Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 4199 du 16 février 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 4199/IX Disegno di legge: "Norme in materia di turismo equestre".

Presidente Per mera dimenticanza la relazione dei consiglieri Agnesod e Ricco non è stata allegata al disegno di legge n. 410. Se non ci sono obiezioni, la facciamo distribuire adesso. I colleghi accettano?

Modifico la mia dichiarazione, precisando che la relazione è stata consegnata questa mattina su unanime accettazione di questa procedura da parte dei Capigruppo.

Il Consigliere Agnesod ha chiesto di poter illustrare il disegno di legge n. 410 iscritto al punto 45 dell'ordine del giorno, nel nuovo testo predisposto dalla III e dalla V Commissione consiliare permanente; ne ha facoltà.

Agnesod (UV) Il disegno di legge che stiamo esaminando si propone di regolamentare il settore del turismo equestre. Esso è articolato in due parti: la prima riguardante la figura e l'attività dell'accompagnatore di turismo equestre, la seconda le infrastrutture inserite nei centri regionali di turismo equestre.

Il disegno di legge si inserisce nell'ottica di arricchire la tipologia dell'offerta turistica regionale.

Viene definita innanzitutto la figura dell'accompagnatore di turismo equestre, una figura professionale che si inserisce tra l'agricoltore e l'operatore turistico tradizionale.

L'accompagnatore di turismo equestre offre a persone singole o gruppi passeggiate a cavallo o gite, garantendo l'accompagnamento, l'assistenza e l'incolumità delle persone e fornendo, nel contempo, informazioni e notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.

L'autorizzazione all'esercizio della professione è concessa ai residenti in Valle dal Sindaco del Comune di residenza, ai non residenti invece è concessa dal Sindaco del Comune in cui essi intendono esercitare tale attività.

L'autorizzazione ha la validità di un anno ed è rinnovata automaticamente con il pagamento della relativa tassa nei termini prescritti.

Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione è previsto l'accertamento della formazione professionale tramite un esame da sostenere presso l'Assessorato regionale al turismo, sport e beni culturali.

Passiamo ora ad esaminare la seconda parte del disegno di legge n. 410.

Ai complessi ippici destinati alla pratica dell'attività di turismo equestre in possesso di determinati requisiti è riconosciuta la denominazione di "Centri regionali di turismo equestre". Tali centri possono essere ubicati in zone del piano regolatore generale comunale destinate ad infrastrutture turistico-sportive.

La Regione incentiva lo sviluppo di questi centri tramite mutui a tasso agevolato della durata di quindici anni, concessi da un apposito fondo di rotazione costituito e gestito per mezzo di una convenzione tra Giunta regionale e Finaosta. Il tasso fisso annuo applicato ai mutui è pari al 25 per cento del tasso di riferimento per operazioni credito nel settore edilizio approvato con decreto del Ministero del Tesoro in vigore al 1° gennaio precedente la data di stipulazione del relativo contratto. L'articolo 15 prevede che anche gli enti locali (comuni, comunità montane...) possano beneficiare dei finanziamenti per la realizzazione dei centri di turismo equestre.

I finanziamenti sono concessi dalla Giunta regionale con propria deliberazione, con un vincolo di destinazione delle infrastrutture di almeno quindici anni, pena il rimborso anticipato ed immediato del mutuo.

I gestori dei centri debbono presentare entro il 31 dicembre di ogni anno l'elenco delle tariffe relative ai servizi offerti alla clientela da applicarsi nell'anno successivo.

Presidente Il Consigliere Ricco vuole aggiungere alcuni punti?

Ha chiesto la parola il Consigliere Ricco; ne ha facoltà.

Ricco (DC) Avviare in Valle d'Aosta un sistema di normative che disciplini in modo razionale ed organico il diffondersi di improvvisati centri destinati al turismo equestre è un fatto certamente positivo, è un segnale indicativo non solo di forte incremento della disciplina sotto il profilo sportivo-turistico, ma anche del necessario interesse da parte degli enti pubblici preposti.

E' noto che gli sport equestri in senso generale hanno avuto in questa Regione una crescita lenta e fortemente discontinua. Giunti in Valle verso la fine degli anni '60, per iniziativa privata, dopo numerose vicissitudini hanno trovato un minimo di stabilità nel corso degli anni '80, decennio in cui c'è stato anche il boom del turismo equestre, inteso come piacere, per chi si avvicinava al cavallo, di scoprire in sella i sentieri incontaminati delle bellissime vallate valdostane.

Oggi i centri di turismo equestre in Valle d'Aosta sono molti, ma sono ben pochi quelli che si avvalgono di strutture sufficienti e di personale competente.

Certamente le norme in materia di turismo equestre sono uno strumento valido, da un lato, per censire i centri distribuiti sul territorio e verificarne la corretta gestione, e dall'altro per tutelare, per quanto possibile, l'incolumità dei cavalieri, con la presenza di guide esperte, la salute dei cavalli e la sicurezza dei terzi.

Infrastrutture ben attrezzate e serietà professionale costituiscono una garanzia del ritorno di immagine sotto il profilo turistico, tenendo conto che il numero di appassionati in tal senso è in continua crescita, così come in crescita è il numero dei cavalieri che si portano in vacanza il proprio cavallo appoggiandosi ai centri di turismo equestre.

Il disegno di legge è articolato su due titoli principali, che dettano disposizioni concernenti rispettivamente l'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre e gli interventi finanziari per lo sviluppo dei centri di turismo equestre ed un ulteriore titolo di norme comuni.

In particolare, il titolo primo definisce, in attuazione dell'articolo 11 della legge dello Stato n. 217/1983, l'inquadramento giuridico della professione di accompagnatore di turismo equestre, precisandone gli ambiti, le modalità di esercizio e di rilascio della prescritte abilitazioni professionali. A ciò si aggiungono le disposizioni concernenti l'istituzione dell'elenco regionale professionale.

Il titolo secondo, allo scopo di favorire lo sviluppo delle infrastrutture destinate alla pratica del turismo equestre, prevede uno specifico riconoscimento pubblico dei centri rispondenti a precisi requisiti igienico funzionali, di cui all'allegato tecnico, prevedendo altresì appositi finanziamenti destinati alla realizzazione ed al potenziamento dei centri stessi.

Le infrastrutture rispondenti ai quesiti prescritti assumono la denominazione di "Centro regionale di turismo equestre".

I finanziamenti per dette realizzazioni, destinati a ditte individuali e società anche cooperative, sono costituiti da mutui a tasso agevolato a carico di apposito fondo di rotazione istituito presso la società finanziaria regionale...della durata di anni quindici.

Tali aiuti finanziari rientrano nei limiti di intervento definiti dalle direttive comunitarie per lo specifico settore di attività economica.

Per gli interventi realizzati dagli enti locali, il disegno di legge rinvia alle modalità ed ai livelli di finanziamento di cui alla legge regionale 7 agosto 1986 n. 45.

Presidente Ringrazio anche il Consigliere Ricco. Dichiaro aperta la discussione generale sul nuovo testo predisposto dalla terza e dalla quinta Commissione consiliare permanente sul disegno di legge n. 410.

Ha chiesto la parola il Consigliere Pascale.

Pascale (PSI)Credo che i relatori abbiano già posto in evidenza l'utilità di questa legge per sviluppare un turismo in espansione come quello equestre.

Io vorrei fare solo due brevi considerazioni. La prima è di carattere positivo e concerne il fatto che con questa legge noi siamo all'avanguardia, perché siamo la prima Regione a disciplinare questa materia ed in particolare la figura dell'accompagnatore turistico.

Direi che questa è una delle tre leggi per le quali la Valle d'Aosta si è distinta a livello nazionale, la seconda è quella sulla sicurezza delle piste di sci, da cui oggi il nostro parlamentare, On. Caveri, sta traendo indicazioni per presentare una legge a livello nazionale, e la terza è quella relativa alle guide ed agli accompagnatori turistici. Direi che questo è il modo migliore per esercitare la nostra autonomia e la nostra capacità di autogoverno.

La seconda considerazione è un po' di preoccupazione, perché questa legge fu presentata dalla vecchia Giunta il 26 marzo 1992 ed ora siamo quasi ad un anno di distanza. Io mi chiedo perché c'è voluto un anno per portare questa legge all'approvazione del Consiglio regionale, visto che le piccole modifiche che apportate in sede di Commissione sono di carattere tecnico. Poiché non capisco se il ritardo è stato di carattere burocratico o di carattere politico, vorrei avere delle spiegazioni in merito.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Riccarand; ne ha facoltà.

Riccarand (VA) Il Gruppo Verde Alternativo dà un giudizio complessivamente positivo a questo disegno di legge.

In Commissione io mi ero astenuto soprattutto perché volevo approfondire un aspetto relativo alla localizzazione di questi centri per il turismo equestre.

L'articolo 12, che definisce appunto i criteri di localizzazione, contiene delle formulazioni che, a mio avviso, sono discutibili e che devono essere possibilmente corrette. Al quarto comma di tale articolo si dice: "I centri regionali di turismo equestre possono essere ubicati nelle zone "F" del piano regolatore generale comunale destinate ad infrastrutture turistico-sportive...", mentre io credo che la dizione più esatta dovrebbe essere "devono essere ubicati", perché si tratta di strutture tipicamente turistico-sportive e quindi vanno localizzate nelle zone "F".

Invece ai commi 5 e 6, praticamente vanificando quanto è scritto nel comma 4, si prevede che tali strutture possano essere localizzate anche nelle zone agricole. C'è quindi una evidente contraddizione, perché facciamo un'affermazione che non ha alcuna rilevanza, perché poi prevediamo delle alternative e delle deroghe all'indice di fabbricazione nelle zone agricole, col risultato che ancora una volta tali zone non vengono tutelate nelle loro caratteristiche, anzi si fa in modo che in esse si possa praticamente costruire di tutto.

Propongo pertanto un emendamento all'articolo 12, per meglio definire le zone in cui vanno collocati questi Centri di turismo equestre ed abrogare i commi 5 e 6 che invece consentono di localizzare queste strutture nelle zone agricole, perché tale localizzazione è in contrasto con le norme dei piani regolatori, considerato che questa attività non può certamente essere definita di tipo agricolo. Chiedo quindi che l'articolo 1" venga modificato e presento un apposito emendamento in tal senso.

Presidente Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione la parola.

Ha chiesto la parola l'Assessore del turismo, sport e beni culturali, Voyat; ne ha facoltà.

Voyat (UV) Ho chiesto la parola per intervenire su due aspetti del problema, il primo dei quali concerne la questione dei ritardi, sollevata dal Consigliere Pascale.

Nel luglio del 1992, durante la discussione in sede di Commissione di questo disegno di legge, abbiamo avuto dei contatti con l'Associazione amici del cavallo e con l'ANTE, che ci hanno presentato degli emendamenti, che noi abbiamo valutato e che poi sono stati recepiti dalla Commissione.

Abbiamo poi avuto dei contatti anche con l'Assessorato all'urbanistica sull'articolo 12 e sulla previsione di costruzioni anche nelle zone agricole. Ci è stato prospettato che tale problema avrebbe potuto mettere in forse l'apposizione del visto sulla legge da parte della Commissione di Coordinamento, qualora avessimo previsto la costruzione di camere per gli utenti anche nelle zone agricole. Questa difficoltà è stata superata in quanto abbiamo consentito la costruzione di un massimo di sei camere solo nelle zone "F", ma non in quelle agricole.

Di recente l'Associazione dei Sindaci, attraverso il suo Presidente, ci ha chiesto di contenere questo articolo 12 limitatamente alla zona "F" o eventualmente nelle zone indicate all'uopo dai Consigli comunali.

L'ultimo, in termini di tempo, a sollevarci questo problema è stato l'Assessorato all'agricoltura, che ci ha chiesto di rivedere i commi cinque e sei.

Alla luce dei fatti, verificate le varie zone "F" esistenti nei comuni, viste le richieste, stando agli accordi presi con l'Assessorato all'agricoltura e sempreché la maggioranza del Consiglio sia d'accordo, propongo che, fermo restando quanto è previsto fino al comma tre compreso, il quarto comma sia così modificato:

"4. I centri regionali di turismo equestre sono di norma ubicati nelle zone "F" del piano regolatore generale comunale destinate ad infrastrutture turistico-sportive; i comuni possono altresì individuare, nell'ambito dei rispettivi strumenti urbanistici, zone "F" da destinarsi specificamente alla realizzazione di centri di turismo equestre".

Quanto sopra è motivato dall'osservazione di massima avanzata dall'arch. Bethaz dell'Assessorato all'urbanistica, il quale aveva detto che, anche in presenza di un accordo, si trattava pur sempre di una forzatura.

In secondo luogo, la costruzione di queste strutture in alcune zone "F", già attualmente previste in alcuni comuni, ma che un domani potrebbero essere interessate dall'installazione di centri di turismo equestre, potrebbe essere più di danno che di utilità, in quanto quelle zone potrebbero prevedere anche infrastrutture turistico-sportive. Sappiamo infatti che la presenza di stalle in prossimità di certe strutture turistico-sportive potrebbe avere delle conseguenze spiacevoli.

Pertanto, la previsione di zone "F" ad hoc potrebbe ipotizzare la presenza di zone "F" tra le zone agricole e le "F" già esistenti, oppure tra le zone agricole e le zone di normale costruzione.

Al limite, per verificare la possibilità di un accordo in tal senso, chiederei una sospensione di cinque minuti, per esaminare con i Capigruppo la possibilità di trovare un accordo che mi consenta di presentare questo emendamento, che da una parte ci offre la garanzia pressoché totale dell'approvazione della legge da parte della Commissione di Coordinamento e dall'altra, stando almeno ad una indicazione in tal senso dell'Associazione dei Sindaci pervenutami la settimana scorsa, potrebbe andare incontro sia alle richieste dei Sindaci sia a quella del Consigliere Riccarand.

Infatti, la sola eliminazione dei commi cinque e sei lascerebbe troppo vincolata la possibilità di costruzione; invece, con la modifica del comma quattro si darebbe ai comuni la possibilità di individuare e quindi di istituire sui piani regolatori delle apposite zone "F" da destinare in maniera specifica alla realizzazione di centri turistico-equestri.

PresidenteSe non ci sono obiezioni, come richiesto dall'Assessore al turismo, sport e beni culturali, Voyat, sospendo brevemente i lavori del Consiglio ed invito i Capigruppo a riunirsi con l'Assessore nella saletta preconsiliare.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 11,20 alle ore 11,31

Presidente Nel riprendere i nostri lavori, informo che la Conferenza dei Capigruppo ha preso atto della presentazione di due emendamenti, rispettivamente al comma 4 ed ai commi 5 e 6 dell'articolo 12 della legge regionale n. 410.

Poiché mi sembra che il Consigliere Riccarand abbia ritirato il suo emendamento, resterebbero solo i due emendamenti che ho citato. Poiché però gli stessi sono stati presentati al termine della discussione generale su istanza della Conferenza dei Capigruppo, io chiedo se il Consiglio è d'accordo nell'accettarli.

Se non ci sono obiezioni, possiamo passare all'esame dell'articolato, nel testo predisposto dalla terza Commissione ed opportunamente modificato dalla quinta.

Do lettura dell'articolo 1.

Articolo 1 (Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", l'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre è disciplinato dalle disposizioni contenute nella presente legge.

2. Allo scopo di arricchire la tipologia dell'offerta turistica regionale e di assicurare un armonioso sviluppo alla pratica del turismo equestre, da attuarsi secondo criteri di salvaguardia della sicurezza dei cavalieri e della salute dei cavalli, la Regione autonoma Valle d'Aosta promuove altresì, mediante appositi finanziamenti, lo sviluppo dei centri regionali di turismo equestre, intesi come strutture destinate alla pratica delle attività equestri di base.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 1 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 25

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 2.

Capo I Esercizio dell'attività di accompagnatore di turismo equestre

Articolo 2 (Definizione dell'attività di accompagnatore di turismo equestre)

1. E' accompagnatore di turismo equestre chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando alla clientela assistenza tecnica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.

2. L'accompagnatore di turismo equestre può accompagnare gruppi di cavalieri in numero commisurato alla difficoltà del percorso e alle capacità dei cavalieri medesimi; il numero delle persone accompagnabili non può comunque superare le sette unità.

3. L'accompagnatore di turismo equestre è tenuto a condurre i propri clienti adottando ogni precauzione atta a garantire l'incolumità degli stessi e di eventuali terzi, nonché ogni misura che assicuri la salvaguardia ambientale e il rispetto dei luoghi di transito.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 3.

Articolo 3 (Autorizzazione all'esercizio della professione)

1. Nella regione Valle d'Aosta l'esercizio stabile della professione di accompagnatore di turismo equestre è subordinato ad autorizzazione.

2. L'autorizzazione è concessa, per i residenti in Valle d'Aosta, dal Sindaco del Comune di residenza del richiedente.

3. Per i residenti in altre regioni o all'estero, che intendono esercitare la professione in Valle d'Aosta in modo continuativo, l'autorizzazione è concessa dal Sindaco del Comune nel quale essi intendono stabilire il loro domicilio.

4. Nell'autorizzazione di cui al comma uno debbono essere specificati i seguenti dati:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché Comune di residenza dell'interessato;

b) estremi dell'attestato con cui è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione.

5. L'autorizzazione ha validità di un anno e, salvo quanto disposto dal comma due dell'articolo 10, s'intende automaticamente rinnovata di anno in ano mediate il pagamento, nei termini prescritti, della relativa tassa.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 3 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 4.

Articolo 4 (Esercizio saltuario della professione)

1. L'esercizio saltuario della professione da parte di accompagnatori di turismo equestre o di professionisti aventi qualifiche corrispondenti, provenienti con i loro clienti da altre regioni o dall'estero, non è soggetto all'autorizzazione di cui all'articolo 3, purché si tratti di persone autorizzate ai sensi di legge dello Stato italiano, di altre Regioni o Province autonome italiane o dello Stato estero di provenienza.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 4 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 5.

Articolo 5 (Esame di abilitazione all'esercizio della professione)

1. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre è subordinato all'esito favorevole di prove d'esame teoriche e pratiche, ai fini dell'accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente.

2. Le prove d'esame di cui al comma uno sono espletate, di norma, in unica sessione annuale indetta con decreto dell'Assessore al turismo, sport e beni culturali, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. Il decreto di cui al comma due fissa inoltre, sentito il parere della Circoscrizione regionale valdostana dell'Associazione nazionale turismo equestre (ANTE), la composizione della commissione d'esame, le materie, i termini e le modalità di effettuazione delle prove di esame.

4. Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione regionale è corrisposto un gettone di presenza di lire 100.000 per giornata di seduta; spetta altresì il rimborso di eventuali spese di trasferta nella misura e con le modalità previste dalle norme in vigore per il personale regionale, in quanto applicabili.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 5 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 6.

Articolo 6 (Requisiti d'ammissione all'esame)

1. Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della comunità economica europea;

b) maggiore età;

c) possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado o di equivalente licenza conseguita in Stato estero della comunità economica europea;

d) non aver riportato le condanne e non essere sottoposti alle misure di cui al comma dell'articolo 11 e al comma due dell'articolo 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni;

e) idoneità fisica all'esercizio della professione, risultante da apposito certificato medico, in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione all'esame.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 6 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 7.

Articolo 7 (Presentazione delle domande)

1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.

2. Nella domanda il candidato deve dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 7 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 8.

Articolo 8 (Attestazione di idoneità)

1. La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento d'esame, ed accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all'atto della presentazione della domanda, approva l'elenco degli abilitati all'esercizio della professione di accompagnatore di turismo equestre.

2. Il Presidente della Giunta regionale rilascia agli interessati l'attestato di abilitazione, valido ai fini della concessione dell'autorizzazione all'esercizio della professione da parte del Comune.

PresidenteSe nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 8 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 9.

Articolo 9 (Elenco regionale degli accompagnatori di turismo equestre)

1. Gli accompagnatori di turismo equestre sono iscritti in apposito elenco istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali.

2. I comuni sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali tutti i provvedimenti di rilascio, rinnovo, modifica e revoca delle autorizzazioni, entro trenta giorni dalla loro adozione.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 9 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 10.

Articolo 10 (Documento di riconoscimento)

1. Il Sindaco, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, consegna al richiedente un documento di riconoscimento, su modelli predisposti dall'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali; tale documento è soggetto a vidimazione annuale da parte del Comune stesso.

2. In sede di vidimazione si accerta la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e d) del comma uno dell'articolo 6; la sussistenza del requisito di cui alla lettera e) del comma uno dell'articolo 6, deve essere comprovata, ai fini della vidimazione del documento di riconoscimento, da apposito certificato medico di data non anteriore a tre mesi.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 10 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

PresidenteDo lettura dell'articolo 11.

Articolo 11 (Disposizioni transitorie)

1. I soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, della qualifica di "Operatore di turismo equestre", o di qualifica superiore, riconosciuta dall'ANTE, debbono sostenere, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, un colloquio sulle materie e secondo le modalità previste da apposito decreto dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturaLi.

2. Ai fini dell'ammissione al colloquio di cui al comma uno, gli interessati debbono presentare specifica istanza all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PresidenteSe nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 11 testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 26

Votanti: 25

Favorevoli: 25

Astenuti: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 12.

Capo II Interventi per lo sviluppo del turismo equestre

Articolo 12 (Centri regionali di turismo equestre)

1. E' riconosciuta la denominazione di "Centro regionale di turismo equestre" ai complessi ippici destinati alla pratica dell'attività di turismo equestre in possesso dei requisiti indicati nell'allegato A.

2. Il riconoscimento di cui al comma uno è concesso con decreto dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui allo stesso comma.

3. La perdita di uno dei requisiti comporta la revoca del riconoscimento, disposta con decreto motivato dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali.

4. I Centri regionali di turismo equestre possono essere ubicati nelle zone "F" del piano regolatore generale comunale destinate ad infrastrutture turistico-sportive.

5. In alternativa, ai fini urbanistico edilizi, i Centri regionali di turismo equestre sono equiparati, quanto alla destinazione, ai fabbricati agricoli. In tale caso, ai fabbricati destinati ad ospitare i locali e gli impianti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma tre dell'articolo 13, si applicano i parametri edilizi stabiliti dalla disciplina urbanistico-edilizia operante nei singoli comuni per le residenze agricole.

6. In caso di motivata necessità, per la costruzione, ristrutturazione o adeguamento funzionale di fabbricati destinati ad ospitare i locali e gli impianti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma tre dell'articolo 13, sono ammesse deroghe all'indice di fabbricazione, con la procedura di cui all'articolo 19 bis della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale) e successive modificazioni.

PresidenteDo lettura di un emendamento all'articolo 12, presentato dal Consigliere Riccarand, che però, come avevo già annunciato, è stato ritirato dalla stesso Consigliere presentatore.

Emendamento Articolo 12:

Al 4° comma sostituire "possono essere ubicati" con "sono ubicati" e, di conseguenza sopprimere i commi 5 e 6.

Presidente Do lettura di un primo emendamento al comma 4 dell'articolo 12, proposto dall'Assessore al turismo, sport e beni culturali, Voyat.

Emendamento Il comma 4 dell'articolo 12 del disegno di legge regionale n. 410 è sostituito dal seguente:

"4. I centri regionali di turismo equestre sono di norma ubicati nelle zone "F" del piano regolatore generale comunale destinate ad infrastrutture turistico-sportive; i comuni possono altresì individuare, nell'ambito dei rispettivi strumenti urbanistici, zone "F" da destinarsi specificatamente alla realizzazione di centri di turismo equestre".

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Bondaz; ne ha facoltà.

Bondaz (DC) Voterò contro questo emendamento, perché non capisco che cosa voglia dire "di norma".

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento del quale abbiamo già dato lettura.

Esito della votazione

Presenti: 27

Votanti: 22

Favorevoli: 21

Contrari: 1

Astenuti: 5 (Beneforti, Chiofalo, Gremmo, Ricco e Trione)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura di un secondo emendamento all'articolo 12, proposto dall'Assessore al turismo, sport e beni culturali, Voyat.

Emendamento I commi 5 e 6 dell'articolo 12 del disegno di legge regionale n. 410 sono soppressi.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 27

Votanti: 22

Favorevoli: 21

Contrari: 1

Astenuti: 5 (Beneforti, Chiofalo, Gremmo, Ricco e Trione)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 12 emendato.

Capo II Interventi per lo sviluppo del turismo equestre

Articolo 12 (Centri regionali di turismo equestre)

1. E' riconosciuta la denominazione di "Centro regionale di turismo equestre" ai complessi ippici destinati alla pratica dell'attività di turismo equestre in possesso dei requisiti indicati nell'allegato A.

2. Il riconoscimento di cui al comma uno è concesso con decreto dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui allo stesso comma.

3. La perdita di uno dei requisiti comporta la revoca del riconoscimento, disposta con decreto motivato dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni culturali.

4. I centri regionali di turismo equestre sono di norma ubicati nelle zone "F" del piano regolatore generale comunale destinate ad infrastrutture turistico-sportive; i comuni possono altresì individuare, nell'ambito dei rispettivi strumenti urbanistici, zone "F" da destinarsi specificatamente alla realizzazione di centri di turismo equestre.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 12 emendato testé letto.

Esito della votazione

Presenti: 27

Votanti: 21

Favorevoli: 21

Astenuti: 6 (Beneforti, Bondaz, Chiofalo, Gremmo, Ricco e Trione)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 13.

Articolo 13 (Finanziamenti per infrastrutture)

1. La Regione incentiva lo sviluppo dei centri di turismo equestre di cui all'articolo 1" concedendo a ditte individuali e società, anche cooperative, aventi sede in Valle d'Aosta, mutui a tasso agevolato, di durata quindicinale, a carico di apposito fondo di rotazione, destinati:

a) alla realizzazione di nuove strutture aventi le caratteristiche di cui all'allegato A;

b) all'adeguamento tecnico-funzionale alle caratteristiche di cui all'allegato A o all'ampliamento di centri di turismo equestre esistenti;

c) alla ristrutturazione di immobili esistenti da destinare a centri di turismo equestre.

2. Gli incentivi di cui al presente articolo sono finalizzati esclusivamente alla realizzazione delle strutture destinate all'attività dei cavalli del centro, per una dotazione fino a venticinque unità, oltre alle eventuali scuderizzazioni fino ad un massimo del 50 percento della dotazione di cavalli del medesimo centro.

3. Sono ammissibili a finanziamento le spese per:

a) la realizzazione delle strutture e degli impianti nonché l'attrezzamento delle aree destinati alla dimora, al sostentamento e all'attività dei cavalli;

b) la realizzazione dei locali adibiti a sala attesa, spogliatoi e servizi sanitari ad uso della clientela;

c) la realizzazione del locale e del servizio sanitario ad uso della gestione amministrativa del centro;

d) la realizzazione del locale e del servizio sanitario ad uso del personale addetto al centro, con superficie netta complessiva non superiore a metri quadrati trentasei;

e) la realizzazione degli impianti tecnologici strettamente necessari al funzionamento del centro;

f) la realizzazione dei parcheggi correlati alle dimensioni del centro

g) la realizzazione delle sistemazioni ambientali esterne, quali aree verdi, piante, siepi;

h) l'acquisto delle aree necessarie alla realizzazione del centro nella misura massima di metri quadrati duecento per cavallo in dotazione per i centri destinati a non più di quindici cavalli, e di metri quadrati centocinquanta per ogni ulteriore cavallo in dotazione;

i) la realizzazione di un numero massimo di camere pari a 6, per complessivi 1" posti letto, da adibire a struttura ricettiva ad uso della clientela; le camere devono disporre dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia di affittacamere.

4. I finanziamenti di cui al comma uno sono erogati nella seguente misura:

a) fino ad un massimo del 70 percento delle spese ritenute ammissibili per investimenti fino ad un limite di lire cinquecento milioni;

b) fino ad un massimo del 50 percento delle spese ritenute ammissibili per investimenti eccedenti cinquecento milioni.

5. Il tasso fisso annuo applicato ai mutui è pari al 25 percento del tasso di riferimento per operazioni di credito nel settore edilizio approvato con decreto del Ministro del tesoro, in vigore al 1° gennaio precedente la data di stipulazione del relativo contratto; nel caso di frazioni di punto il tasso è arrotondato al punto o al mezzo punto inferiore.

6. Il periodo compreso fra la data di stipulazione del contratto provvisorio e quella del contrato definitivo, fino ad un massimo di mesi trenta, è considerato periodo di preammortamento e il beneficiario è tenuto al solo pagamento degli interessi sul capitale corrisposto e per l'intervallo temporale di effettivo utilizzo, valutati allo stesso tasso di cui al comma cinque; per preammortamento di durata superiore a mesi trenta, i beneficiari sono tenuti alla corresponsione degli interessi valutati al tasso di riferimento per operazioni di credito nel settore edilizio approvato con decreto del Ministro del tesoro, in vigore al 1° gennaio precedente la data di stipulazione del relativo contratto.

7. Le rate di restituzione del mutuo hanno scadenza annuale e sono posticipate.

8. La Giunta regionale determina annualmente, con propria deliberazione, il tasso di interesse da applicare ai mutui, secondo le modalità di cui al comma cinque.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 13 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 14.

Articolo 14 (Istituzione del fondo di rotazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con la "Finaosta SpA" la convenzione per la costituzione e la gestione di apposito fondo di rotazione per la concessione, su proposta della Regione e per gli scopi di cui alla presente legge, di mutui a tasso agevolato alle condizioni previste dall'articolo 13.

2. La convenzione di cui al comma uno dovrà regolamentare le modalità di gestione ed i relativi oneri, le modalità di rendicontazione, anche in relazione alle norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione, e le incombenze della Regione e della "Finaosta SpA" nell'eventualità in cui si rendano necessarie azioni per il recupero di finanziamenti erogati.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 14 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 15.

Articolo 15 (Finanziamenti agli enti locali)

1. Le comunità montane, i comuni e loro Consorzi, beneficiano degli interventi finanziari per la realizzazione dei centri di turismo equestre, come definiti all'articolo 12, nei limiti e con le procedure di cui alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, recante "Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive".

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 15 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 16.

Articolo 16 (Modalità di presentazione e istruttoria delle domande)

1. Ai fini della concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 1', i soggetti interessati debbono presentare specifica domanda in carta legale al Servizio infrastrutture ricreativo-sportive dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, corredata da:

a) progetto definitivo (municipale) dell'opera;

b) preventivo di spesa dettagliato per voci;

c) relazione tecnica, con riferimento anche alle potenzialità di sviluppo dell'attività in relazione con sviluppo turistico della zona in cui si intende realizzare l'intervento e con la relativa stima delle utenze;

d) piano finanziario per gli oneri di costruzione e per i previsti oneri di gestione;

e) dichiarazione del Comune territorialmente interessato, attestante la conformità delle opere agli strumenti urbanistici e le modalità di rilascio dell'eventuale concessione edilizia.

2. Il Servizio infrastrutture ricreativo-sportive verifica l'ammissibilità formale della domanda e delle voci di spesa e provvede all'acquisizione del parere del Comune territorialmente interessato dalla realizzazione dell'opera.

3. Il Comune esprime il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, scaduto il quale il parere stesso s'intende acquisito in senso favorevole.

4. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Servizio infrastrutture ricreativo-sportive provvede alla predisposizione di una proposta motivata alla Giunta regionale in merito all'ammissibilità del finanziamento richiesto.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 16 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 17.

Articolo 17 (Concessione dei finanziamenti)

1. Le decisioni in merito alla concessione dei contributi di cui alla presente legge sono assunte dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 17 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 18.

Articolo 18 (Controlli e erogazione dei finanziamenti)

1. Il Servizio infrastrutture ricreativo-sportive dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, provvede al controllo tecnico delle opere e della regolare destinazione dei fondi, promuovendo la liquidazione, anche in acconto sul finanziamento totale dell'opera, di somme proporzionate al valore dei lavori eseguiti.

2. L'erogazione dei finanziamenti è comunque subordinata all'accertamento dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 18 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 19.

Articolo 19 (Vincolo di destinazione)

1. Le opere realizzate con il concorso finanziario di cui alla presente legge debbono essere aperte al pubblico entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori e sono vincolate per i successivi quindici anni alla destinazione d'uso per la quale la Regione ha concesso i finanziamenti.

2. Fatti salvi i vincoli di tipo urbanistico, il mancato rispetto del vincolo di destinazione pone a carico del soggetto beneficiario il rimborso anticipato e immediato del mutuo, nonché il versamento, a titolo di penale di una somma pari al 50 percento del debito residuo.

PresidenteSe nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 19 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PresidenteDo lettura dell'articolo 20.

Articolo 20 (Gestione dei centri regionali di turismo equestre)

1. Per la gestione dei centri riconosciuti a norma dell'articolo 12, comma 2, è richiesto il possesso dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 8; qualora il centro disponga delle strutture ricettive di cui alla lettera i) dell'articolo 13, per il relativo utilizzo è altresì necessario il relativo possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di affittacamere.

2. I gestori dei centri sono tenuti, entro il 31 dicembre di ogni anno, a comunicare all'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, le tariffe relative ai servizi offerti alla clientela da applicarsi nell'anno successivo; presso il centro dette tariffe debbono essere esposte in modo visibile alla clientela.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 20 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PresidenteDo lettura dell'articolo 21.

Capo III Disposizioni comuni e finanziarie

Articolo 21 (Vigilanza e controlli)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza ed il controllo sull'esercizio dell'attività professionale degli accompagnatori di turismo equestre, nonché sulla gestione dei centri regionali di turismo equestre sono esercitati dall'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, dai comuni e dal Corpo forestale valdostano.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 21 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 22.

Articolo 22 (Sanzioni)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, chiunque eserciti attività di accompagnatore di turismo equestre senza possedere l'autorizzazione di cui all'articolo 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire due milioni.

2. Gli accompagnatori di turismo equestre che si rendono colpevoli di trasgressione alle norme di cui all'articolo 2, sono condannati alla sanzione amministrativa pecuniaria, da lire cinquecentomila a lire tre milioni; in caso di recidiva, oltre alla predetta sanzione, è disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

3. Le agenzie di viaggi che si avvalgono di accompagnatori di turismo equestre sprovvisti dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire quattro milioni.

4. Nel caso di violazioni delle norme di cui all'articolo 20, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire cinquecentomila.

5. In caso di recidiva, l'entità minima e massima delle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui ai commi uno, tre e quattro, sono raddoppiate.

6. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le norme di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente "Modifiche al sistema penale".

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 22 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 23.

Articolo 23 (Disposizioni finanziarie)

1. le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, previste ed autorizzate per l'anno 1993 in lire 500 milioni e, a decorrere dal 1994, in annue lire 1.000 milioni, graveranno sul capitolo di nuova istituzione indicato all'articolo 24, e sul corrispondente capitolo dei futuri bilanci.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede:

a) per il 1993 mediante utilizzo per lire 500 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo 69020, a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio della Regione per l'anno 1993, concernente: Turismo equestre (Interventi settoriali - Turismo - punto D.6.5.5.);

b) per gli anni 1994-1995 mediante utilizzo, per annue lire 1.000 milioni, delle risorse disponibili iscritte al cap. 69020 del bilancio pluriennale 1993-1995.

3. A decorrere dall'anno 1994, alla eventuale rideterminazione delle spese previste per l'applicazione della presente legge si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta".

4. Le spese di cui all'articolo 5, comma 4 sono imputate al capitolo 64860 ("Spese per incarichi di consulenza in materia turistica") del bilancio della Regione per l'anno 1993, e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 23 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PresidenteDo lettura dell'articolo 24.

Articolo 24 (Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

parte spesa

a) in diminuzione:

cap. 69020 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento"

lire 500.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.2.2.12

codificazione 2.1.2.6.4.2.10.24.09

cap. 464815 (di nuova istituzione) "Spese per il finanziamento del fondo regionale di rotazione per i centri di turismo equestre. Legge regionale , n. ".

lire 500.000.000.

PresidenteSe nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 24 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'articolo 25.

Articolo 25 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'ar-ticolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'articolo 25 testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente Do lettura dell'allegato "A".

Allegato "A" Requisiti tecnici dei centri regionali di turismo equestre - Articolo 12 e 13.

1 - Strutture e aree per la dimora, il sostentamento e l'attività dei cavalli:

a) ricoveri per la dimora da un minimo di otto cavalli, realizzati in box di dimensioni adeguate ai tipi di cavalli che si prevede di ospitare (dimensioni minime di m. 2,50 x 2,50, dimensioni massime m. 4,00 x 4,00), ed eventuali poste destinate alla scuderizzazione in numero non superiore a quanto previsto dal comma due dell'articolo 13;

b) altezza dei locali di ricovero m. 3,00, o inferiore, ma con un minimo di m. 2,50, e alla sola condizione che l'altezza media non sia inferiore a m. 3,00;

c) illuminazione e aerazione diretta dei singoli ricoveri tramite superfici finestrate di dimensioni almeno pari a 1/10 della superficie in pianta del locale, con un minimo di metri quadrati 0,80, poste ad altezza non inferiore a m. 2,20 dal pavimento interno, oppure dotate di apposite protezioni atte ad evitare infortuni dei cavalli, munite di serramento con apertura a vasistas;

d) aerazione naturale ottenuta mediante camini con superfici complessive minime di metri quadrati 0,10 per cavallo, opportunamente distribuite nel locale, oppure aerazione forzata ottenuta mediante estrattori a soffitto, che assicurino un ricambio di almeno 60 metri cubi/ora per cavallo;

e) murature e pavimentazioni controterra dei locali destinati a ricovero dei cavalli, in presenza di terreni umidi e non drenanti, isolate con cavedi o con vespai aerati;

f) corse direttamente aerate all'esterno di larghezza non inferiore a m. 2,00 e altezza almeno pari all'altezza delle scuderie;

g) locale selleria di dimensioni proporzionate al numero di cavalli in dotazione, con superficie minima di metri quadrati 12,00;

h) locale doccia e mascalcia, o locali separati per centri con oltre 15 cavalli;

i) locale per il rimessaggio della attrezzatura e dei macchinar, o locali separati per i centri con oltre 15 cavalli;

l) concimaia;

m) fienile;

n) maneggio di almeno metri quadrati 600 circoscrivibile ad un'area circolare di diametro non minore di m. 20, completamente priva di ostacoli.

2 - Locali e spazi destinati ai clienti e alla gestione.

Oltre a quanto precisato nei successivi punti, il centro deve altresì poter assicurare l'ospitalità del cliente in adeguate condizioni di comfort (in locale riscaldato durante la stagione fredda e dotato di posti a sedere) e la gestione amministrativa del centro nell'ambito di un locale arredato e organizzato decorosamente:

a) locali spogliatoio e armadietti, separati per sesso, di dimensioni pari a 1,0-1,2 metri quadrati per utente, con superficie minima comunque non inferiore a metri quadrati 10,00, aerati e illuminati direttamente, in collegamento con servizi igienico-sanitari;

b) servizi igienico-sanitari separati per sesso, entrambi dotati di due WC, due lavabi, e una doccia ogni 10 utenti o frazione;

c) locali ed impianti tecnologici strettamente necessari al funzionamento del centro;

d) spazi per la sosta degli autoveicoli in misura pari a un parcheggio ogni 3 utenti;

e) sistemazioni esterne atte a consentire un corretto inserimento ambientale del centro (aree verdi, alberature, siepi, eccetera ).

Convenzionalmente, ai fini del computo delle superfici e delle dotazioni di cui ai precedenti punti, gli utenti sono quantificati al massimo nel doppio del numero di cavalli in dotazione del centro.

Presidente Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione l'allegato "A" testé letto.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PresidenteSe nessuno chiede la parola, invito il Consiglio a pronunciarsi sul complesso della legge.

Esito della votazione

Presenti, votanti e favorevoli: 27

Il Consiglio approva all'unanimità

PresidentePassiamo al punto successivo.

Non è per una questione formale, ma poiché qualche volta la forma è anche sostanza, chiederei al Consigliere Agnesod di assistermi in questa fase e lo ringrazio di essere sempre disponibile e molto pronto alle richieste.

Per il resto sto zitto, perché non intendo fare polemiche.