze.

Abbiamo letto anche noi i pareri dei sindaci, della comunità montana e dei segretari, come sottolineava prima il Consigliere Piccolo; vedo che fra l'altro con l'emendamento proposto è stata accolta una delle richieste presentate dall'Associazione sindaci, ma devo dire che l'Associazione sindaci aveva presentato anche altre richieste e mi riferisco al controllo di gestione, parte che si chiedeva infatti di semplificare a partire dall'articolato 31 all'articolato 41, che riguardava sia il controllo di gestione che gli strumenti di gestione. E lo sottolineava poco fa il Presidente quando riconosceva che questo verrà inserito progressivamente anche perché creerà una certa difficoltà per gli enti locali nell'adottare questo sistema di controllo.

Ed è per questo che ritenevamo che fosse da accogliere una richiesta presentata dal Presidente dell'Associazione sindaci che era quella di limitare - come è previsto dal decreto n. 77 - ad una volta sola all'anno la verifica dello stato di attuazione rispetto alla proposta di questo regolamento che è di due verifiche annuali fissando anche il termine come è determinato dal decreto legislativo n. 77. Anche perché poi il comma 2 sempre dell'articolo 31 lascia a ciascun comune, nel momento in cui va a predisporre il proprio regolamento di contabilità, determinare la possibilità di attuare ulteriori verifiche. Diminuire penso sia difficile visto che si è già determinato nell'articolo principale due verifiche annuali, quindi ritenevamo che da parte della maggioranza ci fosse stato l'accoglimento della richiesta avanzata dagli enti locali.

Pertanto su tutta l'impostazione di questo regolamento possiamo dare un giudizio discretamente positivo; pensavamo di avere un ulteriore alleggerimento, nel senso di una maggiore autonomia nei confronti degli enti locali con l'accoglimento di questa richiesta.

Président Je n'ai plus de conseillers inscrits à parler. Je ferme la discussion générale.

La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Permettez-moi d'éclaircir encore une fois le thème du contrôle de gestion.

L'Association des syndics s'était ainsi exprimée: "Si condivide l'introduzione del controllo di gestione quale momento di crescita politico-amministrativa dei nostri comuni, ma si chiede che lo stesso venga semplificato e adattato alle esigenze delle nostre piccole realtà comunali soprattutto negli strumenti".

Par contre l'Association des présidents des communautés de montagne avait exprimé un avis favorable, en précisant: "Si condivide l'obiettivo dell'introduzione graduale del controllo di gestione che, dando conto dei risultati in prospettiva, potrà sostituirsi al controllo formale sugli atti".

Le groupe de travail et les deux Commissions ont examiné et accueilli les requêtes formulées par l'Association des syndics et des présidents des communautés de montagne.

Pour cet aspect spécifique il est à souligner - et nous l'avons communiqué au Président de l'Association des syndics - que: "Per quanto riguarda il controllo di gestione, non si ritiene possibile una sua semplificazione, essendo gli articoli di regolamento ad esso dedicati il risultato di una metodologia scientifica che necessita di una serie di passaggi obbligatori. Si fa comunque presente che il controllo di gestione sarà introdotto con le modalità e le gradualità previste dalla deliberazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge n. 40/97 in cui saranno tenute in debito conto le osservazioni espresse dalle SS.VV. sia mediante la sperimentazione in enti e servizi campione, sia mediante la consulenza degli uffici regionali".

Il nous semble donc que la remarque formulée par nos collectivités locales ait été prise en compte et que, dans la substance, l'on peut donner application à cette nouvelle méthodologie, vu que nous avons prévu soit une phase d'introduction graduelle, soit la possibilité d'une expérimentation dans des communes spécifiques soit en assurant une assistance de nos services et donc avec cet esprit de concertation et de collaboration qui est à la base de la présentation de ce nouveau texte.

Président Collègues conseillers, tout le monde connaît le règlement de ce Conseil, je viens de recevoir des amendements qui ont été déposés tardivement à la Présidence du Conseil concernant ce projet de règlement.

Les règles sont bien connues, je peux éventuellement demander s'il y a des oppositions à ce qu'ils soient considérés comme étant recevables et par conséquent distribués et mis au vote.

Je procède dans cette voie, étant donné que ce règlement a été inscrit en voie d'urgence et qu'il est donc parvenu à ce Conseil dans des délais très courts, ce qui peut rendre justifiable qu'il y ait eu de la part de l'opposition un certain retard dans l'examen des textes et, par conséquent, dans le dépôt des amendements.

Je tiens à préciser qu'il s'agit d'une procédure tout à fait exceptionnelle qui ne doit pas devenir coutumière pour ce Conseil.

La parole au Conseiller Comé.

Comé (Aut) Solo per poter verificare questi emendamenti.

Président Les amendements ont été présentés par le groupe de Forza Italia. Je veux savoir simplement s'il y a quelqu'un qui s'oppose à cette procédure. Dans le cas contraire, ils seront distribués et votés au cours de la votation.

La parole au Conseiller Collé.

Collé (Aut) Solo per ribadire, il Presidente del Consiglio lo ha detto, che ci auguriamo vivamente che questa procedura non sia ripetitiva. È già stato detto più volte in Conferenza dei capigruppo, è giusto sottolinearlo di nuovo che non sia una procedura che si ripeta.

Président La parole au Conseiller Cottino.

Cottino (UV) Seulement pour demander s'il y en a beaucoup parce qu'il est évident qu'en termes de principe, vu que c'est la première fois et, contrairement à ce qu'on a toujours dit, on est ici pour essayer d'améliorer tous les textes de loi qu'il est possible d'améliorer donc il y a une disponibilité.

Evidemment si par hasard les amendements sont comme dans la dernière loi, une quinzaine ou une vingtaine, ce n'est pas possible les accepter.

Président Il s'agit de six amendements.

Cottino (UV) Ce n'est une question d'améliorer car s'il y a un amendement - et ici je suis d'accord avec M. Collé - parce qu'à l'intérieur des Commissions et des groupes de travail on n'a pas vu certaines fautes qui peuvent y avoir à l'intérieur de la loi, on peut les accepter.

S'il y a 20 ou 30 amendements, évidemment la volonté ce n'est pas celle d'améliorer, mais c'est quelque chose de différent.

A ce moment je suis contraire à cette façon d'agir.

Président Je précise qu'il s'agit de six amendements qui ont été déposés il y a quelques minutes par M. Frassy.

La parole au Conseiller Tibaldi.

Tibaldi (FI) Come ha detto giustamente il Presidente del Consiglio regionale, ieri a noi capigruppo è giunta una telefonata ed è stato richiesto di aderire ad una proposta su richiesta esplicita della Giunta regionale di iscrizione in via d'urgenza di una serie di punti fra i quali due leggi e questa proposta di regolamento.

Di fronte a questa proposta c'è stata la nostra massima disponibilità, perlomeno la disponibilità del gruppo di Forza Italia.

È vero quindi che gli emendamenti che abbiamo presentato, che non sono quindici, ma sono soltanto sei, peraltro di carattere sostanziale, sono stati presentati dopo la chiusura della discussione generale, quindi riconosciamo di averli presentati fuori tempo, però mi pare di capire che anche il Presidente abbia sottoposto all'attenzione dell'Assemblea questa disponibilità anche da parte della maggioranza di accogliere, visto che la richiesta è arrivata in via d'urgenza e tenuto conto dei tempi stretti per le forze di opposizione di esaminare quest'articolato che consta di 75 articoli, la formulazione di eventuali proposte modificative.

Noi lo abbiamo fatto, siamo arrivati con qualche minuto di ritardo e se quest'Assemblea si oppone - come mi pare di aver capito dalle parole del Capogruppo Cottino e anche da una sorta di rimostranza che non riesco a comprendere nel suo significato da parte di Collé sugli emendamenti proposti -, ne prendiamo atto, li ritiriamo, però di conseguenza ci comporteremo quando ci sarà la richiesta di un'iscrizione in via d'urgenza da qualunque parte essa provenga.

Président Tout le monde a reçu le texte de ces amendements. La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Je ne veux pas intervenir sur le contenu de cette requête. Ce que je refuse d'accepter c'est la logique du chantage. Le règlement permet au Gouvernement de demander l'inscription avec procédure d'urgence de certains arguments et c'est au Gouvernement d'évaluer quelles sont les raisons d'urgence justifiant la requête. C'est une procédure qui n'est soumise ni à une négociation avec cette Assemblée, ni à une justification quant à la demande formulée.

Je veux souligner ce point parce que si tout peut être admis, et que, la souveraineté appartenant à cette Assemblée, nous pouvons donc déroger aux règles que nous nous sommes données, je ne peux pas accepter la logique de Monsieur Tibaldi: "Faites attention, parce que si vous n'acceptez pas aujourd'hui cette dérogation, nous n'accepterons pas nous non plus, je ne sais pas quoi" ce n'est pas une question du ressort de l'Assemblée, c'est une compétence qui est attribuée par le règlement au Gouvernement, qui sollicite le Président du Conseil de bien vouloir inscrire avec procédure d'urgence à l'ordre du jour de l'Assemblée des objets supplémentaires.

Je voudrais être clair sur ce point pour comprendre quelles sont les règles à suivre. Et les règles sont telles, si elles sont observées par tout le monde, vu qu'elles représentent le cadre de référence qui permet au Gouvernement d'agir et de prendre ses décisions et à cette Assemblée de les examiner ou de les contester, mais toujours dans le respect des règles qui sont introduites et définies dans le règlement. Je voudrais qu'il y ait une précision à cet égard de la part de Monsieur Tibaldi.

Président La parole au Conseiller Tibaldi.

Tibaldi (FI) Per precisare, forse non mi sono spiegato bene. Qui si parte dal presupposto che le regole devono essere rispettate e sono perfettamente d'accordo, però ci sono 4-5 punti che sono stati inseriti nell'ordine suppletivo che erano già iscritti nell'ordine del giorno ordinario della seduta del 30 novembre e successivi. Questi 4-5 punti portano quella data poi depennata ed anticipata ad oggi.

È stato fatto a termini di regolamento, va bene, però sono stati anticipati dei punti che erano già iscritti in via ordinaria nell'ordine del giorno del 30 e di cui noi riceviamo, ai sensi di regolamento, il plico una settimana prima. Sappiamo con 24 ore di anticipo che questi punti fanno parte di un suppletivo fra cui questo regolamento corposo di 75 articoli che vengono discussi oggi, quindi prendiamo atto di quest'urgenza che se vogliamo è fatta ai sensi di regolamento, ma è forzata e comunque costringe le forze di opposizione a fare un'analisi frettolosa e naturalmente, come è successo nel nostro caso, di depositare al di fuori dei termini di tempo - un minuto, due minuti, tre minuti di ritardo - gli emendamenti.

Se quest'Assemblea vuole applicare alla lettera il regolamento, può rifiutare i nostri emendamenti. Ho detto semplicemente che ne prendiamo atto.

Président La parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (PVA-cU) Non posso non fare un'osservazione sulle parole del Presidente Viérin. Non nego assolutamente la circostanza che l'inserimento all'ordine del giorno di questo punto, come degli altri punti all'ordine del giorno oggi in via d'urgenza, sia perfettamente legittimo. Nessuno di noi si sogna di dire che questo non è vero.

Però voglio fare anche un'osservazione sul piano dell'opportunità perché ancora una volta abbiamo la dimostrazione di come questo Consiglio non venga messo nella possibilità di svolgere il suo lavoro nella condizione migliore: il problema dell'urgenza viene scaricato a valle.

Il problema dell'urgenza infatti si pone perché c'è un problema a monte. Se questo testo di regolamento fosse stato pronto prima, se la Giunta lo avesse preparato prima, se la Commissione lo avesse esaminato prima, non ci sarebbe stata l'urgenza di disporre un punto in più all'ordine del giorno in 24 ore su una cosa francamente molto complessa.

Richiamo quest'aspetto perché vedo che quando si fanno le elezioni e quando ci sono i contatti post-elettorali delle forze politiche, la prima cosa di cui ci si riempie la bocca è quella di affermare la centralità del Consiglio; se poi il Consiglio non riesce concretamente a lavorare è anche perché l'opposizione non viene messa in condizione di portare il suo contributo.

Parlo per il mio Gruppo, non parlo per me perché io ero in Commissione e questo regolamento l'ho visto, però gli altri colleghi non l'hanno visto. E quando noi l'abbiamo visto in Commissione lunedì non avevamo nessuna certezza che sarebbe stato già discusso dopo 2 giorni, io l'ho appreso ieri mattina che questo punto era all'ordine del giorno, chiedo quindi che da parte della maggioranza e della Giunta ci sia una maggiore sensibilità su questo tema.

Purtroppo siamo di nuovo a sottolineare questa mancanza di sensibilità istituzionale; dispiace constatarlo.

Président Collègues conseillers, cet argument a été inscrit à l'ordre du jour avec procédure d'urgence et sur l'urgence de cette inscription la Présidence du Conseil a convenu, ayant appris les raisons qui étaient à sa base.

Je voudrais néanmoins préciser que la situation un peu particulière dans laquelle nous devons discuter cet argument, en particulier le fait que nous dérogions aux dispositions qui font de sorte qu'une fois que la discussion générale est fermée, l'on n'accepte plus les amendements, est une situation exceptionnelle, mais qui s'est déjà vérifiée et dans laquelle même des membres du Gouvernement parfois ont demandé à ce qu'il y ait une dérogation pour permettre de parfaire des textes de lois ou de règlements qui étaient en discussion.

Par conséquent j'estime que, compte tenu de l'ensemble de ces conditions et des avis qui ont été exprimés, on peut retenir acceptables les amendements qui ont été présentés par le groupe de Forza Italia et j'invite toutes les forces politiques, tous les groupes du Conseil ainsi que le Gouvernement, à nous faire parvenir, avant la clôture de la discussion générale, les amendements qui sont présentés et qui sont à discuter.

La parole au Conseiller Cottino.

Cottino (UV) Je demande une brève suspension pour examiner comme forces de majorité les amendements.

Président Le Conseil est suspendu pendant 10 minutes.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 17,40 alle ore 17,47.

Président Nous reprenons les travaux du Conseil.

Nous sommes à l'examen de l'objet 21.1.

Article 1er. Si personne ne demande la parole, je soumets au vote l'article 1er:

Conseillers présents: 27

Votants: 20

Pour: 20

Abstentions: 7 (Beneforti, Comé, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 2:

Conseillers présents: 27

Votants: 20

Pour: 20

Abstentions: 7 (Beneforti, Comé, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 3:

Conseillers présents: 32

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l'article 4 il y a deux amendements présentés par le groupe de Forza Italia, dont je donne la lecture:

Emendamento n. 1 Art. 4 comma 1

Sostituire "quattro mesi" con "due mesi"

Emendamento n. 2 Art. 4 comma 1

Aggiungere al termine del primo periodo:

"Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese non suscettibili per legge di frazionamento".

La parole au Conseiller Frassy.

Frassy (FI) Il primo emendamento al comma 1 dell'articolo 4, pur nella sua semplicità, ha un significato che riteniamo importante: quattro mesi su dodici sono praticamente un terzo del periodo temporale e per certi versi sono anche un terzo di quelle che sono le risorse disponibili a bilancio.

Non è un caso tra l'altro che il decreto legislativo n. 77/95 preveda in due mesi l'esercizio provvisorio dalla data di esecutività del bilancio di previsione anche perché estendere ulteriormente questo periodo temporale da due a quattro mesi, perciò raddoppiarlo, vuol dire andare oltre nel tempo e di conseguenza nell'ipotesi - che quasi sempre non si verifica - di un bilancio che non venga approvato dall'organo di controllo, significa vanificare qualsiasi ipotesi di correzione, di modificazione, di reimpostazione delle spese effettuate.

Anche perché nei commi successivi si dice giustamente che le spese che hanno già impegnato l'amministrazione comunale non possono essere altro che ratificate anche nel caso in cui il bilancio debba essere modificato a seguito di rilievi che siano fatti dall'organo di controllo, di conseguenza riteniamo che un periodo di quattro mesi sia eccessivo in un esercizio composto da 12 mesi.

Président Je soumets au vote l'amendement n° 1 du groupe de Forza Italia:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 3

Contre: 26

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'amendement n° 2 du groupe de Forza Italia:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 3

Contre: 26

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 4:

Conseillers présents: 32

Votants: 25

Pour: 22

Contre: 3

Abstentions: 7 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 5:

Conseillers présents: 32

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 6:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 7:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 8:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 9:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l'article 10 il y a deux amendements, un amendement présenté par le Conseiller Piccolo ainsi qu'un amendement des Collègues du groupe de Forza Italia. Je donne lecture de l'amendement du Conseiller Piccolo et d'autres:

Emendamento La lettera a) del comma 3 dell'art. 10 è sostituita dalla seguente:

"a) della coerenza degli investimenti programmati con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del piano territoriale paesistico regionale e con lo strumento urbanistico comunale, quali espressioni territoriali delle scelte economico-sociali operate dalla Regione e dal Comune".

Je donne la lecture de l'amendement du groupe de Forza Italia:

Emendamento Art. 10: Abrogazione.

La parole au Conseiller Frassy.

Frassy (FI) Avremmo avuto il piacere di capire nel dettaglio quello che era l'articolo 10 anche perché l'articolo 10 ci suona in una maniera poco piacevole dal punto di vista di quello che dovrebbe essere il concetto dell'autonomia dell'ente locale.

Abbiamo una certa preoccupazione che quest'analisi di compatibilità si traduca nei fatti per i tanti sindaci e per i tanti consigli comunali in un controllo di merito al di là di quelli che sono i controlli di legittimità che vengono già effettuati dall'organo di controllo perché non dimentichiamoci che il bilancio è soggetto - e lo dice la legge che stiamo discutendo - a controllo.

Con quest'articolo 10 ci sembra di poter dire - vorremmo avere però ulteriore approfondimento da parte dell'Assessore se questa nostra sensazione sia l'oggetto dell'articolo 10 - che si va ad introdurre un controllo di merito quando a più riprese e più volte l'Amministrazione regionale, giustamente, respinge i controlli di merito di altri organi di controllo statali affermando che il controllo deve fermarsi alla legittimità anche perché il controllo di merito molte volte rischia di entrare in quella sfera di autonomia gestionale che l'ente locale riteniamo debba avere. Un conto è la violazione di certe norme, un conto è invece l'analisi di compatibilità. Questa dizione e quest'impostazione dell'articolo ci desta non poche preoccupazioni.

Su questo presupposto e stante i termini ristretti per la discussione di questa legge, abbiamo proposto l'abrogazione, ci piacerebbe però, prima di arrivare al voto, di avere il parere dell'Assessore.

Président La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) L'article 10 reprend exactement la procédure qui est déjà prévue concernant les rapports financiers entre la Région et les collectivités locales. Il faut présenter pour ce qui est des investissements, sur la base des critères qui ont été établis et concertés, le rapport prévisionnel et programmatique approuvé par le Conseil Municipal.

La présentation de ce rapport prévisionnel et programmatique permet l'attribution des financements aux collectivités locales avec la précision apportée par l'amendement présenté par le rapporteur, à savoir qu'il y ait une cohérence de ces investissements par rapport au plan paysager territorial. Celui-ci - "… le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del piano territoriale paesistico…" - étant une loi, il s'agit de vérifier la compatibilité du point de vue de la légalité et non du point de vue de l'opportunité des initiatives prévues.

Président Je soumets au vote l'amendement présenté par le groupe de Forza Italia:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 3

Contre: 30

Le Conseil n'approuve pas.

Sur l'amendement présenté par le Conseiller Piccolo, la parole au Conseiller Curtaz.

Curtaz (PVA-cU) La mia è soprattutto una richiesta di spiegazioni perché il Consigliere Piccolo nella sua relazione ha commesso un "lapsus": ha detto che quest'emendamento veniva proposto dalla Commissione. Questo non è assolutamente vero, credo che si tratti di un "lapsus" perché la Commissione ha licenziato il testo che oggi è stato portato all'attenzione del Consiglio privo di quest'emendamento sicuramente. Anche perché la questione era stata dibattuta e direi piuttosto a lungo, è stata forse la questione più dibattuta all'interno della I e della II Commissione con delle domande specifiche al gruppo di lavoro, il quale aveva giustificato attraverso due interventi - non mi ricordo con la precisione i nomi di coloro che intervennero, sicuramente Gal e il professore di cui non ricordo il nome - la formulazione del testo originario. Questo perché? Ma perché l'Associazione sindaci attraverso il Sindaco Ruffier aveva prospettato delle modifiche che ritenevo francamente preoccupanti, modifiche che andavano al di là di quello che è oggi previsto dall'emendamento.

Cerco di intuire cosa voglia dire quest'emendamento rispetto al testo originario e avrei piacere che qualcuno me lo spiegasse perché così come è formulato mi sembra per certi versi persino inutile. Intanto si dice con tre parole un concetto solo perché "direttamente cogenti e prevalenti" vuole dire solo cogenti perché non conosco una norma indirettamente cogente oppure una norma prevalente che non sia cogente.

Francamente mi sembra mal formulata questa norma, ma mi sembra anche, come mi suggerisce Marguerettaz, pleonastico perché è evidente che le norme del PTP a cui fa riferimento sono quelle cogenti per definizione, allora o mi si spiega cosa ci sta a fare quest'emendamento oppure ritengo che quest'emendamento sia inutile. A meno di non voler pensare che attraverso quest'emendamento si voglia in maniera subdola accogliere dal punto di vista formale, o peggio dal punto di vista sostanziale, le osservazioni del Sindaco Ruffier che erano quelle - adesso le dico in maniera grezza - di congelare per cinque anni il PTP in riferimento a questa normativa.

Questo nella sostanza quanto diceva Ruffier perché collegava l'applicazione della normativa al PTP con l'adeguamento che i piani regolatori devono avere alla normativa del PTP entro cinque anni. Questo il discorso che faceva Ruffier, discorso a mio giudizio totalmente inaccettabile prima ancora che per ragioni politiche - personalmente non condivido l'opinione di Ruffier su questa cosa - per ragioni tecniche che sono state espresse in maniera chiarissima dal gruppo di lavoro e che oggi anche il Presidente nel suo intervento ha chiarito.

Si tratta di applicare una legge in vigore, quindi i principi di legittimità in riferimento a quella legge per una norma regolamentare devono essere forzatamente valutati.

Avrei piacere che qualcuno mi spiegasse a cosa serve questo emendamento perché è chiaro che più che essere conforme a delle norme cogenti non si poteva dire. Ma questo era già previsto nel testo principale.

Président La parole au Conseiller Piccolo.

Piccolo (FA) Credo che il collega Curtaz sia un po' prevenuto su quest'emendamento, capisco anche la sua appartenenza a un certo movimento, pertanto niente di stravolgente rispetto a quanto è stato deciso dalla Commissione.

Innanzitutto va fatta una doverosa precisazione a questo Consiglio: in Commissione coloro che hanno votato il regolamento si erano riservati con gli uffici di verificare la possibilità di chiarire meglio la richiesta presentata dai sindaci per iscritto e verbalmente dal Presidente per verificare se c'erano altre modalità di chiarire l'argomento in discussione che è la lettera a) del comma 3, dove si diceva che comunque doveva essere compatibile con il PTP.

La preoccupazione dei sindaci era legata a quale dubbio? Il PTP ha una sua applicazione entro cinque anni, pertanto essi dicevano: se alcuni interventi che si prefigge un'amministrazione devono essere legati al PTP, va chiarito il PTP soltanto per quelle prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del piano territoriale e comunque compatibili con il piano regolatore. Niente di più, Curtaz. Se si parte prevenuti, è chiaro che si pensa che qui si voglia stravolgere la logica del PTP. Nessuno ha messo in discussione né in Commissione né da parte dei rappresentanti dei sindaci né tantomeno dei commissari il dubbio che il PTP ha la sua funzione e dovrà averla, fra l'altro siamo stati fra coloro che l'hanno anche votata perciò non capisco quali siano i dubbi.

Questa, fra l'altro vista con gli uffici, era l'unica possibilità di chiarire meglio i dubbi che i sindaci avevano avanzato, niente più.

Altro chiarimento, per onor di cronaca. Non ho detto che è un emendamento che ho presentato fuori, perché l'emendamento è sottoscritto dai Commissari che hanno votato, quelli della I Commissione e della II Commissione.

Président La parole au Conseiller Lattanzi.

Lattanzi (FI) Credo che il dibattito su quest'emendamento ci abbia convinti che forse era meglio abrogare l'articolo 10. Quando si va a disquisire sulle interpretazioni di cosa significa la lettera a) del comma 3 dell'articolo 10 e si vuole andare a far capire che l'analisi di valutazione della relazione previsionale e di compatibilità degli investimenti…, si cita, e il Presidente lo ha fatto, proprio anche quest'emendamento, cioè quello di riferimento al PTP, possiamo prendere a prestito quella battuta che a noi era piaciuta del Presidente sulla legge delle autonomie quando diceva che sarebbe bello arrivare un giorno a far sì che non ci sia più nessuno che controlli le leggi perché le leggi sono leggi e quindi gli organi di controllo delle leggi sono al di fuori delle amministrazioni politiche.

In questo caso, credo che, abrogassimo l'articolo 10, non potremmo che dire: c'è una legge regionale che è il PTP, è una legge, perché ci dobbiamo preoccupare che qualcuno la rispetti? Se qualcuno non la rispetterà, andrà fuori legge; non abbiamo bisogno di qualcuno che vada a verificare la compatibilità o l'incompatibilità: o sarà dentro la legge o sarà fuori la legge.

Quindi non solo bocciamo quest'emendamento, ma ci siamo convinti che era meglio bocciare l'articolo 10.

Président La parole au Conseiller Cottino.

Cottino (UV) Credo che si stia o si voglia fare un po' di confusione su questo tipo di emendamento. Non è mia abitudine fare i processi alle intenzioni perché non servono a nessuno, ma soprattutto al collega Curtaz avevo cercato di spiegare in Commissione il perché, soprattutto da parte di coloro che avevano una certa dimestichezza con certe cose, mi riferisco agli ex sindaci o agli ex amministratori comunali in genere, ma che sono stati in maggioranza perché hanno avuto qualche problema in più, il perché c'era la necessità di fare quest'emendamento.

L'emendamento era originato forzatamente da una cosa che non è esattamente quello che ha detto il collega Curtaz. Il PTP è approvato in quanto legge, ma è diviso in vari settori in cui ci sono le norme cogenti e prevalenti e, al di là che ci piaccia o meno questa dicitura, non è una dicitura che inventiamo oggi, ma è una dicitura che appartiene al PTP e sono norme già in vigore a tutti gli effetti.

Tutto il resto sono norme di indirizzo alle quali i comuni hanno tempo cinque anni per adeguarsi. Ci possono essere delle necessità di intervento da parte dei comuni prima dell'adeguamento del loro piano regolatore alle norme di indirizzo previste dal PTP. È solo ed esclusivamente con questo spirito e senza nessun'altra intenzione.

Ho detto di più al Consigliere Curtaz. Siccome c'erano dei timori, comprensibili diceva il collega Piccolo visto il Movimento politico di appartenenza di Curtaz, ho detto al Consigliere Curtaz e lo confermo che su questo non c'è assolutamente nessuna intenzione da parte di questa maggioranza di buttare a mare il PTP. Vogliamo solo dare la possibilità ai comuni di poter comunque operare e operare anche nel periodo in cui non tutto il PTP è norma cogente e dunque obbligatoriamente da seguire da parte dei comuni stessi. Solo ed esclusivamente questa è l'intenzione della maggioranza.

Président Je soumets au vote l'amendement présenté par le Conseiller Piccolo et neuf autres conseillers:

Conseillers présents: 33

Votants: 29

Pour: 23

Contre: 6

Abstentions: 4 (Collé, Comé, Lanièce, Marguerettaz)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 10 dans le texte amendé:

Articolo 10 (Analisi di compatibilità degli investimenti degli enti locali)

1. L'analisi di compatibilità degli investimenti degli enti locali è effettuata sulla parte della relazione previsionale e programmatica relativa agli investimenti per lavori pubblici, individuata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 40/1997.

2. La Commissione di cui all'articolo 15, comma 1, della l.r. 48/1995, è integrata da due rappresentanti designati dalle associazioni degli enti locali.

3. L'analisi e la valutazione della relazione previsionale e programmatica consistono nella verifica:

a) della coerenza degli investimenti programmati con le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti del piano territoriale paesistico regionale e con lo strumento urbanistico comunale, quali espressioni territoriali delle scelte economico-sociali operate dalla Regione e dal Comune;

b) della congruenza tra i programmi e le disponibilità finanziarie in riferimento ai tempi tecnici di attuazione;

c) della coerenza tra risorse finanziarie disponibili e corrispondenti impegni;

d) della compatibilità e della coerenza degli interventi diretti richiesti alla Regione rispetto alle normative di riferimento.

Conseillers présents: 33

Votants: 26

Pour: 23

Contre: 3

Abstentions: 7 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

A l'article 11 il y a un amendement présenté par le groupe de Forza Italia, dont je donne la lecture:

Emendamento Art. 11, comma 1. Aggiungere:

"Lo schema e gli allegati devono essere consegnati ai consiglieri almeno 20 giorni prima dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio".

La parole au Conseiller Frassy.

Frassy (FI) Nella semplicità di quest'emendamento penso che ci sia più di una mezza verità. Abbiamo visto come molte volte la fretta accompagni i lavori degli organi consiliari e noi sappiamo che ci sono dei provvedimenti che hanno una loro complessità per cui molte volte, soprattutto andando in quelle assemblee di entità più piccole come possono essere la gran parte dei nostri consigli comunali, hanno magari anche bisogno di quell'approfondimento e di quegli strumenti che il consigliere di maggioranza e il consigliere di opposizione non sempre possiedono direttamente.

Di conseguenza richiedono un approfondimento in affiancamento a esperti o comunque a persone che abbiano competenze specifiche.

Il bilancio sicuramente è l'atto principe dell'Amministrazione e riteniamo che sarebbe opportuno inserire questa norma nella legge e non demandare ai regolamenti consiliari perché sappiamo benissimo che i regolamenti consiliari vengono fatti sulla base dei giochi di maggioranza.

Questa norma riteniamo che sia una clausola di democrazia e di garanzia per quello che è il confronto e per consentire a tutti i consiglieri di tutti i comuni di avere quei tempi tecnici minimali per fare gli approfondimenti del caso.

Pensiamo che imporre nella legge regionale di depositare lo schema di bilancio e gli allegati almeno venti giorni prima dall'iscrizione all'ordine del giorno del relativo Consiglio sia una norma di responsabilità da parte di quest'Amministrazione che non vada a menomare quella che poi è la possibilità di regolamentazione delle singole amministrazioni che potrebbero prevedere anche termini più ampi.

Non includere una norma di garanzia come noi riteniamo essere questa vuol dire lasciare lo spazio a quelle forzature che dietro l'urgenza e l'emergenza molte volte vanno a comprimere i termini di approfondimento e di confronto a discapito di quella che poi è la qualità dello stesso atto amministrativo. Riteniamo che più che un emendamento di tipo politico, sia un emendamento di natura tecnica.

Président Je soumets au vote l'amendement:

Conseillers présents et votants: 33

Pour: 3

Contre: 30

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 11:

Conseillers présents: 33

Votants: 26

Pour: 23

Contre: 3

Abstentions: 7 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

A l'article 12 il y a un amendement présenté par le groupe de Forza Italia, dont je donne la lecture:

Emendamento Art. 12, comma 2 sostituire con:

"Tutte le variazioni di bilancio sono di competenza dell'organo consiliare; per motivi di particolare urgenza possono essere adottate con delibera di giunta da ratificare entro la prima seduta consiliare e, comunque, entro il termine perentorio di 60 giorni."

La parole au Conseiller Frassy.

Frassy (FI) Anche quest'emendamento lo riteniamo una clausola di garanzia in quanto dalla lettura del disegno di legge che stiamo esaminando risulta come tutte quelle variazioni che non vadano a modificare le conclusioni aritmetiche di bilancio non debbano passare in Consiglio.

Ora, il ragionamento che ci porta a formalizzare quest'emendamento è che se è vero che il bilancio è un atto di indirizzo politico-amministrativo, l'indirizzo non è solo di tipo aritmetico, contabile e finanziario, ma è un indirizzo anche di natura politico-amministrativa su quella che è la progettualità dell'Amministrazione. Andare ad ipotizzare nella legge che tutto ciò che non cambia i totali può essere adottato dall'organo esecutivo può determinare nei fatti lo stravolgimento di quella che era la previsione di indirizzo approvata a livello consiliare perciò riteniamo che sia opportuno che ogni variazione di bilancio passi al vaglio del Consiglio.

Ci rendiamo peraltro contro che esigenze di urgenza che possono promanare dall'Amministrazione abbiano la possibilità di essere risolte con l'adozione da parte della Giunta salvo ratifica nel primo Consiglio successivo e comunque nel termine perentorio dei 60 giorni.

Penso che non ci sia da dire nulla perché riteniamo anche questa una clausola di democrazia e di garanzia.

Président Je soumets au vote l'amendement du groupe de Forza Italia:

Conseillers présents: 32

Votants: 29

Pour: 3

Contre: 26

Abstentions: 3 (Beneforti, Curtaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 12:

Conseillers présents: 32

Votants: 25

Pour: 22

Contre: 3

Abstentions: 7 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 13:

Conseillers présents: 32

Votants: 25

Pour: 22

Contre: 3

Abstentions: 7 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 14:

Conseillers présents: 32

Votants: 25

Pour: 22

Contre: 3

Abstentions: 7 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 15:

Conseillers présents: 32

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 16:

Conseillers présents: 32

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 17:

Conseillers présents: 32

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 18:

Conseillers présents: 32

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 19:

Conseillers présents: 32

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 20:

Conseillers présents: 32

Votants: 22

Pour: 22

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 21:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 22:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 23:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 24:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 25:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 26:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 27:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 28:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 29:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 30:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 31:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 32:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 33:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 34:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 35:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 36:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 37:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 38:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 39:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 40:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 41:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 42:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 43:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 44:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 45:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 46:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 47:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 48:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 49:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 50:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 51:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 52:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 53:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 54:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 55:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 56:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 57:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 58:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 59:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 60:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 61:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 62:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 63:

Conseillers présents: 33

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 10 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

A l'article 64 il y a un amendement présenté par le groupe de Forza Italia, dont je donne la lecture:

Emendamento Art. 64, comma 1 sostituire con:

"L'organo di revisione economico-finanziaria è eletto dall'organo rappresentativo dell'ente locale nell'ambito di tre terne, fornite ognuna dall'albo dei dottori commercialisti, dall'albo dei ragionieri e dal registro dei revisori tra i rispettivi iscritti."

La parole au Conseiller Frassy.

Frassy (FI) L'articolo 64 interviene su una tipicità della Pubblica Amministrazione italiana alla quale anche la Regione Valle d'Aosta non si sottrae ed è questa peculiarità che i controllati di fatto abbiano sempre la possibilità di nominare i controllori. E noi sappiamo come i controllori dovrebbero per certi versi e in certi limiti essere svincolati dai controllati proprio al fine di garantire l'efficacia e l'imparzialità del controllo stesso.

Molto spesso ciò non accade perché la scelta viene effettuata normalmente dal raggruppamento di maggioranza che esprime l'Esecutivo e di solito è una scelta che va comunque incontro a quelle che sono se non le conoscenze quanto meno le simpatie personali eccetera, eccetera.

Nell'ambito di un organismo tecnico come dovrebbe essere l'organo di revisione economico-finanziaria pensiamo che sia opportuno introdurre quanto meno un temperamento fra quella che è la discrezionalità totale di scelta e quello che invece può essere un limite alla scelta stessa.

È stato indicato nella legge che i revisori devono essere scelti nell'ambito dei tre albi: dottori commercialisti, ragionieri e revisori contabili, ma riteniamo che sia più garantista, da un punto di vista di quello che è il risultato dell'imparzialità dell'organo di controllo, che questa scelta venga per certi versi limitata e predeterminata da singole terne che i vari organi professionali sottopongono all'Assemblea consiliare.

Rimane pertanto la possibilità di scelta da parte dell'organo politico, ma nell'ambito di quelli che sono paletti predefiniti posti dall'ordine professionale che non può che garantire la bontà della scelta con meccanismi che possono essere di rotazione, di ordine alfabetico, di disponibilità, senza entrare nel merito. Diciamo che non si demanda tutto alla discrezionalità di quell'organo che poi deve essere controllato dai controllori che va a nominare.

Président Je soumets au vote l'amendement du groupe de Forza Italia:

Conseillers présents: 33

Votants: 26

Pour: 3

Contre: 23

Abstentions: 7 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil n'approuve pas.

Je soumets au vote l'article 64:

Conseillers présents: 33

Votants: 26

Pour: 23

Contre: 3

Abstentions: 7 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 65 dans le texte qui découle de l'amendement présenté par la Ière Commission et la IIème Commission conjointes, dont je donne la lecture:

Emendamento L'art. 65 è sostituito dal seguente:

"Art. 65

1. Gli enti locali non possono affidare l'incarico di revisore a soggetti che ricoprono già tale carica in altri otto enti locali, con riferimento all'intero territorio nazionale."

Conseillers présents: 33

Votants: 27

Pour: 23

Contre: 4

Abstentions: 6 (Beneforti, Collé, Comé, Curtaz, Lanièce, Marguerettaz)

Le Conseil approuve.

A l'article 66 il y a un amendement présenté par la Ière Commission et la IIème Commission conjointes, dont je donne la lecture:

Emendamento Il comma 2 dell'art. 66 è sostituito dal seguente:

"2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo e dai dipendenti della struttura organizzativa regionale dei quali tale organo si avvale, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione e dai dipendenti delle Comunità montane, limitatamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza."

Je soumets au vote l'article 66 dans le texte qui découle de l'amendement:

Articolo 66 (Incompatibilità ed ineleggibilità)

1. Per i revisori valgono le ipotesi di incompatibilità di cui al comma 1 dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo e dai dipendenti della struttura organizzativa regionale dei quali tale organo si avvale, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione e dai dipendenti delle Comunità montane, limitatamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

3. I componenti dell'organo di revisione non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza dello stesso.

Conseillers présents: 32

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 67:

Conseillers présents: 32

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 68:

Conseillers présents: 32

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 69:

Conseillers présents: 32

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 70:

Conseillers présents: 32

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 71:

Conseillers présents: 32

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 72:

Conseillers présents: 32

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 73:

Conseillers présents: 32

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 74:

Conseillers présents: 32

Votants: 23

Pour: 23

Abstentions: 9 (Beneforti, Comé, Curtaz, Frassy, Lanièce, Lattanzi, Marguerettaz, Squarzino Secondina, Tibaldi)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 75:

Conseillers présents: 32

Votants: 26

Pour: 23

Contre: 3

Abstentions: 6 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

Je soumets au vote l'article 76:

Conseillers présents: 32

Votants: 26

Pour: 23

Contre: 3

Abstentions: 6 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.

La parole au Conseiller Curtaz pour déclaration d'intention sur le règlement.

Curtaz (PVA-cU) Dichiaro il voto di astensione sull'intero provvedimento da parte del nostro gruppo non prima di aver detto che condividiamo i principi generali di questa legge che sembrano dal punto di vista generale condivisibili perché riteniamo che il sistema dell'autocontrollo sia la forma più democratica, intelligente e funzionale di controllo.

Avrei voluto votare a favore di questo regolamento, ce lo impediscono sostanzialmente due cose. La prima è un'eccessiva complessità della normativa per quanto riguarda le procedure di controllo che avrebbero potuto essere semplificate. La seconda è l'approvazione dell'emendamento all'articolo 10 che io, nonostante gli sforzi che sono stati fatti in sede di replica da parte del Consigliere Piccolo e soprattutto del Consigliere Cottino, continuo a non capire, ma probabilmente è per una mancanza mia. Con Cottino abbiamo già parlato diverse volte, può darsi che riuscirà a convincermi.

Per adesso io non riesco a convincermi perché non riesco a capirlo fino in fondo: se è soltanto una questione di interpretazione formale secondo me quest'articolo non ha nessun senso; se invece c'è dell'altro, lui mi continua a negare che c'è dell'altro, allora questa cosa mi preoccuperebbe.

In definitiva ribadisco il voto di astensione del nostro gruppo.

Président La parole au Conseiller Lattanzi.

Lattanzi (FI) Riteniamo questo disegno di legge per noi non positivo e lo motiviamo in questa maniera. Crediamo che nella sua struttura ricalchi il decreto legislativo n. 77/95, quindi non ci siano grandi e sostanziali novità e crediamo che si sia persa un'opportunità di potestà legislativa per quanto riguarda la nostra Regione nell'innovare questo tipo di impostazione che può anche essere condivisibile, ma che richiedeva per quanto riguarda la realtà delle autonomie locali uno sforzo di maggiore decentramento.

Soprattutto siamo assolutamente contrari all'articolo 10 rispetto al quale, dopo aver chiesto i chiarimenti dovuti e averli ricevuti, ci siamo convinti - a differenza del Consigliere Curtaz che diceva che non riusciva a capire - che sia effettivamente quello che avevamo pensato cioè che la possibilità per quanto riguarda la Regione di andare a decidere la compatibilità degli investimenti degli enti locali e andare a verificare se questi investimenti sono compatibili con le leggi regionali, abbia - pur cercando di comprendere la relazione che ha fatto il Capogruppo Cottino - presupposti non chiari e comunque strumentali.

Pensiamo che questa legge avrebbe potuto essere migliore, quindi noi a questa legge siamo contrari, continuiamo a ripetere che gli atti di decentramento che questa Giunta sta portando avanti, al di là di ricalcare a grandi linee le leggi nazionali, non decollano verso un federalismo delle autonomie che consideriamo invece più doverosamente improntato sulla reale e vera autonomia degli enti locali. Cosa che anche con questo disegno di legge non ci pare poter raggiungere.

Président La parole au Conseiller Comé.

Comé (Aut) Per dichiarare il nostro voto di astensione anche perché condivido abbastanza le riflessioni che ha fatto il Consigliere Curtaz.

Per quanto riguarda la condivisione dei principi di questo regolamento ribadisco quanto avevo sollevato nel mio primo intervento circa l'eventuale possibilità di rendere più agevole il controllo di gestione. Mi è stato ribadito dal Presidente che c'era stata una lettera di risposta tra la Presidenza della Giunta e l'Associazione dei sindaci, ma io devo comunque sottolineare che la richiesta di rendere più agevole e più semplice è stata fatta lunedì mattina in Commissione dal Presidente dell'Associazione sindaci, da Ruffier. Non conoscendo la risposta del Presidente al Sindaco Ruffier, ritenevo che fosse possibile accogliere questa loro richiesta.

Condivido pienamente che si vada verso un sistema di autocontrollo degli enti locali, apprezzo il fatto che ci sia un certo sforzo da parte della Regione di staccarsi da questa mano di controllo sugli enti locali e quindi di intervenire non come controllore, ma in aiuto agli enti locali perché abbiano una maggiore efficacia nei loro atti, quindi il nostro gruppo si asterrà dal voto su questo regolamento.

Président Je soumets au vote le règlement dans son ensemble:

Conseillers présents: 32

Votants: 26

Pour: 23

Contre: 3

Abstentions: 6 (Beneforti, Comé, Curtaz, Lanièce, Marguerettaz, Squarzino Secondina)

Le Conseil approuve.