Objet du Conseil n. 4494 du 13 avril 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 4494/IX Disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56 recante provvedimenti per la difesa e l'incremento dell'apicoltura nella Valle d'Aosta".
Presidente È aperta la discussione generale.
Se nessun Consigliere chiede di parlare, si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:
Articolo 1 1. Dopo l'articolo 2 della Legge regionale 24 agosto 1982, n. 56, recante provvedimenti per la difesa e l'incremento dell'apicoltura nella Valle d'Aosta, è inserito il seguente articolo:
Articolo 2 bis
"Ai fini della presente legge:
a) Viene considerato apicoltore chiunque allevi le api sia come attività principale che secondaria o complementare;
b) per alveare s'intende l'arnia contenente i favi con covata ricoperti di api;
c) per apiario s'intende l'insieme di uno o più alveari collocati in una postazione e costituenti un insieme unitario;
d) per nomadismo s'intende la conduzione dell'allevamento apistico basato sulla utilizzazione di zone nettarifere diverse mediante uno o più spostamenti annuali degli alveari;
e) è considerato esperto apistico chi, in possesso di diploma di scuola media superiore, dopo aver seguito un corso specifico presso l'Istituto Nazionale di Apicoltura di Bologna, o equivalente corso di specializzazione indetto dalle Facoltà di Agraria delle Università degli Studi od organizzato dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta, ne abbia ottenuto il relativo certificato di idoneità.
Dovrà, inoltre, dimostrare di avere almeno tre anni di esperienza pratica in campo apistico.
Per miele s'intende:
f) in conformità a quanto disposto dall'articolo 1 della Legge 12 ottobre 1982, n. 753, concernente il recepimento della Direttiva della comunità Economica Europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri della CEE concernenti il miele, il prodotto alimentare che le api domestiche producono dal nettare dei fiori e dalle secrezioni di parti vive delle piante o che si trovano sulle stesse che esse bottinano, trasformano, combinano con sostanze specifiche."
Presidente Pongo in votazione l'articolo 1.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 2:
Articolo 2 1. I commi 1, 2, e 5 dell'articolo 3 della legge regionale 24 agosto 1982 n. 56 sono abrogati.
2 Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56 la parola "al corrente" e sostituita con "aggiornato".
3. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56 la parola "eventualmente" è soppressa.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 3:
Articolo 3 1. L'Articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1982 n. 56 è abrogato.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 4:
Articolo 4 1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56 è abrogata la frase: "e per gli stessi dovranno essere versate le quote previste dal precedente articolo 4".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56 è inserito il seguente comma: "Chiunque cessi, per qualsiasi ragione, di svolgere l'attività apistica, deve farne denuncia, entro il termine di 10 giorni dalla data della cessazione, al Consorzio Apistico".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 5:
Articolo 5 1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56 è inserito il seguente articolo:
"Articolo 5 bis
A ogni apicoltore residente nel territorio della regione Valle d'Aosta, o che vi eserciti la pratica del nomadismo, sarà assegnato un numero di riconoscimento, rilasciato dal Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, che dovrà esser convalidato entro il 31 marzo di ogni anno. Tale numero dovrà essere riportato ed evidenziato su ogni apiario posseduto. "
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 6:
Articolo 6 1. La lettera f) dell'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56, è stata abrogata.
PresidentePongo in votazione l'articolo 6.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 7:
Articolo 7 1. Gli articoli 7-8-9-10-11-12-13 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56 sono soppressi.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 8:
Articolo 8 1. L'articolo 14 della legge regionale 24 agosto 1982 n. 56, è sostituito dal seguente articolo:
"Articolo 14
Gli apiari devono essere posti, per motivi di sicurezza diretti ad evitare inconvenienti alla circolazione o alle persone, ad almeno venti metri lineari in direzione anteriore di volo e cinque metri lineari in direzione laterale e posteriore:
a) dal bordo delle strade comunali, regionali e statali, delle mulattiere e dei sentieri;
b) dalle case di civile abitazione o da altri fabbricati in cui vi sia costante o saltuaria presenza di persone.
Per quanto concerne i confini dai terreni, la distanza è fissata obbligatoriamente in metri lineari cinque.
L'apicoltore non è tenuto a rispettare le distanze di cui ai commi 1 e 2 se interpone degli ostacoli quali muri, palizzate, siepi vive o morte, reti o altri ripari senza soluzione di continuità.
Gli ostacoli di cui al comma 3 devono avere un'altezza di almeno due metri ed estendersi per almeno due metri oltre le estremità dello apiario in ambo i sensi."
Presidente Pongo in votazione l'articolo 8.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 9:
Articolo 9 1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 24 agosto 1982 n. 56, sono inseriti i seguenti articoli:
"Articolo 14 bis
"Al fine di svolgere l'attività di nomadismo, gli apicoltori possono localizzare le proprie postazioni nei luoghi prescelti, previo accordo col proprietario del terreno, nel rispetto delle norme dell'articolo 14.
Le postazioni possono essere mobili o fisse.
Le postazioni mobili e quindi trasferibili non sono soggette alle normative vigenti in materia urbanistica.
Articolo 14 ter
Le distanze, che devono obbligatoriamente intercorrere fra gli impianti a favo mobile di stanza fissa, nella regione sono fissate per le singole zone, su richiesta e proposta del Consorzio Apistico, con Decreto dell'Assessore all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali."
Presidente Pongo in votazione l'articolo 9.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 10:
Articolo 10 1. I commi 2 e 3 dell'Articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56 sono abrogati.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56 è inserito l seguente comma:
"L'apicoltore che volesse variare la località del nomadismo prevista nella propria denuncia annuale dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del Consorzio Apistico della Valle d'Aosta che, sentita la commissione consorziale, potrà rilasciarne l'autorizzazione."
Presidente Pongo in votazione l'articolo 10.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 11:
Articolo 11 1. L'articolo 16 della legge regionale 24 agosto 1982 n. 56, è abrogato.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 11.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 12:
Articolo 12 1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 24 agosto 1982 è soppressa la frase:
"ad essa sarà presente l'esperto del Consorzio e deve essere effettuata nell'apiario o nelle immediate vicinanze. "
Presidente Pongo in votazione l'articolo 12.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 13:
Articolo 13 1. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 24 agosto 1982 è soppressa la frase:
"l'esperto apistico assisterà a dette operazioni sorvegliandone l'esecuzione. "
Presidente Pongo in votazione l'articolo 13.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 14:
Articolo 14 1. Dopo l'articolo 21 della Legge regionale 24 agosto 1982 n. 56, è inserito il seguente articolo 21 bis:
"Articolo 21 bis
L'esperto apistico, alle dipendenze del Servizio di Assistenza Tecnica, Economica, Sociale e dello Sviluppo Agricolo dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, ha i seguenti compiti:
a) collabora con il servizio veterinario della U.S.L. per l'identificazione e la cura delle patologie dell'alveare;
b) introduce e diffonde le nuove tecniche di allevamento, consigliando direttamente l'apicoltore in azienda;
c) verifica l'effettiva consistenza degli apiari;
d) collabora con il Consorzio Apistico della Valle d'Aosta e la cooperativa "Miel du Val d'Aoste" per promuovere e coordinare tutte le iniziative intese allo sviluppo dell'apicoltura locale. L'esperto apistico, per l'adempimento della propria funzione, ha facoltà di accedere, in presenza del proprietario, in ogni tempo negli apiari e loro pertinenze, nei locali di conservazione del miele, della cera o altri prodotti e delle attrezzature.
Potrà, inoltre, prelevare campioni di qualsiasi genere."
Presidente Pongo in votazione l'articolo 14.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 15:
Articolo 15 1. L'articolo 22 della legge regionale 24 agosto 1982 n. 56, è così costituito:
"Articolo 22
Durante il periodo della fioritura dei fruttiferi, dall'apertura del fiore alla completa caduta dei petali, è fatto divieto di eseguire trattamenti antiparassitari sugli stessi.
L'Assessore regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, sentite le organizzazioni dei produttori agricoli e frutticoltori e il Consorzio Apistico, può autorizzare, all'instaurarsi di particolari situazioni tecniche o patologiche, trattamenti antiparassitari durante il periodo della fioritura dei fruttiferi.
Con Decreto dell'Assessore regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali da emanarsi di anno in anno possono essere prescritte le tecniche volte ad ovviare e prevenire i danni causati alle api dai trattamenti antiparassitari anche fuori dal periodo di fioritura dei fruttiferi e delle altre colture agrarie.
L'Assessore regionale - dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali può, altresì, vietare o regolare, sentite le organizzazioni agricole interessate, l'uso dei diserbanti o la loro applicazione secondo precise norme di intervento e di distribuzione in relazione alla situazione della zona da diserbare".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 15.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 16:
Articolo 16 1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 24 agosto 1982 n. 56, sono inseriti i seguenti articoli:
22 bis, 22 ter, 22 quater e 22 quinquies
"Articolo 22 bis
Il Servizio di Assistenza Tecnica, Economica, Sociale e dello Sviluppo Agricolo dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, provvede a:
a) valorizzare il miele valdostano;
b) effettuare analisi fisico - chimiche e melissopalinologiche
c) procedere alla sperimentazione e alla ricerca;
d) di impartire le direttive per la caratterizzazione del miele valdostano."
"Articolo 22 ter
Al fine di stimolare il servizio di impollinazione dei fruttiferi ed in base al comma I dell'Articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984 n. 30, concernente interventi regionali in materia di agricoltura, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, a valere sui finanziamenti già previsti per l'applicazione della L.R. sopraindicata, una somma di lire 30.000 per alveare, aggiornabile con successive deliberazioni di Giunta, ad ogni associazione di frutticoltori che si serve del servizio stesso richiedendolo ai diversi apicoltori iscritti al Consorzio Apistico.
Il numero degli alveari impiegabili ad ettaro, per l'effettuazione del citato servizio, è fissato, in base al tipo di coltura, dal Servizio di Assistenza Tecnica, Economica, Sociale e dello Sviluppo Agricolo."
"Articolo 22 quater
In caso di accertate e dichiarate gravi epizoozie, la Giunta regionale concede, per l'acquisto dei presidi sanitari, contributi pari al 100 percento del relativo costo alle associazioni apistiche riconosciute.
Tali contributi sono concessi anche per i presidi finanziati ai sensi della legge regionale 3 marzo 1983, n. 6 "
"Articolo 22 quinquies
L'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, nell'effettuare rimboschimenti, ricostituzioni vegetali, riordini fondiari ed interventi in difesa del suolo, dà la preferenza per l'impianto di specie vegetali di interesse apicolo compatibili con le condizioni ambientali ed il fine primario dei suddetti lavori."
Presidente Pongo in votazione l'articolo 16.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 17:
Articolo 17 Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 24 agosto 1982 n. 56 è soppressa la parola:"permanentemente".
PresidentePongo in votazione l'articolo 17.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 18:
Articolo 18 L'articolo 26 della L. R. 24 agosto 1982 n. 56 è così sostituito:
"Articolo 26
Sono incaricati della sorveglianza e dell'applicazione della presente legge l'U.S.L. della Valle d'Aosta, il Consorzio Apistico, il Servizio di Assistenza Tecnica, Economica, Sociale e dello Sviluppo Agricolo dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, il corpo forestale valdostano e gli organi di polizia locale.
Gli incaricati di cui al comma 1 possono accedere, in qualsiasi momento, agli apiari ed alle colture per gli opportuni controlli".
Presidente Pongo in votazione l'articolo 18.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 19:
Articolo 19 1. L'articolo 27 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56 è così sostituito:
"Articolo 27
Ferme restando le sanzioni previste dal regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, chiunque non rispetti gli adempimenti previsti dalla presente legge è soggetto all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo.
Chiunque, essendovi obbligato, non denuncia gli alveari o, comunque, altera le notizie in merito al censimento di cui agli articoli 3 e 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni arnia non denunciata e per ogni arnia la cui denuncia non corrisponda alla situazione reale.
Chiunque, essendovi obbligato, non esponga il numero di riconoscimento su ogni apiario di proprietà, di cui all'articolo 5 bis, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.
Chiunque, essendovi obbligato, non denuncia la cessazione di attività, di cui al comma 6 dell'articolo 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per arnia denunciata nell'anno precedente.
I contravventori alle norme di cui all'articolo 15 sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per arnia posseduta.
I contravventori alle norme di cui all'articolo 22 sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.500.000.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 19.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 20:
Articolo 20 1. L'articolo 28 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56 è così sostituito:
"Articolo 28
Chiunque impedisca agli incaricati di cui all'articolo 26 di ispezionare gli apiari ed i locali ove è conservato il materiale relativo o si rifiuta di fornire informazioni o indicazioni richieste dagli incaricati stessi nell'esercizio delle loro funzioni o le fornisce inesatte o mendaci è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni derivati dalla sua trascuratezza o colpa."
PresidentePongo in votazione l'articolo 20.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
PresidenteDo lettura dell'articolo 21:
Articolo 21 1. Gli attuali organi statutari del Consorzio Apistico, di cui alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 56, restano in carica sino alle nuove elezioni da indirsi entro 60 giorni dalla approvazione dello Statuto di cui all'articolo 23 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 56
Presidente Pongo in votazione l'articolo 21.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 22:
Articolo 22 1. Il contributo annuo a favore del Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, autorizzato dalla legge regionale 29 novembre 1978, n. 58, è rideterminato, a decorrere dall'anno 1993, in lire 50.000.000.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 22.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 23:
Articolo 23 1. Alla copertura della maggiore spesa annua di lire 20.000.000, derivante dall'applicazione del precedente articolo 22 della presente legge, destinata a gravare sul cap. 42060 del Bilancio di previsione della Regione a decorrere dall'esercizio finanziario 1993 e sui corrispondenti capitoli. dei futuri bilanci si provvede:
- per l'anno 1993 mediante riduzione di lire 20.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del Bilancio in corso (D - Sviluppo economico - 6. Interventi Settoriali - 6.1. Agricoltura - 6.1.2. Interventi per l'apicoltura);
- per gli anni 1994/1995 mediante utilizzo per lire 60.000.000 delle disponibilità iscritte al cap. 42060 e per lire 40.000.000 delle disponibilità iscritte al cap. 69000 del bilancio pluriennale 1993/1995.
2. A decorrere dall'anno 1996 l'onere sarà iscritto ai sensi dell'articolo 1 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) modificato dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 23.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 24:
Articolo 24 1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza, sia in termini di cassa:
Parte spesa.
Variazione in diminuzione
Cap. 69000: fondo globale per il finanziamento di spese correnti
lire 20.000.000
Variazioni in aumento
Cap. 42060: contributo al Consorzio Apistico della Valle d'Aosta per la difesa e l'incremento dell'Apicoltura
legge regionale 24 agosto 1982, n. 56,
legge regionale
lire 20.000.000
Presidente Pongo in votazione l'articolo 24.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Do lettura dell'articolo 25:
Articolo 25 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 25.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 19
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Esito della votazione:
Presenti, votanti e favorevoli: 20
Il Consiglio approva all'unanimità
