Objet du Conseil n. 797 du 6 juillet 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 797/X - Riapprovazione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello statuto speciale della legge regionale "Contributi per la gestione dei giardini botanici alpini".
Articolo 1 - (Destinatari dei contributi)
1. La Giunta regionale è autorizzata, dall'anno 1994, ad erogare ad enti, associazioni e fondazioni che gestiscono giardini botanici alpini di particolare interesse scientifico, contributi annui a sostegno della loro attività di gestione.
2. Per beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge gli enti, le associazioni e le fondazioni di cui al comma 1 devono concordare con l'Amministrazione regionale i programmi relativi alle coltivazioni delle specie floreali e devono assicurare che i giardini botanici alpini siano aperti al pubblico.
Articolo 2 - (Assessorato, servizio competente e termine per la presentazione delle domande)
1. Per la concessione dei contributi, gli enti, le associazioni e le fondazioni interessati, devono presentare all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali entro il 10 aprile di ogni anno apposita domanda sottoscritta dal rappresentante pro-tempore.
2. Le funzioni amministrative e i controlli di verifica dei lavori sono affidati al Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale).
Articolo 3 - (Entità, concessione ed erogazione dei contributi)
1. L'importo dei contributi è stabilito dalla Giunta regionale e non può superare il settanta per cento delle spese di gestione effettivamente sostenute nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività, delle spese previste per l'anno in corso.
2. I contributi sono concessi dalla giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, alla quale devono essere allegati il bilancio preventivo relativo all'anno di riferimento ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed una relazione concernente le attività svolte e le spese sostenute nell'anno precedente e le attività da svolgere e le spese da sostenere nell'anno in corso.
Articolo 4 - (Gestione giardini alpini Paradisia e Castel Savoia)
1. Per i giardini botanici alpini Paradisia e Castel Savoia il concorso dell'Amministrazione regionale avviene con la messa a disposizione di manodopera, previo accordo con l'ente Parco nazionale del Gran Paradiso nel primo e la conduzione diretta, attraverso consulenza qualificata, nel secondo.
Articolo 5 - (Norma transitoria)
1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare sia all'Associazione Chanousia, sia alla Fondazione Donzelli Gilberti, un contributo di lire 25.000.000 a sostegno della loro attività di gestione dei giardini botanici alpini denominati, rispettivamente, Chanousia e Saussurea.
Articolo 6 - (Disposizioni finanziarie)
1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 50.000.000.
2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 39580 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993, sul corrispondente capitolo dei successivi esercizi finanziari.
3. A decorrere dal 1994, alla determinazione dell'onere si provvederà con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).
Articolo 7 - (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali Vallet.
Vallet (UV) - Le président de la commission de coordination a renvoyé à un nouveau examen du Conseil régional le projet de loi portant "Contributions pour la gestion des jardins botaniques alpins" substantiellement avec deux motivations.
- La première est d'ordre financier, dans le sens que la loi avait été votée lors de la dernière séance du Conseil de l'année 1993, et donc ne pouvant pas avoir application au cours de l'année 1993 les articles qui concernaient le financement de cette loi étaient par le temps dépassés.
- L'autre question substantielle que le président a remarquée, c'est que la loi ne prévoyait pas un minimum de critères à travers lesquels ces contributions pouvaient être allouées.
Nous proposons donc maintenant au Conseil de vouloir approuver le texte à nouveau formulé, qui tient compte des observations qui ont été faites par le président de la commission.
Presidente - Quelqu'un demande la parole? Je rappelle qu'on vote exclusivement les articles modifiés par la 1ère commission:
Amandement - Articolo 2, il comma 1 è così modificato:
"1. Per la concessione dei contributi, gli enti, le associazioni e le fondazioni interessati, devono presentare all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali entro il 10 aprile di ogni anno apposita domanda sottoscritta dal rappresentante pro-tempore; per l'anno in corso le domande sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 3, il comma 2 è così sostituito e sono aggiunti i commi 3 e 4:
"2. La domanda di contributo di cui all'articolo 2, comma 1, deve essere corredata della seguente documentazione:
- statuto;
- bilancio preventivo dell'anno in corso;
- bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- relazione sull'attività svolta dall'ente negli anni precedenti;
- dati relativi all'affluenza del pubblico.
3. Formano oggetto del contributo regionale le seguenti spese regolarmente documentate:
- acquisto di materiale di consumo per la coltivazione della flora;
- spese per iniziative di carattere scientifico-divulgativo, concordate con l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Servizio forestazione e risorse naturali;
- spese relative al personale.
4. I contributi sono concessi ed erogati nella misura massima del settanta per cento nei limiti delle disponibilità di bilancio delle spese regolarmente documentate entro 60 giorni dalla presentazione della domanda e previa verifica del Servizio forestazione e risorse naturali circa la corrispondenza delle spese per le quali il contributo è richiesto con i principi enunciati nella presente legge.
L'articolo 5 è così sostituito:
"1. Per l'anno 1994 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare sia all'Associazione Chanousia, sia alla Fondazione Donzelli Gilberti, un contributo di lire 45.000.000 a sostegno della loro attività di gestione dei giardini alpini".
L'articolo 6 è così sostituito:
"1. L'onere, derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 90.000.000 per l'anno 1994 e in lire 40.000.000 a decorrere dal 1995, graverà sul capitolo 39580 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e sul corrispondente capitolo dei successivi esercizi finanziari.
2. Alla copertura dell'onere per l'anno 1994 si provvede:
- quanto a lire 40.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto sul capitolo 39580 (Contributi per la gestione dei giardini alpini) del bilancio di previsione per l'anno 1994;
- quanto a lire 50.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 (Istituzione ed ampliamento di aree naturali protette D. 1. 7.);
- per gli anni 1995/1996 mediante utilizzo di annue lire 40.000.000 iscritte al capitolo 39580 del bilancio pluriennale per gli anni 1994/1996".
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
"Articolo 7 (Variazioni di Bilancio)
1. Alla parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:
in diminuzione
cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"
lire 50.000.000
in aumento
cap. 39580 "Contributi per la gestione dei giardini alpini"
lire 50.000.000.
L'articolo 7 (Dichiarazione d'urgenza) assume il numero 8.
Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così modificato:
Articolo 2 - (Assessorato, servizio competente e termine per la presentazione delle domande)
1. Per la concessione dei contributi, gli enti, le associazioni e le fondazioni interessati, devono presentare all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali entro il 10 aprile di ogni anno apposita domanda sottoscritta dal rappresentante pro-tempore; per l'anno in corso le domande sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le funzioni amministrative e i controlli di verifica dei lavori sono affidati al Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale).
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così modificato:
Articolo 3 - (Entità, concessione ed erogazione dei contributi)
1. L'importo dei contributi è stabilito dalla Giunta regionale e non può superare il settanta per cento delle spese di gestione effettivamente sostenute nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività, delle spese previste per l'anno in corso.
2. La domanda di contributo di cui all'articolo 2, comma 1, deve essere corredata della seguente documentazione:
a) statuto;
b) bilancio preventivo dell'anno in corso;
c) bilancio consuntivo dell'anno precedente;
d) relazione sull'attività svolta dall'ente negli anni precedenti;
e) dati relativi all'affluenza del pubblico.
3. Formano oggetto del contributo regionale le seguenti spese regolarmente documentate:
a) acquisto di materiale di consumo per la coltivazione della flora;
b) spese per iniziative di carattere scientifico-divulgativo, concordate con l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Servizio forestazione e risorse naturali;
c) spese relative al personale.
4. I contributi sono concessi ed erogati nella misura massima del settanta per cento nei limiti delle disponibilità di bilancio delle spese regolarmente documentate entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e previa verifica del Servizio forestazione e risorse naturali circa la corrispondenza delle spese per le quali il contributo è richiesto con i principi enunciati nella presente legge.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo così modificato:
Articolo 5 - (Norma transitoria)
1. Per l'anno 1994 la Giunta regionale è autorizzata ad erogare sia all'Associazione Chanousia, sia alla Fondazione Donzelli Gilberti, un contributo di lire 45.000.000 a sostegno della loro attività di gestione dei giardini alpini.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo così modificato:
Articolo 6 - (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere, derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 90.000.000 per l'anno 1994 e in lire 40.000.000 a decorrere dal 1995, graverà sul capitolo 39580 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e sul corrispondente capitolo dei successivi esercizi finanziari.
2. Alla copertura dell'onere per l'anno 1994 si provvede:
- quanto a lire 40.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto sul capitolo 39580 (Contributi per la gestione dei giardini alpini) del bilancio di previsione per l'anno 1994;
- quanto a lire 50.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 (Istituzione ed ampliamento di aree naturali protette D. 1. 7.);
- per gli anni 1995/1996 mediante utilizzo di annue lire 40.000.000 iscritte al capitolo 39580 del bilancio pluriennale per gli anni 1994/1996.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7 nel nuovo testo della commissione:
Articolo 7 - (Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:
in diminuzione
cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"
lire 50.000.000
in aumento
cap. 39580 "Contributi per la gestione dei giardini alpini"
lire 50.000.000.
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Presenti, votanti e favorevoli: 28
Il Consiglio approva all'unanimità
