Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 322 du 25 novembre 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 322/X - Proposta di regolamento: "Regolamento di attuazione della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29 (Interventi regionali a favore dell'attività teatrale locale)".

Articolo 1 - (Finalità)

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29 inter­venti regionali a favore dell'attività teatrale locale) e determina i criteri e le modalità di concessione dei contributi per le inizia­tive e le attività teatrali svolte nella Regione.

Articolo 2 - (Criteri per l'erogazione del contributo)

1. Per la stesura del piano dei contributi finalizzati allo svolgi­mento di iniziative e di attività teatrali la commissione di cui all'articolo 5 applica i seguenti parametri a valere sull'ammon­tare del finanziamento iscritto sul capitolo 57491 (Contributi per lo svolgimento dell'attività teatrale) della parte spese del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1993 e sui corri­spondenti capitoli dei bilanci successivi:

a) dal 15 percento al 25 percento per l'attuazione dei pro­grammi polivalenti nelle scuole di ogni ordine e grado;

b) dal 50 percento al 65 percento per le spese di gestione, di produzione e di rappresentazione degli spettacoli delle compa­gnie di professionisti. Il contributo è determinato sulla base dei documenti presentati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 29/1992, avuto riguardo, in particolare, agli sti­pendi, agli oneri contributivi versati e ai costi di allestimento, di gestione e di produzione. Il contributo è concesso fino ad un massimo del 50 percento di tali spese. Le compagnie che usu­fruiscono di tale contributo sono tenute ad effettuare un nume­ro di repliche commisurato all'entità del contributo stesso ed ai costi di ogni singola rappresentazione;

c) dal 10 percento al 15 percento per l'attività programmata dallo "Charaban ? Théâtre populaire valdôtain en patois";

d) dal 5 percento al 10 percento per l'attività programmata dalle compagnie di gruppi amatoriali;

e) dal 3 percento al 6 percento per l'organizzazione di corsi di avviamento allo spettacolo.

2. Per i contributi di cui al comma 1, lettera b), le compagnie devono documentare la storicità, la produttività e la capacità occupazionale delle stesse. In particolare, per gli spettacoli le compagnie devono precisare: regia, scenografia, interpreti, costi e numero minimo di repliche necessario ad ammortizzare le spese di allestimento e di gestione.

Articolo 3 - (Programmi polivalenti nelle scuole)

1. Le quote del contributo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per l'attuazione dei programmi polivalenti nelle scuole sono cosi ripartite: a) dal 30 percento al 50 percento per le scuole elementari;

b) dal 30 percento al 50 percento per le scuole medie;

c) dal 10 percento al 20 percento per le scuole secondarie di se­condo grado.

2. La scelta dei programmi da finanziare è effettuata, sulla ba­se della valenza didattica della proposta avanzata dalle scuole, dalla commissione di cui all'articolo 5, integrata dall'ispettore tecnico, o da un capo di istituto designato dall'Assessore alla pubblica istruzione, del livello di scuola corrispondente.

3. Copia della deliberazione di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 29/1992, deve pervenire ai Servizi culturali dell'Assessorato della pubblica istruzione entro il 30 settembre di ogni anno.

Articolo 4 - (Domande)

1. I soggetti beneficiari dei contributi devono specificare nella domanda quali fra gli obiettivi indicati all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29/1992 intendono conseguire nel corso dell'anno.

Articolo 5 - (Commissione e piano di riparto)

1. Il piano di riparto dei contributi è predisposto ogni anno, sulla base dei criteri e dei parametri di cui all'articolo 2, da una commissione nominata dalla Giunta regionale e così composta:

a) l'Assessore alla pubblica istruzione, presidente;

b) il dirigente dei Servizi culturali dell'Assessorato della pub­blica istruzione o un suo delegato, membro;

c) un consulente esperto in materia teatrale, nominato dall'As­sessore alla pubblica istruzione, membro;

d) un rappresentante designato dall'Asso­ciazione generale ita­liana spettacolo (AGIS) del Piemonte e Valle d'Aosta, membro;

e) un funzionario dei Servizi culturali dell'Assessorato della pubblica istruzione, segretario.

Articolo 6 - (Consulenza)

1. L'Assessore alla pubblica istruzione può valersi, sulla base della normativa regionale vigente in materia di consulenze ed incarichi professionali, della consulenza dell'esperto in materia teatrale di cui all'articolo 5, lettera c), anche per l'esame dei progetti e per il controllo e la verifica dell'attività teatrale svolta dalle compagnie di professionisti che beneficiano del contributo regionale.

Articolo 7 - (Compagnie di professionisti italiane e di paesi francofoni)

1. I requisiti per essere considerate compagnie di professionisti ai fini dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono i seguenti:

a) aver scritturato l'anno precedente almeno quattro elementi;

b) aver prodotto l'anno precedente almeno un nuovo spettacolo;

c) aver effettuato l'anno precedente almeno cinque rappresen­tazioni di spettacoli non commissionati dall'Assessorato della pubblica istruzione.

2. Tra i soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 della legge re­gionale 29/1992 rientrano anche le compagnie professionistiche di paesi francofoni che abbiano esercitato la loro attività in Valle d'Aosta per almeno tre anni e che presentino la seguente documentazione sostitutiva di quella prevista dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 29/1992:

a) copia del certificato di agibilità rilasciato all'Ente nazionale previdenza ed assistenza lavoratori dello spettacolo (ENPALS) per gli spettacoli effettuati nell'anno precedente;

b) dichiarazione annuale rilasciata dai competenti organismi dei paesi d'origine attestante il regolare versamento degli oneri sociali per tutti i componenti.

Articolo 8 - (Disposizione finale)

1. In attesa della nomina della commissione per la predisposi­zione del piano di riparto dei contributi regionali, agli adempi­menti di cui all'articolo 5 provvedono i Servizi culturali dell'As­sessorato della pubblica istruzione.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere relatore, Squarzino Secondi­na.

Squarzino (VA) - In commissione abbiamo prepa­rato un intero testo nuovo, che raccoglie le osservazioni fatte e le indicazioni emerse dall'audizione avuta con gli stessi rappre­sentanti delle compagnie teatrali, per cui il testo in votazione sarà il testo nuovo che la commissione ha preparato.

Con questo regolamento si vuole dare attuazione alla legge re­gionale 19 giugno 1992 n. 29, che disciplina gli interventi che la Regione intende attuare nei confronti dell'attività teatrale loca­le. In questa legge è precisato che un successivo regolamento ha il compito di definire i criteri e i parametri con cui concedere i contributi per le attività teatrali.

Questo regolamento è richiesto con urgenza, perché è un anno e più che la legge è stata emanata.

La stesura del regolamento si è rivelata un'operazione alquanto complessa, perché i soggetti che operano nell'ambito teatrale appartengono a categorie diverse, come pure diverse sono le attività che questi soggetti svolgono in campo teatrale. E tutto ciò è aggravato proprio dall'esistenza di risorse finanziarie molto limitate, a fronte di un numero consistente di soggetti che a titolo diverso si occupano di teatro.

Nel corso della predisposizione del regolamento sono emersi molti problemi, che dovranno trovare una loro sistemazione or­ganica nel momento in cui sarà necessario predisporre una nuova legge sul teatro, una legge che riveda le competenze re­gionali in materia, anche in considerazione dell'avvenuta abro­gazione, proprio a seguito di referendum, della legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Nel definire i criteri con cui erogare i contributi, si è tenuto conto dei diversi soggetti beneficiari della legge, che sono le compagnie professioniste, i gruppi amatoriali, le associazioni che organizzano corsi di formazione e di avviamento al teatro.

Per ciascuno di questi soggetti sono state previste diverse enti­tà di contributi, proprio tenendo conto della specificità del ruolo di ciascuno di detti soggetti.

Essendo questa una legge che vuole venire incontro alle esigen­ze del teatro, le risorse maggiori sono state convogliate verso le compagnie professionali, quelle cioè i cui membri vivono di teatro.

Tuttavia un ruolo importante è stato riconosciuto anche alle attività teatrali che si svolgono per le scuole e nelle scuole, da parte sia di attori sia di animatori teatrali.Scendendo nel dettaglio dell'articolato, a parte le finalità pre­viste dall'articolo 1, nell'articolo 2 vengono chiariti i criteri e i parametri per la stesura del piano dei contributi.

Si è voluto mantenere un criterio non fisso ma di percentuali abbastanza variabili, proprio per poter dare la possibilità di adeguare il contributo alle reali necessità delle compagnie.

Nel definire i criteri per le compagnie dei professionisti si è te­nuto conto delle spese legate sia alla produzione, sia all'alle­stimento del singolo spettacolo, come anche alle spese connesse alla gestione della compagnia stessa.

L'articolo 3 specifica come viene suddiviso il contributo regiona­le fra i diversi ordini di scuola ed introduce un criterio di ade­guatezza didattica nell'esame di proposte di finanziamento.

L'articolo 4 prevede che i beneficiari dei contributi devono completare la domanda, precisando quale degli obiettivi che la legge prevede vogliono realizzare.

Nell'articolo 5 è prevista un'apposita commissione che predi­sponga il piano dei contributi e di questa commissione fanno parte, oltre all'Assessore, che la presiede, ed ai funzionari com­petenti, anche un esperto in materia teatrale e i rappresentanti del mondo del lavoro dello spettacolo.

L'articolo 6 prevede la facoltà dell'Assessore alla pubblica istruzione di avvalersi di consulenze esterne per poter esami­nare i progetti e verificare l'attività delle compagnie. É impor­tante che sia stata esplicitata questa volontà di controllo sull'operato delle compagnie, specie quelle che poi sono all'in­terno della scuola.

L'articolo 7 indica quali sono i requisiti che devono possedere le compagnie di professionisti italiani e di paesi francofoni. Nell'indicare questi requisiti la proposta di regolamento ha cer­cato di tener conto dei requisiti che sono proposti in campo na­zionale, ma ha ritenuto di adeguarsi al piccolo numero di attori che le compagnie di qui possono avere, cercando quindi di ri­manere sui requisiti minimi.

L'articolo 8 contiene una disposizione, che speriamo sia proprio transitoria, la quale consente agli uffici di procedere alla ripar­tizione di fondi, in attesa che venga nominata la commissione prevista dal regolamento. L'urgenza di questo regolamento è dovuta al fatto che era im­portante fissare i requisiti con cui vengono ripartiti i fondi per l'anno 1993.

Presidente - É aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Con­sigliere Marguerettaz.

Marguerettaz (DC) - Brevemente per dire che questo regolamento non ci convince appieno, forse per il fatto che si tratta di un regolamento che vuole disciplinare una normativa che è troppo vasta.

In questo regolamento si vogliono disciplinare interventi di animazione teatrale all'interno delle scuole, si vogliono disci­plinare spettacoli veri e propri portati avanti dalle compagnie di professionisti, si vuole regolamentare l'attività delle compa­gnie di gruppi amatoriali; infine, si vuole regolamentare l'or­ganizzazione dei corsi di avviamento dello spettacolo.

É vero che tutte queste attività hanno un denominatore comu­ne, che è quello del far teatro; ma è altrettanto vero che sono tali e tante le differenziazioni di applicazione di questo far tea­tro nei vari campi, che probabilmente l'aver regolamentato in un unico modo tutte queste differenti situazioni ha provocato, a nostro avviso, un regolamento di cui non siamo soddisfatti, so­prattutto per una mancanza di chiarezza, e poi su alcune que­stioni abbiamo anche qualche piccola riserva.

Faccio presente che per quanto concerne la distribuzione delle quote di contributo per l'attuazione dei programmi nelle scuole, vengono equiparate le percentuali di contributo per le scuole elementari e le scuole medie, mentre la percentuale destinata alle scuole secondarie è decisamente inferiore.

Riteniamo invece che proprio in questo ordine di scuola vadano sviluppati maggiormente, secondo criteri e modalità evidente­mente confacenti al tipo di scuola, quelli che sono il senso della cultura, l'amore per il teatro e per l'espressione in genere.

Esiste un regolamento che, di fatto, organizza tra il 3 e il 6 per cento il contributo nei confronti dei corsi di avviamento allo spettacolo. Credo che anche qui valga, per certi aspetti, il di­scorso che facevo ieri per le cooperative di carattere ambienta­le. Forse anche in tale campo sarebbe necessario fare una valu­tazione accurata ed attenta prima di concedere contributi.

La cosa che non ci convince è che tutte queste diverse applica­zioni nei vari campi siano poi coordinate da un'unica commis­sione, integrata per quanto riguarda il discorso scolastico da un direttore didattico o un preside, a seconda della scuola di com­petenza. Crediamo invece che, proprio per la varia differenzia­zione dei punti che vengono portati all'interno di questo rego­lamento, la stessa commissione non abbia uguali competenze per tutti i punti di applicazione.

Per questi motivi ci asterremo dal votare questo regolamento.

Presidente - É chiusa la discussione generale. Ha chiesto la parola l'Asses­sore alla pubblica istruzione, Louvin.

Louvin (UV) - Il est évident que nous traitons d'une matière un peu particulière et dans laquelle il n'est pas facile d'établir les modalités et les critères d'intervention, d'autant plus que ces critères sont déjà largement établis dans une loi qui conditionne largement notre propre possibilité de réglementer l'octroi de ces subventions.

Je partage l'avis de M. Marguerettaz, d'après lequel cette matière est très vaste. Le fait même d'avoir mis dans le même contexte l'animation dans les écoles et l'activité des professionnels dans le théâtre nous dit déjà combien il est difficile d'établir ensuite des critères de répartition.

Cependant nous avions une exigence, qui était celle de permettre notamment aux compagnies professionnelles de pouvoir bénéficier de cette intervention publique, une intervention publique qui est prévue partout, mais pas partout dans la même mesure.

Je tiens à souligner le fait que nous sommes déjà arrivés avant la dissolution du Ministère du tourisme et spectacle pour soutenir notre propre théâtre.

Il nous a été obligé d'intervenir de cette façon, en allant en quelque sorte faire un balancement entre les intérêts différents; ceux qui dans la V Commission ont assisté à l'audition qui a eu lieu la semaine dernière, se sont parfaitement rendu compte que les efforts pour tirer la couverture, un peu plus dans un côté ou un peu plus de l'autre, étaient très vigoureux.

Dans l'ensemble j'estime que le travail qui a été fait est un travail assez équitable, qui pourra permettre d'avoir le maintien d'une activité précieuse dans les écoles (je cite l'action de la Compagnie "Approche" au cours des dernières années, qui a été très appréciée par les enseignants) et le maintien de l'activité de certaines petites compagnies professionnelles qui oeuvrent déjà sur notre territoire.

C'est à elles qu'on s'adresse parce que l'on estime indispensable d'assurer à ceux qui ont fait du théâtre un choix prioritaire dans leur propre vie un niveau de vie qui soit digne de leur activité artistique.

Pour ce qui concerne les autres aspects: notamment les rapports entre les écoles moyennes et les écoles élémentaires, et l'activité pour introduire au spectacle, nous estimons qu'il y a là encore des choses à vérifier.

L'équilibrage a été fait sur la base des l'expérience des années précédentes, donc la fourchette que nous avons laissée c'est la possibilité de nous orienter entre un plafond maximum et un plafond minimum, et donc une fourchette que nous permettra petit à petit de rééquilibrer aussi nos interventions dans les écoles, sans compromettre certains programmes qui sont déjà en activité à l'intérieur des écoles, notamment des écoles élémentaires.

Le fait enfin d'avoir choisi une commission unique a été le fruit d'un choix responsable, pour permettre à cette commission d'avoir aussi une vue d'ensemble sur le secteur, et il nous manque dans la Région un organisme de nature technique qui puisse nous fournir des évaluations; le fait de ne pas avoir partagé cela en plusieurs tronçons mais d'avoir gardé à l'intérieur d'un seul organe cette activité de nature technique me paraît un choix valable.

Ce sont les seules précisions à fournir à M. Marguerettaz qui est intervenu; je tiens à remercier le Président de la V Commission qui a dédié beaucoup de temps et d'enthousiasme à cet argument, qui normalement n'est pas de nature à passionner tous les conseillers.

Presidente - Si passa all'esame dell'articolato sul testo presentato dalla commissione.

Pongo in votazione l'articolo 1.

Esito della votazione

Presenti: 28

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 3 (Lanièce, Marguerettaz, Rini)

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2.

Esito della votazione

Presenti: 28

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 3 (Lanièce, Marguerettaz, Rini)

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3.

Esito della votazione

Presenti: 28

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 3 (Lanièce, Marguerettaz, Rini)

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4.

Esito della votazione

Presenti: 28

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 3 (Lanièce, Marguerettaz, Rini)

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5.

Esito della votazione

Presenti: 28

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 3 (Lanièce, Marguerettaz, Rini)

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6.

Esito della votazione

Presenti: 28

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 3 (Lanièce, Marguerettaz, Rini)

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7.

Esito della votazione

Presenti: 28

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 3 (Lanièce, Marguerettaz, Rini)

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8.

Esito della votazione

Presenti: 28

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 3 (Lanièce, Marguerettaz, Rini)

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Esito della votazione

Presenti: 28

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 3 (Lanièce, Marguerettaz, Rini)

Il Consiglio approva