Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 4524 du 13 avril 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 4524/IX Disegno di legge: "Norme in materia di asili-nido".

Si dà atto che, dalle ore 18,26, presiede il Vicepresidente Trione.

Presidente Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliere Cristina Monami, ne ha facoltà.

Monami (GV-PDS-SV)Anche questa mi pare una legge molto importante. Il Consiglio si accinge ad un atto che reputo altamente qualificante sotto il piano sociale e culturale.

Mi sembra significativo che si giunga alla nuova formulazione della legge che sovrintende l'andamento e la strutturazione degli asili nido; tra l'altro mi sembra significativo che vi si giunga dopo attento ausculto delle persone interessate, degli operatori che lavorano nel territorio. Vi si giunge dopo aver attentamente osservato le leggi che sovrintendono gli asili in altre regioni italiane; ci si è preoccupati di ascoltare gli enti gestori che in prima persona vivono e gestiscono queste realtà.

Ne è scaturita dunque una legge moderna, che ritengo seria e completa, e che cerca di proiettarsi nel futuro, basandosi sul concetto di asilo nido uguale occasione educativa e formativa, superando il vecchio concetto prettamente e meramente assistenziale.

Da questo fondamentale salto di qualità, che reputo molto importante, discendono tutte le innovazioni che questa legge propone, che vanno dalla localizzazione agli spazi, alla strutturazione interna, al calendario di apertura di queste strutture, alla stessa qualifica del personale.

Su queste due cose in particolare: sulla qualifica del personale e sul calendario, mi soffermo un secondo, perché scompare la figura della c.d. puericultrice, che risulta al giorno d'oggi insufficiente rispetto alle necessità che i bambini di questa età hanno, e vorrei anche sottolineare ai colleghi che per quanto riguarda il calendario e l'orario l'asilo nido garantisce una apertura dalle 7,30 alle 18, quindi sono dieci ore e trenta di servizio.

Mi sembra che questo vada in una direzione ben precisa, che è quella di dare servizi qualificati che rispondano anche alle esigenze dei cittadini e soprattutto delle donne, che si ritrovano a svolgere il doppio ruolo di lavoratrice oltre che di madre ed educatrice.

Credo che il Consiglio possa e debba approvare questo nuovo testo, che dimostra l'impegno di tutti coloro che vi si sono dedicati.

PresidenteHa chiesto di parlare il corelatore, Consigliere Louvin, ne ha facoltà.

Louvin (UV) C'est uniquement pour dire que la II commission avait également exprimé un avis positif; pour ce qui est du contenu du rapport je me rapporte entièrement à ce que vient de dire la collègue Monami.

Presidente Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Beneforti, ne ha facoltà.

Beneforti (DC) Il Gruppo Dc nelle Commissioni competenti si era astenuto nell'esprimere il parere su questo disegno di legge.

Abbiamo fatto una verifica approfondita del disegno di legge e, pur avendo ancora alcune perplessità su alcuni aspetti che dovrebbero essere chiariti, riteniamo comunque che questo disegno di legge debba essere approvato dal Consiglio regionale, anche con il voto favorevole del Gruppo DC.

Nella verifica di questo disegno di legge abbiamo ritrovato anche un certo lavoro che era stato fatto in precedenza; ho visto che iniziative che erano state prese sono state riportate in questo disegno di legge. Per cui voteremo a favore del disegno di legge.

Voglio però chiedere all'Assessore il motivo per cui è stato portato a 15 anziché a 10 il numero minimo di bambini per aprire un microasilo, mi riferisco all'articolo 5, ex articolo 6. In certe frazioni della nostra Regione questo crea delle enormi difficoltà; già creava difficoltà il numero precedente di dieci bambini, se adesso lo portiamo a 15 ci saranno ulteriori difficoltà in certe situazioni.

Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale Cout, ne ha facoltà.

Cout (GV-PDS-SV)Ci sembra di poter concordare con l'osservazione che è stata fatta dal Consigliere Beneforti, che è stata raccolta anche dalla Consigliere relatrice Monami. Suggerirei all'articolo 5 di mettere, invece di "eventuali microasili per una ricettività massima di 15 bambini", per una "ricettività massima, di norma, di 15 bambini", in modo che si possa anche nei casi concreti verificare la strada migliore da scegliere.

Questa scelta era stata fatta perché, come potete capire, se si riesce a raggruppare un numero maggiore di bambini, li si possono seguire con una ottica e con degli interventi diversi. Poi, comunque è una ricettività massima, e non cambia di molto.

Stavo per prendere la parola e per dire quello che poi ha detto il Consigliere Beneforti. La legge, e questo non era forse stato sottolineato nelle relazioni dei consiglieri relatori, ha avuto un iter molto lungo, che è partito il 17 gennaio 1990, e dei gruppi di lavoro si sono susseguentemente riuniti per diverse volte, fino a giungere al 1992.

Per dire che effettivamente è una legge che ha tenuto conto di tutta una serie di considerazioni di chi ha lavorato in questo settore.

Presidente Il testo della legge è diverso rispetto a quanto è scritto nella relazione. Quindi rimane confermato il testo già presentato della legge.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Louvin, ne ha facoltà.

Louvin (UV) Uniquement pour rappeler qu'il y a l'exigence d'ajouter un mot à l'article 13, à cause d'un oubli. Là où on dit: "Le domande di ammissione vanno rinnovate il primo settembre di ogni anno", il faut ajouter: "entro il primo settembre di ogni anno".

Presidente Dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

Titolo 1 Principi generali

Articolo 1 (Finalità)

1. L'asilo-nido è un servizio socio-educativo, aperto a tutti i bambini con età sino a 3 anni, avente come scopo fondamentale di concorrere allo sviluppo della loro personalità mediante attività formative, educative e pedagogiche.

2. L'asilo-nido è una struttura aperta al contesto sociale del territorio in cui si trova e costituisce un mezzo per l'integrazione e per il miglioramento delle condizioni generali di vita del bambino.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 2:

Titolo II Localizzazione e costruzione

Articolo 2 (Localizzazione)

1. L'asilo-nido è previsto in aree facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio, preferibilmente adiacente a servizi di istruzione all'infanzia pre-scolare ed è inserito nel contesto urbano.

2. L'area da destinare all'asilo-nido deve essere lontana da fattori inquinanti e con caratteristiche di salubrità.

3. L'area esterna deve essere adeguatamente proporzionata alla superficie edificata.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 3:

Articolo 3 (Caratteristiche degli edifici)

1. Gli stabili destinati all'asilo-nido sono costruiti in assoluta osservanza delle norme in materia di eliminazione di barriere architettoniche e rapportati alle esigenze del bambino.

2. I locali destinati ai bambini sono, di preferenza, posti al piano terra.

PresidentePongo in votazione l'articolo 3.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

PresidenteDo lettura dell'articolo 4:

Articolo 4 (Ambienti)

1. I locali sono predisposti affinché risultino idonei alle varie età dei bambini, pienamente raggiungibili dai medesimi e devono configurarsi come strutture modificabili allo scopo di permettere l'adattamento degli ambienti alle necessità contingenti.

2. Gli spazi sono strutturati in modo da formare un insieme di ambienti direttamente comunicanti tra loro al fine di favorire l'autonomia di movimento dei bambini.

3. Gli ambienti sono organizzati in modo flessibile e facilmente ristrutturabile in base alle esperienze legate alla crescita del bambino ed utilizzabili secondo specificità di funzioni.

4. Lo spazio esterno è adeguato alle attività educative che vi si svolgono ed è idoneamente attrezzato con strutture fisse o mobili e con i necessari accorgimenti che consentano il proseguimento all'esterno delle attività proposte all'interno dell'asilo-nido.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 4.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 5:

Articolo 5 (Dimensioni)

1. Non possono essere costruiti asili-nido con un numero di posti inferiore a 25 e superiore a 50.

2. Eventuali micro-asili, per una ricettività minima di 10 bambini e massima di 15 bambini, possono essere costruiti come nuclei decentrati di altri asili-nido o come sedi aggregate di scuole materne, nel rispetto delle norme della presente legge.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 5.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 6:

Articolo 6 (Arredi e attrezzature)

1. Gli arredi e le attrezzature degli ambienti sono scelti in modo da consentire composizioni variabili in relazione alle diverse utilizzazioni degli spazi.

2. Gli arredi sono scelti nei materiali, nelle dimensioni e nelle forme più adatti ai bambini e da questi devono poter essere utilizzati con facilità in modo da consentire un buon livello di autonomia.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 6.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 7:

Titolo III Organizzazione

Articolo 7 (Calendario e orario)

1. Di regola l'asilo-nido è aperto cinque giorni alla settimana, con esclusione dei giorni festivi, tranne una interruzione annuale di quindici giorni lavorativi, anche non consecutivi, per permettere la fruizione dei congedi ordinari al personale e la ordinaria manutenzione degli stabili.

2. L'orario di apertura dell'asilo-nido deve essere compreso tra le ore 7.30 e le ore 18.00, secondo quanto stabilito dall'ente gestore, sentito il parere del consiglio di gestione, di cui al successivo articolo 21.

3. L'orario di permanenza del bambino nell'asilo-nido è flessibile e pre-concordato con la famiglia, tenendo conto delle esigenze della stessa e di quelle prioritarie del bambino.

4. L'inserimento del bambino all'asilo-nido deve essere programmato. I tempi dell'inserimento devono essere progettati collettivamente dagli operatori secondo opportune e graduali modalità, in base alle esigenze del bambino.

5. L'organizzazione dell'asilo-nido deve consentire che, durante il suo inserimento, il bambino possa avere una figura di riferimento tra gli educatori che faciliti il suo distacco dalla famiglia.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 7.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 8:

Articolo 8 (Accesso dei genitori)

1. Nel riconoscimento dell'insostituibilità del ruolo della famiglia e della necessità di un proficuo rapporto tra la stessa e l'asilo-nido, vi è consentito in qualsiasi momento l'accesso dei genitori, purché non sia di ostacolo al normale svolgimento delle attività, a giudizio del coordinatore dell'asilo-nido di cui al successivo articolo 27, e del personale educativo.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 8:

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 9:

Articolo 9 (Assistenza socio-sanitaria)

1. L'assistenza sanitaria è assicurata dai competenti servizi distrettuali dell'Unità sanitaria locale.

2. A tal fine i suddetti servizi sono dimensionati anche per far fronte alle esigenze dello asilo-nido.

3. In caso di necessità, il coordinatore dell'asilo-nido, anche su segnalazione degli educatori, deve far ricorso alla consulenza degli operatori delle équipe socio-sanitarie di distretto.

4. I collegamenti tra l'asilo-nido e l'équipe socio-sanitaria di distretto sono curati, facilitati e seguiti dal coordinatore dell'asilo-nido.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 9.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 10:

Articolo 10 (Vigilanza igienico-sanitaria)

1. La vigilanza igienico-sanitaria dell'asilo-nido è assicurata dai competenti servizi dell'Unità sanitaria locale.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 10.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 11:

Articolo 11 (Dieta)

1. La dieta è stabilita dai competenti servizi dell'unità sanitaria locale tenendo conto delle esigenze dei bambini e individualizzata secondo i loro bisogni alimentari.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 11.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 12:

Articolo 12 (Assicurazioni)

1. Tutti i bambini accolti all'asilo-nido per la durata della loro permanenza nella struttura sono assicurati contro gli infortuni, l'invalidità permanente e temporanea, il decesso.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 12.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 13 con la correzione formale proposta dal Consigliere Louvin:

Articolo 13 (Ammissioni)

1. Possono essere ammessi i bambini di età compresa tra i nove mesi e i tre anni. Le domande di ammissione vanno rinnovate entro il primo settembre di ogni anno.

2. In caso di eccezionale necessità della famiglia possono essere ammessi all'asilo-nido bambini di età inferiore ai nove mesi. In tal caso è richiesto il parere vincolante del competente servizio socio-sanitario distrettuale.

3. Per i bambini che, nell'anno solare in corso, compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l'apertura della scuola materna, la permanenza nell'asilo-nido è prolungata sino all'apertura della stessa ed il passaggio deve essere adeguatamente curato.

4. In via eccezionale è consentita la permanenza oltre il terzo anno di età a bambini disabili su richiesta dell'equipe socio-sanitaria di distretto, corredata di apposito parere del servizio di neuropsichiatria infantile dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

5. Nel caso che le domande di ammissione eccedano il numero dei posti disponibili, il consiglio di gestione propone all'ente gestore le domande da non accogliere sulla base di criteri formulati dal consiglio stesso e nell'ambito delle direttive emanate dalla Giunta regionale.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 13.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 14:

Titolo IV Gestione

Articolo 14 (Enti gestori)

1. L'amministrazione e la gestione degli asili-nido spettano ai comuni, ai consorzi di comuni e alle comunità montane.

2. La conduzione degli asili-nido è svolta direttamente dagli enti gestori tramite personale dipendente.

3. Eccezionalmente gli enti gestori possono avvalersi di cooperative di servizi sulla base di autorizzazioni e secondo schemi tipo di convenzione approvati dalla Giunta regionale.

4. Le cooperative di servizi si pongono quali strumenti degli enti gestori ai quali competono comunque il coordinamento e il controllo degli asili-nido.

PresidentePongo in votazione l'articolo 14.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 15:

Articolo 15 (Funzione dell'ente gestore)

1. Oltre ai compiti di cui al precedente articolo 14, l'ente gestore attraverso i propri organi istituzionali provvede in particolare a:

a) approvare il programma annuale della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile;

b) deliberare le ammissioni dei bambini all'asilo-nido;

c) approvare l'orario giornaliero di apertura del servizio nonché il periodo annuale di chiusura.

2. Per tutti gli adempimenti suddetti l'ente gestore è tenuto a richiedere il preventivo parere del consiglio di gestione dell'asilo-nido.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 15.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 16:

Articolo 16 (Organi di partecipazione)

1. La partecipazione dei genitori e del personale all'organizzazione dell'asilo-nido è garantita dai seguenti organi:

- Assemblea dei genitori;

- Assemblea del personale;

- Consiglio di gestione.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 16.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

PresidenteDo lettura dell'articolo 17:

Articolo 17 (Assemblea dei genitori)

1. L'assemblea dei genitori è costituita da entrambi i genitori dei bambini iscritti all'asilo-nido o da chi su di essi esercita la potestà parentale.

2. L'organo si riunisce in via ordinaria prima dell'inizio dell'attività annuale, durante lo svolgimento della stessa e alla sua conclusione e, in via straordinaria ogni qualvolta un quinto dei suoi componenti, l'ente gestore, l'assemblea del personale, il consiglio di gestione lo richiedano.

3. L'assemblea dei genitori è riunita validamente quando sia presente un numero di genitori almeno pari al cinquanta per cento dei bambini iscritti.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 17.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 18:

Articolo 18 (Compiti dell'assemblea dei genitori)

1. L'assemblea dei genitori provvede a:

a) eleggere al suo interno un presidente;

b) eleggere i suoi rappresentanti nel consiglio di gestione;

c) esprimere pareri e proposte al consiglio di gestione in ordine agli aspetti generali sull'organizzazione e sulla conduzione dell'asilo-nido;

d) compiere verifiche sulla gestione complessiva dell'asilo-nido.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 18.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 19:

Articolo 19 (Assemblea del personale)

1. L'assemblea del personale è costituita da tutto il personale operante nell'asilo-nido. È convocata dal coordinatore dell'asilo-nido anche su richiesta di un quinto del personale medesimo.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 19.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 20:

Articolo 20 (Compiti dell'assemblea del personale)

1. L'assemblea del personale provvede a:

a) eleggere i suoi rappresentanti nel consiglio di gestione;

b) assicurare la gestione collegiale del lavoro favorendo l'integrazione delle diverse professionalità;

c) elaborare la progettazione annuale dell'intervento pedagogico da sottoporre all'approvazione del consiglio di gestione;

d) attuare e verificare la realizzazione della progettazione annuale dell'intervento pedagogico;

e) attuare una programmazione delle attività educative per progetti che sia congruente, verificabile ed eventualmente modificabile in base alle esigenze dei bambini frequentanti l'asilo-nido ed inserita nel piano annuale delle attività pedagogiche;

f) elaborare proposte relative all'organizzazione del servizio;

g) elaborare progetti per un miglior collegamento con le famiglie e per aprire maggiormente il servizio al territorio;

h) progettare, in collaborazione con altri servizi, modalità di integrazione;

i) proporre al consiglio di gestione l'acquisto del materiale didattico e ludico;

l) concordare con il consiglio di gestione proposte per l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli operatori da formulare agli enti gestori per i fini di cui al successivo articolo 38.

2. L'assemblea del personale può richiedere la consulenza del coordinatore pedagogico, di cui al successivo articolo 32, per tutto quanto sia attinente all'attività educativa.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 20.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 21:

Articolo 21 (Consiglio di gestione)

1. Il consiglio di gestione dura in carica due anni ed è costituito da:

- due rappresentanti eletti dall'assemblea dei genitori di cui uno con funzioni di presidente;

- due rappresentanti eletti dall'assemblea del personale;

- due rappresentanti dell'ente gestore.

2. Alle sedute del consiglio partecipa, senza diritto di voto, il coordinatore dell'asilo-nido nel caso in cui questi non sia già un rappresentante eletto dall'assemblea del personale.

3. I rappresentanti dei genitori decadono dalla carica nel caso in cui il figlio non frequenti più l'asilo-nido e devono essere sostituiti entro sessanta giorni.

4. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno due componenti o dell'ente gestore.

5. Il consiglio è validamente riunito quando siano presenti almeno quattro componenti, con la partecipazione di un rappresentante di ognuna delle tre parti che lo compongono.

PresidentePongo in votazione l'articolo 21.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 22:

Articolo 22 (Compiti del consiglio di gestione)

1. Il consiglio di gestione provvede a formulare proposte e fornire pareri all'ente gestore su qualsiasi aspetto gestionale e amministrativo dell'asilo-nido.

2. In particolare il consiglio di gestione ha il compito di:

a) esprimere parere obbligatorio sul programma annuale della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile di cui al successivo articolo 40;

b) esprimere parere obbligatorio sulle ammissioni dei bambini all'asilo-nido, sull'orario giornaliero di apertura del servizio, nonché sui periodi di chiusura;

c) proporre all'ente gestore, nel caso che le domande di ammissione eccedano il numero dei posti disponibili, le domande da respingere, secondo quanto disposto al comma cinque dell'articolo 13;

d) proporre all'ente gestore l'acquisto del materiale didattico e ludico, sentito il parere dell'assemblea del personale;

e) approvare la progettazione annuale dell'intervento pedagogico e gli orientamenti educativi dell'asilo-nido;

f) vigilare sull'applicazione della progettazione annuale e sugli orientamenti educativi dell'asilo-nido;

g) concordare con l'assemblea del personale le proposte da formulare agli enti gestori per i fini di cui al successivo articolo 38.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 22.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 23:

Articolo 23 (Norme di salvaguardia per il funzionamento)

1. La mancata costituzione o il mancato funzionamento o l'incompleto assolvimento dei compiti loro attribuiti, da parte degli organi di cui al presente titolo, non possono precludere il regolare funzionamento dell'asilo-nido.

2. L'ente gestore promuove ogni intervento per assicurare il regolare funzionamento degli organi di partecipazione.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 23.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 24:

Articolo 24 (Controversie tra gli organi)

1. La soluzione di eventuali controversie tra gli organi di cui al presente titolo è demandata all'ente gestore.

2. La soluzione di eventuali controversie tra gli organi di partecipazione e l'ente gestore è demandata all'Assessore regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 24.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 25:

Titolo V Personale

Articolo 25 (Stato giuridico e assunzioni)

1. Il personale degli asili-nido in gestione diretta è dipendente dagli enti di cui al precedente articolo 14 ed è assunto secondo le norme che regolano la materia.

2. Nella pianta organica del personale degli enti gestori deve essere evidenziato l'organico previsto per gli asili-nido.

3. Nel caso di gestione indiretta di cui al comma tre dell'articolo 14, al personale degli asili-nido non possono essere attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di cui al comma uno.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 25.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 26:

Articolo 26 (Tipologia del personale)

1. Il personale dell'asilo-nido si distingue in tre livelli funzionali:

- coordinatore dell'asilo-nido;

- personale educativo;

- personale addetto ai servizi generali.

PresidentePongo in votazione l'articolo 26.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 27:

Articolo 27 (Compiti e funzioni del coordinatore dell'asilo-nido)

1. Il coordinatore dell'asilo-nido è responsabile del servizio e del buon funzionamento dello stesso.

2. In particolare il coordinatore dell'asilo-nido svolge i seguenti compiti:

a) cura gli aspetti organizzativi dell'asilo-nido;

b) dirige, coordina e controlla le attività del personale;

c) mantiene gli opportuni contatti con gli enti gestori, l'équipe socio-sanitaria di distretto e la realtà esterna;

d) fa parte di diritto dell'assemblea del personale e se ne fa portavoce;

e) cura, in accordo con l'assemblea del personale, le ipotesi pedagogiche, definendone le linee metodologiche ed individuando gli opportuni strumenti di verifica;

f) progetta l'attuazione di interventi educativi in accordo col coordinatore pedagogico e l'assemblea del personale dell'asilo-nido;

g) individua, sentito il parere dell'assemblea del personale, i criteri di priorità che regolano gli aspetti organizzativi e finanziari del servizio e ne cura la verifica, modificandoli in caso di necessità;

h) collabora con il coordinatore pedagogico per la realizzazione di programmi di aggiornamento e formazione del personale e ne segue l'attuazione;

i) programma, in accordo con l'assemblea del personale, l'inserimento dei bambini nell'asilo-nido.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 27.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

PresidenteDo lettura dell'articolo 28:

Articolo 28 (Personale educativo)

1. Il personale addetto all'educazione, allo sviluppo psico-fisico e all'assistenza del bambino si configura come educatore di asilo-nido ed opera sotto la direzione del coordinatore dell'asilo-nido.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 28.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 29:

Articolo 29 (Compiti e funzioni del personale educativo)

1. Gli educatori di asilo-nido svolgono i seguenti compiti con il supporto, la collaborazione e la supervisione del coordinatore dell'asilo-nido:

a) curano l'inserimento del bambino nell'asilo-nido, promuovendone un corretto sviluppo psichico, fisico e intellettivo;

b) organizzano l'attività educativa e ricreativa del bambino, curandone l'incolumità, l'igiene personale e l'alimentazione;

c) tengono i necessari contatti con la famiglia del bambino;

d) elaborano, collettivamente, la progettazione pedagogica e approntano gli strumenti organizzativi per la sua attuazione;

e) curano l'organizzazione dello spazio sia interno che esterno, proponendo, se necessario, l'acquisto di materiale e attrezzature scelti in base a progetti educativi;

f) collaborano con gli insegnanti di scuola materna per il passaggio del bambino da una struttura educativa all'altra e progettano, se possibile, attività in comune.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 29.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 30:

Articolo 30 (Personale addetto ai servizi generali)

1. Il personale che si occupa di tutto quanto concerne la confezione del vitto dei bambini, il guardaroba, la lavanderia, la pulizia, il riordino e l'igiene degli spazi interni ed esterni si configura come personale addetto ai servizi generali, svolge attività complesse e non disgiunte da quelle del personale educativo ed opera sotto la direzione del coordinatore dell'asilo-nido.

PresidentePongo in votazione l'articolo 30.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 31:

Articolo 31 (Compiti e funzioni del personale addetto ai servizi generali)

1. Il personale addetto ai servizi generali svolge i seguenti compiti:

a) confeziona il vitto dei bambini, secondo quanto stabilito dai competenti servizi dell'Unità sanitaria locale;

b) assicura le prestazioni di pulizia ordinaria e straordinaria necessarie per il buon funzionamento del servizio;

c) assicura il mantenimento di idonee condizioni degli spazi interni ed esterni e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle varie attività;

d) collabora con il personale educativo per la manutenzione e l'eventuale preparazione di materiale per le attività educative e per l'allestimento dell'ambiente;

e) collabora, qualora la situazione lo consenta, col personale educativo nei momenti progettati collettivamente;

f) collabora, in accordo col coordinatore dell'asilo-nido e col personale educativo, qualora sia ritenuto opportuno, all'inserimento del bambino nell'asilo-nido;

g) partecipa, secondo le esigenze, con le modalità concordate e per quanto di propria competenza all'assemblea del personale e alla programmazione del lavoro.

PresidentePongo in votazione l'articolo 31.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 21

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 32:

Articolo 32 (Coordinamento pedagogico)

1. Il coordinamento tra i vari asili-nido viene assicurato, a livello regionale, da un coordinatore pedagogico che dovrà avere una professionalità polivalente, incentrata su competenze progettuali e gestionali.

2. Il coordinatore pedagogico è scelto dalla Giunta regionale tra il personale dell'Amministrazione regionale ovvero comandato da altri enti pubblici in possesso di esperienza nel campo della progettazione pedagogica oppure tra altre persone in possesso di analoghi requisiti; in tale caso si procede all'assunzione con deliberazione della Giunta regionale per un periodo triennale rinnovabile.

Al coordinatore pedagogico è corrisposto un compenso forfettario annuo pari allo stipendio iniziale onnicomprensivo spettante al personale di ruolo appartenente alla qualifica vice-dirigenziale.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 32.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 33:

Articolo 33 (Compiti e funzioni del coordinatore pedagogico)

1. Il coordinatore pedagogico è responsabile nei confronti dell'Amministrazione regionale della congruenza tra le attività educative svolte negli asili-nido e le finalità del servizio di cui alla presente legge.

2. Il coordinatore pedagogico svolge i seguenti compiti:

a) garantisce il coordinamento della progettazione pedagogica dei vari asili-nido della Regione e ne integra, se necessario, in accordo con i coordinatori degli asili-nido e con l'assemblea del personale, i contenuti, assicurando eventuali supporti e stimoli all'elaborazione;

b) favorisce la circolazione delle informazioni tra i vari asili-nido e tra questi e i servizi sul territorio;

c) facilita la relazione, tra diverse realtà educative favorendo il confronto di esperienze;

d) promuove, su richiesta dell'Amministrazione regionale e con il concorso di esperti, in accordo con gli enti gestori, i coordinatori degli asili-nido e l'assemblea del personale, la progettazione di iniziative di aggiornamento e formazione, coordinandone l'attuazione e generalizzandone i risultati;

e) promuove, in accordo con i coordinatori degli asili-nido e l'assemblea del personale, ipotesi di sperimentazione e ricerca volte all'interno dell'asilo-nido, a progetti sul territorio o ad iniziative integrative al servizio;

f) favorisce e supporta la rielaborazione teorica delle esperienze e delle sperimentazioni;

g) elabora ipotesi pedagogiche, definisce linee metodologiche e appronta strumenti di verifica in accordo con i coordinatori degli asili-nido e l'assemblea del personale o su richiesta dei medesimi;

h) esprime un parere sulle proposte di iniziative formative formulate dall'ente gestore per i fini di cui al successivo articolo 38;

i) attiva e facilita i collegamenti tra l'asilo-nido e l'équipe socio-sanitaria di distretto e i competenti servizi dell'Unità sanitaria locale.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 33.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PresidenteDo lettura dell'articolo 34:

Articolo 34 (Titoli per l'ammissione al concorso per educatore)

1. Per l'ammissione al concorso per educatore di asilo-nido, oltre i requisiti generali per l'accesso ai pubblici concorsi, è richiesto il possesso di un titolo di studio ad indirizzo pedagogico, conseguito presso una scuola secondaria superiore o a seguito di successivi corsi di specializzazione riconosciuti dallo Stato o dalla Regione Valle d'Aosta.

2. La Giunta regionale accerta, con proprio atto amministrativo, i titoli di cui al comma uno.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 34.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 35:

Articolo 35 (Titoli per l'ammissione al concorso per coordinatore di asilo-nido)

1. Per l'ammissione al concorso per coordinatore di asilo-nido è richiesto il possesso della qualifica di educatore di asilo-nido con una anzianità nella qualifica di almeno tre anni, nonché il possesso di uno dei titoli di studio accertati ai sensi del precedente articolo 34.

2. Nelle more del concorso o in caso di impedimento o di assenza del coordinatore per un periodo non inferiore a sei mesi, il coordinamento dello agilo-nido può essere affidato, per un periodo massimo di un anno, non prorogabile, ad un educatore in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso da coordinatore.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 35.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 36:

Articolo 36 (Organico dell'asilo-nido)

1. L'organico dell'asilo-nido deve assicurare il regolare funzionamento del servizio.

2. Il rapporto medio educatore-bambino non deve, di norma, essere superiore ad uno a sei, in relazione alla frequenza massima e tenuto conto dell'orario giornaliero di apertura e di chiusura del servizio.

3. In presenza di bambini portatori di handicap, il rapporto è ridotto in relazione al numero e alla gravità dei casi, prevedendo, di volta in volta, il necessario personale di appoggio, sentiti l'équipe socio-sanitaria di distretto ed il servizio di neuropsichiatria infantile dell'Unità sanitaria locale.

4. Ogni asilo-nido è dotato di tre unità di personale addetto ai servizi generali fino alla capienza di trentacinque bambini. Per gli asili-nido dimensionati per un numero maggiore di bambini, il personale addetto ai servizi generali potrà essere autorizzato in numero superiore alle tre unità dal dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, sentito il coordinatore pedagogico.

5. Ogni unità di personale deve essere sostituita nei casi di assenza superiore a quindici giorni, per motivi diversi dal congedo ordinario.

6. In caso di assenza contemporanea di più unità di personale della stessa qualifica, anche per periodi inferiori a quindici giorni, per cause diverse dal congedo ordinario, l'ente gestore deve provvedere alle sostituzioni in modo proporzionale alla presenza dei bambini.

7. Il personale assente dal servizio deve essere sostituito da personale assunto a tempo determinato in possesso dei titoli di cui al precedente articolo 34, sulla base di un'unica graduatoria formata ogni anno, congiuntamente, dagli enti gestori, a seguito di apposita prova di selezione.

8. Nel caso in cui il personale in servizio sia in quantità superiore a quello previsto dal rapporto di cui al comma due, il personale eccedente può essere comandato a prestare servizio presso altro asilo-nido esistente nello stesso comune o in altro comune della Regione.

9. Il comando è disposto per un periodo di tempo determinato, rinnovabile, dal dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali, sentiti il coordinatore pedagogico, gli enti gestori e le organizzazioni sindacali di categoria.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 36.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PresidenteDo lettura dell'articolo 37:

Articolo 37 (Vigilanza)

1. La vigilanza sugli asili-nido e le funzioni ispettive di coordinamento e di indirizzo sugli asili-nido sono demandate al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 37.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 38:

Articolo 38 (Formazione e aggiornamento del personale)

1. L'ufficio per la formazione degli operatori dei servizi socio-assistenziali del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, sentiti il coordinatore pedagogico e gli enti gestori nell'ambito dei piani di formazione professionale del personale socio-sanitario e assistenziale, promuove attività di aggiornamento e di formazione per il personale degli asili-nido.

2. L'ufficio di cui al comma uno organizza attraverso il coordinatore pedagogico e in accordo con il coordinatore dell'asilo-nido la formazione permanente per il personale in servizio.

PresidentePongo in votazione l'articolo 38.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 39:

Titolo VI Accesso al finanziamento

Articolo 39 (Spese di investimento)

1. Le spese per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, l'acquisto di arredamenti e di attrezzature, nonché per la manutenzione straordinaria degli asili-nido sono finanziate dalla Regione sulla base di propri piani triennali, approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

2. Gli enti che intendono realizzare un nuovo asilo-nido presentano istanza al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali, il quale, entro novanta giorni, esprime parere in merito, previo accertamento della sussistenza delle condizioni per la realizzazione dell'opera.

3. La determinazione circa la realizzazione dell'opera è assunta dalla Giunta regionale.

4. La progettazione, la costruzione o la ristrutturazione di asili-nido possono essere effettuate direttamente dalla Regione o direttamente dagli enti promotori, previa approvazione della Giunta regionale.

5. Gli enti promotori o gestori di asili-nido devono rivolgere domanda di finanziamento al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, che esprime il proprio parere entro novanta giorni, corredando la stessa con la seguente documentazione:

a) progetto di massima dell'asilo-nido completo di tutti gli elaborati e della stima del costo dell'opera;

b) atto comprovante la proprietà dell'area su cui sorgerà l'asilo-nido.

6. Il controllo sulla corrispondenza dei lavori eseguiti dagli enti promotori o gestori di asili-nido e il progetto esecutivo approvato dalla Giunta regionale compete al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 39.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 40:

Articolo 40 (Spese di gestione)

1. Le spese per la gestione e per la manutenzione ordinaria degli asili-nido sono finanziate dalla Regione secondo le modalità previste dal piano annuale di riparto dei finanziamenti di cui al successivo articolo 41.

2. Gli enti gestori per ottenere i finanziamenti per la gestione degli asili-nido devono presentare al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello per il quale il finanziamento viene richiesto, un programma corredato da opportuna documentazione dimostrativa degli oneri e delle attività previste, del numero dei bambini che si prevede frequenteranno l'asilo-nido e del numero del personale necessario, con le relative qualifiche.

PresidentePongo in votazione l'articolo 40.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 41:

Articolo 41 (Piano annuale di riparto dei finanziamenti per spese di gestione)

1. Il piano annuale di riparto dei finanziamenti per spese di gestione è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, la quale provvede alla concessione delle somme assegnate agli enti gestori, anche in più soluzioni, con proprie deliberazioni.

2. Le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle somme assegnate sono annualmente fissate dal servizio di cui al comma due, dell'articolo 40.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 41.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 42:

Articolo 42 (Partecipazione degli utenti alle spese)

1. La partecipazione dei genitori o di chi ne fa le veci alle spese del servizio è stabilita dal Consiglio regionale, sentita l'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 42.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PresidenteDo lettura dell'articolo 43:

Articolo 43 (Rendiconto delle spese)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti gestori degli asili-nido devono presentare al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali il rendiconto analitico delle spese sostenute nell'anno precedente.

2. Le quote di partecipazione degli utenti sono riscosse dall'ente gestore e versate alla Tesoreria regionale con introito al capitolo 9500 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 "Ricupero di somme sulle erogazioni di spese correnti" e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 43.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 44:

Articolo 44 (Inadempienze)

1. In caso di inadempienze da parte degli enti promotori o gestori degli asili-nido nel rispettare le norme, le scadenze e le condizioni di accesso al finanziamento previste dal presente titolo la Giunta regionale riduce, sospende ovvero revoca il proprio intervento finanziario.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 44.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 45:

Titolo VII Asili-nido privati

Articolo 45 (Costruzione, organizzazione e gestione)

1. Gli asili-nido privati devono essere costruiti, organizzati e gestiti secondo le norme della presente legge.

PresidentePongo in votazione l'articolo 45.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PresidenteDo lettura dell'articolo 46:

Articolo 46 (Autorizzazioni)

1. I privati che intendano costruire o gestire strutture destinate ad accogliere bambini da nove mesi a 3 anni devono ottenere le preventive autorizzazioni dalla Regione per l'apertura e per l'esercizio.

2. Le autorizzazioni di cui al comma uno sono rilasciate con decreto dell'Assessore della Sanità ed Assistenza Sociale, previo parere obbligatorio del comune in cui ha sede la struttura.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 46.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 47:

Articolo 47 (Revoca delle autorizzazioni)

1. L'Assessore della Sanità ed Assistenza Sociale con proprio decreto, può revocare le autorizzazioni all'apertura e all'esercizio degli asili-nido privati in caso di sopravvenuta carenza di uno dei requisiti previsti o in caso di modifica delle condizioni che avevano determinato la concessione delle autorizzazioni.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 47.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 48:

Titolo VIII Norme finanziarie

Articolo 48 (Determinazione e copertura degli oneri)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati, per l'anno 1993, in lire 8.500.000.000 e gravano sui capitoli 58420, 58480 e sugli istituendi capitoli 61610 e 61615 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1993 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma uno si provvede, per l'anno 1993, mediante utilizzo degli stanziamenti di lire 5.500.000.000 e di lire 3.000.000.000 già iscritti, rispettivamente, al capitolo 58420, che assume la denominazione "Contributi ai comuni, ai consorzi di comuni ed alle comunità montane nelle spese di gestione di asili-nido", e al capitolo 5B480, che assume la denominazione "Contributi ai comuni, ai consorzi di comuni ed alle comunità montane nelle spese di investimento per gli asili-nido', del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1993.

3. A decorrere dal 1994, gli oneri necessari per l'applicazione della presente legge sono determinati con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 48.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

PresidenteDo lettura dell'articolo 49:

Articolo 49 (Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

Parte Spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 58420 "Contributi ai comuni nelle spese di gestione di asili-nido"

lire 100.000.000

Cap. 58480 "Contributi ai comuni nelle spese di investimento per gli asili-nido"

lire 100.000.000

Variazioni in aumento:

Programma regionale 2.2.3.04.-"Servizi sociali"

Codificazione 2.1.2.1.0.3.08.07.08.

Cap. 61610 (di nuova istituzione) "Spese per la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli asili-nido"

lire 150.000.000

Programma regionale 2.2.3.04.-"Servizi sociali"

Codificazione 2.1.2.2.0.3.08.07.08.

Cap. 61615 (di nuova istituzione) "Spese per l'acquisto di attrezzature ed elementi di arredo per gli asili-nido"

lire 50.000.000

Presidente Pongo in votazione l'articolo 49.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 50:

Titolo IX Disposizioni transitorie e finali

Articolo 50 (Norme transitorie)

1. Gli enti gestori, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approvano le nuove piante organiche del personale degli asili-nido.

2. Al personale educativo di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrato nella qualifica funzionale di puericultrice o assistente all'infanzia che abbia frequentato, conseguendo l'attestato, il corso di formazione e riqualificazione per il personale degli asili-nido, istituito con deliberazione del Consiglio regionale n. 2987/VIII del 9 luglio 1987, è attribuita la qualifica funzionale di educatore di asilo-nido.

3. Il personale di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrato nella qualifica funzionale di puericultrice o assistente all'infanzia, che non abbia frequentato il corso di formazione e riqualificazione per il personale degli asili-nido istituito con deliberazione del Consiglio regionale n. 2987/VIII del 9 luglio 1987, mantiene la qualifica in atto ed è indicato ad esaurimento nelle relative piante organiche.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 50.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 51:

Articolo 51 (Abrogazione di norme)

1. È abrogata la legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3 "Nuove norme sugli asili-nido".

Presidente Pongo in votazione l'articolo 51.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 52:

Articolo 52 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 52.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 23

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

Esito della votazione:

Presenti, votanti e favorevoli: 24

Il Consiglio approva all'unanimità