Objet du Conseil n. 538 du 14 mars 1994 - Verbale

OGGETTO N. 538/X - CESSIONE IN USO GRATUITO ALL'AMMINISTRAZIONE MILITARE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA REGIONALE, SITO IN AOSTA, EX GAGLIARDI.

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 20 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN, che presenta un emendamento.

Interviene il Consigliere MARGUERETTAZ.

Replica il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN.

Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere MARGUERETTAZ (voto contrario del gruppo Popolari per la Valle d'Aosta).

IL CONSIGLIO

Premesso che:

Il Consiglio regionale con provvedimento in data 10 maggio 1989, n. 518/IX, ha approvato lo schema di convenzione tra l'Amministrazione militare e la Regione per la permuta di immobili di proprietà dello Stato, non più necessari alle esigenze militari, siti nei Comuni di Arvier, Bard, Châtillon, Courmayeur, La Thuile, Pré-Saint-Didier, Valgrisenche, Valsavarenche e il fabbricato "ex Gagliardi", sito in Aosta, Via Saint-Martin de Corléans, di proprietà regionale.

Con provvedimento n. 10792, in data 15 novembre 1991, la Giunta regionale ha deliberato di revocare la propria deliberazione n. 7764, del 23 agosto 1991, concernente la proposta al Consiglio regionale di una permuta di immobili tra la Regione Valle d'Aosta e lo Stato.

Si ricorda che:

- il punto 3) del deliberato del suddetto provvedimento di Giunta subordinava la stipulazione della permuta all'esito negativo del ricorso per il conflitto di attribuzione proposto dinanzi alla Corte Costituzionale, depositato in cancelleria il 7 maggio 1991, relativo all'avviso d'asta 1° marzo 1991 dell'Intendenza di Finanza di Aosta di vendita dell'immobile denominato "ex Casermetta dei Carabinieri", sito in Courmayeur;

- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 383 del 1991, ha accolto il suddetto ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione;

- la motivazione della sentenza suddetta mette in luce che i beni immobili, pur destinati all'epoca dell'entrata in vigore dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, a difesa dello Stato o ad altri servizi di carattere nazionale sono da considerarsi trasferiti al demanio della Regione una volta che sia definitivamente cessata la destinazione a difesa dello Stato o ad altri servizi di carattere nazionale;

- l'attuale sentenza n. 383 del 1991, della Corte Costituzionale pur concernendo specificatamente solo l'immobile cui si riferiva il proposto conflitto di attribuzione, ha in effetti risolto anche in linea di principio il generale problema del trasferimento alla Regione dei beni del demanio dello Stato siti nel territorio regionale e per i quali sia venuta meno, sicuramente e definitivamente, successivamente all'entrata in vigore dello Statuto la destinazione a difesa dello Stato o ad altri servizi di carattere nazionale.

A seguito della sentenza, n. 383/91, con la quale la Corte Costituzionale ha affermato l'appartenenza al demanio regionale dei beni siti nel territorio valdostano, che non siano più destinati alla difesa dello Stato ed a servizi di carattere nazionale, la Regione ha chiesto di attivare il procedimento di identificazione dei beni demaniali, previsto dall'art. 8, comma 2°, D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182, al fine di procedere alla concreta individuazione dei beni che dovranno transitare al demanio regionale.

L'apposito gruppo di lavoro ha già avuto diversi incontri presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha predisposto un elenco dei beni del Demanio militare presenti sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

L'elenco dei beni immobili è attualmente all'esame delle competenti Autorità Militari per la valutazione, nell'ambito degli stessi, della individuazione di quelli per i quali sia cessata la destinazione alla difesa dello Stato;

La Regione ha invitato l'Amministrazione militare di esaminare con particolare urgenza l'accertamento della cessata destinazione a difesa dello Stato dei beni siti nei Comuni di Arvier, Bard, Châtillon, Courmayeur, La Thuile, Pré-Saint-Didier.

Recentemente il Comando Presidio Militare di Aosta con nota inviata alla Presidenza della Giunta ha comunicato che " ... allo scopo di venir incontro, sia pur parzialmente, alle crescenti necessità alloggiative del personale dipendente, - anche in vista di un incremento dei Quadri istruttori dei Corsi che la Scuola Militare Alpina sarà chiamata a svolgere - è intenzione di questo Comando richiedere alle Superiori Autorità i finanziamenti necessari per poter trasformare in abitazioni gli immobili di proprietà dell'Amministrazione della Difesa ubicati nei Comuni di Arvier e La Thuile".

Poiché si tratta di opere di interesse nazionale finalizzate alla difesa dello Stato, gli interventi verranno realizzati, in base alle disponibilità finanziarie, con l'eccezione prevista dall'art. 10 della legge 765 del 06.08.1967.

Appare evidente che, se l'Amministrazione militare individua nei Comuni summenzionati la realizzazione di strutture alloggiative, i relativi terreni di pertinenza non potranno essere compresi nell'elenco di beni immobili per i quali verrà riconosciuta la cessata destinazione della difesa dello Stato ed il conseguente passaggio al demanio regionale, ex art. 5 dello Statuto.

Si propone quindi la cessione in uso gratuito all'Amministrazione militare, dell'immobile ex Gagliardi già oggetto di trattativa di permuta, con l'impegno che l'Amministrazione militare dichiari il cessato interesse alla difesa dello Stato per gli immobili di particolare interesse della Regione ubicati nei Comuni di Arvier, Bard, Châtillon, Courmayeur, La Thuile, Pré-Saint-Didier.

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali della Presidenza della Giunta regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;

Con l'emendamento del Presidente della Giunta regionale VIERIN Dino;

Con voti favorevoli: venti e voti contrari: quattro (presenti e votanti: ventiquattro);

DELIBERA

1) di concedere in uso gratuito all'Amministrazione della Difesa, per la durata di anni 30 (trenta), i seguenti immobili:

1 - fabbricato di proprietà regionale (ex Gagliardi) sito in Comune di Aosta, riportato al N.C.E.U. nella vecchia consistenza alla Partita 1003031 al F. 27 con i nn. 127/1 e 127/2, entrostante ad area distinta al N.C.T. al F. 27 con i nn. 127 e 403.

Detto fabbricato, recentemente ristrutturato, in corso di accatastamento secondo le risultanze della nuova consistenza, è formato da due corpi di fabbrica, tra loro collegati per mezzo di un terrazzo, oltre ad una autorimessa interrata ubicata sul lato est, ed è così suddiviso:

a) Piano interrato:

- corpo sud: 9 cantine, centrale termica, locale contatore, locale macchine, ascensore, 1 ripostiglio e relativi corridoi

- corpo nord: ----------

b) Piano terreno:

- corpo sud: 3 alloggi

- corpo nord: 2 alloggi

c) Piano primo:

- corpo sud: 2 alloggi

- corpo nord: 2 alloggi comprendenti anche il piano superiore

d) Piano secondo:

- corpo sud: 2 alloggi

- corpo nord: 2 soffitte e parte superiore degli alloggi sottostanti

e) Piano terzo:

- corpo sud: 2 alloggi

- corpo nord: ---------

2 - terreni in corso di acquisizione da parte della Regione, giusta deliberazione del Consiglio regionale in data 27.06.1991, n. 2325/IX, siti in Aosta, censiti al C.T. del detto Comune al F. 27 con le particelle nn. 774 e 775;

2) di stabilire che detta concessione in uso si riterrà automaticamente decaduta qualora l'Amministrazione militare non destini tali immobili a necessità alloggiative del proprio personale dipendente o cessi l'esigenza dell'Amministrazione della Difesa di utilizzare l'immobile ad uso abitativo;

3) di stabilire, altresì, che durante il periodo di uso gratuito della struttura saranno a carico dell'Amministrazione Militare le spese per l'ordinaria manutenzione dell'immobile;

4) di conferire al Presidente della Giunta e, in caso di delega, all'Assessore che interverrà alla stipulazione ed alla sottoscrizione del precitato atto di cessione in uso, la facoltà di autorizzare l'inserzione nell'atto stesso delle precisazioni, rettifiche ed aggiunte che saranno necessarie per perfezionare la cessione del diritto di cui trattasi;

5) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lettera e), del decreto legislativo 13.02.1993, n. 40, come corretto dal successivo decreto legislativo 10.11.1993, n. 479.