Compte rendu complet du débat du Conseil régional

Objet du Conseil n. 4167 du 28 janvier 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 4167/IX Proposta di legge: "Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente e educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione".

Presidente Viene distribuito adesso il testo della V Commissione ed il parere della II Commissione sulla ricevibilità del testo stesso.

Ha chiesto di parlare il relatore, Consigliera Cristina Monami, ne ha facoltà.

Monami (PCI-PDS)In attesa che venga distribuito il testo emendato dalla commis-sione su proposta dell'Assessore, volevo dire al Consiglio che l'Amministrazione regionale ritiene utile e necessario e utile rinnovare e razionalizzare il sistema con cui attualmente si procede per accertare la piena conoscenza della lingua francese a tutti coloro che intendono prestare servizio nelle scuole della Regione.

La presente legge riduce a due le prove dell'accertamento linguistico: una di carattere generale polivalente, da svolgersi di norma una volta all'anno, con rilascio di apposito attestato ai candidati idonei, e l'altra riservata ai concorsi di accesso ai ruoli per esami, limitata ai concorrenti sprovvisti del predetto attestato.

L'aver provveduto a limitare il numero degli esami di francese non solo eviterà gli inconvenienti e le contraddizioni che finora si sono verificate, ma consentirà ad ognuno di porsi con un mutato atteggiamento psicologico nei confronti della lingua francese stessa.

Non la si deve, dunque, studiare perché una serie di disposizioni regionali contenute in diversi provvedimenti legislativi lo impongono, ma la si studia in quanto parte integrante della nostra cultura. E l'Amministrazione regionale, attraverso l'articolo 9 di questa legge, metterà in atto ogni mezzo possibile, affinché il cittadino possa formare e approfondire nella maniera più idonea la sua conoscenza della lingua francese.

Era da tempo che la lingua francese doveva ritrovare una sua giusta e importante collocazione all'interno del bagaglio culturale di ogni valdostano e questa legge costituisce un primo passo in questa direzione.

Quindi mi rallegro per il fatto che finalmente questa legge giunga e venga posta in votazione da questo Consiglio; grande attesa in relazione a queste norme esisteva fra gli insegnanti ed anche fra altre categorie, perché ritengo che questa proposta possa aprire la strada ad altre riforme analoghe in altri ambiti di lavoro.

Presidente Ha chiesto di parlare il proponente, Consigliere Riccarand.

Riccarand (VA) Come ha già detto la Consigliera Monami, questo è un provvedimento importante che è oggi all'attenzione del Consiglio, ed è un insieme di norme che sono molto attese dal mondo della scuola, che ormai da alcuni mesi sta seguendo con attenzione l'iter di questo provvedimento, che ha fatto pervenire un po' a tutti i gruppi consiliari una serie di sollecitazioni perché si arrivasse ad una conclusione, e che ancora recentemente ha dichiarato uno stato di agitazione nelle scuole perché temeva che il provvedimento subisse ulteriori rinvii.

In effetti, la normativa attuale sulle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese per il personale docente della scuola prevedeva una situazione che creava problemi non indifferenti. Succedeva in particolare che il personale della scuola o persone che comunque volevano svolgere attività docente nella scuola dovessero ripetere più volte, ad intervalli molto brevi, delle prove di accertamento.

In questo modo si creavano situazioni di disagio in chi era sottoposto a continue verifiche di conoscenza della lingua francese, si creavano difficoltà di carattere organizzativo, perché si trattava di rifare continuamente questi esami, ed anche situazioni paradossali di disomogeneità, per cui un insegnante magari superava una prova di accertamento e pochi mesi dopo incappava in un giudizio negativo su un accertamento analogo.

Il problema era quindi di superare una situazione che non aveva giustificazioni valide, che era vissuta in modo negativo, per cercare di razionalizzare tutto il sistema introducendo dei principi fermi in tutta questa impostazione. L'obiettivo era quello di arrivare ad una razionalizzazione di queste prove di accertamento della piena conoscenza della lingua francese.

Su questo si era aperta già negli anni scorsi una trattativa, un confronto fra Amministrazione regionale, in particolare l'Assessore alla Pubblica Istruzione, e le Organizzazioni Sindacali. della scuola che rappresentavano le esigenze del mondo della scuola; si era così giunti nel corso del 1991 ad un accordo fra tutte le Organizzazioni Sindacali. della scuola e la Giunta regionale sulla base del quale venne presentato dalla Giunta Bondaz e dall'Assessore Rusci un disegno di legge il 27 febbraio 1992.

Tale disegno di legge, recependo l'accordo intervenuto fra Organizzazioni Sindacali e Regione, innovava il sistema, proponendo solo due tipi di accertamento di piena conoscenza della lingua francese: l'uno riservato al personale precario (supplenti), al personale che doveva avere dei trasferimenti, delle assegnazioni provvisorie eccetera, che consisteva in una prova di esame di accertamento della piena conoscenza della lingua francese che, se superata, permetteva di avere un attestato di conoscenza della lingua francese, che esonerava dal ripetere questa prova nei mesi e negli anni successivi.

Questo era un primo fatto nuovo molto importante, appunto l'introduzione di questo attestato di conoscenza della lingua francese. Rimaneva un ulteriore esame da fare nei concorsi per passare in ruolo, perché lì comunque l'esame andava nuovamente fatto. Ma al di fuori di questi due tipi di accertamento non c'era la ripetizione ogni pochi mesi da parte del candidato della stessa prova di esame.

Questo disegno di legge, del quale riassumo gli aspetti essenziali, ricordando perché che c'erano tutta un'altra serie di aspetti che erano anche rilevanti, venne esaminato dalle commissioni e arrivò in Consiglio nel mese di maggio 1992 con un parere positivo da parte di tutti i Gruppi consiliari e con un parere negativo da parte dei consiglieri dell'Union Valdôtaine.

Non venne discusso il disegno di legge, perché ci fu un cambiamento di maggioranza, dopo di che il nuovo Assessore alla Pubblica Istruzione ritirò il provvedimento. Ricordo che fra settembre e ottobre presentai due interpellanze per chiedere la ripresentazione, dopo di che assunsi l'iniziativa di ripresentare il provvedimento sotto forma di proposta di legge nel testo che era già stato esaminato dalle Commissioni.

Si aprì così una nuova fase, che oggi stiamo concludendo, in cui si riesaminò sostanzialmente questo provvedimento, si riprese un confronto con le Organizzazioni Sindacali e si arrivò a questo testo che oggi discutiamo e che è il frutto di alcune modifiche introdotte in Commissione, ma che mantiene intatta l'impostazione positiva di innovazione rispetto alla situazione attuale.

L'importante è anche che questo testo, che è stato faticoso da elaborare, su cui è stato faticoso arrivare ad una conclusione unanime della Commissione, ha oggi un consenso globale da parte delle Organizzazioni Sindacali. della scuola. Quindi si tratta di un provvedimento che credo sia innovativo da una parte, con degli aspetti di razionalizzazione della situazione, e che si riesce a prendere non solo con un ampio consenso all'interno del Consiglio ma con un accordo sostanziale con le Organizzazioni Sindacali. e con il mondo della scuola.

Credo che tutto questo rappresenti un fatto positivo e che sia possibile con l'approvazione di questo provvedimento sanare alcune situazioni di disagio che esistevano all'interno del mondo della scuola, e invece gestire tutta questa partita dell'accertamento della lingua francese con dei criteri di tipo nuovo e più positivi.

Presidente Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Pubblica Istruzione Faval.

Faval (UV) Je remercie Mme Monami pour son rapport; je crois que M. Riccarand a déjà tout dit, soit en ce qui concerne l'histoire de ce projet de loi, soit en ce qui concerne l'illustration de ce que ce projet de loi contient et quels sont les buts qu'il désire atteindre.

Il ne me reste donc pas que bien de choses à ajouter. Je veux seulement souligner que le texte de loi que l'on soumet à l'attention du Conseil régional a été approuvé à l'unanimité par la V Commission et j'espère qu'aussi le Conseil régional voudra bien l'approuver à l'unanimité. Cela représente un résultat très important pour la solution d'un problème délicat et qui a engagé pendant des années toutes les composantes de l'école.

Cette proposition rationalise de façon satisfaisante la formulation d'avant et tout le monde peut s'y reconnaître.

Je désire remercier - et ce n'est pas une formalité - tous les conseillers régionaux et toutes les forces politiques du Conseil régional, parce qu'ils ont travaillé de façon très sérieuse dans un but très noble, qui est celui de chercher d'améliorer un des services le plus important et le plus délicat dans une société moderne, c'est-à-dire le service école.

Je désire remercier mes prédécesseurs et M. Burro, ancien surintendant aux écoles. Les notes écrites dans ce dossier, qui est très épais, sont de sa graphie.

Je désire remercier enfin les syndicats, même s'ils n'ont pas partagé entièrement ce texte, parce que leur contribution a été déterminante pour que ce projet de loi puisse aboutir dans ce Conseil.

Je souhaite donc que l'école veuille bien interpréter cette loi comme elle le mérite.

Je voudrais simplement donner une lecture authentique d'une petite partie du texte. A l'article 9, deuxième alinéa, après les mots: "per almeno 180 giorni in scuole della Regione o partecipato a corsi di aggiornamento febbraio", le parole "a corsi di aggiornamento" va letto nel senso di almeno un corso di aggiornamento.

Presidente Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare il Consigliere Beneforti.

Beneforti (DC)Nella seduta del 9 novembre 92 discutemmo di questa legge a seguito di una interpellanza presentata dal Gruppo Dc, con la quale si chiedeva di conoscere i motivi per i quali da parte della Giunta e della maggioranza attuale veniva a mancare il rispetto del protocollo di intesa sottoscritto in sede sindacale. Tale protocollo conteneva le norme riguardanti gli esami della lingua francese riservati ai docenti.

Allora l'Assessore Faval comunicò che il problema era della intera maggioranza, e che la stessa maggioranza aveva nominato una commissione di lavoro in modo da preparare una soluzione che fosse accolta da parte di tutti.

Rispose altresì che il sindacato, pur essendo un interlocutore valido, non poteva essere l'unico a determinare certe scelte, e su questo si può certamente essere d'accordo.

A distanza di qualche tempo si torna a discutere di questo disegno di legge, presentato dal Consigliere Riccarand nel testo identico (fino a quando non c'è stata l'ultima riunione di commissione) a quello concordato dalla precedente Giunta in sede sindacale. Come è noto, quel testo fu portato all'approvazione del Consiglio, ma fu rinviato su richiesta della Consigliera Monami, con l'assenso del Consigliere Rusci.

Il nostro parere su questo disegno di legge è favorevole sia perché, anche se modificato con emendamenti, è lo stesso di quello presentato a suo tempo dalla vecchia maggioranza, sia perché è fedele alla richiesta delle OO.SS. che avevano sottoscritto il protocollo di intesa.

Siamo anche favorevoli perché, e lo affermammo al momento in cui presentammo la interpellanza, se non si fosse trovata una soluzione che rispettasse i contenuti del protocollo di intesa, avremmo sostenuto e votato il disegno di legge presentato dal Consigliere Riccarand.

Per quanto ci riguarda devo dire che avevamo approfondito la problematica con quanti erano interessati a questo problema ed anche con le OO.SS. sugli emendamenti che a suo tempo aveva proposto la Giunta. Purtroppo non avevamo trovato un totale consenso su questi emendamenti.

Mi fa piacere che finalmente si sia trovata una intesa nella commissione consiliare e che almeno parte degli emendamenti siano stati accettati dalle OO.SS., e che quindi si sia trovato il modo di arrivare ad un testo unico che non svilisce il protocollo di intesa a suo tempo concordato in sede sindacale.

Concludo dicendo che il Gruppo consiliare della Dc esprime parere favorevole a questo disegno di legge; ho avuto più occasioni per stimare l'Assessore Faval e oggi lo stimo ancor di più perché è riuscito a portare un testo che contenta le OO.SS. e il Consiglio regionale. È un'opera che tutti quanti insieme abbiamo cercato di realizzare e rinnovo all'Assessore Faval la mia stima perché ha saputo condurre bene la situazione.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Rusci.

Rusci (PRI) Iniziamo con una frase fatta: tutto è bene ciò che finisce bene.

Si conclude oggi una storia lunga, iniziata due anni fa; su questo argomento c'è stata una manifestazione di volontà precisa di due maggioranze che si sono susseguite. Era tempo di prendere nella dovuta attenzione il problema, cioè gli esami di accertamento della lingua francese, e di arrivare a razionalizzare i comportamenti attraverso scelte definitive dell'Amministrazione regionale.

Non è stato facile. Non è stato facile per me quando ho ricoperto la carica di Assessore alla Pubblica Istruzione, non è sicuramente stato facile per l'attuale Assessore alla Pubblica Istruzione Faval.

Devo sottolineare una cosa però: che ho trovato negli interlocutori, siano essi rappresentanti di categoria, siano essi insegnanti, ma anche nei politici, nei consiglieri, nei funzionari, costantemente la volontà di arrivare a chiudere il discorso.

Questo è stato peraltro l'atteggiamento che ho avuto come Consigliere di maggioranza, come ex Assessore, che aveva sottoscritto alla fine di gennaio dello scorso anno un protocollo di intesa con i sindacati.

La legge che si presenta contiene la ratio e gli obiettivi del vecchio disegno di legge del febbraio del 1992, con alcuni aggiustamenti: alcuni dovuti, tecnici, sui quali non mi interessa di soffermarmi, altri con una valenza politica differente. Si è voluto sottolineare ancor più l'importanza e il valore dell'aggiornamento legandolo alla prova di accertamento, questo per dire che non ci interessa di andare a valutare nei nostri insegnanti esclusivamente la conoscenza della lingua francese.

Quello che ci interessa di appurare e quello che ci interessa che sia poi messo in atto successivamente è la capacità di insegnare in lingua francese.

Credo che da parte di tutti, o nella maggior parte dei casi, l'adesione a questo argomento sia stata una adesione di opportunità, con una forte tensione ideale, ma senza il paravento o la cappa della ideologia.

La scelta che il Consiglio oggi si appresta a votare è una scelta di intelligenza, è una scelta di opportunità, è una scelta che va nella direzione di far amare la lingua francese piuttosto che di farla sopportare.

È in questo senso il Consiglio regionale deve lavorare, per quell'importante valenza che dal punto di vista storico le due lingue rappresentano per la nostra Regione: il fondamento della nostra autonomia.

E io credo che oggi unanimemente il Consiglio regionale darà il suo voto favorevole per una legge che, pur se estremamente tecnica, con il taglio con il quale abbiamo voluto approvarla, darà il là anche ad una serie di altre iniziative sulla lingua e sulla cultura valdostana, che avranno sempre e più la maggioranza del consenso della Valle d'Aosta.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Viérin.

Viérin (UV) Au mois de mars dernier l'Union Valdôtaine avait exprimé des perplexités et formulé des réserves au sujet du projet de loi qui avait été présenté, parce que, à son avis, les problèmes de la rationalisation des modalités de vérification de connaissance de la langue française ne pouvaient et ne peuvent se réduire simplement à une vérification linguistique, sans que cette vérification soit mise en rapport avec les initiatives de réforme, avec les différents processus qui sont engagés au sein des écoles valdôtaines.

En effet, la connaissance de la langue française au sein de l'école valdôtaine revêt une importance fondamentale égale-ment aux fins de l'application des articles 39 et 40, et donc afin d'appliquer une partie importante de notre statut et de consti-tuer ou prévoir les conditions nécessaires pour un enseigne-ment bilingue, pour passer de l'enseignement du français à l'enseignement en langue française.

Sur la base de ce principe nous estimons que le problème de la vérification de la connaissance de la langue française ne peut donc se réduire à un simple examen préliminaire de compétence linguistique, ou à l'introduction d'une attestation - quelqu'un dit même d'une sorte de "patentino" - dont la validité illimitée ne serait nullement en rapport ni avec l'activité didactique au sein des établissements scolaires, ni avec les finalités ou les réformes scolaires en cours.

Il était donc opportun à notre avis, tout en modifiant et les modalités de l'examen de maturité et le déroulement des concours, de promouvoir une action de mise en valeur de la langue française par l'organisation d'activités de formation et de recyclage permanent de tout le personnel scolaire.

Et donc de lier la validité de la vérification de la connaissance de la langue française à des actions et à des activités de formation permanente, pour que cette connaissance puisse être utilisée et donc puisse utilement être insérée à l'intérieur de ces processus de réforme.

Le projet de loi qu'aujourd'hui nous sommes en train de discuter tient compte en partie de ces considérations; nous avons volontairement, pour ce qui est de certains problèmes, renvoyé à un autre moment l'analyse et la discussion; pour ce qui est, par exemple, de la réforme de l'examen de maturité il faudra au Parlement, quand cette réforme pourra finalement être approuvée, discuter du problème; également la question des modalités de déroulement des concours qui, compte tenu du fait que l'école, tout en ayant une spécificité, fait partie de la fonction publique, devra être examinée à l'intérieur de la fonction publique pour voir quelle solution adopter dans un contexte de caractère général, et ainsi également quant à la composition du jury d'examen.

Mais il est important de souligner que, avec la disponibilité de toutes les personnes concernées, nous sommes arrivés à trouver un minimum d'accord quant à l'affirmation du principe que, si nous partageons le fait qu'il y ait une rationalisation dans les épreuves de vérification la connaissance de la langue française, cette vérification, si elle n'est pas accompagnée d'une série d'actions et d'activités soit pour ce qui est des actions de formation et de recyclage, soit pour ce qui concerne l'utilisation du français dans l'enseignement, ne peut avoir une validité illimitée.

Il était important d'affirmer ce principe, une fois que nous avons pu, en dépassant aussi certains malentendus qui s'étaient créés quant aux objectifs que nous nous posions, conclure cet accord; c'est un accord que nous jugeons positif et c'est donc sur la base de ces considérations que nous avons exprimé notre avis favorable et qu'aujourd'hui nous voterons ce projet de loi.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Pascale.

Pascale (PSI) Per annunciare naturalmente il voto favorevole del Gruppo socialista a questo disegno di legge, che sostanzialmente ricalca quello presentato dalla precedente Giunta regionale, ma soprattutto per esprimere un compiacimento personale per il fatto che alcune forze politiche, come l'Union Valdôtaine segnatamente, abbiano compiuto una riflessione più approfondita su questo tema, rivedendo anche certe posizioni che avevano espresso in passato.

Questo oggi ci consente di raggiungere un consenso unanime del Consiglio regionale in una materia certamente delicata e vitale per lo sviluppo di questa comunità.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Martin.

Martin (ADP) Signor Presidente, i relatori, il proponente, l'Assessore stesso e molti consiglieri che mi hanno preceduto sono già entrati nel vivo di questa legge, quindi voglio solo esprimere la soddisfazione del nostro Gruppo perché oggi si può discutere in questa aula, e io spero anche approvare, questa importante legge.

Tutti sanno che è una legge che è da parecchio tempo sul tavolo dei consiglieri; una legge che è stata presentata dalla passata maggioranza e che è stata fatta propria da questa maggioranza e che era il frutto di un accordo con le forze sindacali della scuola.

Esprimiamo quindi la nostra soddisfazione perché mi pare sia prevalso il buon senso, non si siano scontrate le parti, come purtroppo avviene molte volte su argomenti anche importanti, per avere primogeniture, che in questo caso sarebbero state soltanto dannose. In questo caso si è invece preferito guardare ai contenuti, alle istanze che provenivano dal mondo della scuola.

Come ha detto qualcuno, con questo provvedimento si intende far sì che questa lingua possa essere amata piuttosto che sopportata, e secondo me anche far in modo che sempre più questa lingua diventi strumento di unione fra la comunità valdostana piuttosto che elemento di divisione.

È per questi motivi che il nostro Gruppo voterà a favore di questa legge.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Bajocco.

Bajocco (PCI-PDS) Sette-otto mesi fa ero presidente della V Commissione, quando questa aveva esaminato questo progetto di legge, che ha avuto un iter nelle commissioni, per il quale si sono avuti contatti ed audizioni con le OO.SS., ed essendo io un lavoratore che per anni ha seguito con attenzione i problemi delle OO.SS., avevo ritenuto valido l'o.k. dato allora in quella audizione per questo progetto di legge. Sono convinto che quando i rappresentanti dei lavoratori dicono che il problema è valido, le varie istituzioni devono tenerlo nella dovuta considerazione.

Con il cambio della maggioranza c'è stato il ritiro di questo progetto di legge; me ne ero rammaricato, perché se fosse stato un rinvio in commissione, sarebbe stato meglio e forse non avremmo perso sette-otto mesi.

Ringrazio il Consigliere Riccarand per aver riproposto questa legge, prendo atto che l'Union Valdôtaine ha rivisto le sue posizioni su questo argomento, forse anche loro hanno ritenuto valido che l'indirizzo che è emerso da tutte le assemblee che vi sono state nei vari istituti per quanto riguardava l'approvazione di questa legge, e che andava nella stessa direzione che era stata portata avanti fino ad allora. Ringrazio la Consigliera Monami che ha esaminato questa legge in questo anno.

Oggi arriviamo all'approvazione, mi auguro che questo voto sia unanime, peccato solo che abbiamo perso diverso tempo.

Presidente Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'Assessore alla Pubblica Istruzione Faval.

Faval (UV) Seulement pour une très brève et simple réflexion.

M. Bajocco, et je ne veux pas entrer en polémique avec lui, vient de dire qu'on a perdu du temps. Il faut bien reconnaître qu'en tout cas, même si on avait voté ce projet de loi au mois de juillet, il n'aurait pas pu entrer en vigueur de façon utile pour l'année scolaire 1992-93.

Mais à part cela, M. Bajocco, je crois que ce qu'on vient d'entendre cet après-midi nous démontre que peut-être le temps que nous avons utilisé pour ce travail a été bien utilisé, et cela est très important.

Le fait même que tous les Groupes politiques présents en Conseil régional ont cru nécessaire de prendre la parole pour s'exprimer sur ce projet de loi démontre de l'importance que ce projet de loi revêt.

Mais en même temps, d'après les déclarations des collègues qui sont intervenus, l'on peut penser que cette loi va être votée à l'unanimité.

Cela démontre que désormais le bilinguisme en Vallée d'Aoste n'est plus un tabou idéologique, et je m'en réjouis, mais que le bilinguisme est considéré un patrimoine de toute la communauté valdôtaine. Et c'est bien dans ce sens que ce projet de loi doit être interprété.

J'espère que l'école veuille bien l'interpréter pour le sens que le Conseil régional veut donner à ce projet de loi, c'est-à-dire que le Conseil régional veut aussi par cette loi aider le corps enseignant à améliorer ses connaissances dans tous les domaines, spécifiquement dans le domaine du français, pour améliorer le service école, qui est un service qui qualifie une société.

Par là je me souhaite que l'application des articles 39 et 40 des statuts puisse continuer régulièrement et aboutir dans le temps normal de 8 ans à la dernière année des écoles secondaires supérieures.

Cela représente, à part toute une série de considérations que nous pouvons faire, une autre opportunité très importante que la Vallée d'Aoste donne à ces citoyens étudiants, c'est-à-dire de posséder une clé de lecture en plus pour entrer dans l'Europe qui est en train de se construire et que nous souhaitons puisse se réaliser au plus tôt.

Presidente Ha chiesto di parlare il Consigliere Riccarand.

Riccarand (VA)Sul merito del provvedimento non ci sono stati interventi di dissenso, quindi credo che non ci sia nulla da aggiungere.

C'è su questo provvedimento un clima idilliaco all'interno del Consiglio regionale, cosa che è molto positiva, soprattutto se consideriamo che si rischiava di andare invece su questo aspetto ad un scontro che avrebbe poi rivestito caratteri ideologici e che in una fase come questa, pre-elettorale, avrebbe determinato una spaccatura difficile da sanare all'interno di questo Consiglio. Quindi è bene che le cose finiscano così.

Ho colto in alcuni interventi di consiglieri in questo dibattito un riferimento alla applicazione degli articoli 39 e 40 dello statuto; è questione questa su cui il Consiglio regionale non ha mai avuto modo di discutere ampiamente, pur essendo in corso un processo molto importante di applicazione di questi articoli per quanto riguarda la scuola media inferiore.

Credo che con lo stesso metodo del confronto e della disponibilità con cui si è affrontato questo problema spinoso dell'accertamento della lingua francese per il personale docente, sarà opportuno che le Commissioni consiliari e il Consiglio si accostino a questo problema, che ha una rilevanza rispetto al futuro dell'assetto scolastico della Valle d'Aosta notevole e che è cosa da affrontare in tempi molto rapidi.

Quindi credo che il clima positivo che si è realizzato intorno a questa proposta di legge possa consentire anche un modo di affrontare questo problema di una maggiore conoscenza della lingua francese nella scuola a tutti i livelli, senza però cadere in aspetti dottrinali ed ideologici che creerebbero situazioni di scontro molto pesanti.

Presidente Si passa all'esame dell'articolato. Do lettura dell'articolo 1:

Articolo 1 1. L'accertamento preliminare della piena conoscenza della lingua francese, previsto dalle vigenti norme per l'accesso mediante concorso o per trasferimento ai ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione, per le assegnazioni provvisorie a posti appartenenti ai predetti ruoli e per il conferimento degli incarichi e delle supplenze di insegnamento nelle istituzioni medesime, si effettua secondo i programmi stabiliti con decreto dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, sentito il Consiglio scolastico regionale, ed è inteso a dimostrare nel candidato la piena conoscenza della lingua francese e la sua capacità di insegnare nella lingua medesima in scuole funzionanti in ambiente bilingue, in conformità degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

2. Si procede all'accertamento:

a) in occasione dell'effettuazione dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti della Regione, in conformità all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861;

b) ai fini indicati nell'articolo 4, mediante apposita sessione d'esame indetta annualmente dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione.

3. L'accertamento consiste in una prova scritta su argomenti attinenti alla società contemporanea, con particolare riferimento ai problemi relativi alla scuola ed all'educazione, ed una prova orale nel corso della quale saranno sollecitati gli opportuni collegamenti con le caratteristiche culturali della comunità valdostana, il suo particolarismo linguistico, la sua storia e la configurazione geografica della regione. Superano l'esame i candidati che, sulla base delle due prove valutate complessivamente, otterranno un giudizio positivo.

4. Sono dispensati dall'accertamento coloro che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie; sono altresì dispensati i capi di istituto, gli insegnanti ed il personale educativo che appartengano ai ruoli regionali.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 1.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Astenuto: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 2:

Articolo 2 1. Il superamento dell'esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, di cui all'articolo 1, è valido anche agli effetti della corresponsione dell'indennità di bilinguismo, di cui alla legge regionale 22 novembre 1988, n. 63, al personale nominato in servizio.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 2.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Astenuto: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 3:

Articolo 3 1. Per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione, gli aspiranti che non siano in possesso dell'attestato rilasciato in conformità dell'articolo 4, comma 4, nè siano dispensati dall'accertamento per i motivi indicati nell'articolo 1, comma 4, sono tenuti a sostenere apposita prova preliminare di accertamento della conoscenza della lingua francese, in conformità all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861. A tal fine le commissioni di concorso saranno formate, di norma, da personale che abbia conoscenza di entrambe le lingue, italiana e francese, e saranno integrate da un docente ordinario di lingua francese.

2. Per ciascun concorso le operazioni di revisione degli elaborati della prova scritta avranno inizio dopo la conclusione della prova di accer-tamento linguistico di cui al comma 1 nei confronti di tutti i candidati, presenti alla prova scritta del concorso, tenuti a tale accertamento.

3. Il mancato superamento della prova preliminare di accertamento linguistico, di cui al presente articolo, non esclude il candidato dalla partecipazione alle prove del concorso ai fini del conseguimento, ove previsto, dell'abilitazione all'insegnamento o del titolo di ammissione ai successivi concorsi per soli titoli, indicato nell'articolo 2, comma 10, lettera a), del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 3.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Astenuto: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 4:

Articolo 4 1. L'accertamento linguistico sostenuto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b), è valido ai seguenti effetti:

a) trasferimenti ed assegnazioni provvisorie a posti dei ruoli regionali di personale direttivo, ispettivo, docente ed educativo appartenente ai corrispondenti ruoli statali, in applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861;

b) inclusione nelle graduatorie permanenti regionali e nelle graduatorie di circolo e di istituto degli aspiranti ad incarichi di insegnamento nelle istituzioni scolastiche della regione, in applicazione dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63;

c) conferimento degli incarichi e delle supplenze di insegnamento della religione cattolica nelle predette istituzioni scolastiche;

d) conferimento, da parte dei capi d'istituto, delle supplenze ad aspiranti non inclusi nelle graduatorie di cui alla lettera b) o muniti di titoli di studio inferiori a quelli richiesti, nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni.

2. L'accertamento è valido, inoltre, per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli regionali del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo ed ai concorsi per soli titoli per l'accesso ai ruoli regionali del personale docente ed educativo.

3. Possono partecipare all'apposita sessione d'esami coloro che siano in possesso del diploma di maturità o di altro titolo finale di studio rilasciato da un istituto di istruzione secondaria di secondo grado o artistica, oppure di titoli professionali e artistici accertati dall'apposita commissione di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 20 maggio 1982, n. 270, oppure di attestato comprovante il compimento inferiore di un corso decennale di conservatorio statale.

4. Ai candidati che superano l'esame sarà rilasciato un attestato comprovante il superamento della prova di accertamento linguistico.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 4.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Astenuto: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 5:

Articolo 5 1. L'effettuazione di prove suppletive della sessione annuale degli esami di accertamento della piena conoscenza della lingua francese, di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), sarà disposta dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, nel corso dell'anno scolastico, unicamente nei seguenti casi:

a) in presenza di domande di partecipazione a concorsi per soli titoli per posti dei ruoli regionali del personale docente ed educativo, prodotte da aspiranti sprovvisti del titolo attestante la piena conoscenza della lingua francese ai sensi della presente legge, che non siano dispensati dall'accertamento per i motivi indicati nell'articolo 1, comma 4, né abbiano superato la prova di accertamento linguistico in occasione di un concorso per titoli ed esami svoltosi in precedenza per lo stesso ordine di scuole del concorso al quale intendono partecipare;

b) in presenza di domande di assegnazione provvisoria a scuole ed istituti dipendenti dalla Regione, prodotte da personale non appartenente ai ruoli regionali, sprovvisto di titolo attestante la piena conoscenza della lingua francese ai sensi della presente legge, per giustificati motivi sopravvenuti dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione alla normale sessione d'esami.

2. In entrambi i casi la partecipazione alle prove suppletive è consentita esclusivamente a coloro che non hanno partecipato alla normale sessione d'esami per l'anno scolastico in corso.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 5.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Astenuto: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 6:

Articolo 6 1. La commissione esaminatrice, unica, delle prove di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), è nominata dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione ed è composta di un presidente, scelto tra il personale ispettivo, direttivo ed universitario esperto di lingua francese, e di due membri scelti tra il personale delle scuole secondarie della regione, docente di lingua francese o abilitato a tale insegnamento, di ruolo o collocato a riposo da non più di tre anni.

2. In relazione al numero dei candidati è facoltà dell'Assessore alla pubblica istruzione costituire due o più sottocommissioni d'esame, ciascuna composta di tre membri in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, di cui uno con funzioni di vicepresidente. In tal caso alle predette sottocommissioni è preposto il presidente della commissione originaria la quale, integrata da un altro componente, si trasforma a sua volta in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le commissioni così costituite.

3. Al presidente ed a ciascuno dei componenti della commissione esaminatrice o delle singole sottocommissioni sono corrisposti l'indennità di missione, ove competa, ed un compenso lordo fisso di lire 100.000, oltre a lire 7.000 per ogni elaborato della prova scritta esaminato dalla commissione o rispettiva sottocommissione; il compenso spettante al presidente a determinato con riferimento alla sottocommissione che ha esaminato il maggior numero di elaborati.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 6.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Astenuto: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

PresidenteDo lettura dell'articolo 7:

Articolo 7 1. Ai fini indicati nell'articolo 4, comma 1, lett. a), sono dispensati dall'esame di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), coloro che abbiano sostenuto in precedenza, con esito positivo, la prova di accertamento linguistico prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861.

2. Ai fini indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), sono dispensati dall'esame di cui all'articolo 1, comma 2, lett. b), coloro che abbiano superato la prova di accertamento linguistico in occasione di un precedente concorso per titoli ed esami, relativo ad insegnamenti dello stesso ordine scolastico; sono altresì dispensati dall'esame coloro che, negli anni 1989, 1990, 1991 e 1992, abbiano sostenuto con esito positivo la prova di accertamento linguistico prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 7.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Astenuto: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 8:

Articolo 8 1. Indipendentemente dal titolo di accertamento della conoscenza della lingua francese in loro possesso, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, figurano nelle graduatorie permanenti regionali e nelle graduatorie di circolo o di istituto degli aspiranti a supplenze di insegnamento nelle scuole dipendenti dalla Regione, compilate ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463, con le integrazioni di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57, mantengono titolo a permanere o ad essere inclusi nelle graduatorie medesime, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

2. Analogamente conservano titolo, salvo quanto previsto dal comma 3, al conferimento dell'incarico o supplenza per l'insegnamento della religione cattolica i docenti ai quali è affidato tale insegnamento, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge per effetto di supplenza annuale conferita dal Sovraintendente agli studi, se insegnanti di scuola materna o elementare, o di incarico annuale conferito dal capo d'istituto, se insegnanti di scuola secondaria.

3. Il superamento della sessione straordinaria d'esami, prevista dall'articolo 3 della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63 ai soli fini della corresponsione dell'indennità di bilinguismo, ed il superamento dell'esame finale del corso di addestramento linguistico previsto agli stessi fini dall'articolo 4 della medesima legge regionale 22 novembre 1988, n. 63, non costituiscono requisito di conoscenza linguistica valido e sufficiente per beneficiare di quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Nei casi di assoluta, comprovata necessità e limitatamente al perdurare di tale situazione, il Sovraintendente agli studi, esperiti gli opportuni accertamenti, può autorizzare l'assunzione di supplenti sprovvisti del requisito della piena conoscenza della lingua francese, purché in possesso del titolo di studio prescritto per l'insegnamento, dando priorità ai diplomati presso una scuola secondaria della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 8.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Astenuto: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 9:

Articolo 9 1. I programmi annuali ed i piani periodici di aggiornamento del personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione sono definiti dai competenti organi regionali nel rispetto dei principi di insegnamento bilingue contenuti negli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale, secondo disposizioni integrative di quelle statali, impartite dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, tenuto conto delle proposte delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello regionale.

2. Nell'ambito di tali programmi e piani sono previste specifiche attività di aggiornamento in lingua francese rivolte al personale insegnante non di ruolo, in possesso dei requisiti di piena conoscenza della lingua francese contemplati nella presente legge, che non abbia, nell'arco di un quinquennio, insegnato - per almeno 180 giorni in scuole della Regione o partecipato a corsi di aggiornamento in lingua francese organizzati o riconosciuti dall'Amministrazione scolastica regionale.

3. La frequenza a tali specifiche attività di aggiornamento in lingua francese costituisce, per gli insegnanti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2, requisito indispensabile per il mantenimento della validità dell'attestato di cui all'articolo 4, comma 4.

PresidentePongo in votazione l'articolo 9.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Astenuto: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 10:

Articolo 10 1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge regionale con essa comunque incompatibili. In particolare sono abrogate le norme non compatibili, contenute nei seguenti articoli di legge:

a) articoli 5, 6 e 9 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23, recante norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861;

b) articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1977, n. 54, recante modificazione dell'articolo 6 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23;

c) articoli 2 e 3 della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 2, recante modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1977, n. 45 e abrogazione della legge regionale 15 maggio 1978, n. 13;

d) articolo 4 della legge regionale 5 novembre 1980, n. 47, recante attuazione dell'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 16 maggio 1978, n. 196;

e) articoli 7 e 8 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57, recante norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche;

f) articoli 5 e 6 della legge regionale 22 novembre 1988, n. 63, recante disciplina dell'attribuzione dell'indennità di bilinguismo al personale ispettivo, direttivo e docente delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione autonoma Valle d'Aosta;

g) articolo 3 della legge regionale 17 aprile 1990, n. 14, concernente il ruolo regionale degli ispettori tecnici e norme in materia di reclutamento del personale direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche regionali.

Presidente Pongo in votazione l'articolo 10.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Astenuto: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

Presidente Do lettura dell'articolo 11:

Articolo 11 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 25.000.000, si provvede, per l'esercizio 1993, con lo stanziamento iscritto al capitolo 54820 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993.

2. A decorrere dall'esercizio 1994 gli stanziamenti necessari saranno iscritti con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

PresidentePongo in votazione l'articolo 11.

Esito della votazione:

Presenti: 31

Votanti: 30

Favorevoli: 30

Astenuto: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva

Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

Esito della votazione:

Presenti: 32

Votanti: 31

Favorevoli: 31

Astenuto: 1 (Gremmo)

Il Consiglio approva