Objet du Conseil n. 175 du 6 octobre 1993 - Verbale
OGGETTO N. 175/X - SUBCONCESSIONE AL COMUNE DI VALTOUR-NENCHE DI DERIVAZIONE D'ACQUA DALLE SORGENTI GRAND-ROC IN COMUNE DI VALTOURNENCHE, PER IL POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIO DELL'ABITATO DEL BREUIL .
Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 18 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra l'Assessore ai Lavori Pubblici FERRERO.
Intervengono i Consiglieri CHIARELLO, Marco VIERIN, FLORIO e l'Assessore all'Industria, Commercio ed Artigianato MAFRICA.
IL CONSIGLIO
Premesso che:
con domanda in data 06.03.1987, il comune di Valtournenche ha chiesto all'Amministrazione Regionale la subconcessione di derivare dalle sorgenti sgorganti dalle morene del Furggen denominate Grand Roc, moduli 0,25 di acqua per l'ulteriore potenziamento dell'acquedotto comunale al servizio dell'abitato del Breuil;
la domanda, corredata da progetto in data 20.08.1986, a firma Ing. Luciano GALLI, prevede la costruzione di tre opere per la captazione delle polle sorgive e la posa di una condotta, per il convogliamento delle acque a quota 2.482,80 m.s.m. nella esistente opera di presa della sorgente Anservegne;
le sorgenti Grand Roc non sono iscritte nell'elenco delle acque pubbliche della Regione, ma che l'Amministrazione Regionale provvederà ad istruire la relativa pratica d'iscrizione. non essendovi dubbi sul carattere pubblico di tali sorgenti, in quanto concorrono ad alimentare il torrente Cervino, iscritto al n. 148 dell'elenco delle acque pubbliche della Regione, dichiarato pubblico dallo sbocco ai ghiacciai del Monte Cervino;
l'Amministrazione Regionale non ha esitato, in pendenza della conclusione della pratica della loro iscrizione nell'elenco delle acque pubbliche, ad ammettere ad istruttoria la domanda del comune, avendo giudicato del tutto legale il procedimento istruttoriale, dato che l'iscrizione nell'elenco delle sorgenti costituisce il semplice atto formale dichiarativo e non costitutivo della loro pubblicità.
Inoltre:
a) il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 10959 in data 16.09.1987 ha rilasciato il nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;
b) l'avviso di presentazione della domanda 06.03.1987 del comune di Valtournenche è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 23 in data 04.11.1987 e riprodotto nel n. 261 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni) in data 07.11.1987 senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;
c) con Ordinanza dell'Assessore ai LL.PP. n. 139 in data 09.02.1988, è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Assessorato dei LL.PP. della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 22.02.1988, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;
d) copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Valtournenche e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei LL.PP., al Magistrato per il Po di Parma, alla Sezione Idrografica per il Po di Torino, alle Associazioni irrigue Est-Sesia di Novara e Ovest-Sesia di Vercelli, alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino, al Consorzio Regionale Pesca, alla ditta Frassy Matilde ed al Sindaco del comune di Valtournenche;
e) la pubblicazione presso il comune di Valtournenche, come risulta dal referto in calce all'Ordinanza, è regolarmente avvenuta e non sono state presentate osservazioni od opposizioni;
f) la visita d'istruttoria, come stabilito nell'ordinanza, è regolarmente avvenuta il 15 aprile 1988 ed alla medesima sono intervenuti i funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque della Regione, il signor Maquignaz Luciano, assessore comunale di Valtournenche, assistito dal capo dell'Ufficio tecnico ing. Billo Maurizio, la signora Frassy Matilde, comproprietaria dei mappali da cui scaturiscono le sorgive ed il signor Bogazzi Cesare, in rappresentanza del consorzio regionale Pesca. In tale occasione, la signora Frassy si è riservata 20 giorni di tempo per decidere la conferma dell'autorizzazione in data 13.11.1987 all'occupazione dei terreni su cui dovranno sorgere le opere relative alla captazione delle sorgenti di cui si tratta ed ha chiesto che la sopracitata autorizzazione venga controfirmata, per accettazione delle clausole contenute, dalle competenti autorità comurali. In particolare, le clausole di cui si tratta sono le seguenti:
- l'indennità di esproprio dovrà essere liquidata in base ai valori medi agricoli determinati per l'anno in corso dall'U.T.E. ed al contributo regionale integrativo;
- il comune di Valtournenche dovrà provvedere a lasciare una presa di troppo pieno per l'estate, ad uso irrigazione dell'alpeggio Cretaz, nella vasca di raccolta delle tre sorgive e secondo le indicazioni dei proprietari stessi; il comune dovrà inoltre predisporre una presa da 1" 1/2 sulla condotta adduttrice in prossimità dell'arrivo della sciovia n. 5, in previsione della costruzione di un posto di ristoro per gli sciatori;
- le opere di presa non dovranno avere delle recinzioni che pregiudichino l'utilizzo delle piste di sci o la libera circolazione vicino agli impianti;
- il comune di Valtournenche dovrà provvedere alla variazione catastale relativa alla costruzione delle opere di presa ed al pagamento delle indennità relative all'esproprio entro l'anno 1988.
Oltre a ciò, sempre in sede di visita d'istruttoria, non sono state presentate opposizioni e si è accertato, per quanto possibile, che le rappresentazioni grafiche di progetto corrispondono, di massima, alla situazione delle località interessate dall'acquedotto.
Le prescrizioni richieste dalla signora Frassy Matilde per il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione dei terreni interessati dall'acquedotto, sono state accettate dal sindaco del comune di Valtournenche, che ha controfirmato, in data 06.05.1988, l'autorizzazione, e che per il rispetto delle prescrizioni contenute nell'accordo, che si ritengono ammissibili, è stata inserita apposita clausola nell'art. 6 del disciplinare di subconcessione.
Infine:
a) le sorgenti da captare sgorgano ai lati della pista di sci n. 24 bis, nel tratto compreso tra la quota 2615 m.s.m. e la quota 2710 m.s.m. e sono costituite da tre polle principali che scaturiscono sul mappale n. 2 foglio III del comune di Valtournenche;
b) la captazione delle sorgenti avverrà mediante la costruzione di una tubazione drenante del diametro di 400 mm., completamente incassata nel terreno, per permettere a tutta l'acqua delle polle di affioramento e di quelle che sottopassano, di essere incanalata;
c) dato l'andamento a mezza costa del terreno, la captazione sarà possibile mediante la costruzione di un muro di sbarramento che impedisca all'acqua di fuoriuscire dal drenaggio artificiale;
d) la parte superiore delle prese sarà protetta con la costruzione di una platea in 0conglomerato cementizio per impedire alle acque superficiali di scorrimento di entrate nelle prese;
e) le tre opere di captazione verranno impostate rispettivamente a quota 2619, 2654,60 e 2703,40 m.s.m. e saranno essenzialmente uguali: consisteranno in tre manufatti in cls. composti di due scomparti per la decantazione delle acque, rispettivamente delle dimensioni di mt. 1,20 x 2,90 e di mt. 1,50 x 1,60, e di due camere di manovra nelle quali verranno sistemate le saracinesche per la messa in esercizio dell'impianto, lo scarico di fondo ed il troppo pieno;
f) dalle rispettive opere di presa, l'acqua verrà convogliata mediante una tubazione in acciaio del diametro di 150 mm. nell'esistente opera di captazione della sorgente Anservegne ubicata a quota 2482,80 m.s.m.;
g) la distribuzione delle acque avverrà mediante l'esistente impianto del Breuil.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'utilizzazione delle sorgenti Grand Roc corrisponde ad una reale necessità per i fabbisogni potabili dell'abitato del Breuil e le modalità di captazione e delle loro condotte di adduzione sono da ritenersi idonee allo scopo, e quindi tecnicamente approvabili.
Infine, il Magistrato per il Po, di Parma, con nota n. 14975 in data 01.12.1988 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare.
Visto il parere favorevole rilasciato dall'Ingegnere Capo incaricato, Dirigente il Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi del combinato disposto dell'art.72 della legge regionale 3/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della legge regionale 18/1990 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;
Richiamato l'art. 9 della legge costituzionale n. 4 del 26.02.1948;
Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;
Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti:ventisei);
DELIBERA
1) di subconcedere al comune di Valtournenche, giusta la domanda 06.03.1987 di derivare acqua dalle sorgenti Grand Roc, in comune di Valtournenche, per il potenziamento dell'acquedotto comunale al servizio dell'abitato del Breuil;
2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta Regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante del comune di Valtournenche;
3) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione Regionale:
a) lire 20.000 (ventimila) pari al minimo prescritto dall'art. 5 della legge 21.12.1961 n. 1501, a titolo di cauzione, somma che sarà restituita, ove nullaosti, al termine della subconcessione stessa;
b) lire 10.000 (diecimila) pari al minimo fissato dall'art. 3 della legge 21.12.1961 n. 1501 e per gli scopi di cui al secondo comma dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (Provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
c) lire 750.000 (settecentocinquantamila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione Regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei LL.PP.) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, ecc., somma da introitare al capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione di fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);
4) di stabilire, come specificato nell'art. 10 del disciplinare di subconcessione, che, trattandosi di derivazione d'acqua per usi potabili e di igiene, nessun canone è dovuto, a termini dell'art. 9 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale n. 4 del 26.02.1948;
5) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Conmissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lettera e) del Decreto Legislativo 13.02.1993, n. 40.
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