Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 958 du 19 octobre 1994 - Resoconto

OGGETTO N. 958/X - Disegno di legge: "Alienazione di beni immobili di proprietà regionale a favore dei comuni.

Articolo 1 - (Finalità)

1. Al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'utilizzo sul territorio del patrimonio immobiliare pubblico, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire in proprietà ai Comuni della Valle d'Aosta beni immobili di proprietà regionale, secondo le modalità previste dalla presente legge.

Articolo 2 - (Oggetto)

1. Sono alienabili ai sensi della presente legge i beni immobili per i quali non sia prevista una specifica diretta utilizzazione da parte della Regione per scopi di istituto.

2. Le cessioni ai Comuni della Valle d'Aosta possono avvenire:

a) a titolo gratuito, nei casi previsti dall'articolo 3 e secondo le procedure di cui all'articolo 4;

b) a prezzo di mercato, stabilito con apposita perizia redatta dal Servizio demanio e patrimonio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze o, in caso di impossibilità, predisposta da un tecnico incaricato dalla Giunta regionale.

3. I beni del patrimonio agro?forestale possono essere ceduti a titolo gratuito quando, per ubicazione, per estensione e per caratteristiche, il loro trasferimento consenta una migliore e più efficace gestione dei beni stessi nell'ambito di un più razionale assetto del territorio.

Articolo 3 - (Destinazione, oneri e vincoli)

1. Le cessioni a titolo gratuito possono riguardare solo beni immobili funzionali al perseguimento di finalità di pubblico interesse da parte del Comune richiedente.

2. Tutte le spese derivanti dalle cessioni di cui alla presente legge sono a carico delle amministrazioni comunali interessate, ad eccezione degli oneri che la legge pone espressamente a carico del venditore.

3. I beni immobili acquisiti dai Comuni ai sensi della presente legge non possono essere alienati, né a titolo oneroso né a titolo gratuito, né possono mutare la destinazione per la quale sono stati richiesti, per la durata di venticinque anni dalla data del trasferimento, salvo quanto previsto dai commi 4, 5, 6 e 7, con vincolo da trascriversi, a cura del Comune, presso la Conservatoria dei registri immobiliari a favore della Regione.

4. La Giunta regionale, su richiesta motivata del Comune, può autorizzare il mutamento di destinazione purché si tratti di una finalità di pubblico interesse; in tal caso verrà trascritto a favore della Regione il nuovo vincolo.

5. La Giunta regionale, qualora ciò risultasse funzionale al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, può autorizzare i Comuni a cedere in uso ad altri enti o a privati i beni acquisiti ai sensi della presente legge, stabilendone termini e condizioni.

6. La Giunta regionale può altresì autorizzare i Comuni a cedere a terzi la proprietà di parti dei beni trasferiti ai sensi della presente legge, a condizione che la cessione non costituisca impedimento al raggiungimento dei fini di cui al comma 1.

7. Le cessioni di cui al comma 6 hanno luogo a titolo oneroso, al prezzo di mercato, previo parere di congruità del Servizio demanio e patrimonio della Regione e il corrispettivo, al netto delle spese, è acquisito al bilancio regionale.

Articolo 4 - (Procedure)

1. Il Comune interessato all'acquisizione di un bene immobile di proprietà regionale, ubicato nel proprio territorio, deve presentare formale istanza, in carta semplice, presso la Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico?illustrativa con allegata planimetria catastale;

b) deliberazione del competente organo comunale concernente l'autorizzazione a presentare la richiesta di acquisto;

c) dichiarazione concernente la destina­zione finale del bene;

d) nel caso in cui si debbano realizzare opere: progetto tecnico o preliminare di ristrutturazione;

e) nel caso in cui siano previste opere: previsione di spesa e piano finanziario a copertura degli oneri che il Comune dovrà sostenere per la realizzazione di quanto previsto alla lett. d), accompagnato da eventuale attestazione di disponibilità al riguardo da parte dell'ente che parteciperà al finanziamento;

f) previsione di spesa e piano finanziario per la copertura degli oneri di gestione delle attività previste nell'immobile richiesto.

2. Le domande sono esaminate, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, da una conferenza di servizi composta:

a) dal dirigente della Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze;

b) dal dirigente del Servizio affari generali e legali della Presidenza della Giunta;

c) dal dirigente del Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali ed affari di culto della Presidenza della Giunta;

d) dal dirigente del Servizio studi, programmi e progetti della Presidenza della Giunta;

e) dai dirigenti dei servizi regionali competenti in relazione alla natura, tipologia e destinazione del bene richiesto.

3. I componenti della conferenza di servizi possono farsi sostituire da un delegato appartenente al proprio servizio.

4. Il coordinamento della conferenza è svolto dal dirigente della Direzione generale del bilancio, o dal suo delegato, che la convoca e ne dirige i lavori in modo da assicurare la conclusione dell'istruttoria entro il termine di cui al comma 8.

5. La conferenza è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera a maggioranza.

6. Le funzioni di segretario sono svolte dal tecnico del Servizio demanio e patrimonio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze che ha istruito la pratica, senza diritto di voto.

7. La conferenza può promuovere consultazioni e udienze dei Comuni interessati o di altri soggetti ritenuti necessari, chiedere documenti, dati e informazioni a tutti i servizi ed uffici regionali, che devono provvedere entro quindici giorni dalla richiesta.

8. La conferenza deve esprimere il proprio parere mediante la redazione di una relazione finale di istruttoria, entro novanta giorni dalla data del ricevimento dell'istanza del Comune, dandone comunicazione al Servizio affari generali e legali della Presidenza della Giunta.

9. Il termine di cui al comma 8 può essere prorogato, per una sola volta, per ulteriori trenta giorni nel caso in cui sia necessario procedere ad accertamenti o indagini di particolare complessità, dandone comunicazione al Comune interessato.

10. Il Servizio affari generali e legali, entro un mese dalla data di ricevimento del parere della conferenza di servizi, predispone il provvedimento amministrativo per la Giunta regionale.

11. La Giunta regionale deve esprimersi sia in caso di parere favorevole che negativo della conferenza.

Articolo 5 - (Vigilanza e controlli)

1. I Comuni devono comunicare alla Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze:

a) in caso di esecuzione di opere: la data di inizio e di ultimazione delle medesime;

b) qualsiasi mutamento di destinazione e modificazione strutturale del bene acquisito.

2. La Regione può effettuare visite di controllo sottese alla vigilanza e al mantenimento della destinazione dei beni trasferiti ai Comuni ai sensi della presente legge.

3. Il Presidente della Giunta regionale, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge, diffida il Comune interessato ad eliminare le irregolarità entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale la Regione attiva la procedura per rientrare in possesso del bene secondo quanto indicato al comma 4.

4. La mancata o cessata utilizzazione del bene per i fini per i quali è stato trasferito gratuitamente ai sensi della presente legge costituisce titolo per la ripetizione del bene stesso al patrimonio regionale senza il riconoscimento per il Comune di indennizzi per eventuali accessioni, migliorie o addizioni.

5. Nei casi di cui al comma 4 il Comune può chiedere di conservare la proprietà del bene corrispondendone alla Regione il valore di mercato, da determinarsi secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lett. b).

Articolo 6 - (Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Regione trasferisce a titolo gratuito ai Comuni interessati i beni di cui all'allegato A con il vincolo di destinazione ivi indicato.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le rettifiche ai dati delle unità immobiliari indicate nell'allegato A che si rendessero necessarie alla esatta identificazione delle unità immobiliari stesse per il perfezionamento degli atti di trasferimento.

Allegato "A"

Amm.ne comunale destinataria

Denominazione

Ubicazione

Riferimenti catastali

Destinazione

a) Aosta

Scuola media"J.B. Cerlogne"

Via St. Martin de Corléans

Fg 27 n.139

Scuola

b) Aosta

Scuola elementare

Fraz. Excenex

Fg. 18 nn.102-110-317-318

Scuola

c) Aosta

Porzione Casa Savouret

Via Festaz

Fg. 40 nn.247-249/1

Iniziative di pubblico interesse

d) Aosta

Parcheggio coperto

Via Carrel

Fg. 40 n. 399

Parcheggio pubblico e terminal bus

e) Aosta

Bocciofila Cral Cogne

Via Elter

Fg. 33 n. 33-247

Bocciofila e attività socio-ricreative

f) Ayas

Piazzale

Loc. Champoluc

Fg. 29 n. 436

Piazzale

g)Aymavilles

Hôtel Suisse

Loc. Capoluogo

Fg. 10 nn. 1-2-469

Servizi comunali di pubblico interesse

h) Aymavilles

Terreni Savioz

Fraz. Pondel

Fg. 44 n. 285

Area per sports tradizionali

i) Aymavilles

Terreni ex Cogne

Loc. Varie

Fg. 9 n. 8, Fg. 10 n. 23, Fg. 4 n. 833

Aree di pubblico interesse

j) Chamois

Piazzale arrivo funivia

Loc. Corgniolaz

Fg. 8 nn. 113- 114- 115

Piazzale pubblico

K) Gignod

Scuola elementare

Loc. Capoluogo

Fg. 25 n. 171

Scuola

l) Gressoney-St-Jean

Villa Rofeno

Loc. Rofeno

Fg. 14 n. 79

Scuola

m) Introd

Piazzale

Fraz. Chevrère

Fg. 32 n. 186

Piazzale

n) Issogne

Parcheggio a lato del Castello

Loc. Capoluogo

Fg. 19 nn. 47-50-1042-1036-1038-1039

Parcheggio

o) Issogne

Scuole materne ed elementari

Loc. Capoluogo

Fg. 19 nn. 82-800

Scuole

p) La Thuile

Terreni per vasca acquedotto

Loc. Orgères

Fg. 16 n. 976

Acquedotto

q) Quart

Scuola materna

Fraz. Villair

Fg. 32 n. 415

Scuola

r) St-Nicolas

Terreni Milliéry

Loc. Fossaz

Fg. 35 nn. 819-461-464

Area verde attrezzata

s) Valgrisenche

Terreni per rimboschimento

Loc. Varie

fg. 39 nn. 21-22-23-24-25-34-38-39-40-41-42-43-44-45

Boschi

t) Valsavarenche

Sede del Museo Etnografico

Fg. 17 n. 295/1

Museo

u) Valsavarenche

Terreni per campo sportivo

Fraz. Dégioz

Fg. 17 nn. 52-54-55

Campo sportivo

v) Valsavarenche

Terreni per monumento

Loc. Molère

Fg. 3 n. 5

Verde pubblico e pertinenza del monumento ai caduti

w) Valtournenche

Terreni per gioco bimbi

Loc. Breuil

Fg. 7 nn. 80-400-673-674

Area verde attrezzata

x) Verrayes

Vasca Rossignol

Fg. 61 nn. 338-458-558

Acquedotti

y) Verrayes

Terreni Enel

Loc. varie

mappali vari dei fogli 21-22-31-32-33-38-39 fg.33 fg.38 fg.39 mappali vari

Boschi

z) Verrès

Asilo infantile

Via dei giardini

Fg. 3 n. 155

Scuola

aa) Verrès

Terreni per campo sportivo

Rue Frères Gilles

Fg. 6 n. 68

Campo sportivo

Presidente - Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Borre.

Borre (UV) - Ritengo che questa legge sia un'iniziativa intelligente e coerente con quello che è il cammino di questa maggioranza: intelligente, perché si risponde alle numerose richieste che i comuni più volte hanno fatto alla Regione e coerente, perché dimostra la volontà, già iniziata con altri atti, di decentramento ai comuni.

Permetterà con la legge 27/86 un'integrazione e quindi una pianificazione ai comuni di strutture sul loro territorio e farà sì che la Regione non venga, come sovente avviene, vista come un impedimento all'interno del territorio dei comuni, e farà sì che queste strutture vengano messe a disposizione dall'ente locale.

Presidente - E' aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Dujany.

Dujany (PVA) - Il presente disegno di legge tende a non assicurare quella pari dignità e quella pari conditio fra enti locali, nel senso che tende a non assicurare e a non prevedere le medesime opportunità alle comunità montane rispetto alla posizione dei comuni.

Più in particolare, l'articolo 3 del disegno di legge prevede che soltanto subordinatamente all'assenso dei comuni stessi, la Giunta regionale possa autorizzare ai comuni a cedere in uso ad altri enti - fra questi quindi anche le comunità montane - i beni acquisiti ai sensi della presente legge, stabilendone termini e condizioni.

Mi rendo conto che non è questo il provvedimento che può far decollare o meno questo ente intermedio, quello appunto delle comunità montane, dall'attuale limbo istituzionale. Mi rendo pur conto, dall'altra parte, che sia la legge sulle autonomie locali, sia il decreto legislativo frutto dell'accordo fra Commissione paritetica Stato-regioni, hanno riconosciuto alle comunità montane il ruolo di ente intermedio, autonomo, di pari dignità, ed è quindi venuta l'ora di dare concretizzazione a questi principi di fondo e a queste volontà di fondo.

Rendendomi conto che quindi non è questo il provvedimento che tenderebbe a far decollare o meno questo istituto, colgo l'occasione per porre al Presidente della Giunta la domanda, se cioè sia in condizioni di dare assicurazioni in merito al pervenire di una riforma degli enti locali che assicuri un ruolo attivo ed autonomo alle comunità montane, e chiedo inoltre se, ed entro quali tempi, si intenda pervenire a questo riconoscimento.

Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Chiarello.

Chiarello (RC) - Abbiamo avuto tutti sollecitazione dalle comunità montane per essere considerate quali parti in questa legge; sono convinto che le comunità montane possono svolgere una funzione diversa e più completa da quella che stanno svolgendo in questo periodo.

Sono anche dell'avviso che devono avere le strutture per poter funzionare, però sono convinto che i comuni siano in grado di mettere a disposizione, anzi si devono far carico di mettere a disposizione delle comunità montane di cui fanno parte sia dei luoghi che degli strumenti perché queste possano funzionare effettivamente.

Secondo me, ci vuole la volontà amministrativa per far funzionare le comunità montane, dando loro gli strumenti adeguati a tale scopo.

Sono convinto che i comuni che partecipano alle comunità montane possono e devono mettere a disposizione delle suddette gli ambiti per poter funzionare. Penso che la Regione abbia i comuni come parte attiva in questo caso; non vedo altre alternative.

Presidente - Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto la parola l'Assessore al bilancio e finanze, Lévêque.

Lévêque (Ass.tec.) - Brevemente, per fornire alcune delucidazioni e chiarimenti sul provvedimento.

Come ha già anticipato il Consigliere relatore, questo è un provvedimento di una certa rilevanza per due ragioni: primo, perché, insieme ad una serie di altri provvedimenti che sono già stati adottati da questo Consiglio, va nella direzione di una maggiore disponibilità (in senso complessivo) degli enti locali rispetto alla situazione precedente e fa parte di un programma articolato di impegni che sia questa maggioranza che la Giunta hanno assunto nei confronti degli enti locali; secondo, perché tende a razionalizzare il problema delle proprietà pubbliche, cioè evitando che, pur in presenza di strutture immobiliari di proprietà della Regione non utilizzate, per far fronte ai loro fabbisogni gli enti locali debbano rivolgersi a terzi ad acquisire strutture che duplicherebbero senza razionalità il patrimonio immobiliare pubblico.

Nello specifico, questa legge è la base normativa per consentire alla Regione l'alienazione a titolo gratuito di questi beni ai comuni, a condizione che questi presentino un progetto di utilizzo che sia di interesse pubblico. Al riguardo è previsto che ci sia questa caratterizzazione come condizione essenziale, perché il comune possa fare richiesta di un bene di proprietà della Regione.

Questo vincolo deve rimanere per venticinque anni e può modificarsi, però sempre nell'interesse pubblico, previa richiesta del comune motivata ed autorizzazione della Giunta, la quale può (articolo 3, comma 4) autorizzare il mutamento di destinazione, purché si tratti di una finalità di pubblico interesse, oppure può addirittura - sempre purché si tratti di una finalità di pubblico interesse - autorizzare il comune a cedere in uso ad altri enti queste strutture, oppure può consentire all'ente a cui è stato trasferito il bene di cedere a terzi una parte della struttura, qualora questo non pregiudichi il raggiungimento della finalità pubblica, a condizione che la cessione avvenga a prezzo di mercato e che la cifra venga introitata dall'Amministrazione regionale.

Quindi, un sistema di clausole di tutela che consentono di giustificare pienamente la cessione all'ente comunale.

Rispetto alle considerazioni che ha svolto il Consigliere Dujany, sono pienamente d'accordo non solo sul principio della par conditio, ma anche sulla reale esercitabilità di autonomie e competenze, non solo dei comuni, ma anche delle comunità montane.

La ragione per cui in questo disegno di legge non è prevista l'alienazione anche alle comunità montane di patrimonio regionale è determinata dal fatto che quella volontà di razionalizzazione non soltanto proprietaria ma anche economica che presiede a questa operazione, sconsiglia che l'ente territoriale intermedio, comunità montana, venga a trovarsi proprietario di strutture immobiliari, mentre invece la legge consente che comunque esso possa beneficiare dell'immobile di cui può avere bisogno e che - di proprietà regionale - non sia utilizzato.

Non siamo nel caso che richiamava Dujany prima, in cui è la Giunta che autorizza, perché in quel caso è solo quando il comune lo ha chiesto per un fine, e poi prima dei 25 anni modifichi il fine e decida di darlo ad un ente. Ma fin da subito il comune può fare istanza alla Regione per ottenere un bene immobile, la cui finalità pubblica è per esempio la sede della comunità montana. E questo è previsto: la Regione si dovrà esprimere prima di tutto sulla non servibilità del bene richiesto, dopo di che il bene resta di proprietà del comune, la finalità è ad uso sede della comunità montana e la comunità montana probabilmente non deve pagare l'ICI al comune per poter usare un bene che è per propri fini istituzionali.

Vorrei fare una notazione ancora su quello che è l'aspetto procedurale, che è un aspetto procedurale da tempi certi e snelli. Ferma restando la documentazione che deve attestare da parte del comune la finalità pubblica per cui è richiesto il bene e la fattibilità economica di questa finalità pubblica, ci sono dei tempi che sono estremamente chiari. Si ricorre per il parere di merito alla conferenza dei servizi, in cui sono presenti non solo i dirigenti che si occupano del patrimonio regionale e degli affari legali della Regione, ma anche i dirigenti regionali che poi sono competenti in ordine alla destinazione richiesta dal comune.

Devo dire che i tempi sono estremamente chiari, perché la conferenza deve esprimersi entro 90 giorni dalla data della richiesta del comune, ha una possibilità di proroga per approfondimenti di altri 30 giorni; dopo di che trasmette le risultanze al Servizio affari generali e legali che, entro un mese, deve predisporre l'atto amministrativo di diniego o di accoglimento della richiesta. Quindi in un massimo di cinque mesi il comune sa se la propria istanza è stata accolta o meno.

Sono poi previsti dei momenti di verifica e di controllo a che le condizioni previste per il passaggio siano effettivamente osservate dagli enti locali.

C'è poi una norma transitoria che prevede il trasferimento ad alcuni enti locali di una serie di beni patrimoniali dell'Amministrazione che o sono già in uso agli enti locali stessi, o sono già stati richiesti, oppure attengono a funzioni che sono di loro competenza: parlo ad esempio di strutture scolastiche per scuole elementari.

Rispetto all'ultima domanda che ha rivolto il Consigliere Dujany, cioè le fasi a cui siamo per questo procedimento di legislazione regionale sugli ordinamenti locali, diciamo che sono noti a questo Consiglio tutti i provvedimenti adottati, ed è stato approvato dalla Giunta, ed è in arrivo, quel piccolo provvedimento legato agli emolumenti degli amministratori. Sono però allo studio da parte di due apposite commissioni, due provvedimenti, che sono quelli "chiave": quello sulla riforma dell'ordinamento, che ha poi come annesso il problema della riforma della legge elettorale per gli enti locali e quello della finanza locale. Li cito insieme, perché in base a quelle che saranno le ripartizioni di competenze sui diversi livelli, cioè Regione, comunità montana e comune, sarà ragionevole disegnare un sistema di finanza locale che renda possibile l'assolvimento delle competenze che saranno previste nella legge sull'ordinamento.

Certo che alcuni assunti sono allo studio di questi gruppi di lavoro e vanno nella direzione che, oltre che condividere, riteniamo anche quella auspicata dagli stessi enti locali, cioè quella di una maggior chiarezza delle competenze, di un pieno utilizzo e valorizzazione di tutti e tre i livelli, una adeguata dotazione finanziaria rispetto alle competenze che verranno attribuite.

Diciamo quindi che quella preoccupazione non solo di una par condicio, ma di un reale ed effettivo esercizio delle competenze che verranno assegnate a tutti i livelli, sta a cuore a tutti. In quella sede sarà opportuno che questa venga tenuta molto ben presente. L'orientamento è quello di arrivare ad un sistema degli enti territoriali: Regione, comuni, comunità montane, in cui vi sia una stretta connessione fra le funzioni peculiari di ognuna e la loro articolazione territoriale, possibilmente cercando di giungere il più possibile a quell'auspicata razionalizzazione delle competenze, che possa portare la Regione ad avere effettivamente una sua snellezza e dei compiti di programmazione, progettazione e controllo della realtà locale, e gli enti locali, sia intermedi che comunali, ad avere delle competenze che consentano loro di poter svolgere ed erogare servizi nel modo più efficiente per la popolazione, valorizzando le peculiarità delle diverse aree della Valle.

Dovrà poi essere disegnato un modello di finanza locale che sia compatibile con questo, e in quella sede dovrà essere tenuto in considerazione anche il problema di quella che è la relazione della risorsa umana che dovrà presidiare questo genere di riforma e queste funzioni. Cioè, se si andrà verso un'ipotesi di comparto unico dell'impiego pubblico in Valle d'Aosta, sarà importante che ad una regione più snella che ha enti territoriali con valorizzate competenze si accompagni, fermo restando il quadro dell'occupazione pubblica oggi in Valle, che già è rilevante, una redistribuzione anche delle risorse umane all'interno delle diverse articolazioni, in modo da consentire ai comuni e alle comunità montane di fare, oltre che il loro lavoro, anche una relocalisation sul territorio delle risorse umane, per arrestare e creare le condizioni perché fenomeni di forte polarizzazione intorno a pochi centri della Valle vengano in parte ridimensionati nell'interesse dell'intero territorio della Valle.

Presidente - Si passa all'esame dell'articolato. Sull'articolo 1 ha chiesto la parola il Consigliere Linty.

Linty (LN) - Secondo me il fatto che siano state escluse le comunità montane in qualche modo va a ledere i principi previsti dalla legge 91/87: "Norme concernenti le comunità montane".

La giustificazione dell'Assessore è stata: viene alienato a favore di un comune e poi il comune fa la sede della comunità montana, qualora lo ritenga necessario.

Però andiamo a moltiplicare i passaggi; non vedo cosa ci sia di male nell'inserire le comunità montane come beneficiarie di queste iniziative, altrimenti continuiamo ad avere le comunità montane che sono relegate a fare le agenzie di viaggio per i soggiorni marini per gli anziani o i soggiorni estivi per i ragazzi, e non andiamo a qualificare questi enti locali, perché di questo si tratta: di fronte alla legge hanno la stessa figura dei comuni anche se la legge 91/87 parla di gestione di servizi sovracomunali, quindi si arriva a contenere dei costi. Non riesco a capire il significato di questa esclusione, per cui annuncio la mia astensione su questa legge.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.

Chiarello (RC) - Ho detto il mio parere prima. Un dubbio che mi è venuto leggendo questa cosa è che quello che si dismette si dà al Comune di Aosta; pertanto spero che il Comune di Aosta, la scuola media "Cerlogne", il parcheggio coperto, la bocciofila riesca ad utilizzarli come devono essere utilizzati.

- Da quel po' che sono ad Aosta ho avuto degli esempi del Comune di Aosta, da farmi pensare che effettivamente è meglio che gestisca la Regione che il comune; qui, probabilmente ognuno tira l'acqua al suo mulino. L'unico dubbio che mi viene è un po' questo.

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1.

Presenti: 27

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 2 (Linty e Tibaldi)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2.

Presenti: 27

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 2 (Linty e Tibaldi)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3.

Presenti: 27

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 2 (Linty e Tibaldi)

Presidente - All'articolo 4 ci sono tre emendamenti presentati dalla II Commissione, di cui do lettura:

Emendamento - A l'article 4, le 1er alinéa est remplacé par le suivant:

"1. Il Comune interessato all'acquisizione di un bene immobile di proprietà regionale, ubicato nel proprio territorio, deve presentare formale istanza, in carta semplice, presso la Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico?illustrativa con allegata planimetria catastale;

b) deliberazione del competente organo comunale concernente l'autorizzazione a presentare la richiesta di acquisto;

c) dichiarazione concernente la destina­zione finale del bene;

d) nel caso in cui si debbano realizzare opere:

1) progetto tecnico o preliminare di ristrutturazione;

2) previsione di spesa e piano finanziario a copertura degli oneri che il Comune dovrà sostenere, accompagnato da eventuale attestazione di disponibilità al riguardo da parte dell'ente che parteciperà al finanziamento;

e) previsione di spesa e piano finanziario per la copertura degli oneri di gestione delle attività previste nell'immobile richiesto."

Emendamento - A l'article 4, le 10ème alinéa est remplacé par le suivant:

"10. La Giunta regionale conclude il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso predisposto dal Servizio affari generali e legali della Presidenza della Giunta regionale, entro un mese dalla data del ricevimento del parere della conferenza di servizi."

Emendamento - A l'article 4, le 11ème alinéa est supprimé.

Presidente - Pongo in votazione gli emendamenti presentati.

Presenti: 31

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Linty e Tibaldi)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo così emendato:

Articolo 4 - 1. Il Comune interessato all'acquisizione di un bene immobile di proprietà regionale, ubicato nel proprio territorio, deve presentare formale istanza, in carta semplice, presso la Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione tecnico?illustrativa con allegata planimetria catastale;

b) deliberazione del competente organo comunale concernente l'autorizzazione a presentare la richiesta di acquisto;

c) dichiarazione concernente la destina­zione finale del bene;

d) nel caso in cui si debbano realizzare opere:

1) progetto tecnico o preliminare di ristrutturazione;

2) previsione di spesa e piano finanziario a copertura degli oneri che il Comune dovrà sostenere, accompagnato da eventuale attestazione di disponibilità al riguardo da parte dell'ente che parteciperà al finanziamento;

e) previsione di spesa e piano finanziario per la copertura degli oneri di gestione delle attività previste nell'immobile richiesto.

2. Le domande sono esaminate, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, da una conferenza di servizi composta:

a) dal dirigente della Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze;

b) dal dirigente del Servizio affari generali e legali della Presidenza della Giunta;

c) dal dirigente del Servizio rapporti con gli enti locali, gestione segretari comunali ed affari di culto della Presidenza della Giunta;

d) dal dirigente del Servizio studi, programmi e progetti della Presidenza della Giunta;

e) dai dirigenti dei servizi regionali competenti in relazione alla natura, tipologia e destinazione del bene richiesto.

3. I componenti della conferenza di servizi possono farsi sostituire da un delegato appartenente al proprio servizio.

4. Il coordinamento della conferenza è svolto dal dirigente della Direzione generale del bilancio, o dal suo delegato, che la convoca e ne dirige i lavori in modo da assicurare la conclusione dell'istruttoria entro il termine di cui al comma 8.

5. La conferenza è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e delibera a maggioranza.

6. Le funzioni di segretario sono svolte dal tecnico del Servizio demanio e patrimonio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze che ha istruito la pratica, senza diritto di voto.

7. La conferenza può promuovere consultazioni e udienze dei comuni interessati o di altri soggetti ritenuti necessari, chiedere documenti, dati e informazioni a tutti i servizi ed uffici regionali, che devono provvedere entro quindici giorni dalla richiesta.

8. La conferenza deve esprimere il proprio parere mediante la redazione di una relazione finale di istruttoria, entro novanta giorni dalla data del ricevimento dell'istanza del Comune, dandone comunicazione al Servizio affari generali e legali della Presidenza della Giunta.

9. Il termine di cui al comma 8 può essere prorogato, per una sola volta, per ulteriori trenta giorni nel caso in cui sia necessario procedere ad accertamenti o indagini di particolare complessità, dandone comunicazione al Comune interessato.

10. La Giunta regionale conclude il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso predisposto dal Servizio affari generali e legali della Presidenza della Giunta regionale, entro un mese dalla data del ricevimento del parere della conferenza di servizi.

Presenti: 31

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Linty e Tibaldi)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5.

Presenti: 31

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Linty e Tibaldi)

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6.

Presenti: 31

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 2 (Linty e Tibaldi)

Presidente - Per quanto riguarda la tabella, pongo in votazione la tabella proposta dalla Commissione nel testo così emendato:

Allegato "A" -

Amm.ne comunale destinataria

Denominazione

Ubicazione

Riferimenti catastali

Destinazione

a) Aosta

Scuola media"J.B. Cerlogne"

Via St. Martin de Corléans

Fg 27 n.139

Scuola

b) Aosta

Scuola elementare

Fraz. Excenex

Fg. 18 nn.102-110-317-318

Scuola

c) Aosta

Porzione della Casa Savouret

Via Festaz

Fg. 40 nn.247-249/1

Iniziative di pubblico interesse

d) Aosta

Parcheggio coperto

Via Carrel

Fg. 40 n. 399

Parcheggio pubblico e terminal bus

e) Aosta

Bocciofila Cral Cogne

Via Elter

Fg. 33 n. 33-247

Bocciofila e attività socio-ricreative

f) Ayas

Piazzale

Loc. Champoluc

Fg. 29 n. 436

Piazzale

g)Aymavilles

Hôtel Suisse

Loc. Capoluogo

Fg. 10 nn. 1-2-469

Servizi comunali di pubblico interesse

h) Aymavilles

Terreni Savioz

Fraz. Pondel

Fg. 44 n. 285

Area per sports tradizionali

i) Aymavilles

Terreni ex Cogne

Loc. Varie

Fg. 9 n. 8, Fg. 10 n. 23, Fg. 4 n. 833

Aree di pubblico interesse

j) Chamois

Piazzale di arrivo funivia

Loc. Corgniolaz

Fg. 8 nn. 113- 114- 115

Piazzale pubblico

K) Gignod

Scuola elementare

Loc. Capoluogo

Fg. 25 n. 171

Scuola

l) Gressoney-St-Jean

Villa Rofeno

Loc. Rofeno

Fg. 14 n. 79

Scuola

m) Introd

Piazzale

Fraz. Chevrère

Fg. 32 n. 186

Piazzale

n) Issogne

Parcheggio a lato del Castello

Loc. Capoluogo

Fg. 19 nn. 47-50-1042-1036-1038-1039

Parcheggio

o) Issogne

Scuole materne ed elementari

Loc. Capoluogo

Fg. 19 nn. 82-800

Scuole

p) La Thuile

Terreni per vasca acquedotto

Loc. Orgères

Fg. 16 n. 976

Acquedotto

q) Quart

Scuola materna

Fraz. Villair

Fg. 32 n. 415

Scuola

r) St-Nicolas

Terreni Milliéry

Loc. Fossaz

Fg. 35 nn. 819-461-464

Area verde attrezzata

s) Valgrisenche

Terreni ENEL

Loc. Varie

Mappali vari dei fogli 21-22-31-32-33-38-39

Boschi

t) Valsavarenche

Sede del Museo Etnografico

Fg. 17 n. 295/1

Museo

u) Valsavarenche

Terreni per campo sportivo

Fraz. Dégioz

Fg. 17 nn. 52-54-55

Campo sportivo

v) Valsavarenche

Terreni per monumento

Loc. Molère

Fg. 3 n. 5

Verde pubblico e pertinenza del monumento ai caduti

w) Valtournenche

Terreni per gioco bimbi

Loc. Breuil

Fg. 7 nn. 80-400-673-674

Area verde attrezzata

x) Verrayes

Vasca Rossignol

Fg. 61 nn. 338-458-558

Acquedotti

y) Verrayes

Terreni per rimboschimento

Loc. varie

Fg. 39 nn. 21-22-23-24-25-34-38-39-40-41-42-43-44-45

Boschi

z) Verrès

Asilo infantile

Via dei giardini

Fg. 3 n. 155

Scuola

aa) Verrès

Terreni per campo sportivo

Rue Frères Gilles

Fg. 6 n. 68

Campo sportivo

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 2 (Linty e Tibaldi)

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 27

Astenuti: 2 (Linty e Tibaldi)

Il Consiglio approva