Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 4201 du 16 février 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 4201/IX Disegno di legge: "Interpretazione autentica e modificazioni della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, concernente: Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci".

PresidenteIl Consigliere Marcoz ha chiesto di poter illustrare il disegno di legge n. 483 iscritto al punto 47 dell'ordine del giorno; ne ha facoltà.

Marcoz (UV) A seguito della entrata in vigore della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, che detta norme in materia di esercizio ad uso pubblico delle piste di sci, sono insorti problemi connessi all'applicazione dei termini fissati nella norma transitoria (articolo 13) - da una parte i tempi concessi per la presentazione della domanda di classi-ficazione delle piste non consentono la corretta realizzazione dei documenti richiesti dalla legge e ciò, almeno in parte, potrebbe vanificare le finalità che la legge stessa si propone (articolo 1); d'al-tra parte, la chiusura di varie piste conseguente alla mancata pre-sentazione entro la data stabilita di parte della documentazione, da parte di alcuni gestori, potrebbe produrre effetti negativi sul piano economico e dell'immagine turistica della Regione.

Quest'ultimo possibile sviluppo nasce appunto dal condizionamento imposto dalla norma che introduce l'obbligo, a carico dei gestori, di comunicare all'Assessorato del turismo, sport e beni culturali l'elenco delle piste gestite e il nominativo del responsabile delle stesse. Tale norma, che definisce un termine entro il quale presentare la comunicazione (sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge), non può, in mancanza di specifico diverso indirizzo fornito dal Consiglio regionale, che essere interpretata in senso restrittivo e deve quindi, per come oggi è scritta la legge, essere considerata perentoria.

Tale rigida interpretazione penalizza quei gestori che, a fronte delle notevoli incombenze imposte dalla legge, sono stati in grado di convalidare solo successivamente alla data del 24 settembre 1992 (termine fissato) il loro impegno nella gestione, e ai quali non è ora consentito di aprire al pubblico le piste di sci.

Risultano maggiormente penalizzati i gestori delle piste di sci di fondo, il cui servizio è offerto gratuitamente al pubblico da enti senza finalità di lucro, quali comuni, Aziende di promozione turistica e Sci Club. Tali enti gestiscono per lo più le piste di minore rilevanza, avvalendosi di ridotti mezzi umani e finanziari, e quindi in condizioni organizzative sovente non adeguate, operando in contesti in cui l'attività legata allo sci non è particolarmente prosperosa.

Il servizio che questi forniscono incentiva tuttavia minime attività collegate allo sci e in tal modo contribuisce a creare l'infrastrutturazione economica dei territori montani, elemento fondamentale per la rivitalizzazione delle zone turisticamente meno sviluppate.

E' quindi opportuno che l'opera che questi enti svolgono sia salvaguardata, mettendo in atto le iniziative necessarie a estendere il termine fissato dalla legge per la presentazione della citata documentazione.

Peraltro, sul piano del rispetto delle finalità indicate dalla legge (assicurare adeguate condizioni di agibilità delle piste, con particolare riferimento alla sicurezza delle stesse), pare indifferente che la comunicazione, con la quale i gestori devono indicare all'Assessorato del turismo, sport e beni culturali le piste gestite e il nominativo del responsabile delle stesse per poter aprire le piste al pubblico in via transitoria e in attesa del rilascio della classificazione delle piste, sia inoltrata entro i sei mesi previsti o anche successivamente, purché comunque prima dell'apertura al pubblico delle piste stesse.

Per quanto riguarda la presentazione della domanda di classificazione delle piste, occorre precisare che il termine indicato non consente la realizzazione dei documenti richiesti dalla legge in quanto comporterebbe necessariamente la diminuzione del dettaglio e della qualità delle cartografie, che potrebbero essere redatte solo a seguito di campagne di rilievi, e degli altri elaborati previsti (relazione geologica, eccetera ), con conseguenti maggiori difficoltà di valutazione e ridotte possibilità di giudizio da parte della Commissione deputata alla classificazione delle piste di sci.

Il superamento delle problematiche esposte non può che passare attraverso l'interpretazione e la modifica della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, come proposta dal disegno di legge n. 483, cioè prolungando i termini al 30 novembre 1994..

Presidente Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha chiesto la parola il Consigliere Bondaz.

Bondaz (DC) Ringrazio vivamente il Consigliere relatore per la sua relazione, che è stata ampia e circostanziata, soprattutto se si tiene conto che il relatore, benché si trattasse semplicemente della interpretazione autentica di una legge precedente, ha fatto una disamina molto approfondita delle tematiche necessarie per arrivare a stabilire una proroga dei termini fissati a suo tempo.

Poiché noi riteniamo che relazioni di questo tipo siano importanti, perché facilitano l'opera dei consiglieri, annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand.

Riccarand (VA) Io ritengo molto discutibile questo disegno di legge.

All'inizio del 1992, quando venne discussa in Consiglio regionale questa legge, ben si conosceva l'iter da seguire nella presenta-zione dei documenti, nonché nella segnalazione e la classificazione delle piste, eppure vennero dei termini ben sapendo che in quel-l'arco di tempo c'era la possibilità di presentare tutta la documen-tazione. Ciò venne deciso dopo una situazione che durava da trop-po tempo, in cui in sostanza c'era una totale carenza di normativa. Adesso, praticamente si propone di far saltare tutta l'impalcatura della legge e tutti i termini che erano stati fissati, con due articoli che sembrano apparentemente innocui, ma che in realtà prorogano a tempi indeterminati o sicuramente molto lunghi in alcuni casi, tutta la normativa. Non so se ci rendiamo conto che arrivare alla fine del 1994, significa scavalcare tutta l'impostazione della legge e quindi per anni non ci sarà l'applicazione della normativa concernente le piste da sci.

A me non sembra che questa impostazione sia corretta, anzi mi sembra trattarsi di un modo di operare contrastante: una parte si fa una legge e sei mesi dopo, quando la si deve applicare, si decide di cambiarla completamente, modificandone le scadenze.

Io non condivido questo disegno di legge, perché mi sembra che vanifichi lo sforzo di disciplinare l'apertura al pubblico delle piste di sci, fatto dopo lunghi anni di disattenzione in questo settore, in cui sappiamo che si erano verificati gravi problemi conseguenti proprio all'individuazione del responsabile dell'apertura al pubbli-co di queste piste. Con questo provvedimento si va di fatto a vani-ficare tutto questo sforzo per avere una legge almeno all'altezza di ciò che in altre Regioni è ormai attuato da tantissimi anni.

Per queste ragioni io non condivido il disegno di legge in oggetto e, se viene mantenuto, gli voterò contro.

Presidente Se nessun Consigliere intende intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha chiesto la parola l'Assessore del turismo, sport e beni culturali, Voyat.

Voyat (UV) Non si vuole affatto valinifare la legge. Il problema è che, purtroppo, ci troviamo di fronte a delle esigenze ben precise.

Intanto il primo comma dell'articolo 13 dice: "Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge", ma poi non precisa se basta presentarli una volta o tutti gli anni. Ora noi diciamo che tutti gli anni, prima dell'apertura delle piste di sci, la società è obbligata ad indicare il responsabile delle piste. Prima, invece, sembrava che la società dovesse provvedere a ciò solo una volta. L'interpretazione tende quindi a precisare che tutti gli anni la società deve comunicare il responsabile.

Il secondo comma non è altro che una semplice applicazione dell'articolo 3 della legge, in cui si stabilisce che le aziende, le società o gli sci club devono presentare la documentazione richiesta. C'è da dire, però, che specie le aziende, società o sci club che gestiscono i piccoli impianti non hanno la possibilità di presentare questa documentazione, che è molto complicata ed ha dei costi molto elevati. Pertanto, proprio per evitare che tutte le piccole società disattendano la legge e non possano aprire gli impianti per la stagione 1993-94, abbiamo preferito derogare e dare ad esse ancora un anno di tempo per presentare la documentazione. Occorre tenere presente che gran parte delle grandi società, specie quelle che gestiscono piste da discesa, hanno già presentato o stanno per presentare la documentazione entro il 17 marzo, perché l'avevano già al momento della costruzione della pista, mentre le altre non ce l'hanno affatto.

Quindi, proprio per non far correre a tali società il rischio di non poter applicare la legge e quindi di chiudere alcune piste di fondo, abbiamo preferito modificare la legge, consentendo a tutti di potersi mettere a posto.

Presidente Passiamo ora all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1.

Articolo 1 (Interpretazione autentica)

1. Il termine di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9, concernente "Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci", è da considerarsi ordinatorio; la comunicazione indicata allo stesso comma deve comunque pervenire all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali prima dell'apertura al pubblico delle piste di sci.

PresidenteSe nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 24

Contrari: 1

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 2.

Articolo 2 (Proroga di termine)

1. Il termine di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 9/1992 è prorogato al giorno 30 novembre 1994.

PresidenteSe nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 24

Contrari: 1

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 3.

Articolo 3 (Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 24

Contrari: 1

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

PresidenteIl Consigliere Riccarand ha chiesto la parola per dichiarazione di voto; ne ha facoltà.

Riccarand (VA) Io credo che qui non si tratti semplicemente di uno slittamento dei tempi, ma di un completo stravolgimento della legge, perché quando si dice che le domande per l'esercizio ad uso pubblico delle piste non devono più essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, com'era stabilito fino ad ora, ma devono essere presentate prima dell'apertura al pubblico delle piste di sci, si stravolge completamente la legge, perché la domanda per l'esercizio comportava anche un provvedimento di classificazione.

Ora io mi chiedo chi farà la classificazione di una pista di sci la cui domanda è stata presentata solo quindici giorni prima dell'apertura al pubblico della pista, visto che la legge aveva previsto certe procedure e tempistiche nelle istruttorie. Con questo provvedimento salta tutto e quindi ritorneremo ad una situazione sostanzialmente non più regolamentata.

Ribadisco pertanto il mio voto negativo nei confronti di questo disegno di legge.

PresidenteSe nessuno chiede la parola, il Consiglio è chiamato a pronunciarsi sul complesso della legge.

Esito della votazione

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 24

Contrari: 1

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva