Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 546 du 14 mars 1994 - Resoconto

OGGETTO N. 546/X - Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni alla legge re­gionale 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico-territo­riale avente specifica considerazione dei valori paesi­stici ed ambientali, denominato Piano territoriale paesi­stico della Valle d'Aosta)".

Articolo 1 - 1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 1 (Piano urbanistico-territoriale avente specifica con­siderazione dei valori paesistici ed ambientali, denominato Piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta), modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 34, è sostituito dal seguente:

"2. Le Comunità montane e i comuni, per esercitare l'attività di competenza istituzionale, esprimono parere, sul testo ad essi trasmesso, entro quattrocentottanta giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito in senso positivo."

Articolo 2 - 1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 1/1993, mo­dificato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 34/1993, è sostituito dai seguenti:

"1. L'Ufficio regionale di urbanistica dell'Assessorato dell'am­biente, ter­ritorio e trasporti provvede alla ridefinizione del te­sto del PTP con l'ausilio del "comitato tecnico degli enti locali", all'uopo costituito dagli enti locali stessi ed incaricato entro il termine di cui all'articolo 10, comma 2.

1bis. L'Associazione dei Sindaci e l'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane della Valle d'Aosta esprimono parere sulla ridefinizione del PTP entro trenta giorni dalla ricezione del testo. La Giunta regionale, acquisiti il parere del Comitato regionale per la pianificazione territoriale (CRPT) di cui all'ar­ticolo 18 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale), il parere della competente Commissione consiliare permanente ed il pa­rere del Comitato scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della proce­dura di valutazione dell'impatto ambientale), adotta il PTP e ne dà comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione."

Articolo 3 - 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Bionaz.

Bionaz (UV) - Vista la difficoltà e la complessità della proposta progettuale, nonché di tutt'altro che agevole confronto fra prescrizione del PTP ed indicazioni dei piani regolatori generali comunali, non tutti i comuni della regione sono riusciti a completare le proprie osservazioni.

Pertanto, a seguito della consultazione avviata presso i comuni della regione, l'Associazione dei sindaci e l'Associazione dei presidenti delle comunità montane della Valle d'Aosta, con nota congiunta del 14 dicembre 1993, hanno chiesto all'Ammini­strazione regionale di prorogare i termini temporali di sei mesi per la predisposizione dei pareri di competenza.

Le Associazioni avevano inoltre chiesto nella medesima nota di inserire una nuova fase nell'iter di formazione del PTP, consi­stente nella sottoposizione agli enti locali della nuova formula­zione da adottare.

Dopo aver esaminato tale richiesta, la Giunta regionale ha ri­tenuto più opportuno accordare, da una parte, lo slittamento dei termini per la presentazione delle osservazioni di 4 mesi, dall'altra, di introdurre una fase più snella di quella richiesta dell'iter procedurale per la formazione del PTP, secondo la quale alla riformulazione del Piano da adottare provvede l'Uf­ficio regionale di urbanistica dell'Assessorato all'ambiente, territorio e trasporti con l'ausilio di un Comitato tecnico degli enti locali (che gli stessi hanno già nominato). Si ottiene così il costante confronto fra i rappresentanti degli enti locali e l'Uffi­cio regionale urbanistico.

Sulla riformulazione del PTP da adottare si esprimono l'Asso­ciazione dei sindaci e l'Associazione dei presidenti di comunità montana entro trenta giorni dal ricevimento del testo.

Inoltre, per esigenze di maggior chiarezza circa l'iter che la ri­definizione del PTP dovrà seguire, è stata inserita l'acquisi­zione dei pareri del CRPT e del Comitato scientifico per l'am­biente. Acquisizione peraltro già stabilita dalle leggi regionali 15 giugno 1978, n. 14, e 4 marzo 1991, n. 6.

Su questa proposta l'Associazione dei sindaci, con lettera 8 feb­braio 1994, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, salvo per il punto 1bis dell'articolo 2, dove chiede di modificare la parola "trenta" giorni con la parola "novanta", ri­tenendo insufficiente tale termine per consentire un corretto ri­esame delle osservazioni.

Pertanto propongo il seguente emendamento, già approvato in I Commissione:

Articolo 2, comma 1

"Nel testo del nuovo comma 1bis della legge regionale 1/1993, le parole "trenta giorni" sono sostituite con le parole "novanta giorni".

Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Collé.

Collé (PpVA) - Siamo favorevoli a questa proroga; tuttavia, credo che questo sia uno degli argomenti più delicati, di cui da parecchio tempo nei vari comuni della Valle non solo gli amministratori locali ma, gli stessi cittadini, discutono. É una questione che sicura­mente questo Consiglio regionale dovrà affrontare con estrema serietà, e credo che dovremo arrivare a questo appuntamento con le idee abbastanza chiare. Oggi apprendiamo da quelle che sono state le varie posizioni che idee chiare non ci sono ancora all'interno di detta maggioranza, in quanto qualcuno vorrebbe già aver portato questo piano in Consiglio, mentre altri tendono ad aspettare ancora, giustamente, perché, ripeto, sarà una questione molto delicata. E proprio all'insegna di quel decen­tramento di cui tutti parliamo, mi auguro che ci sarà la capaci­tà di tener conto di quelle che sono le esigenze dei nostri co­muni.

Siamo favorevoli a questa proroga ed invitiamo tutto il Consi­glio a riflettere su tale questione, estremamente delicata.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.

Tibaldi (LN) - Penso che il problema di fondo sia anche un altro. Il PTP inva­de sovente le competenze dei piani regolatori generali comuna­li, quindi ecco le doglianze dei comuni che vedono violata la loro sfera d'azione da un atto regionale eccessivamente forte ed in­vadente (non solo di mera programmazione e di indirizzo); pertanto, chiedono una proroga, che non so fino a quanto risol­verà il problema.

Il PTP poi dovrebbe superare la cosiddetta politica del vincolo, vale a dire una conservazione meramente passiva del territorio, guidando processi di trasformazione, non unicamente limitan­doli.

Adesso qui viene preordinata una proroga di 120 giorni, 4 mesi, dal 21 gennaio 1994; ma due sono già decorsi, ne rimangono altri due, che non so quanto saranno sufficienti per le autorità comunali.

Però penso che l'aspetto più importante che deve essere valuta­to è che, come viene accordata una proroga ai comuni, dovrebbe essere prevista anche una proroga per i cittadini. I tempi di pubblicazione e i tempi previsti per eventuali osservazioni fatte dai privati dovrebbero essere prolungati, altrimenti si limita quello che è un diritto sostanziale: una partecipazione popolare del cittadino, del privato, alla formazione del Piano.

Oltretutto il comune ha a disposizione un ufficio tecnico compe­tente, ha delle strutture amministrative di cui i singoli non di­spongono, a meno che non si rivolgano a studi professionali. Di conseguenza, sarebbe importante a nostro avviso, ripeto, pre­vedere non solo un'estensione dei termini a favore degli enti lo­cali, ma anche dei privati - che senz'altro sono interessati, visto che viene condizionata la loro attività edificatoria - affinché possano fare le loro osservazioni sui contenuti del Piano che è in corso di redazione. Non so se l'Amministrazione ritiene op­portuno elaborare un emendamento aggiuntivo per prevedere questa possibilità ai privati che possono essere interessati.

Presidente - Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto la parola l'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, Riccarand.

Riccarand (VA) - Rispetto alle osservazioni che ci sono state, a Collé vorrei dire che questo disegno di legge introduce due novità: una è una novità non essenziale, direi più che altro di tipo procedurale, ed è una proroga nei tempi per permettere a tutti i comuni di pre­sentare più agevolmente le loro osservazioni; la seconda è inve­ce più di carattere sostanziale ed istituzionale, perché con questa modificazione si introduce un organismo che sarà di ausilio all'Amministrazione regionale, all'Ufficio del PTP nella rielaborazione del Piano stesso, che è il Comitato tecnico degli enti locali. Si tratta di un organismo nuovo, che viene creato proprio perché ci sia, accanto ad un organismo tecnico dell'Amministrazione regionale, un altro organismo tecnico - espressione delle comunità locali che possa collaborare e segui­re passo dopo passo la rielaborazione del PTP - cercando di re­cuperare quel rapporto con le amministrazioni locali che, pur­troppo, in tanti anni nel passato, è mancato.

Non dimentichia­moci che una legge imponeva di approvare il PTP entro il di­cembre 1986; quindi, ci sono 8 anni di ritardo, e dobbiamo cer­care di andare incontro sì alle esigenze di approfondimento, ma dobbiamo anche avere la volontà di concludere questo processo. Per cui c'è una proroga che è motivata e, nello stesso tempo, viene istituito un organismo di confronto con gli organi tecnici dell'Amministrazione per la rielaborazione del Piano.

Per quanto riguarda i rapporti con i piani regolatori generali comunali, non dimentichiamo che questo è un Piano territoriale e paesistico, è in pratica il Piano urbanistico regionale previsto da una legge regionale del 1960 (che non è mai stata attuata), ed è un Piano paesistico ai sensi della legge Galasso (legge 431/85). Ha pertanto entrambe le valenze: Piano urbanistico regionale e Piano paesistico regionale. Allora è chiaro che un piano di questo genere sicuramente va ad interferire rispetto ai piani regolatori generali comunali, altrimenti non avrebbe sen­so fare un piano regolatore generale per tutta la Regione.

Il problema è che ci sia una definizione che sia frutto di un con­fronto e che si vadano ad individuare degli interessi regionali là dove questo è necessario per la programmazione a livello regio­nale. Questo è infatti lo scopo: programmare su una scala re­gionale degli interventi che rispondono ad un'esigenza colletti­va della comunità, così come i piani regolatori si muovono su una scala a livello comunale.

Per quanto riguarda il rapporto con i cittadini, siamo in una fa­se ancora precedente all'adozione del Piano, siamo ancora in una fase di consultazione su una semplice bozza; dopo l'ado­zione, fatta dalla Giunta regionale, è prevista dalla legge un'apposita fase di consultazione con i cittadini, ma è una fase ancora successiva, in cui il Piano adottato sarà esposto nelle sedi dovute, in tutti gli albi pretori, eccetera, ed i cittadini avranno i tempi per presentare le loro osservazioni. Ripeto, è una fase successiva, mentre qui siamo ancora in una fase che precede l'adozione, siamo cioè in una fase di istruzione del Pia­no, nella quale non è formalizzata dalla legge la procedura di consultazione con i cittadini, che è prevista nella fase successi­va all'adozione del Piano.

(...interruzione del Consigliere Tibaldi..)

Non è che si possano allungare ulteriormente i tempi, quando questi sono già stati allungati persino eccessivamente e quando bisogna arrivare ad una conclusione perché ci sia un testo su cui ci sarà una fase ulteriore di consultazione, che è quella suc­cessiva all'adozione, fino ad arrivare all'iter conclusivo che sarà l'approvazione in Consiglio regionale.

Presidente - Si passa all'esame dell'articolato.

Pongo in votazione l'articolo 1.

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Presidente - All'articolo 2 c'è l'emendamento presentato dalla III Commis­sione che recita:

Emendamento - Articolo 2, comma 1

"Nel testo del nuovo comma 1bis della legge regionale 1/1993, le parole "trenta giorni" sono sostituite con le parole "novanta giorni".

Lo pongo in votazione.

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:

Articolo 2 - 1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 1/1993, mo­dificato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 34/1993, è sostituito dai seguenti:

"1. L'Ufficio regionale di urbanistica dell'Assessorato dell'am­biente, ter­ritorio e trasporti provvede alla ridefinizione del testo del PTP con l'ausilio del "comitato tecnico degli enti locali", all'uopo costituito dagli enti locali stessi ed incaricato entro il termine di cui all'articolo 10, comma 2.

1bis. L'Associazione dei Sindaci e l'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane della Valle d'Aosta esprimono parere sulla ridefinizione del PTP entro novanta giorni dalla ricezione del testo. La Giunta regionale, acquisiti il parere del Comitato regionale per la pianificazione territoriale (CRPT) di cui all'ar­ticolo 18 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia di urbanistica e di pianificazione territoriale), il parere della competente Commissione consiliare permanente ed il pa­rere del Comitato scientifico per l'ambiente di cui all'articolo 4 della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della proce­dura di valutazione dell'impatto ambientale), adotta il PTP e ne dà comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione."

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3.

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità