Objet du Conseil n. 4515 du 13 avril 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 4515/IX Disegno di legge: "Interventi regionali in materia di diritto allo studio".
Presidente É aperta la discussione generale.
Se nessun Consigliere chiede di parlare, si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Titolo I (Finalità)
Articolo 1 (Finalità e obiettivi)
1. La Regione, al fine di concorrere alla realizzazione del diritto allo studio, inteso, in applicazione dei principi contenuti negli articoli 2 e 3 e 34 della Costituzione, come diritto del cittadino ad un'istruzione e ad una cultura adeguata all'accrescimento della personalità e all'assolvimento dei compiti sociali, stabilisce, con la presente legge, ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), interventi volti a:
a) favorire la frequenza della scuola materna;
b) rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la realizzazione del diritto all'istruzione mettendo a disposizione i mezzi che consentano di favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e di eliminare i condizionamenti di natura economica e sociale che ne determinano l'evasione, lo scarso rendimento, la ripetenza e l'emarginazione;
c) garantire ai capaci e ai meritevoli, anche se privi di mezzi, la prosecuzione degli studi;
d) dare piena attuazione al bilinguismo di cui al Titolo VI dello Statuto speciale, favorendo l'aggiornamento linguistico degli operatori scolastici e sostenendo le innovazioni educative anche mediante soggiorni in paesi dell'area francofona;
e) favorire la realizzazione di iniziative per la conservazione del patrimonio linguistico della comunità walser;
f) favorire il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e dei lavoratori.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2 (Tipologia degli interventi)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 sono previsti i seguenti interventi:
a) borse o contributi di studio a favore di:
1) studenti frequentanti scuole secondarie di 2° grado di tipo o indirizzo non esistente nella Regione;
2) studenti frequentanti il Liceo linguistico di Courmayeur;
3) studenti per la frequenza di corsi di perfezionamento linguistico nel periodo estivo;
b) conferimento di posti gratuiti e semigratuiti presso collegi e convitti della Regione;
c) premi di studio a studenti delle scuole secondarie della Regione che si distinguono particolarmente nello studio della lingua francese;
d) contributi straordinari a favore di alunni e studenti in situazioni di bisogno emergente a seguito di particolari circostanze;
e) contributi agli enti locali per il funzionamento di scuole materne e per l'acquisto di arredi scolastici;
f) contributi di studio ad insegnanti per la frequenza di corsi estivi di perfezionamento linguistico;
g) finanziamenti alle scuole della Regione per la realizzazione di iniziative connesse a innovazioni educative di carattere linguistico, per l'aggiornamento obbligatorio dei docenti e per l'acquisto, rinnovo e manutenzione di sussidi didattici e materiale didattico di consumo;
h) finanziamenti a favore della comunità Walser per l'organizzazione di iniziative per la conservazione del patrimonio linguistico locale;
i) finanziamenti per l'organizzazione di corsi volti a favorire il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e di corsi di lingue a favore di soggetti in situazioni di marginalità sociale.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 3:
Titolo II Procedure per l'erogazione delle Provvidenze
Articolo 3 (Limiti di reddito e graduatorie)
1. La Giunta regionale stabilisce ogni anno un tetto di reddito per l'ammissione alle diverse provvidenze nonché i criteri per la formazione di eventuali graduatorie.
2. Qualora i fondi disponibili per ciascun intervento non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute, si procede alla formazione di graduatorie, tenuto conto, insieme o in alternativa a seconda dei bandi di concorso, dei seguenti criteri:
a) reddito e patrimonio;
b) merito scolastico.
3. Il limite massimo di reddito imponibile lordo complessivo del nucleo familiare di provenienza non può superare la cifra di lire 40.000.000 con riferimento all'anno 1994, aggiornato annualmente secondo l'indice d'inflazione ISTAT. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi sono calcolati nella misura del sessanta per cento con successiva detrazione dell'aliquota per ogni figlio e coniuge a carico.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4 (Bandi, anticipi ed erogazione delle sovvenzioni)
1. Con apposito bando di concorso indetto con decreto dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione previa deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:
a) l'ammontare delle sovvenzioni e l'eventuale numero massimo;
b) i termini di presentazione delle domande;
c) la documentazione da allegare alla domanda e da presentare all'atto dell'erogazione;
d) le categorie dei beneficiari;
e) le modalità di assegnazione e di liquidazione;
f) i criteri per la formazione di eventuali graduatorie;
g) le modalità per la concessione di anticipi;
h) le ulteriori modalità procedurali.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 5:
Articolo 5 (Copertura amministrativa)
1. Le competenze di cui alla presente legge sono attribuite ai Servizi scolastici dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione e in particolare:
a) per quanto riguarda gli interventi di cui al Titolo III all'unità organizzativa Diritto allo studio ed Università;
b) per quanto riguarda gli interventi di cui al Titolo IV all'unità organizzativa Organizzazione scolastica.
PresidentePongo in votazione l'articolo 5.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 6:
Titolo III Interventi assistenziali a favore di studenti valdostani
Articolo 6 (Borse di studio a favore di studenti frequentanti scuole secondarie di 2° grado di tipo o indirizzo non esistente nella Regione)
1. Sono istituite borse di studio a favore di studenti:
a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;
b) iscritti e frequentanti regolarmente scuole secondarie di 2° grado statali, pareggiate o legalmente riconosciute di tipo o indirizzo non esistente nella Regione, nonché centri di formazione professionale di competenza regionale i cui corsi si concludono con una qualifica professionale legalmente riconosciuta;
c) iscritti e frequentanti regolarmente gli istituti tecnici industriali con sede fuori dalla Regione di indirizzi diversi da quelli esistenti in Valle d'Aosta;
d) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'Amministrazione regionale o da altri enti;
e) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni economiche, secondo i limiti massimi di reddito determinati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale può disporre l'assegnazione di sussidi straordinari di importo non superiore a quello delle borse di studio in favore di studenti, che, pur sprovvisti di qualcuno dei requisiti di cui al comma 1, si trovino in particolari situazioni familiari di bisogno.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 7:
Articolo 7 (Borse di studio a favore di studenti frequentanti il Liceo Linguistico di Courmayeur)
1. Sono istituite borse di studio a favore di studenti:
a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;
b) iscritti e frequentanti regolarmente il Liceo Linguistico di Courmayeur;
c) che non siano beneficiari di analoghi contributi erogati dall'Amministrazione regionale o da altri enti;
d) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni economiche, secondo i limiti massimi di reddito determinati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 8:
Articolo 8 (Contributi di studio a favore di studenti per la frequenza di corsi di perfezionamento linguistico nel periodo estivo)
1. Sono istituiti contributi di studio a favore di studenti:
a) residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;
b) iscritti:
1) a regolari corsi di laurea con precedenza agli studenti iscritti a" lingue e letterature straniere";
2) e frequentanti scuole secondarie di 2° grado, esclusi gli studenti delle ultime classi, della Regione o scuole secondarie di 2° grado statali, pareggiate o legalmente riconosciute di tipo o indirizzo non esistente nella Regione;
3) e frequentanti la terza media;
c) che non abbiano già beneficiato in passato nello stesso corso di studi di analoghi contributi;
d) che non intendano frequentare colonie estive all'estero per le quali sono previsti appositi contributi da parte dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale;
e) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni economiche, secondo i limiti massimi di reddito determinati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 8.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 9:
Articolo 9 (Borse di studio a favore di studenti meritevoli per la frequenza di corsi di perfezionamento linguistico nel periodo estivo)
1. Sono istituiti contributi di studio a favore di studenti meritevoli che:
a) siano residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;
b) frequentino nell'anno cui si riferisce la borsa di studio l'ultima classe di un istituto secondario di 2° grado della Regione e conseguano il diploma di maturità;
c) sostengano una prova scritta o orale in lingua francese nel corso degli esami di maturità.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 9.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 10:
Articolo 10 (Conferimento di posti gratuiti e semigratuiti presso collegi econvitti della Regione)
1. Per ogni anno scolastico sono conferiti posti gratuiti e semigratuiti presso collegi e convitti della Regione per la frequenza di scuole secondarie di 1° e 2° grado della Regione a alunni e studenti:
a) che siano residenti in Valle d'Aosta da almeno un anno;
b) che abbiano conseguito la promozione alla classe superiore, secondo parametri di merito definiti nel bando di concorso;
c) che appartengano a nuclei familiari di disagiate condizioni economiche, secondo i limiti massimi di reddito determinati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il numero dei posti è determinato con decreto dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione sulla base delle indicazioni fornite dalle direzioni dei collegi e convitti interessati.
3. La Giunta regionale può disporre nei limite del dieci per cento dei posti messi a concorso il conferimento di posti straordinari in favore di alunni e studenti che, pur sprovvisti di qualcuno dei requisiti di cui al comma 1, si trovino in particolari situazioni familiari di bisogno.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 10.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 11:
Articolo 11 (Premi di studio a studenti delle scuole secondarie della Regione che si distinguono particolarmente nello studio della lingua francese)
1. Per ogni anno scolastico sono istituiti con decreto dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione premi in favore di alunni e studenti:
a) iscritti a scuole secondarie della Regione;
b) che si distinguono particolarmente nello studio della lingua francese secondo i seguenti criteri:
1) essere iscritti per la prima volta alla classe frequentata, e non essere stati iscritti in precedenza alla medesima classe di un'altra scuola e per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado aver ottenuto la promozione in prima sessione;
2) aver ottenuto il massimo della valutazione nello studio della lingua francese secondo le formule in uso nelle singole scuole nell'anno scolastico di riferimento e per gli studenti delle scuole secondarie di 2° grado aver ottenuto una valutazione non inferiore agli otto decimi nella lingua francese.
2. Il numero di premi è determinato in relazione alla popolazione scolastica nella misura di uno ogni cento o frazione superiore a cinquanta alunni o studenti.
PresidentePongo in votazione l'articolo 11.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 12:
Articolo 12 (Contributi straordinari a favore di alunni e studenti in situazioni di bisogno emergente a seguito di particolari circostanze)
1. Sono istituiti contributi straordinari a favore di alunni e studenti:
a) iscritti e frequentanti regolarmente scuole pubbliche o private ma legalmente riconosciute;
b) in particolare stato di bisogno economico derivante da situazioni di marginalità sociale.
2. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese di carattere scolastico, cioè collegate direttamente alla frequenza scolastica.
3. L'ammontare del contributo non può superare il limite stabilito per le borse di studio di cui all'articolo 6.
4. I contributi straordinari sono erogati con deliberazione della Giunta regionale, previa valutazione da parte di una Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da due funzionari dei Servizi scolastici dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione e da due funzionari del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, designati dai rispettivi Assessori. La Commissione valuta i singoli casi e formula proposte sia in ordine all'ammissibilità dell'intervento che all'entità del contributo, sulla base di idonea documentazione comprovante lo stato di necessità del richiedente e le spese sostenute.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 12.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 13:
Titolo IV Altri interventi
Articolo 13 (Contributi straordinari agli enti locali per il funzionamento di scuole materne)
1. Possono essere concessi contributi straordinari, compatibilmente con le disponibilità del bilancio della Regione, a favore dei comuni per il funzionamento di scuole materne locali, in presenza delle seguenti condizioni:
a) che non sia stata istituita nel territorio del Comune una sezione di scuola materna regionale ai sensi della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, recante norme integrative della legge statale 18 marzo 1968, n. 444, riguardanti l'istituzione delle scuole materne nella regione autonoma della Valle d'Aosta, e successive modificazioni;
b) che vi siano per l'anno scolastico cui si riferisce la domanda di contributo almeno due bambini iscritti e frequentanti.
2. Le richieste, da inoltrarsi entro il mese di luglio di ciascun anno, devono contenere la previsione di spesa, nonché l'indicazione del numero di bambini iscritti per l'anno scolastico cui si riferisce la domanda di contributo.
3. L'erogazione del contributo, limitato esclusivamente al rimborso delle spese relative al personale docente (stipendi e oneri a carico del datore di lavoro), è disposta con deliberazione della Giunta regionale in due rate, la prima pari al cinquanta per cento della spesa preventivata entro il 31 dicembre, la seconda a saldo, previa presentazione di rendiconti.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 12.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 14:
Articolo 14 (Contributi straordinari agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici)
1. Possono essere concessi contributi straordinari, compatibilmente con le disponibilità del bilancio della Regione, a favore dei comuni e dei consorzi dei comuni che non siano in grado di provvedervi interamente con le disponibilità dei relativi bilanci per l'acquisto di arredi scolastici per le scuole dell'obbligo.
2. Le richieste, da inoltrarsi entro il mese di luglio di ciascun anno, devono contenere:
a) relazione del direttore didattico e del preside sul fabbisogno di arredo scolastico;
b) elenco dei beni da acquistare con l'indicazione dei relativi prezzi;
c) deliberazione dell'organo competente dell'ente locale relativa all'acquisto, con indicazione della spesa prevista e della sua copertura.
3. Le richieste, complete della documentazione di cui al comma 2, sono esaminate da una Commissione tecnica nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da due funzionari dei Servizi scolastici dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, da un preside o direttore didattico designati dall'Assessore alla pubblica istruzione e un funzionario dell'Assessorato dei lavori pubblici designato dal rispettivo Assessore.
4. La commissione di cui al comma 3, sentiti, se del caso, i comuni interessati, forma il piano di ripartizione dei fondi, ed indica per ogni intervento l'importo del contributo regionale sulla base dei seguenti criteri:
a) l'entità del contributo non può superare il novanta per cento della spesa complessiva a carico del Comune;
b) l'ammontare non può in ogni caso essere superiore al prodotto della quota base, aggiornata secondo l'indice annuale di inflazione ISTAT, moltiplicata per il coefficiente attribuito ad ogni quota, come da tabella allegato A alla presente legge;
c) la determinazione della percentuale del contributo è in funzione della disponibilità dello stanziamento annuale del bilancio della Regione;
d) il contributo non può essere attribuito allo stesso comune o consorzio di comuni per lo stesso motivo più di una volta nel corso di un decennio.
5. Il piano di ripartizione predisposto dalla Commissione è approvato dalla Giunta regionale. La liquidazione del contributo avviene dietro presentazione di documentazione dimostrativa degli acquisti effettuati.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 14.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
PresidenteDo lettura dell'articolo 15:
Articolo 15 (Contributi di studio ad insegnanti per la frequenza di corsi estivi di perfezionamento linguistico)
1. Sono istituiti contributi di studio per la frequenza durante i mesi estivi di corsi di perfezionamento linguistico all'estero a favore di docenti che:
a) siano effettivamente in servizio presso le scuole della Regione con esclusione di qualsiasi altra forma di utilizzazione diversa dall'effettivo insegnamento;
b) siano residenti ed effettivamente domiciliati in Valle d'Aosta;
c) non abbiano rinunciato in passato per due volte ad analoghe sovvenzioni;
d) non abbiano presentato domanda di trasferimento in scuole situate fuori del territorio della Regione.
2. Per le procedure si osservano le disposizioni di cui all'articolo 4.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 15.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 16:
Articolo 16 (Finanziamenti alle scuole della Regione per la realizzazione di iniziative connesse ad innovazioni educative di carattere linguistico)
1. Nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio possono essere assegnati fondi alle istituzioni scolastiche della Regione per la realizzazione, nell'ambito dei programmi di interventi educativo-didattici bilingui formulati dai competenti organi collegiali scolastici in relazione all'applicazione nelle scuole regionali del disposto statutario degli articoli 39 e 40, di periodi di inserimento delle classi in scuole francofone.
2. Al trasferimento dei fondi di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente sezione del Consiglio scolastico regionale, in due rate, la prima pari al settanta per cento della spesa preventivata all'avvio delle iniziative, la seconda a saldo, al termine delle esperienze, previa presentazione di rendiconti.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 16.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 17:
Articolo 17 (Finanziamenti alle scuole della Regione per l'aggiornamento obbligatorio dei docenti)
1. Nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio possono essere assegnati fondi direttamente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione per la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale docente.
2. Al trasferimento dei fondi di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente sezione del Consiglio scolastico regionale.
3. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 (Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della regione), e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 14.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 17.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 18:
Articolo 18 (Finanziamenti alle scuole della Regione per sussidi didattici e materiale didattico di consumo)
1. Nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio possono essere assegnati fondi direttamente alle scuole materne regionali e alle scuole secondarie di 2° grado della Regione per:
a) l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di:
1) sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, il materiale ludico e di arredamento scolastico, nonché le dotazioni librarie;
2) attrezzature scientifiche ed informatiche;
b) l'acquisto straordinario di materiale didattico di consumo.
2. L'ammontare del finanziamento regionale è determinato sulla base dei seguenti criteri:
a) popolazione scolastica;
b) numero di sezioni o classi;
c) esigenze dei diversi tipi di scuola e istituto.
3. Possono altresì essere assegnati fondi direttamente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione per l'acquisto di ausili didattici a favore di alunni e studenti portatori di handicap.
4. Al trasferimento dei fondi di cui ai commi 1 e 3 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente sezione del Consiglio scolastico regionale.
5. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui ai commi 1 e 3 provvedono le istituzioni scolastiche interessate ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 14.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 18.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 19:
Articolo 19 (Finanziamenti a favore della comunità Walser per l'organizzazione di iniziative volte alla conservazione del patrimonio linguistico locale)
1. Possono essere concessi finanziamenti annuali, compatibilmente con le disponibilità del bilancio della Regione, a favore del Centro studi e cultura walser di Gressoney-Saint-Jean ovvero dei comuni della comunità walser per l'organizzazione di corsi di lingua tedesca per gli alunni delle scuole locali.
2. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 è disposta con deliberazione della Giunta regionale in due rate, la prima pari al settanta per cento della spesa preventivata all'avvio delle iniziative, la seconda a saldo al termine dei corsi, previa presentazione di rendiconti.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 19.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 20:
Articolo 20 (Finanziamenti per l'organizzazione di corsi volti a favorire il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e di corsi di lingue per soggetti in situazioni di marginalità sociale)
1. Possono essere concessi finanziamenti annuali, compatibilmente con le disponibilità del bilancio della Regione, a favore del Centro di documentazione del Comitato sindacale unitario di Aosta per:
a) il funzionamento dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;
b) lo svolgimento di corsi monografici per adulti;
c) la gestione di corsi di lingue per lavoratori stranieri.
2. Possono altresì essere concessi finanziamenti straordinari, compatibilmente con le disponibilità del bilancio della Regione, a favore di istituzioni scolastiche regionali per la realizzazione di progetti di insegnamento individualizzato per l'apprendimento delle lingue italiana e francese destinati ad alunni stranieri, in particolare di aree extracomunitarie.
3. L'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2 è disposta con deliberazione della Giunta regionale in due rate, la prima pari al settanta per cento della spesa preventivata all'avvio delle iniziative, la seconda a saldo al termine dei corsi, previa presentazione di rendiconti.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 20.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 21:
Titolo V Disposizioni transitorie e finali
Articolo 21 (Disposizioni transitorie)
1. Per i concorsi già banditi e per gli interventi già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la regolamentazione vigente all'atto dell'inizio della procedura.
2. Limitatamente all'anno 1993, i termini di cui all'articolo 13, comma 2 e 14, comma 2 sono fissati al mese di ottobre.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 21.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 22:
Articolo 22 (Disposizioni finanziarie)
1. L'onere per l'applicazione del Titolo III della presente legge, valutato in annue lire 770.000.000, graverà a decorrere dall'anno 1994 sul capitolo corrispondente al capitolo 55540 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 che assumerà la seguente denominazione: "Concessione di borse, premi, contributi e sussidi straordinari di studio e conferimento di posti gratuiti e semigratuiti in collegi e Convitti della Regione".
2. L'onere per l'applicazione del Titolo IV della presente legge, valutato in annue lire 2.490.000.000, graverà a decorrere dall'anno 1994:
- per lire 1.350.000.000 sui capitoli corrispondenti ai sottoelencati capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993, nelle misure a fianco riportate:
capitolo 55960 (articolo 15) lire 60.000.000
capitolo 55920 (articolo 17) lire 330.000.000
capitolo 56340 (articolo 18, comma uno lett. a), e comma tre)
lire 900.000.000
capitolo 55145 (articolo 18, comma uno lett. b) lire 60.000.000
- per lire 1.140.000.000 sui seguenti capitoli da istituire sul bilancio di previsione della Regione partire dall'anno 1994 con le denominazioni specificate appresso e nelle misure a fianco indicate:
- "Contributi straordinari agli enti locali per il funzionamento di scuole materne" (articolo 13) lire 100.000.000
- "Contributi straordinari agli enti locali per l'acquisto di arredi scolastici" (articolo 14) lire 750.000.000
- "Finanziamenti alle scuole della a Regione per la realizzazione di iniziative connesse ad innovazioni educative di carattere linguistico" (articolo 16) lire 220.000.000
- "Finanziamenti per l'organizzazione di iniziative volte alla conservazione del patrimonio linguistico, a favorire il completamento dell'obbligo scolastico da parte degli adulti e di soggetti in situazione di marginalità sociale" (articoli 19-20) lire 70.000.000
Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvederà per gli anni 1994 e 1995 mediante utilizzo degli stanziamenti complessivamente iscritti per i medesimi anni ai capitoli 55540 e 55660 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993/1995.
4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 2 si provvederà per gli anni 1994 e 1995:
- quanto ad annue lire 1.350.000.000 mediante utilizzo per corrispondente complessivo importo delle risorse iscritte ai capitoli 55960, 55920, 56340 e 55145 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993/1995;
- quanto ad annue lire 1.140.000.000 mediante utilizzo, per gli importi indicati, degli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli del medesimo bilancio pluriennale: capitolo 56660 per lire 170.000.000, capitolo 20720 per lire 750.000.000 e capitolo 55270 per lire 220.000.000.
5. All'eventuale determinazione dell'onere per gli anni successivi si provvederà a norma dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), con la legge di bilancio.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 22.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Pongo in votazione l'allegato A.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
