Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 566 du 23 mars 1994 - Resoconto

OGGETTO N. 566/X - Disegno di legge: "Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione".

CAPO I - Principi generali

Articolo 1 - (Finalità della legge)

1. La presente legge si propone di:

a) favorire la corretta convivenza tra l'uomo e gli animali di affezione;

b) tutelare gli animali di affezione attraverso la repressione de­gli atti di crudeltà contro di essi;

c) tutelare la salute pubblica e l'ambiente attraverso il corretto trattamento degli animali di affezione.

Articolo 2 - (Oggetto della legge: animali di affezione domestici ed urbani)

1. Ai sensi della presente legge si intendono per:

a) animali di affezione domestici: gli animali che, stabilmente o occasionalmente, convivono con l'uomo nella o presso la sua abitazione, appartenenti a specie mantenute per compagnia o per diporto a cui si possono anche far svolgere attività utili all'uomo senza però avere fini produttivi o alimentari;

b) animali di affezione urbani: gli animali appartenenti alle specie di cui alla lettera a) che abitualmente vivono allo stato libero nei centri urbani.

CAPO II - Tutela degli animali di affezione domestici

Articolo 3 - (Detenzione degli animali: limitazioni)

1. É proibito detenere animali selvatici che, per caratteristiche innate e permanenti, non si possono adattare alla cattività o, comunque, alla vita domestica.

2. É proibito detenere animali di affezione domestici in numero o condizioni tali da pregiudicare la loro salute e il loro benesse­re o, comunque, da nuocere all'igiene, alla salute, alla quiete o all'incolumità dell'uomo o dell'ambiente.

Articolo 4 - (Cura degli animali)

1. Chiunque possegga o detenga animali di affezione domestici è responsabile della loro custodia, delle loro azioni, della loro salute e del loro benessere e, in particolare, deve provvedere, in conformità alle esigenze di ogni singola specie, a:

a) fornire loro adeguate quantità di acqua pulita e di nutrimen­to adatto;

b) assicurare loro la possibilità di espletare le proprie funzioni organiche, fisiologiche e comportamentali nel rispetto delle vi­genti norme di igiene e sanità pubblica;

c) assicurare loro, nel caso si rendessero necessarie limitazioni della libertà di movimento per esigenze di igiene e sanità pub­blica o per la sicurezza degli animali medesimi, dell'uomo o di altri animali, una sistemazione che garantisca sia protezione sia possibilità di adeguato esercizio fisico;

d) occuparsi della loro riproduzione nonché della custodia, della salute e del benessere della prole;

e) garantire loro le cure sanitarie di cui necessitano;

f) garantire la loro incolumità e, nello stesso tempo, garantire l'incolumità delle persone e degli altri animali con cui possono venire a contatto.

Articolo 5 - (Trasporto degli animali)

1. Il trasporto degli animali, da chiunque sia effettuato e per qualunque motivo, deve avvenire in modo adeguato alla specie, in condizioni tali da non pregiudicare la loro salute e da non causare loro pena o sofferenza, nel rispetto delle norme di igiene e sanità pubblica.

2. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere strutturati in maniera tale da:

a) garantire che al loro interno vi sia una ventilazione, una cu­batura d'aria, uno spazio minimo vitale e di movimento ade­guati alle condizioni di trasporto ed alle specie animali traspor­tate;

b) proteggere gli animali trasportati dalle intemperie e dalla possibilità di procurarsi eventuali ferimenti:

c) - consentire l'ispezione e la cura degli animali trasportati.

Articolo 6 - (Divieto di sfruttamento degli animali)

1. É vietato sfruttare gli animali di affezione domestici.

2. Gli animali possono essere impiegati dall'uomo per lavoro o per altre attività nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.

Articolo 7 - (Divieto di abbandono degli animali)

1. É vietato abbandonare gli animali di affezione domestici.

2. Chiunque possegga o detenga animali di affezione domestici, in caso di sopravvenuta impossibilità al mantenimento, deve provvedere, a proprie spese, affinché la loro soppressione avven­ga in modo esclusivamente eutanasico tramite l'intervento di medici veterinari, ovvero deve segnalare l'evenienza, indicando i motivi che ne impediscono la detenzione, al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta per essere autorizzato, a proprie spese, a consegnare gli animali ad apposite strutture pubbliche o pri­vate atte ad accoglierli.

Articolo 8 - (Divieto di maltrattamento, ferimento e soppressione degli ani­mali di affezione domestici)

l. É vietato maltrattare, ferire o uccidere gli animali di affezione domestici se non per immediata e necessaria difesa della pro­pria o di altrui persona.

2. Chiunque possegga o detenga animali di affezione domestici, divenuti gravemente malati, incurabili o di comprovata perico­losità, deve segnalarlo al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta o a veterinari liberi professionisti i quali, se lo ritengo­no necessario, provvedono alla soppressione in modo esclusiva­mente eutanasico.

3. Il Servizio ed i veterinari di cui al comma 2 devono rilasciare ai proprietari o detentori degli animali soppressi una dichiara­zione dell'avvenuto abbattimento dalla quale risultino:

a) generalità ed indirizzo del proprietario o detentore:

b) specie e descrizione dell'animale soppresso;

c) eventuale marca di identificazione dell'animale soppresso;

d) causa della soppressione;

e) luogo, data, timbro e firma del veterinario esecutore.

4. Qualora la soppressione sia attuata da veterinari liberi pro­fessionisti, questi devono trasmettere copia della dichiarazione di cui al comma 3 al Servizio di igiene, sanità pubblica ed as­sistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Articolo 9 - (Divieto di sperimentazione e vivisezione sugli animali)

1. É vietato, in ogni caso, sperimentare su animali di affezione vivi o effettuare pratiche di vivisezione.

2. Chiunque possegga o detenga animali di affezione domestici in Valle d'Aosta non può cederli, in nessun caso, a istituti o la­boratori che effettuano esperimenti su animali vivi o che prati­cano la vivisezione, anche se situati fuori del territorio della Re­gione.

3. É consentito lo studio degli animali e dei loro comportamenti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in ma­teria di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici), in base ai protocolli di ricerca interna­zionali e a condizione che, conformemente all'esperienza acqui­sita ed alle conoscenze scientifiche, questo non implichi, nei loro confronti, maltrattamenti che generino pena o sofferenza.

Articolo 10 - (Allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento e pen­sioni per gli animali di affezione domestici)

1. Chiunque intenda procedere all'allestimento, a fini commer­ciali, di allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento o pensioni per gli animali di affezione domestici deve, nel ri­spetto delle vigenti norme per l'esercizio del commercio, farne preventiva richiesta scritta all'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

2. I competenti servizi dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, valutata la conformità degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature dell'attività in corso di allestimento alle vi­genti norme in materia di igiene, sanità pubblica, allevamento di animali ed alle norme della presente legge, formulano un pa­rere scritto per il rilascio agli interessati, da parte dell'autorità comunale competente, dell'autorizzazione all'esercizio dell'atti­vità in questione.

3. I titolari degli esercizi commerciali e delle attività di cui al comma 1 devono tenere un registro di carico e scarico degli animali.

CAPO III - Tutela degli animali di affezione urbani

Articolo 11 - (Divieto di maltrattamento, ferimento e soppressione degli ani­mali di affezione urbani)

1. É vietato maltrattare, ferire o uccidere gli animali di affezio­ne urbani se non per immediata e necessaria difesa della pro­pria o di altrui persona.

Articolo 12 - (Controllo delle popolazioni di specie di animali)

1. Qualora vi siano specie di animali urbani la cui eccessiva proliferazione, conformemente all'esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche, costituisca pericolo per l'uomo, per altri animali, per l'ambiente, per l'igiene o per la sanità pubblica, la Giunta regionale, sentito il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, può disporre iniziative per il controllo delle popolazioni di quelle specie di animali avvalendosi anche della collabora­zione di enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste.

2. Il controllo demografico si effettua mediante la limitazione incruenta delle nascite da attuarsi, quando possibile, attraverso la sterilizzazione degli animali a cura del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta ovvero, nel caso che la gravità della situazione lo richieda, di medici veterinari liberi professionisti con essa convenzionati.

3. Nel caso che, tra le iniziative disposte dalla Giunta regionale, sia prevista anche la cattura degli animali, questa deve essere effettuata con metodologie e mezzi, quali cartucce anestetiz­zanti, gabbie, reti e simili, tali da infliggere la minor sofferenza possibile agli animali che ne sono oggetto, e deve essere messa in pratica esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero privati convenzionati, competenti, chiaramente individuati dalla Giunta regionale.

4. La soppressione degli animali può essere autorizzata soltanto per quelli di comprovata pericolosità per i quali non è possibile procedere alla cattura e può essere messa in pratica esclusiva­mente da soggetti pubblici, ovvero privati convenzionati, compe­tenti, individuati dalla Giunta regionale.

5. I soggetti preposti alla cattura ovvero all'abbattimento di animali devono essere dotati di specifiche tessere di riconosci­mento mentre esercitano le funzioni loro attribuite.

CAPO IV - Trattamento dei cani e dei gatti

Articolo 13 - (Istituzione dell'anagrafe regionale canina)

1. Presso l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta è istituita l'anagrafe regionale dei cani consistente nel registro della popo­lazione canina presente sul territorio della Regione.

2. L'anagrafe regionale canina è uno strumento utile per il controllo sanitario e numerico della popolazione dei cani, per la prevenzione delle zoonosi, per la prevenzione ed il controllo del randagismo, per la repressione dell'abbandono dei cani e per la restituzione dei cani smarriti ai proprietari o detentori.

3. L'anagrafe regionale canina è gestita dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta in collaborazione con i comuni della Regione.

4. Per l'istituzione dell'anagrafe regionale canina la Regione provvede all'acquisto delle attrezzature necessarie per l'allesti­mento di un apposito sistema informatico ed all'acquisto dei microprocessori occorrenti per il tatuaggio elettronico indolore da applicare ai cani, come previsto dall' articolo 17, comma 1.

Articolo 14 - (Iscrizione all'anagrafe regionale canina)

1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di un cane, resi­denti nella Regione ovvero ivi dimoranti per un periodo di tem­po superiore a novanta giorni, devono provvedere alla sua iscri­zione all'anagrafe regionale cani­na entro novanta giorni dalla nascita o, comunque, per i cani di età supe­riore, entro sessanta giorni dall'acquisizione del possesso dell'animale.

2. L'iscrizione si effettua, gratuitamente, presso il Comune di residenza o di abituale dimora dei proprietari o detentori del cane.

3. I proprietari o detentori di cagne devono, altresì, segnalare al Comune di residenza o di abituale dimora l'eventuale nascita di cuccioli entro quindici giorni dall'evento e non possono arbi­trariamente liberarsene o sopprimerli; i cuccioli indesiderati, terminato il normale periodo di allattamento e svezzamento, possono essere ceduti, a condizione che i proprietari o detentori medesimi abbiano, nel frattempo, provveduto a far sterilizzare le proprie cagne, con le modalità previste all'articolo 7, comma 2, al canile regionale, di cui all'articolo 21, che provvederà alla loro successiva sistemazione.

4. I medici veterinari liberi professionisti che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza di cani non iscritti all'anagrafe regionale canina ovvero della nascita di cuccioli, devono segnalare la circostanza al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Articolo 15 - (Codice di identificazione del cane)

1. Ad ogni cane iscritto all'anagrafe regionale canina è assegna­to un codice di identificazione alfanumerico che contraddistin­gue in modo specifico e senza possibilità di duplicazione cia­scun cane.

Articolo 16 - (Modalità di gestione dell'anagrafe regionale canina)

1. L'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta predispone e stampa i certificati di iscrizione all'anagrafe regionale canina, redatti in tre copie e recanti i campi necessari per l'acquisizione dei seguenti dati:

a) generalità ed indirizzo del proprietario o detentore del cane:

b) nome, data di nascita, sesso, razza e caratteristiche somati­che del cane;

c) codice di identificazione, prestampato, da assegnare al cane;

d) luogo, data, timbro del Comune e firma dell'addetto comuna­le al rilascio dei certificati;

e) luogo, data, timbro e firma del veterinario che ha eseguito l'operazione di tatuaggio sul cane in conformità a quanto pre­visto dall'articolo 17.

2. L'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta rifornisce perio­dicamente i comuni della Regione del numero necessario di cer­tificati di iscrizione all'anagrafe regionale canina.

3. I comuni attivano le operazioni di iscrizione dei cani presenti sul proprio territorio all'anagrafe regionale canina provvedendo a:

a) richiedere, periodicamente, all'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta il numero necessario di certificati di iscrizione di cui al comma 1;

b) compilare, secondo le indicazioni fornite dai proprietari o detentori di cani presentatisi per iscrivere all'anagrafe il pro­prio cane ai sensi dell'articolo 14, i certificati di iscrizione in triplice copia, rispettando l'ordine progressivo dei codici di identificazione prestampati;

c) rilasciare una copia del certificato di iscrizione, che deve sempre seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o di deten­zione, al proprietario o detentore del cane:

d) trattenere una copia del certificato di iscrizione e farne per­venire una, entro due mesi dalla data del rilascio, al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sa­nitaria locale della Valle d'Aosta:

e) segnalare al Servizio di cui alla lettera d) eventuali casi di randagismo o di cani vaganti che costituiscano pericolo per l'uomo, per le sue colture, per altri animali o, comunque, per l'igiene e la salute pubblica.

4. Il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, oltre alle norma­li funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria, gestisce l'anagrafe regionale canina provvedendo a:

a) allestire, nell'ambito dei propri uffici, con il supporto di un apposito sistema informatico, il registro della popolazione cani­na presente nel territorio della Regione;

b) curare il continuo aggiornamento del registro inserendo ed elaborando di volta in volta i dati che pervengono dai comuni della Regione e dai veterinari incaricati di eseguire le operazio­ni di tatuaggio di cui all'articolo 17;

c) trasmettere al Servizio della sanità dell'Assessorato della sa­nità ed assistenza sociale ed ai comuni della Regione, ogni an­no, una copia aggiornata dell'anagrafe regionale canina;

d) comunicare, semestralmente, i dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe ad enti ed associazioni zoofile, animaliste e prote­zioniste che ne facciano richiesta;

e) predisporre gli interventi per contrassegnare, mediante il ta­tuaggio elettronico indolore di cui all'articolo 17, ogni cane iscritto all'anagrafe regionale canina.

Articolo 17 - (Operazione di tatuaggio dei cani iscritti all'anagrafe regionale canina)

1. Il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte di un Co­mune dell'avvenuta iscrizione di un cane all'anagrafe regionale canina, provvede a contrassegnare il cane mediante l'applica­zione di un tatuaggio elettronico indolore con microprocessore da impiantare, di norma, nel collo dell'animale.

2. L'operazione di tatuaggio va compiuta, preferibilmente, tra il sesto ed il nono mese di vita del cane ed è praticata esclusiva­mente da medici veterinari dipendenti dell'Unità sanitaria lo­cale della Valle d'Aosta, ovvero da medici veterinari liberi pro­fessionisti allo scopo convenzionati con l'Unità sanitaria locale o dalla stessa autorizzati.

3. L'operazione di tatuaggio è eseguita presso gli ambulatori predisposti sul territorio della Regione dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta ovvero presso gli ambulatori dei me­dici veterinari liberi professionisti convenzionati o autorizzati ovvero presso locali adeguati ed igienicamente idonei messi a disposizione dai comuni.

4. I comuni, su indicazione del Servizio di igiene, sanità pubbli­ca ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, rendono noti il calendario, gli orari ed il luogo in cui i proprietari o detentori di cani che hanno provveduto ad iscrivere il proprio animale all'anagrafe regionale canina devo­no presentarsi per sottoporre il proprio cane all'operazione di tatuaggio.

5. L'operazione di tatuaggio è gratuita soltanto per i proprietari o detentori di cani che hanno provveduto all'iscrizione del pro­prio cane all'anagrafe regionale canina nei modi e nei tempi stabiliti dalla presente legge; qualora, per poter eseguire le ope­razioni di tatuaggio su di un cane si rendano necessari inter­venti di sedazione o contenimento, le relative spese sono a carico dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

6. Il medico veterinario che ha compiuto l'operazione di tatuag­gio su di un cane deve indicare l'avvenuto contrassegno se­gnando luogo, data, e i propri timbro e firma sulla copia del certificato di iscrizione all'anagrafe regionale canina in posses­so del proprietario o detentore; il medico veterinario deve, al­tresì, trasmettere un certificato di avvenuta marcatura, ripor­tante il codice di identificazione del cane, al Comune presso cui lo stesso era stato iscritto ed al Servizio di igiene, sanità pubbli­ca ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta che provvede ad allegarlo al certificato di iscri­zione precedentemente ricevuto dal Comune e ad aggiornare il registro della popolazione canina.

Articolo 18 - (Iscrizione all'anagrafe di cani provenienti da fuori della Regione o già tatuati)

1. L'obbligo di iscrizione dei cani all'anagrafe regionale canina e di applicazione del relativo tatuaggio sussiste sia per i cani provenienti da fuori della Regione che rientrino nelle condizioni di cui all'articolo 14, comma 1, anche se già tatuati ai sensi di disposizioni normative diverse dalla presente legge, sia per i cani già tatuati a seguito di iniziative di enti cinofili, di asso­ciazioni di allevatori di cani o per l'iscrizione a libri genealogici di razza.

Articolo 19 - (Cani esentati dall'obbligo di iscrizione all'anagrafe regionale canina)

1. Sono esentati dall'obbligo di iscrizione all'anagrafe regionale canina e di applicazione del relativo tatuaggio:

a) i cani al seguito di proprietari o detentori di passaggio o in soggiorno temporaneo nella Regione, la cui permanenza non si protragga oltre i novanta giorni;

b) i cani di età inferiore a sei mesi allevati o detenuti a scopo di commercio in impianti e strutture specificamente autorizzati ai sensi dell'articolo 10.

2. L'introduzione nella Regione di cani da parte di proprietari o detentori, per una permanenza superiore a trenta giorni, deve, comunque, essere segnalata al Servizio di igiene, sanità pubbli­ca ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta mediante una scheda, predisposta dal Servizio medesimo, che viene messa a disposizione di turisti e visitatori tramite i comuni e le aziende di promozione turistica.

3. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno, comunque, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali.

Articolo 20 - (Trasferimento, cessione, smarrimento, sottrazione, ferimento e morte dei cani)

1. I proprietari o detentori di cani, entro cinque giorni dall'evento, devono denunziare al Comune, di residenza o di abituale dimora, presso il quale avevano iscritto il proprio cane all'anagrafe regionale canina ai sensi dell'articolo 14, i seguen­ti avvenimenti:

a) il trasferimento della propria residenza o abituale dimora per periodi superiori a novanta giorni;

b)la cessione definitiva della proprietà o della detenzione, a qualsiasi titolo, del cane;

c) lo smarrimento o la sottrazione del cane;

d) la morte del cane.

2. I comuni provvedono a segnalare gli avvenimenti di cui al comma 1 al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta entro dieci giorni dal ricevimento della denunzia da parte dei pro­prietari o detentori dello stesso.

3. Chiunque provochi, accidentalmente, il ferimento o la morte di un cane è tenuto a segnalare la circostanza al canile regiona­le, di cui all'articolo 21, per gli opportuni provvedimenti.

4. I proprietari o detentori di cani, nel caso di morte del proprio animale, non possono arbitrariamente sbarazzarsi del corpo inanimato, ma devono contattare il canile regionale, di cui all'articolo 21, presso il quale si provvederà alla cremazione in strutture appositamente adibite allo scopo.

Articolo 21 - (Canile regionale)

1. In considerazione delle caratteristiche del territorio e della consistenza della popolazione canina presente nella Regione, è istituito in Valle d'Aosta un unico canile, di proprietà regionale, presso cui sono assicurati:

a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti dagli articolo 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubbli­ca 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), e successive modificazioni;

b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o detentori ovvero al loro affidamento ad eventuali richiedenti:

c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o detentori ovvero l'affidamento ad eventuali richiedenti;

d) il soccorso e le prime cure ad animali vaganti feriti;

e) il trattamento profilattico e vaccinale degli animali contro le malattie più comuni;

f) la cremazione dei corpi di animali morti.

2. Il canile regionale deve essere convenientemente isolato fisi­camente ed acusticamente da altri edifici, in particolar modo se adibiti a civile abitazione, e la sua ubicazione deve essere ap­provata dai competenti servizi dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta che ne valutano anche l'idoneità rispetto alle vi­genti norme di igiene e sanità pubblica previste per i concen­tramenti e la stabulazione di animali.

3. Il canile deve essere dotato di un reparto adibito ai cani in custodia temporanea, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di un reparto per il ricovero permanente o, comunque, oltre i termini previsti per la custodia temporanea e di un repar­to di isolamento ed osservazione sanitaria per i casi previsti dagli articolo 86 e 87 del d.p.r. 320/1954 e successive modifica­zioni; il canile deve, altresì, essere dotato, per i cani ivi ricovera­ti o ospitati presso i rifugi comunali di cui all'articolo 23 e per i gatti ospitati presso l'apposito ricovero regionale, di seguito de­nominato gattile regionale, di cui all'articolo 25, di un ambula­torio veterinario, fornito delle attrezzature e del materiale ne­cessari per il trattamento profilattico e vaccinale dei cani, per prelievi di laboratorio, per accertamenti diagnostici, per inter­venti chirurgici o terapeutici, per l'eventuale soppressione euta­nasica di animali gravemente malati, incurabili o di comprova­ta pericolosità, per operazioni di tatuaggio dei cani, per inter­venti di sterilizzazione di cani e gatti, per il soccorso e per le prime cure ad animali vaganti feriti; il canile deve, infine, esse­re dotato di un crematorio per la cremazione dei corpi di anima­li morti.

4. La gestione non sanitaria del canile, ivi compresi il servizio di cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti ed il servi­zio di trasporto dei corpi di animali morti, può essere affidata ad enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste sulla base di apposite convenzioni, da stipulare con la Regione ed ap­provate dalla Giunta regionale, nelle quali devono essere previ­sti dei programmi di attività concordati con il Servizio di igie­ne, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanita­ria locale della Valle d'Aosta; l'attività svolta, nell'ambito delle convenzioni, da enti ed associazioni e dal personale da essi im­piegato, può dar luogo soltanto al rimborso delle spese sostenute per la gestione non sanitaria del canile, sulla base dei pro­grammi concordati.

5. Le spese per la costruzione, la ristrutturazione, l'ammoder­namento, l'acquisto di arredi ed attrezzature non sanitarie e per la gestione non sanitaria del canile sono a carico della Regione.

6. La gestione dell'ambulatorio veterinario e del reparto di iso­lamento ed osservazione sanitaria è affidata al Servizio di igie­ne, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanita­ria locale della Valle d'Aosta, cui competono anche la vigilanza ed il controllo igienico-sanitario dell'intero canile; le spese rela­tive alla gestione sanitaria del canile e per l'acquisto delle at­trezzature e del materiale sanitari occorrenti per l'ambulatorio veterinario e per il reparto di isolamento ed osservazione sani­taria sono a carico dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Ao­sta.

Articolo 22 - (Ricovero e trattamento dei cani nel canile regionale)

1. Le autorità di pubblica sicurezza, il corpo forestale regionale, gli agenti di polizia urbana e comunale, i servizi sanitari, le guardie zoofile volontarie, le associazioni venatorie, gli enti e le associazioni zoofile, animaliste e protezioniste devono segnalare la presenza di cani vaganti, randagi o inselvatichiti al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta il quale, qualora sussista pericolo per l'uomo, per le sue colture, per altri animali o, co­munque, per l'igiene e la salute pubblica, predispone gli inter­venti necessari per la loro cattura ovvero, se questa non è possi­bile, per il loro abbattimento in collaborazione con i comuni e le comunità montane nel cui territorio è avvenuta la segnalazione.

2. La cattura dei cani vaganti, randagi o inselvatichiti, ovvero il loro abbattimento, nei casi di comprovata pericolosità per l'uomo, per la fauna selvatica e per il patrimonio zootecnico, de­vono essere attuati con metodologie e mezzi tali da infliggere la minor sofferenza possibile agli animali che ne sono oggetto e possono essere messi in pratica esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero privati, competenti, convenzionati con i comuni e le comunità montane interessati, individuati dalla Giunta re­gionale su indicazioni fornite dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta e dai comuni e comunità montane stessi.

3. I soggetti preposti alla cattura ovvero all'abbattimento di animali devono essere dotati di specifiche tessere di riconosci­mento mentre esercitano le funzioni loro attribuite.

4. In caso di cattura o di ritrovamento di cani vaganti, randagi o inselvatichiti, si deve immediatamente provvedere al loro tra­sferimento presso il canile regionale dove gli stessi sono sotto­posti a visita veterinaria da parte di medici veterinari del Ser­vizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

5. I cani catturati o ritrovati sono custoditi presso il canile re­gionale per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprie­tari o detentori ovvero alla loro cessione ad eventuali richieden­ti; i cani sono tenuti in custodia temporanea per un periodo massimo di sessanta giorni; trascorso tale periodo, i cani devo­no essere trasferiti nel reparto adibito al ricovero permanente.

6. Qualora sia stato catturato o ritrovato un cane regolarmente tatuato e, quindi, iscritto all'anagrafe regionale canina, il Ser­vizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta provvede all'in­dividuazione del proprietario o detentore per la restituzione dell'animale.

7. Qualora sia stato ritrovato un cane non tatuato e non iscritto all'anagrafe regionale canina, di presumibile età superiore a novanta giorni, reclamato dal proprietario o detentore, il Servi­zio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, prima di proce­dere alla restituzione, deve tatuarlo a spese del proprietario o detentore medesimo, dopo essersi assicurato che lo stesso abbia provveduto all'iscrizione del cane all'anagrafe regionale canina.

8. Le spese per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e gli eventuali trattamenti sanitari di un cane di cui sia stato in­dividuato il proprietario o detentore, sono, in ogni caso, a carico del proprietario o detentore medesimo sulla base di tariffe de­terminate dalla Giunta regionale su indicazioni fornite dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

9. I cani catturati o ritrovati sprovvisti di tatuaggio e ricoverati presso il canile regionale devono essere iscritti all'anagrafe re­gionale canina e tatuati dai medici veterinari del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sa­nitaria locale della Valle d'Aosta; se questi cani non sono re­clamati entro il termine di sessanta giorni, possono essere cedu­ti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste, previo tratta­mento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi ed altre malattie trasmissibili.

10. I cani catturati o ritrovati e ricoverati presso il canile regio­nale non possono, in nessun caso, essere destinati alla speri­mentazione ed alla vivisezione e, di norma, non possono essere soppressi; essi, fatto salvo quanto previsto dagli articolo 86, 87 e 91 del d.p.r. 320/1954 e successive modificazioni, possono esse­re soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari del Servizio di igiene, sanità pubblica ed as­sistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, soltanto se gravemente malati, incurabili o di compro­vata pericolosità.

11. Presso il canile regionale devono essere tenuti registri di ca­rico e scarico degli animali ricoverati.

Articolo 23 - (Rifugi comunali per cani)

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane possono realizzare o, comunque, garantire la presenza sul proprio terri­torio di rifugi per il ricovero temporaneo, per un periodo non superiore a sessanta giorni, dei cani.

2. I rifugi comunali per cani garantiscono il ricovero degli ani­mali catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro ricon­segna ai proprietari o detentori ovvero al loro trasferimento al canile regionale per il ricovero permanente.

3. L'ubicazione dei rifugi comunali per cani deve essere appro­vata dalla Giunta regionale, sentiti i competenti servizi dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta che ne valutano la necessità e l'idoneità rispetto alle vigenti norme di igiene e sanità pubblica previste per i concentramenti e la stabulazione di animali.

4. Per la realizzazione dei rifugi comunali per cani la Regione contribuisce nelle spese per la costruzione, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'acquisto di attrezzature nella misura massima del settanta per cento dell'ammontare delle spese stes­se e, comunque, nei limiti degli stanzia­menti previsti annual­mente per questo tipo di interventi nel bilancio di previsione della Regione; la restante parte è a carico dei comuni e delle co­munità montane così come le spese per la gestione e la condu­zione.

5. I comuni e le comunità montane che intendono avvalersi del contributo regionale per la realizzazione di rifugi comunali per cani devono presentare domanda, corredata da dettagliato pre­ventivo di spesa, al Servizio della sanità dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale entro il 30 giugno di ogni anno per ottenere l'assegnazione del contributo per l'anno successivo.

6. Il dirigente del Servizio della sanità dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, responsabile del procedimento, istruisce la pratica nei duecentosettanta giorni successivi al ri­cevimento dell'istanza; i contributi sono concessi con delibera­zione della Giunta regionale entro trecentosessantacinque gior­ni dalla presentazione dell'istanza.

7. La vigilanza ed il controllo igienico sanitario dei rifugi co­munali per cani sono affidati al Servizio di igiene, sanità pub­blica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Articolo 24 - (Trattamento dei gatti)

1. Le norme di cui al presente capo, fatta eccezione per quanto previsto in materia di anagrafe canina, sono estese ai gatti; in particolare sussistono anche per proprietari o detentori di gatte, gli obblighi di cui all'articolo 14, comma 3.

2. É vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà o spostarli dal loro habitat.

3. Il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, in collabora­zione con gli enti e le associazioni zoofile, animaliste e protezio­niste, con i comuni e le comunità montane interessati, al fine di controllare la popolazione dei gatti mediante la limitazione delle nascite, predispone gli interventi necessari per la cattura dei gatti che vivono in libertà, per la loro sterilizzazione e la lo­ro riammissione nel gruppo di appartenenza.

4. Gli enti e le associazioni zoofile, animaliste e protezioniste possono, di intesa con il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, con i comuni e con le comunità montane interessati, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicu­randone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

Articolo 25 - (Gattile regionale)

1. In considerazione delle caratteristiche del territorio e della consistenza della popolazione felina presente nella Regione, è istituito in Valle d'Aosta un unico gattile, di proprietà regiona­le, previsto come sezione, annessa o distaccata, del canile regio­nale di cui all'articolo 21.

2. Per l'ubicazione, la gestione e la costruzione del gattile regio­nale vale quanto previsto per il canile regionale all'articolo 21, commi 2, 4 e 5.

3. Presso il gattile regionale sono assicurati:

a) il ricovero e la custodia temporanea dei gatti nei casi previsti dagli articolo 86 e 87 del d.p.r. 320/1954 e successive modifica­zioni;

b) il ricovero e la custodia temporanea dei gatti che vivono in li­bertà, catturati, per il tempo necessario alle operazioni di steri­lizzazione degli stessi da parte dei medici veterinari dipendenti dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta ovvero da parte di medici veterinari liberi professionisti allo scopo convenziona­ti con l'Unità sanitaria locale stessa;

c) il ricovero e la custodia dei gatti per i quali non sussistano le condizioni né per la loro restituzione ai proprietari o detentori ovvero l'affidamento ad eventuali richiedenti, né per la loro ri­messa in libertà, né per la loro soppressione.

4. Le spese per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e gli eventuali trattamenti sanitari di gatti reclamati dai proprie­tari o detentori sono, in ogni caso, a carico dei proprietari o de­tentori medesimi sulla base di tariffe determinate dalla Giunta regionale su indicazioni fornite dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

5. Per i gatti catturati o ritrovati e ricoverati presso il gattile re­gionale vale quanto previsto per i cani all'articolo 22, comma 9.

Articolo 26 - (Prevenzione del randagismo di cani e gatti)

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti si attua an­che mediante la limitazione delle nascite e, di norma, la steri­lizzazione di cani e gatti si effettua su proposta o con il consenso dei proprietari o detentori; se i cani ed i gatti catturati o ritrova­ti e ricoverati presso il canile ed il gattile regionali non sono re­clamati entro i termini, rispettivamente, di sessanta e di quin­dici giorni, devono essere sterilizzati da medici veterinari del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta ovvero da medici veterinari liberi professionisti allo scopo convenzionati con l'Unità sanitaria locale stessa.

2. Per la corretta applicazione delle norme di cui alla presente legge, che si pongono come strumento fondamentale per la pre­venzione del randagismo di cani e gatti, la Giunta regionale, sentito il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza vete­rinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta ed avva­lendosi anche della collaborazione di enti ed associazioni zoofi­le, animaliste e protezioniste, definisce programmi di azione ed interventi volti a conseguire le finalità della presente legge.

3. In particolare, i programmi di cui al comma 2 possono pre­vedere:

a) iniziative, da svolgere anche in ambito scolastico, dirette a sensibilizzare, ad informare e ad educare i giovani e i cittadini sul tema di un corretto rapporto di convivenza tra l'uomo e gli animali con l'intento di fare acquisire una nuova coscienza volta alla tutela ed al rispetto degli animali ed alla difesa del loro habitat;

b) attività culturali di studio e di ricerca scientifica volte a fa­vorire la conoscenza degli animali, dei loro comportamenti e delle loro abitudini di vita;

c) iniziative di coordinamento delle attività in materia di tutela degli animali svolte dalla Regione, dai comuni, dalle comunità montane, dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, da enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste;

d)corsi di formazione ed aggiornamento per le guardie zoofile volontarie e per il personale della Regione, dei comuni, delle comunità montane, del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, di enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioni­ste, addetto ai servizi di cui alla presente legge;

e) ogni altra iniziativa utile alla realizzazione delle finalità della presente legge.

4. Ai comuni, alle comunità montane, agli enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste operanti nella Regione, rico­nosciuti come persone giuridiche di diritto privato ed aventi come fine statutario principale la tutela degli animali, la Re­gione concede contributi per iniziative volte all'incentivazione della protezione degli animali ed alla prevenzione del randagi­smo, nella misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente per questo tipo di interventi nel bilancio di previsione della Regione.

5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi su domanda da presentarsi al Servizio della sanità dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale almeno sei mesi prima della data prevista per l'avvio delle iniziative, corredata da un pro­gramma delle attività da realizzare e da un dettagliato preven­tivo di spesa.

6. Il dirigente del Servizio della sanità dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, responsabile del procedimento, istruisce la pratica nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza.

7. I contributi di cui al comma 4 sono concessi con deliberazione della Giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza e possono essere erogati in via anticipata nella mi­sura massima del cinquanta per cento dell'ammontare dei con­tributi stessi; all'erogazione del saldo si provvede previa presen­tazione al Servizio della sanità dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale della documentazione attestante gli oneri effettivamente sostenuti per la completa e corretta realiz­zazione del programma di attività ammesso a contribuzione.

Articolo 27 - (Contributi regionali per la tutela del patrimonio zootecnico)

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione conce­de contributi alle imprese agricole e zootecniche a titolo di ri­sarcimento per le perdite di animali causate da cani randagi, vaganti o inselvatichiti, comprovate e accertate dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sa­nitaria locale della Valle d'Aosta, ferme restando le responsabi­lità di eventuali proprietari o detentori dei cani, secondo quanto stabilito dall'articolo 2052 del codice civile.

2. I contributi sono erogati dalla Giunta regionale nella misura del settanta per cento del valore dell'animale in vita, determi­nato dal Servizio di cui al comma 1, con modalità definite con provvedimento della Giunta regionale da emanarsi entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge.

CAPO V - Sanzioni ed imposte

Articolo 28 - (Sanzioni)

1. Fermo restando quanto stabilito in materia di maltratta­mento di animali dall'articolo 727 del codice penale, per l'inos­servanza delle disposizioni di cui alla presente legge si applica­no le sanzioni amministrative del pagamento delle seguenti somme:

a) da lire cinque milioni a lire dieci milioni per chiunque con­travvenga alle norme di cui all'articolo 9, comma 2;

b) da lire un milione a lire tre milioni per chiunque contravven­ga alle norme di cui all'articolo 8, comma 1, all'articolo 9, comma 1 e all'articolo 11;

c) da lire trecentomila a lire un milione per chiunque contrav­venga alle norme di cui agli articolo 3, 4, 5, comma 1, e all'arti­colo 6 e per chiunque abbandoni cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella o presso la propria abitazione, ivi com­presi eventuali cuccioli;

d) lire centocinquantamila per chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all'anagrafe regionale canina secondo quanto pre­visto dall'articolo 14, comma 1, e per chiunque ometta di segna­lare l'eventuale nascita di cuccioli di cani e gatti secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3 e dall'articolo 24, comma 1;

e) lire centomila per chiunque, avendo iscritto il proprio cane all'anagrafe regionale canina, ometta di sottoporlo all'opera­zione di tatuaggio elettronico indolore con microprocessore, co­me previsto dall'articolo 17, e per chiunque ometta di segnalare gli avvenimenti di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 4.

2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 si intendono automaticamente triplicate in caso di recidiva.

3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua i soggetti autorizzati ad applica­re le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2.

4. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 confluiscono nel bilancio della Regione.

Articolo 29 - (Imposte: esenzioni)

1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa statale, so­no, comunque, esenti da ogni imposta nel territorio della Regio­ne:

a) i cani adibiti alla guida dei ciechi e degli handicappati;

b) i cani adibiti alla ricerca di persone sepolte da valanghe, frane, slavine, crolli di edifici o altre calamità:

c) ogni altro cane di accertata e comprovata utilità sociale e vita­le per l'uomo.

CAPO VI - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 30 - (Norme transitorie)

1. L'anagrafe regionale canina, di cui all'articolo 13, dovrà es­sere attivata entro sei mesi dalla data di approvazione dello standard unico europeo che uniformerà i sistemi di identifica­zione elettronica degli animali di affezione mediante applica­zione di un tatuaggio indolore con microprocessore.

2. Coloro che, alla data di attivazione dell'anagrafe regionale canina, siano proprietari o detentori di cani devono procedere agli adempimenti previsti dall'articolo 14, comma 1, entro i successivi dodici mesi.

Articolo 31 - (Abrogazioni)

1. La legge regionale 7 luglio 1987, n. 53 (Istituzione dell'ana­grafe dei cani e norme per la loro tutela) è abrogata.

2. La legge regionale 27 luglio 1989, n. 43 (Concessione di un contributo annuo ad una Associazione protezionistica legalmen­te riconosciuta, per la sua attività statutaria e per la gestione del Canile regionale) è abrogata con decorrenza 1° gennaio 1995.

CAPO VII - Disposizioni finanziarie

Articolo 32 - (Introito delle sanzioni)

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bi­lancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Articolo 33 - (Determinazione e copertura degli oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati, per il triennio 1994/1996, in annue lire 500.000.000.

2. A decorrere dal 1995, gli oneri necessari per l'applicazione della presente legge possono essere rideterminati annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge re­gionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), tenuto conto degli importi determinati per i singoli interventi dalla Giunta regionale all'atto della presentazione al Consiglio regionale del bilancio annuale di previsione.

3. Alla copertura degli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1994 si provvede mediante utilizzo per lire 500.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 (Fondo globale per il fi­nanziamento di spese di investimento) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 a valere sull'apposito accanto­namento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso (Promozione sociale e sanità - Strutture Interventi per la tutela ed il corretto trattamento degli animali - E.2.4.).

4. Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi finanziari 1995 e 1996 si provvede, indicativamente, mediante utilizzo per annue lire 500.000.000 delle risorse iscritte al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1996.

5. Gli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 gravano sugli istituendi capitoli n. 59660, 59680, 59700, 59720 e 59740 della parte spe­sa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finan­ziario 1994 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Articolo 34 - (Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di in­vestimento" lire 500.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.2.2.05. - "Zootecnia"

codificazione 1.1.1.4.1.2.10.10.08.31.

cap. 59660 (di nuova istituzione)

"Spese per la realizzazione dell'anagrafe regionale canina e per l'attuazione di iniziative volte a favorire la tutela ed il corretto trattamento degli animali" lire 340.000.000;

programma regionale 2.2.2.05. - "Zootecnia

codificazione 2.1.2.4.2.3.10.10.08.31

cap. 59680 (di nuova istituzione)

"Contributi per la realizzazione di rifugi comunali per cani e per l'attuazione di iniziative volte a favorire la tutela ed il cor­retto trattamento degli animali" lire 20.000.000;

programma regionale 2.2.2.05. - "Zootecnia"

codificazione 2.1.2.1.0.3.10.10.08.31. cap. 59700 (di nuova isti­tuzione) "Spese per la progettazione, la costruzione, la ristruttu­razione, l'ammodernamento e l'acquisto di arredi ed attrezzatu­re non sanitarie del canile e del gattile regionali" lire 120.000.000;

programma regionale 2.2.2.05. - "Zootecnia"

codificazione 1.1.1.4.1.2.10.10.08.31. cap. 59720 (di nuova isti­tuzione) "Spese per la gestione del canile e del gattile regionalie" lire 10.000.000;

programma regionale 2.2.2.05. - "Zootecnia"

codificazione 1.1.1.6.3.2.10.10.08.31. cap. 59740 (di nuova isti­tuzione) "Contributi alle imprese agricole e zootecniche a titolo di risarcimento per le perdite di animali causate da cani ran­dagi, vaganti o inselvatichiti" lire 10.000.000.

Presidente - La parola al Consigliere Perron.

Perron (UV) - La legge 14 agosto 1991, n. 281, riguardante legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, ha disposto i seguenti principi generali. Lo Stato promuove la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di conser­vare la salute pubblica e l'ambiente. L'analoga legge ha inoltre disposto nuove competenze a carico delle Regioni, comuni e USL, imponendo alle Regioni di istituire l'anagrafe canina en­tro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa e alle Re­gioni a Statuto Speciale di adeguare la propria legislazione ai principi contenuti in questa legge.

Il disegno di legge in esame oggi si propone di recepire quello che è stabilito dalla legge 281, riordinando e ampliando la nor­mativa e cercando di porre la Regione all'avanguardia in ma­teria. In Italia sta emergendo una sempre maggiore attenzione alla cura degli animali, in particolar modo cani e gatti, quindi si evidenziano degli investimenti nel settore per la preparazio­ne di personale specializzato, per la costruzione di edifici ed altri strumenti. Nel corso degli ultimi anni la popolazione cani­na e felina ha avuto un notevole incremento, esiste quindi la necessità di regolamentare i rapporti fra uomo e animale, nella consapevolezza che anche l'animale è un essere vivente e in quanto tale è titolare di diritti, primo fra tutti il diritto alla vita.

Questa proposta prevede una serie di norme che sono rivolte alla tutela degli animali, va ricordato che sono noti fenomeni di maltrattamento quali ad esempio la pratica della vivisezione o l'abbandono o lo scarico di animali soppressi nei cassonetti e lungo i corsi d'acqua. Questo ha delle ripercussioni di carattere sanitario, ma pone dei problemi sociali e il disegno di legge propone di reprimere questi atti sia per tutelare la salute pubblica sia perché non sono atti degni di una società civile. Voglio rilevare che il disegno di legge è rivolto anche all'uomo; infatti l'istituzione dell'anagrafe regionale canina e la preven­zione del randagismo sono solo alcune delle misure previste e quindi tutte le istituzioni dovrebbero essere interessate a colla­borare, i cittadini stessi. Mi pare utile evidenziare che nella nostra Regione alcuni addetti ai lavori si stanno preoccupando del ritardo nell'adozione da parte delle amministrazioni compe­tenti di questi provvedimenti intesi a risolvere problemi come il randagismo che si fanno sempre più seri. Io credo che la pre­sentazione in aula di questo provvedimento costituisca una ri­sposta concreta anche a questa aspettativa. Se qualcuno è inte­ressato posso fornire dati aggiornati al giugno 1992 relativi a quella che è la situazione canina in Valle. Nel dettaglio dell'ar­ticolato, ricordiamo che questo disegno di legge consta di 34 articoli, suddivisi in 7 capi. Il capo primo definisce la finalità della legge e divide gli animali in domestici ed urbani ed essi costituiscono l'oggetto della legge stessa. Nel capo due: "Tutela degli animali da affezione domestici", sono elencati una serie di norme che impongono la massima cura nel trattamento degli animali da affezione domestici e prevedono alcune limitazioni nel rapporto fra l'uomo e l'animale. Nel capo terzo: "Tutela degli animali da affezione urbani", sono ribaditi gli stessi limiti e vengono previste le modalità del controllo delle popolazioni degli animali urbani. Il Capo quarto: "Trattamento dei cani e dei gatti", prevede l'istituzione dell'anagrafe regionale canina che è strumento utile per il controllo della popolazione dei cani, per la prevenzione delle zoonosi, per la prevenzione ed il con­trollo del randagismo, per la repressione dell'abbandono dei cani e per la restituzione dei cani smarriti ai proprietari o de­tentori. L'anagrafe regionale canina è gestita dall'unità sani­taria locale della Valle d'Aosta in collaborazione con i comuni della regione; particolarmente innovativo è il sistema introdot­to con questa legge di contrassegno dei cani che avviene me­diante tatuaggio elettronico indolore consistente nell'impianto di un microchip nel collo dell'animale.

Questo sistema, oltre ad essere di pratica e veloce applicazione, consente di assegnare ad ogni cane un codice di identificazione alfa numerico specifico la cui asportazione, duplicazione o con­traffazione è praticamente impossibile. In questo capo è previ­sta anche l'esistenza di un unico canile sanitario regionale, con la possibilità per comuni e comunità montane di realizzare ri­fugi per cani. Viene poi definito come deve essere strutturato il canile sanitario regionale, quale attività vi si rivolgono, quali sono le competenze degli enti che lo gestiscono. Per quello che riguarda il trattamento dei gatti, oltre ad estendere loro, se applicabili, le norma già contemplate per i cani, è prevista la realizzazione, come sezione annessa o distaccata del canile sanitario regionale, di un gattile regionale presso cui vengono assicurati il ricovero e la custodia temporanea o permanente, a seconda dei casi indicati, dei gatti.

Il capo IV conclude in qualche modo con una traccia per la predisposizione di programmi regionali volti alla prevenzione del randagismo dei gatti e dei cani, con la previsione di contri­buti regionali alle imprese agricole zootecniche a titolo di ri­sarcimento per le perdite di animali causate da cani randagi vaganti o inselvatichiti.

Il capo V prevede le sanzioni d'imposte e amministrative per l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente legge, ri­prendendo e adeguando questa normativa a quella prevista dalla legge 281 del 1991. É inoltre sancita l'esenzione da ogni imposta nel territorio della Regione per cani di accertata e comprovata utilità sociale e vitale per l'uomo.

Nel capo VI "Disposizioni transitorie e finali" sono previsti i termini entro i quali deve essere attivata l'anagrafe regionale canina e sono inoltre abrogate le precedenti leggi regionali, la numero 53 del 1957 e la numero 43 del 1989 che disciplinavano già una parte di questa normativa.

Nel capo VII dedicato alle disposizioni finanziarie è previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative contem­plate dal presente disegno di legge confluiscano nel bilancio della Regione. É prevista l'istituzione di 5 nuovi capitoli di spe­sa nel bilancio della Regione per l'anno in corso e per l'anno successivo.

Il testo del disegno di legge che la Giunta regionale propone all'esame del Consiglio, è stato concordato con il Ser­vizio di igiene e sanità pubblica e assistenza veterinaria dell'USL della Valle d'Aosta. Sull'argomento sono state sentite le associazioni zoofile, animaliste e protezioniste: ENPA, LIPU, AVAPA, MONDO GATTO e WWF. Copia del presente disegno di legge è stata infine inviata all'amministratore straordinario dell'USL della Valle d'Aosta, al Presidente dell'Anci, al Presi­dente dell'Asva, al Presidente della delegazione regionale Un­cem della Valle d'Aosta e al Presidente dell'associazione dei Presidenti delle comunità montane della Valle d'Aosta.

Si dà atto che, dalle ore 10,48, presiede il Vicepresidente Aloisi.

Presidente - Ringrazio il Consigliere relatore Perron e passo la parola al se­condo relatore, il Consigliere Borre.

Borre (UV) - É già stato ben illustrato il disegno di legge dal Consigliere Perron. Volevo solo dire che all'interno della II Commissione l'applicazione di questa legge è stata esaminata a fondo ed è stata limata non poco nelle parole perché ci siamo accorti che l'uso di determinati vocaboli avrebbe procurato non pochi di­sagi ai proprietari di questi animali.

Si è quindi arrivati ad una approvazione da parte delle due Commissioni, con la consapevolezza che forse l'applicazione di questa legge potrà creare, a causa di regole fisse, dei problemi ai proprietari; siamo comunque convinti che la finalità è estre­mamente giustificata e giusta, in modo da far prendere co­scienza ai proprietari di tali animali di cui ne sono responsabili dalla nascita e quindi se uno ha intenzione di adottare un cane o un gatto deve sapere fin dall'inizio a che cosa va incontro. Siamo inoltre consapevoli dell'esigenza di tali animali per certe categorie di persone, ad esempio i ciechi, e quindi anche in questi casi si è cercato di adeguare la normativa a queste necessità.

La conclusione della Commissione è che dopo l'applicazione di questa legge ci vorrà una attenta verifica nel proseguio dell'iter della legge stessa per vedere se ci saranno delle modifiche da apportare là dove, forse, oggi in mancanza di una pratica di queste norme non si è ancora pienamente coscienti di quello che si farà applicare.

Presidente - Ringrazio il Consigliere Borre e passo la parola all'Assessore della sanità ed assistenza sociale, Vicquéry.

Vicquéry (UV) - Semplicemente per illustrare l'emendamento che presento dove si propone di abrogare il comma 5 dell'articolo 25 perché da una attenta rilettura del testo il comma 5 avrebbe di fatto ri­schiato di costituire anche l'anagrafe dei gatti; con l'abroga­zione questo rischio viene meno, anche perché è sufficiente il dettato del primo comma dell'articolo 24 che dice: "Le norme di cui al presente capo, fatta eccezione per quanto previsto in ma­teria di anagrafe canina, sono estese ai gatti". Non voglio ag­giungere nulla a quanto già ben riferito dai due consiglieri che mi hanno preceduto, ma vorrei solo sottolineare che questo di­segno di legge è essenzialmente un testo unico di legge già esi­stente, non innova nulla, ma cerca di meglio regolamentare una serie di normative costituite principalmente dalle norme di polizia veterinaria, testo unico della legge quadro 281 del 1991, il decreto legislativo 116 del 27 gennaio 1992: "Attuazione della direttiva Cee in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o altri fini scientifici", il D.P.R. dell'8 febbraio del 1954 n.320: "Norme in materia di polizia veterinaria" e il D.P.R. del 5 giugno 1982 n.624: "Attuazione della direttiva Cee relativa alla protezione degli animali dei trasporti internazio­nali". É, ripeto, un testo unico con la precisazione, come già ben ha detto il Consigliere Borre, che l'Amministrazione regionale non intende più porsi a carico proprio delle spese per la negli­genza dei cittadini e allora si specifica chiaramente che è stata fatta l'anagrafe, che era già prevista da una legge del 1987 e che non è mai stata applicata per carenze amministrative da parte dell'USL di cui, devo confessare, ero Presidente.

La legge c'era già, il presupposto è l'anagrafe canina e dall'anagrafe ca­nina si potrà poi risalire a chi abbandona i cani e, fatto questo passaggio, si potranno addebitare al proprietario le spese per il sostentamento presso il canile o per l'eliminazione nel caso in cui questa fosse necessaria.

Questo è un preciso segnale perché chi di voi conosce la gestio­ne attuale del canile regionale si rende perfettamente conto che è a rischio; c'è un sovraffollamento, una situazione di conviven­za tra cani e gatti, una situazione che dal punto di vista della normativa puramente d'igiene sanitaria è assolutamente inso­stenibile. Con questo disegno di legge si regolamenterà anche la gestione del canile suddividendola tra gestione sanitaria che spetta all'USL e gestione non sanitaria e si dice anche quali so­no le spese che noi andremo a rimborsare all'ente a cui appal­tiamo la gestione del canile. É di fatto, e concludo, una legge che ha aspetti regolamentari già precisi ed è per questo motivo che ne chiediamo l'approvazione.

Presidente - Ringrazio l'Assessore e apro la discussione generale.

La parola al Consigliere Chiarello.

Chiarello (RC) - Volevo spiegare la mia astensione in Commissione. A me va benissimo questa legge e, anche se siamo arrivati abbastanza in ritardo, l'importante è che siamo arrivati. L'unico rilievo che voglio fare e che ho fatto anche in Commissione, e ringrazio Borre per l'affermazione che vedremo nel futuro nell'applica­zione di questa legge le eventuali modifiche o migliorie che si possono fare, è la paura che la nostra intenzione di fare una buona legge vada forse a penalizzare qualcuno che non sfrutta gli animali, ma li usa per lavoro. Con la situazione geografica della nostra regione, con la situazione agricola, chi si trova negli alpeggi con gli animali avrebbe difficoltà, nel caso di de­cesso di un animale, a portarlo presso l'inceneritore regionale. Non vorrei che magari ci si appigliasse a queste cose e che la legge fosse applicata alla lettera. Visto che la nostra è una re­gione di montagna e soprattutto d'estate ci sono diversi conta­dini che hanno degli animali chiamati d'affezione, non vorrei che si andasse a penalizzare quel contadino che non maltratta il cane, ma che se gli muore lo seppellisce come si faceva una volta. Questa è la mia unica remora.

Presidente - É iscritto a parlare il Vicepresidente Viérin Marco.

Viérin M. (PpVA) - Io penso che siamo tutti d'accordo nell'applicare i principi della legge 281 del 16 novembre 1993 e quindi d'accordo sull'avvio dell'anagrafe come prevede la legge però dobbiamo essere chiari, visto che si dice sempre che la chiarezza deve stare al primo posto, e ringrazio Chiarello per aver fatto quelle preci­sazioni perché sono parte integrante del discorso che vado a fa­re.

Devo dire che il Consigliere Borre ha già messo le mani avanti e mi sembra che per motivi di "tecnica" politica si facciano delle leggi, ma già si mettano le mani avanti per poi dire: "Io non c'e­ro". Chi voterà questa legge c'era e ci dovrà essere, basta pren­dere in giro la gente dicendo che questa legge verrà in seguito modificata perché fin da ora ci si accorge che ci sono degli aspetti che non vanno e allora è inutile dire: "Sì, va bene ma poi vedremo in futuro cosa fare" perché questo vuol dire com­portarsi alla vecchia maniera. La prima cosa che quindi chiede­rei, visto che nella relazione si dice che sono stati sentiti l'ANCI e gli enti locali, se ci sono i pareri degli stessi, perché sono i loro pareri che sono importanti, caro Borre. C'è una risposta in merito, sì o no? Io ho parlato con alcuni Sindaci e già si mettono le mani nei capelli, parliamoci chiaro, perché la legge è troppo generica e comporterà in futuro dei problemi di interpretazione che a loro volta creeranno un contenzioso fra le parti che sono Regione, enti locali e cittadini e lo dico oggi, non domani. Va stabilita di chi è la competenza di interpretare questi articoli generici. Per esempio per gli articoli 3,4,6,8,11,20 comma 3, 23 e 28 ci sono dei problemi di interpretazione. Si sta creando una nuova struttura che creerà nuovi problemi, vedrete che cosa succederà. Inoltre sulla tempistica dell'articolo 13 comma 4, dove si parla di cani randagi, il rispetto di tutto l'iter per avere l'autorizzazione all'abbattimento di questi cani è assurdo, se essi fanno dei danni, chi ne risponde, il Sindaco o la Giunta? Domanda senza risposta. Poi, che almeno le sanzioni ammini­strative vadano nelle casse del Comune non della Regione, quindi gli enti locali dovranno fare tutto il lavoro e gli introiti andranno alla Regione, mentre in Trentino i proventi sono in­teramente devoluti ai comuni. Il mio intervento è per dirvi che, sebbene io sia d'accordo di recepire la legge nazionale, vedrete che marasma verrà fuori nell'applicare questa legge. Borre ha già avuto l'intuizione di dire che dovremmo andare a ritoccarla, ma allora pensiamoci prima, ed è per quello che, d'accordo con la Lega, chiediamo un attimo di sospensione per vedere gli atti che dovremmo produrre in merito a questa legge.

Presidente - Il Consiglio è sospeso per 10 minuti.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 11,14 alle ore 11,33.

Presidente - Riprendono i lavori del Consiglio. La parola al Consigliere Pa­risi.

Parisi (VAP) - Innanzitutto ritengo che sia ormai indispensabile una legge che regoli questo tipo di problema. Ci sono delle perplessità sull'applicabilità della legge, però non credo che questo ci possa far recedere dall'approvazione della legge stessa. Alcune per­plessità espresse da Viérin sono emerse anche in Commissione, io sono favorevole all'approvazione perché credo che si giunga alla fine di un lungo iter.

Una delle perplessità riguarda la co­municazione della morte del cane da parte di chi si trova in montagna; credo che il contadino in un alpeggio debba andare a cercare un telefono per far presente al canile la morte del cane, ma mi è stato risposto che non è possibile fare altrimenti per­ché esiste una legge in vigore che obbliga già il proprietario a fare questa operazione.

Un'altra cosa che non è stata prevista concerne la reintroduzione di una tassa per chi vuole avere un cane non per necessità, ma per lusso, ciò farebbe anche da de­terrente per chi vuole farsi un canile in casa perché oggi vi sono molte persone che hanno cani o gatti senza che vi sia necessità. Un'altra cosa che segnalo è che mi sarebbe piaciuto che ci fosse stato l'inserimento di una norma che obblighi i proprietari ad essere più attenti alla raccolta degli escrementi dei cani. Fino ad ora non si è riusciti a risolvere il problema e mi auguro che possa essere affrontato in modo adeguato. Poi io farò delle do­mande all'Assessore sull'articolato, tuttavia sebbene questa legge non sia perfetta la ritengo indispensabile.

Presidente - La parola al Consigliere Linty.

Linty (LN) - Vi sono degli aspetti che lasciano perplessi, uno dei più evidenti è al comma 3 dell'articolo 14 dove si dice che, in caso di cuccio­late, il proprietario è obbligato a tenere e svezzare i cuccioli prima di procedere alla soppressione concordata con l'USL. Bi­sogna tenere conto del carico burocratico a cui vanno incontro gli enti locali perché istituire un'anagrafe canina vuol dire per i comuni mantenerla aggiornata ed è una mole di lavoro enorme. Così arriveremo a conoscere la vita, la morte e i miracoli dei cani, dei gatti della Valle mentre non ci preoccupiamo di cose tipo il randagismo umano: persone si aggirano per la Valle sen­za che noi conosciamo nulla di loro.

Se non vi è altro da fare che pensare all'anagrafe canina, io annuncio il voto di astensione della Lega Nord.

Presidente - La parola al Consigliere Squarzino Secondina.

Squarzino (VA) - Questa legge ha una storia e prende in considerazione tutta una serie di norme a livello CEE e a livello italiano ed è anche una legge che è frutto di civiltà e regolamenta un settore che diventa sempre più importante. Io direi che ci poteva essere una duplice scelta: si poteva decidere di fare una legge quadro molto snella rimandando ad un secondo momento la decisione di come organizzare il tutto ed in particolare l'anagrafe canina.

La scelta fatta è stata di un altro tipo, cioè si è scelto di indivi­duare già nella legge tutte le procedure di applicazione, per questo diventa un po' un regolamento e dà un senso di difficoltà di attuazione, ma il vantaggio è che il giorno stesso in cui è ap­provata diventa esecutiva. Questo secondo me è un grande vantaggio. Io credo che la legge sia riuscita a raggiungere un equilibrio per rispondere alle esigenze di tutti gli interessati: gli animalisti per esempio, chiedevano l'estensione agli animali da circo e si è detto di no. É vero che il rappresentante dei Sin­daci non è potuto venire in Commissione e se ne è scusato però ci ha detto che valgono le osservazioni fatte al testo di legge precedente. La prima: i comuni dicevano che era difficile da attuare la norma che prevedeva la creazione di sabbiere per gli escrementi dei cani e quindi non abbiamo più inserito questa norma venendo incontro alle esigenze dei Sindaci.

La seconda: i comuni dicevano di seppellire le carcasse degli ani­mali invece di incenerirle, ma vi sono delle norme così preci­se per la sepoltura che il tutto diventerebbe ancora più proble­matico per i comuni per cui è molto più comodo fare una telefo­nata al canile che deve esercitare per convenzione il servizio di raccolta e incene­rimento delle carcasse.

Poi sul fatto che la leg­ge sia un po' farragi­nosa, in realtà essa presuppone per così di­re una informatizza­zione dell'anagrafe che snellirà le pratiche, inoltre non è che muoiano 500 cani al giorno a Champorcher, quindi credo che an­che per i comuni sarà un lavoro ordinario. Quindi noi approviamo questa legge perché tutti quanti abbia­mo lavorato molto seria­mente.

Presidente - La parola al Vicepresidente Viérin Marco.

Viérin M. (PpVA) - Io ho detto che sono d'accordo di adeguarci alla normativa na­zionale, ma poi sono entrato nei contenuti applicativi di questa proposta di legge che creano problemi nei metodi, nella tem­pistica, nei mancati introiti agli enti locali e sulla mancanza del parere degli enti locali. Parisi dice che i problemi discussi in commissione hanno lasciato delle perplessità, ma allora non possiamo votare un provvedimento che ci lascia perplessi. Poi diventerebbe troppo tardi. L'atto di civiltà ci deve essere, il problema è che ci sono delle norme che imporranno degli atti che non vanno certo nel senso di sburocratizzare l'amministra­zione. L'articolo 3 recita: "É proibito tenere animali domestici in numero tale da pregiudicare la loro salute e benessere..", vorrei sapere chi deciderà questo, cioè chi decide se vi è contravven­zione, saranno gli animali che diranno: "siamo in troppi!". L'articolo 4, punto d recita: "assicurare loro di poter espletare le funzioni fisiologiche e comportamentali..", vorrò vedere quando si considereranno i volatili, chi deciderà gli spazi vitali di questi animali. Tutto ciò creerà molta confusione, poi ci lamentiamo se la magistratura interviene in tutto, ma per forza, questa è un'altra legge tipo quella delle aree boscate. Io dico di fare una riflessione più profonda con l'Anci, altrimenti noi non voteremo questa legge.

Presidente - La parola al Consigliere Borre.

Borre (UV) - Per quanto riguarda i costi e gli introiti, nella legge si dice che è la Regione che prepara il tutto ed è l'USL che fa i controlli. Prima c'erano le medagliette che procuravano un'incombenza non indifferente ai comuni, ma al di là di questo c'è l'esigenza di diminuire il costo del canile che costa dai 350 ai 400 milioni l'anno. Non si può pensare di continuare a regalare il cagnolino al figlio e poi ci si accorge dopo poco che in casa non va bene e allora lo si porta al canile. Le associazioni e i Sindaci sono stati sentiti ed alcune loro richieste sono state accolte; l'unica che non è stata accolta è stata quella del censimento che deve esse­re fatto dal Comune. Per quanto riguarda il seppellimento, è vero che la 281 prevede la possibilità di interrare, ma solo su terreno adatto, allora si prevede un servizio che andrà a rac­cogliere tutte le carcasse. Il problema che ha creato perplessità è che si trasporta una realtà cittadina in montagna, laddove l'esigenza di una legge del genere è meno sentita, ecco perché noi diciamo che in fase di applicazione si potranno fare dei ri­tocchi, restando nei principi della legge che devono essere quelli di razionalizzare il canile, separando la parte sanitaria da quella gestionale e dell'anagrafe per non avere delle spese su­periori dopo.

Presidente - La parola all'Assessore della sanità ed assistenza sociale, Vic­quéry.

Vicquéry (UV) - Potrei anche evitare di rispondere perché hanno già risposto benissimo il Presidente della V Commissione Squarzino e il Consigliere Borre. Però vorrei fare alcune precisazioni. L'ana­grafe, sia quella canina sia quella umana è regolamentata da precise regole; io mi rendo conto che ci sarà un problema di adempimento da parte dei comuni in una prima fase, ma l'al­ternativa è dare le competenze all'USL ed è stato l'errore della legge del 1987 che ha bloccato il decollo dell'anagrafe canina, perché l'Usl non ha uffici sul territorio e avrebbe obbligato i proprietari dei cani a puntare sui servizi veterinari pubblici, invece il punto di riferimento è il Comune. Viérin faceva riferi­mento ai problemi interpretativi della legge, allora si decide: o si fa una legge quadro che riprende i punti delle leggi prece­denti oppure entriamo nel merito. Si è scelta questa seconda strada senza esagerare, perché al comma 2 dell'articolo 2 la­sciamo un minimo di discrezionalità ai servizi veterinari.

Se fossimo entrati più nel merito avremmo dovuto dire, come avevano richiesto alcune associazioni per la protezione degli animali, cosa che non ho accettato, che non si possono allevare più di 5 cani in una stanza di 6 mq, questo volevano. Articolo 4, punto 2, le funzioni organiche e comportamentali: questa è la ripetizione dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.116 che dice: "Chiunque alleva animali da esperimento deve provvedere conformemente alle linee di indirizzo a che gli animali siano tenuti in un ambiente che consenta una certa li­bertà di movimento, fruiscano di un'alimentazione adeguata alla loro salute, sia ridotto al minimo qualsiasi impedimento alla possibilità di soddisfare i bisogni fisiologici e comporta­mentali dell'animale, siano effettuati i controlli quotidiani per verificare le condizioni in cui gli animali sono tenuti, ecc.ecc", questo è un testo unico che già oggi i veterinari fanno applica­re. Per quanto riguarda l'aspetto delle competenze e delle san­zioni, anche qui si applica l'articolo 5, comma 6, della legge quadro 281 che dice: "Le entrate derivanti dalle sanzioni am­ministrative confluiscono nel fondo per l'attuazione della pre­sente legge previsto dall'articolo 8 2/a" che dice che il Ministero della Sanità con proprio decreto ripartisce fra le Regioni i fondi per la gestione. Per cui non è una scelta nostra, al di là del co­sto del canile regionale, ma è dettata dalla 281. Ricordiamo che il Sindaco è e rimane la prima autorità sanitaria locale, se si vuole dimenticare facciamolo, ma la prima responsabilità del randagismo dei cani è del Sindaco. Non vorremmo che il ran­dagismo provocasse gli effetti riscontrati all'ospedale Cardarelli di Napoli, la lotta al randagismo è in funzione della tutela della persona umana. Per quanto riguarda l'articolo 14 comma 3, a cui ha fatto riferimento Linty, questo articolo ha uno scopo ben preciso: tu puoi cedere i cuccioli a condizione che tu abbia fatto sterilizzare la cagna, cioè essa deve partorire una sola volta, sennò ti accolli le spese e non le scarichi al canile come avviene oggi. Vi assicuro comunque che le bozze che avevo in mano erano molto più difficili da gestire di quanto sia questa legge perché andavano pure a definire la lunghezza delle catene, la dimensione della stanza in cui tenere i cani, eccetera.

Io mi sono rifiutato di portare in Consiglio regionale un disegno di legge di questo genere e ne è uscito questo testo che è non si­curamente perfetto, ma da sperimentare; è un testo che è il frutto di una serie di compromessi e di riflessioni molto accura­te e approfondite con le associazioni protezioniste che darà si­curamente i suoi frutti. Oggi stiamo facendo una scommessa e cioè se riusciremo o no ad istituire questa anagrafe? Dobbiamo riuscirci perché la Valle d'Aosta vuole equipararsi alle regioni europee più progredite. Non ho altro da dire e mi pare di aver risposto a tutti i punti che sono stati citati.

Un ultimo aspetto: quello dell'obbligo di portare gli animali morti al canile regiona­le. Anche qui ha già risposto il Presidente della V Commissio­ne, ma c'è un aspetto: noi stiamo mettendo in piedi un'organiz­zazione per la raccolta di tutte le carcasse di animali, una rac­colta che confluisca al canile regionale oppure presso ditte spe­cializzate, e mi riferisco per esempio alle carcasse di mucche e di animali da riproduzione, che poi utilizzano queste carcasse per la produzione di mangimi. La procedura è avviata e il rela­tivo provvedimento arriverà in Giunta nel giro di quindici, venti giorni.

Presidente - Ringrazio l'Assessore e passo la parola al Vicepresidente del Consiglio Viérin Marco per dichiarazione di voto.

Viérin M. (PpVA) - Noi avevamo chiesto se la maggioranza voleva rinviare questo provvedimento e non mi è stata data risposta. Penso che la no­stra posizione sia abbastanza chiara, volevo solo dire una cosa su quello che diceva Borre quando parlava di costi: i costi per l'amministrazione non sono solo quelli dei registri che l'ammi­nistrazione consegna ai comuni, c'è anche il costo del personale e dell'intervento. Riguardo al discorso che faceva poi l'Assessore Vicquéry sul Sindaco e sul fatto che egli è il responsabile sani­tario, è vero, ma quando io leggo all'articolo 2 ove gli agenti di polizia urbana e comunale, i servizi sanitari, le guardie zoofile e così via devono segnalare eventuali casi di randagismo all'USL e che poi quest'ultima predispone gli interventi neces­sari per la loro cattura e, ove questa non fosse possibile per il loro abbattimento, prendo atto che passeranno circa 10 o 15 giorni per risolvere il problema.

Forse qui non si ricorda che bastano poche ore da quando si è riscontrato il fatto del randa­gismo a quando si può fare qualche cosa. Io ho vissuto diretta­mente questa esperienza perché nella piana di Pollein, Brisso­gne e Quart c'è sempre una forte presenza di cani randagi che vagano e creano dei problemi anche agli stessi bambini che escono da scuola.

Ma quando si accerta questa situazione, e prima che si possa fare qualche cosa occorrono 10 giorni circa, vorrei sapere chi sarà il responsabile se per caso dovesse succe­dere qualche cosa in quei 10 giorni. Pertanto per i motivi che ho già avuto modo di elencare e non certo per il fatto che non ci sia la necessità di una legge che tuteli gli animali e che permetta il riconoscimento dei proprietari, dico che questa legge così come è fatta aumenta la burocratizzazione e non risponde al proble­ma. Io spero che l'Assessore Vicquéry tra tre o quattro mesi torni in Consiglio e dica che avevo ragione ed è per questo che il nostro gruppo si asterrà dal voto su questo disegno di legge.

Presidente - Grazie. Altri intendono prendere la parola per una dichiarazio­ne di voto? Se nessuno chiede la parola possiamo passare all'esame dell'articolato.

Votiamo l'articolo 1.

Presenti: 26

Votanti e favorevoli: 20 .

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Presenti: 26

Votanti e favorevoli: 20

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Presenti: 26

Votanti e favorevoli: 20

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Presenti: 26

Votanti e favorevoli: 20

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Presenti: 26

Votanti e favorevoli: 20

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

Presenti: 26

Votanti e favorevoli: 20

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

Presenti: 26

Votanti e favorevoli: 20

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

Presenti: 26

Votanti e favorevoli: 20

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

Presenti: 26

Votanti e favorevoli: 20

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

Presenti: 26

Votanti e favorevoli: 20

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

Presenti: 26

Votanti e favorevoli: 20

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

Presenti: 26

Votanti e favorevoli: 20

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

Presenti: 26

Votanti e favorevoli: 20

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Prima di passare alla votazione dell'articolo 14 passo la parola al Consigliere Parisi.

Parisi (VAP) - Mi riferisco all'articolo 14, al punto 3, dove si parla dei cuccioli indesiderati e volevo chiedere all'Assessore perché non è stato previsto che gli stessi cuccioli possano essere soppressi in ma­niera eutanasica anziché essere portati al canile. Questo per evitare di caricare il canile di un numero elevato di animali.

(...Voce fuori microfono...) è previsto altrove.

Parisi (VAP) - Hanno risposto i consiglieri e mi ritengo soddisfatto. Grazie.

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

Presenti: 26

Votanti e favorevoli: 20

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

Presenti: 26

Votanti e favorevoli: 20

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

Presenti: 26

Votanti e favorevoli: 20

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

Presenti: 26

Votanti e favorevoli: 20

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 18.

Presenti: 26

Votanti e favorevoli: 20

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Prima di passare alla votazione dell'articolo 19 passo nuova­mente la parola al Consigliere Parisi.

Parisi (VAP) - Al punto 2, dove si parla di coloro che arrivano in Valle per dei brevi periodi di permanenza, si dice di segnalare il possesso di un animale dopo 30 giorni. Noi sappiamo che molto spesso av­viene che i turisti che arrivano abbandonano gli animali sul nostro territorio, non è possibile modificare questo punto 2 con l'inserimento di una norma che dica che i detentori sono obbli­gati a segnalare il possesso dell'animale al momento dell'arrivo?

Io faccio delle domande precise all'Assessore se poi è il Consi­glio che vuole rispondere io accetto le sue risposte. Questo pro­blema esiste, è reale e esistono delle lamentele in tal senso e credo che sia necessario trovare un meccanismo per evitare che questo avvenga in futuro, se non è possibile l'Assessore me lo dirà.

Presidente - Ci sono altri interventi sull'articolo 19? Se non ci sono altri in­terventi cedo la parola all'Assessore della sanità ed assistenza sociale, Vicquéry.

Vicquéry (UV) - L'articolo 19 è proprio uno di quelli che è stato lasciato alla di­screzionalità del disegno di legge, non è una applicazione tout court di normative diverse. Il termine di 30 giorni è stato in­serito perché si vuole da una parte combattere l'abbandono dei cani, ma d'altro canto non si vuole certo forzare la mano. Obiettivamente abbiamo già tutti dei dubbi che il turista che sta in Valle più di 30 giorni faccia questa segnalazione, anche se si tratta solo di una segnalazione e non certo di una iscrizio­ne all'anagrafe canina perché si presume che il cane del turista sia già iscritto all'anagrafe della regione di appartenenza. L'iscrizione avviene quando si superano i 30 giorni di perma­nenza; questa è una piccola scommessa però, se il turista non occasionale non lo segnala, non si potrà poi riconoscere il cane abbandonato perché se verrà poi catturato alla sua anagrafe saremmo in grado di addebitare i costi alla regione di compe­tenza che a sua volta farà poi pagare il turista che ha abbando­nato il cane. Io ho pensato che 30 giorni fosse un termine più o meno consono alla realtà perché mediamente un turista si fer­ma 15, 20 giorni.

Presidente - Possiamo a questo punto votare l'articolo 19.

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'emendamento proposto dall'Asses­sore della sanità ed assistenza sociale, Vicquéry, che prevede la soppressione del comma 5 dell'articolo 25.

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo ora alla votazione dell'articolo 25 nel testo così emendato:

Articolo 25 - (Gattile regionale)

1. In considerazione delle caratteristiche del territorio e della consistenza della popolazione felina presente nella Regione, è istituito in Valle d'Aosta un unico gattile, di proprietà regiona­le, previsto come sezione, annessa o distaccata, del canile regio­nale di cui all'articolo 21.

2. Per l'ubicazione, la gestione e la costruzione del gattile regio­nale vale quanto previsto per il canile regionale all'articolo 21, commi 2, 4 e 5.

3. Presso il gattile regionale sono assicurati:

a) il ricovero e la custodia temporanea dei gatti nei casi previsti dagli articolo 86 e 87 del d.p.r. 320/1954 e successive modifica­zioni;

b) il ricovero e la custodia temporanea dei gatti che vivono in li­bertà, catturati, per il tempo necessario alle operazioni di steri­lizzazione degli stessi da parte dei medici veterinari dipendenti dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta ovvero da parte di medici veterinari liberi professionisti allo scopo convenziona­ti con l'Unità sanitaria locale stessa;

c) il ricovero e la custodia dei gatti per i quali non sussistano le condizioni né per la loro restituzione ai proprietari o detentori ovvero l'affidamento ad eventuali richiedenti, né per la loro ri­messa in libertà, né per la loro soppressione.

4. Le spese per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e gli eventuali trattamenti sanitari di gatti reclamati dai proprie­tari o detentori sono, in ogni caso, a carico dei proprietari o de­tentori medesimi sulla base di tariffe determinate dalla Giunta regionale su indicazioni fornite dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 26.

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 27.

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 28.

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 29.

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 30.

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 31.

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 32.

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 33.

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 34.

Presenti: 28

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo com­plesso. I consiglieri sono invitati a votare.

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 23

Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Linty, Marguerettaz, Tibaldi, Viérin Marco)

Il Consiglio approva.