Objet du Conseil n. 956 du 19 octobre 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 956/X - Disegno di legge: "Interventi finanziari a favore di enti pubblici locali per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa. Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 1989, n. 79".
Articolo 1 - (Erogazione di contributi)
1. La Regione eroga contributi agli enti pubblici locali, anche non territoriali, compresi nel territorio regionale, nei casi in cui acquisiscano beni immobili tramite procedura espropriativa e l'indennità relativa sia stata determinata secondo il criterio previsto dall'articolo 5 bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1992, n. 359.
2. La Regione eroga il contributo di cui al comma 1 anche nel caso in cui l'indennità di esproprio sia stata determinata ai sensi dell'articolo 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di utilità pubblica) e sia stata accettata dalle parti o sia divenuta non impugnabile o sia stata definita con sentenza passata in giudicato alla data del 14 agosto 1992.
Articolo 2 - (Misura del contributo)
1. L'intervento regionale è stabilito nella misura del novanta per cento dell'indennità determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, concernente norme in materia di edilizia residenziale e di espropriazione per pubblica utilità.
Articolo 3 - (Procedure)
1. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1 dell'articolo 1, gli enti pubblici interessati dovranno presentare entro il 15 settembre di ogni anno apposita domanda alla Presidenza della Giunta regionale corredata dal progetto definitivo o esecutivo dell'intervento in questione recante la localizzazione delle aree interessate e dall'indicazione della spesa presunta dell'espropriazione.
2. Entro novanta giorni dall'avvenuta approvazione del bilancio regionale di previsione la Regione comunicherà agli enti locali interessati le opere ammesse per l'anno corrente ai benefici della presente legge secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste di contributo da parte della Regione, tenuto conto dell'importo disponibile sul competente capitolo del bilancio regionale di previsione.
3. L'erogazione del contributo di cui alla presente legge è subordinata alla determinazione dell'indennità provvisoria effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed all'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 12 della legge 865/1971.
Articolo 4 - (Abrogazione della legge regionale 23 dicembre 1989, n. 79)
1. La legge regionale 23 dicembre 1989, n. 79 (Interventi regionali a favore di enti pubblici territoriali per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa) è abrogata.
Articolo 5 - (Ammissione al contributo per l'anno 1995)
1. Al fine dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge per l'anno 1995 le domande dovranno essere presentate alla Presidenza della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.
Articolo 6 - (Norme finanziarie)
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000.000.000 per l'anno 1995, graverà su apposito capitolo da istituirsi sul bilancio di previsione per l'anno 1995 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci con la denominazione "Contributi agli enti pubblici locali per l'acquisto di beni immobili tramite procedura espropriativa".
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996 a valere sull'accantonamento previsto all'allegato 1 al bilancio stesso relativo al "Progetto zona franca d'impresa" (B 2.1.).
3. A decorrere dall'anno 1996 gli oneri necessari saranno determinati con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Perrin Giuseppe Cesare.
Perrin G.C. (UV) - L'article 5 bis du décret de loi n° 333/92, converti en loi n° 359/92, a fixé des nouveaux critères pour allouer l'indemnisation d'expropriation pour les terrains à bâtir.
Les mesures introduites pénalisent assez lourdement les propriétaires des terrains expropriés, les collectivités locales doivent cependant suivre obligatoirement la procédure établie par l'Etat italien.
Le projet de loi que nous examinons, ne pouvant que prendre acte de la nouvelle situation, a le but d'assurer une contribution financière aux collectivités locales qui, pour des oeuvres publiques ou d'utilité publique, veulent acquérir des biens immeubles par procédure d'expropriation selon les critères de l'article 5 bis.
Cette contribution sera assurée aussi pour les indemnités d'expropriation déterminées aux termes de l'article 39 de la loi n° 2359 du 25 juin 1865, acceptée par les propriétaires et devenue définitive à la date du 14 août 1992.
La contribution régionale couvrira 90 pour cent de l'indemnité fixée par décret du Président du Gouvernement valdôtain.
Pour que l'on puisse programmer annuellement ce type d'interventions et prévoir le montant de la dépense dans le budget régional, les collectivités locales devront présenter leurs demandes avant le 15 septembre de chaque année; 90 jours après l'approbation du budget, la Région communiquera aux collectivités locales les requêtes qui pourront bénéficier de la contribution.
L'article 5 du projet de loi introduit une norme transitoire pour 1995, pour laquelle les demandes devront être présentées dans le terme de 90 jours depuis l'entrée en vigueur de cette loi.
Pour cette même année l'on établit une dépense de 2 milliards de lires, tandis que pour les années successives le montant sera fixé par la loi financière.
Presidente - Qualche consigliere chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, si passa all'esame dell'articolato. Pongo in votazione l'articolo 1.
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2.
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3.
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4.
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5.
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6.
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Qualche consigliere chiede la parola per dichiarazione di voto? Se nessuno chiede la parola, si passa alla votazione della legge nel suo complesso.
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità
